Articolo 798 bis del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 812Articolo 819
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Art. 798-bis. (( (Ripartizione delle dotazioni organiche dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare). )) (( 1. La ripartizione delle dotazioni organiche dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare e' determinata nelle seguenti unita':
a) ufficiali:
1) 9.800 dell'Esercito italiano;
2) 4.741 della Marina militare;
3) 6.100 dell'Aeronautica militare;
b) sottufficiali:
1) 18.300 dell'Esercito italiano, di cui 6.950 marescialli e 11.350 sergenti;
2) 11.034 della Marina militare, di cui 6.200 marescialli e 4.834 sergenti;
3) 17.325 dell'Aeronautica militare, di cui 8.475 marescialli e 8.850 sergenti;
c) volontari:
1) 65.000 dell'Esercito italiano, di cui 40.000 in servizio permanente e 25.000 in ferma prefissata;
2) 14.275 della Marina militare, di cui 10.505 in servizio permanente e 3.770 in ferma prefissata;
3) 13.425 dell'Aeronautica militare, di cui 8.825 in servizio permanente e 4.600 in ferma prefissata.
2. Il totale generale degli organici delle Forze armate e' il seguente:
a) Esercito italiano: 93.100 unita';
b) Marina militare: 30.050 unita';
c) Aeronautica militare: 36.850 unita'.)) ((110)) ------------- AGGIORNAMENTO (110)
Il D.Lgs. 23 novembre 2023, n. 185 ha disposto (con l'art. 4, comma 2) che "Le modificazioni apportate dalle disposizioni del presente decreto al codice dell'ordinamento militare , di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 , hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2024".
Entrata in vigore il 8 luglio 2025