Ordinanza cautelare 21 maggio 2025
Decreto cautelare 30 luglio 2025
Ordinanza cautelare 11 settembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 09/12/2025, n. 1586 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1586 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01586/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00480/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 480 del 2025, proposto da
Monteco S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , in relazione alla procedura CIG B268FFD0FF, rappresentata e difesa dagli avvocati Antonella Corvaglia, Antonio Tommaso De Mauro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ambito Raccolta Ottimale – ARO n. 2 della Provincia di Taranto, in persona del legale rappresentante pro tempore , Comune di Crispiano, in persona del legale rappresentante pro tempore , Comune di Laterza, in persona del legale rappresentante pro tempore , Comune di Mottola, in persona del legale rappresentante pro tempore , Comune di Palagianello, in persona del legale rappresentante pro tempore , Comune di Statte, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituiti in giudizio;
Comune di Martina Franca, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Misserini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Green Link S.r.l. Società Benefit, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Franco Pilia, Ivan Demuro, Carlo Pilia, con domicilio eletto presso lo studio Franco Pilia in Roma, via Monte Zebio 9;
e con l'intervento di
ad opponendum :
Gial S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , Impregico Servizi Integrati Igiene Urbana, Sieco Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dagli avvocati Luigi Quinto, Pietro Quinto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- della Determina del Settore IV S.U.E. – Valorizzazione del Centro Storico – Ambiente – Protezione Civile n. 1216 del 08.04.2025, avente ad oggetto “ Gara n. 9.2024 – Servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani nei comuni dell’aro TA/2, mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 71 del d.lgs. 36/2023, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 108, comma 2 lett. a del succitato d.lgs. n. 36/2023. cig: b268ffd0ff. annullamento in autotutela dell’aggiudicazione ”;
- della Determina del Settore IV S.U.E. – Valorizzazione del Centro Storico – Ambiente – Protezione Civile n. 1531 del 29.4.2025, avente ad oggetto “ Gara n. 9.2024 – Servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani nei comuni dell’aro TA/2, mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 71 del d.lgs. 36/2023, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 108, comma 2 lett. a del succitato d.lgs. n. 36/2023. cig: b268ffd0ff. provvedimenti ”;
- di ogni altro atto presupposto, connesso o conseguenziale, anche avente data ed oggetti sconosciuti, in particolare ed ove occorra del verbale della seduta pubblica del 29.4.2025 del Seggio di Gara nominato con determina n. 195 del 23.1.2024; nonché della prescrizione di cui all’art. 74 del C.S.A. ove interpretata nel senso assunto dalla Stazione Appaltante.
Per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da Green Link S.r.l. Società Benefit in data 5 giugno 2025:
- della Determina del Settore IV S.U.E. – Valorizzazione del Centro Storico – Ambiente – Protezione Civile n. 1216 del 08.04.2025, avente ad oggetto “ GARA N. 9.2024 – SERVIZI DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI NEI COMUNI DELL’ARO TA/2, MEDIANTE PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ART. 71 DEL D. LGS. 36/2023, DA AGGIUDICARSI CON IL CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA, AI SENSI DELL’ART. 108, COMMA 2 LETT. A DEL SUCCITATO D. LGS. N. 36/2023. CIG: B268FFD0FF. ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA DELL’AGGIUDICAZIONE ”.
- della Determina del Settore IV S.U.E. – Valorizzazione del Centro Storico – Ambiente – Protezione Civile n. 1531 del 29.04.2025, avente ad oggetto “ GARA N. 9.2024 – SERVIZI DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI NEI COMUNI DELL’ARO TA/2, MEDIANTE PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ART. 71 DEL D. LGS. 36/2023, DA AGGIUDICARSI CON IL CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA, AI SENSI DELL’ART. 108, COMMA 2 LETT. A DEL SUCCITATO D. LGS. N. 36/2023. CIG: B268FFD0FF. PROVVEDIMENTI ”.
- di ogni altro atto presupposto, connesso o conseguenziale, anche avente data ed oggetti sconosciuti, in particolare ed ove occorra del verbale della seduta pubblica del 29.04.2025 del Seggio di Gara nominato con determina n. 195 del 23.01.2024; nonché della prescrizione di cui all’art. 74 del C.S.A. ove interpretata nel senso assunto dalla Stazione Appaltante.
Per quanto riguarda il ricorso incidentale (recte: atto di motivi aggiunti) presentato da Monteco S.p.a. in data 29 luglio 2025:
- della Determinazione n. 2464 del 09.07.2025, con cui è stato disposto, in favore dell’ATI Gial srl e Impregico Servizi Integrati Igiene Urbana, “ l’affidamento dei servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani, dei servizi di igiene urbana e complementari nei comuni ricadenti nell’Ambito di Raccolta Ottimale n. 2 della Provincia di Taranto, CIG B268FFD0FF ”;
- di ogni altro atto, connesso, richiamato, presupposto o consequenziale, ove occorra della Determinazione n. 2220 del 19.06.2025, di proposta di aggiudicazione dell’affidamento del servizio in favore del R.T.I. Gial-Sieco-Impregico;
- della Determinazione del Comune di Martina Franca n, 2475 del 10.07.2025 avente ad oggetto “ Gara n. 9.2024 – Servizi di Raccolta e Trasporto dei Rifiuti Urbani nei Comuni dell’ARO TA/2 … esecuzione in via anticipata del contratto ”;
- della Determinazione del Comune di Palagianello avente ad oggetto “ Servizi di Igiene Urbana ed Assimilabili … Avvio fase esecutiva a deguito della procedura di gara”, con la quale si dispone “… l’esecuzione in via anticipata e d’urgenza dell’Operatore Economico aggiudicatario R.T.I. Gial S.r.l. – Impregico S.r.l., con decorrenza dal 1 agosto 2025 ”.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Martina Franca;
Visti l’atto di costituzione in giudizio e il ricorso incidentale della Green Link S.r.l. Società Benefit;
Visto l’atto di intervento ad opponendum della Gial S.r.l., , della Impregico Servizi Integrati Igiene Urbana e della SIECO S.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 novembre 2025 il dott. IO AR e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La società ricorrente ha partecipato, in qualità di capogruppo del raggruppamento temporaneo di imprese con mandante la società Navita S.r.l., alla procedura di gara indetta con determinazione n. 2254 del 9 luglio 2024 dal Comune di Martina Franca, in qualità di ente capofila dell’Ambito di Raccolta Ottimale (ARO) n. 2 della Provincia di Taranto (comprendente i Comuni di Crispiano, Laterza, Martina Franca, Mottola, Palagianello e Statte), per “ l’affidamento dei servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani, dei servizi di igiene urbana e complementari nei comuni ricadenti nell’Ambito di Raccolta Ottimale n. 2 della Provincia di Taranto ”, da aggiudicarsi secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
1.2. Ad esito della procedura di ammissione e valutazione delle offerte presentate, il Comune di Martina Franca, con determinazione n. 180 del 16 gennaio 2025, disponeva l’aggiudicazione in favore del raggruppamento temporaneo di imprese con capofila la ricorrente, in quanto primo in graduatoria.
1.3. A seguito dei ricorsi proposti innanzi a questo TAR dalla seconda e dalla terza classificata avverso il provvedimento di aggiudicazione (giudizi nn. 158/2025 e 260/2025), il Comune di Martina Franca, dopo aver in un primo momento disposto, a mezzo di determina n. 781 del 28 febbraio 2025, la convalida e la conferma dell’aggiudicazione, con nota prot. 21128 del 24 marzo 2025 avviava un procedimento di riesame della suddetta determinazione, invitando la Monteco S.p.a. a presentare le proprie osservazioni nel termine di 10 giorni e, al contempo, con determina n. 1053 del 25 marzo 2025, disponeva la sospensione degli effetti del provvedimento di aggiudicazione.
1.4. Ad esito del suddetto procedimento, il Comune di Martina Franca, con determina n. 1216 dell’8 aprile 2025, provvedeva all’annullamento dell’aggiudicazione originariamente disposta in favore del raggruppamento con capofila la società ricorrente, in ragione della ritenuta carenza del requisito di partecipazione previsto dall’art. 74 del capitolato speciale di appalto e, in particolare, della rilevata previsione, nell’offerta della ricorrente, di un monte ore annuo per i servizi di spazzamento inferiore al minimo richiesto.
2. Conseguentemente, con atto notificato e depositato in data 7 maggio 2025, la Monteco S.p.a. ha proposto ricorso innanzi a questo TAR, chiedendo l’annullamento della determina dell’8 aprile 2025, unitamente agli atti connessi, sulla scorta della seguente ragione di censura:
- “ Violazione di legge; irragionevolezza e contraddittorietà della motivazione; violazione degli atti di gara; violazione dell’art. 74 del C.S.A. ”.
A mezzo dell’unico motivo di ricorso formulato la ricorrente ha dedotto l’illegittimità sotto molteplici profili della determina n. 1216 dell’8 aprile 2025, evidenziando, in particolare, che: il rispetto requisito del monte ore di cui all’art. 74 del capitolato speciale non potrebbe ritenersi previsto a pena di esclusione; detto requisito, in ogni caso, sarebbe stato rispettato; l’annullamento dell’aggiudicazione risulterebbe contraddittorio rispetto alle precedenti valutazioni della stazione appaltante, con cui l’offerta presentata era stata ritenuta regolare e sarebbe stato disposto dal responsabile del procedimento in violazione delle competenze della commissione di gara. La ricorrente, inoltre, ha dedotto l’illegittimità del provvedimento anche nella parte in cui è stata disposta l’escussione della garanzia provvisoria, sia in via derivata in ragione della ritenuta illegittimità dell’annullamento dell’aggiudicazione, sia in quanto la mancata stipula del contratto non potrebbe ritenersi dovuta a fatti riconducibili alla sua condotta.
2.1. In data 14 maggio 2025 si è costituita in giudizio la società Green Link S.r.l. Società Benefit, seconda classificata, per resistere al ricorso. Con atto notificato e depositato in data 15 maggio 2025, inolre, hanno spiegato intervento ad opponendum la Gial S.r.l., la Impregico Servizi Integrati Igiene Urbana e la SIECO S.p.a., ossia i componenti del raggruppamento temporaneo di imprese terzo classificato.
2.2. In data 16 maggio 2025 la ricorrente ha depositato una memoria difensiva, con la quale ha ribadito le precedenti difese e ulteriormente argomentato con particolare riferimento all’insussistenza delle condizioni per l’escussione della garanzia provvisoria.
2.3. In data 17 maggio 2025 si è costituito in giudizio il Comune di Martina Franca, depositando una memoria difensiva a mezzo della quale ha replicato alle censure spiegate dalla ricorrente, deducendone l’infondatezza. Sempre in data 17 maggio 2025 la Gial S.r.l., la Impregico Servizi Integrati Igiene Urbana, la SIECO S.p.a., da una parte, e la Green Link S.r.l., dall’altra, hanno provveduto al deposito di memorie difensive, con le quali hanno replicato al ricorso.
2.4. Il Comune di Crispiano, il Comune di Laterza, il Comune di Mottola, il Comune di Palagianello e il Comune di Statte, regolarmente intimati, non si sono costituiti in giudizio.
2.5. Ad esito della camera di consiglio del 20 maggio 2025, questo TAR, con ordinanza n. 202 del 21 maggio 2025, ha accolto la domanda cautelare, disponendo la sospensione dell’efficacia della determinazione dirigenziale n. 1531 del 29 aprile 2025 limitatamente alla disposizione di incameramento della cauzione provvisoria.
3. Con atto notificato e depositato in data 5 giugno 2025, la Green Link S.r.l. Società Benefit ha proposto ricorso incidentale a mezzo del quale ha rappresentato la sussistenza di ragioni ulteriori rispetto a quelle già valorizzate dalla stazione appaltante per le quali il raggruppamento con capofila la Monteco S.p.a. avrebbe dovuto essere escluso dalla procedura di gara, compendiate, in particolare, nei seguenti motivi di censura:
- “ VIOLAZIONE – ERRONEA APPLICAZIONE DI LEGGE (ARTT. 95, 96 E 98 DEL D.LGS. N. 36/2023), VIOLAZIONE DEL DISCIPLINARE DI GARA, ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE, ATTESO CHE IL RICORRENTE R.T.I. ON DOVEVA ESSERE ESCLUSO DALLA GARA, POICHÉ A CARICO DELLA ON S.P.A. SUSSISTONO DIVERSI GRAVI ILLECITI PROFESSIONALI, RILEVANTI EX ARTT. 95, COMMA 1, LETT. E), E 98, COMMA 3, LETTERE G) E H), D.LGS. N. 36/2023,
CHE LA STAZIONE APPALTANTE HA OMESSO DI VALUTARE E DI SANZIONARE ”.
Con il primo motivo la Green Link S.r.l. ha dedotto l’illegittimità degli atti di gara per non aver la stazione appaltante disposto l’esclusione del raggruppamento con capogruppo la Monteco S.p.a., in ragione della presenza nella sua struttura societaria di soggetti titolari di posizioni di rilievo, i quali avrebbero commesso gravi illeciti professionali rilevanti ai sensi degli artt. 95, co. 1, lett. e), e 98, co. 3, lett. g) e h), d.lgs. 36/2023.
- “ VIOLAZIONE – ERRONEA APPLICAZIONE DI LEGGE (ARTT. 70 E 108 DEL D.LGS. N. 36/2023), VIOLAZIONE DEL DISCIPLINARE DI GARA E CSA (ART. 74), ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE, ATTESO CHE IL RICORRENTE R.T.I. ON DOVEVA ESSERE ESCLUSO DALLA GARA, AVENDO PRESENTATO UNA OFFERTA INAMMISSIBILE POICHÉ NON RISPETTA I DOCUMENTI DI GARA, CON SPECIFICO RIFERIMENTO AL CRITERIO D “QUALITÀ DEL PROGETTO DI GESTIONE DEI SERVIZI DI SPAZZAMENTO DELE AREE PUBBLICHE E PRIVATE DI USO PUBBLICO” ED AL RISPETTO DEL REQUISITO DEL MONTE ORE MINIMO PER IL SERVIZIO DI SPAZZAMENTO E PULIZIA DI POZZETTI E CADITORIE STRADALI PREVISTO IN PROGETTO ”.
Con il secondo motivo la Green Link S.r.l. ha dedotto l’illegittimità degli atti di gara per non aver la stazione appaltante disposto l’esclusione del raggruppamento con capogruppo la Monteco S.p.a., in ragione della presentazione di un’offerta inidonea a garantire i servizi minimi richiesti dalla stazione appaltante, con riferimento, in particolare, al criterio D “ qualità del progetto di gestione dei servizi di spazzamento delle aree pubbliche e private di uso pubblico ” e carente sotto il profilo del rispetto del monte ore annuo per i servizi di spazzamento e di pulizia dei pozzetti e delle caditoie stradali fissato dagli atti di gara.
4. Con atto notificato in data 28 luglio 2025 e depositato in data 29 luglio 2025, la Monteco S.p.a. ha proposto ricorso incidentale, a mezzo del quale, rilevata la sopravvenuta adozione della determina n. 2464 del 9 luglio 2025 di aggiudicazione in favore del raggruppamento temporaneo di imprese con capogruppo la Gial S.r.l. e, altresì, la disposizione dell’esecuzione anticipata del contratto con riferimento ai Comune di Martina Franca e Palagianello, ha provveduto all’impugnazione dei suddetti atti, come meglio specificati in epigrafe, formulando, a sostegno delle domande, il seguente motivo di censura:
“ Violazione dei principi generali in materia di procedure per l’affidamento di contratti pubblici di appalto. Violazione dell’art. 101 del d.lgs. n. 36/2023 in riferimento alla integrale sostituzione di una delle schede tecniche. Violazione delle prescrizioni del CSA: i) art. 74, “Servizi di spazzamento”; art. 35, “Parco mezzi” in riferimento alle prescrizioni CAM di cui al dm 23.06.2022 con particolare riferimento alle specifiche tecniche di cui al punto 7 del medesimo decreto. In riferimento altresì alla omessa allegazione delle schede tecniche per tutti i mezzi offerti. Eccesso di potere per travisamento delle circostanze di fatto, irrazionalità e contraddittorietà della motivazione ”.
La ricorrente ha dedotto l’illegittimità dell’aggiudicazione disposta in favore del raggruppamento con capogruppo la Gial S.r.l., in quanto anche detta società avrebbe presentato un’offerta carente sotto il profilo del rispetto del requisito del monte ore minimo previsto per i servizi di spazzamento, avendo fornito, peraltro, delle giustificazioni analoghe a quelle presentate dalla ricorrente medisima nel corso del procedimento di riesame dell’originaria aggiudicazione. La ricorrente ha censurato, altresì, la mancata allegazione delle schede tecniche relative a parte dei mezzi offerti dal raggruppamento aggiudicatario, con conseguente violazione dell’art. 35 del capitolato speciale di appalto e, inoltre, l’illegittima modificazione e integrazione dell’offerta di quest’ultimo, determinatasi a mezzo del soccorso istruttorio attivato dall’amministrazione, con il quale è stata consentita la sostituzione di una delle schede tecniche originariamente presentate. Infine, la ricorrente ha contestato i provvedimenti a mezzo dei quali il Comune di Martina Franca e il Comune di Palagianello hanno disposto l’esecuzione anticipata del contratto, in ragione della mancata esposizione di adeguate ragioni atte a giustificare tale scelta ai sensi dell’art. 17, co. 9, d.lgs. 36/2023.
4.1. In data 29 luglio 2025 la Gial S.r.l., la Impregico Servizi Integrati Igiene Urbana e la Sieco S.p.a. hanno depositato una memoria difensiva, con la quale si sono opposti alla richiesta, formulata dalla Monteco S.p.a. unitamente al ricorso incidentale, di misure cautelari monocratiche ex art. 56 cod. proc. amm.
4.2. In data 29 luglio 2025 ha provveduto al depositato di una memoria difensiva anche il Comune di Martina Franca, il quale si è opposto alla richiesta cautelare ex art. 56 cod. proc. amm., eccependo l’inammissibilità delle domande formulate dalla ricorrente in data 29 luglio 2025, in quanto proposte a mezzo di ricorso incidentale e non anche di motivi aggiunti, la loro irricevibilità per tardività, afferendo le censure prospettate a questioni già valutate in via definitiva dalla stazione appaltante con la determinazione n. 2220 del 19 giugno 2025 (comunicata in pari data) e, altresì, la loro inammissibilità per difetto interesse, in quanto proposte da parte di un operatore economico già escluso dalla procedura di gara. Il Comune, inoltre, ha dedotto l’inammissibilità e comunque l’infondatezza della richiesta cautelare.
4.3. In data 30 luglio 2025 la Monteco S.p.a. ha provveduto al deposito di una memoria difensiva, con la quale ha dedotto l’infondatezza delle eccezioni preliminari formulate dalla difesa del Comune di Martina Franca e del raggruppamento con capogruppo la Gial S.r.l. e ha insistito per l’accoglimento delle domande formulate.
4.4. Con decreto monocratico n. 353 del 30 luglio 2025 è stata rigettata la richiesta cautelare ex art. 56 cod. proc. amm. formulata dalla ricorrente unitamente al ricorso incidentale del 29 luglio 2025.
4.5. In data 8 settembre 2025 il Comune di Martina Franca ha depositato una memoria difensiva, con la quale ha ribadito le eccezioni preliminari già formulate e ha replicato nel merito al ricorso incidentale, deducendone l’infondatezza.
4.6. In data 8 settembre 2025 la Gial S.r.l., la Impregico Servizi Integrati Igiene Urbana e la Sieco S.p.a. hanno depositato una memoria difensiva, con la quale hanno eccepito, anche in adesione alle difese già formulate dal Comune di Martina Franca, l’inammissibilità sotto molteplici profili del ricorso incidentale e, nel merito, hanno replicato alle censure prospettate.
4.7. Ad esito della camera di consiglio del 10 settembre 2025, questo TAR, con ordinanza n. 431 del 10 settembre 2025, a conferma del decreto monocratico n. 353 del 30 luglio 2025, ha rigettato la richiesta cautelare formulata dalla ricorrente unitamente al ricorso incidentale del 29 luglio 2025.
4.8. In data 10 novembre 2025 il Comune di Martina Franca ha depositato una memoria difensiva con la quale ha, in primo luogo, eccepito l’inammissibilità della relazione tecnica depositata dalla difesa della Monteco S.p.a. in data 3 novembre 2025 e, inoltre, ha ribadito le precedenti eccezioni e difese.
4.9. La Monteco S.p.a. ha depositato una memoria difensiva in data in data 10 novembre 2025, con la quale ha ribadito le precedenti deduzioni in ordine all’ammissibilità, tempestività e fondatezza del ricorso incidentale proposto. La società, inoltre, ha depositato una memoria di replica in data 14 novembre 2025, con la quale ha ulteriormente insistito nelle proprie posizioni.
4.10. In data 15 novembre 2025 sia il Comune di Martina Franca che la Gial S.r.l., la Impregico Servizi Integrati Igiene Urbana e la Sieco S.p.a. hanno provveduto al deposito di ulteriori memorie difensive, con le quali hanno ribadito le eccezioni e le difese formulate.
4.11. Ad esito dell’udienza pubblica del 26 novembre 2025, ove il giudizio è stato trattato unitariamente ai ricorsi nn. 158/2025, 260/2025 e 817/2025, proposti avverso la medesima procedura di gara, il Collegio ha trattenuto la causa in decisione.
5. Il ricorso introduttivo del giudizio è solo parzialmente fondato.
5.1. A mezzo dell’unico motivo di ricorso la ricorrente ha censurato, in primo luogo, la determinazione del Comune di Martina Franca n. 1216 dell’8 aprile 2025, nella parte in cui ha disposto l’annullamento dell’aggiudicazione alla luce della ritenuta carenza, in capo al raggruppamento della società ricorrente, del requisito di partecipazione di cui all’art. 74 del capitolato speciale di appalto, essendo stato indicato nell’offerta tecnica un monte ore annuo per i servizi di spazzamento inferiore al minimo richiesto. A contestazione di tale rilievo, la ricorrente, in sintesi, ha dedotto che l’art. 74 del capitolato non fisserebbe in maniera precisa il monte ore annuo per i suddetti servizi, che la previsione non potrebbe ritenersi inserita a pena di esclusione e che, in ogni caso, sarebbe stata rispettata. La ricorrente, inoltre, ha dedotto la contraddittorietà della determinazione rispetto alle precedenti valutazioni effettuate dalla stazione appaltante e la violazione delle competenze della commissione di gara.
5.2. Le censure sul punto sono infondate.
5.3. A tale proposito, deve, in primo luogo, evidenziarsi che, diversamente da quanto sostenuto dalla ricorrente, l’art. 74 del capitolato speciale di appalto imponeva chiaramente l’obbligo di rispetto del monte ora annuo minimo fissato per i servizi di spazzamento, precisando che: “ La Ditta Appaltatrice, nella predisposizione del piano, potrà proporre zonizzazioni e frequenze differenti da quelle previste nel progetto dei servizi purché il piano proposto interessi … un monte ore annuo dedicato ai servizi di spazzamento non inferiore a quello previsto nel presente progetto di servizi ”. Il rispetto del monte ore minimo, pertanto, è stato correttamente qualificato dalla stazione appaltante quale requisito di partecipazione alla gara, in applicazione del disposto dell’art. 70, co. 4, lett. a), d.lgs. 36/2023 in base al quale sono da ritenersi inammissibili le offerte “ non conformi ai documenti di gara ”, trattandosi, peraltro, di un requisito volto a garantire il sufficiente ed effettivo espletamento di un servizio di rilievo evidentemente primario nell’ambito dell’appalto in questione (avendo ad oggetto la complessiva gestione dei servizi di igiene urbana).
5.4. Allo stesso tempo non può nemmeno ritenersi, come invece sostenuto dalla società ricorrente, che detto monte ore non fosse precisamente stabilito. A tale proposito, infatti, l’art. 74 del capitolato opera espresso rinvio al “ progetto dei servizi ”, nell’ambito del quale, come evidenziato dalla difesa dell’amministrazione comunale in particolare con la memoria del 17 maggio 2025, è presente l’indicazione analitica del monte ore annuo minimo complessivo previsto il servizio (riportato nella tabella a pag. 43 del progetto), mentre, al contempo, i singoli progetti dei servizi relativi a ciascuno dei Comuni ricompresi nell’ambito di raccolta ottimale specificano il monte ore previsto per ogni comune, non potendosi, quindi, ritenere che il requisito non fosse chiaramente indicato negli atti di gara.
5.5. Ciò posto, quanto al merito dalla contestazione, il Collegio non ritiene che le deduzioni dalla ricorrente (ivi compresi i rilievi contenuti nella relazione tecnica del 3 novembre 2025) possano ritenersi idonee a superare quanto rilevato dalla stazione appaltante nel provvedimento di annullamento dell’aggiudicazione in ordine alla previsione, nell’offerta della ricorrente, di un monte ore annuo per servizi di spazzamento sensibilmente inferiore rispetto al minimo richiesto.
5.6. La stazione appaltante, infatti, in replica alle giustificazioni offerta dalla ricorrente nel contraddittorio procedimentale, ha correttamente ritenuto di dover escludere dal computo del monte ore le prestazioni migliorative previste dalla ricorrente con riferimento ai servizi di raccolta domiciliare e di controllo del divieto di abbandono rifiuti e, altresì, le prestazioni relative ad altri servizi, pur se astrattamente comportanti anche attività di spazzamento. Come evidenziato nel provvedimento impugnato, trattasi, infatti, di prestazioni o di migliorie, che, anche ove prevedano la materiale esecuzione di attività di spazzamento, sono state comunque previste nell’offerta in relazione a servizi di tipologia differente rispetto a quello in esame (e, quindi, sono volte al conseguimento del monte ore previsto per detti servizi), non recano precisazione dello specifico monte ore da ricondursi specificamente ad attività di spazzamento e, in ogni caso, il loro computo ai fini del rispetto del requisito in questione si tradurrebbe in un’inammissibile modificazione dell’offerta tecnica originariamente presentata, in quanto comporterebbe la necessità di ricondurre all’organizzazione dei servizi di spazzamento proposta dalla ricorrente ulteriori prestazioni che, tuttavia, sono state previste in offerta in relazione a servizi differenti.
5.7. Parimenti infondati sono, inoltre, anche gli ulteriori rilievi, con i quali la ricorrente ha dedotto l’irregolarità sotto il profilo procedimentale della determina di annullamento dell’aggiudicazione, in quanto adottata in contraddittorietà rispetto alle precedenti valutazioni di regolarità dell’offerta tecnica e, altresì, in violazione delle competenze della commissione di gara, avendo provveduto in tal senso direttamente il responsabile del procedimento e in mancanza del parere dell’organo preposto alla valutazione delle offerte.
5.8. Sotto tale profilo è sufficiente rilevare che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa, “ il provvedimento di esclusione dalla gara è di pertinenza della stazione appaltante, e non già dell'organo straordinario-commissione giudicatrice; la documentazione di gara può, comunque, demandare alla commissione giudicatrice ulteriori compiti, di mero supporto ed ausilio del Rup, ferma rimanendo la competenza della stazione appaltante nello svolgimento dell'attività di amministrazione attiva alla stessa riservata (Cons. Stato sez. VI, 08 novembre 2021, n. 7419) ” (Cons. Stato, Sez. V, sent. n. 6873 del 31 luglio 2024). Ancora è stato evidenziato che “ In considerazione del ruolo e delle funzioni attribuite al Rup, la giurisprudenza ha in più di una occasione ribadito che la competenza della commissione giudicatrice in ordine alle offerte tecniche "non preclude in astratto che l'inidoneità sul piano tecnico dell'offerta possa essere valutata a posteriori dall'amministrazione", e "in questo giudizio l'amministrazione non è condizionata dalla valutazione svolta dalla commissione giudicatrice" (Cons. Stato, V, 27 novembre 2019, n. 8091). Nonostante competa, dunque, alla commissione, in qualità di organo straordinario e temporaneo della stazione appaltante con funzioni istruttorie, l'attività di giudizio consistente nella valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico, tale attività in ogni caso deve essere poi verificata e fatta propria dalla stazione appaltante nella persona del Rup, atteso che, ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. n. 50 del 2016, spetta a tale organo curare il corretto e razionale svolgimento delle procedure, in quanto lo stesso continua ad operare anche dopo la nomina della commissione giudicatrice (cfr. Cons. Stato, V, 12 febbraio 2020, n. 1104) ” (Cons. Stato, Sez. V, sent. n. 10629 del 7 dicembre 2023). Tale impostazione peraltro, trova conferma anche nel nuovo codice dei contratti e, in particolare, nell’art. 7 dell’allegato I.2, dove sono specificati i compiti del RUP nella fase dell’affidamento. In particolare, è previsto che il RUP “ a) … esercita in ogni caso funzioni di coordinamento e verifica, finalizzate ad assicurare il corretto svolgimento delle procedure e adotta le decisioni conseguenti alle valutazioni effettuate … “c) svolge la verifica sulle offerte anormalmente basse con l'eventuale supporto della commissione nominata ai sensi dell'articolo 93 del codice; d) dispone le esclusioni dalle gare ”.
5.9. Conseguentemente, il fatto che il RUP, pur a fronte della positiva valutazione dell’offerta della ricorrente da parte della commissione di gara, abbia rilevato la sua inammissibilità in quanto non conforme a quanto richiesto dal capitolato speciale di appalto non costituisce una violazione delle competenze della commissione, né richiedeva il preventivo parere di detto organo, trattandosi, dell’esercizio di un potere di diretta spettanza del responsabile del procedimento.
5.10. Allo stesso tempo, dall’operato dell’amministrazione non emerge alcuna contraddittorietà tale da inficiare il provvedimento impugnato, avendo il Comune di Martina Franca, nell’ambito dei propri poteri di autotutela, semplicemente ritenuto di rivalutare una propria precedente determinazione, stante la sua erroneità nel merito.
5.11. Per quanto detto, pertanto, le censure proposte nel ricorso originario e volte a dedurre l’illegittimità della determinazione del Comune di Martina Franca n. 1216 dell’8 aprile 2025, nella parte in cui ha disposto l’annullamento dell’aggiudicazione sono infondate, dovendosi rigettare la relativa domanda di annullamento.
6. Dal rigetto della suddetta domanda, come da avviso reso dal Collegio alle parti all’udienza pubblica del 26 novembre 2025, discende, altresì, l’improcedibilità ai sensi dell’art. 35, co. 1, lett. c), cod. proc. amm. del ricorso incidentale proposto dalla Green Link S.r.l. Società Benefit. Trattasi, infatti, di impugnativa proposta unicamente al fine di far rilevare, per il caso in cui le censure formulate a mezzo del ricorso principale fossero risultate fondate, ulteriori ragioni per le quali il raggruppamento della società ricorrente avrebbe comunque dovuto essere escluso dalla gara, sicché, a fronte dell’intervenuta conferma della disposizione di annullamento dell’aggiudicazione, deve ritenersi venuto meno anche l’interesse all’esame nel merito delle suddette censure.
7. Sempre nell’ambito dell’originario ricorso è dedotta, altresì, l’illegittimità della richiamata determinazione del Comune di Martina Franca n. 1216 dell’8 aprile 2025, nella parte in cui, a seguito dell’annullamento dell’aggiudicazione, ha disposto l’escussione della garanzia provvisoria ex art. 106 d.lgs. 36/2023. Secondo la ricorrente, in sintesi, l’escussione della garanzia sarebbe illegittima, sia in ragione dell’eccepita illegittimità dell’annullamento dell’aggiudicazione, sia in quanto, in ogni caso, le questioni poste dalla stazione appaltante a fondamento di tale determinazione avrebbero dovuto essere vagliate prima dell’aggiudicazione, ragione per cui la mancata stipula del contratto non potrebbe ritenersi riconducibile alla condotta della ricorrente.
7.1. Le censure sul punto sono fondante nei sensi e nei termini che seguono.
7.2. Ai sensi dell’art. 106, co. 6, d.lgs. 36/2023, “ La garanzia copre la mancata aggiudicazione dopo la proposta di aggiudicazione e la mancata sottoscrizione del contratto imputabili a ogni fatto riconducibile all'affidatario o conseguenti all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 ”.
7.3. Ciò posto, il Collegio non ritiene che le circostanze che hanno comportato la mancata sottoscrizione del contratto siano imputabili a fatti riconducibili alla ricorrente, come, invece, richiesto dal richiamato art. 106, co. 6, d.lgs. 36/2023.
7.4. Nel caso di specie, infatti, la mancata stipula del contratto non si è verificata in ragione del rifiuto dell’aggiudicataria di procedere in tal senso o per la sopravvenuta scoperta di elementi tali da giustificare l’esclusione e non comunicati dall’aggiudicataria, trattandosi, al contrario, di un’evenienza che è stata determinata dalla scelta della stazione appaltante di procedere ad una rivalutazione del contenuto dell’offerta per come originariamente presentata e ad esito della quale è emerso che detta offerta avrebbe dovuto essere sin dal principio dichiarata inammissibile per non conformità rispetto ai documenti di gara ai sensi dell’art. 70, co. 4, lett. a), d.lgs. 36/2023.
7.5. Pertanto, analizzando la vicenda sotto il profilo eziologico, il fatto che ha costituito causa efficiente della mancata sottoscrizione del contratto è l’annullamento in autotutela del provvedimento di aggiudicazione, erroneamente adottato dalla stazione appaltante pur a fronte dell’immediata conoscibilità da parte di quest’ultima delle ragioni di illegittimità dello stesso. L’offerta della ricorrente, invece, non può ritenersi causa della mancata sottoscrizione del contratto, in quanto stante la sua inammissibilità, avrebbe dovuto essere oggetto di immediata esclusione.
7.6. Ne consegue, pertanto, la fondatezza del ricorso introduttivo del giudizio limitatamente alla domanda di annullamento della determinazione del Comune di Martina Franca n. 1216 dell’8 aprile 2025, nella parte in cui ha disposto l’escussione della garanzia provvisoria ai sensi dell’art. 106, co. 6, d.lgs. 36/2023.
8. Da ultimo, quanto al ricorso incidentale (da qualificarsi, più correttamente, quale atto di motivi aggiunti) presentato dalla Monteco S.p.a. in data 29 luglio 2025, il Collegio ritiene di poter prescindere dall’esame delle molteplici eccezioni preliminari di irricevibilità e inammissibilità formulate dalle difese del Comune di Martina Franca e della Gial S.r.l., della Impregico e della Sieco S.p.a., stante l’infondatezza nel merito delle censure prospettate.
8.1. La ricorrente, a mezzo del ricorso incidentale, ha contestato l’illegittimità del provvedimento n. 2464 del 9 luglio 2025, con il quale il Comune di Martina Franca ha disposto l’aggiudicazione in favore del raggruppamento con capofila la Gial S.r.l., in primo luogo in quanto anche l’offerta presentata da detto raggruppamento violerebbe l’art. 74 del capitolato speciale di appalto quanto al rispetto del monte ore minimo previsto per i servizi di spazzamento, avendo, peraltro, la stazione appaltante accettato dalla Gial S.r.l. delle giustificazioni in ordine al rispetto di tale requisito analoghe a quelle proposte dalla ricorrente medesima e, tuttavia, non ritenute sufficienti ad impedire l’annullamento dell’aggiudicazione.
8.2. La censura è infondata.
8.3. A tale proposito è sufficiente rilevare, come chiaramente dato atto nella deliberazione del Comune di Martina Franca n. 2220 del 19 giugno 2025 (cfr. in particolare pagg. 10 e 11), che, diversamente da quanto occorso in relazione alla posizione della ricorrente, il raggruppamento con capofila la Gial S.r.l., in risposta ai chiarimenti richiesti dalla stazione appaltante in ordine al rispetto del requisito dell’art. 74 del capitolato, non ha tentato di far computare nel calcolo del monte ore per i servizi di spazzamento delle prestazioni indicate nell’offerta con rifermento ad altri servizi, ma ha attestato il rispetto del requisito, limitandosi ad esplicitare – con argomentazioni poi condivise dalla stazione appaltante – le modalità secondo cui procedere al corretto calcolo delle ore già previste in offerta per lo svolgimento di prestazioni direttamente riconducibili ai servizi ricompresi nell’ambito dell’art. 74 del capitolato di gara. Peraltro, trattasi di chiarimenti in ordine ai quali non emergono profili di erroneità, avendo la stazione appaltante, ad esito del confronto con l’aggiudicataria, ritenuto di poter computare nel calcolo del monte ore anche le prestazioni svolte nell’ambito dell’attività di rimozione di rifiuti abbandonati (rientranti, ai sensi dell’art. 74, nei servizi di spazzamento) dall’autista del mezzo, avendo la ricorrente previsto a tal fine squadre composte da due componenti con impiego dell’autista anche per attività operative di raccolta rifiuti.
9. In secondo luogo, la ricorrente ha contestato l’illegittimità dell’aggiudicazione disposta nei confronti del raggruppamento con capogruppo la Gial S.r.l., anche in ragione della ritenuta violazione dell’art. 35 del capitolato per aver il raggruppamento omesso di allegare le schede tecniche per nove delle diciotto tipologie di mezzi previsti nell’offerta e, altresì, per aver la stazione appaltante illegittimamente consentito, a mezzo di soccorso istruttorio, la sostituzione di una scheda tecnica erroneamente allegata, con conseguente modifica dell’offerta.
9.1. Anche tali censure sono infondate.
9.2. Sul punto occorre rilevare, in primo luogo, che l’art. 35 del capitolato non imponeva la necessaria allegazione all’offerta delle schede tecniche dei veicoli previsti, ritenendo sufficiente, in alternativa, anche la produzione delle carte di circolazione (si legge, infatti, che: “ L’Offerente dovrà allegare all’offerta tecnica le carte di circolazione e/o le schede tecniche (vincolanti) del costruttore dei mezzi che intende utilizzare ”), con conseguente infondatezza della prospettazione posta a fondamento della motivo di ricorso. Al contempo, deve evidenziarsi come le contestazioni della ricorrente non risultino nemmeno suffragate dal punto di vista probatorio, fondandosi unicamente sull’esame del contenuto della dichiarazione di conformità ai CAM allegata dal raggruppamento aggiudicatario all’offerta tecnica (come risulta, in particolare, dalla tabella riportata a pag. 11 del ricorso incidentale, in cui le schede tecniche sono individuate rispetto al contenuto di detta dichiarazione) e senza, invece, tenere conto del complesso degli allegati all’offerta stessa, tra i quali, alla lettera G, risulta la separata produzione, a mezzo di un documento diverso da quello indicato dalla ricorrente, delle “ schede tecniche dei mezzi, delle attrezzature e dei materiali di consumo ”, peraltro materialmente allegate agli atti di causa dal raggruppamento aggiudicatario.
9.3. In secondo luogo, quanto al profilo del soccorso istruttorio, la questione ha riguardato l’erronea allegazione nell’offerta della scheda tecnica relativa ai costipatori di categoria N2. A tale proposito è sufficiente evidenziare che, come rilevato dalla stazione appaltante nella determina n. 2220 del 19 giugno 2025, da una parte, pur a fronte di detto errore, all’offerta era stata comunque allegata la “ scheda del Sistema di Ibridazione con frenata rigenerativa funzionale alla conformità al criterio F del DM 17.06.21 ” (documento espressamente qualificato dalla stazione appaltante come sussumibile nel concetto di scheda tecnica) e, dall’altra, la tipologia di mezzi proposti risultava chiaramente individuata nell’offerta. Per tale ragione, il soccorso istruttorio attivato dall’amministrazione non ha avuto l’effetto di consentire alla ricorrente la modifica o l’integrazione della propria offerta tecnica, ma ha comportato semplicemente la correzione di un errore materiale chiaramente individuabile e non incidente su quanto previsto in offerta, dovendosi, pertanto, ritenere pienamente ammissibile.
10. Da ultimo, la ricorrente ha censurato i provvedimenti a mezzo dei quali il Comune di Martina Franca e il Comune di Palagianello hanno disposto l’esecuzione anticipata del contratto ai sensi del 17, co. 9, d.lgs. 36/2023, ritenendo dette determinazioni non adeguatamente motivate.
10.1. La censura è infondata, dovendosi rilevare che l’art. 17, co. 9, d.lgs. 36/2023, per quanto di interesse, consente l’esecuzione anticipata del contratto “ … nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all’interesse pubblico che è destinata a soddisfare ”.
10.2. Nel caso di specie, sia il Comune di Martina Franca che il Comune di Palagianello, nelle rispettive determinazioni, hanno evidenziato la necessità di procedere all’esecuzione anticipata del contratto in considerazione della natura indifferibile del servizio in questione (avendo ad oggetto la raccolta e il trasporto dei rifiuti urbani, con conseguente evidenza dei rischi igienico-sanitari e ambientali per il caso di interruzione) e della prossima scadenza della proroga tecnica già disposta nei confronti del precedente gestore. Trattasi, quindi, di ragioni evidentemente idonee a giustificare, secondo quanto previsto dall’art., 17, co. 9, d.lgs. 36/2023, le determinazioni di esecuzione anticipata del contratto, con conseguente infondatezza del ricorso incidentale anche sotto tale profilo.
11. Per quanto detto, conclusivamente, il ricorso principale deve essere accolto solo limitatamente all’impugnazione della determinazione del Comune di Martina Franca n. 1216 dell’8 aprile 2025, nella parte in cui ha disposto l’incameramento della garanzia provvisoria ai sensi dell’art. 106, co. 6, d.lgs. 36/2023, con conseguente annullamento in parte qua di detta determinazione, mentre, per il resto, deve essere rigettato. Il ricorso incidentale proposto da Green Link S.r.l. in data 5 giugno 2025 deve, invece, essere dichiarato improcedibile ex art. 35, co. 1, lett. c), cod. proc. amm., mentre il ricorso incidentale ( recte atto di motivi aggiunti) proposto dalla Monteco S.p.a. in data 29 luglio 2025 deve essere rigettato.
12. Sussistono giuste ragioni per l’integrale compensazione delle spese di lite, in considerazione delle complessità e peculiarità delle vicende di causa (essendo l’amministrazione più volte intervenuta in autotutela sui provvedimenti originariamente adottati) e del parziale accoglimento delle domande formulate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso e sui ricorsi incidentali, come in epigrafe proposti:
a) accoglie parzialmente il ricorso principale proposto da Monteco S.p.a. nei sensi e nei termini di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla la determinazione del Comune di Martina Franca n. 1216 dell’8 aprile 2025 limitatamente alla parte in cui ha disposto l’incameramento della garanzia provvisoria ex art. 106 d.lgs. 36/2023 prestata dal raggruppamento della società ricorrente e, per il resto, lo rigetta;
b) rigetta il ricorso incidentale (recte: atto di motivi aggiunti) proposto da Monteco S.p.a. in data 29 luglio 2025;
c) dichiara il ricorso incidentale proposto da Green Link S.r.l. Società Benefit in data 5 giugno 2025 improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 26 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
IO NC, Presidente FF
Daniela Rossi, Referendario
IO AR, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IO AR | IO NC |
IL SEGRETARIO