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Sentenza 27 febbraio 2025
Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 27/02/2025, n. 368 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 368 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI VIBO VALENTIA
Sezione lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro designato, Dr.ssa Susanna Cirianni, in funzione di Giudice del lavoro, richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite, nel proc.n.r.g. 1488/2019, ha pronunciato ai sensi dell'art 429 cpc., la seguente
SENTENZA
TRA
difeso dall'avv. GRILLO ANNA Parte_1
ricorrente
E
rappresentato e difeso dall'avv. GRANDIZIO VALERIA e dall'avv. ETTORE CP_1
TRIOLO
resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 30.7.2019, , esponeva di aver svolto attività Parte_2
agricola nel periodo compreso tra il 13 gennaio 2016 e il 16 aprile 2016. Durante tale periodo, ha subito malattia, precisamente dal 13 gennaio 2016 al 29 gennaio 2016,
1 dal 10 febbraio 2016 al 24 febbraio 2016, dal 4 marzo 2016 al 14 marzo 2016 e dal
31 marzo 2016 al 16 aprile 2016. Nonostante avesse maturato il numero di giornate lavorative necessarie per il diritto alla disoccupazione agricola per l'anno 2015/2016, la ricorrente non ha mai percepito le somme spettanti né l'indennità di malattia, né
l'indennità di disoccupazione.
2. La ricorrente, dopo aver presentato un'istanza di accesso agli atti in data 5 febbraio
2019, che è rimasta inevasa, ha proposto ricorso giudiziario il 30 luglio 2019, senza aver previamente presentato un ricorso amministrativo.
3. L' si è costituito, eccependo preliminarmente l'improcedibilità del ricorso per CP_1 mancato ricorso amministrativo, e ha sollevato l'inammissibilità dello stesso per decorso del termine annuale di decadenza, previsto dall'articolo 24 della legge n.
88/1989, che stabilisce che le azioni giudiziarie per le prestazioni temporanee possono essere proposte entro un anno dalla data in cui è stato rifiutato o non erogato il pagamento.
4. L'udienza di discussione – calendarizzata per il 25.2.2025 – è stata frattanto sostituita dalla modalità della trattazione scritta della causa – ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. – all'esito della quale la causa viene trattenuta per la decisione.
MOTIVAZIONE
5. Il Tribunale, preso atto delle allegazioni delle parti e della normativa vigente, deve esaminare la questione in ordine alla decadenza per la proposizione dell'azione giudiziaria, considerando che la ricorrente ha presentato il ricorso nel 2019, ben oltre il termine di 1 anno dalla data in cui il pagamento della disoccupazione avrebbe dovuto essere erogato, presumibilmente nel 2017.
6. L'articolo 24 della legge n. 88/1989 stabilisce che il termine per la proposizione dell'azione giudiziaria decorre dal rigetto della domanda o dal momento in cui l' avrebbe dovuto provvedere al pagamento. Si tratta di un CP_1
termine di decadenza, non di prescrizione, che è perentorio e non può essere interrotto o sospeso da istanze di accesso agli atti, come quella presentata dalla ricorrente.
2 7. Inoltre, la ricorrente non ha presentato il ricorso amministrativo previsto per legge, il che avrebbe costituito un primo passo obbligatorio per la tutela dei suoi diritti. L'eventuale inadempimento dell' , per quanto rilevante ai fini del CP_1
riconoscimento dei diritti spettanti, non può tuttavia modificare il decorso del termine di decadenza.
8. Pertanto, il Tribunale ritiene che il ricorso, presentato il 30 luglio 2019, sia inammissibile per decadenza, in quanto il termine di un anno per la proposizione dell'azione giudiziaria, previsto dalla legge, è già scaduto nel 2018. Il ricorso amministrativo non era obbligatorio, ma la mancanza di un'azione tempestiva in sede amministrativa ha comportato l'impossibilità di adire il giudice oltre il termine fissato dalla legge.
9. Il ricorso è inammissibile per decadenza e viene pertanto rigettato.
10. La natura della controversia e la qualità delle parti suggeriscono, nonostante l'esito della controversia, la compensazione delle spese
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
- Rigetta il ricorso presentato da per i motivi di cui in motivazione. Parte_2
- Compensa le spese del giudizio
Lì, 27/02/2025
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica in forma integrale alle parti costituite, adempimento da effettuarsi in luogo della lettura del dispositivo e delle ragioni in fatto e in diritto della decisione ex art.429 c.p.c.
Il Giudice del Lavoro
Il g.o.p. dott.ssa Susanna Cirianni
3
Sezione lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro designato, Dr.ssa Susanna Cirianni, in funzione di Giudice del lavoro, richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite, nel proc.n.r.g. 1488/2019, ha pronunciato ai sensi dell'art 429 cpc., la seguente
SENTENZA
TRA
difeso dall'avv. GRILLO ANNA Parte_1
ricorrente
E
rappresentato e difeso dall'avv. GRANDIZIO VALERIA e dall'avv. ETTORE CP_1
TRIOLO
resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 30.7.2019, , esponeva di aver svolto attività Parte_2
agricola nel periodo compreso tra il 13 gennaio 2016 e il 16 aprile 2016. Durante tale periodo, ha subito malattia, precisamente dal 13 gennaio 2016 al 29 gennaio 2016,
1 dal 10 febbraio 2016 al 24 febbraio 2016, dal 4 marzo 2016 al 14 marzo 2016 e dal
31 marzo 2016 al 16 aprile 2016. Nonostante avesse maturato il numero di giornate lavorative necessarie per il diritto alla disoccupazione agricola per l'anno 2015/2016, la ricorrente non ha mai percepito le somme spettanti né l'indennità di malattia, né
l'indennità di disoccupazione.
2. La ricorrente, dopo aver presentato un'istanza di accesso agli atti in data 5 febbraio
2019, che è rimasta inevasa, ha proposto ricorso giudiziario il 30 luglio 2019, senza aver previamente presentato un ricorso amministrativo.
3. L' si è costituito, eccependo preliminarmente l'improcedibilità del ricorso per CP_1 mancato ricorso amministrativo, e ha sollevato l'inammissibilità dello stesso per decorso del termine annuale di decadenza, previsto dall'articolo 24 della legge n.
88/1989, che stabilisce che le azioni giudiziarie per le prestazioni temporanee possono essere proposte entro un anno dalla data in cui è stato rifiutato o non erogato il pagamento.
4. L'udienza di discussione – calendarizzata per il 25.2.2025 – è stata frattanto sostituita dalla modalità della trattazione scritta della causa – ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. – all'esito della quale la causa viene trattenuta per la decisione.
MOTIVAZIONE
5. Il Tribunale, preso atto delle allegazioni delle parti e della normativa vigente, deve esaminare la questione in ordine alla decadenza per la proposizione dell'azione giudiziaria, considerando che la ricorrente ha presentato il ricorso nel 2019, ben oltre il termine di 1 anno dalla data in cui il pagamento della disoccupazione avrebbe dovuto essere erogato, presumibilmente nel 2017.
6. L'articolo 24 della legge n. 88/1989 stabilisce che il termine per la proposizione dell'azione giudiziaria decorre dal rigetto della domanda o dal momento in cui l' avrebbe dovuto provvedere al pagamento. Si tratta di un CP_1
termine di decadenza, non di prescrizione, che è perentorio e non può essere interrotto o sospeso da istanze di accesso agli atti, come quella presentata dalla ricorrente.
2 7. Inoltre, la ricorrente non ha presentato il ricorso amministrativo previsto per legge, il che avrebbe costituito un primo passo obbligatorio per la tutela dei suoi diritti. L'eventuale inadempimento dell' , per quanto rilevante ai fini del CP_1
riconoscimento dei diritti spettanti, non può tuttavia modificare il decorso del termine di decadenza.
8. Pertanto, il Tribunale ritiene che il ricorso, presentato il 30 luglio 2019, sia inammissibile per decadenza, in quanto il termine di un anno per la proposizione dell'azione giudiziaria, previsto dalla legge, è già scaduto nel 2018. Il ricorso amministrativo non era obbligatorio, ma la mancanza di un'azione tempestiva in sede amministrativa ha comportato l'impossibilità di adire il giudice oltre il termine fissato dalla legge.
9. Il ricorso è inammissibile per decadenza e viene pertanto rigettato.
10. La natura della controversia e la qualità delle parti suggeriscono, nonostante l'esito della controversia, la compensazione delle spese
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
- Rigetta il ricorso presentato da per i motivi di cui in motivazione. Parte_2
- Compensa le spese del giudizio
Lì, 27/02/2025
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica in forma integrale alle parti costituite, adempimento da effettuarsi in luogo della lettura del dispositivo e delle ragioni in fatto e in diritto della decisione ex art.429 c.p.c.
Il Giudice del Lavoro
Il g.o.p. dott.ssa Susanna Cirianni
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