Art. 798-bis. (( (Ripartizione delle dotazioni organiche dell'Esercito italiano, della Marina militare, dell'Aeronautica militare e del Corpo unico della Sanita' militare). )) 1. ((La ripartizione delle dotazioni organiche dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, dell'Aeronautica militare e del Corpo unico della Sanita' militare e' determinata nelle seguenti unita':)) a) ((ufficiali:
1) 8.957 dell'Esercito italiano;
2) 4.361 della Marina militare;
3) 5.740 dell'Aeronautica militare;
4) 1.763 del Corpo unico della Sanita' militare;)) b) ((sottufficiali:
1) 17.626 dell'Esercito italiano, di cui 6.276 marescialli e 11.350 sergenti;
2) 10.445 della Marina militare, di cui 5.631 marescialli e 4.814 sergenti;
3) 16.883 dell'Aeronautica militare, di cui 8.033 marescialli e 8.850 sergenti;
4) 1.811 del Corpo unico della Sanita' militare, di cui 1.739 marescialli e 72 sergenti;)) c) ((volontari:
1) 64.975 dell'Esercito italiano, di cui 39.975 in servizio permanente e 25.000 in ferma prefissata;
2) 14.275 della Marina militare, di cui 10.505 in servizio permanente e 3.770 in ferma prefissata;
3) 13.415 dell'Aeronautica militare, di cui 8.815 in servizio permanente e 4.600 in ferma prefissata.
4) 126 del Corpo unico della Sanita' militare in servizio permanente;)) 2. ((Il totale generale degli organici delle Forze armate e del Corpo unico della Sanita' militare e' il seguente:)) a) ((Esercito italiano: 91.558 unita';)) b) ((Marina militare: 29.081 unita';)) c) ((Aeronautica militare: 36.038 unita';)) d) ((Corpo unico della Sanita' militare: 3.700 unita'.)) ((138)) -------------- AGGIORNAMENTO (138)
Il D.Lgs. 3 aprile 2026, n. 74 , ha disposto (con l'art. 20, comma 2, lettera c)) che "Le seguenti disposizioni inerenti alla costituzione del Corpo unico della Sanita' militare e al relativo transito del personale sanitario proveniente dalle Forze armate e dall'Arma dei carabinieri hanno effetto contestualmente a decorrere dal 1° gennaio 2027:
[...]
c) articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12".
1) 8.957 dell'Esercito italiano;
2) 4.361 della Marina militare;
3) 5.740 dell'Aeronautica militare;
4) 1.763 del Corpo unico della Sanita' militare;)) b) ((sottufficiali:
1) 17.626 dell'Esercito italiano, di cui 6.276 marescialli e 11.350 sergenti;
2) 10.445 della Marina militare, di cui 5.631 marescialli e 4.814 sergenti;
3) 16.883 dell'Aeronautica militare, di cui 8.033 marescialli e 8.850 sergenti;
4) 1.811 del Corpo unico della Sanita' militare, di cui 1.739 marescialli e 72 sergenti;)) c) ((volontari:
1) 64.975 dell'Esercito italiano, di cui 39.975 in servizio permanente e 25.000 in ferma prefissata;
2) 14.275 della Marina militare, di cui 10.505 in servizio permanente e 3.770 in ferma prefissata;
3) 13.415 dell'Aeronautica militare, di cui 8.815 in servizio permanente e 4.600 in ferma prefissata.
4) 126 del Corpo unico della Sanita' militare in servizio permanente;)) 2. ((Il totale generale degli organici delle Forze armate e del Corpo unico della Sanita' militare e' il seguente:)) a) ((Esercito italiano: 91.558 unita';)) b) ((Marina militare: 29.081 unita';)) c) ((Aeronautica militare: 36.038 unita';)) d) ((Corpo unico della Sanita' militare: 3.700 unita'.)) ((138)) -------------- AGGIORNAMENTO (138)
Il D.Lgs. 3 aprile 2026, n. 74 , ha disposto (con l'art. 20, comma 2, lettera c)) che "Le seguenti disposizioni inerenti alla costituzione del Corpo unico della Sanita' militare e al relativo transito del personale sanitario proveniente dalle Forze armate e dall'Arma dei carabinieri hanno effetto contestualmente a decorrere dal 1° gennaio 2027:
[...]
c) articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12".