Articolo 2254 bis del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 2247 noviesArticolo 2254 ter
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7 luglio 2017
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20 febbraio 2020
Art. 2254-bis. (Disposizioni transitorie per l'avanzamento al grado superiore del personale dei ruoli dei sergenti dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare) 1. Fino al 31 dicembre 2016, per l'avanzamento al grado superiore del personale dei ruoli dei sergenti, sono richiesti i periodi di permanenza minima nel grado di seguito indicati:
a) sette anni, per l'inserimento nell'aliquota di valutazione a scelta, per l'avanzamento al grado di sergente maggiore capo e gradi corrispondenti;
b) sette anni, per la promozione ad anzianita' al grado di sergente maggiore e gradi corrispondenti.
(( 1-bis. Per il conferimento delle promozioni relative alle aliquote di avanzamento fino al 31 dicembre 2019, nell'avanzamento a scelta al grado di sergente maggiore capo, le promozioni sono cosi' determinate:
a) il primo terzo del personale iscritto nel quadro d'avanzamento a scelta e' promosso al grado superiore in ordine di ruolo con decorrenza dal giorno successivo a quello del compimento del periodo di permanenza prevista al comma 1-ter;
b) il restante personale e' sottoposto a seconda valutazione per l'avanzamento all'epoca della formazione delle corrispondenti aliquote di scrutinio dell'anno successivo. Di essi:
1) la prima meta' e' promossa in ordine di ruolo, previa nuova valutazione, con un anno di ritardo rispetto al personale di cui alla lettera a), prendendo posto nel ruolo dopo il primo terzo del personale da promuovere in prima valutazione nello stesso anno ai sensi della medesima lettera a);
2) la seconda meta' e' promossa in ordine di ruolo, previa nuova valutazione, con due anni di ritardo rispetto al personale di cui alla lettera a), prendendo posto nel ruolo dopo il personale da promuovere in seconda valutazione nello stesso anno;
c) ogni sottufficiale e' comunque promosso in data non anteriore a quella di promozione del pari grado che lo precede.
1-ter. Fino al 31 dicembre 2019 i requisiti di anzianita' richiesti per l'inserimento in aliquota per l'avanzamento al grado di sergente maggiore capo sono:
a) 7 anni per i sergenti maggiori con anzianita' di grado tra il 1° gennaio 2003 e il 31 dicembre 2010;
b) 6 anni per i sergenti maggiori con anzianita' di grado tra il 1° gennaio 2011 e il 31 dicembre 2011;
c) 5 anni per i sergenti maggiori con anzianita' di grado tra il 1° gennaio 2012 e il 31 dicembre 2012;
d) 4 anni per i sergenti maggiori con anzianita' di grado tra il 1° gennaio 2013 e il 31 dicembre 2015. )) 2. Per il conferimento delle promozioni al grado di sergente maggiore capo ((, al 31 dicembre 2017)) sono formate quattro aliquote, rispettivamente per i sergenti maggiori sotto elencati:
a) con anzianita' nel grado 2010;
b) con anzianita' nel grado 2011;
c) con anzianita' nel grado 2012;
d) con anzianita' nel grado 2013.
(( 2-bis. Al 1° gennaio 2020, sono promossi al grado di sergente maggiore capo e corrispondenti i sergenti maggiori con anzianita' di grado 2014 e 2015, giudicati idonei ma non promossi nelle aliquote fino al 31 dicembre 2019, secondo il seguente ordine di iscrizione in ruolo:
a) la prima meta' dei sergenti maggiori con anzianita' 2015 non promossi in prima valutazione;
b) i sergenti maggiori con anzianita' 2014;
c) la seconda meta' dei sergenti maggiori con anzianita' 2015 non promossi in prima valutazione.
2-ter. Per il conferimento delle promozioni ad anzianita' al grado di sergente maggiore capo, di cui all'articolo 1284, al 31 dicembre 2021 e' formata l'aliquota di valutazione per i sergenti maggiori con anzianita' nel grado 2016.
2-quater. Per il conferimento delle promozioni ad anzianita' al grado di sergente maggiore capo, di cui all'articolo 1284, al 31 dicembre 2022 sono formate le seguenti distinte aliquote di valutazione, rispettivamente per i sergenti maggiori:
a) con anzianita' nel grado 1° gennaio 2017;
b) con anzianita' nel grado 2 gennaio 2017;
c) con anzianita' nel grado 3 gennaio 2017. )) 3. Le promozioni al grado di sergente maggiore capi e gradi corrispondenti ((, in deroga al comma 1-bis, per l'anno 2017,)) hanno le decorrenze giuridiche e amministrative di seguito indicate:
a) per i sergenti maggiore e gradi corrispondenti gia' iscritti nel quadro di avanzamento al 31 dicembre 2016 e non promossi:
1) 1° gennaio 2017, per i sergenti maggiori e gradi corrispondenti con anzianita' di grado non oltre 2008;
2) 1° gennaio 2017 e 1° aprile 2017, rispettivamente per il secondo e il terzo terzo, per i sergenti maggiore e gradi corrispondenti con anzianita' di grado non oltre 2009;
b) 1° gennaio 2017, 1° aprile 2017 e 1° luglio 2017, rispettivamente, per il primo, il secondo e il terzo terzo, per l'aliquota di cui al comma 2, lettera a);
c) 1° aprile 2017, 1° luglio 2017 e 1° ottobre 2017, rispettivamente, per il primo, il secondo e il terzo terzo, per l'aliquota di cui al comma 2, lettera b);
d) 1° luglio 2017 e 1° ottobre 2017, rispettivamente, per il primo e il secondo terzo, per l'aliquota di cui al comma 2, lettera c);
e) 1° ottobre 2017, per il primo terzo, per l'aliquota di cui al comma 2, lettera d).
4. Per il conferimento delle promozioni al grado di sergente maggiore ((al 31 dicembre 2017)) sono formate tre aliquote, rispettivamente per i sergenti sotto elencati:
a) con anzianita' nel grado 2010;
b) con anzianita' nel grado 2011;
c) con anzianita' nel grado 2012.
(( 4-bis. Per la promozione al grado di sergente maggiore per il 2020, al 31 dicembre 2020 sono formate due distinte aliquote di valutazione, rispettivamente per sergenti e gradi corrispondenti, sotto elencati:
a) con anzianita' nel grado dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015;
b) con anzianita' nel grado dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016. )) 5. Le promozioni al grado di sergente maggiore e gradi corrispondenti hanno le decorrenze giuridiche e amministrative di seguito indicate:
a) 1° gennaio 2017, per l'aliquota di cui al comma 4, lettera a);
b) 2 gennaio 2017, per l'aliquota di cui al comma 4, lettera b);
c) 3 gennaio 2017, per l'aliquota di cui al comma 4, lettera c).
(( 5-bis. Per l'anno 2020, la decorrenza dell'attribuzione della promozione a sergente maggiore e gradi corrispondenti e' cosi' disciplinata:
a) sergenti maggiori di cui al comma 4-bis, lettera a): il giorno successivo la maturazione dei requisiti previsti;
b) sergenti maggiori di cui al comma 4-bis, lettera b): il giorno successivo al personale di cui alla lettera a). ))
Entrata in vigore il 20 febbraio 2020