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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 09/01/2025, n. 64 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 64 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 12764/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa M.laura Amato Presidente, Rel.Est.
Dott. Giuseppe Gennari Giudice
Dott. ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data da
1) Parte_1
Nata a Cassano D'Adda (MI) il 13.03.1982
Cittadina italiana
Cod. Fisc. ) C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Giovanna Pellegrini presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2
Nato a Siracusa il 24.08.1983
Cittadino italiano
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] Natchwatchlaan 414 – Amsterdam C.F._3 con l'Avv. Giovanna Pellegrini presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Passirano (BS) il 29.07.2017
(anno 2017 atto n. 8 parte II serie A Ufficio 1)
In separazione dei beni. con i seguenti figli: C.F. ), nato a [...] il [...], Persona_1 C.F._4 residente a [...]
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 14.11.2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1) Il figlio minore viene affidato congiuntamente a entrambi i genitori, con Persona_1 collocamento paritario “invariato” presso la casa familiare sita in Milano, Viale Cassala n. 55, di proprietà della madre, ove il signor potrà soggiornare nei Parte_1 Parte_2
periodi di propria spettanza, pari a giorni 15 mensili;
2) Qualora il signor dovesse trasferirsi a Milano, ovvero pur continuando a risiedere Pt_2 all'estero, dovesse ivi stabilire un domicilio diverso rispetto a quello della casa familiare, il minore continuerà a trascorrere pari tempo con ciascun genitore presso ognuno di essi;
3) La metà della rata del mutuo ipotecario contratto dalla signora per l'acquisto della casa Pt_1
familiare in Milano, Viale Cassala n. 55, e pari a Euro 495,00 mensili, sarà corrisposta dal signor a titolo di condivisione delle spese;
Pt_2
4) I coniugi provvederanno al mantenimento diretto del minore nei periodi di propria spettanza e ciascuno per la metà alle spese ordinarie, individuate come da protocollo del Tribunale di
Milano, incluse, a titolo esemplificativo le seguenti spese: il vitto, la mensa scolastica, il concorso alle spese di casa (canone di locazione/mutuo, utenze, consumi), l'abbigliamento ordinario inclusi i cambi di stagione, le spese di cancelleria scolastica ricorrenti nell'anno, i medicinali da banco.
5) Gli assegni familiari o altri bonus spettanti saranno di conseguenza percepiti al 50% da entrambi, a meno che non possano essere percepiti esclusivamente dal genitore residente in
Italia, che in quel caso li percepirà per l'intero;
6) Il signor terrà a proprio carico il 100% delle spese extra assegno fino a Euro 1.000,00 Pt_2 relative ai figli secondo le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di
Milano e dalla Corte d'appello di Milano in data 14 novembre 2017 e quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio
Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento
e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche
e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida
(corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
7) Per le spese straordinarie, come sopra, di importi superiori a Euro 1.000,00, il signor Pt_2
si farà carico del 70% delle stesse e la signora del restante 30%. Pt_1
PRENDERE ATTO DELLE SEGUENTI ULTERIORI PATTUIZIONI
8) I coniugi si impegnano reciprocamente sin d'ora, nell'eventualità in cui gli stessi dovessero intraprendere nuove relazioni sentimentali con il carattere della stabilità, a fare in modo che l'incontro e la creazione di un qualsiasi rapporto dei terzi con il figlio minore avvenga previo accordo con l'altro genitore e in modo progressivo e graduale.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e che hanno Parte_1 Parte_2 contratto matrimonio concordatario in Passirano (BS) il 29.07.2017
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti
4) Compensa tra le parti le spese di procedura;
5) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Passirano (BS), nonché ai Comuni di
Cassano d'Adda e di Parma, ove l'atto di matrimonio è stato trascritto perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge
Così deciso in Milano, l'8.01.2025
Il Presidente, Rel.Est.
Dott.ssa M.Laura Amato
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG