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Sentenza 20 dicembre 2025
Sentenza 20 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 20/12/2025, n. 1678 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 1678 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
Il Tribunale di Treviso, Sezione Prima Civile, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati: dott.ssa Daniela Ronzani – Presidente dott.ssa Susanna Menegazzi – Giudice dott.ssa Giulia Civiero – Giudice rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento per la modifica delle condizioni di divorzio n. 1225/2025 R.G., promosso con ricorso depositato in data 10.3.2025 da:
Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Erika Fischer e dall'avv. Fabiana Ceschin giusta mandato allegato telematicamente al ricorso, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Erika Fischer sito in
Preganziol, via del Casarin n. 19;
c.f.: CodiceFiscale_1
- ricorrente - contro
CP_1
rappresentato e difeso dall'avv. Michele Casetta giusta mandato allegato telematicamente alla comparsa di costituzione, elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso sito in Treviso, via Buranelli n.
27; c.f.: C.F._2
- resistente - con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero e del Curatore speciale delle minori ed Per_1
avv. Elena Miatto. Persona_2
Causa decisa dal Tribunale di Treviso nella camera di consiglio del 16.12.2025 sulle seguenti conclusioni congiunte delle parti:
Per parte ricorrente e resistente e per il Curatore speciale:
1) Affidarsi le figlie minori e agli Assistenti Sociali del distretto territorialmente Persona_3 Per_1
competente per il tempo che sarà ritenuto opportuno, autorizzando i Servizi sociali a prestare attività di monitoraggio del nucleo familiare e a relazionare il Giudice Tutelare ogni tre mesi sull'andamento del nucleo familiare e sulla qualità dei rapporti parentali.
2) Collocamento prevalente delle minori presso l'abitazione materna, corrente in via isonzo n. 27 a Fontane di Villorba
(TV), condotta in affitto dalla signora . Parte_1
3) Il padre, ove vi siano le condizioni, vedrà e starà con le figlie secondo le modalità indicate e dettate dagli Assistenti sociali i quali relazioneranno sull'andamento delle stesse il Giudice Tutelare sempre ogni tre mesi.
4) Attribuzione al curatore, Avv. Elena Miatto, di poteri sostanziali limitati all'ambito terapeutico, abitativo e scolastico con facoltà di vedere le minori una volta al mese unitamente alla dott.ssa autorizzando la curatrice di CP_2
relazionare il Giudice Tutelare ogni tre mesi sull'andamento del nucleo familiare e sulla qualità dei rapporti parentali.
5) Le parti danno atto di autorizzare il curatore speciale ad incaricare a partire già dal mese di dicembre 2025 la dott.ssa
con studio in Treviso a seguire le minori e per dare loro adeguato Parte_2 Persona_4 Persona_2
sostegno psicologico e sarà la dott.ssa a decidere scadenza degli incontri e durata del percorso a seconda di come Pt_2
stanno le minori. Le spese della stessa saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% cadauno.
6) Il signor si impegna a versare entro il giorno 10 (dieci) di ogni mese la somma di € 550,00 (€ 275,00 CP_1
per ciascuna figlia) a titolo di contributo al mantenimento ordinario delle minori, comprensivo anche della quota parte di contributo paterno alle esigenze abitative delle medesime, con rivalutazione ISTAT annuale a far data dal gennaio 2027.
2 Tale somma sarà erogata dal signor a favore delle figlie fino al raggiungimento della loro indipendenza economica CP_1
e secondo i criteri di tempo fissati dalla giurisprudenza di legittimità. Le parti danno atto che l'assegno unico lo percepirà integralmente la signora , e che il signor dà la propria disponibilità ora per allora a sottoscrivere Parte_1 CP_1
tutta la documentazione a ciò necessaria, mentre le spese straordinarie saranno tra loro ripartite nella misura del 50% ciascuno, richiamandosi le parti a quanto statuito dal Protocollo in uso presso il Tribunale di Treviso in materia di diritto di famiglia aggiornato al 31.12.2016 per la regolamentazione delle stesse, in punto di individuazione, consenso e modalità di rimborso.
7) Le parti danno atto che le eventuali ulteriori spese di CTU saranno ripartite al 50% tra le parti, così come saranno divise a metà tra loro le spese del curatore speciale di cui alla nota che si allega e che le parti accettano ed approvano nel loro ammontare con la sottoscrizione della stessa nota e che si impegnano a pagare in 6 rate mensili a decorrere da gennaio
2026 e con scadenza il giorno 10 di ciascun mese. Le parti si impegnano altresì a pagare il preavviso della CTP dott.ssa
, ciascuna parte per la quota del 50%, che si allega alla presente nota e che le parti dichiarano di accettare CP_2
ed approvare, e ciò secondo le modalità che saranno concordate con la stessa dott.ssa . CP_2
8) Spese legali integralmente compensate.
Per il Pubblico Ministero:
Visto.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 10.3.2025, la signora conveniva in giudizio il signor chiedendo Pt_1 CP_1
la modifica delle condizioni di divorzio, concordate dalle parti e recepite dalla sentenza n. 981/2022 del
Tribunale di Treviso, pubblicata in data 21.9.2022.
In particolare, la signora chiedeva al Tribunale – anche mediante adozione di provvedimenti Pt_1
indifferibili ed urgenti ai sensi dell'art. 473 bis.15 cod. proc. civ. – il collocamento prevalente delle figlie minori ed presso il padre, a fronte di un temporaneo periodo di difficoltà personale Per_1 Per_2
della stessa e del rifiuto da parte del signor di accoglierle presso la propria abitazione. CP_1
3 Pochi giorni prima, era stato depositato dal signor un analogo ricorso revisionale, a cui era CP_1
stato attribuito R.G. n. 1040/2025, nel quale l'odierno resistente aveva richiesto la modifica delle condizioni divorzili con affido e collocazione eterofamiliare di ed (e conseguente Per_1 Per_2
versamento del contributo paterno al mantenimento delle figlie direttamente agli affidatari, e non più alla signora ). Pt_1
I due procedimenti venivano riuniti con provvedimento presidenziale dell'11.3.2025.
Il Giudice relatore delegato fissava udienza per la prima comparizione dei coniugi dinnanzi a sé.
Contestualmente, disponeva inaudita altera parte ai sensi dell'art. 473 bis.15 cod. proc. civ. il collocamento prevalente delle minori presso il padre, in ragione del ricovero ospedaliero della signora
. Pt_1
Instaurato il contraddittorio nell'ambito del subprocedimento ex art. 473 bis.15 cod. proc. civ. e a fronte della posizione assunta dal resistente con riguardo al collocamento delle minori presso la sua abitazione, il Giudice relatore disponeva una c.t.u. al fine di determinare sin da subito le migliori condizioni di affido e collocazione di ed nominando a tal fine la dott.ssa Per_1 Per_2 Persona_5
[...]
Sulla base della relazione preliminare della consulente d'ufficio, il Giudice relatore modificava il provvedimento ex art. 473 bis.15 cod. proc. civ. concesso inaudita altera parte. In tale sede, con provvedimento del 31.3.2025, nominava quale Curatore speciale delle minori l'avv. Elena Miatto
Si costituiva nel giudizio principale, in data 1.4.2025, il signor contrastando la domanda di CP_1
modifica delle condizioni di divorzio proposta dall'ex moglie e chiedendo l'accoglimento delle condizioni rassegnate, sovrapponibili a quelle contenute nel ricorso autonomamente proposto dal medesimo.
Le parti, dunque, depositavano le rispettive memorie integrative di cui all'art. 473 bis.17 cod. proc. civ.
In data 7.7.2025, si costituiva nel procedimento portante anche il Curatore speciale delle minori.
4 All'udienza di prima comparizione delle parti tenutasi in data 10.7.2025, compariva personalmente la sola signora , che veniva sentita dal Giudice relatore. Pt_1
All'esito dell'udienza, il Giudice relatore pronunciava i propri provvedimenti temporanei ed urgenti, confermando – quanto al regime di affido, collocazione e ripartizione dei turni di responsabilità – il contenuto del provvedimento ex art. 473 bis.15 cod. proc. civ. e disponendo un aumento del contributo paterno al mantenimento delle figlie in favore della signora . Pt_1
In via istruttoria, il Giudice relatore disponeva la prosecuzione della c.t.u. già avviata in fase cautelare, confermando la nomina della dott.ssa Persona_5
Tuttavia, nelle more, le parti e il Curatore speciale (anche previa interlocuzione con il Giudice relatore) raggiungevano un accordo in merito alla modifica delle condizioni divorzili.
Previa rinuncia alla concessione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica, i procuratori delle parti e il Curatore speciale precisavano le conclusioni congiunte sopra epigrafate con nota del 9.12.2025.
All'udienza del 16.12.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter cod. proc. civ., il Giudice relatore rimetteva la causa in decisione e si riservava di riferire al Collegio.
* * *
Il Tribunale ritiene che possano essere accolte le condizioni concordate, posto che le stesse appaiono congrue in relazione alle condizioni economiche e patrimoniali delle parti, sono conformi all'interesse delle minori, e non presentano profili di illegittimità. In particolare, l'affidamento ai Servizi Sociali di ed e l'attribuzione al Curatore di poteri sostanziali garantiscono adeguatamente il Per_1 Per_2
perseguimento del best interest delle minori anche ove dovesse ripresentarsi una situazione di fragilità o temporanea impossibilità dei genitori quale quella accaduta nella primavera del 2025.
Anche l'integrale compensazione delle spese di lite, di c.t.u. e del compenso del Curatore speciale e del suo ausiliario è congrua, stante l'accordo tra le parti.
P.Q.M.
5 Il Tribunale di Treviso, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di a parziale modifica delle condizioni di divorzio, così Parte_1 CP_1
provvede:
1) Affida le figlie minori e agli Assistenti Sociali del distretto Persona_3 Per_1
territorialmente competente per il tempo che sarà ritenuto opportuno, autorizzando i Servizi sociali a prestare attività di monitoraggio del nucleo familiare e a relazionare il Giudice Tutelare ogni tre mesi sull'andamento del nucleo familiare e sulla qualità dei rapporti parentali.
2) Conferma il collocamento prevalente delle minori presso l'abitazione materna, corrente in via Isonzo
n. 27 a Fontane di Villorba (TV), condotta in affitto dalla signora Parte_1
3) Il padre, ove vi siano le condizioni, vedrà e starà con le figlie secondo le modalità indicate e dettate dagli Assistenti sociali i quali relazioneranno sull'andamento delle stesse il Giudice Tutelare sempre ogni tre mesi.
4) Attribuisce al Curatore, Avv. Elena Miatto, poteri sostanziali limitati all'ambito terapeutico, abitativo e scolastico con facoltà di vedere le minori una volta al mese unitamente alla dott.ssa CP_2
autorizzando la Curatrice a relazionare il Giudice Tutelare ogni tre mesi sull'andamento del nucleo familiare e sulla qualità dei rapporti parentali.
5) Dà atto che le parti autorizzano il Curatore ad incaricare a partire già dal mese di dicembre 2025 la dott.ssa con studio in Treviso a seguire le minori e Parte_2 Persona_4 Per_2
per dare loro adeguato sostegno psicologico e sarà la dott.ssa a decidere scadenza
[...] Pt_2
degli incontri e durata del percorso a seconda di come stanno le minori. Le spese della stessa saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% cadauno.
6) Dà atto che il signor si impegna a versare entro il giorno 10 (dieci) di ogni mese la CP_1
somma di € 550,00 (€ 275,00 per ciascuna figlia) a titolo di contributo al mantenimento ordinario delle minori, comprensivo anche della quota parte di contributo paterno alle esigenze abitative delle medesime, con rivalutazione ISTAT annuale a far data dal gennaio 2027. Tale somma sarà erogata dal
6 signor a favore delle figlie fino al raggiungimento della loro indipendenza economica e secondo CP_1
i criteri di tempo fissati dalla giurisprudenza di legittimità. Le parti danno atto che l'assegno unico lo percepirà integralmente la signora e che il signor dà la propria disponibilità ora Parte_1 CP_1
per allora a sottoscrivere tutta la documentazione a ciò necessaria, mentre le spese straordinarie saranno tra loro ripartite nella misura del 50% ciascuno, richiamandosi le parti a quanto statuito dal Protocollo in uso presso il Tribunale di Treviso in materia di diritto di famiglia aggiornato al 31.12.2016 per la regolamentazione delle stesse, in punto di individuazione, consenso e modalità di rimborso.
7) Dà atto che le parti concordano che le eventuali ulteriori spese di CTU saranno ripartite al 50% tra le stesse, così come saranno divise a metà tra loro le spese del Curatore speciale di cui alla nota che allegata e che le parti hanno accettato ed approvato nel loro ammontare con la sottoscrizione della stessa nota, e che si impegnano a pagare in 6 rate mensili a decorrere da gennaio 2026 e con scadenza il giorno 10 di ciascun mese. Le parti si impegnano altresì a pagare il preavviso della CTP dott.ssa
[...]
ciascuna parte per la quota del 50%, allegato alla nota di precisazione delle conclusioni e che le CP_2
parti hanno dichiarato di accettare ed approvare, e ciò secondo le modalità che saranno concordate con la stessa dott.ssa CP_2
8) Spese legali integralmente compensate.
Dispone l'apertura del fascicolo della vigilanza a cura della Cancelleria.
Si comunichi alle parti, al Curatore speciale e ai Servizi Sociali territorialmente competenti.
Così deciso in Treviso nella camera di consiglio del 16.12.2025.
Il Presidente dott.ssa Daniela Ronzani
Il Giudice rel. ed est. dott.ssa Giulia Civiero
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
Il Tribunale di Treviso, Sezione Prima Civile, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati: dott.ssa Daniela Ronzani – Presidente dott.ssa Susanna Menegazzi – Giudice dott.ssa Giulia Civiero – Giudice rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento per la modifica delle condizioni di divorzio n. 1225/2025 R.G., promosso con ricorso depositato in data 10.3.2025 da:
Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Erika Fischer e dall'avv. Fabiana Ceschin giusta mandato allegato telematicamente al ricorso, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Erika Fischer sito in
Preganziol, via del Casarin n. 19;
c.f.: CodiceFiscale_1
- ricorrente - contro
CP_1
rappresentato e difeso dall'avv. Michele Casetta giusta mandato allegato telematicamente alla comparsa di costituzione, elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso sito in Treviso, via Buranelli n.
27; c.f.: C.F._2
- resistente - con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero e del Curatore speciale delle minori ed Per_1
avv. Elena Miatto. Persona_2
Causa decisa dal Tribunale di Treviso nella camera di consiglio del 16.12.2025 sulle seguenti conclusioni congiunte delle parti:
Per parte ricorrente e resistente e per il Curatore speciale:
1) Affidarsi le figlie minori e agli Assistenti Sociali del distretto territorialmente Persona_3 Per_1
competente per il tempo che sarà ritenuto opportuno, autorizzando i Servizi sociali a prestare attività di monitoraggio del nucleo familiare e a relazionare il Giudice Tutelare ogni tre mesi sull'andamento del nucleo familiare e sulla qualità dei rapporti parentali.
2) Collocamento prevalente delle minori presso l'abitazione materna, corrente in via isonzo n. 27 a Fontane di Villorba
(TV), condotta in affitto dalla signora . Parte_1
3) Il padre, ove vi siano le condizioni, vedrà e starà con le figlie secondo le modalità indicate e dettate dagli Assistenti sociali i quali relazioneranno sull'andamento delle stesse il Giudice Tutelare sempre ogni tre mesi.
4) Attribuzione al curatore, Avv. Elena Miatto, di poteri sostanziali limitati all'ambito terapeutico, abitativo e scolastico con facoltà di vedere le minori una volta al mese unitamente alla dott.ssa autorizzando la curatrice di CP_2
relazionare il Giudice Tutelare ogni tre mesi sull'andamento del nucleo familiare e sulla qualità dei rapporti parentali.
5) Le parti danno atto di autorizzare il curatore speciale ad incaricare a partire già dal mese di dicembre 2025 la dott.ssa
con studio in Treviso a seguire le minori e per dare loro adeguato Parte_2 Persona_4 Persona_2
sostegno psicologico e sarà la dott.ssa a decidere scadenza degli incontri e durata del percorso a seconda di come Pt_2
stanno le minori. Le spese della stessa saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% cadauno.
6) Il signor si impegna a versare entro il giorno 10 (dieci) di ogni mese la somma di € 550,00 (€ 275,00 CP_1
per ciascuna figlia) a titolo di contributo al mantenimento ordinario delle minori, comprensivo anche della quota parte di contributo paterno alle esigenze abitative delle medesime, con rivalutazione ISTAT annuale a far data dal gennaio 2027.
2 Tale somma sarà erogata dal signor a favore delle figlie fino al raggiungimento della loro indipendenza economica CP_1
e secondo i criteri di tempo fissati dalla giurisprudenza di legittimità. Le parti danno atto che l'assegno unico lo percepirà integralmente la signora , e che il signor dà la propria disponibilità ora per allora a sottoscrivere Parte_1 CP_1
tutta la documentazione a ciò necessaria, mentre le spese straordinarie saranno tra loro ripartite nella misura del 50% ciascuno, richiamandosi le parti a quanto statuito dal Protocollo in uso presso il Tribunale di Treviso in materia di diritto di famiglia aggiornato al 31.12.2016 per la regolamentazione delle stesse, in punto di individuazione, consenso e modalità di rimborso.
7) Le parti danno atto che le eventuali ulteriori spese di CTU saranno ripartite al 50% tra le parti, così come saranno divise a metà tra loro le spese del curatore speciale di cui alla nota che si allega e che le parti accettano ed approvano nel loro ammontare con la sottoscrizione della stessa nota e che si impegnano a pagare in 6 rate mensili a decorrere da gennaio
2026 e con scadenza il giorno 10 di ciascun mese. Le parti si impegnano altresì a pagare il preavviso della CTP dott.ssa
, ciascuna parte per la quota del 50%, che si allega alla presente nota e che le parti dichiarano di accettare CP_2
ed approvare, e ciò secondo le modalità che saranno concordate con la stessa dott.ssa . CP_2
8) Spese legali integralmente compensate.
Per il Pubblico Ministero:
Visto.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 10.3.2025, la signora conveniva in giudizio il signor chiedendo Pt_1 CP_1
la modifica delle condizioni di divorzio, concordate dalle parti e recepite dalla sentenza n. 981/2022 del
Tribunale di Treviso, pubblicata in data 21.9.2022.
In particolare, la signora chiedeva al Tribunale – anche mediante adozione di provvedimenti Pt_1
indifferibili ed urgenti ai sensi dell'art. 473 bis.15 cod. proc. civ. – il collocamento prevalente delle figlie minori ed presso il padre, a fronte di un temporaneo periodo di difficoltà personale Per_1 Per_2
della stessa e del rifiuto da parte del signor di accoglierle presso la propria abitazione. CP_1
3 Pochi giorni prima, era stato depositato dal signor un analogo ricorso revisionale, a cui era CP_1
stato attribuito R.G. n. 1040/2025, nel quale l'odierno resistente aveva richiesto la modifica delle condizioni divorzili con affido e collocazione eterofamiliare di ed (e conseguente Per_1 Per_2
versamento del contributo paterno al mantenimento delle figlie direttamente agli affidatari, e non più alla signora ). Pt_1
I due procedimenti venivano riuniti con provvedimento presidenziale dell'11.3.2025.
Il Giudice relatore delegato fissava udienza per la prima comparizione dei coniugi dinnanzi a sé.
Contestualmente, disponeva inaudita altera parte ai sensi dell'art. 473 bis.15 cod. proc. civ. il collocamento prevalente delle minori presso il padre, in ragione del ricovero ospedaliero della signora
. Pt_1
Instaurato il contraddittorio nell'ambito del subprocedimento ex art. 473 bis.15 cod. proc. civ. e a fronte della posizione assunta dal resistente con riguardo al collocamento delle minori presso la sua abitazione, il Giudice relatore disponeva una c.t.u. al fine di determinare sin da subito le migliori condizioni di affido e collocazione di ed nominando a tal fine la dott.ssa Per_1 Per_2 Persona_5
[...]
Sulla base della relazione preliminare della consulente d'ufficio, il Giudice relatore modificava il provvedimento ex art. 473 bis.15 cod. proc. civ. concesso inaudita altera parte. In tale sede, con provvedimento del 31.3.2025, nominava quale Curatore speciale delle minori l'avv. Elena Miatto
Si costituiva nel giudizio principale, in data 1.4.2025, il signor contrastando la domanda di CP_1
modifica delle condizioni di divorzio proposta dall'ex moglie e chiedendo l'accoglimento delle condizioni rassegnate, sovrapponibili a quelle contenute nel ricorso autonomamente proposto dal medesimo.
Le parti, dunque, depositavano le rispettive memorie integrative di cui all'art. 473 bis.17 cod. proc. civ.
In data 7.7.2025, si costituiva nel procedimento portante anche il Curatore speciale delle minori.
4 All'udienza di prima comparizione delle parti tenutasi in data 10.7.2025, compariva personalmente la sola signora , che veniva sentita dal Giudice relatore. Pt_1
All'esito dell'udienza, il Giudice relatore pronunciava i propri provvedimenti temporanei ed urgenti, confermando – quanto al regime di affido, collocazione e ripartizione dei turni di responsabilità – il contenuto del provvedimento ex art. 473 bis.15 cod. proc. civ. e disponendo un aumento del contributo paterno al mantenimento delle figlie in favore della signora . Pt_1
In via istruttoria, il Giudice relatore disponeva la prosecuzione della c.t.u. già avviata in fase cautelare, confermando la nomina della dott.ssa Persona_5
Tuttavia, nelle more, le parti e il Curatore speciale (anche previa interlocuzione con il Giudice relatore) raggiungevano un accordo in merito alla modifica delle condizioni divorzili.
Previa rinuncia alla concessione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica, i procuratori delle parti e il Curatore speciale precisavano le conclusioni congiunte sopra epigrafate con nota del 9.12.2025.
All'udienza del 16.12.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter cod. proc. civ., il Giudice relatore rimetteva la causa in decisione e si riservava di riferire al Collegio.
* * *
Il Tribunale ritiene che possano essere accolte le condizioni concordate, posto che le stesse appaiono congrue in relazione alle condizioni economiche e patrimoniali delle parti, sono conformi all'interesse delle minori, e non presentano profili di illegittimità. In particolare, l'affidamento ai Servizi Sociali di ed e l'attribuzione al Curatore di poteri sostanziali garantiscono adeguatamente il Per_1 Per_2
perseguimento del best interest delle minori anche ove dovesse ripresentarsi una situazione di fragilità o temporanea impossibilità dei genitori quale quella accaduta nella primavera del 2025.
Anche l'integrale compensazione delle spese di lite, di c.t.u. e del compenso del Curatore speciale e del suo ausiliario è congrua, stante l'accordo tra le parti.
P.Q.M.
5 Il Tribunale di Treviso, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di a parziale modifica delle condizioni di divorzio, così Parte_1 CP_1
provvede:
1) Affida le figlie minori e agli Assistenti Sociali del distretto Persona_3 Per_1
territorialmente competente per il tempo che sarà ritenuto opportuno, autorizzando i Servizi sociali a prestare attività di monitoraggio del nucleo familiare e a relazionare il Giudice Tutelare ogni tre mesi sull'andamento del nucleo familiare e sulla qualità dei rapporti parentali.
2) Conferma il collocamento prevalente delle minori presso l'abitazione materna, corrente in via Isonzo
n. 27 a Fontane di Villorba (TV), condotta in affitto dalla signora Parte_1
3) Il padre, ove vi siano le condizioni, vedrà e starà con le figlie secondo le modalità indicate e dettate dagli Assistenti sociali i quali relazioneranno sull'andamento delle stesse il Giudice Tutelare sempre ogni tre mesi.
4) Attribuisce al Curatore, Avv. Elena Miatto, poteri sostanziali limitati all'ambito terapeutico, abitativo e scolastico con facoltà di vedere le minori una volta al mese unitamente alla dott.ssa CP_2
autorizzando la Curatrice a relazionare il Giudice Tutelare ogni tre mesi sull'andamento del nucleo familiare e sulla qualità dei rapporti parentali.
5) Dà atto che le parti autorizzano il Curatore ad incaricare a partire già dal mese di dicembre 2025 la dott.ssa con studio in Treviso a seguire le minori e Parte_2 Persona_4 Per_2
per dare loro adeguato sostegno psicologico e sarà la dott.ssa a decidere scadenza
[...] Pt_2
degli incontri e durata del percorso a seconda di come stanno le minori. Le spese della stessa saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% cadauno.
6) Dà atto che il signor si impegna a versare entro il giorno 10 (dieci) di ogni mese la CP_1
somma di € 550,00 (€ 275,00 per ciascuna figlia) a titolo di contributo al mantenimento ordinario delle minori, comprensivo anche della quota parte di contributo paterno alle esigenze abitative delle medesime, con rivalutazione ISTAT annuale a far data dal gennaio 2027. Tale somma sarà erogata dal
6 signor a favore delle figlie fino al raggiungimento della loro indipendenza economica e secondo CP_1
i criteri di tempo fissati dalla giurisprudenza di legittimità. Le parti danno atto che l'assegno unico lo percepirà integralmente la signora e che il signor dà la propria disponibilità ora Parte_1 CP_1
per allora a sottoscrivere tutta la documentazione a ciò necessaria, mentre le spese straordinarie saranno tra loro ripartite nella misura del 50% ciascuno, richiamandosi le parti a quanto statuito dal Protocollo in uso presso il Tribunale di Treviso in materia di diritto di famiglia aggiornato al 31.12.2016 per la regolamentazione delle stesse, in punto di individuazione, consenso e modalità di rimborso.
7) Dà atto che le parti concordano che le eventuali ulteriori spese di CTU saranno ripartite al 50% tra le stesse, così come saranno divise a metà tra loro le spese del Curatore speciale di cui alla nota che allegata e che le parti hanno accettato ed approvato nel loro ammontare con la sottoscrizione della stessa nota, e che si impegnano a pagare in 6 rate mensili a decorrere da gennaio 2026 e con scadenza il giorno 10 di ciascun mese. Le parti si impegnano altresì a pagare il preavviso della CTP dott.ssa
[...]
ciascuna parte per la quota del 50%, allegato alla nota di precisazione delle conclusioni e che le CP_2
parti hanno dichiarato di accettare ed approvare, e ciò secondo le modalità che saranno concordate con la stessa dott.ssa CP_2
8) Spese legali integralmente compensate.
Dispone l'apertura del fascicolo della vigilanza a cura della Cancelleria.
Si comunichi alle parti, al Curatore speciale e ai Servizi Sociali territorialmente competenti.
Così deciso in Treviso nella camera di consiglio del 16.12.2025.
Il Presidente dott.ssa Daniela Ronzani
Il Giudice rel. ed est. dott.ssa Giulia Civiero
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