Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 27/05/2025, n. 163 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 163 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
N. 4087/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRIESTE
-Sezione Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Anna Lucia Fanelli Presidente
Dott. Sabrina Cicero Giudice
Dott. Francesca Ajello Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 23/12/2024 da
1) Parte_1 nata a [...] il [...]
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...]8 34100 TS ITA con l'Avv. VALLE PAOLA presso la quale ha eletto domicilio telematico e
2) Parte_2 nato a [...] il [...]
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...]20 34100 TS ITA con l'Avv. BEARZI SARA presso la quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Staranzano il 26/08/2006 (atto n. 2, P. 2, serie A, anno 2006);
Tribunale Ordinario di Trieste;
con i seguenti figli:
- , nato a [...] il [...]; Persona_1
- , nata a [...] il [...]. Persona_2
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 23/12/2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
“1. AFFIDAMENTO/COLLOCAMENTO DEI FIGLI: e vengono affidati a entrambi i Per_1 Per_2 genitori e rimarranno collocati presso la madre, ove e con cui manterranno la residenza.
a) Disciplina del tempo di permanenza dei figli presso i genitori: attesa l'età dei figli e tenuto conto del loro diritto di trascorrere un tempo qualitativamente buono con entrambi i genitori, i tempi di permanenza dei figli presso le parti vengono così individuati: - I minori trascorreranno i fine settimana in modo alternato presso il padre dal giovedì al martedì mattina, quando egli li accompagnerà a scuola.
Considerato che
entrambi i figli sono ormai autonomi nei loro spostamenti (casa-scuola-attività sportiva/ricreativa), anche utilizzando i mezzi del trasporto pubblico urbano, in caso di necessità, i genitori convengono di portare e prelevare i figli da scuola e dalle attività sportive secondo i loro rispettivi impegni lavorativi, prevedendo che ciascuna parte concorra ai necessari trasferimenti dei figli in ugual misura, salvo eccezioni giustificate
(i.e. malattia, lavoro).
b) Festività estive: ciascun genitore trascorrerà con i figli due settimane (anche non consecutive) ogni estate. La scelta dei periodi di ferie estive da trascorrere con i figli spetterà a ciascuna parte ad anni alterni e per l'estate 2025 alla madre;
andrà formalizzata, in assenza di accordo, entro il 15/05 di ogni anno. In difetto di comunicazione tempestiva, la scelta spetterà all'altro genitore senza che ciò comporti una variazione del diritto di scelta per gli anni successivi.
c) Feste rituali: i minori trascorreranno le feste rituali in modo alternato di anno in anno con ciascun genitore: se staranno con un genitore il giorno della Vigilia di Natale, passeranno con l'altro il giorno di
Natale, allo stesso modo per Pasqua e Pasquetta e le altre festività (a titolo di esempio: se stanno con un genitore il 1/11, staranno con l'altro l'8/12 e così avanti seguendo il calendario).
d) Compleanno: I minori trascorreranno il compleanno preferibilmente con entrambi i genitori, laddove non fosse possibile, un anno con un genitore e l'anno successivo con l'altro; ferma restando in quest'ultimo caso la possibilità, per ciascun genitore di trascorrere, nella giornata del compleanno, almeno due ore.
2. CONTRIBUTO AL MANTENIMENTO DEI FIGLI: ontribuirà al mantenimento dei figli Parte_2 con una corresponsione a di mensili € 520,00 (€ 260,00 a figlio) adeguabili ex indici ISTAT con Parte_1 decorrenza ex lege, da versarsi entro il 30 di ogni mese a mezzo bonifico bancario sul conto corrente lei intestato di cui conosce già le coordinate, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del
Tribunale di Trieste dd. 18.05.2015 cui si aggiungono le spese di ripetizione private se consigliate dalla scuola o in caso di insufficienza scolastica e previamente concordate sul costo, quelle per il trasporto pubblico di , quelle per i costi di benzina e assicurazione del motociclo del figlio fino alla Per_2 concorrenza del costo annuale dell'abbonamento dell'autobus (avuto riguardo alle tariffe per rete urbana studenti residenti in Friuli-Venezia Giulia), quelle per l'università dei figli. Circa le spese di benzina ed assicurazione del motociclo di , il si impegna a consegnare direttamente al figlio il Per_1 Parte_2 citato importo, mensilmente ed in base alle sue esigenze, e comunque entro il 30 giugno di ciascun anno, in ragione della scadenza della polizza assicurativa. Salvo ragioni di urgenza, le spese straordinarie superiori ad € 100,00 andranno previamente concordate tra genitori ed in tal caso l'importo sarà corrisposto in via anticipata al genitore che sosterrà la spesa o sarà a questi rimborsato, per la quota di spettanza, entro i 10 giorni successivi al loro sostenimento. Le parti concordano che il vestiario dei figli venga acquistato da ciascuno secondo le proprio libere determinazioni senza reciproci rimborsi di sorta l'uno verso l'altro, nel senso che quello che acquista la , non verrà rimborsato dal alla stessa stregua, quello che Pt_1 Parte_2 dovesse comperare il Marzolini, non verrà rimborsato dalla;
il tutto fatti salvi preliminari accordi Pt_1 scritti tra le parti (sull'an e quantum); come da protocollo le spese per l'abbigliamento sportivo richiesto come dotazione per le pratiche sportive correlate alla scuola o all'attività sportiva pratica mensilmente, verranno suddivise tra le parti in misura del 50%. Le parti concordano che il vestiario per attività sportive
"private" da svolgersi con ciascun genitore singolarmente o per il vivere presso il genitore, sono a carico del genitore che ne abbisogna. Le parti utilizzeranno l'indirizzo pec che entrambe hanno aperto anche per le comunicazioni delle spese straordinarie e le richieste di rimborso.
3. ALLOGGIO CONIUGALE: l'alloggio coniugale di proprietà esclusiva di rimane lei assegnato Parte_1 quale genitrice collocataria dei figli.
4. ASSEGNO UNICO e DETRAZIONI FISCALI: le parti concordano che l'assegno unico venga percepito integralmente e dalla data della sua erogazione da cui spettano anche in modo integrale i Parte_1 bonus sociali collegati al suo ISEE;
concordano che le detrazioni fiscali per i figli siano divise tra le parti in misura del 50% ciascuna. Le parti danno atto di aver raggiunto gli accordi patrimoniali di cui al presente ricorso tenendo conto della percezione da parte di dell'assegno unico. Parte_1
5. DOCUMENTI ESPATRIO: le parti si prestano reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo dei documenti validi per l'espatrio propri e per i figli stessi.
6. ULTERIORI ASPETTI:
a) CONGUAGLIO SPESE CONDOMINIALI e TASSE VARIE: il si obbliga a pagare direttamente la Parte_2 sua quota al condominio di via delle Fiamme Gialle 8 Trieste relativa alle spese di riscaldamento per gli anni pregressi in misura del 50% ciascuna. Dà atto di aver già ricevuto il conteggio degli oneri a suo carico che ammontano a 698,67 € e si impegna a pagarli entro il 31/12/24, direttamente all'Amministrazione
Stabili, rimettendo alla sig.ra copia della documentazione attestantene il saldo. Parte_1
7. SPESE DI LITE: Spese di lite integralmente compensate”. Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51
III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza. Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Staranzano il 26/08/2006 tra e Parte_1 Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Compensa tra le parti le spese di procedura;
4) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune Staranzano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Trieste, il giorno 23 maggio 2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Francesca Ajello Dott. Anna Lucia Fanelli