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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 01/12/2025, n. 1537 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1537 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 4094/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MONZA QUARTA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. Carmen Arcellaschi Presidente dott. Claudia Bonomi Giudice dott. Camilla Filauro Giudice relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 4094/2025 R.G. vertente tra:
(C.F. , nato a [...] Parte_1 C.F._1
(BG) il 22.06.1963; e
(C.F. ), nata a [...] il [...] e residente Parte_2 C.F._2 in Sesto San Giovanni (MI), Via Cesare da Sesto n.43 entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Gianpaolo Caponi ed elettivamente domiciliati in Sesto San Giovanni (MI), Viale F.lli Casiraghi n.9, giusta procura in calce al ricorso congiunto;
e con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza OGGETTO: separazione consensuale CONCLUSIONI CONGIUNTE Voglia il Tribunale adito pronunciare la separazione personale dei coniugi alle seguenti condizioni:
1) pronunciare la separazione personale dei coniugi, con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) dare atto che il sig. ha già rilasciato, prima d'ora, la casa coniugale ed Parte_1 ha asportato i propri effetti personali;
3) a definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali tra di loro esistenti, i coniugi convengono che il sig. si impegni a cedere, senza corresponsione di alcun Parte_1 prezzo, alla sig.ra , che accetta, la piena proprietà delle seguenti unità immobiliari Parte_2 site nel Comune di Sesto San Giovanni (MI), e così identificate:
- appartamento al piano tredicesimo, costituito da tre locali oltre accessori con annessa cantina al piano secondo interrato il tutto censito nel Catasto dei Fabbricati del Comune di Sesto San Giovanni come segue (doc.4):
• Foglio 22, mapp. 111, sub. 722 – Via Cesare da Sesto – n.43 P/13/S1 Cat. A/2, Cl. 6, vani 10, rendita catastale € 1.885,07;
- box al piano primo interrato il tutto censito nel Catasto dei Fabbricati del Comune di Sesto San Giovanni (MI) come segue:
• Foglio 22, mapp. 111, sub. 56 – Via Cesare da Sesto – n.43 P/S1, Cat. C/6, Cl. 6, mq. 15 R.C. € 97,61 - posto auto al piano interrato il tutto censito nel Catasto dei Fabbricati del Comune di Sesto San Giovanni (MI) come segue (doc.5):
• Foglio 22, mapp. 111, sub. 113 – Via Cesare da Sesto n.39 – P.S1, Cat. C/6, Cl. 6, mq. 13, rendita catastale € 84,60. Le parti dichiarano, altresì, che la suddetta pattuizione è da ritenersi essenziale al fine del raggiungimento del presente accordo. Il trasferimento avverrà con apposito atto notarile che dovrà essere stipulato entro 30 (trenta) giorni dal deposito della sentenza di separazione;
4) i coniugi, essendo allo stato economicamente indipendenti, rinunciano espressamente ad ogni istanza di mantenimento l'uno nei confronti dell'altro;
5) i coniugi dichiarano e si danno reciprocamente atto di aver già definito fra loro ogni altro rapporto di natura patrimoniale ed economica, salvo quanto previsto nel presente atto;
6) i coniugi si prestano sin da ora il consenso per il rilascio e/o rinnovo dei documenti validi per l'espatrio; MOTIVI DELLA DECISIONE I. In via preliminare deve essere concessa ai coniugi l'autorizzazione a vivere separati dalla data dell'udienza tenuta ai sensi dell'art. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., ossia il giorno 27 novembre 2025. II. La domanda di separazione è fondata. Dagli atti è emerso il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi, essendosi verificate circostanze tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza fra gli stessi, ovvero da recare pregiudizio all'educazione della prole. Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, la convivenza (in termini cfr. Cass. Civ., sez. I, sentenza 30 gennaio 2013 n. 2183). Orbene, nel caso di specie è emerso, sulla base delle circostanze come riferite ed evidenziate dai coniugi nel ricorso congiunto depositato, che la convivenza matrimoniale è divenuta intollerabile e improseguibile. III. Va, dunque, pronunciata la separazione personale. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi. IV. Le spese del giudizio, considerata la natura della controversia, si dichiarano interamente compensate.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1
, con ricorso depositato in data 11.06.2025, così provvede: Parte_2
I. Autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
II. Omologa la separazione personale delle parti che hanno celebrato matrimonio concordatario in Romano di Lombardia (BG) il 24 gennaio 1998 (trascritto presso gli atti dello Stato civile del Comune di Romano di Lombardia, anno 1998, n. 3, Parte II, Serie A) alle condizioni concordate dai coniugi riportate in epigrafe, da intendersi integralmente riportate e trascritte;
III. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Romano di Lombardia, dopo il suo passaggio in giudicato, affinché sia annotata ai sensi di legge. IV. Dichiara interamente compensate le spese del giudizio. Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 27 novembre 2025 Il Giudice est. Camilla Filauro Il Presidente Carmen Arcellaschi
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MONZA QUARTA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. Carmen Arcellaschi Presidente dott. Claudia Bonomi Giudice dott. Camilla Filauro Giudice relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 4094/2025 R.G. vertente tra:
(C.F. , nato a [...] Parte_1 C.F._1
(BG) il 22.06.1963; e
(C.F. ), nata a [...] il [...] e residente Parte_2 C.F._2 in Sesto San Giovanni (MI), Via Cesare da Sesto n.43 entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Gianpaolo Caponi ed elettivamente domiciliati in Sesto San Giovanni (MI), Viale F.lli Casiraghi n.9, giusta procura in calce al ricorso congiunto;
e con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza OGGETTO: separazione consensuale CONCLUSIONI CONGIUNTE Voglia il Tribunale adito pronunciare la separazione personale dei coniugi alle seguenti condizioni:
1) pronunciare la separazione personale dei coniugi, con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) dare atto che il sig. ha già rilasciato, prima d'ora, la casa coniugale ed Parte_1 ha asportato i propri effetti personali;
3) a definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali tra di loro esistenti, i coniugi convengono che il sig. si impegni a cedere, senza corresponsione di alcun Parte_1 prezzo, alla sig.ra , che accetta, la piena proprietà delle seguenti unità immobiliari Parte_2 site nel Comune di Sesto San Giovanni (MI), e così identificate:
- appartamento al piano tredicesimo, costituito da tre locali oltre accessori con annessa cantina al piano secondo interrato il tutto censito nel Catasto dei Fabbricati del Comune di Sesto San Giovanni come segue (doc.4):
• Foglio 22, mapp. 111, sub. 722 – Via Cesare da Sesto – n.43 P/13/S1 Cat. A/2, Cl. 6, vani 10, rendita catastale € 1.885,07;
- box al piano primo interrato il tutto censito nel Catasto dei Fabbricati del Comune di Sesto San Giovanni (MI) come segue:
• Foglio 22, mapp. 111, sub. 56 – Via Cesare da Sesto – n.43 P/S1, Cat. C/6, Cl. 6, mq. 15 R.C. € 97,61 - posto auto al piano interrato il tutto censito nel Catasto dei Fabbricati del Comune di Sesto San Giovanni (MI) come segue (doc.5):
• Foglio 22, mapp. 111, sub. 113 – Via Cesare da Sesto n.39 – P.S1, Cat. C/6, Cl. 6, mq. 13, rendita catastale € 84,60. Le parti dichiarano, altresì, che la suddetta pattuizione è da ritenersi essenziale al fine del raggiungimento del presente accordo. Il trasferimento avverrà con apposito atto notarile che dovrà essere stipulato entro 30 (trenta) giorni dal deposito della sentenza di separazione;
4) i coniugi, essendo allo stato economicamente indipendenti, rinunciano espressamente ad ogni istanza di mantenimento l'uno nei confronti dell'altro;
5) i coniugi dichiarano e si danno reciprocamente atto di aver già definito fra loro ogni altro rapporto di natura patrimoniale ed economica, salvo quanto previsto nel presente atto;
6) i coniugi si prestano sin da ora il consenso per il rilascio e/o rinnovo dei documenti validi per l'espatrio; MOTIVI DELLA DECISIONE I. In via preliminare deve essere concessa ai coniugi l'autorizzazione a vivere separati dalla data dell'udienza tenuta ai sensi dell'art. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., ossia il giorno 27 novembre 2025. II. La domanda di separazione è fondata. Dagli atti è emerso il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi, essendosi verificate circostanze tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza fra gli stessi, ovvero da recare pregiudizio all'educazione della prole. Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, la convivenza (in termini cfr. Cass. Civ., sez. I, sentenza 30 gennaio 2013 n. 2183). Orbene, nel caso di specie è emerso, sulla base delle circostanze come riferite ed evidenziate dai coniugi nel ricorso congiunto depositato, che la convivenza matrimoniale è divenuta intollerabile e improseguibile. III. Va, dunque, pronunciata la separazione personale. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi. IV. Le spese del giudizio, considerata la natura della controversia, si dichiarano interamente compensate.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1
, con ricorso depositato in data 11.06.2025, così provvede: Parte_2
I. Autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
II. Omologa la separazione personale delle parti che hanno celebrato matrimonio concordatario in Romano di Lombardia (BG) il 24 gennaio 1998 (trascritto presso gli atti dello Stato civile del Comune di Romano di Lombardia, anno 1998, n. 3, Parte II, Serie A) alle condizioni concordate dai coniugi riportate in epigrafe, da intendersi integralmente riportate e trascritte;
III. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Romano di Lombardia, dopo il suo passaggio in giudicato, affinché sia annotata ai sensi di legge. IV. Dichiara interamente compensate le spese del giudizio. Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 27 novembre 2025 Il Giudice est. Camilla Filauro Il Presidente Carmen Arcellaschi