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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 27/03/2025, n. 564 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 564 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
I Sezione Civile
R.G. 60/2022
La Corte D'Appello di Bologna, Prima Sezione Civile, in persona dei magistrati:
Giuseppe De Rosa Presidente
Antonella Allegra Consigliere
Annarita Donofrio Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
), Parte_1 C.F._1 Parte_2
) e ) assistiti e difesi dall'avv. C.F._2 Parte_3 C.F._3
Enrico Di Giacomo, con domicilio eletto presso il suo studio, in Roma, via Paolo Emilio n. 7 00192
Roma appellanti
), assistito e difeso dall'avv. Maurizio Andreotti, Controparte_1 C.F._4 con domicilio eletto presso il suo studio, in Bologna, via Livraghi n. 1
appellato
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con atto di citazione notificato il 14.09.2018, , e , nella qualità Pt_1 Pt_2 Parte_3 di eredi legittimi in quanto figli di deceduto il 04.02.2009, hanno convenuto in Persona_1 giudizio lo zio per la restituzione dell'importo di € 15.000,00 incassato tramite Controparte_1 assegno bancario tratto sul conto corrente di , con firma di traenza difforme dalla Persona_1 sua, posto all'incasso da il 10.02.2009 o, in subordine, per la restituzione della minore CP_1 somma di € 4.987,16 (come precisata in sede di prima memoria istruttoria) trattenuta all'esito di asseriti pagamenti.
Si è tempestivamente costituito cognato di per aver sposato la Controparte_1 Persona_1 sorella , descrivendo come buoni i rapporti intrattenuti dal cognato con lui e con le sorelle Per_2 Per_ e e invece, quelli con i figli , e quest'ultimo anche Per_2 Per_4 Pt_1 Pt_2 Pt_3 querelato dal padre per minacce, e tutti assenti al suo funerale;
ha allegato di essersi sempre prodigato insieme alla moglie nelle cure in favore del cognato, la cui salute era stata minata Per_2 sempre più nel tempo, a partire dall'ictus cerebrale con emiparesi del 2003, seguito da un intervento per occlusione di aorta carotidea, da una frattura del sottopostoperone destro e da interventi di bypass coronarico nel 2007, fino al ricovero della fine del 2008 per una grave insufficienza renale, fino a ricevere da , in data 02.02.2009, in occasione di una delle tante visite a lui fatte in Persona_1 ospedale, l'assegno già firmato in questione, compilato alla sua presenza, in accordo con lui, per l'importo di € 15.000,00, da utilizzare per le spese funebri e il saldo di posizioni debitorie rimaste in sospeso, trattenendo eventuali somme in eccedenza a titolo di affettuoso indennizzo per essergli stato sempre vicino anche nei momenti più difficili;
ha poi partitamente specificato le spese sostenute dopo la morte del cognato per complessivi € 10.012,84, residuando € 4.987,16, che egli, in conformità al volere del de cuius, aveva trattenuto per la propria famiglia;
ha quindi contestato di aver posto all'incasso l'assegno in assenza di qualsiasi titolo giustificativo e ha concluso per il rigetto della domanda.
Con sentenza n. 2889/2021 pubblicata il 19.11.2021 il Tribunale di Bologna ha rigettato la domanda degli attori, condannandoli a rifondere al convenuto le spese di lite, liquidandole in complessivi €
4.835,00, per mancato assolvimento dell'onere della prova da parte degli attori, essendosi limitati a dedurre che la firma sull'assegno posto all'incasso sarebbe “difforme” da quella del loro padre senza offrire idonea prova.
Diversamente, secondo il Tribunale, il convenuto ha adeguatamente provato le proprie allegazioni, con particolare riguardo alle spese funerarie.
2.- , e proponevano appello avverso detta sentenza contestando, in Pt_1 Pt_2 Parte_3 primo luogo, l'omessa compiuta valutazione della CTU espletata nel giudizio avanti al Tribunale di
Teramo RG 232/21, nonché l'irrilevanza del decreto penale di archiviazione che escludeva pag. 2/6 unicamente consapevolezza e complicità del rispetto alla falsificazione della firma ma non CP_1 concludeva per la genuinità della stessa.
Con il secondo motivo gli appellanti eccepivano l'inammissibilità dei capitoli di prova di parte convenuta, erroneamente ammessi dal primo Giudice in violazione degli artt. artt. 2726 e 2721 c.c., per essere la prova testimoniale preclusa per dimostrare pagamenti in denaro, e l'erronea valutazione dei documenti prodotti dal a sostegno delle proprie deduzioni, non potendosi ritenere formata CP_1 la prova contabile degli esborsi asseritamente effettuati, né potendo le dichiarazioni dei testi escussi dimostrare i dedotti pagamenti.
Con il terzo motivo contestavano il rigetto della domanda subordinata di condanna alla restituzione di € 4.987,16 che il aveva confessato di aver trattenuto a titolo di lascito bonario del de cuius, CP_1 atteso che non risultava provato lo spirito di liberalità e che, comunque, al più si trattava di una donazione nulla per difetto di forma.
Chiedevano quindi, in riforma dell'impugnata sentenza, il riconoscimento del loro diritto alla restituzione della somma di € 15.000,00, ovvero, in subordine, alla restituzione della minor somma di € 4.987,16 poiché incassata senza alcun titolo.
3.- Si è costituito in data 05.04.2022 eccependo l'inutilizzabilità della CTU svolta Controparte_1 nel giudizio avanti al Tribunale di Teramo RG 232/21, sia poiché formata in un giudizio al quale il non ha partecipato sia perché in concreto inutilizzabile perché prodotta soltanto per poche CP_1 pagine e comunque formatasi nell'ambito di un giudizio interrotto, oltre al fatto che comunque trattasi di prova atipica e come tale utilizzabile solo se corroborata da altre prove.
Ribadiva la piena ammissibilità delle prove ammesse in primo grado nel rispetto dei limiti di legge e delle deroghe consentite.
In ordine alla donazione della somma residua ribadiva che ricadeva su parte attrice l'onere di provare l'indebito e che comunque l'intento di di ripagare il cognato per Persona_1
l'assistenza prestatagli in vita emergeva inequivocabilmente dalla testimonianza della sorella
; che, infine, non poteva trattarsi di donazione orale, non ricorrendo la causa donandi, quale Per_2 liberalità pura, mentre nel caso di specie l'intenzione di era stata proprio quella di Persona_1 adempiere ad un'obbligazione morale e sociale al fine di ricompensare il cognato e la sorella per essersi fatti carico della sua assistenza morale e materiale.
4.- L'appello va rigettato.
In ordine al primo motivo si rileva quanto segue.
La giurisprudenza riconosce che il giudice di merito, in mancanza di qualsiasi divieto di legge, oltre che utilizzare prove raccolte in diverso giudizio fra le stesse o altre parti, può anche avvalersi delle pag. 3/6 risultanze derivanti da atti di altri procedimenti, anche penali, che debbono, tuttavia, considerarsi quali semplici indizi idonei a fornire utili e concorrenti elementi di giudizio, la cui concreta efficacia sintomatica dei singoli fatti noti deve essere valutata - in conformità con la regola dettata in tema di prova per presunzioni - non solo analiticamente, ma anche nella loro convergenza globale, accertandone la pregnanza conclusiva in base ad un apprezzamento che, se sorretto da adeguata e corretta motivazione sotto il profilo logico e giuridico, non è sindacabile in sede di legittimità
(Cassazione n.19521 del 2019).
Nel caso di specie tuttavia sulla base degli atti non risulta provato l'illegittimo incasso delle somme portate dall'assegno in relazione al quale gli appellanti hanno ritualmente contestato nei termini di legge genericamente la “difformità”, chiedendo di utilizzare come prova gli asseriti risultati di una
CTU svolta in un procedimento al quale le parti di questo giudizio non hanno partecipato, processo in cui gli stessi risultati peritali non sono stati comunque sottoposti ad un vaglio completo del giudice essendosi il processo interrotto, e producendo soltanto un piccolo stralcio di poche pagine di detto lavoro senza consentire di cogliere completamente il pregresso ragionamento peritale, fermo restando che tutte le prove acquisite in questo giudizio non avrebbero comunque consentito di ritenere integrati gli elementi necessari per integrare la prova atipica in questione.
In mancanza di prova di non autenticità della firma, l'assegno in questione risulta quindi regolarmente incassato.
Passando poi al secondo motivo circa l'ammissibilità delle prove orali ammesse, appare corretta la ritenuta ammissibilità delle prove orali richieste in ordine ai pagamenti in considerazione dei rapporti esistenti tra le parti ai sensi dell'art. 2721 II comma c.p.c.. Le prove assunte hanno quindi legittimamente integrato quelle documentali ai fini della decisione.
Per quanto concerne infatti l'ammissibilità della prova testimoniale, a sensi degli artt. 2721 e 2726
c.c., giova ricordare che i limiti di valore previsti da tali norme non attengono all'ordine pubblico, ma sono posti nell'esclusivo interesse delle parti e, nel caso di specie, il Giudice di primo grado ha correttamente ammesso tali prove, proprio in considerazione della particolare natura dei rapporti di parentela intercorsi tra le parti, che poteva rendere plausibile il versamento in contanti di somme, anche oltre i limiti posti dalle norme predette.
In relazione quindi alla prova dei singoli pagamenti si rileva quanto segue.
Come rilevato dal Tribunale, il documento di quietanza dell'importo di € 4.900,00 è stato confermato dal suo autore, titolare dell'impresa funebre, sentito come teste all'udienza del 25.09.21, oltre che confermata da che ha dichiarato di aver assistito al pagamento Testimone_1
delle spese funerarie;
in relazione ai costi della lampada votiva è stato prodotto documentazione di pag. 4/6 pagamento postale;
il pagamento in favore della badante di € 4.472,84 del 12.02.2009 è stato confermato dalla dichiarazione della medesima, con firma autenticata in Comune, dalla copia del bollettino postale dei versamenti dei contribuiti Inps, con timbro postale del 11.02.2009, nonché dalle testimonianze di , e di all'epoca Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3 compagno della badante;
l'offerta al sacerdote di € 300,00 e il pagamento del debito di € 260,00 sono stati confermati dalle deposizioni di e . Per_2 Testimone_2
In relazione a tutti questi pagamenti gli attori non sono stati in grado di documentare alcun esborso da parte propria.
Passando infine al terzo motivo relativo al mancato accoglimento della domanda subordinata di condanna alla restituzione del minor importo non utilizzato per pagamenti e trattenuto dal – CP_1 importo che lo stesso aveva inizialmente proposto di restituire (cfr. doc. 9 fascicolo di primo CP_1 grado) - questa Corte ritiene che nel caso di specie possa parlarsi di donazione di modico valore in relazione al valore complessivo dell'importo trattenuto e ai rapporti parentali tra le parti.
Il carattere di 'modico valore' della donazione, in virtù del quale non è richiesta la forma dell'atto pubblico 'ad substantiam' , va infatti valutato alla stregua di due criteri: quello obiettivo, correlato al valore del bene che è oggetto della donazione e quello soggettivo, per il quale si devono valutare le condizioni economiche del donante.
E, nel caso di specie, dagli atti risulta che l'asse ereditario dichiarato nella denuncia di successione aveva un valore di complessivi € 77.871,00 e il de cuius risultava titolare anche di diversi beni immobili (v. doc. 6 fascicolo di primo grado).
Al rigetto dell'appello consegue la condanna degli appellanti alle spese del grado liquidate come in dispositivo per la soccombenza.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del DPR 115/2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per l'appello, a norma dell'art. 13, comma 1 bis del DPR suddetto (Cass. SS UU 23535/2019; Cass. SS UU 4315/2020)
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
, e nei confronti di
[...] Parte_2 Parte_3 Controparte_1 costituito, avverso la sentenza del Tribunale di Bologna n. 2889/2021, ogni altra istanza, domanda ed eccezione respinta, disattesa ed assorbita, in parziale accoglimento dell'appello e ferme le statuizioni della sentenza impugnata non oggetto di modifica, così provvede: rigetta l'appello;
pag. 5/6 condanna l'appellante alle spese del grado che liquida in € 3.966,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge.
Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per l'appello, a norma dell'art. 13, comma 1 bis del DPR 115/2002.
Così deciso nella camera di consiglio della Prima sezione Civile della Corte d'Appello di Bologna il
25.3.2025
Il Consigliere relatore Il Presidente
Annarita Donofrio Giuseppe De Rosa
pag. 6/6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
I Sezione Civile
R.G. 60/2022
La Corte D'Appello di Bologna, Prima Sezione Civile, in persona dei magistrati:
Giuseppe De Rosa Presidente
Antonella Allegra Consigliere
Annarita Donofrio Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
), Parte_1 C.F._1 Parte_2
) e ) assistiti e difesi dall'avv. C.F._2 Parte_3 C.F._3
Enrico Di Giacomo, con domicilio eletto presso il suo studio, in Roma, via Paolo Emilio n. 7 00192
Roma appellanti
), assistito e difeso dall'avv. Maurizio Andreotti, Controparte_1 C.F._4 con domicilio eletto presso il suo studio, in Bologna, via Livraghi n. 1
appellato
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con atto di citazione notificato il 14.09.2018, , e , nella qualità Pt_1 Pt_2 Parte_3 di eredi legittimi in quanto figli di deceduto il 04.02.2009, hanno convenuto in Persona_1 giudizio lo zio per la restituzione dell'importo di € 15.000,00 incassato tramite Controparte_1 assegno bancario tratto sul conto corrente di , con firma di traenza difforme dalla Persona_1 sua, posto all'incasso da il 10.02.2009 o, in subordine, per la restituzione della minore CP_1 somma di € 4.987,16 (come precisata in sede di prima memoria istruttoria) trattenuta all'esito di asseriti pagamenti.
Si è tempestivamente costituito cognato di per aver sposato la Controparte_1 Persona_1 sorella , descrivendo come buoni i rapporti intrattenuti dal cognato con lui e con le sorelle Per_2 Per_ e e invece, quelli con i figli , e quest'ultimo anche Per_2 Per_4 Pt_1 Pt_2 Pt_3 querelato dal padre per minacce, e tutti assenti al suo funerale;
ha allegato di essersi sempre prodigato insieme alla moglie nelle cure in favore del cognato, la cui salute era stata minata Per_2 sempre più nel tempo, a partire dall'ictus cerebrale con emiparesi del 2003, seguito da un intervento per occlusione di aorta carotidea, da una frattura del sottopostoperone destro e da interventi di bypass coronarico nel 2007, fino al ricovero della fine del 2008 per una grave insufficienza renale, fino a ricevere da , in data 02.02.2009, in occasione di una delle tante visite a lui fatte in Persona_1 ospedale, l'assegno già firmato in questione, compilato alla sua presenza, in accordo con lui, per l'importo di € 15.000,00, da utilizzare per le spese funebri e il saldo di posizioni debitorie rimaste in sospeso, trattenendo eventuali somme in eccedenza a titolo di affettuoso indennizzo per essergli stato sempre vicino anche nei momenti più difficili;
ha poi partitamente specificato le spese sostenute dopo la morte del cognato per complessivi € 10.012,84, residuando € 4.987,16, che egli, in conformità al volere del de cuius, aveva trattenuto per la propria famiglia;
ha quindi contestato di aver posto all'incasso l'assegno in assenza di qualsiasi titolo giustificativo e ha concluso per il rigetto della domanda.
Con sentenza n. 2889/2021 pubblicata il 19.11.2021 il Tribunale di Bologna ha rigettato la domanda degli attori, condannandoli a rifondere al convenuto le spese di lite, liquidandole in complessivi €
4.835,00, per mancato assolvimento dell'onere della prova da parte degli attori, essendosi limitati a dedurre che la firma sull'assegno posto all'incasso sarebbe “difforme” da quella del loro padre senza offrire idonea prova.
Diversamente, secondo il Tribunale, il convenuto ha adeguatamente provato le proprie allegazioni, con particolare riguardo alle spese funerarie.
2.- , e proponevano appello avverso detta sentenza contestando, in Pt_1 Pt_2 Parte_3 primo luogo, l'omessa compiuta valutazione della CTU espletata nel giudizio avanti al Tribunale di
Teramo RG 232/21, nonché l'irrilevanza del decreto penale di archiviazione che escludeva pag. 2/6 unicamente consapevolezza e complicità del rispetto alla falsificazione della firma ma non CP_1 concludeva per la genuinità della stessa.
Con il secondo motivo gli appellanti eccepivano l'inammissibilità dei capitoli di prova di parte convenuta, erroneamente ammessi dal primo Giudice in violazione degli artt. artt. 2726 e 2721 c.c., per essere la prova testimoniale preclusa per dimostrare pagamenti in denaro, e l'erronea valutazione dei documenti prodotti dal a sostegno delle proprie deduzioni, non potendosi ritenere formata CP_1 la prova contabile degli esborsi asseritamente effettuati, né potendo le dichiarazioni dei testi escussi dimostrare i dedotti pagamenti.
Con il terzo motivo contestavano il rigetto della domanda subordinata di condanna alla restituzione di € 4.987,16 che il aveva confessato di aver trattenuto a titolo di lascito bonario del de cuius, CP_1 atteso che non risultava provato lo spirito di liberalità e che, comunque, al più si trattava di una donazione nulla per difetto di forma.
Chiedevano quindi, in riforma dell'impugnata sentenza, il riconoscimento del loro diritto alla restituzione della somma di € 15.000,00, ovvero, in subordine, alla restituzione della minor somma di € 4.987,16 poiché incassata senza alcun titolo.
3.- Si è costituito in data 05.04.2022 eccependo l'inutilizzabilità della CTU svolta Controparte_1 nel giudizio avanti al Tribunale di Teramo RG 232/21, sia poiché formata in un giudizio al quale il non ha partecipato sia perché in concreto inutilizzabile perché prodotta soltanto per poche CP_1 pagine e comunque formatasi nell'ambito di un giudizio interrotto, oltre al fatto che comunque trattasi di prova atipica e come tale utilizzabile solo se corroborata da altre prove.
Ribadiva la piena ammissibilità delle prove ammesse in primo grado nel rispetto dei limiti di legge e delle deroghe consentite.
In ordine alla donazione della somma residua ribadiva che ricadeva su parte attrice l'onere di provare l'indebito e che comunque l'intento di di ripagare il cognato per Persona_1
l'assistenza prestatagli in vita emergeva inequivocabilmente dalla testimonianza della sorella
; che, infine, non poteva trattarsi di donazione orale, non ricorrendo la causa donandi, quale Per_2 liberalità pura, mentre nel caso di specie l'intenzione di era stata proprio quella di Persona_1 adempiere ad un'obbligazione morale e sociale al fine di ricompensare il cognato e la sorella per essersi fatti carico della sua assistenza morale e materiale.
4.- L'appello va rigettato.
In ordine al primo motivo si rileva quanto segue.
La giurisprudenza riconosce che il giudice di merito, in mancanza di qualsiasi divieto di legge, oltre che utilizzare prove raccolte in diverso giudizio fra le stesse o altre parti, può anche avvalersi delle pag. 3/6 risultanze derivanti da atti di altri procedimenti, anche penali, che debbono, tuttavia, considerarsi quali semplici indizi idonei a fornire utili e concorrenti elementi di giudizio, la cui concreta efficacia sintomatica dei singoli fatti noti deve essere valutata - in conformità con la regola dettata in tema di prova per presunzioni - non solo analiticamente, ma anche nella loro convergenza globale, accertandone la pregnanza conclusiva in base ad un apprezzamento che, se sorretto da adeguata e corretta motivazione sotto il profilo logico e giuridico, non è sindacabile in sede di legittimità
(Cassazione n.19521 del 2019).
Nel caso di specie tuttavia sulla base degli atti non risulta provato l'illegittimo incasso delle somme portate dall'assegno in relazione al quale gli appellanti hanno ritualmente contestato nei termini di legge genericamente la “difformità”, chiedendo di utilizzare come prova gli asseriti risultati di una
CTU svolta in un procedimento al quale le parti di questo giudizio non hanno partecipato, processo in cui gli stessi risultati peritali non sono stati comunque sottoposti ad un vaglio completo del giudice essendosi il processo interrotto, e producendo soltanto un piccolo stralcio di poche pagine di detto lavoro senza consentire di cogliere completamente il pregresso ragionamento peritale, fermo restando che tutte le prove acquisite in questo giudizio non avrebbero comunque consentito di ritenere integrati gli elementi necessari per integrare la prova atipica in questione.
In mancanza di prova di non autenticità della firma, l'assegno in questione risulta quindi regolarmente incassato.
Passando poi al secondo motivo circa l'ammissibilità delle prove orali ammesse, appare corretta la ritenuta ammissibilità delle prove orali richieste in ordine ai pagamenti in considerazione dei rapporti esistenti tra le parti ai sensi dell'art. 2721 II comma c.p.c.. Le prove assunte hanno quindi legittimamente integrato quelle documentali ai fini della decisione.
Per quanto concerne infatti l'ammissibilità della prova testimoniale, a sensi degli artt. 2721 e 2726
c.c., giova ricordare che i limiti di valore previsti da tali norme non attengono all'ordine pubblico, ma sono posti nell'esclusivo interesse delle parti e, nel caso di specie, il Giudice di primo grado ha correttamente ammesso tali prove, proprio in considerazione della particolare natura dei rapporti di parentela intercorsi tra le parti, che poteva rendere plausibile il versamento in contanti di somme, anche oltre i limiti posti dalle norme predette.
In relazione quindi alla prova dei singoli pagamenti si rileva quanto segue.
Come rilevato dal Tribunale, il documento di quietanza dell'importo di € 4.900,00 è stato confermato dal suo autore, titolare dell'impresa funebre, sentito come teste all'udienza del 25.09.21, oltre che confermata da che ha dichiarato di aver assistito al pagamento Testimone_1
delle spese funerarie;
in relazione ai costi della lampada votiva è stato prodotto documentazione di pag. 4/6 pagamento postale;
il pagamento in favore della badante di € 4.472,84 del 12.02.2009 è stato confermato dalla dichiarazione della medesima, con firma autenticata in Comune, dalla copia del bollettino postale dei versamenti dei contribuiti Inps, con timbro postale del 11.02.2009, nonché dalle testimonianze di , e di all'epoca Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3 compagno della badante;
l'offerta al sacerdote di € 300,00 e il pagamento del debito di € 260,00 sono stati confermati dalle deposizioni di e . Per_2 Testimone_2
In relazione a tutti questi pagamenti gli attori non sono stati in grado di documentare alcun esborso da parte propria.
Passando infine al terzo motivo relativo al mancato accoglimento della domanda subordinata di condanna alla restituzione del minor importo non utilizzato per pagamenti e trattenuto dal – CP_1 importo che lo stesso aveva inizialmente proposto di restituire (cfr. doc. 9 fascicolo di primo CP_1 grado) - questa Corte ritiene che nel caso di specie possa parlarsi di donazione di modico valore in relazione al valore complessivo dell'importo trattenuto e ai rapporti parentali tra le parti.
Il carattere di 'modico valore' della donazione, in virtù del quale non è richiesta la forma dell'atto pubblico 'ad substantiam' , va infatti valutato alla stregua di due criteri: quello obiettivo, correlato al valore del bene che è oggetto della donazione e quello soggettivo, per il quale si devono valutare le condizioni economiche del donante.
E, nel caso di specie, dagli atti risulta che l'asse ereditario dichiarato nella denuncia di successione aveva un valore di complessivi € 77.871,00 e il de cuius risultava titolare anche di diversi beni immobili (v. doc. 6 fascicolo di primo grado).
Al rigetto dell'appello consegue la condanna degli appellanti alle spese del grado liquidate come in dispositivo per la soccombenza.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del DPR 115/2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per l'appello, a norma dell'art. 13, comma 1 bis del DPR suddetto (Cass. SS UU 23535/2019; Cass. SS UU 4315/2020)
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
, e nei confronti di
[...] Parte_2 Parte_3 Controparte_1 costituito, avverso la sentenza del Tribunale di Bologna n. 2889/2021, ogni altra istanza, domanda ed eccezione respinta, disattesa ed assorbita, in parziale accoglimento dell'appello e ferme le statuizioni della sentenza impugnata non oggetto di modifica, così provvede: rigetta l'appello;
pag. 5/6 condanna l'appellante alle spese del grado che liquida in € 3.966,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge.
Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per l'appello, a norma dell'art. 13, comma 1 bis del DPR 115/2002.
Così deciso nella camera di consiglio della Prima sezione Civile della Corte d'Appello di Bologna il
25.3.2025
Il Consigliere relatore Il Presidente
Annarita Donofrio Giuseppe De Rosa
pag. 6/6