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Sentenza 3 dicembre 2024
Sentenza 3 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 03/12/2024, n. 501 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 501 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 4112/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore
Dott.ssa Michela Boi Giudice
Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice riunito in camera di consiglio in data 27/11/2024, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 12/9/2024 da
C.F. Parte_1 C.F._1
e
C.F. ) Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocato DANIELE NISINI ed elettivamente domiciliati presso lo studio dello stesso in Viareggio (LU), via Roma n. 24, giusta procura in atti con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: cumulo di domande di separazione e divorzio su domanda congiunta con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«1) Liberi i coniugi di vivere separatamente;
2) I coniugi dichiarano di essere ciascuno indipendente, autonomo ed autosufficiente sotto il profilo economico e per l'effetto di non avere nulla a che pretendere l'uno dall'altro a titolo di mantenimento e, successivamente, a titolo di assegno divorzile;
3) La casa coniugale, sita in Pietrasanta (LU), via Castiglione n.130, interamente di proprietà della sola sig.ra rimarrà assegnata alla stessa, comprensiva di arredi e mobilio, Parte_1 impegnandosi il sig. a prelevare i beni personali entro e non oltre il 15 novembre c.a., previo Pt_2 avvertimento.
4) La figlia minore , il cui collocamento e domicilio prevalente viene fissato presso la casa Per_1 coniugale, sarà affidata ad entrambi i genitori, i quali provvederanno ad occuparsene dividendo i compiti relativi agli impegni scolastici, sportivi e ad ogni altra esigenza quotidiana dello stesso. La
1 decisione dei coniugi, di accordarsi per l'affidamento condiviso della figlia minore, appare rispondente all'interesse morale e materiale della stessa e le consentirà di mantenere le proprie abitudini di vita, restando in contatto quotidiano con entrambi i genitori, in modo da subire il minor danno possibile dalla separazione. I genitori, consapevoli dell'impegno che assumono nell'interesse della propria figlia, continueranno a provvedere congiuntamente alla educazione e formazione, concordando ogni decisione ed indirizzandone l'educazione e l'istruzione, pretendendo ciascuno il massimo rispetto e l'ubbidienza alle giuste direttive proprie e dell'altro genitore. I genitori si impegnano altresì a tenersi vicendevolmente informati in ordine alle questioni che riguardano la figlia ed a non frapporre, ma anzi agevolare il rapporto ed ogni tipo di contatto tra il singolo genitore e il minore. Il padre, anche in ragione della prossima maggiore età della figlia, potrà stare con la stessa quando vorrà, compatibilmente con le esigenze, gli impegni e la volontà della minore.
5) Assegno di mantenimento a favore del solo minore - spese straordinarie –– assegno unico permanente – regime fiscale minori – rapporti patrimoniali coniugi
(i) Il Sig. si impegna a versare la somma di euro 250,00 mensile Parte_2
(duecentocinquanta/00) entro e non oltre il 10 di ogni mese, alla sig.ra a titolo di Pt_1 mantenimento di ciascuna figlia, a mezzo bonifico bancario presso il c/c, che verrà comunicato. Tale importo verrà automaticamente aggiornato agli indici ISTAT nel mese di settembre di ogni anno.
(ii) Le spese straordinarie che si rendano necessarie nell'interesse delle figlie – come da protocollo d'intesa del Tribunale di Lucca del 07.10.2020 - rimarranno in capo ai coniugi nella misura del 50% ciascuno.
Si precisa, in ogni caso, che per spese straordinarie, in ossequio al protocollo del Tribunale di Lucca, si intendono:
Spese straordinarie che non necessitano del preventivo accordo tra i genitori:
a. Spese mediche urgenti e necessarie;
b. Trattamenti sanitari, esami, visite specialistiche prescritte dal pediatra/medico tramite il SSN
(psicoterapia, fisioterapia, logopedia, impianti di ausilio sanitario, protesi, spese oculistiche, ortopediche, acustiche);
c. Tickets e spese farmaceutiche;
d. Tasse e imposte scolastiche ed universitarie di istituti pubblici;
e. Libri di testo;
f. Materiale di corredo scolastico di inizio anno;
g. Gite scolastiche didattiche;
h. Spese per trasporto pubblico e carburante mezzo locomozione del figlio;
i. Spese per progetti curriculari scolastici;
j. Spese per tempo prolungato o dopo scuola;
k. Spese per baby sitter se già presente nel ménage familiare prima della separazione;
l. Spese manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi di locomozione del figlio;
e assicurazione r.c. per il mezzo di trasporto della prole acquistato con il consenso di CP_1 entrambi i genitori;
n. Spese per regali dei compagni di scuola.
Spese straordinarie che necessitano del preventivo accordo tra i genitori:
I.Spese sanitarie non urgenti e non prescritte dal medico (cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche presso privati, cure termali e fisioterapiche, trattamenti sanitari, esami diagnostici, analisi cliniche, psicoterapia e logopedia se eseguiti da specialisti privati anche se erogati dal SSN);
2 II.Ripetizioni;
III.Stages e corsi: di lingua, di musica (ed acquisto dello strumento musicale), di preparazione e selezione per l'ingresso nelle facoltà universitarie, per la formazione e la specializzazione universitaria o per l'avvio nel mondo del lavoro, di formazione post universitari (master); IV.Spese per università all'estero (comprese le spese per alloggio fuori sede e relative utenze domestiche);
V.gite scolastiche con pernottamento, viaggi studio all'estero;
VI.Scuole e università private;
VII.Baby sitter post separazione (pre-scuola e dopo-scuola) se non già presente nell'organizzazione familiare in costanza di matrimonio);
VIII.viaggi e vacanze intrapresi autonomamente dal figlio;
IX.attività sportiva anche non agonistica (compresa l'attrezzatura e di quanto necessario per la partecipazione a gare e tornei, ivi comprese spese di trasporto e stages);
X.attività ludico-ricreative (centri estivi);
XI.cellulare;
XII.spese relative ad imposta di bollo e assicurazione r.c. del veicolo in uso alla prole laddove acquistato senza il consenso dell'altro genitore;
XIII.conseguimento patente di guida per ciclomotori o autoveicoli presso scuole-guida private;
XIV. spese per Comunione, SI (servizio fotografico, parrucchiere, regalo madrina/padrino ecc.).
(iii) L'assegno unico permanente e/o qualsivoglia altro sostegno pubblico alla famiglia viene assegnato, in ragione del 50%, a favore di ciascuno dei genitori, con vicendevole impegno a sottoscrivere ogni documento necessario per tale finalità, ovvero per ottenere tali contributi/sostegni.
(vi) Le parti, sin da ora, stabiliscono che, ai fini fiscali, le figlie verranno poste al 100% a favore del sig. con la precisazione che laddove la sig.ra maturi i presupposti per detrarre i Pt_2 Pt_1 costi delle figlie, avrà diritto al 50% delle detrazioni;
(v) Per quanto concerne il mutuo ipotecario contratto presso la Controparte_2
, filiale di Ripa, a nome del Sig. , le parti stabiliscono che la rata mensile
[...] Parte_2 del mutuo verrà pagato fino all'estinzione nella misura del 50% da ciascun coniuge. A tal fine, la sig.ra si impegna a rimborsare al sig. la quota parte ogni mese entro e non oltre il Pt_1 Pt_2 giorno 10.
6) Le parti stabiliscono che il veicolo tg. FB 367 VC di proprietà del sig. rimarrà nella Pt_2 disponibilità della sig.ra fino al 15 ottobre 2024, salvo proroga concessa dal marito. Il Pt_1 Per_ veicolo Lancia Y10 nonché il motociclo mod. Piaggio Scarabeo 50 c.c., entrambi acquistati per , verranno formalmente intestati alla stessa, con spese per metà a ciascuno genitore, entro e non oltre il 30 ottobre 2024. Infine, il motociclo Piaggio Beverly 125 c.c. verrà rottamato con spese a carico del sig. Pt_2
7) Entrambi i genitori si impegnano vicendevolmente a non coinvolgere le figlie in eventuali relazioni sentimentali che gli stessi potranno sviluppare con terzi fino ad almeno il mese di settembre 2025 incluso, decorso il quale si impegnano, con senso di responsabilità genitoriale, ad introdurre gradualmente e progressivamente il compagno/la compagna nella vita della minore.
8) I coniugi si danno sin da ora reciprocamente l'autorizzazione, anche a favore e nell'interesse della figlia minore, all'espatrio, consapevoli che, salvo che il passaporto e/o la carta d'identità per la figlia non siano richiesta nell'immediatezza del deposito del presente atto, dovranno vicendevolmente
3 munirsi del rinnovato consenso dell'altro genitore.
9) I ricorrenti si impegnano sin da ora a comunicare ogni variazione di residenza e/o dimora;
10) Gli accordi contenuti nel presente ricorso avranno efficacia, indipendentemente dal momento in cui saranno omologati dal Tribunali di Lucca, a decorrere dal mese di settembre 2024 incluso.
11) le spese del presente procedimento vengono assunte in maniera paritetica tra le parti».
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - premesso di avere contratto matrimonio in Pietrasanta (LU) il 2/9/1995, dal quale sono nate le due Per_ figlie (nata il [...]) maggiorenne ma non economicamente autosufficiente e (nata il Per_1
20/5/2007) ancora minorenne - hanno congiuntamente richiesto di ottenere la pronuncia di separazione personale alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte.
Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte.
Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi è stato comunicato al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ. Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i coniugi hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto.
Nel merito, osserva il Collegio che, emergendo dal tenore del ricorso la sussistenza del requisito della intollerabilità della prosecuzione della convivenza, la domanda diretta ad ottenere la pronuncia di separazione personale merita di essere accolta, sussistendone i presupposti ex art. 151 cod. civ.
Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, sia conformi all'interesse dei coniugi sia rispondenti all'obiettivo interesse della prole, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento.
La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti.
Si dà atto che, con il ricorso introduttivo del procedimento di separazione personale, le parti hanno, altresì, proposto domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, formulando le condizioni connesse a tale pronuncia.
Essendo la domanda così proposta procedibile - ai sensi dell'art. 473-bis.49, comma 1, cod. proc. civ.
- soltanto decorso il termine indicato dall'art. 3, comma 1, n. 2), lett. b), della legge 1/12/1970, n.
898, e previo passaggio in giudicato della odierna sentenza, la causa deve essere rimessa sul ruolo del giudice relatore, affinché questi, decorso il termine a tal fine previsto dalla legge, provveda ad acquisire - sempre con la modalità di cui all'art. 127-ter cod. proc. civ. - le note scritte contenenti la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare e la conferma da parte delle stesse delle istanze e conclusioni congiunte già formulate con riferimento alla dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
A tale proposito, il Collegio ritiene sin da ora opportuno precisare che la modifica unilaterale delle predette condizioni formulate con il ricorso introduttivo sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473-bis.19, comma 2, cod. proc. civ. In tale ipotesi, se le parti non raggiungeranno un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda di divorzio, difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni di cui all'art. 473-bis.51, comma 2, cod. proc. civ.
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
4
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, non definitivamente pronunciando, così provvede:
a) PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Pt_2 uniti in matrimonio in Pietrasanta (LU) in data 2/9/1995, debitamente trascritto nel
[...]
Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Pietrasanta (LU), autorizzandoli a vivere separati, ciascuno libero di fissare la residenza ove riterrà più opportuno, pur sempre con l'obbligo del reciproco rispetto;
b) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate in ordine alla separazione personale pronunciata, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
c) PROVVEDE come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del giudice relatore dott. Gerardo Boragine;
d) SPESE DI LITE al definitivo;
e) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di
Stato Civile del Comune di Pietrasanta (LU) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze.
Così deciso in Lucca, il 27/11/2024.
Il Presidente estensore
Gerardo Boragine
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore
Dott.ssa Michela Boi Giudice
Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice riunito in camera di consiglio in data 27/11/2024, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 12/9/2024 da
C.F. Parte_1 C.F._1
e
C.F. ) Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocato DANIELE NISINI ed elettivamente domiciliati presso lo studio dello stesso in Viareggio (LU), via Roma n. 24, giusta procura in atti con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: cumulo di domande di separazione e divorzio su domanda congiunta con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«1) Liberi i coniugi di vivere separatamente;
2) I coniugi dichiarano di essere ciascuno indipendente, autonomo ed autosufficiente sotto il profilo economico e per l'effetto di non avere nulla a che pretendere l'uno dall'altro a titolo di mantenimento e, successivamente, a titolo di assegno divorzile;
3) La casa coniugale, sita in Pietrasanta (LU), via Castiglione n.130, interamente di proprietà della sola sig.ra rimarrà assegnata alla stessa, comprensiva di arredi e mobilio, Parte_1 impegnandosi il sig. a prelevare i beni personali entro e non oltre il 15 novembre c.a., previo Pt_2 avvertimento.
4) La figlia minore , il cui collocamento e domicilio prevalente viene fissato presso la casa Per_1 coniugale, sarà affidata ad entrambi i genitori, i quali provvederanno ad occuparsene dividendo i compiti relativi agli impegni scolastici, sportivi e ad ogni altra esigenza quotidiana dello stesso. La
1 decisione dei coniugi, di accordarsi per l'affidamento condiviso della figlia minore, appare rispondente all'interesse morale e materiale della stessa e le consentirà di mantenere le proprie abitudini di vita, restando in contatto quotidiano con entrambi i genitori, in modo da subire il minor danno possibile dalla separazione. I genitori, consapevoli dell'impegno che assumono nell'interesse della propria figlia, continueranno a provvedere congiuntamente alla educazione e formazione, concordando ogni decisione ed indirizzandone l'educazione e l'istruzione, pretendendo ciascuno il massimo rispetto e l'ubbidienza alle giuste direttive proprie e dell'altro genitore. I genitori si impegnano altresì a tenersi vicendevolmente informati in ordine alle questioni che riguardano la figlia ed a non frapporre, ma anzi agevolare il rapporto ed ogni tipo di contatto tra il singolo genitore e il minore. Il padre, anche in ragione della prossima maggiore età della figlia, potrà stare con la stessa quando vorrà, compatibilmente con le esigenze, gli impegni e la volontà della minore.
5) Assegno di mantenimento a favore del solo minore - spese straordinarie –– assegno unico permanente – regime fiscale minori – rapporti patrimoniali coniugi
(i) Il Sig. si impegna a versare la somma di euro 250,00 mensile Parte_2
(duecentocinquanta/00) entro e non oltre il 10 di ogni mese, alla sig.ra a titolo di Pt_1 mantenimento di ciascuna figlia, a mezzo bonifico bancario presso il c/c, che verrà comunicato. Tale importo verrà automaticamente aggiornato agli indici ISTAT nel mese di settembre di ogni anno.
(ii) Le spese straordinarie che si rendano necessarie nell'interesse delle figlie – come da protocollo d'intesa del Tribunale di Lucca del 07.10.2020 - rimarranno in capo ai coniugi nella misura del 50% ciascuno.
Si precisa, in ogni caso, che per spese straordinarie, in ossequio al protocollo del Tribunale di Lucca, si intendono:
Spese straordinarie che non necessitano del preventivo accordo tra i genitori:
a. Spese mediche urgenti e necessarie;
b. Trattamenti sanitari, esami, visite specialistiche prescritte dal pediatra/medico tramite il SSN
(psicoterapia, fisioterapia, logopedia, impianti di ausilio sanitario, protesi, spese oculistiche, ortopediche, acustiche);
c. Tickets e spese farmaceutiche;
d. Tasse e imposte scolastiche ed universitarie di istituti pubblici;
e. Libri di testo;
f. Materiale di corredo scolastico di inizio anno;
g. Gite scolastiche didattiche;
h. Spese per trasporto pubblico e carburante mezzo locomozione del figlio;
i. Spese per progetti curriculari scolastici;
j. Spese per tempo prolungato o dopo scuola;
k. Spese per baby sitter se già presente nel ménage familiare prima della separazione;
l. Spese manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi di locomozione del figlio;
e assicurazione r.c. per il mezzo di trasporto della prole acquistato con il consenso di CP_1 entrambi i genitori;
n. Spese per regali dei compagni di scuola.
Spese straordinarie che necessitano del preventivo accordo tra i genitori:
I.Spese sanitarie non urgenti e non prescritte dal medico (cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche presso privati, cure termali e fisioterapiche, trattamenti sanitari, esami diagnostici, analisi cliniche, psicoterapia e logopedia se eseguiti da specialisti privati anche se erogati dal SSN);
2 II.Ripetizioni;
III.Stages e corsi: di lingua, di musica (ed acquisto dello strumento musicale), di preparazione e selezione per l'ingresso nelle facoltà universitarie, per la formazione e la specializzazione universitaria o per l'avvio nel mondo del lavoro, di formazione post universitari (master); IV.Spese per università all'estero (comprese le spese per alloggio fuori sede e relative utenze domestiche);
V.gite scolastiche con pernottamento, viaggi studio all'estero;
VI.Scuole e università private;
VII.Baby sitter post separazione (pre-scuola e dopo-scuola) se non già presente nell'organizzazione familiare in costanza di matrimonio);
VIII.viaggi e vacanze intrapresi autonomamente dal figlio;
IX.attività sportiva anche non agonistica (compresa l'attrezzatura e di quanto necessario per la partecipazione a gare e tornei, ivi comprese spese di trasporto e stages);
X.attività ludico-ricreative (centri estivi);
XI.cellulare;
XII.spese relative ad imposta di bollo e assicurazione r.c. del veicolo in uso alla prole laddove acquistato senza il consenso dell'altro genitore;
XIII.conseguimento patente di guida per ciclomotori o autoveicoli presso scuole-guida private;
XIV. spese per Comunione, SI (servizio fotografico, parrucchiere, regalo madrina/padrino ecc.).
(iii) L'assegno unico permanente e/o qualsivoglia altro sostegno pubblico alla famiglia viene assegnato, in ragione del 50%, a favore di ciascuno dei genitori, con vicendevole impegno a sottoscrivere ogni documento necessario per tale finalità, ovvero per ottenere tali contributi/sostegni.
(vi) Le parti, sin da ora, stabiliscono che, ai fini fiscali, le figlie verranno poste al 100% a favore del sig. con la precisazione che laddove la sig.ra maturi i presupposti per detrarre i Pt_2 Pt_1 costi delle figlie, avrà diritto al 50% delle detrazioni;
(v) Per quanto concerne il mutuo ipotecario contratto presso la Controparte_2
, filiale di Ripa, a nome del Sig. , le parti stabiliscono che la rata mensile
[...] Parte_2 del mutuo verrà pagato fino all'estinzione nella misura del 50% da ciascun coniuge. A tal fine, la sig.ra si impegna a rimborsare al sig. la quota parte ogni mese entro e non oltre il Pt_1 Pt_2 giorno 10.
6) Le parti stabiliscono che il veicolo tg. FB 367 VC di proprietà del sig. rimarrà nella Pt_2 disponibilità della sig.ra fino al 15 ottobre 2024, salvo proroga concessa dal marito. Il Pt_1 Per_ veicolo Lancia Y10 nonché il motociclo mod. Piaggio Scarabeo 50 c.c., entrambi acquistati per , verranno formalmente intestati alla stessa, con spese per metà a ciascuno genitore, entro e non oltre il 30 ottobre 2024. Infine, il motociclo Piaggio Beverly 125 c.c. verrà rottamato con spese a carico del sig. Pt_2
7) Entrambi i genitori si impegnano vicendevolmente a non coinvolgere le figlie in eventuali relazioni sentimentali che gli stessi potranno sviluppare con terzi fino ad almeno il mese di settembre 2025 incluso, decorso il quale si impegnano, con senso di responsabilità genitoriale, ad introdurre gradualmente e progressivamente il compagno/la compagna nella vita della minore.
8) I coniugi si danno sin da ora reciprocamente l'autorizzazione, anche a favore e nell'interesse della figlia minore, all'espatrio, consapevoli che, salvo che il passaporto e/o la carta d'identità per la figlia non siano richiesta nell'immediatezza del deposito del presente atto, dovranno vicendevolmente
3 munirsi del rinnovato consenso dell'altro genitore.
9) I ricorrenti si impegnano sin da ora a comunicare ogni variazione di residenza e/o dimora;
10) Gli accordi contenuti nel presente ricorso avranno efficacia, indipendentemente dal momento in cui saranno omologati dal Tribunali di Lucca, a decorrere dal mese di settembre 2024 incluso.
11) le spese del presente procedimento vengono assunte in maniera paritetica tra le parti».
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - premesso di avere contratto matrimonio in Pietrasanta (LU) il 2/9/1995, dal quale sono nate le due Per_ figlie (nata il [...]) maggiorenne ma non economicamente autosufficiente e (nata il Per_1
20/5/2007) ancora minorenne - hanno congiuntamente richiesto di ottenere la pronuncia di separazione personale alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte.
Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte.
Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi è stato comunicato al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ. Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i coniugi hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto.
Nel merito, osserva il Collegio che, emergendo dal tenore del ricorso la sussistenza del requisito della intollerabilità della prosecuzione della convivenza, la domanda diretta ad ottenere la pronuncia di separazione personale merita di essere accolta, sussistendone i presupposti ex art. 151 cod. civ.
Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, sia conformi all'interesse dei coniugi sia rispondenti all'obiettivo interesse della prole, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento.
La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti.
Si dà atto che, con il ricorso introduttivo del procedimento di separazione personale, le parti hanno, altresì, proposto domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, formulando le condizioni connesse a tale pronuncia.
Essendo la domanda così proposta procedibile - ai sensi dell'art. 473-bis.49, comma 1, cod. proc. civ.
- soltanto decorso il termine indicato dall'art. 3, comma 1, n. 2), lett. b), della legge 1/12/1970, n.
898, e previo passaggio in giudicato della odierna sentenza, la causa deve essere rimessa sul ruolo del giudice relatore, affinché questi, decorso il termine a tal fine previsto dalla legge, provveda ad acquisire - sempre con la modalità di cui all'art. 127-ter cod. proc. civ. - le note scritte contenenti la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare e la conferma da parte delle stesse delle istanze e conclusioni congiunte già formulate con riferimento alla dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
A tale proposito, il Collegio ritiene sin da ora opportuno precisare che la modifica unilaterale delle predette condizioni formulate con il ricorso introduttivo sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473-bis.19, comma 2, cod. proc. civ. In tale ipotesi, se le parti non raggiungeranno un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda di divorzio, difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni di cui all'art. 473-bis.51, comma 2, cod. proc. civ.
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
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P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, non definitivamente pronunciando, così provvede:
a) PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Pt_2 uniti in matrimonio in Pietrasanta (LU) in data 2/9/1995, debitamente trascritto nel
[...]
Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Pietrasanta (LU), autorizzandoli a vivere separati, ciascuno libero di fissare la residenza ove riterrà più opportuno, pur sempre con l'obbligo del reciproco rispetto;
b) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate in ordine alla separazione personale pronunciata, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
c) PROVVEDE come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del giudice relatore dott. Gerardo Boragine;
d) SPESE DI LITE al definitivo;
e) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di
Stato Civile del Comune di Pietrasanta (LU) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze.
Così deciso in Lucca, il 27/11/2024.
Il Presidente estensore
Gerardo Boragine
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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