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Sentenza 2 settembre 2025
Sentenza 2 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 02/09/2025, n. 1266 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1266 |
| Data del deposito : | 2 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giovanna SANFRATELLO Presidente rel. dott. Biancamaria BIONDO Giudice
dott. Ludovico ROSSI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al R.G. n. 4331/2022 promossa:
da
C.F. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
03/06/1964 ;
rappresentato e difeso dall'avv. DELL'AGNESE MICHELE giusta mandato a margine del ricorso introduttivo ed elettivamente domiciliato presso il suo studio
RICORRENTE
contro
, C.F. , nata a [...] il Controparte_1 C.F._2
21/03/1961 ;
rappresentata e difesa dall'avv.to MAZZEO GAETANO giusta mandato allegato alla comparsa di costituzione ed elettivamente domiciliato presso il suo studio
RESISTENTE con l'intervento del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Vicenza In punto: Cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI
Del ricorrente:
Il procuratore di , premesso che non accetta il contradditorio su eventuali Parte_1
domande, di merito od istruttorie, formulate dalla controparte all'atto di concludere, così
precisa le conclusioni: nel merito: - accertato e dichiarato che la figlia ha raggiunto Parte_2
l'indipendenza economica, confermare la già disposta revoca dell'obbligo di di Parte_1
contribuire al suo mantenimento, con decorrenza dalla domanda formulata con il ricorso introduttivo;
- accertato e dichiarato che non ricorrono i presupposti per riconoscere a CP_1
né un assegno di mantenimento né un assegno divorzile, rigettare la domanda di assegno
[...]
divorzile formulata dalla resistente e revocare l'assegno di mantenimento stabilito nel giudizio separativo a decorrere dalla domanda formulata con il ricorso introduttivo, ordinando la restituzione degli emolumenti percepiti in corso di causa;
- spese di lite integralmente rifuse;
in via istruttoria: - accogliere le istanze istruttorie formulate con la II e III memoria ex art. 183
c. 6 c.p.c.
Della resistente
1) Dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti in data 07/12/1992 in
Chiampo (VI) e trascritto nel registro degli atti di Matrimonio di detto Comune al n. 46 parte II
serie A dell'anno 1992, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Chiampo di procedere all'annotazione della sentenza.
2) Con riferimento alla richiesta elisione dell'assegno di mantenimento in favore della figlia ci si rimette a Codesto Ill.mo Giudicante affinché valuti se, alla luce della capacità reddituale della figlia, sia opportuna l'elisione totale dell'assegno di € 700,00= attualmente previsto in favore della stessa ovvero una semplice riduzione dello stesso.
3) Disporre che il IG. corrisponda alla IG.ra , a titolo di Parte_1 Controparte_1
contributo al mantenimento, un assegno mensile di € 300,00=, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, da versarsi entro il giorno 5 di ciascun mese mediante bonifico sul conto corrente bancario intestato alla IG.ra , noto alle parti. CP_1
4) Con vittoria di competenze e spese di causa con la maggiorazione del 30% prevista “quando gli atti depositati con modalità telematiche sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all'interno dell'atto”
ex art. 4 comma 1-bis D.M. n. 55/2014.
IN VIA ISTRUTTORIA: A) si rinnova la richiesta di effettuare, tramite l'ausilio della Guardia di
Finanza, gli accertamenti fiscali e tributari a carico del IG. nonché della scuola di Parte_1
ballo “Efecto Latino”, sita in Montecchio Maggiore (VI) Viale Milano n. 38 presso cui svolge l'attività di maestro di ballo;
B) In subordine, nella denegata e non creduta ipotesi in cui codesto Ill.mo tribunale ritenesse di
Part non disporre gli accertamenti fiscali e tributari a carico del IG. si chiede venga disposta
CTU contabile atta ad accertare, attesa la palese inattendibilità della rappresentazione della
Part situazione economica-finanziaria operata dal convenuto, il reale ed effettivo reddito del IG.
C) Si rinnova la richiesta di ordinare al IG. l'esibizione ex art 210 c.p.c. della Parte_1
documentazione relativa alla denuncia di successione del IG. , deceduto nel 2023; Per_1
D) Si rinnovano le istanze istruttorie per prova testimoniale, con riferimento a quelle a non ammesse.
Conclusioni del Pubblico Ministero: . Dichiara di intervenire
MOTIVAZIONE
Premesso che:
con ricorso depositato il 18/08/2022 posto di aver contratto matrimonio Parte_1
concordatario con in data 07/12/1992 e che da tale matrimonio, in Controparte_1
data 7.6.1996 era nata la figlia , ha dedotto che, con sentenza n. 319/2012, confermata Pt_2
dalla Corte d'Appello di Venezia con sentenza n. 1769/2006, il Tribunale di Vicenza aveva dichiarato la separazione dei coniugi, ponendo a suo carico l'obbligo di versare un contributo mensile al mantenimento della moglie di euro 300,00 e un contributo di euro 700,00 per la figlia, oltre al 50% delle spese straordinarie;
sul presupposto della mancata riconciliazione dei coniugi ha chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
quanto alle statuizioni economiche, ha escluso che ricorressero i presupposti per un assegno divorzile a suo carico, con ciò raffrontando la propria attuale condizione economico-
patrimoniale con quella della moglie, mentre, avuto riguardo alla figlia, ha allegato che la medesima aveva di recente conseguito la laurea magistrale in ingegneria Biomeccanica e da sei mesi era occupata presso la società di Settimo Torinese;
ha chiesto pertanto anche CP_2
la revoca del contributo al mantenimento stabilito per la figlia;
Con comparsa in data 29.12.2022 si è costituita in giudizio nulla Controparte_1
opponendo alla dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ma chiedendo il riconoscimento di un assegno divorzile a carico del ricorrente di euro 300,00 e rimettendosi sul contributo per la figlia;
All'udienza presidenziale del 10.1.2023 i coniugi sono comparsi personalmente avanti al Giudice
delegato dal Presidente del Tribunale che, dopo aver esperito senza esito il tentativo di conciliazione, ha adottato i provvedimenti di cui all'art. 4 legge 898/1970, revocando il contributo paterno per il mantenimento della figlia e per il resto confermando quanto statuito sul punto dal Tribunale nella sentenza di separazione.
Instauratasi la fase contenziosa di merito, con sentenza parziale n.1073/2023 il Tribunale ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio ed assegnato con separata ordinanza i termini di cui all'art. 183 VI comma c.p.c..
Con ordinanza resa in data 2.11.2023 il Giudice Istruttore ha ammesso alcuni capitoli di prova orale richiesti dalla resistente e ha disposto che la medesima producesse le dichiarazioni dei redditi degli anni 2020, 2021, 2022, nonché la dichiarazione dei successione dei propri genitori e la documentazione attestante l'importo del TRF percepito;
All'esito la causa è stata trattenuta in decisione;
Osserva
La cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti è già stata pronunciata con sentenza parziale n..1073/2023;
quanto alle statuizioni di carattere patrimoniale, la figlia , nata nel 1996, può reputarsi Pt_2
senz'altro autosufficiente perché, come risulta dalla documentazione prodotta in sede presidenziale, da agosto dl 2022 percepisce una retribuzione che si aggira attorno a 1.200,00-
1.300,00 euro mensili, sicché condivisibilmente è già stato revocato il contributo al suo mantenimento;
Il thema decidendum è pertanto circoscritto a verificare se la resistente abbia diritto a vedersi riconoscere un assegno divorzile a carico dell'ex coniuge .
La decisione dell'unica questione controversa tra le parti non può che prendere le mosse dalla nota pronuncia delle Sezioni Unite n. 18287/2018 che ha diffusamente trattato proprio il tema dell'assegno divorzile, discostandosi dalla precedente sentenza n. 11504/2017, già recepita da questo Tribunale.
Il rispetto della funzione nomofilattica della Suprema Corte impone senza dubbio al Tribunale
di applicare il principio di diritto sancito nella pronuncia in esame.
Le SS.UU. partendo dalla considerazione che “…lo scioglimento del vincolo incide sullo status ma non cancella tutti gli effetti e le conseguenze delle scelte e delle modalità di realizzazione della vita familiare…” hanno ritenuto di riconoscere all'assegno divorzile una funzione composita sia di natura assistenziale (fondata sui parametri delle “condizioni dei coniugi” e del
“reddito di entrambi”) sia di natura compensativa- perequativa (considerando il contributo personale ed economico dato da ciascun coniuge alla condizione della famiglia ed alla formazione del patrimonio di entrambi i partner), sia di natura risarcitoria (rilevando le ragioni della decisione) criterio quest'ultimo che, seppure evocato nella motivazione della decisione,
sembra, comunque, assurgere ad un ruolo meno rilevante, stante la mancata sua riproduzione nel principio di diritto enunciato nella parte finale della decisione.
Il fondamento di tale conclusione è da rinvenire, secondo il Collegio di legittimità, nella necessità di mantenere rilevanza, anche nella fase dello scioglimento del matrimonio al principio di pari dignità dei coniugi “….dovendo procedersi all'effettiva valutazione del contributo fornito dal coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio comune ed alla formazione del profilo economico patrimoniale dell'altra parte, anche in relazione alle potenzialità future. La natura e l'entità del sopraindicato contributo è frutto delle decisioni comuni, adottate in sede di costituzione della comunità familiare, riguardanti i ruoli endofamiliari in relazione all'assolvimento dei doveri indicati nell'art. 143 c.c.. Tali decisioni costituiscono l'espressione tipica dell'autodeterminazione e dell'autoresponsabilità sulla base delle quali si fonda ex artt. 2 e 29 Cost. la scelta di unirsi e di sciogliersi dal matrimonio…”.
Viene così superata la tradizionale scissione tra i criteri per la valutazione sull'an dell'assegno divorzile e quelli per la (eventuale) determinazione del quantum (affermata dalla giurisprudenza di legittimità sin dagli anni novanta) affermando che “…..il parametro sulla base del quale deve essere fondato l'accertamento del diritto…ha natura composita, dovendo l'inadeguatezza dei mezzi o l'incapacità di procurarli per ragioni oggettive essere desunta dalla valutazione, del tutto equiordinata, degli indicatori contenuti nella prima parte dell'art. 5 c. 6, in quanto rivelatori della declinazione del principio di solidarietà, posto a base del giudizio relativistico e comparativo di adeguatezza…..”.
Partendo da questo principio la Suprema Corte, pur ritenendo definitivamente superato il criterio del tenore di vita goduto o fruibile durante la vita matrimoniale condividendo i passaggi della citata sentenza n. 11504/2017, laddove erano stati posti in luce il principio di autoresponsabilità e la valorizzazione delle scelte personali, ha sottolineato che l'art. 2 della
Carta Costituzionale “….colloca il principio di autodeterminazione all'interno delle formazioni sociali nelle quali si sviluppa la personalità dell'individuo…” rilevando che
“…l'autodeterminazione non si esaurisce con la facoltà anche unilaterale di sciogliersi dal vincolo ma preesiste a tale determinazione e connota tutta la relazione ed, in particolare, la definizione e la condivisione dei ruoli endofamiliari. Ugualmente l'autoresponsabilità costituisce il cardine dell'intera relazione matrimoniale, su di essa fondandosi l'obbligo di assistenza e di collaborazione nella vita familiare così come tratteggiati nell'art. 143 cod. civ…..” precisando che “….la conduzione della vita familiare è il frutto di decisioni libere e condivise alle quali si collegano doveri ed obblighi che imprimono alle condizioni personali ed economiche dei coniugi un corso, soprattutto in relazione alla durata del vincolo, anche irreversibile. Alla reversibilità della scelta relativa al legame matrimoniale non consegue necessariamente una correlata duttilità e flessibilità in ordine alle condizioni soggettive e alla sfera economico patrimoniale dell'ex coniuge al momento della cessazione dell'unione matrimoniale….”.
Per questi motivi
la Suprema Corte ha conferito “…preminenza alla funzione equilibratrice-
perequativa dell'assegno di divorzio…” sottolineando la necessità di accertare, nei casi in cui vi sia uno squilibrio tra le condizioni economiche delle parti, se tale squilibrio sia da “…ricondurre eziologicamente alle determinazioni comuni ed ai ruoli endofamiliari, in relazione alla durata del matrimonio e all'età del richiedente…”.
Per la decisione sulla domanda di assegno divorzile si deve, quindi, assumere come punto di partenza della valutazione della domanda, l'analisi dell'attuale situazione economico reddituale delle parti (comprensiva delle potenzialità dell'ex coniuge richiedente assegno di avere adeguati mezzi propri o di essere capaci di procurarli), finalizzata alla comparazione tra la situazione reddituale e patrimoniale delle parti per verificare l'esistenza di un eventuale squilibrio.
Compiuto tale accertamento si dovrà poi accertare se la disparità economico reddituale e lo squilibrio rilevato siano frutto delle scelte condivise assunte in costanza di matrimonio alla luce del contributo dato da ciascun coniuge alla formazione del patrimonio comune e all'evolversi della situazione reddituale e patrimoniale dell'altro, considerando la durata del vincolo coniugale, chiave di lettura di tutti gli altri criteri di valutazione, che assume una rilevanza pregnante.
E' infatti di immediata evidenza che maggiore sarà stata la durata del matrimonio, più sarà stato rilevante l'apporto di ciascuno alla formazione delle sostanze comuni e allo sviluppo delle capacità reddituali dell'altro coniuge, in una valutazione che impone la piena equi-ordinazione tra il lavoro domestico, di cura e di accudimento dell'altro e della casa familiare, allo stato privo di concreto riconoscimento reddituale, e il lavoro prestato all'esterno del nucleo familiare. Giova sottolineare, peraltro, che avendo le stesse SS.UU. eliminato il criterio del tenore di vita l'assegno divorzile non può avere la funzione di “pareggiare” le condizioni degli ex-coniugi laddove esse sarebbero comunque state diverse in assenza delle nozze.
Diversamente opinando si attribuirebbe al matrimonio un compito del tutto incompatibile con la natura dell'istituto, a favore di scelte matrimoniali basate sulla convenienza economica, e si darebbe legittimità a quella “locupletazione ingiustificata” che le stesse Sezioni Unite hanno censurato quando hanno sottoposto a critica serrata il criterio del tenore della vita matrimoniale.
Del resto, se si accedesse a una visione dell'assegno divorzile correttiva della situazione economico-sociale, verrebbe superata la funzione compensativa dell'assegno stesso, posto che quest'ultimo non servirebbe a ristorare la parte che, sulla base delle scelte della coppia, ha sacrificato le proprie ambizioni personali di realizzazione lavorativa, ma attribuirebbe invece alla parte medesima un vantaggio superiore a tale sacrificio.
Pertanto laddove la Suprema Corte afferma che l'assegno divorzile deve tendere a consentire
“….un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare,
in particolare tenendo conto delle aspettative professionali ed economiche eventualmente sacrificate, in considerazione della durata del matrimonio e dell'età del richiedente….” si pone il problema di formulare un giudizio ex ante relativo alle aspettative sacrificate rispetto alla situazione che si crea con il divorzio e ciò in quanto le Sezioni Unite hanno sottolineato che
“….è necessario procedere ad un accertamento probatorio rigoroso del rilievo causale degli indicatori sopraindicati sulla sperequazione determinatasi….” e che “…la funzione equilibratrice dell'assegno, deve ribadirsi, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale ma soltanto al riconoscimento del ruolo e del contributo forniti dall'ex coniuge economicamente più debole alla realizzazione della situazione comparativa attuale….”. Tenendo dunque conto di quanto sin qui esposto deve essere esaminato il caso di specie,
evidenziando qui di seguito le circostanze di fatto rilevanti per la decisione, quali risultano dal fascicolo processuale.
e si sono sposati il 07/12/1992 e nel 2005, circa Parte_1 Controparte_1
13 anni dopo, è stato introdotto il giudizio di separazione, conclusosi con la sentenza del
Tribunale di Venezia, depositata nel marzo del 2012, con la quale la separazione è stata addebitata al marito per violazione dell'obbligo di fedeltà.
Attualmente i coniugi sono entrambi pensionati.
Il ricorrente, sotto ufficiale dell'Arma dei Carabinieri, ha prodotto, quale documento fiscale più
recente, il CU dell'anno 2021, relativo ai redditi percepiti nel 2020: da esso si evince un reddito annuo di euro 44405,00, dal quale va sottratta l'imposta di euro 12.557,38 e l'addizionale regionale di euro 546,5, in tal modo pervenendosi al reddito netto annuo di euro 31.303,00, che suddiviso per 12 mensilità, individua un reddito mesile di euro 2.608,00. Avuto riguardo al trattamento pensionistico, egli si è limitato a produrre solamente la busta paga di agosto 2022,
dalla quale si evince un trattamento di euro 2.361,36, ma è verosimile che la pensione venga erogata per 13 mensilità, di talché il reddito netto mensile si aggira comunque nell'ordine di circa euro 2.558,14.
Il ricorrente non ha beni immobili di proprietà e ha dedotto di vivere con la nuova compagna,
condividendo con essa tutte le spese.
La resistente, anch'essa, come detto pensionata, nell'anno 2022 ha percepito un reddito lordo di euro 19.580,26, dal quale va detratta l'imposta netta di euro 3.881,06 e l'addizionale regionale di euro 261,49; dividendo l'importo così ottenuto (euro 15.437,21) per 12 mensilità, si ottiene la somma di euro 1.286,43; ella è proprietaria della casa nella quale vive e che, prima della crisi matrimoniale, era locata a terzi, posto che la famiglia viveva in alloggi di servizio messi a disposizione dell'Arma dei Carabinieri. Escluso che il reddito del quale dispone la resistente sia talmente eIGuo da giustificare il riconoscimento dell'assegno divorzile nella sua funzione assistenziale, specie in considerazione del fatto che a medesima gode dell'abitazione di sua proprietà; reputa il Collegio che, allo stato uno squilibrio tra la condizione delle parti vi sia.
Va comunque precisato quanto segue: a seguito dell'ordine del giudice la resistente ha depositato la denuncia di successione in morte del padre , deceduto nel 2022, da Persona_2
quale si evince che il valore della sua quota ammonta ad euro 41.485,00, ma non anche la dichiarazione di successione in morte della madre, ella ha poi documentato di avere percepito,
nel 2021, euro 19.713,82 a titolo dei TFR, a conclusione dell'ultimo rapporto di lavoro durato 14
anni;
il ricorrente, per parte propria, è anch'egli andato in pensione, ma non ha ritenuto di documentare l'importo del proprio TFS;
egli svolge anche attività di insegnante di ballo per un'associazione sportiva dilettantistica (cf. doc. 52) non avente scopo di lucro, che organizza corsi di ballo i cui partecipanti versano una quota mensile di euro 50,00, come è emerso dall'istruttoria svolta, attività dalla quale verosimilmente trae qualche provento. A tal proposito,
la ricorrente ha insistito per lo svolgimento di attività istruttoria volta e ricostruire un reddito in capo al ricorrente superiore a quello dichiarato. Reputa il Collegio che l'istanza non sia meritevole di accoglimento, perché esclusa, come detto, nel caso concreto, la funzione assistenziale dell'assegno richiesto, occorre chiedersi se la sperequazione, nei termini sopra illustrati, possa essere ascritta al sacrificio di aspirazioni o aspettative di carriera, da parte della moglie, la quale, nel contribuire al menage familiare, abbia perduto opportunità di realizzazione professionale e, conseguentemente, prospettive di maggiori redditi.
Reputa il Collegio che a detto interrogativo debba darsi risposta negativa.
La ricorrente non ha contestato le allegazioni del ricorrente, il quale ha dedotto che la stessa ha un diploma biennale di segretaria d'azienda e di avere lavorato fin dall'età di 16 anni, a tempo pieno, prima per la società Faeda, poi per la ditta Fracasso e poi nuovamente per la società
Faeda, fino 60 anni d'età. La ricorrente non ha allegato di avere rinunciato a svolgere attività di natura diversa, per dedicarsi alla famiglia, ma ha precisato che, dopo la nascita della figlia, per oltre 10 anni, aveva lavorato part time per seguire la bambina, scelta che l'avrebbe penalizzata ai fini del trattamento pensionistico attuale;
l'assunto, del tutto generico, non è suffragato da alcun riscontro documentale, né sono state proposte istanze istruttorie a ciò conferenti, sicché deve concludersi nel senso che la ricorrente, che prima, durante e dopo il matrimonio ha sempre lavorato svolgendo un'attività consona alle sue attitudini lavorative, non abbia in alcun modo sacrificato le proprie aspirazioni professionali e le proprie aspettative di una migliore realizzazione nel mondo del lavoro, né abbia consentito al coniuge, a mezzo del proprio apporto in ambito familiare, una crescita professionale che, altrimenti, il medesimo non avrebbe potuto conseguire, profilo, quest'ultimo, peraltro mai prospettato. mai prospettato.
Alla luce delle argomentazioni sopra esposte reputa il Collegio, con ciò seguendo l'insegnamento della Suprema Corte, che non ricorrano i presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile nella sua funzione compensativa- perequativa.
Va precisato che, fino alla presente sentenza, il rapporto tra i coniugi resta regolato dalla sentenza di separazione, con la conseguenza che il contributo stabilito in sede di separazione dovrà cessare dall'odierna pronuncia.
Per completezza, le argomentazioni relative ai crediti vantati dalla resistente in ragione della mancata ottemperanza alla sentenza di separazione da parte del coniuge non possono essere valorizzate ai fini del riconoscimento dell'assegno, ma attengono piuttosto all'esecuzione della sentenza medesima
Le spese processuali del presente giudizio possono essere compensate per metà, posto che non vi
è stata opposizione alla pronuncia sullo status, né, sostanzialmente, alla revoca del contributo per la figlia, mentre la residua frazione va posta a carico della resistente, soccombente rispetto alla domanda di assegno divorzile e vanno liquidate nei valori medi stabiliti per le cause di valore indeterminato di bassa complessità.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunciando tra le parti, ogni diversa domanda disattesa così provvede:
a)-rigetta la domanda di assegno divorzile in favore di e per l'effetto Controparte_1
revoca il contributo al mantenimento a far data dalla presente pronuncia;
b)-compensa tra le parti le spese di lite in ragione della metà;
c)- condanna la resistente a rifondere alla controparte la metà delle spese di lite che liquida,
nella misura già ridotta, in euro 3.808,00 a titolo di compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e
CPA.
Così deciso in Vicenza, nella Camera di ConIGlio della Seconda Sezione Civile, in data
.11.6.2025
IL PRESIDENTE ESTENSORE
Giovanna Sanfratello
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giovanna SANFRATELLO Presidente rel. dott. Biancamaria BIONDO Giudice
dott. Ludovico ROSSI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al R.G. n. 4331/2022 promossa:
da
C.F. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
03/06/1964 ;
rappresentato e difeso dall'avv. DELL'AGNESE MICHELE giusta mandato a margine del ricorso introduttivo ed elettivamente domiciliato presso il suo studio
RICORRENTE
contro
, C.F. , nata a [...] il Controparte_1 C.F._2
21/03/1961 ;
rappresentata e difesa dall'avv.to MAZZEO GAETANO giusta mandato allegato alla comparsa di costituzione ed elettivamente domiciliato presso il suo studio
RESISTENTE con l'intervento del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Vicenza In punto: Cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI
Del ricorrente:
Il procuratore di , premesso che non accetta il contradditorio su eventuali Parte_1
domande, di merito od istruttorie, formulate dalla controparte all'atto di concludere, così
precisa le conclusioni: nel merito: - accertato e dichiarato che la figlia ha raggiunto Parte_2
l'indipendenza economica, confermare la già disposta revoca dell'obbligo di di Parte_1
contribuire al suo mantenimento, con decorrenza dalla domanda formulata con il ricorso introduttivo;
- accertato e dichiarato che non ricorrono i presupposti per riconoscere a CP_1
né un assegno di mantenimento né un assegno divorzile, rigettare la domanda di assegno
[...]
divorzile formulata dalla resistente e revocare l'assegno di mantenimento stabilito nel giudizio separativo a decorrere dalla domanda formulata con il ricorso introduttivo, ordinando la restituzione degli emolumenti percepiti in corso di causa;
- spese di lite integralmente rifuse;
in via istruttoria: - accogliere le istanze istruttorie formulate con la II e III memoria ex art. 183
c. 6 c.p.c.
Della resistente
1) Dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti in data 07/12/1992 in
Chiampo (VI) e trascritto nel registro degli atti di Matrimonio di detto Comune al n. 46 parte II
serie A dell'anno 1992, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Chiampo di procedere all'annotazione della sentenza.
2) Con riferimento alla richiesta elisione dell'assegno di mantenimento in favore della figlia ci si rimette a Codesto Ill.mo Giudicante affinché valuti se, alla luce della capacità reddituale della figlia, sia opportuna l'elisione totale dell'assegno di € 700,00= attualmente previsto in favore della stessa ovvero una semplice riduzione dello stesso.
3) Disporre che il IG. corrisponda alla IG.ra , a titolo di Parte_1 Controparte_1
contributo al mantenimento, un assegno mensile di € 300,00=, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, da versarsi entro il giorno 5 di ciascun mese mediante bonifico sul conto corrente bancario intestato alla IG.ra , noto alle parti. CP_1
4) Con vittoria di competenze e spese di causa con la maggiorazione del 30% prevista “quando gli atti depositati con modalità telematiche sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all'interno dell'atto”
ex art. 4 comma 1-bis D.M. n. 55/2014.
IN VIA ISTRUTTORIA: A) si rinnova la richiesta di effettuare, tramite l'ausilio della Guardia di
Finanza, gli accertamenti fiscali e tributari a carico del IG. nonché della scuola di Parte_1
ballo “Efecto Latino”, sita in Montecchio Maggiore (VI) Viale Milano n. 38 presso cui svolge l'attività di maestro di ballo;
B) In subordine, nella denegata e non creduta ipotesi in cui codesto Ill.mo tribunale ritenesse di
Part non disporre gli accertamenti fiscali e tributari a carico del IG. si chiede venga disposta
CTU contabile atta ad accertare, attesa la palese inattendibilità della rappresentazione della
Part situazione economica-finanziaria operata dal convenuto, il reale ed effettivo reddito del IG.
C) Si rinnova la richiesta di ordinare al IG. l'esibizione ex art 210 c.p.c. della Parte_1
documentazione relativa alla denuncia di successione del IG. , deceduto nel 2023; Per_1
D) Si rinnovano le istanze istruttorie per prova testimoniale, con riferimento a quelle a non ammesse.
Conclusioni del Pubblico Ministero: . Dichiara di intervenire
MOTIVAZIONE
Premesso che:
con ricorso depositato il 18/08/2022 posto di aver contratto matrimonio Parte_1
concordatario con in data 07/12/1992 e che da tale matrimonio, in Controparte_1
data 7.6.1996 era nata la figlia , ha dedotto che, con sentenza n. 319/2012, confermata Pt_2
dalla Corte d'Appello di Venezia con sentenza n. 1769/2006, il Tribunale di Vicenza aveva dichiarato la separazione dei coniugi, ponendo a suo carico l'obbligo di versare un contributo mensile al mantenimento della moglie di euro 300,00 e un contributo di euro 700,00 per la figlia, oltre al 50% delle spese straordinarie;
sul presupposto della mancata riconciliazione dei coniugi ha chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
quanto alle statuizioni economiche, ha escluso che ricorressero i presupposti per un assegno divorzile a suo carico, con ciò raffrontando la propria attuale condizione economico-
patrimoniale con quella della moglie, mentre, avuto riguardo alla figlia, ha allegato che la medesima aveva di recente conseguito la laurea magistrale in ingegneria Biomeccanica e da sei mesi era occupata presso la società di Settimo Torinese;
ha chiesto pertanto anche CP_2
la revoca del contributo al mantenimento stabilito per la figlia;
Con comparsa in data 29.12.2022 si è costituita in giudizio nulla Controparte_1
opponendo alla dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ma chiedendo il riconoscimento di un assegno divorzile a carico del ricorrente di euro 300,00 e rimettendosi sul contributo per la figlia;
All'udienza presidenziale del 10.1.2023 i coniugi sono comparsi personalmente avanti al Giudice
delegato dal Presidente del Tribunale che, dopo aver esperito senza esito il tentativo di conciliazione, ha adottato i provvedimenti di cui all'art. 4 legge 898/1970, revocando il contributo paterno per il mantenimento della figlia e per il resto confermando quanto statuito sul punto dal Tribunale nella sentenza di separazione.
Instauratasi la fase contenziosa di merito, con sentenza parziale n.1073/2023 il Tribunale ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio ed assegnato con separata ordinanza i termini di cui all'art. 183 VI comma c.p.c..
Con ordinanza resa in data 2.11.2023 il Giudice Istruttore ha ammesso alcuni capitoli di prova orale richiesti dalla resistente e ha disposto che la medesima producesse le dichiarazioni dei redditi degli anni 2020, 2021, 2022, nonché la dichiarazione dei successione dei propri genitori e la documentazione attestante l'importo del TRF percepito;
All'esito la causa è stata trattenuta in decisione;
Osserva
La cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti è già stata pronunciata con sentenza parziale n..1073/2023;
quanto alle statuizioni di carattere patrimoniale, la figlia , nata nel 1996, può reputarsi Pt_2
senz'altro autosufficiente perché, come risulta dalla documentazione prodotta in sede presidenziale, da agosto dl 2022 percepisce una retribuzione che si aggira attorno a 1.200,00-
1.300,00 euro mensili, sicché condivisibilmente è già stato revocato il contributo al suo mantenimento;
Il thema decidendum è pertanto circoscritto a verificare se la resistente abbia diritto a vedersi riconoscere un assegno divorzile a carico dell'ex coniuge .
La decisione dell'unica questione controversa tra le parti non può che prendere le mosse dalla nota pronuncia delle Sezioni Unite n. 18287/2018 che ha diffusamente trattato proprio il tema dell'assegno divorzile, discostandosi dalla precedente sentenza n. 11504/2017, già recepita da questo Tribunale.
Il rispetto della funzione nomofilattica della Suprema Corte impone senza dubbio al Tribunale
di applicare il principio di diritto sancito nella pronuncia in esame.
Le SS.UU. partendo dalla considerazione che “…lo scioglimento del vincolo incide sullo status ma non cancella tutti gli effetti e le conseguenze delle scelte e delle modalità di realizzazione della vita familiare…” hanno ritenuto di riconoscere all'assegno divorzile una funzione composita sia di natura assistenziale (fondata sui parametri delle “condizioni dei coniugi” e del
“reddito di entrambi”) sia di natura compensativa- perequativa (considerando il contributo personale ed economico dato da ciascun coniuge alla condizione della famiglia ed alla formazione del patrimonio di entrambi i partner), sia di natura risarcitoria (rilevando le ragioni della decisione) criterio quest'ultimo che, seppure evocato nella motivazione della decisione,
sembra, comunque, assurgere ad un ruolo meno rilevante, stante la mancata sua riproduzione nel principio di diritto enunciato nella parte finale della decisione.
Il fondamento di tale conclusione è da rinvenire, secondo il Collegio di legittimità, nella necessità di mantenere rilevanza, anche nella fase dello scioglimento del matrimonio al principio di pari dignità dei coniugi “….dovendo procedersi all'effettiva valutazione del contributo fornito dal coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio comune ed alla formazione del profilo economico patrimoniale dell'altra parte, anche in relazione alle potenzialità future. La natura e l'entità del sopraindicato contributo è frutto delle decisioni comuni, adottate in sede di costituzione della comunità familiare, riguardanti i ruoli endofamiliari in relazione all'assolvimento dei doveri indicati nell'art. 143 c.c.. Tali decisioni costituiscono l'espressione tipica dell'autodeterminazione e dell'autoresponsabilità sulla base delle quali si fonda ex artt. 2 e 29 Cost. la scelta di unirsi e di sciogliersi dal matrimonio…”.
Viene così superata la tradizionale scissione tra i criteri per la valutazione sull'an dell'assegno divorzile e quelli per la (eventuale) determinazione del quantum (affermata dalla giurisprudenza di legittimità sin dagli anni novanta) affermando che “…..il parametro sulla base del quale deve essere fondato l'accertamento del diritto…ha natura composita, dovendo l'inadeguatezza dei mezzi o l'incapacità di procurarli per ragioni oggettive essere desunta dalla valutazione, del tutto equiordinata, degli indicatori contenuti nella prima parte dell'art. 5 c. 6, in quanto rivelatori della declinazione del principio di solidarietà, posto a base del giudizio relativistico e comparativo di adeguatezza…..”.
Partendo da questo principio la Suprema Corte, pur ritenendo definitivamente superato il criterio del tenore di vita goduto o fruibile durante la vita matrimoniale condividendo i passaggi della citata sentenza n. 11504/2017, laddove erano stati posti in luce il principio di autoresponsabilità e la valorizzazione delle scelte personali, ha sottolineato che l'art. 2 della
Carta Costituzionale “….colloca il principio di autodeterminazione all'interno delle formazioni sociali nelle quali si sviluppa la personalità dell'individuo…” rilevando che
“…l'autodeterminazione non si esaurisce con la facoltà anche unilaterale di sciogliersi dal vincolo ma preesiste a tale determinazione e connota tutta la relazione ed, in particolare, la definizione e la condivisione dei ruoli endofamiliari. Ugualmente l'autoresponsabilità costituisce il cardine dell'intera relazione matrimoniale, su di essa fondandosi l'obbligo di assistenza e di collaborazione nella vita familiare così come tratteggiati nell'art. 143 cod. civ…..” precisando che “….la conduzione della vita familiare è il frutto di decisioni libere e condivise alle quali si collegano doveri ed obblighi che imprimono alle condizioni personali ed economiche dei coniugi un corso, soprattutto in relazione alla durata del vincolo, anche irreversibile. Alla reversibilità della scelta relativa al legame matrimoniale non consegue necessariamente una correlata duttilità e flessibilità in ordine alle condizioni soggettive e alla sfera economico patrimoniale dell'ex coniuge al momento della cessazione dell'unione matrimoniale….”.
Per questi motivi
la Suprema Corte ha conferito “…preminenza alla funzione equilibratrice-
perequativa dell'assegno di divorzio…” sottolineando la necessità di accertare, nei casi in cui vi sia uno squilibrio tra le condizioni economiche delle parti, se tale squilibrio sia da “…ricondurre eziologicamente alle determinazioni comuni ed ai ruoli endofamiliari, in relazione alla durata del matrimonio e all'età del richiedente…”.
Per la decisione sulla domanda di assegno divorzile si deve, quindi, assumere come punto di partenza della valutazione della domanda, l'analisi dell'attuale situazione economico reddituale delle parti (comprensiva delle potenzialità dell'ex coniuge richiedente assegno di avere adeguati mezzi propri o di essere capaci di procurarli), finalizzata alla comparazione tra la situazione reddituale e patrimoniale delle parti per verificare l'esistenza di un eventuale squilibrio.
Compiuto tale accertamento si dovrà poi accertare se la disparità economico reddituale e lo squilibrio rilevato siano frutto delle scelte condivise assunte in costanza di matrimonio alla luce del contributo dato da ciascun coniuge alla formazione del patrimonio comune e all'evolversi della situazione reddituale e patrimoniale dell'altro, considerando la durata del vincolo coniugale, chiave di lettura di tutti gli altri criteri di valutazione, che assume una rilevanza pregnante.
E' infatti di immediata evidenza che maggiore sarà stata la durata del matrimonio, più sarà stato rilevante l'apporto di ciascuno alla formazione delle sostanze comuni e allo sviluppo delle capacità reddituali dell'altro coniuge, in una valutazione che impone la piena equi-ordinazione tra il lavoro domestico, di cura e di accudimento dell'altro e della casa familiare, allo stato privo di concreto riconoscimento reddituale, e il lavoro prestato all'esterno del nucleo familiare. Giova sottolineare, peraltro, che avendo le stesse SS.UU. eliminato il criterio del tenore di vita l'assegno divorzile non può avere la funzione di “pareggiare” le condizioni degli ex-coniugi laddove esse sarebbero comunque state diverse in assenza delle nozze.
Diversamente opinando si attribuirebbe al matrimonio un compito del tutto incompatibile con la natura dell'istituto, a favore di scelte matrimoniali basate sulla convenienza economica, e si darebbe legittimità a quella “locupletazione ingiustificata” che le stesse Sezioni Unite hanno censurato quando hanno sottoposto a critica serrata il criterio del tenore della vita matrimoniale.
Del resto, se si accedesse a una visione dell'assegno divorzile correttiva della situazione economico-sociale, verrebbe superata la funzione compensativa dell'assegno stesso, posto che quest'ultimo non servirebbe a ristorare la parte che, sulla base delle scelte della coppia, ha sacrificato le proprie ambizioni personali di realizzazione lavorativa, ma attribuirebbe invece alla parte medesima un vantaggio superiore a tale sacrificio.
Pertanto laddove la Suprema Corte afferma che l'assegno divorzile deve tendere a consentire
“….un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare,
in particolare tenendo conto delle aspettative professionali ed economiche eventualmente sacrificate, in considerazione della durata del matrimonio e dell'età del richiedente….” si pone il problema di formulare un giudizio ex ante relativo alle aspettative sacrificate rispetto alla situazione che si crea con il divorzio e ciò in quanto le Sezioni Unite hanno sottolineato che
“….è necessario procedere ad un accertamento probatorio rigoroso del rilievo causale degli indicatori sopraindicati sulla sperequazione determinatasi….” e che “…la funzione equilibratrice dell'assegno, deve ribadirsi, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale ma soltanto al riconoscimento del ruolo e del contributo forniti dall'ex coniuge economicamente più debole alla realizzazione della situazione comparativa attuale….”. Tenendo dunque conto di quanto sin qui esposto deve essere esaminato il caso di specie,
evidenziando qui di seguito le circostanze di fatto rilevanti per la decisione, quali risultano dal fascicolo processuale.
e si sono sposati il 07/12/1992 e nel 2005, circa Parte_1 Controparte_1
13 anni dopo, è stato introdotto il giudizio di separazione, conclusosi con la sentenza del
Tribunale di Venezia, depositata nel marzo del 2012, con la quale la separazione è stata addebitata al marito per violazione dell'obbligo di fedeltà.
Attualmente i coniugi sono entrambi pensionati.
Il ricorrente, sotto ufficiale dell'Arma dei Carabinieri, ha prodotto, quale documento fiscale più
recente, il CU dell'anno 2021, relativo ai redditi percepiti nel 2020: da esso si evince un reddito annuo di euro 44405,00, dal quale va sottratta l'imposta di euro 12.557,38 e l'addizionale regionale di euro 546,5, in tal modo pervenendosi al reddito netto annuo di euro 31.303,00, che suddiviso per 12 mensilità, individua un reddito mesile di euro 2.608,00. Avuto riguardo al trattamento pensionistico, egli si è limitato a produrre solamente la busta paga di agosto 2022,
dalla quale si evince un trattamento di euro 2.361,36, ma è verosimile che la pensione venga erogata per 13 mensilità, di talché il reddito netto mensile si aggira comunque nell'ordine di circa euro 2.558,14.
Il ricorrente non ha beni immobili di proprietà e ha dedotto di vivere con la nuova compagna,
condividendo con essa tutte le spese.
La resistente, anch'essa, come detto pensionata, nell'anno 2022 ha percepito un reddito lordo di euro 19.580,26, dal quale va detratta l'imposta netta di euro 3.881,06 e l'addizionale regionale di euro 261,49; dividendo l'importo così ottenuto (euro 15.437,21) per 12 mensilità, si ottiene la somma di euro 1.286,43; ella è proprietaria della casa nella quale vive e che, prima della crisi matrimoniale, era locata a terzi, posto che la famiglia viveva in alloggi di servizio messi a disposizione dell'Arma dei Carabinieri. Escluso che il reddito del quale dispone la resistente sia talmente eIGuo da giustificare il riconoscimento dell'assegno divorzile nella sua funzione assistenziale, specie in considerazione del fatto che a medesima gode dell'abitazione di sua proprietà; reputa il Collegio che, allo stato uno squilibrio tra la condizione delle parti vi sia.
Va comunque precisato quanto segue: a seguito dell'ordine del giudice la resistente ha depositato la denuncia di successione in morte del padre , deceduto nel 2022, da Persona_2
quale si evince che il valore della sua quota ammonta ad euro 41.485,00, ma non anche la dichiarazione di successione in morte della madre, ella ha poi documentato di avere percepito,
nel 2021, euro 19.713,82 a titolo dei TFR, a conclusione dell'ultimo rapporto di lavoro durato 14
anni;
il ricorrente, per parte propria, è anch'egli andato in pensione, ma non ha ritenuto di documentare l'importo del proprio TFS;
egli svolge anche attività di insegnante di ballo per un'associazione sportiva dilettantistica (cf. doc. 52) non avente scopo di lucro, che organizza corsi di ballo i cui partecipanti versano una quota mensile di euro 50,00, come è emerso dall'istruttoria svolta, attività dalla quale verosimilmente trae qualche provento. A tal proposito,
la ricorrente ha insistito per lo svolgimento di attività istruttoria volta e ricostruire un reddito in capo al ricorrente superiore a quello dichiarato. Reputa il Collegio che l'istanza non sia meritevole di accoglimento, perché esclusa, come detto, nel caso concreto, la funzione assistenziale dell'assegno richiesto, occorre chiedersi se la sperequazione, nei termini sopra illustrati, possa essere ascritta al sacrificio di aspirazioni o aspettative di carriera, da parte della moglie, la quale, nel contribuire al menage familiare, abbia perduto opportunità di realizzazione professionale e, conseguentemente, prospettive di maggiori redditi.
Reputa il Collegio che a detto interrogativo debba darsi risposta negativa.
La ricorrente non ha contestato le allegazioni del ricorrente, il quale ha dedotto che la stessa ha un diploma biennale di segretaria d'azienda e di avere lavorato fin dall'età di 16 anni, a tempo pieno, prima per la società Faeda, poi per la ditta Fracasso e poi nuovamente per la società
Faeda, fino 60 anni d'età. La ricorrente non ha allegato di avere rinunciato a svolgere attività di natura diversa, per dedicarsi alla famiglia, ma ha precisato che, dopo la nascita della figlia, per oltre 10 anni, aveva lavorato part time per seguire la bambina, scelta che l'avrebbe penalizzata ai fini del trattamento pensionistico attuale;
l'assunto, del tutto generico, non è suffragato da alcun riscontro documentale, né sono state proposte istanze istruttorie a ciò conferenti, sicché deve concludersi nel senso che la ricorrente, che prima, durante e dopo il matrimonio ha sempre lavorato svolgendo un'attività consona alle sue attitudini lavorative, non abbia in alcun modo sacrificato le proprie aspirazioni professionali e le proprie aspettative di una migliore realizzazione nel mondo del lavoro, né abbia consentito al coniuge, a mezzo del proprio apporto in ambito familiare, una crescita professionale che, altrimenti, il medesimo non avrebbe potuto conseguire, profilo, quest'ultimo, peraltro mai prospettato. mai prospettato.
Alla luce delle argomentazioni sopra esposte reputa il Collegio, con ciò seguendo l'insegnamento della Suprema Corte, che non ricorrano i presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile nella sua funzione compensativa- perequativa.
Va precisato che, fino alla presente sentenza, il rapporto tra i coniugi resta regolato dalla sentenza di separazione, con la conseguenza che il contributo stabilito in sede di separazione dovrà cessare dall'odierna pronuncia.
Per completezza, le argomentazioni relative ai crediti vantati dalla resistente in ragione della mancata ottemperanza alla sentenza di separazione da parte del coniuge non possono essere valorizzate ai fini del riconoscimento dell'assegno, ma attengono piuttosto all'esecuzione della sentenza medesima
Le spese processuali del presente giudizio possono essere compensate per metà, posto che non vi
è stata opposizione alla pronuncia sullo status, né, sostanzialmente, alla revoca del contributo per la figlia, mentre la residua frazione va posta a carico della resistente, soccombente rispetto alla domanda di assegno divorzile e vanno liquidate nei valori medi stabiliti per le cause di valore indeterminato di bassa complessità.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunciando tra le parti, ogni diversa domanda disattesa così provvede:
a)-rigetta la domanda di assegno divorzile in favore di e per l'effetto Controparte_1
revoca il contributo al mantenimento a far data dalla presente pronuncia;
b)-compensa tra le parti le spese di lite in ragione della metà;
c)- condanna la resistente a rifondere alla controparte la metà delle spese di lite che liquida,
nella misura già ridotta, in euro 3.808,00 a titolo di compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e
CPA.
Così deciso in Vicenza, nella Camera di ConIGlio della Seconda Sezione Civile, in data
.11.6.2025
IL PRESIDENTE ESTENSORE
Giovanna Sanfratello