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Sentenza 13 febbraio 2026
Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XVII, sentenza 13/02/2026, n. 1340 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1340 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1340/2026
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 17, riunita in udienza il
21/03/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
SCHININA' GIAMBATTISTA, Presidente e Relatore
FAILLA CARMELO, Giudice
SALVUCCI DAVID, Giudice
in data 21/03/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1584/2024 depositato il 28/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Simeto Ambiente Spa In Liquidazione - P.IVA_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 5925/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CATANIA sez.
2 e pubblicata il 28/09/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 202101171365011891358525 TARSU/TIA
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 395/2025 depositato il
26/03/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 5925/2023 depositata il 28.09.2023 la C.G.T. di primo grado di Catania, ritenuto che il ricorrente non aveva dichiarato e/o documentato la data di notifica della impugnata intimazione di pagamento della Tariffa di Igiene Ambientale (TIA1) del Comune di Santa Maria di Licodia, elemento essenziale per poter verificare la tempestività del ricorso, dichiarava lo stesso inammissibile, nulla disponendo sulle spese, non essendosi costituita in giudizio la parte resistente.
La sentenza si è appellata dal Ricorrente_1 che ne ha chiesto la riforma, documentando che l'atto impugnato si era notificato il 21/12/2021, eppertanto, la tempestività del ricorso in questione notificato il
22/02/2022 entro il previsto termine di legge, insistendo, nel merito, per l'annullamento dell'atto impugnato, con le spese.
L'intimato ATO CT3 Simeto Ambiente non ha svolto attività difensiva.
All'udienza del 21.03.2025 la causa si è posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato.
La intimazione di pagamento oggetto di ricorso, come si è documentato dall'appellante, si ebbe a notificare dalla Simeto Ambiente s.p.a. a mezzo pec il 22.12.2021, sicchè è tempestivo il ricorso notificato il 21.02.2022, cadendo di domenica l' ultimo giorno e, quindi, slittato al successivo g. 21/02/2022.
Nel merito, il ricorso è fondato.
Non vi è prova agli atti della notifica delle ingiunzioni di pagamento che costituiscono gli atti presupposti sui quali si fonda l'atto impugnato ed, in mancanza di siffatta prova, è a dirsi di decadenza e prescrizione dall'azionata pretesa, per quelle annualità per le quali, alla data del 22.12.2021 di notifica della intimazione di pagamento, era decorso, ai sensi dell'art.1, c.161, Lg. n.296/2006 il termine ultimo del 31 Dicembre del quinto anno successivo a quello in cui avrebbe dovuto effettuarsi il pagamento della suddetta imposta.
In accoglimento del proposto appello ed, in riforma della impugnata sentenza, va dichiarato ammissibile il ricorso del contribuente ed, in accoglimento dello stesso, va annullata la impugnata intimazione di pagamento.
Sussistono gusti motivi per la compensazione delle spese di giudizio, avendo dato prova, il ricorrente, della notifica della intimazione di pagamento in grado di appello e non, come avrebbe potuto, già nel giudizio di primo grado.
P.Q.M.
Accoglie l'appello del contribuente ed in riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso della parte ed annulla l'atto impugnato. Compensa tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Catania, il 21 marzo 2025 IL PRESIDENTE
TO
BA HI
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 17, riunita in udienza il
21/03/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
SCHININA' GIAMBATTISTA, Presidente e Relatore
FAILLA CARMELO, Giudice
SALVUCCI DAVID, Giudice
in data 21/03/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1584/2024 depositato il 28/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Simeto Ambiente Spa In Liquidazione - P.IVA_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 5925/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CATANIA sez.
2 e pubblicata il 28/09/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 202101171365011891358525 TARSU/TIA
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 395/2025 depositato il
26/03/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 5925/2023 depositata il 28.09.2023 la C.G.T. di primo grado di Catania, ritenuto che il ricorrente non aveva dichiarato e/o documentato la data di notifica della impugnata intimazione di pagamento della Tariffa di Igiene Ambientale (TIA1) del Comune di Santa Maria di Licodia, elemento essenziale per poter verificare la tempestività del ricorso, dichiarava lo stesso inammissibile, nulla disponendo sulle spese, non essendosi costituita in giudizio la parte resistente.
La sentenza si è appellata dal Ricorrente_1 che ne ha chiesto la riforma, documentando che l'atto impugnato si era notificato il 21/12/2021, eppertanto, la tempestività del ricorso in questione notificato il
22/02/2022 entro il previsto termine di legge, insistendo, nel merito, per l'annullamento dell'atto impugnato, con le spese.
L'intimato ATO CT3 Simeto Ambiente non ha svolto attività difensiva.
All'udienza del 21.03.2025 la causa si è posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato.
La intimazione di pagamento oggetto di ricorso, come si è documentato dall'appellante, si ebbe a notificare dalla Simeto Ambiente s.p.a. a mezzo pec il 22.12.2021, sicchè è tempestivo il ricorso notificato il 21.02.2022, cadendo di domenica l' ultimo giorno e, quindi, slittato al successivo g. 21/02/2022.
Nel merito, il ricorso è fondato.
Non vi è prova agli atti della notifica delle ingiunzioni di pagamento che costituiscono gli atti presupposti sui quali si fonda l'atto impugnato ed, in mancanza di siffatta prova, è a dirsi di decadenza e prescrizione dall'azionata pretesa, per quelle annualità per le quali, alla data del 22.12.2021 di notifica della intimazione di pagamento, era decorso, ai sensi dell'art.1, c.161, Lg. n.296/2006 il termine ultimo del 31 Dicembre del quinto anno successivo a quello in cui avrebbe dovuto effettuarsi il pagamento della suddetta imposta.
In accoglimento del proposto appello ed, in riforma della impugnata sentenza, va dichiarato ammissibile il ricorso del contribuente ed, in accoglimento dello stesso, va annullata la impugnata intimazione di pagamento.
Sussistono gusti motivi per la compensazione delle spese di giudizio, avendo dato prova, il ricorrente, della notifica della intimazione di pagamento in grado di appello e non, come avrebbe potuto, già nel giudizio di primo grado.
P.Q.M.
Accoglie l'appello del contribuente ed in riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso della parte ed annulla l'atto impugnato. Compensa tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Catania, il 21 marzo 2025 IL PRESIDENTE
TO
BA HI