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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 03/06/2025, n. 1263 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1263 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Giudice del lavoro, dott. Emanuele Rocco, ha emesso, all'esito dello scambio di note di trattazione scritte entro il termine del 13/01/2025, la seguente sentenza nella causa iscritta al N 8079/2023 del Ruolo Generale a.c., vertente TRA
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dagli Avv.ti Parte_1
Pasqualina Balzano e Salvatore Giordano ed elettivamente domiciliato presso lo studio dei medesimi sito al c/so Umberto I n. 208 in Torre Annunziata;
nonché presso gli indirizzi digitali pec:
e Email_1 Email_2
RICORRENTE e
CP_ in persona del legale Rappresentante pro-tempore rappresentato dagli Avv.ti Armando Gambino e
Stefano Azzano elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale Distrettuale in Napoli, alla via A. De Gasperi
n. 55, conche presso l'indirizzo digitale pec: t Email_3
RESISTENTE
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto depositato in data 28/12/2023, il ricorrente in epigrafe esponeva: di essere titolare di assegno cat. IO n. 18032967 con decorrenza 1dicembre 2019; che l' , in data 03/05/2021, unitamente al pagamento del primo rateo della prestazione, CP_1 effettuava una trattenuta di euro 6.921,63 per un presunto indebito, come si evince dal cedolino del mese 05/2021 estratto dal fascicolo previdenziale telematico del sito e depositato nel presente CP_1 giudizio;
con comunicazione del 03/02/2023 l'ente resistente comunicava al sig. che Parte_1 venivano decurtate somme ritenute “non dovute e trattenute dall'Ente” per euro 1.914,74, imputabili a “recupero per quote di pensione” ed a “quote incumulabili con attività lavorativa dipendente/autonoma”. Tanto premesso in punto di fatto, dedotta la illegittimità del recupero, per tutte le ragioni esposte in ricorso, adiva questo Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, chiedendo dichiararsi CP_ nulla dovuto all' per gli indebiti per cui è causa per un importo complessivo di euro 8.836,37 (6.921,63+1.914,74), con ogni conseguente statuizione. Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva l' , deducendo, per tutti i profili CP_1 indicati in memoria, la infondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto, con diverse argomentazioni. Ciò posto, si osserva che la domanda è parzialmente fondata e va accolta per i motivi e nei limiti di seguito specificati.
In punto di fatto va rilevato che il ricorrente non ha mai ricevuto la comunicazione inerente al recupero di somme indebitamente percepite su prestazione della naspi pari ad euro 6.921,63. Più nel dettaglio, con la memoria difensiva deposita la comunicazione effettuata al ricorrente senza, però, dare prova né della ricevuta di ritorno controfirmata dal ricorrente né della compiuta giacenza.
CP_ Ebbene lo scrivente giudicante in relazione alla illegittima trattenuta dell' per l'importo di euro
6.921,63 ritiene che sia fondata;
in quanto, non si è data una prova esaustiva dell'avvenuta comunicazione
(mancando la ricevuta della raccomandata).
CP_ Ne deriva che l'indebito con il quale l' ha trattenuto la somma di Euro 6.921,63 è illegittimo per le motivazioni di cui sopra.
Diversamente, invece, per l'indebito di euro 1.914,74, comunicato al ricorrente in data
03/02/2023; in questa caso trova applicazione la legge n. 222/1984, art. 1 che stabilisce: “l'assegno ordinario di invalidità è una prestazione di durata triennale, rinnovabile a domanda”.
Nel caso specifico, il primo triennio della prestazione scadeva a novembre 2022 e il ricorrente ha presentato la richiesta di conferma triennale solamente a gennaio 2023 (cfr documentazioni in atti) e, quindi, le rate di dicembre 2022 (+ rateo di 13.ma) e di gennaio 2023 (+ rateo di 13.ma), nel frattempo regolarmente corrisposte, divenivano indebite in quanto non spettanti stante il ritardo nella presentazione della suddetta domanda.
CP_ Ne consegue che l'indebito con il quale l' ha trattenuto la somma di Euro 1.914,74, è legittimo e la domanda di parte ricorrente va rigettata.
In applicazione delle suesposte motivazioni, nella fattispecie in esame, lo scrivente dichiara l'insussistenza e l'illegittimità dell'indebito previdenziale di cui alle trattenute di euro 6.921,63 e condanna CP_ l' al pagamento delle somme trattenute a tale titolo.
Dichiara, invece, sussistente e legittimo l'indebito del 03/02/2023 per la somma di euro 1.914,74 e rigetta la dimanda di . Parte_1
In ragione dell'accoglimento solo parziale della domanda e della reciproca soccombenza, le spese vengono interamente compensate fra le parti.
PQM
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede: in accoglimento parziale del ricorso, dichiara la illegittimità del recupero disposto dall' per la CP_1 somma di euro 6.921,63, per l'effetto, condanna l'Ente a restituire quanto eventualmente medio tempore trattenuto;
dichiara la legittimità del recupero disposto dall' per la somma di euro 1.914,74, per l'effetto, CP_1 rigetta la domanda del ricorrente avverso tale azione di recupero;
compensa integralmente tra le parti le spese di lite. Torre Annunziata, 03.06.2025
Il Giudice
Dott. Emanuele Rocco
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Giudice del lavoro, dott. Emanuele Rocco, ha emesso, all'esito dello scambio di note di trattazione scritte entro il termine del 13/01/2025, la seguente sentenza nella causa iscritta al N 8079/2023 del Ruolo Generale a.c., vertente TRA
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dagli Avv.ti Parte_1
Pasqualina Balzano e Salvatore Giordano ed elettivamente domiciliato presso lo studio dei medesimi sito al c/so Umberto I n. 208 in Torre Annunziata;
nonché presso gli indirizzi digitali pec:
e Email_1 Email_2
RICORRENTE e
CP_ in persona del legale Rappresentante pro-tempore rappresentato dagli Avv.ti Armando Gambino e
Stefano Azzano elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale Distrettuale in Napoli, alla via A. De Gasperi
n. 55, conche presso l'indirizzo digitale pec: t Email_3
RESISTENTE
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto depositato in data 28/12/2023, il ricorrente in epigrafe esponeva: di essere titolare di assegno cat. IO n. 18032967 con decorrenza 1dicembre 2019; che l' , in data 03/05/2021, unitamente al pagamento del primo rateo della prestazione, CP_1 effettuava una trattenuta di euro 6.921,63 per un presunto indebito, come si evince dal cedolino del mese 05/2021 estratto dal fascicolo previdenziale telematico del sito e depositato nel presente CP_1 giudizio;
con comunicazione del 03/02/2023 l'ente resistente comunicava al sig. che Parte_1 venivano decurtate somme ritenute “non dovute e trattenute dall'Ente” per euro 1.914,74, imputabili a “recupero per quote di pensione” ed a “quote incumulabili con attività lavorativa dipendente/autonoma”. Tanto premesso in punto di fatto, dedotta la illegittimità del recupero, per tutte le ragioni esposte in ricorso, adiva questo Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, chiedendo dichiararsi CP_ nulla dovuto all' per gli indebiti per cui è causa per un importo complessivo di euro 8.836,37 (6.921,63+1.914,74), con ogni conseguente statuizione. Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva l' , deducendo, per tutti i profili CP_1 indicati in memoria, la infondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto, con diverse argomentazioni. Ciò posto, si osserva che la domanda è parzialmente fondata e va accolta per i motivi e nei limiti di seguito specificati.
In punto di fatto va rilevato che il ricorrente non ha mai ricevuto la comunicazione inerente al recupero di somme indebitamente percepite su prestazione della naspi pari ad euro 6.921,63. Più nel dettaglio, con la memoria difensiva deposita la comunicazione effettuata al ricorrente senza, però, dare prova né della ricevuta di ritorno controfirmata dal ricorrente né della compiuta giacenza.
CP_ Ebbene lo scrivente giudicante in relazione alla illegittima trattenuta dell' per l'importo di euro
6.921,63 ritiene che sia fondata;
in quanto, non si è data una prova esaustiva dell'avvenuta comunicazione
(mancando la ricevuta della raccomandata).
CP_ Ne deriva che l'indebito con il quale l' ha trattenuto la somma di Euro 6.921,63 è illegittimo per le motivazioni di cui sopra.
Diversamente, invece, per l'indebito di euro 1.914,74, comunicato al ricorrente in data
03/02/2023; in questa caso trova applicazione la legge n. 222/1984, art. 1 che stabilisce: “l'assegno ordinario di invalidità è una prestazione di durata triennale, rinnovabile a domanda”.
Nel caso specifico, il primo triennio della prestazione scadeva a novembre 2022 e il ricorrente ha presentato la richiesta di conferma triennale solamente a gennaio 2023 (cfr documentazioni in atti) e, quindi, le rate di dicembre 2022 (+ rateo di 13.ma) e di gennaio 2023 (+ rateo di 13.ma), nel frattempo regolarmente corrisposte, divenivano indebite in quanto non spettanti stante il ritardo nella presentazione della suddetta domanda.
CP_ Ne consegue che l'indebito con il quale l' ha trattenuto la somma di Euro 1.914,74, è legittimo e la domanda di parte ricorrente va rigettata.
In applicazione delle suesposte motivazioni, nella fattispecie in esame, lo scrivente dichiara l'insussistenza e l'illegittimità dell'indebito previdenziale di cui alle trattenute di euro 6.921,63 e condanna CP_ l' al pagamento delle somme trattenute a tale titolo.
Dichiara, invece, sussistente e legittimo l'indebito del 03/02/2023 per la somma di euro 1.914,74 e rigetta la dimanda di . Parte_1
In ragione dell'accoglimento solo parziale della domanda e della reciproca soccombenza, le spese vengono interamente compensate fra le parti.
PQM
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede: in accoglimento parziale del ricorso, dichiara la illegittimità del recupero disposto dall' per la CP_1 somma di euro 6.921,63, per l'effetto, condanna l'Ente a restituire quanto eventualmente medio tempore trattenuto;
dichiara la legittimità del recupero disposto dall' per la somma di euro 1.914,74, per l'effetto, CP_1 rigetta la domanda del ricorrente avverso tale azione di recupero;
compensa integralmente tra le parti le spese di lite. Torre Annunziata, 03.06.2025
Il Giudice
Dott. Emanuele Rocco