Art. 38. (Servizi di tesoreria degli enti locali).
1. All' articolo 50 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77 , il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. Gli enti locali di cui all'articolo 1, comma 2, hanno un servizio di tesoreria che puo' essere affidato:
a) per i comuni capoluoghi di provincia, le province, le citta' metropolitane, ad una banca autorizzata a svolgere l'attivita' di cui all' articolo 10 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 ;
b) per i comuni non capoluoghi di provincia, le comunita' montane e le unioni di comuni, anche a societa' per azioni regolarmente costituite con capitale sociale interamente versato non inferiore a lire 1 miliardo, aventi per oggetto la gestione del servizio di tesoreria e la riscossione dei tributi degli enti locali e che alla data del 25 febbraio 1995 risultavano in possesso del codice rilasciato dalla Banca d'Italia per operare in tesoreria unica. Le societa' di cui alla presente lettera dovranno adeguare il capitale sociale a quello minimo richiesto dalla normativa vigente per le banche di credito cooperativo entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Le convenzioni per i servizi di tesoreria, scadute e non ancora assegnate alla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono rinnovate alle stesse condizioni con l'obbligo di mantenere il rapporto di lavoro del personale addetto in via esclusiva al servizio".
Nota all'art. 38:
- Si riporta il testo dell' art. 50 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77 , recante: "Ordinamento finanziario e contabile degli enti locali", cosi' come da ultimo modificato dalla presente legge:
"Art. 50 (Soggetti abilitati a svolgere il servizio di tesoreria). - 1. Gli enti locali di cui all'art. 1, comma 2, hanno un servizio tesoreria che puo' essere affidato:
a) per i comuni capoluoghi di provincia, le province, le citta' metropolitane, ad una banca autorizzata a svolgere l'attivita' di cui all' art. 10 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 ;
b) per i comuni non capoluoghi di provincia, le comunita' montane e le unioni di comuni, anche a societa' per azioni regolarmente costituite con capitale sociale interamente versato non inferiore a lire 1 miliardo, aventi per oggetto la gestione del servizio di tesoreria e la riscossione dei tributi degli enti locali e che alla data del 25 febbraio 1995 risultavano in possesso del codice rilasciato dalla Banca d'Italia per operare in tesoreria unica. Le societa' di cui alla presente lettera dovranno adeguare il capitale sociale a quello minimo richiesto dalla normativa vigente per le banche di credito cooperativo entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Le convenzioni per i servizi di tesoreria, scadute e non ancora assegnate alla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono rinnovate alle stesse condizioni con l'obbligo di mantenere il rapporto di lavoro del personale addetto in via esclusiva al servizio.
2. (Abrogato)".
1. All' articolo 50 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77 , il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. Gli enti locali di cui all'articolo 1, comma 2, hanno un servizio di tesoreria che puo' essere affidato:
a) per i comuni capoluoghi di provincia, le province, le citta' metropolitane, ad una banca autorizzata a svolgere l'attivita' di cui all' articolo 10 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 ;
b) per i comuni non capoluoghi di provincia, le comunita' montane e le unioni di comuni, anche a societa' per azioni regolarmente costituite con capitale sociale interamente versato non inferiore a lire 1 miliardo, aventi per oggetto la gestione del servizio di tesoreria e la riscossione dei tributi degli enti locali e che alla data del 25 febbraio 1995 risultavano in possesso del codice rilasciato dalla Banca d'Italia per operare in tesoreria unica. Le societa' di cui alla presente lettera dovranno adeguare il capitale sociale a quello minimo richiesto dalla normativa vigente per le banche di credito cooperativo entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Le convenzioni per i servizi di tesoreria, scadute e non ancora assegnate alla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono rinnovate alle stesse condizioni con l'obbligo di mantenere il rapporto di lavoro del personale addetto in via esclusiva al servizio".
Nota all'art. 38:
- Si riporta il testo dell' art. 50 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77 , recante: "Ordinamento finanziario e contabile degli enti locali", cosi' come da ultimo modificato dalla presente legge:
"Art. 50 (Soggetti abilitati a svolgere il servizio di tesoreria). - 1. Gli enti locali di cui all'art. 1, comma 2, hanno un servizio tesoreria che puo' essere affidato:
a) per i comuni capoluoghi di provincia, le province, le citta' metropolitane, ad una banca autorizzata a svolgere l'attivita' di cui all' art. 10 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 ;
b) per i comuni non capoluoghi di provincia, le comunita' montane e le unioni di comuni, anche a societa' per azioni regolarmente costituite con capitale sociale interamente versato non inferiore a lire 1 miliardo, aventi per oggetto la gestione del servizio di tesoreria e la riscossione dei tributi degli enti locali e che alla data del 25 febbraio 1995 risultavano in possesso del codice rilasciato dalla Banca d'Italia per operare in tesoreria unica. Le societa' di cui alla presente lettera dovranno adeguare il capitale sociale a quello minimo richiesto dalla normativa vigente per le banche di credito cooperativo entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Le convenzioni per i servizi di tesoreria, scadute e non ancora assegnate alla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono rinnovate alle stesse condizioni con l'obbligo di mantenere il rapporto di lavoro del personale addetto in via esclusiva al servizio.
2. (Abrogato)".