Decreto decisorio 17 maggio 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, decreto decisorio 17/05/2021, n. 285 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 285 |
| Data del deposito : | 17 maggio 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 17/05/2021
N. 01425/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 1425 del 2016, proposto da
Scuola Grande Arciconfraternita di San Rocco, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Gaetano Guzzardi, con domicilio eletto presso il suo studio in Venezia, Santa Croce 468/B;
contro
Comune di Venezia, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Maurizio Ballarin, Antonio Iannotta, Nicoletta Ongaro e Silvia Privato, con domicilio eletto presso la sede municipale in Venezia, Avvocatura Civica - San Marco 4091;
nei confronti
Arciconfraternita di San Cristoforo e della Misericordia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Nicoletta Bortoluzzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo Studio Bortoluzzi in Venezia, Santa Croce 312/A;
dandone notizia a Veritas s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituita in giudizio;
per l'annullamento
- della delibera giuntale n. 598/2014 con cui il Comune di Venezia ha concesso alla controinteressata Arciconfraternita di San Cristoforo e della Misericordia la Cappella centrale dell'emiciclo nel cimitero di San Michele in isola;
- della lettera 21 settembre 2016 con cui il responsabile della Direzione servizi al cittadino e imprese comunica alla ricorrente l'avvenuta concessione alla controinteressata;
- dell'eventuale contratto di concessione se stipulato, nonché di ogni altro atto presupposto connesso e conseguente;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c), 85 c.p.a.;
Considerato che il ricorso risulta depositato il giorno 29 novembre 2016;
Rilevato che, con atto depositato in data 1 febbraio 2021, la parte ricorrente ha dichiarato che è venuto meno l’interesse alla decisione del ricorso ed ha chiesto che il ricorso sia dichiarato improcedibile;
Ritenuto, di conseguenza, che null’altro resta che dichiarare il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse;
Ritenuto altresì - valutate le circostanze connotanti la presente controversia e tenuto conto dell’adesione del Comune, anche in punto di compensazione delle spese – che sussistono i presupposti di legge per dichiarare interamente compensate tra le parti costituite le spese e gli onorari del giudizio;
P.Q.M.
Dichiara l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Così deciso il giorno 14 maggio 2021.
| Il Presidente |
| Maddalena Filippi |
IL SEGRETARIO