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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 10/07/2025, n. 280 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 280 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1181/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
riunito in camera di consiglio e così composto:
Dott. Francesco Lupia Presidente
Dott.ssa Chiara Pulicati Giudice
Dott.ssa Francesca Iaconi Giudice rel. ed. est.
ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. R.G. 1181/2024 V.G promossa da:
nata a [...] il [...] (C.F.: Parte_1
C.F._1
e
nato a [...] il [...] (C.F.: Parte_2
) C.F._2
Entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Raffaele Condemi
Con l'intervento necessario del P.M. presso il Tribunale di Tivoli
Oggetto: separazione consensuale
Motivi della decisione in fatto e in diritto
Con ricorso congiunto depositato in data 19-03-2024 le parti, premesso di aver contratto matrimonio concordatario in data 02.09.2000 in Tropea (VV), matrimonio trascritto regolarmente presso gli atti dello stato civile del Comune di Tropea (VV), alla parte II, Serie A, N. 44, anno 2000 e che dall'unione non sono nati figli, hanno dedotto che nel tempo la convivenza è divenuta intollerabile e hanno chiesto, quindi, pronunciarsi la separazione consensuale con ogni conseguente statuizione alle condizioni concordate.
All'udienza del 17-03-2025, sostituita con il deposito di note scritte autorizzate, le parti hanno insistito per la pronuncia sulla separazione ed hanno chiesto l'accoglimento delle seguenti condizioni:
“1. I coniugi vivranno separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge;
2. nella casa coniugale, ubicata nel Comune di Nerola in Via Colle dei Peschi n. 18, continuerà ad abitare la Sig.ra fino a che non si saranno realizzate le condizioni Pt_3 di cui ai punti precedenti, ovvero fino a che il marito non avrà provveduto a corrispondere alla moglie la somma di € 15.000,00 concordata nei punti precedenti e la moglie avrà ceduto la propria quota di proprietà del bene immobile medesimo;
3. la Sig.ra , a quel punto, provvederà a liberare l'immobile e ad Parte_4 asportare dalla casa coniugale le suppellettili, i mobili e gli oggetti di sua esclusiva proprietà.
4. ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento;
5. la Sig.ra trasferisce al Sig. la propria quota di proprietà Pt_3 Parte_2 dell'immobile sito in via Colle dei Peschi – Nerola;
6. il Sig. restituirà alla Sig.ra la somma da quest'ultima Parte_2 Pt_3 versata per l'acquisto dell'immobile adibito a casa coniugale, pari, ad oggi, ad €
15.000,00.”
Il Giudice delegato, acquisita la documentazione prodotta e preso atto delle conclusioni rassegnate dalle parti, ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
Ritiene il Tribunale che il ricorso meriti di essere accolto, non essendo in contestazione l'intollerabilità della convivenza ai sensi dell'art. 151 comma 1 c.c. presupposto necessario per pronunciare la separazione.
Le condizioni di cui all'accordo concluso dalle parti sono congrue e conformi a legge.
Prende atto il Tribunale delle ulteriori condizioni di carattere economico- patrimoniale e degli ulteriori accordi con effetti obbligatori convenuti tra le parti.
Deve, pertanto, essere dichiarata la separazione personale dei coniugi
[...]
e alle condizioni di cui all'accordo raggiunto. Parte_4 Parte_2
Ricorrono giustificati motivi, avuto riguardo alla natura e all'oggetto della presente controversia, considerata la proposizione congiunta del ricorso, per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- Pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_4 [...]
coniugati in data 02.09.2000 in Tropea (VV), matrimonio trascritto Parte_2 regolarmente presso gli atti dello stato civile del Comune di Tropea (VV), alla parte II,
Serie A, N. 44, anno 2000;
- Dispone che le condizioni di separazione siano quelle indicate in parte motiva, da intendersi qui integralmente trascritte;
- Prende atto delle ulteriori statuizioni economiche concordate tra le parti nei termini specificati in parte motiva;
- Ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Tropea (VV) di provvedere alle annotazioni di competenza e agli ulteriori incombenti di legge;
- Compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso nella “stanza virtuale” del Tribunale di Tivoli, nella camera di consiglio telematica del
12-06-2025, svoltasi mediante il sistema autorizzato “Teams”, su relazione della dott.ssa Francesca
Iaconi.
Il Giudice rel. ed est.
Dott.ssa Francesca Iaconi
Il Presidente
Dott. Francesco Lupia
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
riunito in camera di consiglio e così composto:
Dott. Francesco Lupia Presidente
Dott.ssa Chiara Pulicati Giudice
Dott.ssa Francesca Iaconi Giudice rel. ed. est.
ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. R.G. 1181/2024 V.G promossa da:
nata a [...] il [...] (C.F.: Parte_1
C.F._1
e
nato a [...] il [...] (C.F.: Parte_2
) C.F._2
Entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Raffaele Condemi
Con l'intervento necessario del P.M. presso il Tribunale di Tivoli
Oggetto: separazione consensuale
Motivi della decisione in fatto e in diritto
Con ricorso congiunto depositato in data 19-03-2024 le parti, premesso di aver contratto matrimonio concordatario in data 02.09.2000 in Tropea (VV), matrimonio trascritto regolarmente presso gli atti dello stato civile del Comune di Tropea (VV), alla parte II, Serie A, N. 44, anno 2000 e che dall'unione non sono nati figli, hanno dedotto che nel tempo la convivenza è divenuta intollerabile e hanno chiesto, quindi, pronunciarsi la separazione consensuale con ogni conseguente statuizione alle condizioni concordate.
All'udienza del 17-03-2025, sostituita con il deposito di note scritte autorizzate, le parti hanno insistito per la pronuncia sulla separazione ed hanno chiesto l'accoglimento delle seguenti condizioni:
“1. I coniugi vivranno separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge;
2. nella casa coniugale, ubicata nel Comune di Nerola in Via Colle dei Peschi n. 18, continuerà ad abitare la Sig.ra fino a che non si saranno realizzate le condizioni Pt_3 di cui ai punti precedenti, ovvero fino a che il marito non avrà provveduto a corrispondere alla moglie la somma di € 15.000,00 concordata nei punti precedenti e la moglie avrà ceduto la propria quota di proprietà del bene immobile medesimo;
3. la Sig.ra , a quel punto, provvederà a liberare l'immobile e ad Parte_4 asportare dalla casa coniugale le suppellettili, i mobili e gli oggetti di sua esclusiva proprietà.
4. ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento;
5. la Sig.ra trasferisce al Sig. la propria quota di proprietà Pt_3 Parte_2 dell'immobile sito in via Colle dei Peschi – Nerola;
6. il Sig. restituirà alla Sig.ra la somma da quest'ultima Parte_2 Pt_3 versata per l'acquisto dell'immobile adibito a casa coniugale, pari, ad oggi, ad €
15.000,00.”
Il Giudice delegato, acquisita la documentazione prodotta e preso atto delle conclusioni rassegnate dalle parti, ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
Ritiene il Tribunale che il ricorso meriti di essere accolto, non essendo in contestazione l'intollerabilità della convivenza ai sensi dell'art. 151 comma 1 c.c. presupposto necessario per pronunciare la separazione.
Le condizioni di cui all'accordo concluso dalle parti sono congrue e conformi a legge.
Prende atto il Tribunale delle ulteriori condizioni di carattere economico- patrimoniale e degli ulteriori accordi con effetti obbligatori convenuti tra le parti.
Deve, pertanto, essere dichiarata la separazione personale dei coniugi
[...]
e alle condizioni di cui all'accordo raggiunto. Parte_4 Parte_2
Ricorrono giustificati motivi, avuto riguardo alla natura e all'oggetto della presente controversia, considerata la proposizione congiunta del ricorso, per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- Pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_4 [...]
coniugati in data 02.09.2000 in Tropea (VV), matrimonio trascritto Parte_2 regolarmente presso gli atti dello stato civile del Comune di Tropea (VV), alla parte II,
Serie A, N. 44, anno 2000;
- Dispone che le condizioni di separazione siano quelle indicate in parte motiva, da intendersi qui integralmente trascritte;
- Prende atto delle ulteriori statuizioni economiche concordate tra le parti nei termini specificati in parte motiva;
- Ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Tropea (VV) di provvedere alle annotazioni di competenza e agli ulteriori incombenti di legge;
- Compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso nella “stanza virtuale” del Tribunale di Tivoli, nella camera di consiglio telematica del
12-06-2025, svoltasi mediante il sistema autorizzato “Teams”, su relazione della dott.ssa Francesca
Iaconi.
Il Giudice rel. ed est.
Dott.ssa Francesca Iaconi
Il Presidente
Dott. Francesco Lupia