Sentenza 4 marzo 2025
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- 1. Procedura Penale :: GiuridicaMentehttps://www.giuridicamente.com/attualita-news-diritto/ · 25 aprile 2025
Cass. Pen., Sezioni Unite, 12 dicembre 2025, n. 40000 Cass. pen., sez. VI, 20 novembre 2025, n. 37851 Cass. Pen., Sez. II, 7 novembre 2025, n. 36287 Cass. pen., sez. VI, 8 agosto 2025, n. 29184 Cass. pen., Sez. II, 4 marzo 2025, n. 9113 Cass. Pen., sez. III, del 15 gennaio 2025, n. 1760 Cass. Pen., sez. Vi, 5 marzo 2025, n. 9152 C. Cost., 19 dicembre 2024, n. 208 Cass. pen., Sez. III, 23 dicembre 2024, n. 47310
Leggi di più… - 2. Interrogatorio preventivo e nullità misura cautelare 2025https://www.giuridicamente.com/attualita-news-diritto/
Cass. pen., Sez. II, 4 marzo 2025, n. 9113 A cura di Avv. Francesca Saveria Sofia Massima: In tema di misure cautelari, il pericolo di fuga ovvero il pericolo di inquinamento di prove che consentono al giudice di disporre la misura cautelare senza procedere all'interrogatorio preventivo previsto dall'art. 291, comma 1-quater, cod. proc. pen., devono sussistere oggettivamente così che la sua mancanza rilevata o ritenuta dal giudice dell'impugnazione provoca l'annullamento dell'ordinanza dispositiva della misura cautelare emessa sulla base di tali esigenze cautelare erroneamente ritenute dal giudice del provvedimento genetico. Tale principio è stato stabilito con sentenza n. 9113 del 4 …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 04/03/2025, n. 9113 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9113 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;
letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Pro- curatore generale ETTORE PEDICINI, che ha concluso per l'annullamento dell'or- dinanza impugnata con rinvio per nuovo esame;
a seguito di trattazione in camera di consiglio senza la presenza delle parti in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini secondo quanto disposto dagli articoli 610 comma 5 e 611 comma 1 bis e seguenti del codice di procedura penale.. RITENUTO IN FATTO 1. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Brindisi impugna l'ordinanza in data 08/10/2024 del Tribunale di Lecce che, in accoglimento dell'istanza di riesame avanzata dall'indagato, ha annullato l'ordinanza in data 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 9113 Anno 2025 Presidente: VERGA GIOVANNA Relatore: SARACO ANTONIO Data Udienza: 09/01/2025 12/09/2024 del G.i.p. del Tribunale di Brindisi, che aveva disposto nei confronti di ZO VA l'applicazione della misura cautelare della custodia in carcere in relazione ai reati di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di delitti contro il patrimonio, furto aggravato, estorsione aggravata e ricettazione. Deduce: 1.1. Inosservanza o erronea applicazione del combinato disposto di cui agli artt. 291, comma 1-quater, cod. proc. pen. e dell'art. 292, comma 3-bis, cod. proc. pen. e dell'art. 177 cod. proc. pen.; contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione. Il pubblico ministero ricorrente premette che il tribunale ha ritenuto l'insus- sistenza di elementi significativi del pericolo di fuga, ossia del requisito legittimante l'emissione della misura cautelare senza la necessità di procedere al previo inter- rogatorio dell'indagato. Specifica che sulla base di tale rilievo il tribunale ha annul- lato l'ordinanza del g.i.p. per aver disposto la custodia cautelare senza procedere all'interrogatorio anticipato previsto dall'art. 291, comma 1, cod. proc. pen., con conseguente nullità dell'ordinanza ai sensi dell'art. 292, comma 3-bis, cod. proc. pen.. Secondo il ricorrente tale annullamento si pone in contrasto con la ratio delle norme che prevedono l'interrogatorio anticipato e dell'art. 177 cod. proc. pen, che sancisce la tassatività delle nullità processuali. Osserva che il g.i.p. ha motivato sulla sussistenza del pericolo di fuga, così che nel caso in cui successivamente il tribunale ritenga -al contrario- l'insussi- stenza di tale requisito cautelare non può «di certo giungere alla declaratoria di nullità (ossia di un vizio strutturale) dell'ordinanza ex art. 292, comma 3-bis, cod. proc.pen. che evidentemente si pone in un'ottica di tutela di garanzia difensiva nel momento in cui richiama l'art. 291, comma 1-quater, cod. proc. pen. nella parte in cui disciplina il c.d. interrogatorio anticipato». Secondo il ricorrente la nullità dell'ordinanza può essere dichiarata soltanto quando il g.i.p. ometta di motivare sulla sussistenza del pericolo di fuga, non po- tendosi ampliare per analogia la nullità sancita dall'art. 292, comma 3-bis, cod. proc. pen., prevista soltanto per le ipotesi in cui la misura cautelare sia stata di- sposta senza che sia preceduta dall'interrogatorio. Aggiunge che nel caso in esame non si è concretizzata nessuna violazione delle garanzie difensive, visto che l'interrogatorio di garanzia successivo all'esecu- zione della misura cautelare non ha apportato elementi di rilievo a favore dell'in- dagato. CONSIDERATO IN DIRITTO 2 1. La questione sollevata con il ricorso può essere così sintetizzata: può essere annullata l'ordinanza cautelare emessa senza il c.d. interrogatorio antici- pato nel caso in cui il tribunale ritenga l'insussistenza del pericolo di fuga invece ritenuto dal G.i.p. con motivazione non condivisa dai giudici del riesame? Il pubblico ministero ricorrente sostiene che l'annullamento può essere di- sposto soltanto nell'ipotesi in cui il g.i.p. ometta di motivare sulla sussistenza del pericolo di fuga, ma non anche nell'ipotesi in cui abbia argomentato sulla sua sus- sistenza con motivazione non condivisa dal tribunale in sede di riesame. Tanto sostiene richiamando il principio di tassatività delle nullità processuali, sancito dall'art. 177 cod. proc. pen., precisando che la nullità di cui all'art. 292, comma 3- bis, cod. proc. pen. riguarda l'ipotesi in cui non sia stato effettuato il c.d. interro- gatorio anticipato e non anche quando il tribunale ritenga non condivisibile la mo- tivazione del g.i.p. sulla sussistenza el pericolo di fuga. L'assunto non può essere condiviso. 2. L'art. 291, comma 1 -quater, cod. proc. pen., come introdotto dalla Legge 9 agosto 2024, n. 114 (pubblicata in G.U. n. 187 del 10 agosto 2024, in vigore dal 25 agosto 2024), prevede che il giudice, prima di disporre la misura cautelare, proceda all'interrogatorio della persona sottoposta alle indagini con le ordinarie regole fissate per l'interrogatorio dagli artt. 64 e 65 c.p.p. qualora la misura sia finalizzata a soddisfare il pericolo di commissione di ulteriori reati di cui all'art. 274, lett. c), cod. proc. pen.. La norma prevede la deroga a tale regola quando si proceda per i delitti di cui all'art. 407, comma 2, lett. a), c.p.p. o di cui all'art. 362, comma 1 -ter, cod. proc. pen. o, comunque, per gravi delitti commessi con uso di armi o con altri mezzi di violenza personale. La deroga è prevista altresì nel caso in cui sussista il pericolo di fuga dell'indagato ovvero di inquinamento delle prove, ai sensi dell'art. art. 274, lett. a) e b), c.p.p.. L'art. 292, comma 3 -bis, cod. proc. pen., dispone -per quello che qui inte- ressa- che «l'ordinanza è nulla se non è preceduta dall'interrogatorio nei casi pre- visti dall'articolo 291, comma 1-quater, nonché quando l'interrogatorio è nullo per violazione delle disposizioni di cui ai commi 1 -septies e 1 -octies del medesimo articolo». 3. In tale assetto normativo, dunque, l'interrogatorio anticipato si pone come pre-requisito della misura cautelare, in mancanza del quale la restrizione della libertà personale deve ritenersi illegittimamente disposta. Il pubblico ministero sostiene che tale pre-requisito sia legittimamente de- rogato ogni qual volta il g.i.p. ritenga che vi sia il pericolo di fuga, risultando indif- ferente se all'esito delle successive impugnazioni (davanti al tribunale del riesame 3 o -per ipotesi- davanti alla corte di cassazione) quel pericolo di fuga sia ritenuto o risulti insussistente. La prospettazione del ricorrente, in realtà, sposta nell'ambito delle valuta- zioni soggettive del giudice un requisito che il legislatore pone -piuttosto- nell'am- bito dei presupposti oggettivi richiesti per l'emissione della misura cautelare senza l'interrogatorio preventivo. In tal senso depone il verbo utilizzato dallo stesso legislatore, là dove nel prevedere la deroga in questione richiede che il pericolo di fuga "sussista", così facendo ricorso a un verbo che richiama alla consistenza o validità oggettiva dell'esigenza cautelare, in maniera indipendente dalle valutazioni soggettive dei giudici. Con l'ulteriore precisazione che tale significato espressivo viene inserito in una norma che pone una deroga a una regola generale e, in quanto tale, si pre- senta come norma eccezionale e di stretta interpretazione. Tanto vale a dire che la regola eccezionale costituita dall'applicabilità della misura cautelare anche in assenza di interrogatorio preventivo riguarda le sole ipotesi quivi contemplate in quanto esistenti nella realtà oggettiva e non anche nella percezione soggettiva del giudice. Con l'ulteriore considerazione che una diversa conclusione -portata al para- dosso- avrebbe l'effetto di legittimare una misura cautelare pur in presenza di un pericolo di fuga nella realtà inesistente, ma arbitrariamente ritenuto dal giudice della cautela. In ipotesi siffatte si avrebbe che le eventuali valutazioni soggettive del giu- dice -arbitrarie o, comunque, erronee- porterebbero alla vanificazione degli obiet- tivi della novella normativa e alla violazione dei principi costituzionali e essi sottesi. Il tutto, peraltro, senza alcuna possibilità di sanzionare tale illegittimità o di porvi rimedio, visto che nella prospettazione dell'odierno ricorrente, il tribunale - in presenza di una motivazione sul pericolo di fuga in realtà insussistente- non potrebbe annullare l'ordinanza emessa pur in violazione dell'art. 291, comma 1- quater, cod. proc. pen.. Da quanto esposto discende l'infondatezza del ricorso, atteso che il tribu- nale ha correttamente annullato l'ordinanza impugnata, ricorrendo l'ipotesi di nul- lità prevista dall'art. 292, comma 3-bis, cod. proc. pen., in quanto la misura cau- telare è stata applicata senza previamente procedere all'interrogatorio preventivo. 3. Va, dunque, affermato il seguente principio di diritto: in tema di misure cautelari, il pericolo di fuga ovvero il pericolo di inquinamento di prove che con- sentono al giudice di disporre la misura cautelare senza procedere all'interrogato- rio preventivo previsto dall'art. 291, comma 1-quater, cod. proc. pen., devono sussistere oggettivamente così che la sua mancanza rilevata o ritenuta dal giudice dell'impugnazione provoca l'annullamento dell'ordinanza dispositiva della misura 4 .91k•I2 t.". ,h. I...... cautelare emessa sulla base di tali esigenze cautelare erroneamente ritenute dal giudice del provvedimento genetico.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Così deciso il 09/01/2025