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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 29/09/2025, n. 2865 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 2865 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE QUARTA CIVILE
La Corte di appello di Venezia composta dai magistrati dott.ssa Clotilde Parise Presidente dott.ssa Elena Rossi Consigliere relatore dott.ssa Stefania Abbate Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 134 del Ruolo Generale dell'anno 2024, promossa da
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Fulvio Carollo ed elettivamente domiciliato a
Vicenza, Contrà Cordenons n. 6, presso lo studio del difensore;
appellante contro
già (C.F. Controparte_1 Controparte_2
), P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Maria Cristina Disconzi ed elettivamente domiciliata a Vicenza, via Urbano Rattazzi n. 8, presso lo studio del difensore;
appellata contro
Controparte_3 appellato contumace
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1432/2023 emessa dal Tribunale di
Vicenza pagina 1 di 11 Conclusioni
Per Parte_1
Per quanto dichiarato in premessa, accertare che la CP_3 P.IVA_2 ha cagionato un danno alla salute della parte attrice e, per tale effetto, dichiarare la sua piena responsabilità in merito ai fini della surroga.
2. Per tale effetto, previa applicazione delle clausole di polizza condannare
C.F. , in persona del legale Controparte_2 P.IVA_1 rappresentante con sede n via Stalingrado, 45, (40100) Bologna (BO) al risarcimento del danno subito e subendo dall'attore e dei suoi aggravamenti a causa dei fatti esposti secondo il prospetto in atti, previa conferma della responsabilità già accertata con sentenza passata in giudicato in punto an;
il tutto a far data dalla maturazione del diritto, con condanna alla corresponsione di interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione del credito al saldo;
con condanna al pagamento di spese, diritti ed onorari del giudizio, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. a favore del sottoscritto procuratore che ha anticipato le prime e non riscosso i secondi.
In via istruttoria, la causa appare già sufficientemente istruita documentalmente.
Per Controparte_1
In via pregiudiziale: Rigettarsi l'istanza di rinvio pregiudiziale alla Corte di
Cassazione ex art. 363 bic cpc, poiché priva di fondamento, per tutti i motivi di cui alla narrativa.
Nel merito: Respingersi l'appello ex adverso formulato, per tutti i motivi di cui alla narrativa, e conseguentemente confermarsi la sentenza impugnata n. 1432/2023
Sent., pronunciata dal Tribunale di Vicenza in data 22.07.2023 e pubblicata in data 25.07.2023
Nel merito, in ogni caso: Rigettarsi ogni e qualsiasi domanda ex adverso formulata, per tutti i motivi di cui alla narrativa.
In ogni caso: Vittoria di spese e competenze del presente giudizio.
In via istruttoria: Per mero scrupolo difensivo ci si oppone all'ammissione di tutte le istanze istruttorie ex adverso formulate in primo grado e reiterate nell'atto di citazione in appello. Ci si oppone, in particolare, all'ammissione di CTU medico-
pagina 2 di 11 legale ex adverso richiesta, essendo l'asserito aggravamento dei postumi permanenti, lamentati dall'appellante, già stato escluso quale conseguenza dell'infortunio sul lavoro del 10.10.1997, all'esito di CTU medico-legale espletata nella causa n. 9500/17 R.G. Tribunale di Vicenza, conclusasi con sentenza n.
945/2021 Sent. (doc. 1). Dichiarare inammissibili, poiché tardive ed irrituali, le istanze istruttorie (prove per testi) introdotte ex novo con l'atto di citazione in appello.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione, datato 18 maggio 2021, conveniva Parte_1 dinanzi al Tribunale di Vicenza e il Controparte_2 [...] premettendo: CP_3
- che in data 10 ottobre 1997, mentre lavorava presso un cantiere di , CP_3 era rimasto vittima di un infortunio al braccio destro in seguito al quale aveva riportato la rottura del capolungo del bicipite omolaterale;
- che aveva pertanto adito il Tribunale di Vicenza, sezione lavoro, (R.G. n.
1110/2004) il quale, disposto l'espletamento di CTU medico-legale, con sentenza n. 136/2010 (doc. 14 , aveva condannato la convenuta Pt_1
al pagamento in suo favore della somma di euro 400,00 a titolo di CP_3 rimborso delle spese mediche e di euro 7.639,50 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale (riduzione permanente dell'integrità psico-fisica nella misura del 5-6%; responsabilità di 80%, responsabilità 20%). CP_3 Pt_1
L'attore, deducendo di aver subito un aggravamento della sua situazione clinica, chiedeva al Tribunale di Vicenza, previo accertamento della piena responsabilità di ai fini della surroga, la condanna di al risarcimento del danno da CP_3 CP_2 egli subito, nonché del danno da aggravamento dei postumi dell'infortunio, del danno biologico e morale, del danno patrimoniale e del danno da incapacità lavorativa specifica.
In particolare, il conveniva in giudizio sia il , sia la Pt_1 Controparte_3 compagnia assicurativa agendo ex art. 2900 c.c. e surrogandosi nel CP_2 diritto spettante al proprio debitore di chiamare in causa la Controparte_3 propria compagnia assicurativa sul presupposto che, qualora il CP_2
pagina 3 di 11 non avesse chiamato in giudizio la propria Compagnia assicurativa, CP_3 tale inerzia si sarebbe ripercossa negativamente sul lavoratore-creditore.
Si costituivano in giudizio separatamente e il CP_2 Controparte_3 deducendo:
- l'improcedibilità del giudizio per l'incompetenza funzionale del giudice adito posto che, in seguito alla dichiarazione di fallimento della debitrice , CP_3 tutte le azioni incidenti sul patrimonio di quest'ultima dovevano essere fatte valere dinnanzi al giudice fallimentare mediante l'insinuazione al passivo;
- l'assenza dei presupposti per l'esercizio dell'azione surrogatoria ex art. 2900
c.c. e l'inammissibilità della stessa posto che, con l'apertura del fallimento dell'assicurato, il credito vantato da quest'ultimo nei confronti dell'assicuratore viene acquisito all'attivo fallimentare, cosicché era venuta meno la facoltà dell'assicuratore di pagare, e il diritto dell'assicurato di richiedere il pagamento diretto nelle mani del terzo danneggiato, non potendosi ipotizzare una alterazione delle regole del concorso;
- l'insussistenza di alcun aggravamento dei postumi permanenti dell'infortunio posto che, la CTU medico-legale espletata in un altro procedimento instaurato dal nei confronti del e dell'ex amministratore e Pt_1 Controparte_3 responsabile antinfortunistico di quest'ultima, aveva accertato che il peggioramento era imputabile all'aggravamento della sindrome da conflitto subacromiale già presente nel 2001.
Il eccepiva inoltre la sussistenza del giudicato o, in subordine, Controparte_3 della litispendenza in relazione all'azione surrogatoria e alla richiesta risarcitoria dell'aggravamento posto che tali questioni erano già state oggetto di due giudizi: un procedimento ex art. 696 bis c.p.c. conclusosi con provvedimento di non luogo a provvedere, e un giudizio ordinario conclusosi con provvedimento di rigetto che, al tempo della costituzione in giudizio del , risultava appellato ma non CP_3 ancora iscritto a ruolo.
Con sentenza n. 1432/2023 il Tribunale di Vicenza rigettava le domande attoree per inammissibilità delle stesse e condannava l'attore alla rifusione delle spese di lite in favore delle convenute.
pagina 4 di 11 In particolare, il Tribunale rilevava che, apertosi il fallimento dell'assicurata
, l'indennizzo che era tenuta a corrispondere a quest'ultima era CP_3 CP_2 diventato un credito che concorreva alla formazione della massa attiva fallimentare, con conseguenze sottrazione alla disponibilità della società FA.
In conseguenza di ciò il Tribunale rilevava che, in primo luogo, non sussisteva alcuna inerzia della FA nel coltivare le proprie iniziative verso la Compagnia assicurativa posto che il fallimento aveva privato ex lege la del potere di CP_3 disporre dei propri beni e diritti.
In secondo luogo, non avrebbe potuto corrispondere direttamente alcun CP_2 indennizzo all'infortunato in quanto ciò avrebbe determinato una chiara elusione del principio della par condicio creditorum.
Avverso tale decisione ha proposto appello per le seguenti Parte_1 ragioni:
- erroneo accertamento della competenza del tribunale fallimentare;
- motivazione apparente per aver il Tribunale argomento in modo inconferente rispetto al tema della causa, ovvero l'azione surrogatoria;
- violazione dell'onere della prova ex art. 2967 c.c. per non aver il Tribunale ammesso le istanze istruttorie dedotte nell'atto di citazione;
Il ha inoltre riproposto l'azione surrogatoria ex art. 2900 c.c. chiedendo di Pt_1 condannare al risarcimento del danno da egli subito, oltre all'ulteriore CP_2 danno conseguente all'aggravamento dei postumi.
Oltre a ciò, l'appellante ha formulato un'istanza di rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione ex art. 363 bis c.p.c. in relazione al “tema della inutilità processuale della presenza del litisconsorte in caso surroga ex art. 2900 c.c. verso assicurato impresa FA”.
ora si è costituita in Controparte_2 Controparte_1 giudizio chiedendo, in via pregiudiziale, il rigetto dell'istanza di rinvio alla Corte di cassazione ex art. 363 bis c.p.c. e, nel merito, il rigetto dell'appello, opponendosi a tutte le istanze istruttorie in quanto formulate dal soltanto in sede di Pt_1 appello.
Il non si è costituito in giudizio. Controparte_3
pagina 5 di 11 Come da provvedimento del 15 novembre 2024 il Consigliere istruttore ha dichiarato la contumacia del e fissato l'udienza del 17 Controparte_3 settembre 2025 per la rimessione della causa al Collegio, ex art. 352 c.p.c.
A tale udienza, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. con il deposito di note scritte, la causa è stata trattenuta in decisione.
Motivi della decisione
Preliminarmente deve essere esaminata l'istanza di rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione ex art. 363 bis c.p.c. formulata da parte appellante la quale asserisce che il “tema della inutilità processuale della presenza del litisconsorte in caso surroga ex art. 2900 c.c. verso assicurato impresa FA” costruirebbe una questione nuova, mai esaminata dalla Corte di cassazione, e caratterizzata da gravi difficoltà interpretative.
Ritiene il Collegio che l'istanza debba essere rigettata non sussistendo i presupposti di cui all'art. 363 bis c.p.c. e, in particolare, il requisito enunciato dall'art. 363 bis, I comma n.1, c.p.c., ovvero il fatto che si tratti di una questione necessaria alla definizione, anche parziale, del giudizio.
Pare infatti evidente che la questione prospettata dall'appellante non abbia alcuna incidenza sulla decisione della controversia, la quale si incentra sull'ammissibilità
o meno dell'azione surrogatoria esperita dal Pt_1
Peraltro, nel giudizio di primo grado sono stati citati in giudizio, e vi hanno partecipato, sia il , sia CP_3 Controparte_2
Passando ora all'esame delle censure formulate dal infondata appare Pt_1 quella con la quale l'appellante si duole del fatto che il Tribunale abbia dichiarato l'incompetenza del giudice ordinario, ravvisando invece la competenza del giudice fallimentare.
A tal proposito ci si limita a rilevare che il Tribunale non ha mai dichiarato la propria incompetenza e la competenza del giudice fallimentare, avendo rigettato le domande attoree e, in particolare, l'azione surrogatoria ex art. 2900 c.c., per l'inammissibilità della stessa, dato l'evidente contrasto con i principi che regolano il diritto fallimentare e la par condicio creditorum.
pagina 6 di 11 In particolare, come correttamente rilevato dal Tribunale, l'indennizzo che l'assicuratore è tenuto a corrispondere all'assicurata è un credito di CP_3 quest'ultima che, nel momento in cui si è aperto il fallimento della stessa, è stato sottratto alla disponibilità della FA, essendo confluito nella massa attiva fallimentare.
Da ciò consegue che, in primo luogo, su tutti i beni della FA , compreso CP_3 il suo credito nei confronti dell'Assicurazione, si è aperto il concorso dei creditori, cosicché il danneggiato non può ottenere il pagamento del risarcimento direttamente dalla Assicurazione della FA in quanto, così facendo, verrebbe eluso il principio della par condicio creditorum.
In secondo luogo, non sussiste alcuna inerzia della per non essersi CP_3 attivata per ottenere il pagamento dell'indennizzo posto che il fallimento l'ha privata ex lege del potere di amministrare e disporre dei propri beni e crediti.
D'altra parte, tenuto conto che l'asserito aggravamento dello stato di salute, secondo parte appellante, sarebbe stato riscontrato nel 2015 e che il fallimento di
è stato dichiarato nel 2014, si deve rilevare, come puntualmente CP_3 osservato da parte appellata, che non risulta in alcun modo che il abbia Pt_1 chiesto di essere ammesso al passivo o che abbai esperito idonea azione volta all'accertamento del credito risarcitorio in sede fallimentare.
Conseguentemente alcuna inerzia può essere imputata al per non aver CP_3 acquisito all'attivo fallimentare, nei confronti dell'assicurazione, il (proprio) credito indennitario.
Alla luce di ciò deve essere rigettata la riproposta azione surrogatoria, ex art. 2900 c.c., posto che, in primo luogo, non ne sussistono i presupposti e, in particolare, l'inerzia della debitrice e, in secondo luogo, l'indennizzo spettante al danneggiato non può essere sottratto al concorso dei creditori, cosicché le Pt_1 sue pretese avrebbero dovuto essere perseguite mediante l'insinuazione al passivo fallimentare, facendo valere il relativo privilegio sull'indennizzo stesso.
Questo, infatti, è il principio enunciato dalla giurisprudenza di legittimità la quale ha affermato che “Le azioni di accertamento o costitutive nei confronti di un ente in liquidazione coatta amministrativa (come anche di un'impresa in fallimento o in
pagina 7 di 11 liquidazione giudiziale) possono essere proposte al di fuori della verificazione concorsuale del passivo esclusivamente quando sussista uno specifico interesse, non tutelabile altrimenti, quale può essere quello connesso alla definizione dell'assetto di rapporti contrattuali pendenti o instaurati dalla procedura ed in particolare, in presenza di rapporti di lavoro, quando sia perseguita la reintegrazione nel posto di lavoro o l'attribuzione di una certa qualifica, con valore di status, all'interno dell'ente o dell'azienda, dovendo altrimenti ogni situazione creditoria (retributiva, risarcitoria, indennitaria etc.) essere accertata attraverso
l'insinuazione al passivo” (Cass. n. 27796/2024).
Il mancato accoglimento dell'azione surrogatoria esperita dal determina Pt_1
l'assorbimento della questione relativa al risarcimento dell'asserito aggravamento del danno da invalidità permanente, del danno morale ed esistenziale.
Va rigettata anche a censura relativa all'asserita “motivazione apparente” della sentenza per aver il Tribunale affermato che:
- non era obbligata a stipulare una polizza assicurativa contro il CP_3 rischio dei danni da infortunio subito dai dipendenti;
- non sussisteva alcuna azione diretta del danneggiato nei confronti dell'assicurazione;
- non sussisteva alcun comportamento omissivo della procedura.
In particolare, deduce l'appellante che tali affermazioni sarebbero del tutto sconnesse dal tema della controversia, ovvero l'azione surrogatoria da egli esperita.
La tesi dell'appellante è priva di pregio in quanto le affermazioni del Tribunale sono corrette e coerenti con il tema della controversia: coerente è l'affermazione secondo cui la società non era obbligata a stipulare alcuna assicurazione CP_3 privata contro il rischio dei danni da infortunio dei dipendenti, al pari di quelle relative all'obbligo risarcitorio di e al credito vantato dall'assicurata nei CP_3 confronti dell'assicuratore.
Pertinente e corretta è anche l'affermazione secondo cui il non avrebbe Pt_1 alcuna azione diretta nei confronti di in quanto il Tribunale ha precisato CP_1 che, oltre all'impossibilità del danneggiato di agire in via surrogatoria nei confronti pagina 8 di 11 dell'assicurazione, egli non è nemmeno legittimato ad agire in via diretta nei confronti dell'assicurazione posto che tale facoltà non gli è accordata dal legislatore.
Invero, la giurisprudenza di legittimità è ormai consolidata nell'affermare che l'obbligazione dell'assicuratore di pagare l'indennizzo al proprio assicurato è distinta e autonoma rispetto all'obbligazione risarcitoria verso il danneggiato, cosicché quest'ultimo versa nella posizione di terzo rispetto al rapporto immediato tra le parti contraenti l'assicurazione e, pertanto, a differenza di quanto accade nella “speciale” disciplina della responsabilità stradale, non ha azione diretta nei confronti dell'assicuratore (Cass. n. 28834/2008).
Infine, è del tutto pertiene il rilievo del Tribunale secondo cui non sussisterebbe alcun comportamento omissivo dell'assicurata in quanto, come già detto, non è ravvisabile alcuna inerzia della FA nel perseguire le proprie ragioni CP_3 verso la propria Compagnia assicurativa.
L'appello è infondato anche nella parte in cui si lamenta il mancato accoglimento delle istanze istruttorie formulate in primo grado.
A tal proposito è sufficiente osservare che il Tribunale, in sede di prima udienza, aveva rilevato la sussistenza di alcune questioni preliminari idonee a definire la controversia cosicché ha, condivisibilmente, subito fissato l'udienza di precisazione delle conclusioni senza procedere con la fase istruttoria e, dunque, senza ammettere le istanze istruttorie formulate dalle parti.
Quanto alle istanze istruttorie formulate nel presente giudizio, si rileva che quelle formulate dall'appellante nell'atto di citazione non sono state riproposte nella memoria depositata il 13 novembre 2024 dove, anzi, l'appellante ha dichiarato
“In via istruttoria, la causa appare già sufficientemente istruita documentalmente”, sicché le istanze istruttorie originariamente formulate si devono intendere ormai rinunciate.
Parimenti infondata è la censura formulata in relazione alla condanna alle spese di lite tenuto conto della totale soccombenza dell'attore e che nel corso del giudizio non sono state affrontate questioni connotate da novità o da mutamenti giurisprudenziali.
pagina 9 di 11 Non può sottacersi, poi, che il Tribunale ha liquidate tali spese nei minimi tariffari.
Stante quanto sopra esposto l'appello proposto da deve essere Parte_1 rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza del e vengono liquidate come in Pt_1 dispositivo in favore di secondo parametri medi e Controparte_1 senza fase istruttoria, non espletata, in base allo scaglione di riferimento (da euro
26.001,00 a euro 52.000,00), tenuto conto che, sebbene il nell'atto di appello il petitum sia stato quantificato in euro 108.703,57, l'appellante, nello stesso atto, ha ridotto le sue pretese a euro 35.000,00.
Occorre precisare, ai fini dell'individuazione del valore della causa, che le conclusioni formulate dall'appellante con le note di udienza del 17 settembre
2025, con le quali la pretesa sembrerebbe essere stata ridotta all'importo di euro
5.200,00, non possono essere prese in considerazione non essendo attinenti al presente giudizio dato che contengono la richiesta di condanna di , Persona_1 quale ex amministratore delegato e legale rappresentante all'epoca dei fatti di soggetto che non è parte in causa. Parte_2
Sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte di appello di Venezia, definitivamente decidendo nella causa d'appello avverso la sentenza n. 1432/2023 del Tribunale di Vicenza, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così pronuncia:
- rigetta l'appello proposto da e conferma la sentenza Parte_1 impugnata;
- condanna alla rifusione in favore dell'appellata Parte_1 [...] delle spese di lite del presente grado liquidate in euro Controparte_1
6.946,00, oltre rimborso spese generali (15%), IVA e CPA;
- dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello pagina 10 di 11 dovuto per la stessa impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater,
d.p.r. n. 115/2002.
Venezia, camera di consiglio del 24 settembre 2025
La Presidente
Clotilde Parise
Il Consigliere estensore
Elena Rossi
pagina 11 di 11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE QUARTA CIVILE
La Corte di appello di Venezia composta dai magistrati dott.ssa Clotilde Parise Presidente dott.ssa Elena Rossi Consigliere relatore dott.ssa Stefania Abbate Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 134 del Ruolo Generale dell'anno 2024, promossa da
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Fulvio Carollo ed elettivamente domiciliato a
Vicenza, Contrà Cordenons n. 6, presso lo studio del difensore;
appellante contro
già (C.F. Controparte_1 Controparte_2
), P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Maria Cristina Disconzi ed elettivamente domiciliata a Vicenza, via Urbano Rattazzi n. 8, presso lo studio del difensore;
appellata contro
Controparte_3 appellato contumace
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1432/2023 emessa dal Tribunale di
Vicenza pagina 1 di 11 Conclusioni
Per Parte_1
Per quanto dichiarato in premessa, accertare che la CP_3 P.IVA_2 ha cagionato un danno alla salute della parte attrice e, per tale effetto, dichiarare la sua piena responsabilità in merito ai fini della surroga.
2. Per tale effetto, previa applicazione delle clausole di polizza condannare
C.F. , in persona del legale Controparte_2 P.IVA_1 rappresentante con sede n via Stalingrado, 45, (40100) Bologna (BO) al risarcimento del danno subito e subendo dall'attore e dei suoi aggravamenti a causa dei fatti esposti secondo il prospetto in atti, previa conferma della responsabilità già accertata con sentenza passata in giudicato in punto an;
il tutto a far data dalla maturazione del diritto, con condanna alla corresponsione di interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione del credito al saldo;
con condanna al pagamento di spese, diritti ed onorari del giudizio, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. a favore del sottoscritto procuratore che ha anticipato le prime e non riscosso i secondi.
In via istruttoria, la causa appare già sufficientemente istruita documentalmente.
Per Controparte_1
In via pregiudiziale: Rigettarsi l'istanza di rinvio pregiudiziale alla Corte di
Cassazione ex art. 363 bic cpc, poiché priva di fondamento, per tutti i motivi di cui alla narrativa.
Nel merito: Respingersi l'appello ex adverso formulato, per tutti i motivi di cui alla narrativa, e conseguentemente confermarsi la sentenza impugnata n. 1432/2023
Sent., pronunciata dal Tribunale di Vicenza in data 22.07.2023 e pubblicata in data 25.07.2023
Nel merito, in ogni caso: Rigettarsi ogni e qualsiasi domanda ex adverso formulata, per tutti i motivi di cui alla narrativa.
In ogni caso: Vittoria di spese e competenze del presente giudizio.
In via istruttoria: Per mero scrupolo difensivo ci si oppone all'ammissione di tutte le istanze istruttorie ex adverso formulate in primo grado e reiterate nell'atto di citazione in appello. Ci si oppone, in particolare, all'ammissione di CTU medico-
pagina 2 di 11 legale ex adverso richiesta, essendo l'asserito aggravamento dei postumi permanenti, lamentati dall'appellante, già stato escluso quale conseguenza dell'infortunio sul lavoro del 10.10.1997, all'esito di CTU medico-legale espletata nella causa n. 9500/17 R.G. Tribunale di Vicenza, conclusasi con sentenza n.
945/2021 Sent. (doc. 1). Dichiarare inammissibili, poiché tardive ed irrituali, le istanze istruttorie (prove per testi) introdotte ex novo con l'atto di citazione in appello.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione, datato 18 maggio 2021, conveniva Parte_1 dinanzi al Tribunale di Vicenza e il Controparte_2 [...] premettendo: CP_3
- che in data 10 ottobre 1997, mentre lavorava presso un cantiere di , CP_3 era rimasto vittima di un infortunio al braccio destro in seguito al quale aveva riportato la rottura del capolungo del bicipite omolaterale;
- che aveva pertanto adito il Tribunale di Vicenza, sezione lavoro, (R.G. n.
1110/2004) il quale, disposto l'espletamento di CTU medico-legale, con sentenza n. 136/2010 (doc. 14 , aveva condannato la convenuta Pt_1
al pagamento in suo favore della somma di euro 400,00 a titolo di CP_3 rimborso delle spese mediche e di euro 7.639,50 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale (riduzione permanente dell'integrità psico-fisica nella misura del 5-6%; responsabilità di 80%, responsabilità 20%). CP_3 Pt_1
L'attore, deducendo di aver subito un aggravamento della sua situazione clinica, chiedeva al Tribunale di Vicenza, previo accertamento della piena responsabilità di ai fini della surroga, la condanna di al risarcimento del danno da CP_3 CP_2 egli subito, nonché del danno da aggravamento dei postumi dell'infortunio, del danno biologico e morale, del danno patrimoniale e del danno da incapacità lavorativa specifica.
In particolare, il conveniva in giudizio sia il , sia la Pt_1 Controparte_3 compagnia assicurativa agendo ex art. 2900 c.c. e surrogandosi nel CP_2 diritto spettante al proprio debitore di chiamare in causa la Controparte_3 propria compagnia assicurativa sul presupposto che, qualora il CP_2
pagina 3 di 11 non avesse chiamato in giudizio la propria Compagnia assicurativa, CP_3 tale inerzia si sarebbe ripercossa negativamente sul lavoratore-creditore.
Si costituivano in giudizio separatamente e il CP_2 Controparte_3 deducendo:
- l'improcedibilità del giudizio per l'incompetenza funzionale del giudice adito posto che, in seguito alla dichiarazione di fallimento della debitrice , CP_3 tutte le azioni incidenti sul patrimonio di quest'ultima dovevano essere fatte valere dinnanzi al giudice fallimentare mediante l'insinuazione al passivo;
- l'assenza dei presupposti per l'esercizio dell'azione surrogatoria ex art. 2900
c.c. e l'inammissibilità della stessa posto che, con l'apertura del fallimento dell'assicurato, il credito vantato da quest'ultimo nei confronti dell'assicuratore viene acquisito all'attivo fallimentare, cosicché era venuta meno la facoltà dell'assicuratore di pagare, e il diritto dell'assicurato di richiedere il pagamento diretto nelle mani del terzo danneggiato, non potendosi ipotizzare una alterazione delle regole del concorso;
- l'insussistenza di alcun aggravamento dei postumi permanenti dell'infortunio posto che, la CTU medico-legale espletata in un altro procedimento instaurato dal nei confronti del e dell'ex amministratore e Pt_1 Controparte_3 responsabile antinfortunistico di quest'ultima, aveva accertato che il peggioramento era imputabile all'aggravamento della sindrome da conflitto subacromiale già presente nel 2001.
Il eccepiva inoltre la sussistenza del giudicato o, in subordine, Controparte_3 della litispendenza in relazione all'azione surrogatoria e alla richiesta risarcitoria dell'aggravamento posto che tali questioni erano già state oggetto di due giudizi: un procedimento ex art. 696 bis c.p.c. conclusosi con provvedimento di non luogo a provvedere, e un giudizio ordinario conclusosi con provvedimento di rigetto che, al tempo della costituzione in giudizio del , risultava appellato ma non CP_3 ancora iscritto a ruolo.
Con sentenza n. 1432/2023 il Tribunale di Vicenza rigettava le domande attoree per inammissibilità delle stesse e condannava l'attore alla rifusione delle spese di lite in favore delle convenute.
pagina 4 di 11 In particolare, il Tribunale rilevava che, apertosi il fallimento dell'assicurata
, l'indennizzo che era tenuta a corrispondere a quest'ultima era CP_3 CP_2 diventato un credito che concorreva alla formazione della massa attiva fallimentare, con conseguenze sottrazione alla disponibilità della società FA.
In conseguenza di ciò il Tribunale rilevava che, in primo luogo, non sussisteva alcuna inerzia della FA nel coltivare le proprie iniziative verso la Compagnia assicurativa posto che il fallimento aveva privato ex lege la del potere di CP_3 disporre dei propri beni e diritti.
In secondo luogo, non avrebbe potuto corrispondere direttamente alcun CP_2 indennizzo all'infortunato in quanto ciò avrebbe determinato una chiara elusione del principio della par condicio creditorum.
Avverso tale decisione ha proposto appello per le seguenti Parte_1 ragioni:
- erroneo accertamento della competenza del tribunale fallimentare;
- motivazione apparente per aver il Tribunale argomento in modo inconferente rispetto al tema della causa, ovvero l'azione surrogatoria;
- violazione dell'onere della prova ex art. 2967 c.c. per non aver il Tribunale ammesso le istanze istruttorie dedotte nell'atto di citazione;
Il ha inoltre riproposto l'azione surrogatoria ex art. 2900 c.c. chiedendo di Pt_1 condannare al risarcimento del danno da egli subito, oltre all'ulteriore CP_2 danno conseguente all'aggravamento dei postumi.
Oltre a ciò, l'appellante ha formulato un'istanza di rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione ex art. 363 bis c.p.c. in relazione al “tema della inutilità processuale della presenza del litisconsorte in caso surroga ex art. 2900 c.c. verso assicurato impresa FA”.
ora si è costituita in Controparte_2 Controparte_1 giudizio chiedendo, in via pregiudiziale, il rigetto dell'istanza di rinvio alla Corte di cassazione ex art. 363 bis c.p.c. e, nel merito, il rigetto dell'appello, opponendosi a tutte le istanze istruttorie in quanto formulate dal soltanto in sede di Pt_1 appello.
Il non si è costituito in giudizio. Controparte_3
pagina 5 di 11 Come da provvedimento del 15 novembre 2024 il Consigliere istruttore ha dichiarato la contumacia del e fissato l'udienza del 17 Controparte_3 settembre 2025 per la rimessione della causa al Collegio, ex art. 352 c.p.c.
A tale udienza, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. con il deposito di note scritte, la causa è stata trattenuta in decisione.
Motivi della decisione
Preliminarmente deve essere esaminata l'istanza di rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione ex art. 363 bis c.p.c. formulata da parte appellante la quale asserisce che il “tema della inutilità processuale della presenza del litisconsorte in caso surroga ex art. 2900 c.c. verso assicurato impresa FA” costruirebbe una questione nuova, mai esaminata dalla Corte di cassazione, e caratterizzata da gravi difficoltà interpretative.
Ritiene il Collegio che l'istanza debba essere rigettata non sussistendo i presupposti di cui all'art. 363 bis c.p.c. e, in particolare, il requisito enunciato dall'art. 363 bis, I comma n.1, c.p.c., ovvero il fatto che si tratti di una questione necessaria alla definizione, anche parziale, del giudizio.
Pare infatti evidente che la questione prospettata dall'appellante non abbia alcuna incidenza sulla decisione della controversia, la quale si incentra sull'ammissibilità
o meno dell'azione surrogatoria esperita dal Pt_1
Peraltro, nel giudizio di primo grado sono stati citati in giudizio, e vi hanno partecipato, sia il , sia CP_3 Controparte_2
Passando ora all'esame delle censure formulate dal infondata appare Pt_1 quella con la quale l'appellante si duole del fatto che il Tribunale abbia dichiarato l'incompetenza del giudice ordinario, ravvisando invece la competenza del giudice fallimentare.
A tal proposito ci si limita a rilevare che il Tribunale non ha mai dichiarato la propria incompetenza e la competenza del giudice fallimentare, avendo rigettato le domande attoree e, in particolare, l'azione surrogatoria ex art. 2900 c.c., per l'inammissibilità della stessa, dato l'evidente contrasto con i principi che regolano il diritto fallimentare e la par condicio creditorum.
pagina 6 di 11 In particolare, come correttamente rilevato dal Tribunale, l'indennizzo che l'assicuratore è tenuto a corrispondere all'assicurata è un credito di CP_3 quest'ultima che, nel momento in cui si è aperto il fallimento della stessa, è stato sottratto alla disponibilità della FA, essendo confluito nella massa attiva fallimentare.
Da ciò consegue che, in primo luogo, su tutti i beni della FA , compreso CP_3 il suo credito nei confronti dell'Assicurazione, si è aperto il concorso dei creditori, cosicché il danneggiato non può ottenere il pagamento del risarcimento direttamente dalla Assicurazione della FA in quanto, così facendo, verrebbe eluso il principio della par condicio creditorum.
In secondo luogo, non sussiste alcuna inerzia della per non essersi CP_3 attivata per ottenere il pagamento dell'indennizzo posto che il fallimento l'ha privata ex lege del potere di amministrare e disporre dei propri beni e crediti.
D'altra parte, tenuto conto che l'asserito aggravamento dello stato di salute, secondo parte appellante, sarebbe stato riscontrato nel 2015 e che il fallimento di
è stato dichiarato nel 2014, si deve rilevare, come puntualmente CP_3 osservato da parte appellata, che non risulta in alcun modo che il abbia Pt_1 chiesto di essere ammesso al passivo o che abbai esperito idonea azione volta all'accertamento del credito risarcitorio in sede fallimentare.
Conseguentemente alcuna inerzia può essere imputata al per non aver CP_3 acquisito all'attivo fallimentare, nei confronti dell'assicurazione, il (proprio) credito indennitario.
Alla luce di ciò deve essere rigettata la riproposta azione surrogatoria, ex art. 2900 c.c., posto che, in primo luogo, non ne sussistono i presupposti e, in particolare, l'inerzia della debitrice e, in secondo luogo, l'indennizzo spettante al danneggiato non può essere sottratto al concorso dei creditori, cosicché le Pt_1 sue pretese avrebbero dovuto essere perseguite mediante l'insinuazione al passivo fallimentare, facendo valere il relativo privilegio sull'indennizzo stesso.
Questo, infatti, è il principio enunciato dalla giurisprudenza di legittimità la quale ha affermato che “Le azioni di accertamento o costitutive nei confronti di un ente in liquidazione coatta amministrativa (come anche di un'impresa in fallimento o in
pagina 7 di 11 liquidazione giudiziale) possono essere proposte al di fuori della verificazione concorsuale del passivo esclusivamente quando sussista uno specifico interesse, non tutelabile altrimenti, quale può essere quello connesso alla definizione dell'assetto di rapporti contrattuali pendenti o instaurati dalla procedura ed in particolare, in presenza di rapporti di lavoro, quando sia perseguita la reintegrazione nel posto di lavoro o l'attribuzione di una certa qualifica, con valore di status, all'interno dell'ente o dell'azienda, dovendo altrimenti ogni situazione creditoria (retributiva, risarcitoria, indennitaria etc.) essere accertata attraverso
l'insinuazione al passivo” (Cass. n. 27796/2024).
Il mancato accoglimento dell'azione surrogatoria esperita dal determina Pt_1
l'assorbimento della questione relativa al risarcimento dell'asserito aggravamento del danno da invalidità permanente, del danno morale ed esistenziale.
Va rigettata anche a censura relativa all'asserita “motivazione apparente” della sentenza per aver il Tribunale affermato che:
- non era obbligata a stipulare una polizza assicurativa contro il CP_3 rischio dei danni da infortunio subito dai dipendenti;
- non sussisteva alcuna azione diretta del danneggiato nei confronti dell'assicurazione;
- non sussisteva alcun comportamento omissivo della procedura.
In particolare, deduce l'appellante che tali affermazioni sarebbero del tutto sconnesse dal tema della controversia, ovvero l'azione surrogatoria da egli esperita.
La tesi dell'appellante è priva di pregio in quanto le affermazioni del Tribunale sono corrette e coerenti con il tema della controversia: coerente è l'affermazione secondo cui la società non era obbligata a stipulare alcuna assicurazione CP_3 privata contro il rischio dei danni da infortunio dei dipendenti, al pari di quelle relative all'obbligo risarcitorio di e al credito vantato dall'assicurata nei CP_3 confronti dell'assicuratore.
Pertinente e corretta è anche l'affermazione secondo cui il non avrebbe Pt_1 alcuna azione diretta nei confronti di in quanto il Tribunale ha precisato CP_1 che, oltre all'impossibilità del danneggiato di agire in via surrogatoria nei confronti pagina 8 di 11 dell'assicurazione, egli non è nemmeno legittimato ad agire in via diretta nei confronti dell'assicurazione posto che tale facoltà non gli è accordata dal legislatore.
Invero, la giurisprudenza di legittimità è ormai consolidata nell'affermare che l'obbligazione dell'assicuratore di pagare l'indennizzo al proprio assicurato è distinta e autonoma rispetto all'obbligazione risarcitoria verso il danneggiato, cosicché quest'ultimo versa nella posizione di terzo rispetto al rapporto immediato tra le parti contraenti l'assicurazione e, pertanto, a differenza di quanto accade nella “speciale” disciplina della responsabilità stradale, non ha azione diretta nei confronti dell'assicuratore (Cass. n. 28834/2008).
Infine, è del tutto pertiene il rilievo del Tribunale secondo cui non sussisterebbe alcun comportamento omissivo dell'assicurata in quanto, come già detto, non è ravvisabile alcuna inerzia della FA nel perseguire le proprie ragioni CP_3 verso la propria Compagnia assicurativa.
L'appello è infondato anche nella parte in cui si lamenta il mancato accoglimento delle istanze istruttorie formulate in primo grado.
A tal proposito è sufficiente osservare che il Tribunale, in sede di prima udienza, aveva rilevato la sussistenza di alcune questioni preliminari idonee a definire la controversia cosicché ha, condivisibilmente, subito fissato l'udienza di precisazione delle conclusioni senza procedere con la fase istruttoria e, dunque, senza ammettere le istanze istruttorie formulate dalle parti.
Quanto alle istanze istruttorie formulate nel presente giudizio, si rileva che quelle formulate dall'appellante nell'atto di citazione non sono state riproposte nella memoria depositata il 13 novembre 2024 dove, anzi, l'appellante ha dichiarato
“In via istruttoria, la causa appare già sufficientemente istruita documentalmente”, sicché le istanze istruttorie originariamente formulate si devono intendere ormai rinunciate.
Parimenti infondata è la censura formulata in relazione alla condanna alle spese di lite tenuto conto della totale soccombenza dell'attore e che nel corso del giudizio non sono state affrontate questioni connotate da novità o da mutamenti giurisprudenziali.
pagina 9 di 11 Non può sottacersi, poi, che il Tribunale ha liquidate tali spese nei minimi tariffari.
Stante quanto sopra esposto l'appello proposto da deve essere Parte_1 rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza del e vengono liquidate come in Pt_1 dispositivo in favore di secondo parametri medi e Controparte_1 senza fase istruttoria, non espletata, in base allo scaglione di riferimento (da euro
26.001,00 a euro 52.000,00), tenuto conto che, sebbene il nell'atto di appello il petitum sia stato quantificato in euro 108.703,57, l'appellante, nello stesso atto, ha ridotto le sue pretese a euro 35.000,00.
Occorre precisare, ai fini dell'individuazione del valore della causa, che le conclusioni formulate dall'appellante con le note di udienza del 17 settembre
2025, con le quali la pretesa sembrerebbe essere stata ridotta all'importo di euro
5.200,00, non possono essere prese in considerazione non essendo attinenti al presente giudizio dato che contengono la richiesta di condanna di , Persona_1 quale ex amministratore delegato e legale rappresentante all'epoca dei fatti di soggetto che non è parte in causa. Parte_2
Sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte di appello di Venezia, definitivamente decidendo nella causa d'appello avverso la sentenza n. 1432/2023 del Tribunale di Vicenza, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così pronuncia:
- rigetta l'appello proposto da e conferma la sentenza Parte_1 impugnata;
- condanna alla rifusione in favore dell'appellata Parte_1 [...] delle spese di lite del presente grado liquidate in euro Controparte_1
6.946,00, oltre rimborso spese generali (15%), IVA e CPA;
- dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello pagina 10 di 11 dovuto per la stessa impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater,
d.p.r. n. 115/2002.
Venezia, camera di consiglio del 24 settembre 2025
La Presidente
Clotilde Parise
Il Consigliere estensore
Elena Rossi
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