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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 16/10/2025, n. 3538 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3538 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1295/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord - Sezione Seconda in persona del giudice unico Dott. Maurizio Spezzaferri ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1295/2024 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2024 passata in decisione ex art. 281 quinquies e
189 c.p.c., all'udienza a trattazione scritta del 14-10-2025, avente ad
OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo – Vendita di cose mobili
TRA
, nato a [...] il [...], residente in [...] (C.F. in proprio e quale C.F._1 titolare della ditta individuale CENTRO SPESA DI FA FA
(P. IVA , rapp.to e difeso – giusta procura in calce all'atto P.IVA_1 di opposizione – dall'Avv. Gianfranco Arena, con il quale elett.te domicilia in Aversa, alla Strada San Giovanni n. 14/16;
Opponente
E
Controparte_1
, (P.IVA ) in persona del
[...] P.IVA_2 curatore Dr. , elettivamente domiciliata in Napoli alla Via Persona_1
Nuova San Rocco, 95 presso lo studio del avv. Domenico Pittureri dal quale è rappresentata e difesa giusta procura in calce alla comparsa di costituzione del 26-7-2024;
Opposto
CONCLUSIONI
Come da precisazione delle conclusioni e successivi scritti conclusionali depositati ai sensi dell'art. 281 quinquies e art. 189 c.p.c,, che espressamente si richiamano;
in particolare, nella nota scritta del 10-10-
2025, parte opponente si riporta a tutte le difese in atti ed alle
Rgn°1295/2024 IL GIUDICE 1
Dott. Maurizio Spezzaferri R.G. n. 1295/2024
conclusioni rassegnate e si insiste per l'accoglimento dell'opposizione, con vittoria di spese e compensi professionali di giudizio;
parte opposta, nella nota del 13-10-2025, si riporta a tutti i propri scritti, difese e documentazione deposi-tata, nonché alle conclusioni rassegnate che qui si abbiano per riportate e trascritte, insistendo per il rigetto dell'opposizione formulata con vittoria di spese ed onorari di giudizio;
impugna le conclusioni ex adverso rassegnate e chiede che la causa sia rimessa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In Fatto: Con D.I. n. 77/2024 del 9-1-2024 (R.G. n. 11147/2023), notificato in data 10-1-2024, su istanza della Curatela della liquidazione giudiziale della ditta individuale , Controparte_1
l'intestato Tribunale ingiungeva alla , in proprio e Parte_1 quale titolare della ditta individuale CENTRO SPESA DI FA
FA il pagamento della somma di euro 58.251,89, oltre interessi e spese di procedura, per la fornitura di merce come da fatture emesse tra il 2021 ed il 2022 nn. FE 1 del 25.5.21, FE 3 del 31.5.21, FE 6 del
21.10.21, FE 8 dell'8.11.21, FE 10 del 12.11.21 e FE 2 del 28.2.22.n.
564 del 31-7-1998, n. 601 del 31-7-1998, n. 773 del 30-10-1998, n. 881 del 30-11-1998, n. 922 del 17-12-1998.
Con atto di citazione, notificato in data 15-2-2024, la ditta ingiunta proponeva opposizione avverso l'indicato decreto eccependo la non debenza delle indicate somme per aver assolto compiutamente alla propria obbligazione.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva regolarmente in giudizio parte opposta eccependo l'infondatezza in fatto e in diritto dell'opposizione impugnando la documentazione allegata chiedendo, in via preliminare, la concessione della provvisoria esecuzione del D.I. opposto e, nel merito, il rigetto dell'opposizione.
Denegata la provvisoria esecuzione del DI opposto, trattato il giudizio mediante deposito delle memorie ex art. 171 ter c.p.c, ed espletata la prova testimoniale richiesta da parte opponente, la causa veniva riservata in decisione all'udienza a trattazione scritta del 15-10-2025 all'esito delle conclusioni rese dalle parti nei termini di cui all'art. 189
c.p.c.
Rgn°1295/2024 IL GIUDICE 2
Dott. Maurizio Spezzaferri R.G. n. 1295/2024
In Diritto: 1. In via preliminare, va osservato che l'opposizione a decreto ingiuntivo che si pone come fase ulteriore del procedimento già iniziato con il deposito del ricorso per ingiunzione, dà luogo ad un giudizio di cognizione - che si svolge secondo il rito ordinario in contraddittorio fra le parti - avente ad oggetto la domanda proposta dal creditore con il ricorso per ingiunzione e nel quale le parti, pur apparentemente invertite, conservano la loro posizione sostanziale, rimanendo così soggette ai rispettivi oneri probatori. In effetti, a seguito dell'opposizione, il giudizio, da sommario che era, si trasforma in giudizio a cognizione piena. In sostanza, il giudice dell'opposizione non si limita ad esaminare se l'ingiunzione sia stata emessa legittimamente, ma procede all'esame del merito della controversia con poteri di cognizione piena, sulla base sia dei documenti prodotti nella fase monitoria che dei mezzi istruttori eventualmente ammessi ed assunti nel corso del giudizio. Pertanto, il creditore (al quale compete la posizione sostanziale di attore, per aver richiesto l'emissione del decreto) ha, nella presente fase, l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto vantato (cfr., in proposito, Cass.
4.12.1997, n. 12311; Cass. 14.4.1999, n. 3671; Cass. 25.5.1999, n.
5055; Cass.
7.9.1977 n. 3902; Cass. 11.7.1983 n. 4689; Cass. 9.4.1975
n. 1304; Cass.
8.5.1976 n. 1629) ed il debitore gli eventuali fatti estintivi del diritto costituiti dall'avvenuto adempimento ovvero la prova del fatto modificativo o impeditivo del proprio adempimento (cfr. Cassazione,
SSUU, 06.04/30.10.2001 n.13533; Cassazione civile SSUU, 7 luglio
1993, n. 7448).
2. Per quanto attiene al caso in esame, in ossequio ai principi di cui sopra, l'opposizione risulta infondata e meritevole di rigetto per quanto di seguito esplicitato.
A tale convincimento si perviene in considerazione della documentazione versata in atti da parte opposta nonché sulla base dei motivi di opposizione formulati da parte opponente. Quest'ultima, infatti, non ha contestato né tanto meno disconosciuto il fatto costitutivo della pretesa attorea, ma si è limitata semplicemente ad affermare di aver adempiuto alle obbligazioni indicate nelle fatture poste alla base del provvedimento monitorio impugnato mediante vari pagamenti in contanti effettuati al
Rgn°1295/2024 IL GIUDICE 3
Dott. Maurizio Spezzaferri R.G. n. 1295/2024
momento dello scarico della merce, come emergerebbe dalla documentazione allegata all'atto di opposizione.
In particolare, è stato dedotto che “nel corso dell'anno 2021 “La
[...]
ha emesso n. 5 fatture cumulative nei confronti del Centro spesa CP_1 di per € 53.613,45, riferite a n. 27 distinte forniture di Parte_1 prodotti alimentari, a fronte delle quali sono stati eseguiti dall'opponente pagamenti in contanti, al momento dello scarico della merce, come emerge dagli allegati DDT e relative quietanze di pagamento (doc. 6).
Analogamente, l'unica fattura cumulativa emessa nel 2022 per € 4.638,44
e riferita a n. 5 distinte forniture di prodotti alimentari, è stata saldata mediante pagamenti in contanti allo scarico della merce, come da DDT e quietanze allegate (doc. 7).”
A fronte di ciò, parte opponente eccepisce, ai sensi dell'art. 2697, comma secondo, c..c. l'estinzione del credito per pagamento effettuato al momento della consegna della merce.
3. Ebbene, in via di principio, occorre premettere che la documentazione sopra richiamata si sostanzia in dichiarazioni rese in relazione alle tutte fatture azionate con la quale , in qualità di titolare della CP_1 [...] attestava l'avvenuto pagamento a rate e in contanti della CP_1 somma complessiva di euro 58.251,89 (53.613,45 + 4638,44), come riportato con la dicitura “Pagato per quietanza”, apposta e sottoscritta nei singoli DDT allegati.
È noto che la quietanza, anche se rilasciata in data anteriore al fallimento, non vincola la curatela fallimentare, la quale rappresenta la massa dei creditori come soggetto terzo rispetto all'imprenditore fallito.
Secondo la Cassazione, ordinanza 7 dicembre 2021, n. 38975, e altri consolidati arresti (cfr. Cass. Sez. 2- , Sentenza n. 23963 del
07/08/2023; Cass. n. 24690/2017;), la quietanza non vale, nei confronti del fallimento, come confessione stragiudiziale ex art. 2735 c.c. dell'avvenuto pagamento ma può essere un elemento indiziario non esonerando dall'onere di prova rigorosa dell'effettivo pagamento.
Ebbene, a fronte dell'eccezione della curatela della liquidazione giudiziale circa il non avvenuto pagamento, la parte interessata, a parere dello scrivente, può fornire tale prova senza limiti, anche tramite testimoni o
Rgn°1295/2024 IL GIUDICE 4
Dott. Maurizio Spezzaferri R.G. n. 1295/2024
presunzioni, ai sensi degli artt. 1416 e 1417 c.c. in presenza della documentazione sopra citata.
4. È stata così espletata la prova testimoniale sui fatti allegati da parte opponente all'udienza del 25-3-2025.
Il testimone escusso ( , ha reso delle dichiarazioni Testimone_1 generiche e comunque non circostanziate degli avvenuti pagamenti;
difatti, nell'affermare di conoscere i fatti avvenuti negli anni 2021/2022 in quanto addetto all'assistenza clienti del supermercato gestito dal
Centro Spesa di NA RA ha dichiarato quanto segue: “…Non ricordo con precisione le date ma posso dire che veniva a CP_1 scaricare le merci presso il supermercato e prima di questo si faceva pagare in contanti dal padre . Non so e non ricordo se Parte_1 qualcuno firmasse dei documenti al momento del pagamento, ho solo visto quando sono avvenuti i pagamenti e successivamente la consegna della merce, la quale era di genere alimentare, ad esempio pacchetti di salatini o brioche. Questo è avvenuto durante il tempo della mia presenza nel supermercato. Non ricordo altro anche perché non ero un dipendente del market.” (cfr. verb. ud. cit.)
Senonché giurisprudenza costante (cfr. Cass. Sez. 2 -, Sentenza n. 7940 del 20/04/2020; Cass. Sez. 2 Ordinanza n. 8181 del 14/03/2022) ritiene che la prova testimoniale del pagamento in contanti di somme debba essere rigorosa, specifica e circostanziata. Occorre quindi che le modalità della consegna del denaro e la provenienza della somma siano oggetto di specificazione e non può fondarsi su semplici affermazioni generiche.
Soprattutto nei rapporti tra soggetti legati da rapporto di parentela e per somme rilevanti, come nel caso in trattazione.
Emerge, oltre alla genericità delle affermazioni circa gli importi consegnati in contanti e le data di consegna del denaro, anche incertezze sull'oggetto delle forniture che il teste indica come “pacchetti di salatini o brioche”, intesi come generi alimentari.
Di contro, nelle deduzioni di parte opponente e negli stessi DDT allegati emerge come i generi alimentari fossero “per lo più formaggi, salumi e caffè.” (cfr. memoria ex art 171 ter c.p.c. del 16-7-2024 e DDT allegati ai numeri 6 e 7 dell'atto di citazione).
Rgn°1295/2024 IL GIUDICE 5
Dott. Maurizio Spezzaferri R.G. n. 1295/2024
5. A fronte di quanto sopra illustrato, era precipuo compito del debitore dimostrare il fatto positivo dell'adempimento, ossia del pagamento delle somme indicate nelle medesime fatture e riportate nella indicate quietanze.
Si tenga conto che il decreto ingiuntivo è stato emesso sulla scorta delle fatture e scritture contabili appositamente depositate dal ricorrente (cfr. estratto libro IVA 2021 e 2022 autenticati nelle forme di legge ed allegati al ricorso monitorio).
A questo punto era compito del debitore fornire elementi probatori che dessero contezza dell'avvenuta estinzione dell'obbligazione mediante il fatto positivo del pagamento del credito indicato nelle fatture per cui è causa.
Tale onere probatorio non è stato assolto, ai sensi dell'art. 2697 c.c., dalla società opponente.
In tale modo, non sono stati forniti univoci e certi elementi probatori intesi ad affermare che il credito azionato fosse stato regolarmente estinto mediante il pagamento in contanti richiamato nelle dichiarazioni in atti che, tra l'altro, sono intervenute nei rapporti tra padre e figlio.
Gli elementi probatori documentali prodotti in giudizio da parte opposta, invece, in uno alla non contestazione dei fatti costitutivi dell'obbligazione e alla mancanza di elementi probatori idonei a supporto delle eccezioni di parte opponente, determinano e rafforzano il convincimento dello
Scrivente sulla debenza delle somme e comprovano la sussistenza della situazione debitoria dell'opponente nei confronti della opposta.
Per tutto quanto sin ora detto, questo Tribunale rigetta l'opposizione proposta dalla parte opponente e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 77/2024 del 9-1-2024.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo facendo applicazione dei parametri minimi di cui al dm n.
55/2014 per tutte le fasi ivi previste, considerando il valore della causa e l'attività svolta e la non particolare complessità delle questioni trattate nel presente giudizio, con attribuzione al procuratore costituito che si è dichiarato antistatario nella memoria conclusionale del 14-7-2025 e nella comparsa conclusionale del 26-9-2025.
Rgn°1295/2024 IL GIUDICE 6
Dott. Maurizio Spezzaferri R.G. n. 1295/2024
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord – Sezione Seconda -, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, nel giudizio di opposizione sopra indicato, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il D.I. n.77/2024 emesso dall'intestato Tribunale in data 9-1-2024;
2. condanna al pagamento delle spese di giudizio a carico di parte opponente a favore della parte opposta, nella persona della
Curatela della liquidazione giudiziale de “ di Controparte_1
liquidate in euro=7.051,50= per compenso CP_1 professionale oltre rimborso spese generali nella misura del 15% sul totale, IVA e CPA come per legge, con attribuzione all'avvocato costituito dichiaratosi antistatario
Così deciso in Aversa, 16-10-2025
Il Giudice
Dott. Maurizio Spezzaferri
Rgn°1295/2024 IL GIUDICE 7
Dott. Maurizio Spezzaferri
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord - Sezione Seconda in persona del giudice unico Dott. Maurizio Spezzaferri ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1295/2024 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2024 passata in decisione ex art. 281 quinquies e
189 c.p.c., all'udienza a trattazione scritta del 14-10-2025, avente ad
OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo – Vendita di cose mobili
TRA
, nato a [...] il [...], residente in [...] (C.F. in proprio e quale C.F._1 titolare della ditta individuale CENTRO SPESA DI FA FA
(P. IVA , rapp.to e difeso – giusta procura in calce all'atto P.IVA_1 di opposizione – dall'Avv. Gianfranco Arena, con il quale elett.te domicilia in Aversa, alla Strada San Giovanni n. 14/16;
Opponente
E
Controparte_1
, (P.IVA ) in persona del
[...] P.IVA_2 curatore Dr. , elettivamente domiciliata in Napoli alla Via Persona_1
Nuova San Rocco, 95 presso lo studio del avv. Domenico Pittureri dal quale è rappresentata e difesa giusta procura in calce alla comparsa di costituzione del 26-7-2024;
Opposto
CONCLUSIONI
Come da precisazione delle conclusioni e successivi scritti conclusionali depositati ai sensi dell'art. 281 quinquies e art. 189 c.p.c,, che espressamente si richiamano;
in particolare, nella nota scritta del 10-10-
2025, parte opponente si riporta a tutte le difese in atti ed alle
Rgn°1295/2024 IL GIUDICE 1
Dott. Maurizio Spezzaferri R.G. n. 1295/2024
conclusioni rassegnate e si insiste per l'accoglimento dell'opposizione, con vittoria di spese e compensi professionali di giudizio;
parte opposta, nella nota del 13-10-2025, si riporta a tutti i propri scritti, difese e documentazione deposi-tata, nonché alle conclusioni rassegnate che qui si abbiano per riportate e trascritte, insistendo per il rigetto dell'opposizione formulata con vittoria di spese ed onorari di giudizio;
impugna le conclusioni ex adverso rassegnate e chiede che la causa sia rimessa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In Fatto: Con D.I. n. 77/2024 del 9-1-2024 (R.G. n. 11147/2023), notificato in data 10-1-2024, su istanza della Curatela della liquidazione giudiziale della ditta individuale , Controparte_1
l'intestato Tribunale ingiungeva alla , in proprio e Parte_1 quale titolare della ditta individuale CENTRO SPESA DI FA
FA il pagamento della somma di euro 58.251,89, oltre interessi e spese di procedura, per la fornitura di merce come da fatture emesse tra il 2021 ed il 2022 nn. FE 1 del 25.5.21, FE 3 del 31.5.21, FE 6 del
21.10.21, FE 8 dell'8.11.21, FE 10 del 12.11.21 e FE 2 del 28.2.22.n.
564 del 31-7-1998, n. 601 del 31-7-1998, n. 773 del 30-10-1998, n. 881 del 30-11-1998, n. 922 del 17-12-1998.
Con atto di citazione, notificato in data 15-2-2024, la ditta ingiunta proponeva opposizione avverso l'indicato decreto eccependo la non debenza delle indicate somme per aver assolto compiutamente alla propria obbligazione.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva regolarmente in giudizio parte opposta eccependo l'infondatezza in fatto e in diritto dell'opposizione impugnando la documentazione allegata chiedendo, in via preliminare, la concessione della provvisoria esecuzione del D.I. opposto e, nel merito, il rigetto dell'opposizione.
Denegata la provvisoria esecuzione del DI opposto, trattato il giudizio mediante deposito delle memorie ex art. 171 ter c.p.c, ed espletata la prova testimoniale richiesta da parte opponente, la causa veniva riservata in decisione all'udienza a trattazione scritta del 15-10-2025 all'esito delle conclusioni rese dalle parti nei termini di cui all'art. 189
c.p.c.
Rgn°1295/2024 IL GIUDICE 2
Dott. Maurizio Spezzaferri R.G. n. 1295/2024
In Diritto: 1. In via preliminare, va osservato che l'opposizione a decreto ingiuntivo che si pone come fase ulteriore del procedimento già iniziato con il deposito del ricorso per ingiunzione, dà luogo ad un giudizio di cognizione - che si svolge secondo il rito ordinario in contraddittorio fra le parti - avente ad oggetto la domanda proposta dal creditore con il ricorso per ingiunzione e nel quale le parti, pur apparentemente invertite, conservano la loro posizione sostanziale, rimanendo così soggette ai rispettivi oneri probatori. In effetti, a seguito dell'opposizione, il giudizio, da sommario che era, si trasforma in giudizio a cognizione piena. In sostanza, il giudice dell'opposizione non si limita ad esaminare se l'ingiunzione sia stata emessa legittimamente, ma procede all'esame del merito della controversia con poteri di cognizione piena, sulla base sia dei documenti prodotti nella fase monitoria che dei mezzi istruttori eventualmente ammessi ed assunti nel corso del giudizio. Pertanto, il creditore (al quale compete la posizione sostanziale di attore, per aver richiesto l'emissione del decreto) ha, nella presente fase, l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto vantato (cfr., in proposito, Cass.
4.12.1997, n. 12311; Cass. 14.4.1999, n. 3671; Cass. 25.5.1999, n.
5055; Cass.
7.9.1977 n. 3902; Cass. 11.7.1983 n. 4689; Cass. 9.4.1975
n. 1304; Cass.
8.5.1976 n. 1629) ed il debitore gli eventuali fatti estintivi del diritto costituiti dall'avvenuto adempimento ovvero la prova del fatto modificativo o impeditivo del proprio adempimento (cfr. Cassazione,
SSUU, 06.04/30.10.2001 n.13533; Cassazione civile SSUU, 7 luglio
1993, n. 7448).
2. Per quanto attiene al caso in esame, in ossequio ai principi di cui sopra, l'opposizione risulta infondata e meritevole di rigetto per quanto di seguito esplicitato.
A tale convincimento si perviene in considerazione della documentazione versata in atti da parte opposta nonché sulla base dei motivi di opposizione formulati da parte opponente. Quest'ultima, infatti, non ha contestato né tanto meno disconosciuto il fatto costitutivo della pretesa attorea, ma si è limitata semplicemente ad affermare di aver adempiuto alle obbligazioni indicate nelle fatture poste alla base del provvedimento monitorio impugnato mediante vari pagamenti in contanti effettuati al
Rgn°1295/2024 IL GIUDICE 3
Dott. Maurizio Spezzaferri R.G. n. 1295/2024
momento dello scarico della merce, come emergerebbe dalla documentazione allegata all'atto di opposizione.
In particolare, è stato dedotto che “nel corso dell'anno 2021 “La
[...]
ha emesso n. 5 fatture cumulative nei confronti del Centro spesa CP_1 di per € 53.613,45, riferite a n. 27 distinte forniture di Parte_1 prodotti alimentari, a fronte delle quali sono stati eseguiti dall'opponente pagamenti in contanti, al momento dello scarico della merce, come emerge dagli allegati DDT e relative quietanze di pagamento (doc. 6).
Analogamente, l'unica fattura cumulativa emessa nel 2022 per € 4.638,44
e riferita a n. 5 distinte forniture di prodotti alimentari, è stata saldata mediante pagamenti in contanti allo scarico della merce, come da DDT e quietanze allegate (doc. 7).”
A fronte di ciò, parte opponente eccepisce, ai sensi dell'art. 2697, comma secondo, c..c. l'estinzione del credito per pagamento effettuato al momento della consegna della merce.
3. Ebbene, in via di principio, occorre premettere che la documentazione sopra richiamata si sostanzia in dichiarazioni rese in relazione alle tutte fatture azionate con la quale , in qualità di titolare della CP_1 [...] attestava l'avvenuto pagamento a rate e in contanti della CP_1 somma complessiva di euro 58.251,89 (53.613,45 + 4638,44), come riportato con la dicitura “Pagato per quietanza”, apposta e sottoscritta nei singoli DDT allegati.
È noto che la quietanza, anche se rilasciata in data anteriore al fallimento, non vincola la curatela fallimentare, la quale rappresenta la massa dei creditori come soggetto terzo rispetto all'imprenditore fallito.
Secondo la Cassazione, ordinanza 7 dicembre 2021, n. 38975, e altri consolidati arresti (cfr. Cass. Sez. 2- , Sentenza n. 23963 del
07/08/2023; Cass. n. 24690/2017;), la quietanza non vale, nei confronti del fallimento, come confessione stragiudiziale ex art. 2735 c.c. dell'avvenuto pagamento ma può essere un elemento indiziario non esonerando dall'onere di prova rigorosa dell'effettivo pagamento.
Ebbene, a fronte dell'eccezione della curatela della liquidazione giudiziale circa il non avvenuto pagamento, la parte interessata, a parere dello scrivente, può fornire tale prova senza limiti, anche tramite testimoni o
Rgn°1295/2024 IL GIUDICE 4
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presunzioni, ai sensi degli artt. 1416 e 1417 c.c. in presenza della documentazione sopra citata.
4. È stata così espletata la prova testimoniale sui fatti allegati da parte opponente all'udienza del 25-3-2025.
Il testimone escusso ( , ha reso delle dichiarazioni Testimone_1 generiche e comunque non circostanziate degli avvenuti pagamenti;
difatti, nell'affermare di conoscere i fatti avvenuti negli anni 2021/2022 in quanto addetto all'assistenza clienti del supermercato gestito dal
Centro Spesa di NA RA ha dichiarato quanto segue: “…Non ricordo con precisione le date ma posso dire che veniva a CP_1 scaricare le merci presso il supermercato e prima di questo si faceva pagare in contanti dal padre . Non so e non ricordo se Parte_1 qualcuno firmasse dei documenti al momento del pagamento, ho solo visto quando sono avvenuti i pagamenti e successivamente la consegna della merce, la quale era di genere alimentare, ad esempio pacchetti di salatini o brioche. Questo è avvenuto durante il tempo della mia presenza nel supermercato. Non ricordo altro anche perché non ero un dipendente del market.” (cfr. verb. ud. cit.)
Senonché giurisprudenza costante (cfr. Cass. Sez. 2 -, Sentenza n. 7940 del 20/04/2020; Cass. Sez. 2 Ordinanza n. 8181 del 14/03/2022) ritiene che la prova testimoniale del pagamento in contanti di somme debba essere rigorosa, specifica e circostanziata. Occorre quindi che le modalità della consegna del denaro e la provenienza della somma siano oggetto di specificazione e non può fondarsi su semplici affermazioni generiche.
Soprattutto nei rapporti tra soggetti legati da rapporto di parentela e per somme rilevanti, come nel caso in trattazione.
Emerge, oltre alla genericità delle affermazioni circa gli importi consegnati in contanti e le data di consegna del denaro, anche incertezze sull'oggetto delle forniture che il teste indica come “pacchetti di salatini o brioche”, intesi come generi alimentari.
Di contro, nelle deduzioni di parte opponente e negli stessi DDT allegati emerge come i generi alimentari fossero “per lo più formaggi, salumi e caffè.” (cfr. memoria ex art 171 ter c.p.c. del 16-7-2024 e DDT allegati ai numeri 6 e 7 dell'atto di citazione).
Rgn°1295/2024 IL GIUDICE 5
Dott. Maurizio Spezzaferri R.G. n. 1295/2024
5. A fronte di quanto sopra illustrato, era precipuo compito del debitore dimostrare il fatto positivo dell'adempimento, ossia del pagamento delle somme indicate nelle medesime fatture e riportate nella indicate quietanze.
Si tenga conto che il decreto ingiuntivo è stato emesso sulla scorta delle fatture e scritture contabili appositamente depositate dal ricorrente (cfr. estratto libro IVA 2021 e 2022 autenticati nelle forme di legge ed allegati al ricorso monitorio).
A questo punto era compito del debitore fornire elementi probatori che dessero contezza dell'avvenuta estinzione dell'obbligazione mediante il fatto positivo del pagamento del credito indicato nelle fatture per cui è causa.
Tale onere probatorio non è stato assolto, ai sensi dell'art. 2697 c.c., dalla società opponente.
In tale modo, non sono stati forniti univoci e certi elementi probatori intesi ad affermare che il credito azionato fosse stato regolarmente estinto mediante il pagamento in contanti richiamato nelle dichiarazioni in atti che, tra l'altro, sono intervenute nei rapporti tra padre e figlio.
Gli elementi probatori documentali prodotti in giudizio da parte opposta, invece, in uno alla non contestazione dei fatti costitutivi dell'obbligazione e alla mancanza di elementi probatori idonei a supporto delle eccezioni di parte opponente, determinano e rafforzano il convincimento dello
Scrivente sulla debenza delle somme e comprovano la sussistenza della situazione debitoria dell'opponente nei confronti della opposta.
Per tutto quanto sin ora detto, questo Tribunale rigetta l'opposizione proposta dalla parte opponente e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 77/2024 del 9-1-2024.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo facendo applicazione dei parametri minimi di cui al dm n.
55/2014 per tutte le fasi ivi previste, considerando il valore della causa e l'attività svolta e la non particolare complessità delle questioni trattate nel presente giudizio, con attribuzione al procuratore costituito che si è dichiarato antistatario nella memoria conclusionale del 14-7-2025 e nella comparsa conclusionale del 26-9-2025.
Rgn°1295/2024 IL GIUDICE 6
Dott. Maurizio Spezzaferri R.G. n. 1295/2024
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord – Sezione Seconda -, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, nel giudizio di opposizione sopra indicato, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il D.I. n.77/2024 emesso dall'intestato Tribunale in data 9-1-2024;
2. condanna al pagamento delle spese di giudizio a carico di parte opponente a favore della parte opposta, nella persona della
Curatela della liquidazione giudiziale de “ di Controparte_1
liquidate in euro=7.051,50= per compenso CP_1 professionale oltre rimborso spese generali nella misura del 15% sul totale, IVA e CPA come per legge, con attribuzione all'avvocato costituito dichiaratosi antistatario
Così deciso in Aversa, 16-10-2025
Il Giudice
Dott. Maurizio Spezzaferri
Rgn°1295/2024 IL GIUDICE 7
Dott. Maurizio Spezzaferri