Articolo 24 della Legge 1 febbraio 1989, n. 53
Articolo 23Articolo 25
Versione
8 marzo 1989
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Versione
25 febbraio 2026
Art. 24. 1. ((Gli appartenenti ai ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia e gli allievi dei corsi di formazione per l'accesso a tali ruoli che partecipino a concorsi, interni o pubblici, per il passaggio o l'accesso ai ruoli e alla carriera superiori della Polizia di Stato non sono sottoposti agli accertamenti dell'efficienza fisica e, per la parte gia' effettuata all'atto dell'accesso ai ruoli, agli accertamenti psico-fisici.)) 2. ((Devono, in ogni caso, essere effettuati gli accertamenti attitudinali propedeutici per l'accesso ai ruoli e alla carriera superiori e gli accertamenti di cui al comma 1 specificamente previsti per il conseguimento di particolari abilitazioni professionali o di servizio e per impieghi speciali.)) ((11)) --------------- AGGIORNAMENTO (11)
Il D.L. 24 febbraio 2026, n. 23 ha disposto (con l'art. 17, comma 2) che "Le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 24 della legge 1° febbraio 1989, n. 53 , come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano anche ai concorsi gia' indetti, purche' gli accertamenti dell'efficienza fisica, psico-fisici e attitudinali non siano stati ancora avviati".
Entrata in vigore il 25 febbraio 2026
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