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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 26/02/2025, n. 161 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 161 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati: dott.ssa Elena Sollazzo Presidente
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice rel.
dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
S EN TEN ZA
nella causa iscritta al n. 3595 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2024,
promossa congiuntamente dai coniugi:
, C.F. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
e
, C.F. , nata a [...] il [...], Parte_2 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'avvocato Veronica Peotta del Foro di Vicenza
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale
di Vicenza;
In punto: separazione personale dei coniugi.
Conclusioni delle parti:
si richiamano le seguenti
CONCLUSIONI
1. Pronunciare la separazione personale dei signori e Parte_2 Parte_1
1 2. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto, libero ciascuno di fissare ove crede la sua residenza.
3. L'abitazione coniugale sita in Arcugnano (VI), Via Santa Croce 59, rimane nella disponibilità del sig. il quale continuerà a risiedervi e lì vi manterranno la Parte_1
residenza e la dimora abituale i figli minori.
4. La sig.ra d'accordo con il marito, rilascerà l'abitazione coniugale Parte_2
trasferendosi in un altro immobile locatole sito in Vicenza, Viale Mazzini 11, entro la fine del mese di settembre 2024.
5. In ossequio a quanto previsto dall'art. 473 bis. 12 c.p.c. i ricorrenti riportano il seguente piano genitoriale:
i figli minori e vengono affidati ad entrambi i genitori con le modalità di Per_1 Per_2
affidamento condiviso e con residenza e dimora abituale presso il padre nella casa famigliare,
con esercizio congiunto della responsabilità genitoriale sugli stessi da parte di entrambi i genitori per la straordinaria amministrazione, disgiunto per l'ordinaria amministrazione.
Salve diverse modalità da concordarsi e che tengano conto del preminente interesse dei figli e compatibilmente con gli impegni scolastici, sportivi e ricreativi dei minori, i genitori si alterneranno per vedere e tenere con sé i figli tre giorni consecutivi alla settimana come segue: i figli staranno con il genitore di turno dal lunedì all'uscita da scuola fino al mercoledì
alle ore 17.00 quando l'altro genitore andrà a prenderli e li terrà con sé fino al venerdì sera ore 20.00 dopo cena, quando l'altro genitore li verrà a prendere e trascorrerà con loro il fine settimana.
Il lunedì i turni verranno scambiati rispetto alla settimana precedente.
La madre li terrà, inoltre, con sé:
quindici giorni durante le vacanze estive, non necessariamente consecutivi, in un periodo che verrà concordato entro il 30 maggio di ogni anno;
cinque giorni durante le festività natalizie, comprendendo un anno il Natale e uno il
Capodanno;
2 tre giorni nel periodo delle festività pasquali, ad anni alterni, dal venerdì alla domenica e dal lunedì al mercoledì;
le festività ad anni alterni del 25 aprile, 2 giugno, 8 settembre e 8 dicembre, ovvero le giornate del 1° maggio e del 1° novembre.
6. In considerazione del fatto che i genitori si suddividono in modo equo il tempo di permanenza dei figli con ciascuno di loro e in ragione di una lieve disparità economica, i coniugi concordano che il sig. si obblighi a corrispondere alla sig.ra Parte_1
a titolo di contributo al mantenimento dei due figli minori, l'importo Parte_2
mensile di € 200,00 (duecento/00) rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, entro il giorno 15 di ogni mese, sul conto corrente intestato alla sig.ra con Parte_2
coordinate bancarie già note.
7. I coniugi si obbligano a contribuire, nella misura del 50% ciascuno, al pagamento delle spese straordinarie che si rendessero necessarie per i tre figli, così come individuate e descritte nel Protocollo vigente presso il Tribunale di Vicenza da intendersi qui integralmente trascritto.
8. I coniugi, che svolgono entrambi attività lavorativa, dichiarano di essere economicamente autosufficienti e che non necessitano reciprocamente di alcun mantenimento.
9. Gli importi spettanti a titolo di assegno unico o altro contributo assistenziale pubblico verranno interamente trattenuti dalla sig.ra con obbligo per il sig. Parte_2
di collaborare per la compilazione annuale dei relativi moduli di richiesta. Parte_1
10. Le parti danno atto che non vi sono altri procedimenti già pendenti aventi ad oggetto, in tutto o in parte, le medesime domande o domande ad esse connesse.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Il P.M. conclude chiedendo l'accoglimento delle conclusioni concordemente formulate dalle parti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 07/10/2024 i coniugi indicati in epigrafe, premesso di aver contratto matrimonio in Arcugnano (VI) in data 20.09.2014, che l'unione era entrata
3 in irreversibile crisi, chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la loro separazione personale.
All'esito dell'udienza del 17.12.2024 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-i coniugi concordano sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza e, pertanto, deve dichiararsi la separazione personale delle parti;
-nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso dei figli minori, alla collocazione paritaria degli stessi presso i genitori, con residenza e dimora abituale presso il padre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre e della madre;
-neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento dei figli a carico del padre così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo e adeguato alle condizioni economiche dei genitori e alle esigenze dei minori;
-le spese straordinarie relative ai figli minori, come regolamentate dal protocollo del
Tribunale di Vicenza, vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%;
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, avendo già regolato tutti i loro rapporti economici, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del
Tribunale;
-nulla va disposto riguardo alle spese, in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in
4 forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
, uniti in matrimonio in Arcugnano (VI) in data 20.09.2014 con atto trascritto
[...]
al n. 11, parte II, serie A, anno 2014 alle condizioni in epigrafe riportate;
b) ordina alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Arcugnano (VI)
perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, ove esistente;
c) nulla per le spese, stante la domanda congiuntamente proposta dalle parti.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 18.02.2025.
Il Giudice relatore
Dott.ssa Biancamaria Biondo
Il Presidente
Dott.ssa Elena Sollazzo
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