Decreto cautelare 27 luglio 2021
Ordinanza collegiale 9 settembre 2021
Ordinanza collegiale 23 settembre 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, decreto cautelare 27/07/2021, n. 338 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 338 |
| Data del deposito : | 27 luglio 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 27/07/2021
N. 00776/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 776 del 2021, proposto da
LE DE ER, AK AS, ER TO, rappresentati e difesi dall'avvocato Elio Errichiello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Salute, Regione Veneto non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
nonché adozione delle opportune misure cautelari ex art.56 c.p.a.;
- dell'avviso per l'ammissione al corso di formazione specifica in medicina generale triennio 2020/23 tramite graduatoria riservata della Regione Veneto nella parte in cui precluda l'esercizio di attività libero professionale compatibile in concreto con gli obblighi formativi;
- di ogni altro atto, comunicazione o dichiarazione con cui parte resistente ha imposto di astenersi dallo svolgimento della libera professione durante il corso di Medicina Generale senza borsa ai sensi del Decreto Calabria;
- ove occorra e per quanto di ragione, dei moduli di iscrizione o autodichiarazioni con cui parte resistente chieda a parte ricorrente di accettare o certificare l'assenza di cause di incompatibilità al momento dell'iscrizione, ove esistenti anche se non conosciuti;
- ove occorra e per quanto di ragione, del Decreto del Ministero della Salute del 7/3/2006;
- ove occorra e per quanto di ragione, del Decreto del Ministero della Salute del 28/9/2020 e del Decreto del Ministero della Salute del 14/7/2021;
- ove occorra e per quanto di ragione, di eventuali circolari o pareri, mai comunicati a parte ricorrente, con cui il Ministero della Salute abbia ritenuto di estendere ai corsisti soprannumerari ex d.l. 35/2019 convertito con l. 60/2019 la disciplina delle incompatibilità di cui al DM 7.3.2006, ivi inclusa la circolare del Ministero della Salute prot. N. 22176 del 12/05/2020;
- ove esistente o nelle more pervenuto, di qualsiasi altro atto – anche non conosciuto - nella misura in cui dovesse stabilire l'incompatibilità tra la frequenza del corso di formazione specifica in medicina generale e lo svolgimento di attività libero professionale;
- di ogni atto presupposto, consequenziale o comunque connesso, anche non conosciuto, rispetto a quelli impugnati;
NONCHE' PER LA QUESTIONE DI COSTITUZIONALITA'
- in quanto occorra dell'articolo dell'art. 12, comma 3, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 25/06/2019, n. 60;
NONCHE' PER L'ACCERTAMENTO
del diritto di parte ricorrente a frequentare il corso di Formazione Specifica in Medicina Generale, tramite graduatoria riservata, e a svolgere attività libero professionale compatibile con gli obblighi formativi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;
Ritenuto che sussistano i presupposti per la concessione delle misure cautelari monocratiche, per le ragioni e nei termini di seguito esposti;
premesso – come già rilevato da questo Tribunale in fattispecie analoga (cfr. ordinanza cautelare n. 613/2020):
“ che le cause di incompatibilità costituiscono un’eccezione alla generale libertà di iniziativa economica ed occorre accedere ad una interpretazione costituzionalmente orientata delle relative disposizioni, tenendo altresì conto del legittimo affidamento ingenerato in parte ricorrente circa la possibilità di svolgere le attività lavorative compatibili;
che dalle disposizioni di cui alla legge n. 401 del 2000 e dagli ulteriori decreti emergenziali può desumersi che non vi sia una assoluta incompatibilità tra la partecipazione al corso e lo svolgimento di ulteriori attività lavorative che possano essere in concreto svolte senza pregiudicare l’adempimento degli imposti obblighi formativi ”;
ritenuto che nella fattispecie sussista il pregiudizio grave ed irreparabile dedotto da parte dei ricorrenti, in considerazione del fatto che la data di inizio del corso di formazione è prevista per il prossimo 28 luglio 2021, quindi in una data antecedente la prima camera di consiglio utile, pregiudizio che, nel bilanciamento degli opposti interessi, risulta suscettibile di rimedi cautelari nelle more della trattazione collegiale;
atteso che tale periodo di sospensione dei provvedimenti impugnati sino alla prima Camera di Consiglio processualmente utile, individuabile sin d’ora in quella del prossimo 8 settembre 2021, potrà essere utilizzato dall’amministrazione al fine di valutare nel caso concreto, tenuto conto degli impegni libero-professionali assunti dai singoli ricorrenti, l’effettiva compatibilità delle attività lavorative ulteriori da questi svolte rispetto agli obblighi formativi derivanti dalla partecipazione al corso;
riservata al Collegio ogni più attenta valutazione, nel contraddittorio con l’amministrazione intimata e all’esito dei predetti accertamenti, in ordine al fumus boni iuris;
atteso, infine, che, come da istanza depositata in data 27 luglio 2021, la difesa istante ha chiesto di essere autorizzata al superamento dei limiti dimensionali del solo ricorso introduttivo;
visti gli articoli 5 e 6 del decreto del Presidente del Consiglio di Stato in data 22 dicembre 2016 (Disciplina dei criteri di redazione e dei limiti dimensionali dei ricorsi e degli altri atti difensivi nel processo amministrativo);
ritenuto che nella specie sussistano i presupposti che consentono la derogabilità dei disposti limiti dimensionali;
P.Q.M.
ACCOGLIE, nei termini di cui in motivazione, l’istanza di misure cautelari monocratiche, per l’effetto sospendendo i provvedimenti impugnati nella parte in cui escludono che i corsisti soprannumerari, ammessi senza borsa di studio, possano svolgere attività libero-professionale compatibile con gli obblighi formativi.
Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio dell’8 settembre 2021, ore di rito.
Accoglie la domanda di autorizzazione alla deroga dei limiti dimensionali, stabiliti con il Decreto del Presidente del Consiglio di Stato in data 22 dicembre 2016, con riguardo all’atto introduttivo del giudizio.
Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Venezia il giorno 27 luglio 2021.
| Il Presidente |
| Alessandra Farina |
IL SEGRETARIO