Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 05/02/2025, n. 564 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 564 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
1
Sent. n.
Ruolo Generale n. 4073/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE
PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Fulvio Dacomo Presidente
Dott. Antonio Mungo Giudice Relatore
dr. ing. Luigi Vinci Giudice tecnico ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nel procedimento contrassegnato con il n. 4073/2021 r.g. degli affari civili,
avente ad oggetto “controversie di competenza del Tribunale Regionale delle
Acque Pubbliche - risarcimento danni da esondazione”, riservato in decisione all'esito della trattazione scritta per l'udienza collegiale del 5.2.2025
e vertente
TRA
, c.f.: , nata a [...] Parte_1 CodiceFiscale_1
(NA) il 3.4.1958 e residente in [...], rappresentata e difesa, in virtù di procura a margine del ricorso
introduttivo, dall'avv. Walter Milioto, c.f.: , con il CodiceFiscale_2
quale elettivamente domicilia in Cimitile (NA), alla P.zza C. Filo della Torre
n. 10. All'uopo l'avvocato costituito dichiara di voler ricevere le comunicazioni presso il proprio indirizzo di posta elettronica certificata:
o n. fax: 081/5125497. Email_1
RICORRENTE
E
, c.f.: , in persona del della Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
Giunta Regionale pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura generale ad lites, dall'avv. Paola Parente, c.f.: , CodiceFiscale_3
dell'Avvocatura Regionale, presso la quale elettivamente domicilia in Napoli
alla via Santa Lucia n. 81. All'uopo l'avvocato costituito dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni al seguente indirizzo PEC:
. egione.campania.it e fax n. 081.7963766. Em_2 Email_3
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Per la ricorrente , come da memorie conclusionali Parte_1
depositate in data 24.4.2023, e quindi:
“perché l'Ecc.ma Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso
la Corte d'Appello di Napoli Giudice Delegato Dr. Antonio Mungo voglia:
- rigettare tutto quanto dedotto ed eccepito dalla Resistente CP_1
perché improponibile, inammissibile ed improcedibile nonché
[...]
infondato in fatto ed in diritto;
- condannare la in persona del Presidente della Controparte_1
Giunta Regionale legale rapp.te p.t., al pagamento in favore della ricorrente 3
della complessiva somma che per economia di giudizio si contiene in €
18.585,50, ovvero quell'importo che l'adito Tribunale in sua giustizia e /o
equità riterrà dovuto, oltre a interessi legali ed indennizzo, anche in via
risarcitoria, per svalutazione monetaria, per la perdita della redditività del
denaro e per il ritardo del pagamento, dalla domanda al soddisfo.
- Condannare l'ente resistente al pagamento delle spese del giudizio
nonché compensi professionali oltre spese tecniche, con attribuzione al
sottoscritto procuratore anticipatario”.
Per la resistente in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, come da comparsa di costituzione e risposta, e quindi:
“affinchè l'On. Giudice adito voglia così provvedere:
1) In via preliminare, accertare e dichiarare la carenza di
legittimazione passiva della per essere competenti altri Controparte_1
enti;
2) Nel merito, dichiarare, in ogni caso, l'infondatezza in fatto e diritto
della domanda di risarcimento danni sfornita di qualunque prova nonché
accertare e dichiarare il concorso di colpa di parte attrice ai sensi degli artt
1227 commi 1 e 2 cc. Con conseguente rigetto delle avverse domande;
il tutto
con vittoria di spese e competenze di lite”.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso notificato in data 1.10.2021 alla , in Controparte_1
persona del legale rapp.te pro tempore, e rinotificato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 176 R.D. 1775/1933, in data 6.4.2022, Parte_1 4
premettendo di essere proprietaria e conduttrice del fondo agricolo sito in
Cicciano (NA), località “Maise”, riportato in catasto al foglio 3, particelle 49,
132, 51, della estensione di are 78,03, esponeva che in data 4.9.2021, a seguito di piogge, l'alveo Avella straripava, con conseguente tracimazione, a causa della rottura dell'argine sinistro, delle acque putride e melmose che avevano completamente invaso il proprio fondo, sul quale insisteva un noccioleto coetaneo specializzato.
Precisava che, in seguito all'esondazione, tutta la superficie colturale venne completamente ricoperta da uno strato di melma di circa 10 centimetri e il maggior danno era dovuto all'avvelenamento e inquinamento del terreno e delle piante ivi insistenti.
Specificava, inoltre, che a causa del riversamento sul fondo di acqua mista a liquami, era stato necessario provvedere alla rimozione del manto fangoso misto a detriti, mediante asporto dello stesso con l'utilizzo di pala meccanica e trasporto a rifiuto, con conseguente disinfezione, disinfestazione e riammonizzazione del terreno con idonei prodotti chimici.
Più nel dettaglio, deduceva che i danni riportati in conseguenza dell'esondazione citata ammontavano complessivamente ad € 18.585,50,
come da perizia di stima redatta dall'agrotecnico depositata Persona_1
in atti, per tutte le opere necessarie alla sistemazione del fondo.
Rappresentava, infine, che la responsabilità dell'evento dannoso era addebitabile alla per l'omessa manutenzione degli argini e Controparte_1
per l'assoluta carenza di pulizia del letto dell'alveo, invaso da vegetazione spontanea, da detriti e da rifiuti di ogni genere.
Sulla scorta di tali premesse, la ricorrente conveniva la menzionata 5
resistente innanzi all'intestato Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche,
chiedendo accogliersi le conclusioni sopra trascritte.
Alla prima udienza di comparizione delle parti del 29.3.2022, il giudice designato, rilevando la mancata comparizione della CP_1
disponeva la rinnovazione della notifica del ricorso ex art. 176
[...]
R.D. n. 1775/33 nei suoi confronti.
In data 1.7.2022 si costituiva in giudizio la Controparte_1
eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva in favore del
[...]
, dell'Autorità di Bacino e del Controparte_3
Comune competente per territorio.
Nel merito, la resistente deduceva l'assoluta infondatezza della domanda sia nell'an che nel quantum, in quanto non supportata dagli idonei elementi probatori a fondamento della stessa, e chiedeva accertarsi il rispetto della distanza legale dal piede degli argini dei corsi d'acqua di cui all'art. 96
lettera f) del R.D. 523/1904.
La dunque, sulla base delle considerazioni sopra Controparte_1
esposte, concludeva quindi per il rigetto integrale della domanda, con vittoria di spese, diritti ed onorari.
Ammessa ed espletata la prova testimoniale richiesta dalle parti, previa delega al Tribunale di Nola ai sensi degli artt. 203 c.p.c. e 170 R.D. 1775/33,
e precisate le conclusioni, la causa veniva rinviata per la decisione all'udienza collegiale del 3.12.2025, per poi essere anticipata all'udienza del 5.2.2025.
Disposta la trattazione scritta con decreto del 20.1.2025,secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., acquisite le relative note depositate dalle parti, il Tribunale all'udienza collegiale del 5.2.2025 riservava la causa in 6
decisione.
***********************
Nel merito, la domanda risulta parzialmente fondata e va, pertanto,
accolta nei termini di seguito indicati.
La legittimazione attiva della ricorrente, peraltro mai contestata dalla convenuta, risulta provata dalla visura catastale allegata alla produzione di parte e dall'atto di donazione del 19.5.1998, Raccolta n. 7366 Repertorio n.
20796.
Ciò posto, la legittimazione passiva dell'ente resistente verrà, invece,
delibata infra, trattandosi di verificare, a fronte della relativa eccezione sollevata dall'ente convenuto, la fondatezza della pretesa della ricorrente,
sotto il profilo della astratta configurabilità di una responsabilità risarcitoria in capo alla stessa a fronte del pregiudizio lamentato dalla parte ricorrente.
Invero, il concetto di legittimazione passiva risulta impropriamente invocato nella specie dalla in quanto, come chiarito dalla CP_1
giurisprudenza di legittimità (Cass. SS.UU. n. 2951/2016), la legittimazione ad agire od a contraddire difetta solo laddove dalla stessa prospettazione della domanda emerga che l'attore non sia titolare del diritto di cui si chiede l'affermazione ovvero il convenuto non sia titolare della relativa posizione passiva, attenendo di contro al merito della causa la questione relativa all'effettiva titolarità delle posizioni attive e passive prospettate nella domanda.
In punto di fatto, va subito posto in evidenza che, alla stregua dell'esame testimoniale, svoltosi all'udienza del 17.11.2022 innanzi al
Tribunale di Nola, delegato ex art. 203 c.p.c. attraverso l'escussione dei testi 7
e , ai cui più specifici contenuti si rinvia, è Tes_1 Persona_1
rimasto inequivocabilmente accertato, come sostenuto dalla ricorrente, che in data 4.9.2021 l'alveo Avella, alla località “Maise”, in seguito a precipitazioni atmosferiche, esondava andando ad invadere tutti i fondi circostanti, ivi compreso quello coltivato dalla ricorrente.
Accertato il fatto storico, nel caso di specie trova applicazione l'art. 2051 c.c. (ex multis, T.S.A.P., sent. n. 71/12), in virtù del quale l'ente resistente deve ritenersi responsabile per i danni derivanti dai corsi d'acqua e dalle opere idrauliche, affidati alla sua custodia e manutenzione, salva la dimostrazione del caso fortuito (si vedano Cass. SS.UU. 25928/11, nonché,
sull'applicabilità dell'art. 2051 c.c. con riguardo ai beni demaniali, anche
Cass. 6101/13).
Ne deriva che, in base ai principi che regolano l'onere della prova,
CP_ compete all' convenuto la dimostrazione dell'eventuale verificarsi del caso fortuito, da intendersi quale fattore causale estraneo al soggetto danneggiante, che abbia un'efficacia di tale intensità da interrompere il nesso eziologico tra la cosa custodita e l'evento lesivo, ossia che possa essere considerato una causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l'evento
(si vedano, ex multis, Cass. sent. n. 11227/08, Cass. sent. n. 2660/13 e Cass.
sent. n. 5658/10 con la quale, proprio con riguardo a danni derivanti da inondazioni, si è ritenuto che grava sull'ente preposto alla custodia la dimostrazione dell'eccezionalità dell'evento meteorologico che abbia eventualmente provocato l'allagamento e della corretta manutenzione delle opere di scolo).
Peraltro, la reiterazione degli eventi alluvionali e delle conseguenti 8
esondazioni che hanno interessato l'alveo per cui è causa - dimostrata dalla presenza presso questo Tribunale di numerose controversie riferite al corso d'acqua - esclude la natura eccezionale dell'evento, peraltro neppure eccepita dalla e, quindi è escluso il “caso fortuito” idoneo ad interrompere il CP_1
nesso causale, con conseguente responsabilità ex art. 2051 c.c. dei soggetti preposti alla custodia e manutenzione.
Risulta, invece, accreditato che all'origine dei fatti, ed in aggiunta ad una carente attività manutentiva, abbia concorso la scarsa azione di prevenzione e controllo della tenuta ed integrità degli argini e, più in generale,
della regimentazione delle acque del comprensorio, considerato il ripetersi di tali fenomeni inondativi (cfr. le sentenze rese da questo TRAP nn. 3298/2019
e 3607/2020).
Va solo aggiunto che non ha, poi, fondamento la difesa della CP_1
nella parte in cui assume che la ricorrente, quale proprietaria del fondo allagato, avrebbe potuto e dovuto, ex art. 12 del r.d. n. 523/1904, provvedere alla manutenzione del corso d'acqua confinante.
Si tratta, infatti, di una lettura non condivisibile della citata disposizione e di quelle codicistiche (artt. 915 e 916 c.c.).
Come ben noto, infatti, ai sensi dell'art. 12 cit. r.d. n. 523/1904, i proprietari di fondi latistanti ad un torrente sono obbligati solo alla costruzione di opere a difesa dei loro beni, mentre spetta all'autorità amministrativa provvedere al mantenimento delle condizioni di regolarità dei ripari e degli argini o di qualunque altra opera fatta entro gli alvei e contro le sponde.
Orbene, nell'interpretazione delle norme innanzi indicate, la Suprema
Corte ha più volte affermato che non spetta ai proprietari dei fondi latistanti 9
provvedere alla manutenzione degli argini di un torrente siti al di là del confine della proprietà privata ed appartenenti al demanio e che quindi la responsabilità connessa alla omessa manutenzione di essi compete esclusivamente all'amministrazione, avendo per contro i citati proprietari soltanto l'obbligo di fare e mantenere, nell'ambito ed entro i confini dei propri fondi, le opere minori volte ad impedire all'acqua di penetrarvi (SS. UU. n.
8588/1997; TSAP n. 185/2007).
Ne consegue che può astrattamente sostenersi la non risarcibilità dei danni arrecati dalle esondazioni alle opere e/o coltivazioni insistenti all'interno della fascia di rispetto in quanto trattasi di danni che i ricorrenti avrebbero potuto evitare usando l'ordinaria diligenza e, segnatamente, non realizzando opere in violazione di disposizione legislativa inderogabile.
Deve tuttavia escludersi che l'ente danneggiante, pur in tal senso onerato (v. Cass. sent. n. 23148/2014), abbia dimostrato quali e quanti danni il ricorrente avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza, essendosi limitato ad asserire, in linea del tutto astratta, l'impossibilità di porre in essere l'attività di coltivazione all'interno della fascia di rispetto senza però
specificamente dedurre e, soprattutto, dimostrare se e quanta parte dei fondi coltivati dai ricorrenti insistessero in tale fascia.
Da tali considerazioni consegue il rigetto dell'eccezione articolata dalla CP_1
Tanto chiarito, occorre esaminare la posizione della ricorrente al fine di valutare la prova dei danni dalla stessa lamentati.
Sul punto deve tenersi presente che la prova di essi può essere ricavata solo dalla documentazione in atti, dalla perizia di parte - redatta 10
dall'agrotecnico che, sentito come teste, ne ha confermato il Persona_1
contenuto – oltre che dalle deposizioni dei testi escussi.
Con riguardo alla determinazione dei danni deve osservarsi che, in mancanza di fatture o altra documentazione attestante le spese sostenute,
dovrà procedersi in via equitativa prendendo quale punto di partenza i parametri indicati dal perito di parte e discostandosi da essi ove non risultino condivisibili.
Ciò posto, rappresentava che sul proprio fondo Parte_1
agricolo, sito in Cicciano (NA), località “Maise”, riportato in catasto al foglio
3, particelle 49, 132, 51, della estensione di are 78,03, insisteva un noccioleto coetaneo specializzato.
Il perito di parte ha calcolato un danno complessivo pari ad €
18.585,50, tenendo conto di varie voci di danno.
Nel computo metrico realizzato dal perito vengono prese in considerazione le seguenti attività:
1. Sterri e riporti € 1.750,00;
2. Lavori complementari atti a creare l'ambiente ottimale
all'esecuzione della semina (erpicatura, ripuntatura, spianamento della
superficie, ecc.) € 3.000,00;
3. Trattamento insetticida-nematocida con ET € 715,00;
4. Trattamento al terreno con fungicidi specifici per prevenire i
seguenti patogeni: AS spp, LL AT ed altri con AZ €
4.117,50;
5. Riammonizzazione ed umificazione con “Sangue ps” o similare €
6.000,00; 11
6. Perdita della Plv del nocciolo € 3.000,00.
Il consulente, con riferimento alla prima voce, ha indicato una serie di attività necessarie al ripristino della coltivazione del terreno a seguito dell'alluvione, in primo luogo rimozione dello strato di detriti mediante
asporto dello stesso e trasporto a rifiuto (cfr. pag. 2 della perizia).
Ebbene, anche se il teste ha confermato che Tes_1
“successivamente quando è stato possibile il fondo è stato ripulito ad opera
dei proprietari e di operai esterni”, in considerazione del fatto che la ricorrente non ha depositato documentazione che attesti l'effettivo compimento delle opere (fatture o altro), deve ritenersi che vi abbia provveduto in economia, con la conseguenza che la liquidazione di tale voce di danno va effettuata in via equitativa riducendo del 60% il valore indicato nella consulenza di parte nella misura di € 1.750,00, giungendo quindi ad un importo riconoscibile pari a complessivi € 700,00.
In ordine alle voci da 2 a 5, può ritenersi che i relativi lavori e trattamenti, a seguito dell'esondazione, si siano resi necessari per la ripresa dell'attività agricola. Peraltro, le attività indicate dal consulente di parte sono quelle che consuetamente vengono poste in essere in questi casi (erpicatura,
ripuntatura, spianamento della superficie, trattamento insetticida e fungicida,
riammonizzazione ed umificazione).
Trattandosi di attività specifiche, la mancanza di documentazione attestante l'effettivo esborso sostenuto per l'esecuzione di tali opere implica che le stesse siano state eseguite in economia;
il danno, da liquidarsi in via equitativa, può dunque essere determinato operando una riduzione del 60%
sull'importo complessivo di € 13.832,50 indicato dal perito, giungendosi 12
quindi alla somma di € 5.533,00.
Infine, con riguardo all'ultima voce relativa alla perdita delle colture
(nocciolo), il perito ha stimato il danno determinandone l'ammontare complessivo in € 3.000,00.
La cifra indicata dal tecnico per i danni subiti dalle colture non può
essere riconosciuta in toto in quanto la ricorrente non ha fornito alcuna prova del quantitativo delle colture concretamente preesistenti all'epoca dell'allagamento e di quelle effettivamente andate perdute.
Al riguardo va precisato che in linea generale, infatti, la consulenza di parte, anche se avente la forma della perizia giurata, non è dotata di efficacia probatoria nemmeno rispetto ai fatti che il consulente asserisce di aver accertato, non essendo prevista dall'ordinamento la precostituzione fuori del giudizio di un siffatto mezzo di prova;
ad essa si può solo riconoscere valore di indizio, al pari di ogni documento proveniente da un terzo, il cui apprezzamento è affidato alla valutazione discrezionale del giudice di merito,
il quale non è però obbligato in nessun caso a tenerne conto;
tutto ciò fatta salva la facoltà per la parte che ha prodotto la perizia giurata di dedurre prova testimoniale avente ad oggetto le circostanze di fatto accertate dal consulente
(e giammai, ovviamente, le sue valutazioni, sulle quali un testimone non può
riferire), che, se confermate dal medesimo in veste di testimone, possono acquisire dignità e valore di prova, sulla quale allora il giudice di merito dovrà,
esplicitamente o implicitamente, esprimere la propria valutazione ai fini della decisione (cfr. Cass. n. 4437/1997).
In riferimento al caso di specie, in particolare, si rileva che il perito di parte ha applicato un determinato prezzo senza allegare i listini dei prezzi di 13
mercato risultanti dal Prezziario della Camera di Commercio e senza specificare se si tratti di prezzi di mercato all'origine o al produttore. A ciò si aggiunga che il medesimo perito non ha applicato alcuna riduzione per presumibile e fisiologico sfrido e scarto da raccolto, lavorazione e difetti del prodotto.
Né la prova della consistenza dei danni può ricavarsi dalle dichiarazioni dei testi che si sono limitati a riferire che il fondo della ricorrente era coltivato a noccioleto e che il detto fondo fu completamente allagato, senza fornire una prova concisa attraverso specifiche indicazioni circa il quantitativo delle colture preesistenti e di quelle irrimediabilmente danneggiate in seguito all'evento alluvionale. Tali generiche dichiarazioni non consentono di individuare l'esistenza e l'effettiva consistenza della perdita del raccolto delle nocciole.
Le dichiarazioni testimoniali, inoltre, non sono supportate da nessuna prova documentale, mancando agli atti il cd. quaderno di campagna, rectius
registro dei trattamenti fitosanitari (obbligatorio ai sensi dell'art. 42, comma
3, del DPR 290/2001 per tutte le aziende agricole che utilizzano prodotti fitosanitari per la difesa delle colture agrarie, tranne per quelle che utilizzano prodotti fitosanitari in orti o giardini familiari il cui raccolto è destinato all'autoconsumo), le fatture, le autofatture, obbligatorie anche per le aziende agricole in regime di esonero Iva, ovvero altri documenti atti a dimostrare l'entità della produzione realizzata negli anni precedenti l'esondazione e quella degli anni successivi. Tali documenti avrebbero consentito, infatti, di ricostruire presuntivamente la qualità e quantità delle colture presenti al momento delle inondazioni mediante l'esame degli omologhi dati relativi alle 14
produzioni delle annualità precedenti.
Né, infine, la prova della consistenza dei danni può ricavarsi dalla produzione fotografica allegata alla perizia di parte, da cui si percepisce chiaramente l'allagamento del terreno in oggetto, ma non lo stato preesistente del fondo agricolo e le colture ivi praticate.
Per le ragioni rappresentate, l'importo indicato dal perito per la perdita
delle colture va equitativamente ridotto del 60%, riconoscendo l'importodi €
1.200,00.
In conclusione, a può essere riconosciuto il Parte_1
risarcimento dei danni nella misura di € 7.433,00 (€ 700,00 + € 5.533,00 + €
1.200,00).
Delle citate somme deve rispondere la . Controparte_1
Sul punto, valga precisarsi che questo Tribunale ha già avuto modo di affermare, in altri giudizi aventi ad oggetto domande di risarcimento danni per altri eventi esondativi, che la è ente istituzionalmente preposto alla CP_1
custodia dell'alveo Avella e, pertanto, tenuta a rispondere dei danni occorsi per l'accertata omessa manutenzione, all'epoca dei fatti, del corso d'acqua in questione (cfr. sentenza n. 3298/2019 e sentenza n. 3607/2020).
Giova premettere che l'alveo in questione fa parte dei Regi Lagni,
canali realizzati in epoca borbonica, aventi prevalente funzione scolante.
Da tanto consegue la possibilità di ascrivere la responsabilità per l'omessa manutenzione alla quale ente precostituito per legge alla CP_1
conservazione, manutenzione e gestione delle risorse idriche e delle acque in generale.
Ed invero, corretta è l'individuazione della quale Controparte_1 15
responsabile dei danni, atteso che ai sensi dell'articolo 2 lett. e) del D.P.R.
8/72, 89 e 90 del D.P.R. 616/77 sono state trasferite alle Regioni le competenze prima appartenenti allo Stato in materia di acque pubbliche e di opere idrauliche, con particolare riguardo l'attività di manutenzione. Anche
l'art. 10 lett. f) della legge 18.5.89 n. 183 attribuiva alle Regioni funzioni di pulizia delle acque di gestione, manutenzione e conservazione dei beni, delle opere e degli impianti di idraulici e di ogni altra iniziativa ritenuta necessaria in materia di tutela ed uso delle acque nei bacini idrografici di competenza.
Sebbene tale norma sia stata abrogata, a seguito dell'entrata in vigore del D.lgs. 152/06 può ritenersi, ai sensi dell'articolo 141 e ss. del richiamato decreto e dell'articolo 86 D. Lgs. 112/98, che competa comunque alle Regioni
l'attività di manutenzione dei beni facenti parte del demanio idrico e, dunque,
per quanto qui interessa dei corsi d'acqua e delle opere idrauliche.
Infine, alla compete comunque l'esecuzione degli interventi CP_1
di natura strutturale, oltre che il controllo della regimentazione delle acque dell'intero comprensorio ex art. 2 comma secondo lett b) del R.d. n. 215/1933
ed art. 1 lett h) del D.P.R. n. 11/1972.
Ebbene, alla luce di tali plurimi riferimenti normativi, anche la giurisprudenza delle Sezioni Unite della Cassazione ha chiarito che la CP_1
è custode delle acque fluviali e, a prescindere dalla delega delle funzioni di
manutenzione e sistemazione dei bacini e della foce dei fiumi ai consorzi di
bonifica o ai concessionari delle relative opere, essa, ove non risulti che abbia
perso la materiale disponibilità dei beni, risponde dei danni causati dalle
acque, salvo la prova del caso fortuito (sentenza n. 25928/2011, che ha confermato la sentenza del TSAP che aveva dichiarato la responsabilità della 16
in solido con gli enti consortili, per i danni derivati ai CP_5
proprietari fondiari limitrofi dallo straripamento del fiume Tara, nell'anno
1996, a seguito della mancata manutenzione dei canali di bonifica,
riconoscendo la responsabilità ex art. 2051 c.c. in capo alla . CP_1
Alla stregua delle considerazioni che precedono la Controparte_1
va condannata al pagamento in favore della ricorrente delle somme sopra indicate.
Sull'importo riconosciuto va calcolata la rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT (indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati - FOI - al netto dei tabacchi) dalla data dell'evento
(4.9.2021) fino alla data della presente sentenza;
vanno, altresì, riconosciuti gli interessi al tasso legale fino all'effettivo saldo.
In applicazione dei principi affermati in materia da Cass. SS.UU. n.
1712/1995 e dalla giurisprudenza seguente tutta conforme (ad es. Cass. n.
4587/2009), il danno da ritardo non può però essere liquidato mediante interessi calcolati sulla somma originaria né su quella rivalutata al momento della liquidazione, ma applicando gli interessi sulla somma originaria rivalutata anno per anno.
L'importo rivalutato alla data odierna, calcolato secondo i parametri fissati dalla sentenza a SS.UU. 1712/1995, è quindi pari ad € 9.289,97.
Quanto alle spese e competenze di lite relative al presente giudizio,
tenuto conto del fatto che la domanda attorea è stata accolta solo in parte,
sussistono giusti motivi per dichiarare le stesse compensate tra le parti nella misura di 1\2; la residua porzione, sulla base del criterio della soccombenza,
va posta a carico della ,e si liquida di ufficio come da Controparte_1 17
dispositivo che segue, sulla base dello scaglione di riferimento(da € 5.200,00
e fino a € 26.000,00) di cui al D.M. 55/2014 recante: "Determinazione dei
parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi
dell'art. 13 comma 6 della legge 31 dicembre 2012 n. 247", aggiornato al D.M.
n. 147 del 13/08/2022, applicabile ratione temporis, considerando la somma complessivamente riconosciuta e la non particolare difficoltà delle questioni trattate, con distrazione in favore dell'Avv. Walter Milioto, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte di Appello di
Napoli, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...]
, con ricorso notificato in data 1.10.2021 alla , Parte_1 Controparte_1
in persona del legale rapp.te pro tempore, e rinotificato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 176 R.D. 1775/1933, in data 6.4.2022, disattesa ogni ulteriore eccezione, deduzione ed istanza, così provvede:
1) Accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna la , Controparte_1
in persona del Presidente pro tempore, al pagamento in favore di
[...]
, per la causale di cui alla parte motiva, dell'importo Parte_1
di € 9.289,97, oltre interessi al tasso legale a far data dalla presente pronuncia sino al soddisfo;
2) Dichiara compensate tra le parti nella misura di 1\2 le spese e competenze di lite relative al presente procedimento che, per la residua porzione, pone a carico della in persona del Controparte_1
Presidente pro tempore, liquidando la stessa, in favore di
[...]
, in complessivi € 2.132,00, di cui € 132,00 per spese vive Parte_1 18
ed € 2.000,00 per compensi, oltre rimb. forf. spese generali nella misura del 15% dei compensi, nonché Iva e Cpa, se dovute, con distrazione in favore dell'avv. Walter Milioto, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 5.2.2025.
IL GIUDICE ESTENSORE
Antonio Mungo
IL PRESIDENTE
Fulvio Dacomo