CGT1
Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. III, sentenza 07/01/2026, n. 23 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 23 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 23/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 3, riunita in udienza il 09/12/2025 alle ore 09:45 con la seguente composizione collegiale:
RI ALDO, Presidente
ES NT, RE
FERRENTINO SILVANA DOMENICA, Giudice
in data 09/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 181/2024 depositato il 10/01/2024
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Municipia S.p.a. - 01973900838
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 22341 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 22341 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 22341 TEFA 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 22341 TEFA 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 24465 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 24465 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 24465 TARI 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 24465 TEFA 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 24465 TEFA 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 24465 TEFA 2022 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso proposto nei confronti di Municipia Spa, la società Ricorrente_1 ha impugnato i due avvisi di accertamento indicati in epigrafe relativi ad omesso versamento Tari anni 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022 in favore del Comune di Cosenza.
Con il ricorso si denuncia assenza del potere di accertamento in capo a Municipia Spa e infondatezza della pretesa tributaria perché gli immobili oggetto di imposizione sarebbero stati locati o, comunque, privi di utenze.
Municipia Spa non si è costituita e la ricorrente ha depositato memoria illustrativa con allegata consulenza di parte.
All'udienza del 9.12.25 il difensore della ricorrente ha insistito per l'accoglimento del ricorso e la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile.
Si osserva che la Corte di cassazione, con pronuncia n° 16189/23, ha chiarito quanto segue:
L'atto notificato a mezzo di posta elettronica certificata deve essere depositato - a pena di nullità della notifica e salvo il caso di impossibilità - con modalità telematiche, unitamente alle ricevute di accettazione e consegna in formato ".eml" o ".msg" e all'inserimento dei dati identificativi nel file "datiAtto.xml", poiché solo tali forme permettono di verificare la disponibilità informatica dell'atto da parte del destinatario e di provare il raggiungimento dello scopo legale della notificazione e, cioè, la consegna tempestiva e idonea a consentire il pieno esercizio del diritto di difesa e la corretta instaurazione del contraddittorio, dimostrazione che, invece, manca se l'atto notificato è depositato in diverso formato (nella specie, in formato ".pdf"), a meno che la prova della tempestiva consegna sia desumibile "aliunde", con conseguente sanatoria della nullità, ex art. 156, comma 3, c.p.c., per convalidazione oggettiva.
In tema di notificazione a mezzo posta elettronica certificata, la violazione delle forme digitali, previste dagli artt.
3-bis, comma 3, e 9 della l. n. 53 del 1994, nonché dall'art. 19-bis delle "specifiche tecniche" del
Responsabile SIA del Ministero della giustizia, che impongono il deposito in PCT dell'atto notificato, delle ricevute di accettazione e consegna in formato ".eml" o ".msg" e l'inserimento dei dati identificativi delle suddette ricevute nel file "datiAtto.xml", determina la nullità della notificazione e non la sua inesistenza.
Nel caso di specie la ricorrente non ha fornito prova della notifica del ricorso con modalità telematiche, ovvero nei formati eml o msg come prescritto dalla Suprema Corte, essendosi limitata a depositare le ricevute di accettazione da parte del sistema e di avvenuta consegna nelle caselle di destinazione in formato pdf.
In tal modo, si tratta di notifica nulla non essendovi prova di ciò che è stato concretamente notificato all'ente convenuto.
A ciò si aggiunga che nella relazione di notifica in calce al ricorso introduttivo non è stato chiarito da quale pubblico registro siano stati estratti gli indirizzi pec di Municipia Spa e ciò integra un'ulteriore ipotesi di nullità della notifica del ricorso ai sensi del combinato disposto degli artt. 3 bis, comma 5, lettera f) e 11 Legge 53/94.
Per il resto, la nullità della notifica, sotto il duplice profilo sopra chiarito, non può nemmeno ritenersi sanata per raggiungimento dello scopo, atteso che l'ente convenuto non si è costituito.
Nulla sulle spese di lite per mancata costituzione in giudizio di Municipia Spa.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cosenza, 3^ Sezione, in composizione collegiale:
1) dichiara inammissibile il ricorso;
2) nulla sulle spese di lite.
Così deciso il 9.12.25
Il Giudice estensore
Dr. Antonio Cestone
Il Presidente
Dr. Aldo Rizzo
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 3, riunita in udienza il 09/12/2025 alle ore 09:45 con la seguente composizione collegiale:
RI ALDO, Presidente
ES NT, RE
FERRENTINO SILVANA DOMENICA, Giudice
in data 09/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 181/2024 depositato il 10/01/2024
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Municipia S.p.a. - 01973900838
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 22341 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 22341 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 22341 TEFA 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 22341 TEFA 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 24465 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 24465 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 24465 TARI 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 24465 TEFA 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 24465 TEFA 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 24465 TEFA 2022 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso proposto nei confronti di Municipia Spa, la società Ricorrente_1 ha impugnato i due avvisi di accertamento indicati in epigrafe relativi ad omesso versamento Tari anni 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022 in favore del Comune di Cosenza.
Con il ricorso si denuncia assenza del potere di accertamento in capo a Municipia Spa e infondatezza della pretesa tributaria perché gli immobili oggetto di imposizione sarebbero stati locati o, comunque, privi di utenze.
Municipia Spa non si è costituita e la ricorrente ha depositato memoria illustrativa con allegata consulenza di parte.
All'udienza del 9.12.25 il difensore della ricorrente ha insistito per l'accoglimento del ricorso e la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile.
Si osserva che la Corte di cassazione, con pronuncia n° 16189/23, ha chiarito quanto segue:
L'atto notificato a mezzo di posta elettronica certificata deve essere depositato - a pena di nullità della notifica e salvo il caso di impossibilità - con modalità telematiche, unitamente alle ricevute di accettazione e consegna in formato ".eml" o ".msg" e all'inserimento dei dati identificativi nel file "datiAtto.xml", poiché solo tali forme permettono di verificare la disponibilità informatica dell'atto da parte del destinatario e di provare il raggiungimento dello scopo legale della notificazione e, cioè, la consegna tempestiva e idonea a consentire il pieno esercizio del diritto di difesa e la corretta instaurazione del contraddittorio, dimostrazione che, invece, manca se l'atto notificato è depositato in diverso formato (nella specie, in formato ".pdf"), a meno che la prova della tempestiva consegna sia desumibile "aliunde", con conseguente sanatoria della nullità, ex art. 156, comma 3, c.p.c., per convalidazione oggettiva.
In tema di notificazione a mezzo posta elettronica certificata, la violazione delle forme digitali, previste dagli artt.
3-bis, comma 3, e 9 della l. n. 53 del 1994, nonché dall'art. 19-bis delle "specifiche tecniche" del
Responsabile SIA del Ministero della giustizia, che impongono il deposito in PCT dell'atto notificato, delle ricevute di accettazione e consegna in formato ".eml" o ".msg" e l'inserimento dei dati identificativi delle suddette ricevute nel file "datiAtto.xml", determina la nullità della notificazione e non la sua inesistenza.
Nel caso di specie la ricorrente non ha fornito prova della notifica del ricorso con modalità telematiche, ovvero nei formati eml o msg come prescritto dalla Suprema Corte, essendosi limitata a depositare le ricevute di accettazione da parte del sistema e di avvenuta consegna nelle caselle di destinazione in formato pdf.
In tal modo, si tratta di notifica nulla non essendovi prova di ciò che è stato concretamente notificato all'ente convenuto.
A ciò si aggiunga che nella relazione di notifica in calce al ricorso introduttivo non è stato chiarito da quale pubblico registro siano stati estratti gli indirizzi pec di Municipia Spa e ciò integra un'ulteriore ipotesi di nullità della notifica del ricorso ai sensi del combinato disposto degli artt. 3 bis, comma 5, lettera f) e 11 Legge 53/94.
Per il resto, la nullità della notifica, sotto il duplice profilo sopra chiarito, non può nemmeno ritenersi sanata per raggiungimento dello scopo, atteso che l'ente convenuto non si è costituito.
Nulla sulle spese di lite per mancata costituzione in giudizio di Municipia Spa.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cosenza, 3^ Sezione, in composizione collegiale:
1) dichiara inammissibile il ricorso;
2) nulla sulle spese di lite.
Così deciso il 9.12.25
Il Giudice estensore
Dr. Antonio Cestone
Il Presidente
Dr. Aldo Rizzo