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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 07/03/2025, n. 178 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 178 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori
Magistrati: dott.ssa Elena Sollazzo Presidente dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice rel. dott. Ludovico Rossi Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 3701 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2024, promossa congiuntamente da:
C.F. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'avvocato GORI ALESSANDRO
e
, C.F. , nato ad [...] il [...], Controparte_1 C.F._2
rappresentato e difeso dall'avvocato GORI ALESSANDRO
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza.
In punto: regolamentazione della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori del matrimonio.
Conclusioni delle parti:
A) Le figlia minore viene affidata in modo condiviso ad entrambi i genitori i quali Per_1
provvederanno di comune accordo alla sua educazione, istruzione, mantenimento e salute.
La figlia avrà la sua residenza presso la madre ed entrambe trasferiranno la loro residenza presso una diversa abitazione in altro Comune.
B) Il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia con le seguenti modalità: Per_1
- ogni fine settimana alternando un fine settimana dal venerdì pomeriggio, dall'orario in cui il padre termina il suo lavoro, al sabato sera, ed il successivo l'intera giornata di domenica;
1 - ogni mercoledì dall'orario in cui il padre termina il suo lavoro all'ora di cena quando la figlia verrà riconsegnata alla madre;
- lo stesso calendario varrà anche durante i periodi di vacanza, invernali ed estivi, salvo diverso accordo tra i genitori;
- le giornate di Natale e Pasqua verranno trascorse alternativamente con i due genitori che concorderanno le modalità anche per le altre giornate festive dei relativi periodi natalizi e pasquali.
C) Il padre corrisponderà alla madre, quale contributo al mantenimento per la figlia minore la Per_1 somma mensile di €.300,00 (trecento) somma rivalutabile annualmente secondo indici ISTAT, da versarsi entro il giorno 10 di ogni mese tramite bonifico bancario sul conto corrente della madre.
Il padre inoltre contribuirà nella misura del 50%, alle spese straordinarie, concordate tra i genitori e documentate, relative alla salute della figlia, alla sua istruzione, compresa la retta per l'asilo nido, e alle future attività sportive, e ricreative, precisandosi che le decisioni in ordine a dette scelte educative, mediche, sportive e ricreative dovranno essere assunte di comune accordo tra i genitori, come da
Protocollo del Tribunale di Vicenza in materia di famiglia.
D) spese legali compensate.
Conclusioni del Pubblico Ministero: il PM conclude per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 17/10/2024 e hanno Parte_1 Controparte_1
chiesto la regolamentazione del regime di affidamento e mantenimento della figlia minore . Per_1
All'esito dell'udienza del 16/01/2025 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte, i ricorrenti hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Il ricorso è meritevole di accoglimento.
Invero, nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso della figlia minore, alla prevalente collocazione della stessa presso la madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre.
Neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento della figlia a carico del padre così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo ed adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze della minore.
Le spese straordinarie relative alla figlia minore, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di
Vicenza, vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%.
Delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale.
Nulla va disposto riguardo alle spese, in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma
2 congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunziando tra le parti, viste le conclusioni del Pubblico
Ministero, così provvede:
a) dispone che il regime di affidamento e mantenimento della minore sia Persona_2
regolamentato in conformità agli accordi intercorsi tra le parti in epigrafe riportati;
b) nulla per le spese.
Così deciso in Vicenza, il 6/03/2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Biancamaria Biondo Dott.ssa Elena Sollazzo
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori
Magistrati: dott.ssa Elena Sollazzo Presidente dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice rel. dott. Ludovico Rossi Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 3701 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2024, promossa congiuntamente da:
C.F. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'avvocato GORI ALESSANDRO
e
, C.F. , nato ad [...] il [...], Controparte_1 C.F._2
rappresentato e difeso dall'avvocato GORI ALESSANDRO
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza.
In punto: regolamentazione della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori del matrimonio.
Conclusioni delle parti:
A) Le figlia minore viene affidata in modo condiviso ad entrambi i genitori i quali Per_1
provvederanno di comune accordo alla sua educazione, istruzione, mantenimento e salute.
La figlia avrà la sua residenza presso la madre ed entrambe trasferiranno la loro residenza presso una diversa abitazione in altro Comune.
B) Il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia con le seguenti modalità: Per_1
- ogni fine settimana alternando un fine settimana dal venerdì pomeriggio, dall'orario in cui il padre termina il suo lavoro, al sabato sera, ed il successivo l'intera giornata di domenica;
1 - ogni mercoledì dall'orario in cui il padre termina il suo lavoro all'ora di cena quando la figlia verrà riconsegnata alla madre;
- lo stesso calendario varrà anche durante i periodi di vacanza, invernali ed estivi, salvo diverso accordo tra i genitori;
- le giornate di Natale e Pasqua verranno trascorse alternativamente con i due genitori che concorderanno le modalità anche per le altre giornate festive dei relativi periodi natalizi e pasquali.
C) Il padre corrisponderà alla madre, quale contributo al mantenimento per la figlia minore la Per_1 somma mensile di €.300,00 (trecento) somma rivalutabile annualmente secondo indici ISTAT, da versarsi entro il giorno 10 di ogni mese tramite bonifico bancario sul conto corrente della madre.
Il padre inoltre contribuirà nella misura del 50%, alle spese straordinarie, concordate tra i genitori e documentate, relative alla salute della figlia, alla sua istruzione, compresa la retta per l'asilo nido, e alle future attività sportive, e ricreative, precisandosi che le decisioni in ordine a dette scelte educative, mediche, sportive e ricreative dovranno essere assunte di comune accordo tra i genitori, come da
Protocollo del Tribunale di Vicenza in materia di famiglia.
D) spese legali compensate.
Conclusioni del Pubblico Ministero: il PM conclude per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 17/10/2024 e hanno Parte_1 Controparte_1
chiesto la regolamentazione del regime di affidamento e mantenimento della figlia minore . Per_1
All'esito dell'udienza del 16/01/2025 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte, i ricorrenti hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Il ricorso è meritevole di accoglimento.
Invero, nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso della figlia minore, alla prevalente collocazione della stessa presso la madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre.
Neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento della figlia a carico del padre così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo ed adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze della minore.
Le spese straordinarie relative alla figlia minore, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di
Vicenza, vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%.
Delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale.
Nulla va disposto riguardo alle spese, in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma
2 congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunziando tra le parti, viste le conclusioni del Pubblico
Ministero, così provvede:
a) dispone che il regime di affidamento e mantenimento della minore sia Persona_2
regolamentato in conformità agli accordi intercorsi tra le parti in epigrafe riportati;
b) nulla per le spese.
Così deciso in Vicenza, il 6/03/2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Biancamaria Biondo Dott.ssa Elena Sollazzo
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