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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 25/09/2025, n. 489 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 489 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
Nr. 1973/2022 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PALMI
Sezione civile nella persona del giudice onorario dott.ssa Emanuela Ruscio e in composizione monocratica ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1973 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022 proposta da
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. , rappresentati e difesi dall'avv. Rugolo Giuseppe;
C.F._2
ATTORI
NEI CONFRONTI DI
(C.F. ), rappresentato e difeso CP_1 C.F._3
dall'avv. Bonarrigo Caterina;
CONVENUTO
E
(C.F. ), rappresentato e difeso CP_2 C.F._4
dall'avv. Freno Rosa Maria;
CONVENUTO
E
(C.F. ), rappresentato e Controparte_3 C.F._5
difeso dall'avv. Freno Antonino;
CONVENUTO
OGGETTO: inadempimento contrattuale CONCLUSIONI: come da verbale dell'udienza del 19 settembre 2025, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione regolarmente notificato, e Parte_1 Parte_2
convenivano, innanzi a questo Tribunale, , e l'arch. CP_1 CP_2
, chiedendo che fosse accertato l'inadempimento degli stessi Controparte_3
rispetto a una serie di contratti stipulati con gli attori, con conseguente declaratoria di risoluzione dei contratti e condanna al risarcimento dei danni da essi subiti.
A fondamento della loro domanda, gli odierni attori deducevano:
a) che, negli anni '90, e danti causa di essi CP_4 Controparte_5
attori, dopo avere ottenuto l'autorizzazione all'esecuzione di un Progetto di miglioramento fondiario da parte della Regione Calabria, avevano stipulato un contratto di appalto con , il quale si era obbligato ad eseguire i lavori CP_1
di miglioramento di un fondo di loro proprietà (sito nel Comune di Varapodio, in località “Foresta Polpà”, distinto nel N.C.T. al Foglio n. 2, particelle 79, 80 e 110), specificati in seno alla relazione redatta dal Dr. il 14.02.1994, e più Persona_1
precisamente lo sbancamento di tutta la superficie per la profondità media di un metro ed il riempimento con terreno vegetale di trasporto e distribuzione del materiale inerte derivatore;
b) che , tuttavia, anziché eseguire le opere di miglioramento CP_1
fondiario commissionate, iniziava ad estrarre e a commercializzare, nel proprio esclusivo interesse, gli inerti presenti sul fondo di proprietà dei coniugi CP_6
provocando uno sconvolgimento ambientale dell'area;
c) che, in data 06.04.2006, si vedeva costretta a richiedere Controparte_5
l'intervento dei Carabinieri di Varapodio per interrompere i lavori di scavo e prelievo abusivo di inerti e ne conseguiva la proposizione di una denuncia-querela da parte di da cui scaturiva un procedimento penale a carico di Controparte_5 CP_2
;
[...] d) che, con scrittura privata del 13.05.2014, essi attori e Controparte_5
acconsentivano a rimettere la querela e, conseguentemente, a determinare l'archiviazione del procedimento penale a carico di , a fronte CP_2
dell'impegno assunto da quest'ultimo, insieme ad , di eseguire i lavori CP_1
riparatori previsti nel contratto di appalto richiamato e sottoscritto in data 12.05.2014;
e) che, in quell'occasione, essi attori avevano conferito incarico professionale all'arch. , per la progettazione, presentazione della pratica edilizia Controparte_3
e direzione dei lavori de quibus;
f) che l'appaltatore avrebbe dovuto dare corso all'esecuzione delle opere appaltate entro il termine di tre anni, decorrenti dalla consegna dei lavori;
g) che tuttavia, l'arch. provvedeva alla predisposizione delle Controparte_3
pratiche edilizie con notevole ritardo, depositandole presso il Comune di Varapodio solo in data 14.09.2017;
h) che in prossimità dello scadere del triennio previsto per la conclusione dei lavori, in data 20.08.2020, essi attori inoltravano formale diffida ai convenuti all'esecuzione delle opere e al risarcimento del danno, posto che nessun lavoro era stato fatto;
i) che, in data 17.09.2020, l'arch. , inoltrava copia di certificato Controparte_3
di collaudo e regolare esecuzione dei lavori trasmesso al Comune di Varapodio il giorno precedente;
j) che, pertanto, i convenuti non avevano adempiuto alle obbligazioni contrattualmente assunte, ed essi attori ne chiedevano la risoluzione;
k) che, in particolare: e non avevano adempiuto CP_1 CP_2
agli obblighi assunti con il contratto del 13.05.2014; non aveva CP_2
rispettato gli impegni previsti nel contratto del 12.05.2014; l'arch. Controparte_3
era risultato inadempiente agli obblighi derivanti dal contratto di prestazione d'opera professionale;
l) che, a causa dell'inadempimento contrattuale dei convenuti, essi attori hanno subito un danno quantificato in € 200.000,00, corrispondente al costo necessario per il ripristino del fondo e al mancato reddito derivante dalla sua inutilizzabilità a fini agricoli.
si costituiva in giudizio e, in via preliminare, eccepiva CP_1
l'incompetenza del Tribunale adito in favore della Camera di Mediazione, per come stabilito dall'art. 16 del contratto di appalto. Nel merito, chiedeva il CP_1
rigetto della domanda attorea, in quanto infondata in fatto e in diritto, e a fondamento della sua difesa eccepiva:
1) l'inesistenza del contratto di appalto asseritamente stipulato negli anni '90 con e con il quale esso convenuto avrebbe assunto CP_4 Controparte_5
l'obbligazione di sbancamento di tutta la superficie per la profondità media di un metro ed il riempimento con terreno vegeale di trasporto e distribuzione del materiale inerte derivatore e, comunque, la prescrizione di qualunque diritto da esso nascente;
2) l'inammissibilità della domanda nei confronti di esso convenuto per difetto di legittimazione passiva, non avendo esso attore sottoscritto il contratto di appalto del
12.05.2014;
3) la nullità della clausola, per impossibilità dell'oggetto, contenuta nella scrittura privata del 13.05.2014, nella quale esso attore si impegnava “a rispettare i termini indicati nel contratto di appalto, stipulato in altra data, cercando, considerata la lungaggine della vicenda, di consegnare i lavori prima della data indicata in questione”;
4) la mancanza di nesso causale tra gli obblighi nascenti dalla scrittura del
13.05.2014 e l'asserito danno lamentato dagli attori.
si costituiva in giudizio e, in via preliminare, eccepiva CP_2
l'incompetenza del Tribunale in favore della Camera di Mediazione, in virtù della clausola compromissoria stipulata dalle parti. Nel merito, il convenuto chiedeva il rigetto della domanda attorea, in quanto infondata sia in fatto che in diritto. In particolare, eccepiva di aver esattamente adempiuto alla prestazione CP_2
oggetto del contratto di appalto del 12.05.2014, posto che, ai sensi dell'art. 8 del capitolato d'appalto, il termine per l'esecuzione delle opere era fissato in tre anni a decorrere dalla consegna dei lavori, successiva all'approvazione del progetto da parte del . evidenziava, infatti, che i lavori erano stati Controparte_7 CP_2
consegnati a esso appaltatore in data 19.09.2017 e che il termine finale (previsto per il
19.09.2020) era stato regolarmente rispettato, atteso che in data 16.09.2020 il Direttore dei Lavori aveva certificato l'ultimazione delle opere.
L'arch. si costituiva in giudizio ed eccepiva di avere Controparte_3
correttamente adempiuto alle obbligazioni assunte nel 2014, consistenti nella predisposizione della documentazione progettuale necessaria per l'esecuzione dei lavori sul fondo oggetto di causa e nella direzione dei medesimi. L'architetto convenuto contestava, invece, di avere mai ricevuto incarico per la redazione di pratiche edilizie relative a interventi ulteriori rispetto a quelli espressamente indicati nel contratto.
Il convenuto chiariva, inoltre, che la documentazione tecnica necessaria per l'intervento, pur essendo l'incarico stato conferito nel 2014, veniva presentata da esso convenuto al Comune di Varapodio solo nel 2017, in quanto, nei tre anni successivi all'affidamento, i committenti non avevano fornito a esso professionista le indicazioni chiare e definitive in merito alle operazioni da eseguire, in particolare riguardo al reperimento dei materiali da utilizzare per il riempimento dei dislivelli del terreno.
Eccepiva, infatti, che solo nel 2017, gli attori avevano comunicato a esso convenuto di avere raggiunto un accordo con e indicando la fonte di CP_2
approvvigionamento il terreno da movimentare.
L'arch. eccepiva, infine, di avere rispettato i termini Controparte_3
contrattuali, osservando che i lavori, consegnati all'appaltatore il 19.09.2017, venivano collaudati da esso professionista in data 16.09.2020 e che, in base al contratto sottoscritto con i l'esecutore disponeva di un termine di tre anni per CP_6
completarli.
Anche l'arch. , quindi, chiedeva il rigetto della domanda Controparte_3
attorea, poiché infondata in fatto e in diritto.
All'udienza del 14.04.2023, il giudice riservava la decisione e con ordinanza del
17.07.2024 assegnava alle parti i termini perentori di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c. La causa veniva istruita mediante l'espletamento dell'interrogatorio formale di
, e arch. e mediante l'escussione CP_2 CP_1 Controparte_3
di nr.4 testi ( , e ). Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3 Testimone_4
Con ordinanza del 14.04.2025, il giudice riteneva matura la decisione e rinviava la causa all'udienza del 13.06.2025 per la precisazione delle conclusioni e per la decisione.
Infine, all'udienza del 19.09.2025, le parti le parti precisavano le conclusioni, riportandosi ai propri scritti difensivi, e la causa veniva trattenuta in riserva.
2. La domanda proposta da e è infondata e deve Parte_1 Parte_2
essere rigettata per quanto di seguito esposto.
A) Va premesso che è ormai consolidato nell'elaborazione giurisprudenziale il principio della c.d. “ragione più liquida” in forza del quale è possibile invertire l'ordine logico-giuridico dei motivi dedotti in giudizio qualora vi sia un profilo di chiara ed immediata evidenza decisoria che possa assorbire l'interesse dell'intero giudizio.
E' sufficiente, al riguardo, il richiamo alle motivazioni espresse dalla Suprema Corte:
“Il principio della "ragione più liquida", imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre”
(Cass. n. 12002 del 28/05/2014; conformi più di recente Cass. n. 23531 del 18/11/2016
e Cass. n. 15350 del 21/06/2017).
La Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha, peraltro, chiarito che proprio l'esigenza di economia processuale e di celerità della decisione consentono di attribuire prevalenza alla ragione più liquida anche rispetto a questioni processuali e di rito preliminari (“In applicazione del principio processuale della "ragione più liquida" - desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. - deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale” - Cass. SU n. 9936 dell'8/05/2014).
Appunto in applicazione di tale principio il Tribunale ritiene che nella specie la causa possa essere decisa immediatamente, sulla base di dati oggettivi non contestabili, direttamente nel merito.
Infatti oggetto del contendere appare in primo luogo il riconoscimento di danno da fatto illecito derivante da:a) nel costo di ripristino del fondo agricolo descritto in premessa all'uso di cui al progetto di miglioramento fondiario autorizzato con Decreto del
Presidente della Regione Calabria prot. n. 727 del 08.06.1994, nonché b) nel mancato reddito derivante dallo sfruttamento del fondo, rimasto inidoneo all'uso agricolo, a far data quantomeno dallo scadere del triennio previsto per l'esecuzione dei lavori in forza del contratto di appalto del 12.05.2014 e fino al ripristino del terreno all'uso agricolo.
Orbene, rebus sic stantibus era onere dell'attore dare la prova del danno in contestazione nella sua specificità non risulta essere stata fornita.
Nel giudizio civile per il risarcimento dei danni da inadempimento di un contratto di appalto, l'attore deve allegare e provare, oltre alla fonte del diritto e alla scadenza della prestazione, l'esistenza di un danno conseguente all'inadempimento e il nesso causale specifico tra la condotta inadempiente e le conseguenze pregiudizievoli lamentate, senza affidarsi a meri automatismi o richieste generiche di ristoro, ma articolando fatti specifici, quantificazioni e collegamenti causali pertinenti, anche mediante presunzioni semplici purché gravi, precise e concordanti, specie se mira a voci di pregiudizio patrimoniale o non patrimoniale ulteriori rispetto al costo di eliminazione dei vizi dell'opera o alla diminuzione di valore o rendimento dell'opera medesima, in un quadro in cui, ferma la presunzione di colpa dell'appaltatore per i vizi, resta a carico dell'attore la dimostrazione del danno-conseguenza e del nesso eziologico con l'inesatto adempimento, mentre la prova liberatoria dell'appaltatore e del direttore dei lavori attiene alle esimenti di cui agli artt. 1218 e 1668 c.c. e, quanto al primo, alla specifica dimostrazione di aver segnalato errori progettuali o direttivi e di essere stato ridotto a mero esecutore delle istruzioni ricevute.
Nel caso che ci occupa non risulta in contestazione l'esecuzione del contratto ( seppure in ritardo) e la consegna dei lavori, mentre non risulta né dedotta, né allegata né provata in maniera specifica il danno patito e rihciesto.
Tanto basta a questo tribunale per il rigetto della domanda per assenza di prova del danno.
Quanto alle spese di lite considerato il ritardo nella consegna dei lavori tale aspetto viene ad essere valorizzato da questo tribunale per disporre la totale compensazione delle spese tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_3
nei confronti di + ALTRI così provvede: CP_1
-rigetta la domanda per le causali di cui in parte motiva
-spese compensate
-Motivazione contestuale.
Così deciso in Palmi lì 25.9.25
IL GIUDICE UNICO
G.O. DOTT.SSA EMANUELA RUSCIO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PALMI
Sezione civile nella persona del giudice onorario dott.ssa Emanuela Ruscio e in composizione monocratica ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1973 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022 proposta da
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. , rappresentati e difesi dall'avv. Rugolo Giuseppe;
C.F._2
ATTORI
NEI CONFRONTI DI
(C.F. ), rappresentato e difeso CP_1 C.F._3
dall'avv. Bonarrigo Caterina;
CONVENUTO
E
(C.F. ), rappresentato e difeso CP_2 C.F._4
dall'avv. Freno Rosa Maria;
CONVENUTO
E
(C.F. ), rappresentato e Controparte_3 C.F._5
difeso dall'avv. Freno Antonino;
CONVENUTO
OGGETTO: inadempimento contrattuale CONCLUSIONI: come da verbale dell'udienza del 19 settembre 2025, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione regolarmente notificato, e Parte_1 Parte_2
convenivano, innanzi a questo Tribunale, , e l'arch. CP_1 CP_2
, chiedendo che fosse accertato l'inadempimento degli stessi Controparte_3
rispetto a una serie di contratti stipulati con gli attori, con conseguente declaratoria di risoluzione dei contratti e condanna al risarcimento dei danni da essi subiti.
A fondamento della loro domanda, gli odierni attori deducevano:
a) che, negli anni '90, e danti causa di essi CP_4 Controparte_5
attori, dopo avere ottenuto l'autorizzazione all'esecuzione di un Progetto di miglioramento fondiario da parte della Regione Calabria, avevano stipulato un contratto di appalto con , il quale si era obbligato ad eseguire i lavori CP_1
di miglioramento di un fondo di loro proprietà (sito nel Comune di Varapodio, in località “Foresta Polpà”, distinto nel N.C.T. al Foglio n. 2, particelle 79, 80 e 110), specificati in seno alla relazione redatta dal Dr. il 14.02.1994, e più Persona_1
precisamente lo sbancamento di tutta la superficie per la profondità media di un metro ed il riempimento con terreno vegetale di trasporto e distribuzione del materiale inerte derivatore;
b) che , tuttavia, anziché eseguire le opere di miglioramento CP_1
fondiario commissionate, iniziava ad estrarre e a commercializzare, nel proprio esclusivo interesse, gli inerti presenti sul fondo di proprietà dei coniugi CP_6
provocando uno sconvolgimento ambientale dell'area;
c) che, in data 06.04.2006, si vedeva costretta a richiedere Controparte_5
l'intervento dei Carabinieri di Varapodio per interrompere i lavori di scavo e prelievo abusivo di inerti e ne conseguiva la proposizione di una denuncia-querela da parte di da cui scaturiva un procedimento penale a carico di Controparte_5 CP_2
;
[...] d) che, con scrittura privata del 13.05.2014, essi attori e Controparte_5
acconsentivano a rimettere la querela e, conseguentemente, a determinare l'archiviazione del procedimento penale a carico di , a fronte CP_2
dell'impegno assunto da quest'ultimo, insieme ad , di eseguire i lavori CP_1
riparatori previsti nel contratto di appalto richiamato e sottoscritto in data 12.05.2014;
e) che, in quell'occasione, essi attori avevano conferito incarico professionale all'arch. , per la progettazione, presentazione della pratica edilizia Controparte_3
e direzione dei lavori de quibus;
f) che l'appaltatore avrebbe dovuto dare corso all'esecuzione delle opere appaltate entro il termine di tre anni, decorrenti dalla consegna dei lavori;
g) che tuttavia, l'arch. provvedeva alla predisposizione delle Controparte_3
pratiche edilizie con notevole ritardo, depositandole presso il Comune di Varapodio solo in data 14.09.2017;
h) che in prossimità dello scadere del triennio previsto per la conclusione dei lavori, in data 20.08.2020, essi attori inoltravano formale diffida ai convenuti all'esecuzione delle opere e al risarcimento del danno, posto che nessun lavoro era stato fatto;
i) che, in data 17.09.2020, l'arch. , inoltrava copia di certificato Controparte_3
di collaudo e regolare esecuzione dei lavori trasmesso al Comune di Varapodio il giorno precedente;
j) che, pertanto, i convenuti non avevano adempiuto alle obbligazioni contrattualmente assunte, ed essi attori ne chiedevano la risoluzione;
k) che, in particolare: e non avevano adempiuto CP_1 CP_2
agli obblighi assunti con il contratto del 13.05.2014; non aveva CP_2
rispettato gli impegni previsti nel contratto del 12.05.2014; l'arch. Controparte_3
era risultato inadempiente agli obblighi derivanti dal contratto di prestazione d'opera professionale;
l) che, a causa dell'inadempimento contrattuale dei convenuti, essi attori hanno subito un danno quantificato in € 200.000,00, corrispondente al costo necessario per il ripristino del fondo e al mancato reddito derivante dalla sua inutilizzabilità a fini agricoli.
si costituiva in giudizio e, in via preliminare, eccepiva CP_1
l'incompetenza del Tribunale adito in favore della Camera di Mediazione, per come stabilito dall'art. 16 del contratto di appalto. Nel merito, chiedeva il CP_1
rigetto della domanda attorea, in quanto infondata in fatto e in diritto, e a fondamento della sua difesa eccepiva:
1) l'inesistenza del contratto di appalto asseritamente stipulato negli anni '90 con e con il quale esso convenuto avrebbe assunto CP_4 Controparte_5
l'obbligazione di sbancamento di tutta la superficie per la profondità media di un metro ed il riempimento con terreno vegeale di trasporto e distribuzione del materiale inerte derivatore e, comunque, la prescrizione di qualunque diritto da esso nascente;
2) l'inammissibilità della domanda nei confronti di esso convenuto per difetto di legittimazione passiva, non avendo esso attore sottoscritto il contratto di appalto del
12.05.2014;
3) la nullità della clausola, per impossibilità dell'oggetto, contenuta nella scrittura privata del 13.05.2014, nella quale esso attore si impegnava “a rispettare i termini indicati nel contratto di appalto, stipulato in altra data, cercando, considerata la lungaggine della vicenda, di consegnare i lavori prima della data indicata in questione”;
4) la mancanza di nesso causale tra gli obblighi nascenti dalla scrittura del
13.05.2014 e l'asserito danno lamentato dagli attori.
si costituiva in giudizio e, in via preliminare, eccepiva CP_2
l'incompetenza del Tribunale in favore della Camera di Mediazione, in virtù della clausola compromissoria stipulata dalle parti. Nel merito, il convenuto chiedeva il rigetto della domanda attorea, in quanto infondata sia in fatto che in diritto. In particolare, eccepiva di aver esattamente adempiuto alla prestazione CP_2
oggetto del contratto di appalto del 12.05.2014, posto che, ai sensi dell'art. 8 del capitolato d'appalto, il termine per l'esecuzione delle opere era fissato in tre anni a decorrere dalla consegna dei lavori, successiva all'approvazione del progetto da parte del . evidenziava, infatti, che i lavori erano stati Controparte_7 CP_2
consegnati a esso appaltatore in data 19.09.2017 e che il termine finale (previsto per il
19.09.2020) era stato regolarmente rispettato, atteso che in data 16.09.2020 il Direttore dei Lavori aveva certificato l'ultimazione delle opere.
L'arch. si costituiva in giudizio ed eccepiva di avere Controparte_3
correttamente adempiuto alle obbligazioni assunte nel 2014, consistenti nella predisposizione della documentazione progettuale necessaria per l'esecuzione dei lavori sul fondo oggetto di causa e nella direzione dei medesimi. L'architetto convenuto contestava, invece, di avere mai ricevuto incarico per la redazione di pratiche edilizie relative a interventi ulteriori rispetto a quelli espressamente indicati nel contratto.
Il convenuto chiariva, inoltre, che la documentazione tecnica necessaria per l'intervento, pur essendo l'incarico stato conferito nel 2014, veniva presentata da esso convenuto al Comune di Varapodio solo nel 2017, in quanto, nei tre anni successivi all'affidamento, i committenti non avevano fornito a esso professionista le indicazioni chiare e definitive in merito alle operazioni da eseguire, in particolare riguardo al reperimento dei materiali da utilizzare per il riempimento dei dislivelli del terreno.
Eccepiva, infatti, che solo nel 2017, gli attori avevano comunicato a esso convenuto di avere raggiunto un accordo con e indicando la fonte di CP_2
approvvigionamento il terreno da movimentare.
L'arch. eccepiva, infine, di avere rispettato i termini Controparte_3
contrattuali, osservando che i lavori, consegnati all'appaltatore il 19.09.2017, venivano collaudati da esso professionista in data 16.09.2020 e che, in base al contratto sottoscritto con i l'esecutore disponeva di un termine di tre anni per CP_6
completarli.
Anche l'arch. , quindi, chiedeva il rigetto della domanda Controparte_3
attorea, poiché infondata in fatto e in diritto.
All'udienza del 14.04.2023, il giudice riservava la decisione e con ordinanza del
17.07.2024 assegnava alle parti i termini perentori di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c. La causa veniva istruita mediante l'espletamento dell'interrogatorio formale di
, e arch. e mediante l'escussione CP_2 CP_1 Controparte_3
di nr.4 testi ( , e ). Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3 Testimone_4
Con ordinanza del 14.04.2025, il giudice riteneva matura la decisione e rinviava la causa all'udienza del 13.06.2025 per la precisazione delle conclusioni e per la decisione.
Infine, all'udienza del 19.09.2025, le parti le parti precisavano le conclusioni, riportandosi ai propri scritti difensivi, e la causa veniva trattenuta in riserva.
2. La domanda proposta da e è infondata e deve Parte_1 Parte_2
essere rigettata per quanto di seguito esposto.
A) Va premesso che è ormai consolidato nell'elaborazione giurisprudenziale il principio della c.d. “ragione più liquida” in forza del quale è possibile invertire l'ordine logico-giuridico dei motivi dedotti in giudizio qualora vi sia un profilo di chiara ed immediata evidenza decisoria che possa assorbire l'interesse dell'intero giudizio.
E' sufficiente, al riguardo, il richiamo alle motivazioni espresse dalla Suprema Corte:
“Il principio della "ragione più liquida", imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre”
(Cass. n. 12002 del 28/05/2014; conformi più di recente Cass. n. 23531 del 18/11/2016
e Cass. n. 15350 del 21/06/2017).
La Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha, peraltro, chiarito che proprio l'esigenza di economia processuale e di celerità della decisione consentono di attribuire prevalenza alla ragione più liquida anche rispetto a questioni processuali e di rito preliminari (“In applicazione del principio processuale della "ragione più liquida" - desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. - deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale” - Cass. SU n. 9936 dell'8/05/2014).
Appunto in applicazione di tale principio il Tribunale ritiene che nella specie la causa possa essere decisa immediatamente, sulla base di dati oggettivi non contestabili, direttamente nel merito.
Infatti oggetto del contendere appare in primo luogo il riconoscimento di danno da fatto illecito derivante da:a) nel costo di ripristino del fondo agricolo descritto in premessa all'uso di cui al progetto di miglioramento fondiario autorizzato con Decreto del
Presidente della Regione Calabria prot. n. 727 del 08.06.1994, nonché b) nel mancato reddito derivante dallo sfruttamento del fondo, rimasto inidoneo all'uso agricolo, a far data quantomeno dallo scadere del triennio previsto per l'esecuzione dei lavori in forza del contratto di appalto del 12.05.2014 e fino al ripristino del terreno all'uso agricolo.
Orbene, rebus sic stantibus era onere dell'attore dare la prova del danno in contestazione nella sua specificità non risulta essere stata fornita.
Nel giudizio civile per il risarcimento dei danni da inadempimento di un contratto di appalto, l'attore deve allegare e provare, oltre alla fonte del diritto e alla scadenza della prestazione, l'esistenza di un danno conseguente all'inadempimento e il nesso causale specifico tra la condotta inadempiente e le conseguenze pregiudizievoli lamentate, senza affidarsi a meri automatismi o richieste generiche di ristoro, ma articolando fatti specifici, quantificazioni e collegamenti causali pertinenti, anche mediante presunzioni semplici purché gravi, precise e concordanti, specie se mira a voci di pregiudizio patrimoniale o non patrimoniale ulteriori rispetto al costo di eliminazione dei vizi dell'opera o alla diminuzione di valore o rendimento dell'opera medesima, in un quadro in cui, ferma la presunzione di colpa dell'appaltatore per i vizi, resta a carico dell'attore la dimostrazione del danno-conseguenza e del nesso eziologico con l'inesatto adempimento, mentre la prova liberatoria dell'appaltatore e del direttore dei lavori attiene alle esimenti di cui agli artt. 1218 e 1668 c.c. e, quanto al primo, alla specifica dimostrazione di aver segnalato errori progettuali o direttivi e di essere stato ridotto a mero esecutore delle istruzioni ricevute.
Nel caso che ci occupa non risulta in contestazione l'esecuzione del contratto ( seppure in ritardo) e la consegna dei lavori, mentre non risulta né dedotta, né allegata né provata in maniera specifica il danno patito e rihciesto.
Tanto basta a questo tribunale per il rigetto della domanda per assenza di prova del danno.
Quanto alle spese di lite considerato il ritardo nella consegna dei lavori tale aspetto viene ad essere valorizzato da questo tribunale per disporre la totale compensazione delle spese tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_3
nei confronti di + ALTRI così provvede: CP_1
-rigetta la domanda per le causali di cui in parte motiva
-spese compensate
-Motivazione contestuale.
Così deciso in Palmi lì 25.9.25
IL GIUDICE UNICO
G.O. DOTT.SSA EMANUELA RUSCIO