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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 22/07/2025, n. 448 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 448 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palmi, Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dr.ssa Maria Teresa Gentile, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello, iscritta al n. 669 del Registro Generale degli Affari
Civili dell'anno 2024, vertente tra
, nata a [...] il [...] (Cod. Fisc.: Parte_1
, rappresentata e difesa, per procura telematicamente allegata C.F._1 all'atto di appello, dall'Avv. Michele Pugliese, presso il cui studio è elettivamente domiciliata;
-appellante-
contro
, in persona del Sindaco pro tempore; Controparte_1
-appellato contumace-
oggetto: appello avverso ordinanza di convalida del giudice di pace in tema di opposizione a verbale di accertamento di violazione del codice della strada;
Conclusioni delle parti
Per l'appellante, dalle note di trattazione scritta depositate il 30.01.2025: “Voglia …
l'On.le Tribunale adito …, in accoglimento del presente appello, in via principale e nel merito, annullare, per tutti i motivi illustrati, l'impugnata ordinanza – Cron. n.
1944/2024 – pronunciata dal Giudice di Pace di Palmi all'udienza del 20/05/2024 e resa nel giudizio di primo grado n. 3743/2023 R.G., perché ingiusta, illogica, contraddittoria ed erronea, e per effetto della riforma, accertare e dichiarare: - In via cautelare: omissis;
- in via definitiva e nel merito: accertare e dichiarare la nullità del verbale impugnato per tutte le motivazioni meglio argomentate nella parte motiva del ricorso introduttivo del giudizio di prime cure. Con vittoria di spese, compensi professionali da distrarsi in favore del procuratore antistatario”.
1 Motivi in fatto ed in diritto
1. Con ricorso depositato il 27.11.2023, chiedeva al Giudice di Pace Parte_1 di Palmi l'annullamento del verbale n. L 4821/2023, notificato in data 09/11/2023, con il quale le era stato ingiunto il pagamento di una sanzione amministrativa di euro 468,00, per presunta violazione - in qualità di proprietaria del veicolo targato EC606ER, obbligata in solido con il trasgressore-, dell'art. 193, II° comma c.d.s. (circolazione in assenza di copertura assicurativa), commessa in data 22/08/2023, alle ore 19:56:16, nei pressi della SS18, Km 466+600 – Bivio Alimastro – Varco 2 CAM, del Comune di
. CP_1
Premesso che la suddetta violazione non era stata contestata immediatamente, ma in un momento successivo, perché -secondo quanto emerge dal verbale - sarebbe stata rilevata nella successiva data del 12/10/2023 presso l'ufficio di Polizia Locale di , a CP_1 seguito di attività di investigazione illeciti, con l'ausilio di strumenti elettronici di video sorveglianza – lettura targhe (matricola CBR-203AF10000050) – posti sulle direttrici principali del comune, fondava il ricorso sui seguenti motivi: 1) illegittimità della motivazione e violazione di legge, per mancata osservanza dei dettami legislativi imposti dall'art. 201, Cod. Str., in quanto le telecamere (Tutor e autovelox) non sono omologate per il controllo sulla copertura assicurativa e, come chiarito dal
[...]
con la circolare n. 300/A/4684/20/127/9, i dispositivi automatici possono CP_2 essere utilizzati solo come ausilio dell'organo di polizia locale che presenzia alla contestazione immediata, ma non possono essere usati per la contestazione differita dell'infrazione: nel caso di specie, gli stessi organi accertatori hanno dichiarato, nelle note in calce al verbale opposto, che l'apparecchiatura da loro utilizzata è priva di omologazione per l'accertamento successivo di dette infrazioni in assenza sul posto degli operatori;
2) mancata indicazione precisa e dettagliata del luogo dell'infrazione;
3) omessa indicazione della cartellonistica stradale.
Ciò premesso, chiedeva dichiararsi la nullità del verbale impugnato.
Il Giudice di Pace adito sospendeva, inaudita altera parte, l'efficacia esecutiva del verbale opposto e fissava per la comparizione delle parti l'udienza del 20/05/2024, ordinando al di depositare tutti gli atti relativi al verbale di Controparte_1 contestazione n. L 4821/2023 almeno dieci giorni prima della suddetta udienza.
2 Tuttavia, il non si costituiva né ottemperava all'ordine del giudice Controparte_1 di depositare gli atti attinenti al procedimento sanzionatorio sopra indicato.
Il giorno fissato per l'udienza il Giudice di Pace, verificata la regolarità delle notifiche, considerato che alla prima udienza nessuna delle parti si era presentata, pronunciava l'ordinanza appellata (n. 1944/2024), del seguente tenore: “… vista l'assenza di entrambe le parti alla prima udienza di trattazione del 20.05.2024 nel giudizio … in opposizione al verbale di contestazione N. RG. 4821/23 redatto in dato 12.10.2023 dalla
Polizia locale di e notificato il 09.11.2023, così dispone: 1) convalida il verbale CP_1 impugnato;
2) nulla per le spese”.
Avverso l'ordinanza di convalida, con ricorso depositato il 3.6.2024, propone appello la
, lamentando l'illegittimità del provvedimento impugnato per error in Pt_1 procedendo e/o omessa pronuncia, per non aver il Giudice di prime cure valutato, a seguito della mancata comparizione del ricorrente alla prima udienza di comparizione, la documentazione allegata al ricorso introduttivo, né dato atto ai fini della decisione dell'omesso deposito da parte del dei documenti di cui era stato Controparte_1 ordinato il deposito con il decreto di fissazione d'udienza, così come previsto dal comma
9, lett. b), dell'art. 7, D.Lgs. 150/2011.
Ribadisce, dunque, le censure già proposte in primo grado, e rassegna le conclusioni trascritte in epigrafe.
Nonostante regolare notificazione dell'atto d'appello, il non si è Controparte_1 costituito nel presente grado di giudizio ed è stato dichiarato contumace all'udienza del
26.11.2024.
Il 18.2.2025 la causa è stata trattenuta in decisione, a seguito del deposito di note di trattazione scritta in sostituzione d'udienza, ex art. 127 ter c.p.c.
2. Passando all'esame dell'appello, deve innanzitutto rilevarsi che ricorre il vizio di illegittimità dell'ordinanza di convalida, denunciato dall'appellante.
Invero, l'art. 7, comma 9, lett. b), del D.Lgs. 150/2011 dispone che “quando l'opponente o il suo difensore non si presentano senza addurre alcun legittimo impedimento, (il
Giudice di pace adito) convalida con ordinanza appellabile il provvedimento opposto e provvede sulle spese, salvo che la illegittimità del provvedimento risulti dalla documentazione allegata dall'opponente, ovvero l'autorità che ha emesso il
3 provvedimento impugnato abbia omesso il deposito dei documenti di cui al comma 7”.
Nel caso che occupa, il comune di , che ha emesso il provvedimento impugnato, CP_1 non aveva curato il deposito dei documenti richiesti con il decreto di fissazione udienza, sicchè la convalida non poteva essere pronunciata.
Tuttavia, passando ad esaminare i motivi di opposizione, deve dirsi che quest'ultima si presenta infondata.
In effetti, il verbale opposto, con il quale si contesta la violazione dell'art. 193 c.d.s., per la circolazione in data 22.8.2023 con veicolo privo di copertura assicurativa r.c.a. (il cui termine era scaduto il 12.8.2023), è stato elevato il 12.10.2023 presso l'ufficio di Polizia
Locale di , a seguito di attività di investigazione illeciti, con l'ausilio di CP_1 strumenti elettronici fissi di video sorveglianza – lettura targhe (matricola CBR-
203AF10000050), ma anche con successivi accertamenti, consistenti nell'interrogazione del centro di elaborazione dati presso la MCTC, come si ricava dal verbale stesso.
In proposito, secondo la giurisprudenza di legittimità, sebbene la mancata omologazione delle apparecchiature precluda “la possibilità di utilizzare le stesse ai fini dell'autonomo accertamento delle violazioni al Codice della Strada, non potendo trovare applicazione l'art. 201, comma 1-bis, lett. g-bis)”, tuttavia le medesime apparecchiature possono essere utilizzate come “ausilio per l'operatore di polizia stradale e quindi come punto di partenza per le operazioni di accertamento e successiva contestazione della violazione”, in quanto partendo dai dati ricavati dal sistema di video-sorveglianza, l'accertamento delle violazioni che necessitino di un esame documentale o dell'acquisizione di altre informazioni si compie a seguito delle verifiche operate presso gli uffici di polizia e non in virtù delle eventuali precedenti acquisizioni (in tal senso, v. Cass. Sez. 2 - , Ordinanza
n. 12681 del 10/05/2023).
Nel caso che occupa, poiché l'accertamento è avvenuto nei locali della Polizia verbalizzante a seguito degli accertamenti documentali compiuti, nessuna rilevanza assume la mancata omologazione delle apparecchiature fisse di videosorveglianza.
Né ricorre il lamentato vizio di genericità della contestazione, perché il verbale indica esattamente sia il luogo della commessa infrazione, individuato nella SS 18, km 466 –
600 – Bivio Alimastro del comune di , sia la presenza di “apposita CP_1
4 cartellonistica posta in precedenza e presso il dispositivo di videosorveglianza”.
In ultima analisi, dunque, l'appello deve essere rigettato, con la conferma del verbale opposto.
3. Attesa la contumacia del comune appellato, nulla va disposto per le spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Palmi, Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dr.ssa Maria Teresa Gentile, definitivamente pronunciando nella causa d'appello come in epigrafe promossa:
1) rigetta l'appello;
2) nulla per le spese.
Palmi, 10 luglio 2025
Il giudice
Maria Teresa Gentile
5
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palmi, Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dr.ssa Maria Teresa Gentile, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello, iscritta al n. 669 del Registro Generale degli Affari
Civili dell'anno 2024, vertente tra
, nata a [...] il [...] (Cod. Fisc.: Parte_1
, rappresentata e difesa, per procura telematicamente allegata C.F._1 all'atto di appello, dall'Avv. Michele Pugliese, presso il cui studio è elettivamente domiciliata;
-appellante-
contro
, in persona del Sindaco pro tempore; Controparte_1
-appellato contumace-
oggetto: appello avverso ordinanza di convalida del giudice di pace in tema di opposizione a verbale di accertamento di violazione del codice della strada;
Conclusioni delle parti
Per l'appellante, dalle note di trattazione scritta depositate il 30.01.2025: “Voglia …
l'On.le Tribunale adito …, in accoglimento del presente appello, in via principale e nel merito, annullare, per tutti i motivi illustrati, l'impugnata ordinanza – Cron. n.
1944/2024 – pronunciata dal Giudice di Pace di Palmi all'udienza del 20/05/2024 e resa nel giudizio di primo grado n. 3743/2023 R.G., perché ingiusta, illogica, contraddittoria ed erronea, e per effetto della riforma, accertare e dichiarare: - In via cautelare: omissis;
- in via definitiva e nel merito: accertare e dichiarare la nullità del verbale impugnato per tutte le motivazioni meglio argomentate nella parte motiva del ricorso introduttivo del giudizio di prime cure. Con vittoria di spese, compensi professionali da distrarsi in favore del procuratore antistatario”.
1 Motivi in fatto ed in diritto
1. Con ricorso depositato il 27.11.2023, chiedeva al Giudice di Pace Parte_1 di Palmi l'annullamento del verbale n. L 4821/2023, notificato in data 09/11/2023, con il quale le era stato ingiunto il pagamento di una sanzione amministrativa di euro 468,00, per presunta violazione - in qualità di proprietaria del veicolo targato EC606ER, obbligata in solido con il trasgressore-, dell'art. 193, II° comma c.d.s. (circolazione in assenza di copertura assicurativa), commessa in data 22/08/2023, alle ore 19:56:16, nei pressi della SS18, Km 466+600 – Bivio Alimastro – Varco 2 CAM, del Comune di
. CP_1
Premesso che la suddetta violazione non era stata contestata immediatamente, ma in un momento successivo, perché -secondo quanto emerge dal verbale - sarebbe stata rilevata nella successiva data del 12/10/2023 presso l'ufficio di Polizia Locale di , a CP_1 seguito di attività di investigazione illeciti, con l'ausilio di strumenti elettronici di video sorveglianza – lettura targhe (matricola CBR-203AF10000050) – posti sulle direttrici principali del comune, fondava il ricorso sui seguenti motivi: 1) illegittimità della motivazione e violazione di legge, per mancata osservanza dei dettami legislativi imposti dall'art. 201, Cod. Str., in quanto le telecamere (Tutor e autovelox) non sono omologate per il controllo sulla copertura assicurativa e, come chiarito dal
[...]
con la circolare n. 300/A/4684/20/127/9, i dispositivi automatici possono CP_2 essere utilizzati solo come ausilio dell'organo di polizia locale che presenzia alla contestazione immediata, ma non possono essere usati per la contestazione differita dell'infrazione: nel caso di specie, gli stessi organi accertatori hanno dichiarato, nelle note in calce al verbale opposto, che l'apparecchiatura da loro utilizzata è priva di omologazione per l'accertamento successivo di dette infrazioni in assenza sul posto degli operatori;
2) mancata indicazione precisa e dettagliata del luogo dell'infrazione;
3) omessa indicazione della cartellonistica stradale.
Ciò premesso, chiedeva dichiararsi la nullità del verbale impugnato.
Il Giudice di Pace adito sospendeva, inaudita altera parte, l'efficacia esecutiva del verbale opposto e fissava per la comparizione delle parti l'udienza del 20/05/2024, ordinando al di depositare tutti gli atti relativi al verbale di Controparte_1 contestazione n. L 4821/2023 almeno dieci giorni prima della suddetta udienza.
2 Tuttavia, il non si costituiva né ottemperava all'ordine del giudice Controparte_1 di depositare gli atti attinenti al procedimento sanzionatorio sopra indicato.
Il giorno fissato per l'udienza il Giudice di Pace, verificata la regolarità delle notifiche, considerato che alla prima udienza nessuna delle parti si era presentata, pronunciava l'ordinanza appellata (n. 1944/2024), del seguente tenore: “… vista l'assenza di entrambe le parti alla prima udienza di trattazione del 20.05.2024 nel giudizio … in opposizione al verbale di contestazione N. RG. 4821/23 redatto in dato 12.10.2023 dalla
Polizia locale di e notificato il 09.11.2023, così dispone: 1) convalida il verbale CP_1 impugnato;
2) nulla per le spese”.
Avverso l'ordinanza di convalida, con ricorso depositato il 3.6.2024, propone appello la
, lamentando l'illegittimità del provvedimento impugnato per error in Pt_1 procedendo e/o omessa pronuncia, per non aver il Giudice di prime cure valutato, a seguito della mancata comparizione del ricorrente alla prima udienza di comparizione, la documentazione allegata al ricorso introduttivo, né dato atto ai fini della decisione dell'omesso deposito da parte del dei documenti di cui era stato Controparte_1 ordinato il deposito con il decreto di fissazione d'udienza, così come previsto dal comma
9, lett. b), dell'art. 7, D.Lgs. 150/2011.
Ribadisce, dunque, le censure già proposte in primo grado, e rassegna le conclusioni trascritte in epigrafe.
Nonostante regolare notificazione dell'atto d'appello, il non si è Controparte_1 costituito nel presente grado di giudizio ed è stato dichiarato contumace all'udienza del
26.11.2024.
Il 18.2.2025 la causa è stata trattenuta in decisione, a seguito del deposito di note di trattazione scritta in sostituzione d'udienza, ex art. 127 ter c.p.c.
2. Passando all'esame dell'appello, deve innanzitutto rilevarsi che ricorre il vizio di illegittimità dell'ordinanza di convalida, denunciato dall'appellante.
Invero, l'art. 7, comma 9, lett. b), del D.Lgs. 150/2011 dispone che “quando l'opponente o il suo difensore non si presentano senza addurre alcun legittimo impedimento, (il
Giudice di pace adito) convalida con ordinanza appellabile il provvedimento opposto e provvede sulle spese, salvo che la illegittimità del provvedimento risulti dalla documentazione allegata dall'opponente, ovvero l'autorità che ha emesso il
3 provvedimento impugnato abbia omesso il deposito dei documenti di cui al comma 7”.
Nel caso che occupa, il comune di , che ha emesso il provvedimento impugnato, CP_1 non aveva curato il deposito dei documenti richiesti con il decreto di fissazione udienza, sicchè la convalida non poteva essere pronunciata.
Tuttavia, passando ad esaminare i motivi di opposizione, deve dirsi che quest'ultima si presenta infondata.
In effetti, il verbale opposto, con il quale si contesta la violazione dell'art. 193 c.d.s., per la circolazione in data 22.8.2023 con veicolo privo di copertura assicurativa r.c.a. (il cui termine era scaduto il 12.8.2023), è stato elevato il 12.10.2023 presso l'ufficio di Polizia
Locale di , a seguito di attività di investigazione illeciti, con l'ausilio di CP_1 strumenti elettronici fissi di video sorveglianza – lettura targhe (matricola CBR-
203AF10000050), ma anche con successivi accertamenti, consistenti nell'interrogazione del centro di elaborazione dati presso la MCTC, come si ricava dal verbale stesso.
In proposito, secondo la giurisprudenza di legittimità, sebbene la mancata omologazione delle apparecchiature precluda “la possibilità di utilizzare le stesse ai fini dell'autonomo accertamento delle violazioni al Codice della Strada, non potendo trovare applicazione l'art. 201, comma 1-bis, lett. g-bis)”, tuttavia le medesime apparecchiature possono essere utilizzate come “ausilio per l'operatore di polizia stradale e quindi come punto di partenza per le operazioni di accertamento e successiva contestazione della violazione”, in quanto partendo dai dati ricavati dal sistema di video-sorveglianza, l'accertamento delle violazioni che necessitino di un esame documentale o dell'acquisizione di altre informazioni si compie a seguito delle verifiche operate presso gli uffici di polizia e non in virtù delle eventuali precedenti acquisizioni (in tal senso, v. Cass. Sez. 2 - , Ordinanza
n. 12681 del 10/05/2023).
Nel caso che occupa, poiché l'accertamento è avvenuto nei locali della Polizia verbalizzante a seguito degli accertamenti documentali compiuti, nessuna rilevanza assume la mancata omologazione delle apparecchiature fisse di videosorveglianza.
Né ricorre il lamentato vizio di genericità della contestazione, perché il verbale indica esattamente sia il luogo della commessa infrazione, individuato nella SS 18, km 466 –
600 – Bivio Alimastro del comune di , sia la presenza di “apposita CP_1
4 cartellonistica posta in precedenza e presso il dispositivo di videosorveglianza”.
In ultima analisi, dunque, l'appello deve essere rigettato, con la conferma del verbale opposto.
3. Attesa la contumacia del comune appellato, nulla va disposto per le spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Palmi, Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dr.ssa Maria Teresa Gentile, definitivamente pronunciando nella causa d'appello come in epigrafe promossa:
1) rigetta l'appello;
2) nulla per le spese.
Palmi, 10 luglio 2025
Il giudice
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