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Sentenza 12 dicembre 2024
Sentenza 12 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 12/12/2024, n. 897 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 897 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI PALERMO
Sezione I Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati:
1) dott. Francesco MICELA - Presidente
2) dott.ssa Gabriella GIAMMONA - Giudice
3) dott.ssa Sara MARINO - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 5017 del registro generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024 promosso
DA
nato a [...] il [...] , Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avv. Alessandro Gravante, presso il cui studio a Palermo, via
Libertà n. 37/I, è elettivamente domiciliato
E
, nata a [...] il [...] , Controparte_1 C.F._2
rappresentata e difesa dall'Avv. Simona Giordano, presso il cui studio a Palermo, via
Giovanni Bonanno n. 122, è elettivamente domiciliata
OGGETTO: domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato in data 06/11/2024 le parti hanno chiesto dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a Palermo il
30/12/2000 alle condizioni indicate nel ricorso congiunto sopra indicato.
Con note scritte ex art. 127 ter c.p.c. e con allegate dichiarazioni sottoscritte, i coniugi hanno confermato di non volersi riconciliare ed hanno insistito nel ricorso.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda:
Ed infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per più di sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale del 19/12/2023;
1 • la separazione è stata pronunciata con sentenza n. 215/2024 emessa da questo
Tribunale in data 12-16/01/2024, passata in giudicato come da certificazione rilasciata dalla cancelleria in data 06/11/2024;
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
Le parti hanno, inoltre, compiutamente regolato i loro rapporti successivi al divorzio nel ricorso depositato il 06/11/2024, le cui condizioni si riportano testualmente:
R_ R_
“1. Come dedotto in premessa, ha 20 anni ed è dunque maggiorenne mentre compirà 18 anni il prossimo 27 novembre. Per quanto possa valere alla data attuale,
R_
resterà affidata in maniera condivisa ad entrambi i genitori, con domicilio prevalente presso la madre. Entrambi i genitori eserciteranno, in maniera condivisa, la responsabilità sulla minore provvedendo a curarne la crescita, l'educazione, l'istruzione scolastica, seguendone le naturali inclinazioni. Nella gestione delle decisioni di maggiore interesse per la figlia minore, i genitori provvederanno a confrontarsi e concordare preventivamente le migliori scelte relative anche alla sua istruzione ed alle cure sanitarie adeguate. Limitatamente alla ordinaria amministrazione, i genitori assumeranno singolarmente la responsabilità delle decisioni relative alla figlia minore;
2. Pur nella consapevolezza che entrambe le figlie, al momento dell'adozione del provvedimento conclusivo del presente giudizio, saranno maggiorenni, in merito al regime di visita del padre e alla regolamentazione dei tempi di permanenza, le figlie, data l'età raggiunta, saranno libere di vedere il padre quando vorranno, compatibilmente ai loro impegni personali e scolastici ed a quelli lavorativi del padre, con l'impegno da parte di entrambi i coniugi di garantire l'esercizio della bigenitorialità nell'interesse superiore del benessere delle figlie. In ogni caso, le figlie trascorreranno con il padre non meno di 2 fine settimana al mese e almeno 2 pomeriggi durante la settimana;
metà delle vacanze natalizie, alternando Natale e Capodanno, 3 giorni a Pasqua, alternandola con il
Lunedì dell'Angelo, ed almeno 2 settimane in estate.
3. A titolo di contributo indiretto al mantenimento per le figlie, entrambe oggi ancora economicamente non autosufficienti in quanto impegnate negli studi, per come già stabilito in sede di separazione consensuale, il IG. MO provvederà a versare alla sig.ra a mezzo bonifico bancario sul c/c intestato alla stessa, la somma di euro CP_1
1.600,00 (euro 800,00 cadauna), entro il giorno 5 di ogni mese.
2 Le parti concordano che l'Assegno Unico per le figlie verrà richiesto ed incassato dal sig.
MO.
Quest'ultimo si obbliga pure a sostenere integralmente le spese straordinarie necessarie per le ragazze, documentate come per legge, secondo la ripartizione indicata nel
Protocollo approvato da questo Tribunale il 02.07.2019 e di seguito integralmente riportata:
SPESE EXTRA ASSEGNO OBBLIGATORIE, per le quali non è richiesta la previa concertazione:
- libri scolastici e materiale di corredo scolastico di inizio anno, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci (antipiretici, antibiotici) prescritti dal medico curante, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN;
tickets sanitari;
spese protesiche;
spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto, quando acquistato con l'accordo di entrambi i genitori.
Tutte le spese extra assegno, subordinate o meno al consenso dei genitori, devono essere debitamente documentate.
SPESE EXTRA ASSEGNO, subordinate al consenso di entrambi i genitori, suddivise nelle seguenti categorie:
a. Scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni;
frequenza del conservatorio o scuole formative;
master e specializzazioni post universitari;
frequentazione del conservatorio o di scuole formative;
spese per la preparazione agli esami di abilitazione o alla preparazione ai concorsi (quindi l'acquisto di libri, dispense ed eventuali pernottamenti fuori sede); viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, pre- scuola, doposcuola;
viaggi studio e d'istruzione, soggiorni all'estero per motivi di studio;
corsi per l'apprendimento delle lingue straniere;
b. Spese di natura ludica o parascolastica: corsi attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (minicar, macchina, motorino, moto); conseguimento della patente presso autoscuola private.
c. Spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
3 d. Spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia.
e. organizzazione di ricevimenti, celebrazione e festeggiamenti dedicati ai figli.
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro (a mezzo sms, e-mail, fax, pec, ecc.), dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 7 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
R_ Per quanto riguarda le spese per l'autovettura in uso a , ossia assicurazione, riparazioni, tagliandi ecc., saranno sostenute integralmente dal sig. MO;
resta inteso che il costo della benzina sarà a carico della sig.ra CP_1
Il sig. MO continuerà a pagare l'abbonamento Sky tv (no wi-fi), netflix e prime video.
4. Sulla scorta della differente attuale capacità economica/reddituale e patrimoniale degli stessi, tenuto anche conto che la sig.ra nel corso del matrimonio, ha limitato i CP_1
propri impegni lavorativi e ridotto le proprie aspirazioni professionali per contribuire ancor più attivamente alla crescita e all'educazione delle figlie, il sig. Parte_1
si impegna a versare, a titolo di contributo al mantenimento personale in favore
[...]
della sig.ra , la somma di euro 400,00 (euro quattrocento/00) mensili, Controparte_1
entro e non oltre il 5 di ogni mese, a far data dal mese successivo alla sottoscrizione del presente accordo sul conto corrente alla stessa intestato e che verrà comunicato via email.
5. Per quanto riguarda lo scioglimento della comunione e la suddivisione dei beni sia comuni che esclusivi, le parti danno atto di aver già diviso i beni mobili ed il denaro, di aver compiutamente dato seguito a tutto quanto stabilito negli accordi di separazione e di aver stipulato gli atti notarili concordati, sicché dichiarano oggi di non avere più null'altro a che pretendere l'una dall'altro a tale titolo e di rinunciare, pertanto, ad ogni ulteriore domanda e/o azione.
6. I coniugi si danno il reciproco consenso per il rilascio o il rinnovo dei rispettivi passaporti e del documento di identità della minore, la presente dichiarazione deve servire quale nulla osta per qualsiasi autorità competente.
4 7. I coniugi sono concordi, con la sottoscrizione del presente accordo, nel ritenere di non avere nulla a pretendere reciprocamente, anche per il pregresso, di aver regolato ogni rapporto patrimoniale ed economico tra loro pendente e di non aver null'altro a pretendere a nessun titolo e per nessun'altra ragione o causale derivante e/o dipendente dal rapporto matrimoniale.
8. Le spese del presente giudizio si intendono tra di essi integralmente compensate”.
Le condizioni dell'accordo non sono contrarie alla legge, né all'ordine pubblico e sono conformi all'interesse della prole.
Non avendo il giudizio natura contenziosa, nessuna pronuncia va adottata sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Palermo, come sopra composto, definitivamente pronunciando;
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a
Palermo il 30/12/2000 da , nato a [...] il [...] Parte_1
( e , nata a [...] il [...] C.F._1 Controparte_1
( , alle condizioni di cui al ricorso congiunto depositato il C.F._2
06/11/2024, come riportate in parte motiva.
2) Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R.
3 novembre 2000 n. 369 (atto di matrimonio trascritto nel registro dello stato civile del comune di Palermo al n. 1, parte II, serie A dell'anno 2000).
3) Nulla sulle spese.
Così deciso a Palermo, nella camera di consiglio della Sezione I Civile in data 10/12/2024.
Il Giudice estensore Il Presidente
Sara Marino Francesco Micela
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI PALERMO
Sezione I Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati:
1) dott. Francesco MICELA - Presidente
2) dott.ssa Gabriella GIAMMONA - Giudice
3) dott.ssa Sara MARINO - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 5017 del registro generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024 promosso
DA
nato a [...] il [...] , Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avv. Alessandro Gravante, presso il cui studio a Palermo, via
Libertà n. 37/I, è elettivamente domiciliato
E
, nata a [...] il [...] , Controparte_1 C.F._2
rappresentata e difesa dall'Avv. Simona Giordano, presso il cui studio a Palermo, via
Giovanni Bonanno n. 122, è elettivamente domiciliata
OGGETTO: domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato in data 06/11/2024 le parti hanno chiesto dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a Palermo il
30/12/2000 alle condizioni indicate nel ricorso congiunto sopra indicato.
Con note scritte ex art. 127 ter c.p.c. e con allegate dichiarazioni sottoscritte, i coniugi hanno confermato di non volersi riconciliare ed hanno insistito nel ricorso.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda:
Ed infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per più di sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale del 19/12/2023;
1 • la separazione è stata pronunciata con sentenza n. 215/2024 emessa da questo
Tribunale in data 12-16/01/2024, passata in giudicato come da certificazione rilasciata dalla cancelleria in data 06/11/2024;
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
Le parti hanno, inoltre, compiutamente regolato i loro rapporti successivi al divorzio nel ricorso depositato il 06/11/2024, le cui condizioni si riportano testualmente:
R_ R_
“1. Come dedotto in premessa, ha 20 anni ed è dunque maggiorenne mentre compirà 18 anni il prossimo 27 novembre. Per quanto possa valere alla data attuale,
R_
resterà affidata in maniera condivisa ad entrambi i genitori, con domicilio prevalente presso la madre. Entrambi i genitori eserciteranno, in maniera condivisa, la responsabilità sulla minore provvedendo a curarne la crescita, l'educazione, l'istruzione scolastica, seguendone le naturali inclinazioni. Nella gestione delle decisioni di maggiore interesse per la figlia minore, i genitori provvederanno a confrontarsi e concordare preventivamente le migliori scelte relative anche alla sua istruzione ed alle cure sanitarie adeguate. Limitatamente alla ordinaria amministrazione, i genitori assumeranno singolarmente la responsabilità delle decisioni relative alla figlia minore;
2. Pur nella consapevolezza che entrambe le figlie, al momento dell'adozione del provvedimento conclusivo del presente giudizio, saranno maggiorenni, in merito al regime di visita del padre e alla regolamentazione dei tempi di permanenza, le figlie, data l'età raggiunta, saranno libere di vedere il padre quando vorranno, compatibilmente ai loro impegni personali e scolastici ed a quelli lavorativi del padre, con l'impegno da parte di entrambi i coniugi di garantire l'esercizio della bigenitorialità nell'interesse superiore del benessere delle figlie. In ogni caso, le figlie trascorreranno con il padre non meno di 2 fine settimana al mese e almeno 2 pomeriggi durante la settimana;
metà delle vacanze natalizie, alternando Natale e Capodanno, 3 giorni a Pasqua, alternandola con il
Lunedì dell'Angelo, ed almeno 2 settimane in estate.
3. A titolo di contributo indiretto al mantenimento per le figlie, entrambe oggi ancora economicamente non autosufficienti in quanto impegnate negli studi, per come già stabilito in sede di separazione consensuale, il IG. MO provvederà a versare alla sig.ra a mezzo bonifico bancario sul c/c intestato alla stessa, la somma di euro CP_1
1.600,00 (euro 800,00 cadauna), entro il giorno 5 di ogni mese.
2 Le parti concordano che l'Assegno Unico per le figlie verrà richiesto ed incassato dal sig.
MO.
Quest'ultimo si obbliga pure a sostenere integralmente le spese straordinarie necessarie per le ragazze, documentate come per legge, secondo la ripartizione indicata nel
Protocollo approvato da questo Tribunale il 02.07.2019 e di seguito integralmente riportata:
SPESE EXTRA ASSEGNO OBBLIGATORIE, per le quali non è richiesta la previa concertazione:
- libri scolastici e materiale di corredo scolastico di inizio anno, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci (antipiretici, antibiotici) prescritti dal medico curante, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN;
tickets sanitari;
spese protesiche;
spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto, quando acquistato con l'accordo di entrambi i genitori.
Tutte le spese extra assegno, subordinate o meno al consenso dei genitori, devono essere debitamente documentate.
SPESE EXTRA ASSEGNO, subordinate al consenso di entrambi i genitori, suddivise nelle seguenti categorie:
a. Scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni;
frequenza del conservatorio o scuole formative;
master e specializzazioni post universitari;
frequentazione del conservatorio o di scuole formative;
spese per la preparazione agli esami di abilitazione o alla preparazione ai concorsi (quindi l'acquisto di libri, dispense ed eventuali pernottamenti fuori sede); viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, pre- scuola, doposcuola;
viaggi studio e d'istruzione, soggiorni all'estero per motivi di studio;
corsi per l'apprendimento delle lingue straniere;
b. Spese di natura ludica o parascolastica: corsi attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (minicar, macchina, motorino, moto); conseguimento della patente presso autoscuola private.
c. Spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
3 d. Spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia.
e. organizzazione di ricevimenti, celebrazione e festeggiamenti dedicati ai figli.
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro (a mezzo sms, e-mail, fax, pec, ecc.), dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 7 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
R_ Per quanto riguarda le spese per l'autovettura in uso a , ossia assicurazione, riparazioni, tagliandi ecc., saranno sostenute integralmente dal sig. MO;
resta inteso che il costo della benzina sarà a carico della sig.ra CP_1
Il sig. MO continuerà a pagare l'abbonamento Sky tv (no wi-fi), netflix e prime video.
4. Sulla scorta della differente attuale capacità economica/reddituale e patrimoniale degli stessi, tenuto anche conto che la sig.ra nel corso del matrimonio, ha limitato i CP_1
propri impegni lavorativi e ridotto le proprie aspirazioni professionali per contribuire ancor più attivamente alla crescita e all'educazione delle figlie, il sig. Parte_1
si impegna a versare, a titolo di contributo al mantenimento personale in favore
[...]
della sig.ra , la somma di euro 400,00 (euro quattrocento/00) mensili, Controparte_1
entro e non oltre il 5 di ogni mese, a far data dal mese successivo alla sottoscrizione del presente accordo sul conto corrente alla stessa intestato e che verrà comunicato via email.
5. Per quanto riguarda lo scioglimento della comunione e la suddivisione dei beni sia comuni che esclusivi, le parti danno atto di aver già diviso i beni mobili ed il denaro, di aver compiutamente dato seguito a tutto quanto stabilito negli accordi di separazione e di aver stipulato gli atti notarili concordati, sicché dichiarano oggi di non avere più null'altro a che pretendere l'una dall'altro a tale titolo e di rinunciare, pertanto, ad ogni ulteriore domanda e/o azione.
6. I coniugi si danno il reciproco consenso per il rilascio o il rinnovo dei rispettivi passaporti e del documento di identità della minore, la presente dichiarazione deve servire quale nulla osta per qualsiasi autorità competente.
4 7. I coniugi sono concordi, con la sottoscrizione del presente accordo, nel ritenere di non avere nulla a pretendere reciprocamente, anche per il pregresso, di aver regolato ogni rapporto patrimoniale ed economico tra loro pendente e di non aver null'altro a pretendere a nessun titolo e per nessun'altra ragione o causale derivante e/o dipendente dal rapporto matrimoniale.
8. Le spese del presente giudizio si intendono tra di essi integralmente compensate”.
Le condizioni dell'accordo non sono contrarie alla legge, né all'ordine pubblico e sono conformi all'interesse della prole.
Non avendo il giudizio natura contenziosa, nessuna pronuncia va adottata sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Palermo, come sopra composto, definitivamente pronunciando;
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a
Palermo il 30/12/2000 da , nato a [...] il [...] Parte_1
( e , nata a [...] il [...] C.F._1 Controparte_1
( , alle condizioni di cui al ricorso congiunto depositato il C.F._2
06/11/2024, come riportate in parte motiva.
2) Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R.
3 novembre 2000 n. 369 (atto di matrimonio trascritto nel registro dello stato civile del comune di Palermo al n. 1, parte II, serie A dell'anno 2000).
3) Nulla sulle spese.
Così deciso a Palermo, nella camera di consiglio della Sezione I Civile in data 10/12/2024.
Il Giudice estensore Il Presidente
Sara Marino Francesco Micela
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