Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 20/03/2025, n. 371 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 371 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
Sentenza nr. ___________/___________
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie in materia di lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott.ssa Maria Fenucci, all'udienza del 20/03/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 2077 / 2022 reg.gen.sez.lavoro, e vertente
TRA
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso Pt_1
dall'avv. Dario Cosimo Adornato, con il quale è elettivamente domiciliato in
Locri (RC) via Matteotti n. 48 ricorrente contro
(c.f. ), rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._1
dall'avv. Paola Coniglio, con la quale elettivamente domicilia in Stilo (RC), Via
G. Marconi, n. 11 resistente
OGGETTO: ricorso ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c.
Conclusioni: per le parti, come in atti e nel verbale dell'odierna udienza
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 16/06/2022, l' come in epigrafe Pt_1
rappresentato e difeso, ha esposto:
- che la sig.ra ha proposto ricorso per accertamento Controparte_1
tecnico preventivo avente ad oggetto la verifica delle condizioni sanitarie legittimanti il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità;
- che, in tale procedimento, l' si è costituito in giudizio eccependo, Pt_1
preliminarmente, la carenza del requisito contributivo, con riferimento alla data della domanda amministrativa;
- che, nel prosieguo del giudizio, il consulente tecnico d'ufficio ha riconosciuto la prestazione invocata, con decorrenza dalla data della visita peritale;
- che, tuttavia, alla data della presentazione della domanda amministrativa, la sig.ra non possedeva i requisiti contributivi CP_1
richiesti;
- che, come si evince dall'estratto contributivo versato in atti, la richiedente continua a non possedere i requisiti contributivi;
- che tale eccezione non è stata esaminata nella fase di A.T.P.;
- che il G.L., in assenza del requisito contributivo, avrebbe dovuto dichiarare la carenza di interesse ad agire della ricorrente e l'inammissibilità della domanda.
Alla luce di quanto esposto, ha formulato le seguenti conclusioni: “Voglia il GL accertare che la signora non ha diritto al Controparte_1
riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità con riferimento alla domanda amministrativa oggetto del ricorso per ATP”.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si è costituita la sig.ra CP_1
, eccependo:
[...]
- che l' ha sollevato irritualmente una contestazione relativa al Pt_1
requisito contributivo, già decisa e rigettata nella precedente fase del giudizio;
3
- che ha depositato, anche in questa fase, sia l'estratto contributivo che il foglio di calcolo dei contributi;
- che, nel quinquennio precedente la domanda, ha maturato un totale di
201,62 settimane contributive;
- che, pertanto, la contestazione formulata dall' è frutto di un mero Pt_2
errore di calcolo.
Alla luce di quanto esposto, ha concluso insistendo per l'improcedibilità del ricorso e per l'omologa delle conclusioni formulate dal C.T.U.
All'udienza odierna, all'esito della discussione orale, sulle conclusioni formulate, il giudice ha deciso, come da sentenza con motivazione contestuale, della quale ha dato lettura.
***
Il ricorso ex art. 445 bis comma 6 c.p.c. è fondato e va accolto, nei termini che si andranno di seguito a specificare.
L'art. 445 bis c.p.c., letto in combinato disposto con l'articolo 100 c.p.c., va interpretato nel senso che, nel ricorso per accertamento tecnico preventivo, deve essere espressamente enunciata la pretesa che si intende far valere nel giudizio ordinario, cui l'ATP è preordinato, anche al fine di consentire al giudice di determinare l'oggetto dell'accertamento peritale e la soccombenza all'esito di tale accertamento.
Pertanto, l'ammissibilità dell'accertamento tecnico preventivo postula, in applicazione del principio dell'interesse ad agire enucleato dall'art. 100 c.p.c., che l'accertamento medico legale risponda ad un concreto interesse del ricorrente, dovendo escludersi che esso possa essere totalmente avulso dalla sussistenza di qualsivoglia ulteriore presupposto richiesto dalla legge per il riconoscimento dei diritti corrispondenti allo stato di invalidità allegato dal ricorrente(Cassazione civile sez. lav., 27/04/2015, n.8533);
Orbene, tale interesse potrebbe difettare ove siano manifestamente carenti, con valutazione "prima facie", altri presupposti della richiesta, al fine di 4
evitare il rischio della proliferazione smodata del contenzioso sull'accertamento del requisito sanitario (Cassazione Civile Sez. lav, Ordinanza n. 2587 del
05/02/2020; Sez.
6 - L, Ordinanza n. 14629 del 26/05/2021).
Ed infatti, il procedimento in esame non consiste nel "previo adempimento di oneri”, nel senso di previo esperimento di rimedi amministrativi, ma in un procedimento giurisdizionale sommario, sul modello di quelli di istruzione preventiva, a carattere contenzioso (infatti, il legislatore ha previsto un “procedimento sommario”), avente ad oggetto la verifica delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa che si intende far valere in giudizio, cui fa seguito un (eventuale) giudizio di merito a cognizione piena (Corte costituzionale 243 del 2014; Corte di Cassazione 6010/2014 e n. 6084/2014).
Conseguentemente, il ricorso con il quale si propone accertamento tecnico preventivo deve contenere tutti gli elementi propri di un ricorso giurisdizionale, ai sensi dell'art. 125 c.p.c., o quanto meno l'esposizione sommaria delle domande o eccezioni cui la prova richiesta è preordinata, con conseguente indicazione del diritto rivendicato dal ricorrente e alla cui realizzazione è finalizzata la domanda (Cassazione civile n. 11919/2015).
In particolare, l'interesse ad agire presuppone la necessità che l'azione sia volta ad ottenere un'utilità pratica, anche in un procedimento finalizzato all'accertamento di situazioni giuridicamente rilevanti (come il procedimento di cui all'art. 445 bis. c.p.c.), in quanto non sono proponibili azioni autonome, di mero accertamento di fatti giuridicamente rilevanti, che costituiscano solo elementi frazionati della fattispecie costitutiva di un diritto (al contrario, il diritto può costituire oggetto di accertamento giudiziario solo nella sua interezza).
Inoltre, l'interesse ad agire richiede non solo l'accertamento di una situazione giuridica, ma anche che l'interessato prospetti l'esigenza di ottenere un risultato utile, non conseguibile senza l'intervento del giudice, atteso che il processo non può essere utilizzato solo in previsione di possibili effetti futuri pregiudizievoli per la parte, senza che sia precisato il risultato utile e concreto 5
che essa intenda in tal modo conseguire (Cass. 27 gennaio 2011, n. 2051; Cass.
28 giugno 2010, n. 15355; Cass. 16 maggio 2013, n. 12036; Cass. 21 marzo
2014, n. 6731; Cass. 21 gennaio 2015, n. 1035)" (Sez. L, Sentenza n. 11919 del
2015).
Ne discende che il giudice dell'accertamento tecnico preventivo non può esimersi dal valutare sommariamente la sussistenza delle condizioni dell'azione e dei requisiti sostanziali per la concessione del diritto cui è finalizzato l'accertamento sanitario, per valutare l'utilità dell'azione e l'ammissibilità del ricorso, pur non rivestendo tale attività di indagine efficacia di giudicato in relazione alle statuizioni soggettive di natura sostanziale dedotte in giudizio
(cassazione n. 5338/2014; Cassazione n. 16685/2018).
Nel caso di specie, parte resistente ha proposto ricorso ex art 445 bis c.p.c. chiedendo il riconoscimento del beneficio sanitario necessario ai fini del conseguimento dell'assegno ordinario di invalidità.
L'assegno ordinario di invalidità, ai sensi dell'art. 1 della legge n.
224/1984, spetta all'assicurato che, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, abbia la capacità lavorativa ridotta a meno di un terzo, purché ricorra, nel contempo, anche il requisito contributivo, ossia che l'interessato abbia maturato almeno 260 contributi settimanali (cinque anni di contribuzione e assicurazione) di cui 156 (tre anni di contribuzione e assicurazione, anche non consecutivi) nel quinquennio antecedente alla data di presentazione della domanda.
L' ha eccepito il difetto del requisito contributivo e, per le medesime Pt_1
ragioni, al momento del deposito dell'elaborato peritale, ha depositato formale dissenso, cui ha fatto seguito la proposizione del ricorso ex art. 445 bis comma 6
c,p.c.
In merito giova evidenziare che la non impugnabilità del decreto di omologa appare ragionevole ove si consideri che l'interessato, entro i termini legislativamente previsti, non ha contestato le conclusioni del CTU sulle quali 6
l'omologa stessa si fonda: tuttavia, logico corollario di tale premessa è la conclusione che la dichiarazione di dissenso (ai sensi dei commi 4 e 5 dell'art. 445 bis c.p.c.) può avere ad oggetto non solo le conclusioni formulate dal CTU, ma anche gli aspetti preliminari che sono stati oggetto di verifica giudiziale
(necessaria ai fini della verifica dell'interesse ad agire) e ritenuti non preclusivi dell'ulteriore corso, relativi ai presupposti processuali ed alle condizioni dell'azione così come sopra delineati.
Qualora una delle parti contesti, entro i termini legislativamente previsti, la possibilità del giudice di omologare l'accertamento sanitario, si apre un procedimento ordinario, che impone alla parte che abbia formulato il dissenso di intraprendere, entro il successivo termine di trenta giorni, un procedimento secondo il rito ordinario, specificando i motivi dell'opposizione (Cass. n. 8932 del 2015; Cass., sent. n. 2249 del 2016).
In particolare, qualora l' intenda far valere ragioni di dissenso di Pt_1
qualsivoglia natura, anche diverse dal profilo strettamente medico legale, deve depositare la dichiarazione di dissenso entro il termine di trenta giorni, assegnato dal giudice ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., contestando le conclusioni del C.T.U. sia pure sotto il profilo della loro inutilizzabilità ai fini del riconoscimento della prestazione, per poi proporre ricorso ai sensi del sesto comma dell'art. 445 bis c.p.c.., instaurando un procedimento secondo il rito ordinario.
Pertanto, correttamente l' ha agito ai sensi dell'art. 445 bis comma 6 Pt_1
c.p.c. per contestare il possesso del requisito contributivo legittimante il conseguimento dell'assegno ordinario di invalidità.
In particolare, l' nel rilevare l'insussistenza del requisito Pt_1
contributivo, ha allegato che, alla data della presentazione della domanda amministrativa, la signora non raggiungeva i 260 contributi Controparte_1
settimanali (cinque anni di contribuzione) di cui 156 (tre anni di contribuzione) nel quinquennio precedente la data di presentazione della domanda. 7
Di contro, parte resistente assume di essere in possesso di un totale di
202,62 settimane contributive nel quinquennio antecedente alla domanda.
È vero l'art. 2, comma 10, della c.d. Riforma Fornero ha previso il riconoscimento dei contributi figurativi, anche per i periodi di fruizione dell'Assicurazione sociale per l'impiego, c.d. ASPI(oggi sostituita dalla NASPI)
- in cui confluiscono l'indennità di mobilità e l'indennità di disoccupazione (ad eccezione di quella relativa agli operai agricoli) - nella misura settimanale pari alla media delle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali degli ultimi due anni.
Tuttavia, tale previsione non comprende la disoccupazione degli operai agricoli.
Orbene, dalla consultazione degli estratti contributivi della sig.ra CP_1
allegati in atti, decurtando le settimane di disoccupazione agricola, si
[...]
evince che i contributi maturati non raggiungono il numero di 156 settimane contributive nel quinquennio antecedente alla domanda.
Infatti, la domanda amministrativa è stata presentata in data 21/01/2020: nel quinquennio antecedente, come si evince dall'estratto contributivo allegato in atti, parte resistente non ha raggiunto il numero di 156 settimane contributive, escludendo i contributi figurativi per i periodi di disoccupazione agricola, sicché non possiede il requisito contributivo.
Ne consegue l'accoglimento del ricorso ex art. 445 bis comma 6.
Nulla si dispone sulle spese di lite, essendo stata versata in atti valida dichiarazione ai sensi dell'art. 152 disp. Att. c.p.c. nel giudizio di accertamento tecnico preventivo.
Restano, pertanto, a carico dell' le spese della C.T.U. espletata nel Pt_1
corso del giudizio di accertamento tecnico preventivo, come liquidate con separato e contestuale decreto in favore della dott.ssa . Persona_1
P.Q.M.
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Il Tribunale di Locri, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciandosi sul ricorso proposto dall' in persona del legale Pt_1
rappresentante p.t., N.RG. 2077/2022, disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
- Accoglie il ricorso ex art. 445 bis comma 6 c.p.c. e, per l'effetto, dichiara che non possiede il requisito contributivo legittimante Controparte_1
il conseguimento dell'assegno ordinario di invalidità;
-Nulla dispone sulle spese di lite, essendo stata versata in atti valida dichiarazione ai sensi dell'art. 152 disp. Att. c.p.c. nel giudizio di accertamento tecnico preventivo.
- Pone definitivamente a carico dell' le spese della C.T.U. espletata Pt_1
nel corso del giudizio di accertamento tecnico preventivo, come liquidate con separato e contestuale decreto in favore della dott.ssa Persona_1
Locri, 20/03/2025
Il giudice
Dott.ssa Maria Fenucci