Sentenza 15 marzo 1999
Massime • 2
In tema di ricorso per cassazione, se nel giudizio di appello sia stata eccepita la violazione di una norma processuale, il ricorrente non può impugnare per difetto di motivazione la sentenza del giudice di secondo grado che abbia implicitamente disatteso la sua eccezione, ma è tenuto a riproporre tale eccezione, denunciando direttamente con il ricorso la violazione della norma processuale vanamente invocata in primo grado. (Nella fattispecie la Corte ha rigettato il ricorso dell'imputato che aveva dedotto la nullità della sentenza di appello per omessa statuizione e motivazione sull'eccezione da lui proposta, con la quale sosteneva la decadenza della parte civile per difetto di forma dell'atto costitutivo).
Non comporta nullità della sentenza la mancata manifestazione in dispositivo della decisione su di una questione preliminare o incidentale. Invero, in base a quanto stabilisce l'art. 546 comma terzo cod. proc. pen., la sentenza è nulla per omessa pronuncia solo quando il dispositivo sia mancante o incompleto in alcuno dei suoi elementi essenziali. (Fattispecie nella quale il ricorrente aveva sostenuto la nullità della sentenza di secondo grado per omessa statuizione e motivazione sull'eccezione di decadenza della parte civile per difetto di forma dell'atto costitutivo, dedotta nella udienza dibattimentale di appello).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 15/03/1999, n. 5087 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5087 |
| Data del deposito : | 15 marzo 1999 |
Testo completo
Composta dagli ill.mi sigg.: Udienza pubblica
Dott. Alfonso Malinconico Presidente del 15/3/1999
Dott. Bruno Foscarini Consigliere SENTENZA
" Angelo Di Popolo " N. 542
" Gennaro Marasca " REGISTRO GENERALE
" Aniello Nappi " N. 35351/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
AZ AR, n. a Cosenza l'1 novembre 1967
avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano depositata il 31 marzo 1998 Sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. Aniello NAPPI Udite le conclusioni del P. M. Dr. M. Fraticelli che ha chiesto il rigetto del ricorso
Motivi della decisione
Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Milano confermò la dichiarazione di colpevolezza di AR AZ in ordine al delitto di lesioni personali in danno di CE MB, ritenendo che non era indispensabile la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale richiesta dall'imputato, in quanto le dichiarazioni accusatorie dell'offeso, rese già nell'immediatezza dei fatti, risultavano confermate dal certificato medico redatto appena un'ora dopo e dall'accertata compatibilità delle lesioni con le modalità della lamentata aggressione, successiva a uno scontro laterale tra la vettura condotta da AZ e l'autocarro condotto da MB. Ricorre per cassazione AR AZ, che propone due motivi d'impugnazione.
Con il primo motivo il ricorrente deduce nullità della sentenza per omessa statuizione e motivazione sull'eccezione di decadenza della parte civile per difetto di forma dell'atto costitutivo, dedotta all'udienza dibattimentale d'appello e sulla quale la corte milanese si era riservata di decidere unitamente al merito. Con il secondo motivo il ricorrente deduce vizio di motivazione della sentenza impugnata, lamentando che la corte d'appello non abbia ammesso un teste non escusso in primo grado sol perché erroneamente ritenuto irreperibile e, omessa ogni considerazione per la coerente e lucida versione di un imputato incensurato, abbia dato credito alla sola versione della persona offesa, benché i vigili urbani intervenuti dopo l'incidente non avessero rilevato segni di lesioni sul suo corpo e la consulenza medico legale avesse escluso postumi permanenti.
Il primo motivo del ricorso è inammissibile.
Il ricorrente deduce, invero, la nullità della sentenza per l'omessa statuizione su un'eccezione di decadenza della parte civile formulata nel giudizio d'appello. Tuttavia, secondo quanto prevede l'art. 546 comma 3 c.p.p., la sentenza è nulla per omessa pronuncia solo quando il dispositivo manchi o sia incompleto in alcuno dei suoi elementi essenziali;
sicché non determina nullità la mancata manifestazione in dispositivo della decisione su una questione preliminare o incidentale, qual'era quella posta dal ricorrente. Nè la questione potrebbe assumere rilievo nella prospettiva di un vizio della motivazione della sentenza impugnata. È vero, infatti, che l'art. 125 comma 3 c.p.p. prevede la mancanza di motivazione come causa di nullità della sentenza. Tuttavia, dall'art. 606 comma 1 c.p.p, si desume che, quando viene dedotta la violazione di una norma processuale, il controllo della Corte di cassazione non è limitato alla motivazione, ma si estende alla decisione del giudice del merito.
In realtà il controllo della Corte di cassazione è limitato alla motivazione, e non può estendersi direttamente alla decisione, solo se concorrano due condizioni: che sia dedotta l'erroneità di una decisione sul fatto;
e che tale decisione sia destinata all'applicazione di una norma sostanziale relativa alla responsabilità penale o civile dell'imputato. Il controllo della Corte di cassazione deve, invece, estendersi alla decisione del giudice del merito se manchi anche una soltanto delle due condizioni. Sia quando venga dedotta la violazione di una norma di diritto sostanziale, purché non dipenda da un errore nell'accertamento del fatto (art. 606 comma 1 lettera b c.p.p.). Sia quando venga dedotta la violazione di una norma processuale (art. 606 comma 1 lettera c c.p.p.), benché dipendente da un erroneo accertamento del fatto.
Nel caso in esame il ricorrente aveva eccepito nel giudizio d'appello la violazione di una norma processuale. Sicché non avrebbe potuto impugnare per solo difetto di motivazione la decisione della corte d'appello che aveva implicitamente disatteso la sua eccezione, ma avrebbe dovuto riproporre tale eccezione, denunciando direttamente con il ricorso per cassazione la violazione della norma processuale vanamente invocata in primo grado.
D'altro canto, come lo stesso ricorrente chiarisce, egli aveva eccepito nel giudizio d'appello un "difetto di forma" della costituzione di parte civile intervenuta nel giudizio di primo grado. E non v'è dubbio che le "formalità della costituzione di parte civile" sono previste dall'art. 78 c.p.p. a pena d'inammissibilità. Ma altrettanto certo è che l'inammissibilità della costituzione di parte civile non è rilevabile in appello o in cassazione se non sia stata oggetto di uno specifico motivo d'impugnazione (Cass., sez. V, 29 novembre 1996, Cassano, m. 208198). Sicché il primo motivo del ricorso è inammissibile anche perché deduce una questione non proposta nei motivi d'appello. Infondato è il secondo motivo d'impugnazione, perché la corte d'appello, esercitando il potere discrezionale riconosciutole dall'art. 603 comma 1 c.p.p., ritenne di poter decidere allo stato degli atti, senza necessità di integrazioni istruttorie, ed espresse una plausibile valutazione di attendibilità della deposizione della persona offesa, in quanto confermata da altri elementi di prova. Nè i giudici del merito omisero di valutare la versione difensiva prospettata dall'imputato, ma al contrario la sottoposero a un'analisi rigorosa, dimostrando che, in ragione della dinamica dell'incidente, le lesioni lamentate da MB non potevano essere state prodotte dall'urto contro il suo pesante autoveicolo dell'autovettura condotta da AR AZ.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 15 marzo 1999.
Depositato in Cancelleria il 21 aprile 1999