Cass. pen., sez. V, sentenza 15/03/1999, n. 5087
CASS
Sentenza 15 marzo 1999

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In tema di ricorso per cassazione, se nel giudizio di appello sia stata eccepita la violazione di una norma processuale, il ricorrente non può impugnare per difetto di motivazione la sentenza del giudice di secondo grado che abbia implicitamente disatteso la sua eccezione, ma è tenuto a riproporre tale eccezione, denunciando direttamente con il ricorso la violazione della norma processuale vanamente invocata in primo grado. (Nella fattispecie la Corte ha rigettato il ricorso dell'imputato che aveva dedotto la nullità della sentenza di appello per omessa statuizione e motivazione sull'eccezione da lui proposta, con la quale sosteneva la decadenza della parte civile per difetto di forma dell'atto costitutivo).

Non comporta nullità della sentenza la mancata manifestazione in dispositivo della decisione su di una questione preliminare o incidentale. Invero, in base a quanto stabilisce l'art. 546 comma terzo cod. proc. pen., la sentenza è nulla per omessa pronuncia solo quando il dispositivo sia mancante o incompleto in alcuno dei suoi elementi essenziali. (Fattispecie nella quale il ricorrente aveva sostenuto la nullità della sentenza di secondo grado per omessa statuizione e motivazione sull'eccezione di decadenza della parte civile per difetto di forma dell'atto costitutivo, dedotta nella udienza dibattimentale di appello).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 15/03/1999, n. 5087
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5087
    Data del deposito : 15 marzo 1999

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