Art. 1. Articolo unico
La lettera d) dell'articolo 5 della legge 12 marzo 1968, n. 316 , e' sostituito dalla seguente:
"d) avere assolto gli impegni derivanti dalle norme relative alla scuola dell'obbligo vigenti al momento della eta' scolare dell'interessato, conseguendo il relativo titolo".
La lettera d) dell'articolo 5 della legge 12 marzo 1968, n. 316 , e' sostituito dalla seguente:
"d) avere assolto gli impegni derivanti dalle norme relative alla scuola dell'obbligo vigenti al momento della eta' scolare dell'interessato, conseguendo il relativo titolo".