TRIB
Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 04/04/2025, n. 2631 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2631 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Napoli Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Maria Lucantonio, All' esito di riserva su scambio di note di trattazione scritta ex art.127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro di I grado, iscritta al n. rg 18939/2023; promossa da rappresentata e difesa Parte_1 dagli avv.ti V li;
contro
in persona del legale rappresentate p.t., rappresentato e CP_1 difeso dall'avv. Cristina Grappone;
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 19.10.2023, la ricorrente in epigrafe chiedeva , previa sospensione dell' esecutività del provvedimento del 14.07.2023, nonché degli eventuali successivi atti esecutivi CP_1 ad esso consequenziali (avvisi di addebito, ecc.), dichiararsi la illegittimità e l'infondatezza del medesimo provvedimento, e, per l'effetto, annullarsi e/o caducarsi integralmente la diffida di pagamento del 14.07.2023. CP_1
Premettendo di essere una società di capitali esercente da lungo tempo l'attività di fabbricazione di pellame nonché di produzione di borse e di articoli da viaggio, per conto di terzi e di “grandi” marchi Internazionali, esponeva che l' di Napoli, sede del Vomero, in CP_1 data 10.10.2022, le aveva notificato un provvedimento in cui le comunicava che erano in corso dei controlli sulle somme poste a conguaglio a titolo di “assegni al nucleo familiare”, relative al periodo intercorrente dal 01/2019-12/2019 per 14 lavoratori dipendenti, pertanto nel medesimo provvedimento la invitava a produrre i documenti necessari, ovvero i modelli Anf/Dip, le buste paga dei 14 dipendenti evidenziati e tutti gli ulteriori documenti necessari. Dichiarava di aver inoltrato tutta la documentazione richiesta dall' attraverso il portale del cassetto bidirezionale, tra i CP_1 documenti inoltrati rientravano le autodichiarazioni sulla composizione del nucleo familiare dei 14 dipendenti prima evidenziati, fornendo dunque tutti gli elementi necessari per attestare la correttezza delle somme erogate a titolo di Anf. Evidenziava che in data 18.10.2022 l' di Napoli - Vomero, con CP_1 provvedimento n. 5105.18/10/2022.0530606, le ingiungeva il pagamento della somma di Euro 30.262,62, deducendo l'illegittimità del conguaglio relativo agli assegni oggetto del presente giudizio, senza tuttavia addurre alcun motivo. Esponeva, altresì, che in data 13.06.2023, con l'ausilio del proprio consulente del lavoro, inoltrava all , attraverso il proprio CP_1 cassetto previdenziale telematico, una sta di annullamento del provvedimento emesso in data 18.10.2022, poiché illegittimo. Deduceva che in data 22.06.2023, l' Vomero, procedeva CP_2
a comunicarle che avrebbe sgravato il provvedimento del 18.10.2022 esclusivamente per il periodo 07/2019-12/2019, confermando il provvedimento impugnato per il periodo 01/2019-06/2019, attesa la mancata sottoscrizione di alcuni dipendenti dei modelli anf/dip ex artt. 46 ss. Dpr 445/2000. Evidenziava che in data 14.07.2023, l' le notificava il CP_1 provvedimento di rettifica, in cui era richiesta la somma di Euro 12.626,41, relativa al periodo 01/2019-06/2019. Allegava che in data 01.08.2023, procedeva ad inoltrare, a mezzo dei propri difensori, un ricorso amministrativo telematico ex artt. 42 e ss. l. n. 88/1989 per ottenere la revoca o l' annullamento del provvedimento dell emesso in data 14.07.2023, chiedendo CP_1 altresì la sospensio l medesimo provvedimento. Dichiarava che in data 03.10.2023, il degli CP_3
Amministratori del Fondo dei Lavoratori dipendenti, CP_4 rigettava tale ricorso, confermando il provvedimento emesso in data 14.07.2023, ad oggetto la diffida al pagamento della somma di Euro 12.629,41. In data 18.4.2024, l' ritualmente costituitasi, contestava la CP_1 fondatezza della pretesa avversaria, chiedendo il rigetto del ricorso.
Dopo lo scambio di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la causa veni decisa.
La domanda proposta è fondata e merita pertanto accoglimento. Preliminarmente, occorre precisare che alla luce della normativa vigente in materia, gli assegni familiari sono versati dal datore di lavoro al lavoratore dipendente, che abbia presentato all'azienda un apposito modello di richiesta, ovvero il modello ANF/DIP. Nel modello evidenziato, il lavoratore deve dichiarare la composizione del proprio nucleo familiare, i redditi personali e gli eventuali redditi percepiti dagli altri componenti il nucleo familiare, le dichiarazioni rese dal lavoratore sono dichiarazioni di responsabilità, così come previsto dal D.P.R. n. 445 del 2000. Sul datore di lavoro grava l'obbligo di controllare che il modello ANF/DIP si compilato in ogni sua parte e che le dichiarazioni rese siano sottoscritte dal lavoratore. All'esito di tale controllo, laddove ravvisi tutti gli elementi evidenziati, il datore di lavoro erogherà al lavoratore la prestazione richiesta, per conto dell e potrà portare in conguaglio gli importi erogati CP_1 quando dovrà versare i contributi dovuti, attraverso la denuncia contributiva. Orbene, sul datore di lavoro incombe altresì l'onere di conservare tutta la documentazione necessaria per poter effettuare il conguaglio;
tali atti saranno poi esibiti all , laddove ne faccia CP_1 richiesta. La documentazione inviata dal datore di lavoro viene sottoposta al vaglio dell , che preliminarmente effettua un controllo formale, CP_1 in cui verificherà che l'azienda abbia effettuato il conguaglio a titolo di assegni ANF sulla base di titoli idonei, pertanto, l' dovrà CP_1 richiedere all'impresa i modelli dip/anf. Laddove all'esito di tali controlli emergano delle irregolarità nella compilazione dei modelli, il conguaglio sarà considerato illegittimo e dunque si verificherà un indebito, che dovrà essere recuperato nei confronti dell'impresa che ha effettuato il conguaglio.
Nel caso di specie, l' , all'esito del controllo formale evidenziato CP_5 sui modelli inoltrati dalla società ricorrente, ha dedotto delle irregolarità nella compilazione dei modelli anf per il periodo 01/2019-06/2019, attesa la mancanza della sottoscrizione richiesta dal Dpr n. 445/2000 ai lavoratori richiedenti la prestazione. Tale assunto, tuttavia, risulta del tutto infondato, poiché, come risulta dalla documentazione versata in atti, tutti i modelli anf inoltrati dalla società ricorrente risultano essere compilati e sottoscritti ai sensi del Dpr n. 445/2000 da tutti i lavoratori che richiedevano la prestazione.
Nei vari modelli anf presentati dai lavoratori a pag. 6 è prevista la
“dichiarazione di responsabilità del richiedente” ex Dpr n. 445/2000, e la stessa risulta essere sottoscritta da tutti i lavoratori, parimenti nella medesima pagina è riportata anche la dichiarazione di responsabilità del coniuge del lavoratore richiedente, dichiarazione che risulta sottoscritta ex Dpr n. 445/2000. Parte resistente, erroneamente ha dedotto che le dichiarazioni evidenziate fossero relative alla pagina 7 dei modelli anf, tuttavia come emerge ictu oculi, la stessa ha un oggetto diverso, ovvero la richiesta eventuale del coniuge del lavoratore di ricevere personalmente il pagamento dell'assegno familiare. La pagina 7, in effetti, risulta essere non sottoscritta dai lavoratori richiedenti la prestazione, poiché gli stessi non avevano interesse alla erogazione ivi contenuta. Pertanto, tutti i moduli anf trasmessi dalla società ricorrente all CP_1 relativi al periodo 01/2019-06/2019, risultano essere compi sottoscritti in modo corretto dai lavoratori. Occorre, altresì, precisare che tutti i lavoratori che richiedevano la summenzionata prestazione avevano allegato ai modelli anf, anche una autodichiarazione, parimenti sottoscritta , ad oggetto la composizione del proprio nucleo familiare, tale allegato veniva inoltrato all' dal datore di lavoro. CP_1
Da tale autocertificazione emerge la consistenza del nucleo familiare del lavoratore, elemento necessario per ottenere l'erogazione degli ANF ai lavoratori.
Alla luce delle suesposte ragioni, dimostrata la legittimità del conguaglio realizzato dalla società ricorrente per gli assegni al nucleo familiare dei propri dipendenti, relativo al periodo 01/2019-06/2019, il ricorso va dunque accolto. Le spese seguono il criterio della soccombenza.
PQM
- Accoglie il ricorso;
-Annulla la diffida di pagamento dell' emessa in data CP_1
14.07.2023,
- Condanna altresì l' al pagamento, delle spese di lite che liquida CP_1 in euro 2.695,00, oltre rimborso spese generali, Iva e Cpa, con attribuzione ai procuratori costituiti. Così deciso in data 4 /4/2025.
il Giudice Dott. Maria Lucantonio
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Maria Lucantonio, All' esito di riserva su scambio di note di trattazione scritta ex art.127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro di I grado, iscritta al n. rg 18939/2023; promossa da rappresentata e difesa Parte_1 dagli avv.ti V li;
contro
in persona del legale rappresentate p.t., rappresentato e CP_1 difeso dall'avv. Cristina Grappone;
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 19.10.2023, la ricorrente in epigrafe chiedeva , previa sospensione dell' esecutività del provvedimento del 14.07.2023, nonché degli eventuali successivi atti esecutivi CP_1 ad esso consequenziali (avvisi di addebito, ecc.), dichiararsi la illegittimità e l'infondatezza del medesimo provvedimento, e, per l'effetto, annullarsi e/o caducarsi integralmente la diffida di pagamento del 14.07.2023. CP_1
Premettendo di essere una società di capitali esercente da lungo tempo l'attività di fabbricazione di pellame nonché di produzione di borse e di articoli da viaggio, per conto di terzi e di “grandi” marchi Internazionali, esponeva che l' di Napoli, sede del Vomero, in CP_1 data 10.10.2022, le aveva notificato un provvedimento in cui le comunicava che erano in corso dei controlli sulle somme poste a conguaglio a titolo di “assegni al nucleo familiare”, relative al periodo intercorrente dal 01/2019-12/2019 per 14 lavoratori dipendenti, pertanto nel medesimo provvedimento la invitava a produrre i documenti necessari, ovvero i modelli Anf/Dip, le buste paga dei 14 dipendenti evidenziati e tutti gli ulteriori documenti necessari. Dichiarava di aver inoltrato tutta la documentazione richiesta dall' attraverso il portale del cassetto bidirezionale, tra i CP_1 documenti inoltrati rientravano le autodichiarazioni sulla composizione del nucleo familiare dei 14 dipendenti prima evidenziati, fornendo dunque tutti gli elementi necessari per attestare la correttezza delle somme erogate a titolo di Anf. Evidenziava che in data 18.10.2022 l' di Napoli - Vomero, con CP_1 provvedimento n. 5105.18/10/2022.0530606, le ingiungeva il pagamento della somma di Euro 30.262,62, deducendo l'illegittimità del conguaglio relativo agli assegni oggetto del presente giudizio, senza tuttavia addurre alcun motivo. Esponeva, altresì, che in data 13.06.2023, con l'ausilio del proprio consulente del lavoro, inoltrava all , attraverso il proprio CP_1 cassetto previdenziale telematico, una sta di annullamento del provvedimento emesso in data 18.10.2022, poiché illegittimo. Deduceva che in data 22.06.2023, l' Vomero, procedeva CP_2
a comunicarle che avrebbe sgravato il provvedimento del 18.10.2022 esclusivamente per il periodo 07/2019-12/2019, confermando il provvedimento impugnato per il periodo 01/2019-06/2019, attesa la mancata sottoscrizione di alcuni dipendenti dei modelli anf/dip ex artt. 46 ss. Dpr 445/2000. Evidenziava che in data 14.07.2023, l' le notificava il CP_1 provvedimento di rettifica, in cui era richiesta la somma di Euro 12.626,41, relativa al periodo 01/2019-06/2019. Allegava che in data 01.08.2023, procedeva ad inoltrare, a mezzo dei propri difensori, un ricorso amministrativo telematico ex artt. 42 e ss. l. n. 88/1989 per ottenere la revoca o l' annullamento del provvedimento dell emesso in data 14.07.2023, chiedendo CP_1 altresì la sospensio l medesimo provvedimento. Dichiarava che in data 03.10.2023, il degli CP_3
Amministratori del Fondo dei Lavoratori dipendenti, CP_4 rigettava tale ricorso, confermando il provvedimento emesso in data 14.07.2023, ad oggetto la diffida al pagamento della somma di Euro 12.629,41. In data 18.4.2024, l' ritualmente costituitasi, contestava la CP_1 fondatezza della pretesa avversaria, chiedendo il rigetto del ricorso.
Dopo lo scambio di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la causa veni decisa.
La domanda proposta è fondata e merita pertanto accoglimento. Preliminarmente, occorre precisare che alla luce della normativa vigente in materia, gli assegni familiari sono versati dal datore di lavoro al lavoratore dipendente, che abbia presentato all'azienda un apposito modello di richiesta, ovvero il modello ANF/DIP. Nel modello evidenziato, il lavoratore deve dichiarare la composizione del proprio nucleo familiare, i redditi personali e gli eventuali redditi percepiti dagli altri componenti il nucleo familiare, le dichiarazioni rese dal lavoratore sono dichiarazioni di responsabilità, così come previsto dal D.P.R. n. 445 del 2000. Sul datore di lavoro grava l'obbligo di controllare che il modello ANF/DIP si compilato in ogni sua parte e che le dichiarazioni rese siano sottoscritte dal lavoratore. All'esito di tale controllo, laddove ravvisi tutti gli elementi evidenziati, il datore di lavoro erogherà al lavoratore la prestazione richiesta, per conto dell e potrà portare in conguaglio gli importi erogati CP_1 quando dovrà versare i contributi dovuti, attraverso la denuncia contributiva. Orbene, sul datore di lavoro incombe altresì l'onere di conservare tutta la documentazione necessaria per poter effettuare il conguaglio;
tali atti saranno poi esibiti all , laddove ne faccia CP_1 richiesta. La documentazione inviata dal datore di lavoro viene sottoposta al vaglio dell , che preliminarmente effettua un controllo formale, CP_1 in cui verificherà che l'azienda abbia effettuato il conguaglio a titolo di assegni ANF sulla base di titoli idonei, pertanto, l' dovrà CP_1 richiedere all'impresa i modelli dip/anf. Laddove all'esito di tali controlli emergano delle irregolarità nella compilazione dei modelli, il conguaglio sarà considerato illegittimo e dunque si verificherà un indebito, che dovrà essere recuperato nei confronti dell'impresa che ha effettuato il conguaglio.
Nel caso di specie, l' , all'esito del controllo formale evidenziato CP_5 sui modelli inoltrati dalla società ricorrente, ha dedotto delle irregolarità nella compilazione dei modelli anf per il periodo 01/2019-06/2019, attesa la mancanza della sottoscrizione richiesta dal Dpr n. 445/2000 ai lavoratori richiedenti la prestazione. Tale assunto, tuttavia, risulta del tutto infondato, poiché, come risulta dalla documentazione versata in atti, tutti i modelli anf inoltrati dalla società ricorrente risultano essere compilati e sottoscritti ai sensi del Dpr n. 445/2000 da tutti i lavoratori che richiedevano la prestazione.
Nei vari modelli anf presentati dai lavoratori a pag. 6 è prevista la
“dichiarazione di responsabilità del richiedente” ex Dpr n. 445/2000, e la stessa risulta essere sottoscritta da tutti i lavoratori, parimenti nella medesima pagina è riportata anche la dichiarazione di responsabilità del coniuge del lavoratore richiedente, dichiarazione che risulta sottoscritta ex Dpr n. 445/2000. Parte resistente, erroneamente ha dedotto che le dichiarazioni evidenziate fossero relative alla pagina 7 dei modelli anf, tuttavia come emerge ictu oculi, la stessa ha un oggetto diverso, ovvero la richiesta eventuale del coniuge del lavoratore di ricevere personalmente il pagamento dell'assegno familiare. La pagina 7, in effetti, risulta essere non sottoscritta dai lavoratori richiedenti la prestazione, poiché gli stessi non avevano interesse alla erogazione ivi contenuta. Pertanto, tutti i moduli anf trasmessi dalla società ricorrente all CP_1 relativi al periodo 01/2019-06/2019, risultano essere compi sottoscritti in modo corretto dai lavoratori. Occorre, altresì, precisare che tutti i lavoratori che richiedevano la summenzionata prestazione avevano allegato ai modelli anf, anche una autodichiarazione, parimenti sottoscritta , ad oggetto la composizione del proprio nucleo familiare, tale allegato veniva inoltrato all' dal datore di lavoro. CP_1
Da tale autocertificazione emerge la consistenza del nucleo familiare del lavoratore, elemento necessario per ottenere l'erogazione degli ANF ai lavoratori.
Alla luce delle suesposte ragioni, dimostrata la legittimità del conguaglio realizzato dalla società ricorrente per gli assegni al nucleo familiare dei propri dipendenti, relativo al periodo 01/2019-06/2019, il ricorso va dunque accolto. Le spese seguono il criterio della soccombenza.
PQM
- Accoglie il ricorso;
-Annulla la diffida di pagamento dell' emessa in data CP_1
14.07.2023,
- Condanna altresì l' al pagamento, delle spese di lite che liquida CP_1 in euro 2.695,00, oltre rimborso spese generali, Iva e Cpa, con attribuzione ai procuratori costituiti. Così deciso in data 4 /4/2025.
il Giudice Dott. Maria Lucantonio