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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 11/02/2025, n. 71 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 71 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Avezzano
in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Mario CERVELLINO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 1664 dell'anno 2018 del ruolo generale degli affari contenziosi, trattenuta in decisione il 21 settembre 2022 e vertente tra
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Guido Parte_1 C.F._1
Ponziani per mandato in atti ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in
Avezzano.
ATTRICE
e
: (C.F. Controparte_1 Controparte_2
), (C.F. C.F._2 Controparte_3
e ( , C.F._3 Controparte_4 C.F._4
elettivamente domiciliati in Luco dei Marsi, Via le Regina Elena, 42, ad presso lo
Studio dell'Avv. Giuliano Fina, che li rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente all'avv. Francesco Carattoli, come da procura in atti;
CONVENUTI IN RIASSUNZIONE
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Oggetto: lesione personale,
Conclusioni: I procuratori delle parti hanno concluso come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio, dinanzi Parte_1
al tribunale in intestazione, per ivi sentirla condannare al Controparte_1
risarcimento dei danni subiti e quantificati nell'importo di € 10.000,00 ovvero nella maggiore o minor somma ritenuta di giustizia, al netto della provvisionale di €
1.000,00, accordata dal Tribunale con la sentenza n. 407/2014, in relazione all'aggressione fisica e alle ingiurie da essa attrice subite, in data 10 gennaio 2011.
Deduceva a sostegno che, a seguito di un diverbio avvenuto fra le parti, legato ai cattivi rapporti esistenti fra i due nuclei familiari, essa attrice aveva subito dalla convenuta, che nell'occasione l'aveva anche ingiuriata (affermando “E questa stupida che vuole? Guarda questa stupida, ora ti tiro una sberla”), un'aggressione fisica da cui erano conseguite le seguenti lesioni: trauma al cuoio capelluto e al rachide cervicale, con ansia reattiva e stato depressivo.
Da tale vicenda, a seguito di proposizione di denuncia querela, era scaturito il procedimento penale n.82/2013 RGNR, per i reati di ingiuria, minacce e lesioni personali, definito in prime cure con sentenza di condanna n.407/2014, emessa dal tribunale di Avezzano nei riguardi della convenuta, per i soli reati di ingiuria e lesioni, alla pena di mesi tre di reclusione e al risarcimento dei danni subiti dalla p.o., da liquidarsi in separato giudizio civile, con riconoscimento di provvisionale dell'importo di euro mille.
Detta sentenza, impugnata dall'imputata dinanzi alla Corte d'Appello dell'Aquila, era parzialmente riformata dal giudice di secondo grado, con assoluzione della Pt_1
2 dal reato di ingiuria, nelle more abolito, con conseguente Controparte_1
rideterminazione della pena in complessivi mesi due e giorni quindici di reclusione.
Si costituiva la convenuta, contestando anzitutto la procedibilità della domanda, stante il mancato esperimento della procedura di negoziazione assistita, nel merito chiedeva il rigetto della stessa con vittoria di spese, stante la sua infondatezza, risultando quantomeno sufficiente, a tal fine, la provvisionale già corrisposta in esecuzione del capo relativo al risarcimento del danno contenuto nella sentenza penale di condanna.
Nelle more il procedimento veniva interrotto per il decesso della convenuta e, quindi, tempestivamente riassunto dall'attrice nei confronti degli eredi.
La causa istruita mediante acquisizione del fascicolo del procedimento penale, con conseguente rinuncia dell'attrice all'espletamento delle prove orali richieste e ammesse dal G.I., era trattenuta in decisione all'udienza indicata in epigrafe, con concessione dei termini ex art. 190, c.p.c.
La domanda non può trovare accoglimento.
Osserva il tribunale come la ricostruzione dei fatti emersa dal procedimento penale sia sostanzialmente confermata.
Risulta, invero, che l'attrice venne ingiuriata, mediante le parole pure riportate nel libello introduttivo, nonché aggredita fisicamente, con le modalità pure ivi descritte, presa per i capelli e strattonata, riportando le lesioni riscontrate nell'immediatezza in sede di P.S. (trauma al cuoio capelluto).
Priva di rilievo, a riguardo, risulta la circostanza della depenalizzazione dei fatti ingiuriosi, riscontrata dall'assoluzione pronunciata in grado d'appello con la formula
“il fatto non è previsto dalla legge come reato”, non potendo porsi in dubbio che la condotta
3 relativa, pur priva di rilievo penale per sopravvenuta abolitio criminis, sia rilevante quale fatto illecito produttivo di danno risarcibile.
Ciò chiarito, tuttavia, sotto il profilo delle conseguenze dannose dei fatti illeciti de quibus e dell'entità del danno prodotto, la domanda risulta carente dal punto di vista probatorio.
In primo luogo si osserva che non è riscontrata la sussistenza del nesso di causalità fra il danno integrato dal trauma del rachide cervicale e la condotta illecita posta in essere dalla defunta convenuta.
Invero, alla luce di quanto emerso dalle prove testimoniali (lo strattonamento della chioma) e dal referto di P.S. redatto nell'immediatezza, risulta riscontrato il solo trauma del cuoio capelluto.
L'attestazione relativa al trauma del rachide (colpo di frusta) infatti, è attestata, peraltro in assenza di esami clinici, da un medico privato, a distanza di circa dieci giorni dai fatti.
Né, analogamente, può ritenersi sussistente l'evidenza del rapporto di causalità fra le patologie psichiche lamentate, nonché attestate da certificazione medica redatta dal dott. a distanza di oltre venti giorni dall'aggressione. Persona_1
In particolare, come chiaramente si evince dal documento, la riconduzione di stato depressivo e di ansia alla vicenda per cui è causa, avviene principalmente sulla base di quanto dichiarato dalla paziente e risulta, pertanto, di limitata attendibilità. Senza considerare che il tempo decorso dai fatti e la natura dei sintomi rappresentati non consente di ritenere la descritta condizione come uno stato patologico risarcibile.
Tale conclusione, peraltro, appare logica alla luce della natura stessa della vicenda, costituita da un'aggressione fisica non particolarmente grave e da ingiurie di altrettanto limitata gravità (non volgari e caratterizzate da un valore offensivo non particolarmenteelevato), maturate, peraltro, in un contesto familiare dichiaratamente conflittuale.
4 Alla luce di quanto sinora osservato, pertanto, può, in via equitativa, ritenersi adeguato il risarcimento già corrisposto in favore dell'attrice, in termini di provvisionale statuita dal giudice penale, per l'importo di euro 1.000 (mille), non risultando provato e, comunque, apparendo sproporzionato un maggior danno.
La domanda va quindi respinta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano nel dispositivo che segue.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avezzano, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così provvede:
1) RIGETTA la domanda;
2) CONDANNA l'attrice alla rifusione in favore della controparte delle spese di lite che si liquidano in complessivi euro 662,00, oltre accessori come per legge.
3) Così deciso in Avezzano il 10.2.2025.
IL GIUDICE (Dott. Mario Cervellino)
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