Articolo 14 della Legge 9 luglio 1990, n. 185
Articolo 13Articolo 25
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29 luglio 1990
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11 luglio 2003
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22 luglio 2012
Art. 14. Termine per le operazioni 1. Le operazioni previste nella presente legge debbono essere effettuati entro i termini indicati nelle relative autorizzazioni. I termini possono essere prorogati per periodi non superiori a 24 mesi, su motivata domanda da presentare non oltre la scadenza, dal Ministro degli affari esteri sentito il Comitato di cui all'articolo 7 , ad eccezione dei casi previsti dall'articolo 9, commi 4 e 5, ovvero in caso di licenza globale di progetto.
2. Copia delle autorizzazioni e delle proroghe e' immediatamente inviata alle Amministrazioni rappresentate nel Comitato di cui all'articolo 7.
3. L'autorizzazione, fatta eccezione per la licenza globale di progetto che e' rilasciata per un periodo massimo di tre anni ed e' prorogabile, non puo' essere rilasciata per un periodo di validita' inferiore a quello previsto per l'esecuzione del contratto, eventualmente prorogabile in relazione all'effettivo andamento delle consegne e delle restanti operazione contrattuali. Nel caso in cui non siano previsti termini di esecuzione del contratto, l'autorizzazione dovra' avere una validita' di almeno 18 mesi eventualmente prorogabile. ((6)) ------------ AGGIORNAMENTO (6)
Il D.Lgs. 22 giugno 2012, n. 105 ha disposto (con l'art. 4, comma 1, lettera c)) l'introduzione, dopo la sezione I, e prima dell'articolo 11, della seguente: "Sezione II - Operazioni per i Paesi non appartenenti all'Unione europea".
Entrata in vigore il 22 luglio 2012