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Sentenza 29 luglio 2025
Sentenza 29 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 29/07/2025, n. 984 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 984 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2025 |
Testo completo
N. 5817 / 2015 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PERUGIA
Sezione II^ civile
Il Tribunale ordinario di Perugia in composizione monocratica in persona del giudice dott.
Antonio Contini ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al registro generale degli affari civili per l'anno 2015 al numero 5817, e vertente
TRA
elettivamente domiciliato in Perugia, Corso Pietro Vannucci, n. Parte_1
107 presso l'avv. Roberta Ercolani, che lo assiste e difende giusta procura in margine alla citazione;
ATTORE-OPPONENTE
CONTRO elettivamente domiciliata in Perugia, via del Controparte_1
Laberinto, n. 18, presso l'avv. Francesca Cavalaglio Cacciamani e rappresenata e difesa dall'avv. Luciana Rasom giusta procura in calce al ricorso per decreto ingiuntivo;
CONVENUTO-OPPOSTO
e avente ad oggetto: contratto di appalto privato;
Sulle seguenti conclusioni: come da verbale di udienza del 17 luglio 2025
PER L'ATTORE OPPONENTE
Richiamando pregresso foglio di precisazione e quindi
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa -revocare il decreto ingiuntivo opposto R.G. n. 1916/15 emesso dal Tribunale di Perugia per tutto quanto sin qui dedotto, esposto ed illustrato, poiché infondato, ingiusto ed illegittimo dichiararlo nullo e/o inefficace per
l'insussistenza del credito nei termini indicati ed in quanto i lavori non sono stati eseguiti dall'appaltatrice a
1 regola d'arte ed in difformità alle previsioni contrattuali, con compensazione dell'eventuale residuo credito spettante all'opposta; in via riconvenzionale: accertato e dichiarato che ha subito un danno Parte_1 economico/ patrimoniale causato dall'esecuzione dei lavori non a regola d'arte da parte della società
[...] relativi all'immobile sito in Petrignano di Assisi (PG) di proprietà dello stesso Controparte_1
e dalla richiesta del d.i. immediatamente esecutivo emesso a suo carico per importi non dovuti - Pt_1 dichiarare tenuta e condannare la al risarcimento del danno quantificabile Controparte_1 nella misura di €. 120.000,00 ovvero nella misura maggiore minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi legali dal dì del dovuto al saldo.”
PER IL CONVENUTO OPPOSTO
Richiamando pregresso foglio di precisazione e quindi
“confermare il decreto ingiuntivo opposto o, in subordine, condannare al pagamento in Parte_1 favore di in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Controparte_1
Pozza di Fassa, Fraz. Pera, Strada Dolomites n.186, della somma di €. 51.458,74, oltre agli interessi legali dal dì del dovuto al giorno dell'effettivo saldo, o di quella maggiore o minor somma che risulterà in corso di causa o che risulterà di giustizia;
condannare, in ogni caso, al pagamento in Parte_1 favore di in persona del legale rappresentante pro tempore, del residuo del Controparte_1 corrispettivo del contratto di appalto intercorso tra le parti, per la differenza tra l'importo di cui al decreto ingiuntivo opposto (€ 51.458,74) e l'importo accertato in corso di causa pari ad € 67.050,99 + Iva, oltre agli interessi legali dal dì del dovuto al giorno dell'effettivo saldo, o di quella maggiore o minor somma che di giustizia;
2. respingere ogni eccezione e/o domanda formulata da nei confronti di Parte_1 [...] perché infondata in fatto e in diritto;
3. condannare al Controparte_1 Parte_1 risarcimento dei danni conseguenti alla responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. nella misura che il
Tribunale riterrà di giustizia;
”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. – La società ha chiesto ed ottenuto dal Tribunale di Controparte_1
Perugia il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo del 3 settembre 2015, n. 1916, per la somma di euro 51.458,74 oltre accessori e spese a carico di esponendo: Parte_1
a) che tra le parti era stato stipulato un contratto per la realizzazione di un edificio residenziale in legno, da edificarsi in Petrignano d'Assisi, per il corrispettivo preventivato di euro 227.499,01 oltre iva;
b) che le opere erano state realizzate nell'estate del 2012, unitamente ad ulteriori lavorazioni extracontratto;
c) che il committente aveva Pt_1 corrisposto, in più soluzioni, la complessiva somma di euro 180.000 oltre iva;
d) che, poi, elaborata la contabilità finale dei lavori per euro 261.180,33 oltre iva il committente la
2 contestava, contestando altresì la non corretta realizzazione dell'opera; e) che, dunque,
l'appaltatore chiedeva procedersi ad accertamento tecnico preventivo e il Tribunale di
Perugia (nel procedimento di a.t.p. n. 3712/2014) nominava il relativo consulente tecnico d'ufficio il quale, con relazione del 27 aprile 2015 quantificava i lavori eseguiti in euro
244.427,11 oltre iva e accertava vizi dell'opera quantificati in misura di complessivi euro
15.692,25; f) che, dunque, ai fini della richiesta ingiunzione, detratti dal dovuto gli acconti percepiti e sottratto quanto individuato quale controvalore dei vizi, gli spettava la somma per corrispettivo di euro 51.458,74 iva inclusa.
2. – Con citazione ritualmente notificata si è opposto preliminarmente Parte_1 contestando l'avvenuta concessione della facoltà di esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo e quindi sostenendo, a fondamento dell'opposizione, che la contabilità predisposta dalla controparte non sarebbe “congrua” in definitiva perché contestata, e che la relazione svolta in accertamento tecnico preventivo “non è un mezzo di prova” sicchè vi sarebbe stata “incertezza del credito vantato”.
Ha quindi esposto che (§3, pag. 8 della citazione) che i lavori compiuti dall'appaltatore sarebbero “inficiati da gravissimi vizi e/o difetti” quali:
a) presenza di umidità nella parte sottostante il balcone e di infiltrazioni di acqua derivanti dalla finestra della camera da letto nel lato sud dell'abitazione;
b) “il distacco tra il cappotto ed il controtelaio in legno che ha causato nel corso del tempo infiltrazioni che hanno bagnato internamente la struttura in legno del balcone e la fibra di legno del cappotto sottostante, formando fluorescenze esterne visibili e sicuramente danni alle prestazioni termiche e strutturali dell'isolante, sensibile all'umidità tanto più ad infiltrazioni che possono portare al deterioramento completo della fibra di legno”;
c) rigonfiamenti ed avvallamenti presenti su tutte le pareti dell'abitazione che causano un peculiare ed antiestetico effetto a “buccia di arancia” o a “materasso”;
d) carenza di complanarità nelle pareti esterne dell'abitazione ed inidoneità del bloccaggio meccanico del cappotto sottostante, il che evidenzierebbe il mancato rispetto delle norme di buona tecnica nella posa del cappotto esterno;
Ha quindi evidenziato che la disposta consulenza in ATP non avrebbe dato risposta ai quesiti formulati dal Tribunale, non avendo individuato le opere necessarie ad eliminare i vizi né quantificando le opere di emenda. La consulenza in ATP poi sarebbe comunque nulla perché il c.t.u. avrebbe utilizzato documentazione non ritualmente prodotta in causa
(in tesi l'estratto conto dei lavori datato 23 novembre 2012), perché il c.t.u. avrebbe
3 depositato la relazione oltre i termini assegnati e perché il c.t.u. avrebbe replicato alle osservazioni pervenute dalla controparte nonostante dette osservazioni fossero tardive.
In via riconvenzionale ha chiesto che la società appaltatrice sia Parte_1 condannata “al risarcimento dei danni tutti arrecati a causa dell'esecuzione di lavori inficiati da gravissimi vizi”, assumendo che “la gravità dei vizi e dei difetti rende necessario un intervento di totale rifacimento di quelle opere che altrimenti non potrebbero essere utilizzate”; in particolare ha così articolato le conclusioni in citazione, poi confermate nella prima memoria ex art.183 co. 6
c.p.c.: “accertato e dichiarato che il sig. ha subito un danno economico e patrimoniale Parte_1 causato dall'esecuzione non a regola d'arte dei lavori relativi all'immobile sito in Petrignano D'Assisi (PG)
e dalla richiesta del d.i. immediatamente esecutivo per importi non dovuti, dichiarare tenuta e condannare la
a risarcire all'opponente detto danno quantificabile nella misura di euro Controparte_1
120.000 ovvero nella misura che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi legali dal dì del dovuto al saldo.”
3. – Si è costituita nell'opposizione la società Controparte_1 contestando le avverse assunzioni in ordine alla pretesa inutilizzabilità della consulenza resa in accertamento tecnico preventivo ed esponendo che la domanda di pagamento era stata comunque quantificata tenendo conto degli esiti di questo (e cioè, come si è detto, richiamando la quantificazione complessiva dei lavori effettuata dal c.t.u. e detraendo i costi di eliminazione e il deprezzamento dell'opera, oltre che gli acconti percepiti).
Quanto alle ragioni di nullità della consulenza esposte dall'opponente, l'opposto appaltatore ha evidenziato che il computo dei lavori era stato versato in sede di accertamento tecnico preventivo e che i ritardi commessi nel corso del procedimento non comportavano nullità della relazione finale.
Nel merito ha esposto che la consulenza resa in sede di a.t.p. ha accertato l'assenza di infiltrazioni e lievi difformità dell'opera, quantificando gli interventi di ripristino in euro
3.973,75, accertando altresì che il paramento esterno presenta “avvallamenti o rientranze che solo in particolari condizioni di luce sono visibili” concludendo trattarsi di un vizio
“estetico” quantificato in un deprezzamento di 11.618 euro.
Quanto, infine, alla domanda riconvenzionale il convenuto opposto ha ribadito che il c.t.u. in a.t.p. ha riscontrato solo alcuni lievi difformità, indicando i costi di emenda nei già richiamati euro 3.973,75, ed un difetto estetico, per il quale ha stimato il deprezzamento di euro 11.618, rammentando nuovamente di aver detratto tali somme dalla richiesta di pagamento.
4. – Respinta l'istanza di sospensione della facoltà di esecuzione provvisoria con
4 provvedimento del 4 maggio 2016, e concessi termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c. nel rito per tempo vigente, entrambe le parti hanno insistito nelle rispettive posizioni e ragioni.
All'esito, respinte le istanze di prova orale è stata ammessa consulenza tecnica d'ufficio sui quesiti come proposti dalle parti, ed acquisito il fascicolo di a.t.p.
È stata quindi disposta la c.t.u. e affidata all'arch. che ha depositato Persona_1 la relazione definitiva il 30 giugno 2017. Mutato più volte il giudice istruttore la causa veniva dunque assegnata allo scrivente che, sentito il c.t.u. arch. a chiarimenti, Per_1 rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni e all'esito di rinvii derivanti dal carico dei ruoli e previo tentativo di conciliazione infruttuoso, chiamava la stessa per la precisazione delle conclusioni e dunque la tratteneva in decisione con i termini di cui all'art. 190 c. 1 c.p.c.
La causa veniva dunque rimessa sul ruolo istruttorio per l'esecuzione di un supplemento di istruttoria, essendo necessaria una ulteriore c.t.u. che esaminasse univocamente il difetto riscontrabile e i costi di emenda. È stata quindi affidata la relazione all'ing. che Per_2 ha depositato la relazione il 24 giugno 2025. La causa è stata quindi chiamata il 9 luglio
2025 e, tentata la conciliazione della lite, rinviata all'udienza del 17 luglio 2025 nel corso della quale, in difetto di un esito positivo, sono state precisate le conclusioni e la causa, sentita la discussione orale disposta ex art. 281 sexies c.p.c., è passata in decisione.
5. – L'odierna controversia attiene ad un appalto privato, a suo tempo stipulato a misura
(con riferimento ai prezzi stabiliti in allegato preventivo al contratto), avente ad oggetto la realizzazione di un immobile (per vero, in contratto, l'oggetto è “ristrutturazione ed ampliamento”, mentre in preventivo è “fornitura e posa in opera di una casa in legno ecosostenibile ad alte prestazioni energetiche”) per il quale era convenuto un presumibile corrispettivo a misura per euro 225.000 oltre iva, con pagamento di acconti per l'80% in corso dei lavori e saldo del 20% a 120 giorni dal fine lavori. Era altresì pattuito che a fine lavori sarebbe stato consegnato al committente il conto finale riportante le misure delle opere effettivamente realizzate.
È pacifico tra le parti che, in ogni caso, l'opera è stata integralmente realizzata e che successivamente la società appaltatrice ha chiesto in pagamento al committente una somma maggiore rispetto a quanto a suo tempo preventivato.
5.1. – In esito alle contestazioni del committente, l'appaltatore stesso ha chiesto di eseguire un accertamento tecnico preventivo.
In particolare, l'appaltatore ha riferito in ricorso di aver ricevuto contestazioni in ordine
5 all'intonaco esterno all'edificio, perché “in certi orari con presenza di luce solare, presenterebbe degli avvallamenti”; il resistente committente, nel costituirsi, ha lamentato il vizio ora richiamato, esponendo altresì esattamente i medesimi difetti poi lamentati nel procedimento di merito.
La consulenza resa in ATP ha risposto al seguente quesito “accerti e verifichi il CTU se la contabilità operata dalla società quale corrispettivo dell'immobile costruito in favore del sig. CP_1 Pt_1 risulti o meno congrua rispetto all'opera realizzata e agli accordi scritti intercorsi tra le parti. Dica il consulente quali vizi e/o difetti presenta l'immobile per cui è causa (…) individui le cause degli stessi, nonché le opere necessarie per eliminare detti vizi e/o difetti, con quantificazione dei relativi costi di ripristino. Con acquisizione di ogni altro elemento utile all'indagine”.
Ha esposto il consulente (con la redazione della bozza e il deposito di ulteriori deduzioni in relazione finale) che:
a) il valore delle opere realizzate è pari a 244.427 euro.
b) esclusi altri difetti lamentati, che vi sono dei vizi, di scarsissima rilevanza, quali la presenza di alcune macchie di infiltrazione d'acqua, risolvibili definitivamente con pulizia e applicazione di intonachino, per complessivi 1.163,75 euro;
la presenza di piccole fessurazioni, agli spigoli di alcune finestre, dovute ad una errata applicazione del pannello di spigolo, risolvibili, tutti, con 810 euro di intervento e ritinteggiatura complessiva per 2000 euro (pag. 12 relazione definitiva);
I vizi, dunque, così individuati, quotano – anche in esito alle osservazioni di parte - complessivi 3.973,75 euro.
c) “il paramento esterno, costituito in pannelli di fibra di legno protetti con intonachino di cemento, presenta avvallamenti o rientranze, che solo in particolari condizioni di luce sono visibili, tanto che il sottoscritto, nel corso dei due sopralluoghi per le operazioni peritali non li aveva rilevati e solo in data successiva, a seguito di comunicazione da parte del CT di parte poteva notare la presenza degli Pt_1 avvallamenti (…)”.
La causa di tale fenomeno, secondo il consulente, risiede nel serraggio non controllato dei tasselli, cioè nella coppia di serraggio non controllata o comunque nell'uso di tasselli troppo corti: in altri termini, le maestranze che hanno fissato i pannelli esterni al supporto sottostante hanno ecceduto nello stringere i tasselli che congiungono i pannelli al supporto, sicchè nel punto di giunzione il pannello subisce una compressione che genera il piccolo avvallamento superficiale.
Ebbene, il consulente – posto che gli avvallamenti sono visibili “solo in precisi esclusivi
6 momenti, quando la luce del sole è radente rispetto alle pareti del fabbricato, e tenuto conto che il paramento esterno compie le funzioni principali per cui è stato commissionato e realizzato” – quanto a tale fenomeno ha ritenuto di quantificare un deprezzamento complessivo della specifica lavorazione, in misura del 25%, e dunque di stimare (nella relazione definitiva) un deprezzamento di euro 11.618,75.
d) il c.t.u. in a.t.p. ha altresì fatto rilevare che la copertura dell'edificio è stata realizzata in fibra di legno, ma in difformità alle pattuizioni, atteso che sono stati posati in opera tre pannelli (di 80, 60 e 60 mm) in luogo dei previsti due (di 140 e 60 mm), specificando tuttavia che in ogni caso “lo spessore risulta, nei due casi, uguale e il potere isolante è pressochè simile”.
5.2. – In esito all'accertamento tecnico preventivo, l'appaltatore, dunque, con il ricorso monitorio ha chiesto il pagamento del credito, quantificandolo, come si è detto, sulla base della relazione di consulenza: ha cioè determinato la misura dei lavori in corrispondenza a quanto indicato dal consulente dell'Ufficio, e cioè in 244.427 euro, ha detratto da tale somma l'importo già ricevuto in acconto, per euro 180.000 e ha detratto ancora tutti gli importi fissati dal c.t.u. per 15.692,25.
Ha quindi chiesto con il monitorio di essere pagato 51.458,74 euro iva inclusa al 4% e dunque per 49.479,56 iva esclusa).
5.3. – Con l'opposizione a decreto ingiuntivo il committente a questo punto ha contestato l'utilizzabilità della consulenza resa in ATP e, quindi, ha contestato l'ammontare complessivo dei lavori e riproposto la questione della sussistenza di vizi e difetti, invero lamentando che le opere realizzate sarebbero “assolutamente inidonee a prestarsi agli sui cui sono destinate”. L'appaltatore ha sostenuto l'utilizzabilità dell'ATP, dato atto di aver già decurtato il credito di quanto individuato dal CTU e lamentato la pretestuosità dell'avversa opposizione.
6. – Ebbene, quanto alle contestazioni in ordine all'utilizzabilità della relazione di consulenza depositata all'esito dell'ATP, queste sono infondate.
È, in primo luogo, del tutto infondato che l'estratto conto richiamato dall'attore- opponente non fosse versato tra i documenti di parte ricorrente in atp;
come si evince dal fascicolo ritualmente ed esplicitamente acquisito detto documento era prodotto al n. 9 sotto denominazione “copia contabilità finale” e, del resto, dallo stesso richiamo del c.t.u. che espone di aver utilizzato, come testualmente richiama l'opponente, “l'estratto conto prodotto dalla Rasom Wood Tecnology S.r.l.”.
In ogni caso, poi, alcuna norma commina la nullità – né si coglie la ragione per la quale
7 la consulenza dovrebbe essere per ciò solo viziata – alla consulenza depositata oltre il termine fissato del giudice, sicchè anche tale doglianza è infondata.
Infine, quanto al ritardo nel quale sono pervenute al consulente d'ufficio le osservazioni del consulente di parte ricorrente in a.t.p., anche sotto questo aspetto non si rinviene alcuna comminatoria di nullità, dovendosi peraltro evidenziare che le osservazioni del c.t.p. sono state separatamente esaminate e in definitiva confutate dal c.t.u. (v. relazione definitiva, pag. pag. 6-8) e che l'attore-opponente non ha argomentato alcuna seria ragione per la quale la relazione finale sarebbe nulla per essere pervenute le osservazioni di controparte, al c.t.u., tardivamente.
Le questioni poste in ordine alla nullità della relazione di consulenza in a.t.p. sono dunque evidentemente del tutto infondate.
7. – Ciò posto, è necessario a questo punto dare atto che sono state eseguite due consulenze tecniche d'ufficio nel corso del giudizio di merito;
al primo consulente è stato posto il seguente quesito: “come da memoria di parte attrice del 10/04/2016 p. 10 integrato come da memoria di parte convenuta del 5/10/2016”.
Dunque il quesito al quale è stata data risposta è stato dal c.t.u. così individuato (v. pag.
3 della bozza di relazione di c.t.u.): “
1.Richiesta di rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio, nella parte relativa al quesito in ordine al vizio estetico rilevato nella precedente A.T.P., con l'accertamento di eventuali opere necessarie all'eliminazione di vizi o difformità, compreso il calcolo di eventuali costi di ripristino.
2. Accertamento della congruità del corrispettivo del prezzo di appalto intercorso con Parte_1
”.
[...]
Quanto al quesito sub 1 (poi denominato sub A) il consulente risponde, in bozza, al netto delle immagini fotografiche, alle sole pagine 6 e 14; espone che la copertura è dell'immobile è stato effettuata con tre strati isolanti invece che i due previsti e che il terzo strato è mancante di certificazione di qualità. Fa discendere nella costruzione metodologica della risposta – evidentemente non tenendo conto dei limiti del quesito, che chiedeva in rinnovazione come ovviare al difetto estetico e non ad una assunta mancata esecuzione dei lavori a regola d'arte – che “ai fini di consegnare al committente un'opera realizzata a regola d'arte, si ritiene opportuno lo smontaggio e la sostituzione del terzo strato di isolamento da 60 mm con pannellatura certificata e ricostruzione del paramento esterno con il rifacimento dell'intonaco”. In tal modo il consulente, invece di dire come ovviare al vizio rilevato, cioè al vizio estetico secondo il quale in determinate condizioni di luce radente si percepiscono delle gibbosità sulla facciata
(difetto del quale ad ogni buon conto non fornisce descrizione) ha esposto come “consegnare
8 al committente un'opera realizzata a regola d'arte” dapprima esponendo che la “normalità di queste istallazioni prevede la sovrapposizione di 2 strati isolanti” e poi finendo per prevedere la nuova istallazione di un terzo strato: si badi, al fine di utilizzare materiale certificato, cosa di cui alcuno si era lamentato quale vizio o quale difformità.
Ebbene, detto consulente, poi chiamato a chiarimenti nel corso dei quali ha chiarito che la somma in questione si riferisce anche alle spese necessarie per ovviare al difetto estetico, ha quantificato i lavori di rifacimento del terzo strato in misura di euro 68.961,48 oltre iva.
È opportuno evidenziare che il consulente in bozza ha poi confermato le valutazioni compiute dal primo c.t.u. sull'ammontare complessivo dei lavori eseguiti e, con la relazione definitiva, ha ancora discusso la sussistenza dei tre strati di isolante e quanto alla certificazione del terzo;
ha concluso per la conferma della bozza.
7.1. – Stante l'esigenza di comprendere in modo più univoco quali fossero i costi di emenda del vizio riscontrato, in modo che si tenesse conto esclusivamente del difetto lamentato e riscontrato e non ulteriori parametri, è stata eseguita una seconda c.t.u. che ha concluso, comunque, per l'integrale rifacimento della copertura, come di vedrà univocamente chiarendo che tale intervento è l'unico idoneo ad ovviare al vizio estetico e non funzionale della copertura realizzata.
8. – Dunque, a questo punto, può rilevarsi quanto segue.
La domanda principale, che regge l'odierno giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo,
è quella di condanna al pagamento formulata dall'appaltatore creditore che ha chiesto il residuo corrispettivo di un appalto a misura: il corrispettivo dei lavori eseguiti, come verificato sia dal c.t.u. in a.t.p. (la cui relazione, in quanto chiaramente rilevante ad ammissibile era evidentemente e pacificamente acquisibile nel presente giudizio quale atto di istruzione anticipata) sia dal primo c.t.u. in sede di cognizione piena, è pari, facendo applicazione dei prezzi contrattuali, ad euro 244.427 iva esclusa.
È dunque chiaro che, poiché l'appaltatore ha ricevuto la somma di euro 180.000 iva esclusa, gli spetterebbe la somma per corrispettivi di euro 64.427 oltre iva. Ciò anche alla luce della specifica domanda spesa con il ricorso in sede monitoria, dove – se è da rilevare che sono stati domandati euro 49.479,55 iva esclusa ed oltre interessi legali – è stato speso quale titolo della domanda il corrispettivo del contratto di appalto detraendo spontaneamente l'ammontare già riconosciuto dei vizi riscontrati.
La somma richiesta, era dunque indubitabilmente indicata quale risultante dell'intero dovuto con detrazione dei vizi riconosciuti sicchè petitum e causa petendi erano riferiti, in
9 primo luogo, alla somma dovuta a saldo.
E' cioè chiaro che, ferma la successiva compensazione di quanto spettante a titolo risarcitorio in favore del devono in ogni caso essere riconosciuti a titolo Pt_1 corrispettivo, dovuto senza necessità di costituzione in mora al 120 giorni dopo la fine lavori (v. contratto del 5 aprile 2011) del 23 novembre 2012 e dunque al marzo 2013 la somma di euro 64.427 oltre iva (esposta in misura del 4% e dunque per la complessiva somma di euro 67.004,08).
E del resto, dovendosi ammettere che il committente può domandare non già l'esatto adempimento (nel qual caso esso va a carico del committente, senza nulla dover corrispondere se non il corrispettivo pattuito per l'opera esattamente realizzata a regola d'arte) ma il risarcimento del danno, è evidente che, in tal caso, il corrispettivo per l'opera compiuta è dovuto per intero, salvo, appunto il risarcimento del danno per le opere di emenda necessarie (v. sul punto Cass. civ., Sez. II, 18 aprile 2011, n. 8889), altrimenti realizzandosi un ingiusto arricchimento.
9. – Ciò posto, il committente non ha pagato l'intero residuo a suo tempo richiesto e, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ha contestato il credito, assumendo nuovamente che la contabilità non fosse affidabile e poi assumendo l'esistenza di vizi, tra i quali il principale sarebbe quello delle facciate a “buccia d'arancia” o con “effetto materasso” il che, si assume, renderebbe le opere “assolutamente inidonee a prestarsi agli usi cui sono destinate”.
È dunque chiaro che, quanto alla domanda di accertamento negativo dell'esistenza di alcun credito in favore dell'appaltatore, la stessa è infondata, perché è accertato che le opere sono del tutto idonee all'uso funzionale cui sono destinate, posto che alcuno ha posto in dubbio che l'edificio realizzato è un edificio residenziale (ed anzi lo stesso opponente ha documentato che nel 2015 l'edificio valeva sul mercato euro 759.660, v. doc. 14 allegato alla seconda memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c., detratto il valore delle sistemazioni delle aree esterne per 880 mq e il valore del lotto di 2972 mq) né alcuno ha dubitato della funzione isolante che la parete esterna svolge, neppure il secondo c.t.u. che ha rilevato l'assenza di certificazione non già la sua inidoneità funzionale, come del resto aveva già esposto con tutta chiarezza il primo c.t.u. in a.t.p.
Dunque, posta l'infondatezza della domanda principale articolata in forma di accertamento negativo del credito vengono in rilievo la domanda subordinata e la domanda riconvenzionale dell'opponente, ove si richiamano vizi e si chiede il risarcimento del danno
10 causato da mancata esecuzione dei lavori a regola d'arte. La domanda è stata poi precisata in prima memoria.
Fermo dunque che si tratta di difformità o vizi che non incidono sulla destinazione d'uso dell'opera realizzata (e dunque è esclusa l'applicabilità dell'art. 1668 co. 2 cod. civ., che il committente certamente non ha richiamato né come argomentazione né in conclusioni), occorre dunque evidenziare che, effettivamente, alla luce delle consulenze in atti risultano alcuni dei vizi che sono stati esposti.
Già la relazione di c.t.u. in sede di a.t.p. aveva evidenziato (escludendo altri rilievi) che sussisteva il difetto consistente in alcune macchie di infiltrazione di acqua, che veniva esposto come risolvibile definitivamente con pulizia ed applicazione di intonaco per una somma complessiva di euro 1.163,75.
Lo stesso c.t.u. in a.t.p., come del resto il c.t.u. ing. evidenziava che i margini Per_2 degli spigoli delle finestre non erano realizzati a regola d'arte, dando luogo a fenomeni di fessurazione: esponeva necessario un intervento di corretta applicazione del pannello di spigolo e ritinteggiatura, con costi complessivi, per tutte le finestre, di euro 2.000.
Ebbene, con riferimento ad entrambi gli interventi, la questione è evidentemente superata dall'ultima relazione di c.t.u., resa dall'ing. al quale è stato posto il Per_2 seguente univoco quesito “dica il c.t.u., descritto il vizio delle pareti esterne dell'edificio per cui è causa, quali siano i possibili lavori di emenda e ne indichi il costo complessivo” e che ha concluso per l'integrale rifacimento della copertura.
Il c.t.u., con relazione chiara, univoca, esaustiva e che deve essere condivisa dal giudicante in quanto metodologicamente immune da vizi logici e fondata su rilievi di fatto e valutazioni tecniche del tutto ragionevoli, ha in primo luogo osservato che “all'osservazione della superficie esterna di tutti i prospetti dell'edificio dell'isolamento a cappotto, si rileva un'anomalia di natura estetica comunemente denominata “effetto a materasso”. Tale difetto si manifesta con avvallamenti e rigonfiamenti irregolari lungo la superficie dell'intonaco di finitura, generalmente in corrispondenza dei bordi dei pannelli isolanti o dei punti di fissaggio meccanico”. “L'anomalia sopra descritta è da ricondurre a una non corretta posta in opera del sistema di isolamento termico a cappotto (…)” riconducendo, in ultima analisi, il difetto riscontrato (inidoneo a influire sulla funzionalità del sistema di isolamento) tra l'altro al posizionamento del secondo e del terzo strato di isolante che, in quanto relativamente più sottili, si deformerebbero con maggiore facilità in presenza di una errata calibratura della coppia di serraggio dei pannelli stessi.
Il c.t.u. ha quindi affermato che “alla luce dei vizi costruttivi sopra descritti – consistenti nella
11 presenza diffusa dell' “effetto a materasso”, nelle lesioni localizzate in corrispondenza delle aperture e nella mancata conformità esecutiva del sistema ETICS – si ritiene tecnicamente necessario procedere con la completa rimozione di parte dell'attuale isolamento termico, rimuovendo gli ultimi due strati sovrapposti da
60 mm ciascuno compromessi, in quanto deformati dai fissaggi, non adeguatamente solidali tra loro e non conformi ai requisiti prestazionali e di posa previsti” ribadendo, peraltro, tale convincente conclusione, in esito alle osservazioni di parte convenuta opposta, evidenziando che intervento è “l'unico tecnicamente idoneo per eliminare il vizio estetico riscontrato”.
Ha quindi quantificato, in questo caso condivisibilmente confutando le osservazioni di parte opponente che tra l'altro chiedevano l'inclusione nel computo di maggiori spese, le spese complessive di emenda, e cioè le somme necessarie alla esecuzione delle opere di rifacimento della copertura, commisurate ad euro 77.562,91 comprensive di costi esecuzione, imprevisti, iva, spese tecniche, iva e cassa previdenziale sulle spese tecniche e diritti per la presentazione della c.d. . Pt_2
Posto dunque che i difetti in parola sussistono e che il costo di emenda è quello che ora si è indicato, deve evidenziarsi che la giurisprudenza della Suprema Corte ammette che il committente, in presenza di difformità o vizi ex art. 1667 cod. civ., in luogo di chiedere a norma dell'art. 1668 cod. civ. l'esecuzione specifica o la riduzione del prezzo ben possa chiedere direttamente il risarcimento del danno in misura pari alla spesa necessaria alla eliminazione dei vizi (v. Cass. civ., Sez. II, 19 aprile 2006, n. 9033; conf. Sez. II, 2 agosto
2002, n. 11602).
Ne deriva che, in dipendenza dall'accertata esistenza dei denunciati vizi, spettano al committente – a prezzi determinati facendo applicazione di odierni listini e dunque a valori correnti del 2025 e che quindi non necessitano di rivalutazione– a titolo di risarcimento del danno, euro 77.562,91 onnicomprensivi.
10. – Ciò detto, per operare la compensazione tra importo dovuto a titolo di corrispettivo ed importo dovuto a titolo risarcitorio, posto che la misura del corrispettivo dovuto è già individuata alla data del mancato pagamento, deve invece individuarsi la misura del risarcimento alla data del danno, procedendo alla devalutazione dell'importo dalla data odierna alla data della fine dei lavori, momento nel quale il danno si è realizzato.
A quel punto, trattandosi di poste omogenee e determinate nello stesso momento di tempo
(senza dunque che sia necessario computare sulle somme gli interessi moratori) potrà operarsi la compensazione.
Ebbene, la somma di 77.562,91 euro, devalutata al marzo 2013 secondo l'indice ISTAT
12 f.o.i. è pari ad euro 63.837,79.
Ne deriva, quindi, che le rispettive poste creditorie si devono elidere al tempo della coesistenza nel marzo 2013, e posto che l'appaltatore era creditore della complessiva somma per corrispettivi non pagati di euro euro 67.004,08 mentre il committente era creditore della complessiva somma di euro 63.837,79 per danni, deve rilevarsi che residuava un credito in favore dell'appaltatore per la somma di euro 3.166,29 al marzo 2013, su cui devono essere computati interessi moratori dal giorno della notificazione del ricorso per decreto ingiuntivo, non risultando pregressa intimazione (in particolare, risultando la richiesta del corrispettivo, posto che la missiva dell'avv. Ercolani nel 12 aprile 2013 espone avvenuta richiesta di pagamento, antecedente alla fattura a saldo lavori del 30 novembre 2013, ma non vi è prova di richiesta fatta per iscritto ex art. 1219 cod. civ.).
Spettano dunque 3.166,29 euro al committente, oltre interessi moratori dal 10 ottobre
2015, in misura ex art. 1284 co. 4 cod. civ..
Il decreto ingiuntivo deve quindi essere revocato, con condanna di al Parte_1 pagamento della somma di euro 5.947,30 oltre interessi ex art. 1284 co. 4 cod. civ. dalla data odierna all'effettivo soddisfo.
11. – Il complessivo andamento della lite, caratterizzato dall'emersione di un sostanziale equilibrio delle ragioni delle parti, giustifica la parziale compensazione delle spese di lite in misura di un terzo, che devono per il resto essere poste a carico del soccombente Pt_1
Tenendo conto del criterio della misura della condanna (per 3.166 euro ai quali devono aggiungersi gli interessi, così individuandosi lo scaglione in quello oltre i 5.201 euro), e dato atto dello svolgimento di tutte le fasi di giudizio, i compensi minimi ammontano ad euro
2.540 e i massimi ad euro 7.617. Sono dunque liquidati a carico del soccombente, operata la compensazione, euro 1.693 oltre accessori. Le spese di c.t.u. sono a carico di entrambe le parti in solido e, nei rapporti interni, per due terzi a carico di e per il Parte_1 restante terzo a carico di Controparte_2
P. Q. M.
Il Tribunale ordinario di Perugia, respinta ogni diversa domanda o eccezione così definitivamente provvede nella causa in epigrafe:
- revoca il decreto ingiuntivo 3 settembre 2015, n. 1916;
- condanna al pagamento in favore di Parte_1 Controparte_1 della somma di euro 3.166,29 euro, oltre interessi dal 10 ottobre 2015, in misura ex art. 13 1284 co. 4 cod. civ.;
- condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1 [...]
già operata la compensazione, in misura di euro 1.693 oltre spese generali Controparte_1
(15%) iva e c.p.a come per legge;
- pone definitivamente a carico delle parti in solido le spese di c.t.u., che nei rapporti interni sono ripartite per un 2/3 a carico di e per 1/3 a carico di Parte_1 [...]
Controparte_1
Così deciso in Perugia il 28 luglio 2025
Il giudice dott. Antonio Contini
14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PERUGIA
Sezione II^ civile
Il Tribunale ordinario di Perugia in composizione monocratica in persona del giudice dott.
Antonio Contini ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al registro generale degli affari civili per l'anno 2015 al numero 5817, e vertente
TRA
elettivamente domiciliato in Perugia, Corso Pietro Vannucci, n. Parte_1
107 presso l'avv. Roberta Ercolani, che lo assiste e difende giusta procura in margine alla citazione;
ATTORE-OPPONENTE
CONTRO elettivamente domiciliata in Perugia, via del Controparte_1
Laberinto, n. 18, presso l'avv. Francesca Cavalaglio Cacciamani e rappresenata e difesa dall'avv. Luciana Rasom giusta procura in calce al ricorso per decreto ingiuntivo;
CONVENUTO-OPPOSTO
e avente ad oggetto: contratto di appalto privato;
Sulle seguenti conclusioni: come da verbale di udienza del 17 luglio 2025
PER L'ATTORE OPPONENTE
Richiamando pregresso foglio di precisazione e quindi
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa -revocare il decreto ingiuntivo opposto R.G. n. 1916/15 emesso dal Tribunale di Perugia per tutto quanto sin qui dedotto, esposto ed illustrato, poiché infondato, ingiusto ed illegittimo dichiararlo nullo e/o inefficace per
l'insussistenza del credito nei termini indicati ed in quanto i lavori non sono stati eseguiti dall'appaltatrice a
1 regola d'arte ed in difformità alle previsioni contrattuali, con compensazione dell'eventuale residuo credito spettante all'opposta; in via riconvenzionale: accertato e dichiarato che ha subito un danno Parte_1 economico/ patrimoniale causato dall'esecuzione dei lavori non a regola d'arte da parte della società
[...] relativi all'immobile sito in Petrignano di Assisi (PG) di proprietà dello stesso Controparte_1
e dalla richiesta del d.i. immediatamente esecutivo emesso a suo carico per importi non dovuti - Pt_1 dichiarare tenuta e condannare la al risarcimento del danno quantificabile Controparte_1 nella misura di €. 120.000,00 ovvero nella misura maggiore minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi legali dal dì del dovuto al saldo.”
PER IL CONVENUTO OPPOSTO
Richiamando pregresso foglio di precisazione e quindi
“confermare il decreto ingiuntivo opposto o, in subordine, condannare al pagamento in Parte_1 favore di in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Controparte_1
Pozza di Fassa, Fraz. Pera, Strada Dolomites n.186, della somma di €. 51.458,74, oltre agli interessi legali dal dì del dovuto al giorno dell'effettivo saldo, o di quella maggiore o minor somma che risulterà in corso di causa o che risulterà di giustizia;
condannare, in ogni caso, al pagamento in Parte_1 favore di in persona del legale rappresentante pro tempore, del residuo del Controparte_1 corrispettivo del contratto di appalto intercorso tra le parti, per la differenza tra l'importo di cui al decreto ingiuntivo opposto (€ 51.458,74) e l'importo accertato in corso di causa pari ad € 67.050,99 + Iva, oltre agli interessi legali dal dì del dovuto al giorno dell'effettivo saldo, o di quella maggiore o minor somma che di giustizia;
2. respingere ogni eccezione e/o domanda formulata da nei confronti di Parte_1 [...] perché infondata in fatto e in diritto;
3. condannare al Controparte_1 Parte_1 risarcimento dei danni conseguenti alla responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. nella misura che il
Tribunale riterrà di giustizia;
”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. – La società ha chiesto ed ottenuto dal Tribunale di Controparte_1
Perugia il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo del 3 settembre 2015, n. 1916, per la somma di euro 51.458,74 oltre accessori e spese a carico di esponendo: Parte_1
a) che tra le parti era stato stipulato un contratto per la realizzazione di un edificio residenziale in legno, da edificarsi in Petrignano d'Assisi, per il corrispettivo preventivato di euro 227.499,01 oltre iva;
b) che le opere erano state realizzate nell'estate del 2012, unitamente ad ulteriori lavorazioni extracontratto;
c) che il committente aveva Pt_1 corrisposto, in più soluzioni, la complessiva somma di euro 180.000 oltre iva;
d) che, poi, elaborata la contabilità finale dei lavori per euro 261.180,33 oltre iva il committente la
2 contestava, contestando altresì la non corretta realizzazione dell'opera; e) che, dunque,
l'appaltatore chiedeva procedersi ad accertamento tecnico preventivo e il Tribunale di
Perugia (nel procedimento di a.t.p. n. 3712/2014) nominava il relativo consulente tecnico d'ufficio il quale, con relazione del 27 aprile 2015 quantificava i lavori eseguiti in euro
244.427,11 oltre iva e accertava vizi dell'opera quantificati in misura di complessivi euro
15.692,25; f) che, dunque, ai fini della richiesta ingiunzione, detratti dal dovuto gli acconti percepiti e sottratto quanto individuato quale controvalore dei vizi, gli spettava la somma per corrispettivo di euro 51.458,74 iva inclusa.
2. – Con citazione ritualmente notificata si è opposto preliminarmente Parte_1 contestando l'avvenuta concessione della facoltà di esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo e quindi sostenendo, a fondamento dell'opposizione, che la contabilità predisposta dalla controparte non sarebbe “congrua” in definitiva perché contestata, e che la relazione svolta in accertamento tecnico preventivo “non è un mezzo di prova” sicchè vi sarebbe stata “incertezza del credito vantato”.
Ha quindi esposto che (§3, pag. 8 della citazione) che i lavori compiuti dall'appaltatore sarebbero “inficiati da gravissimi vizi e/o difetti” quali:
a) presenza di umidità nella parte sottostante il balcone e di infiltrazioni di acqua derivanti dalla finestra della camera da letto nel lato sud dell'abitazione;
b) “il distacco tra il cappotto ed il controtelaio in legno che ha causato nel corso del tempo infiltrazioni che hanno bagnato internamente la struttura in legno del balcone e la fibra di legno del cappotto sottostante, formando fluorescenze esterne visibili e sicuramente danni alle prestazioni termiche e strutturali dell'isolante, sensibile all'umidità tanto più ad infiltrazioni che possono portare al deterioramento completo della fibra di legno”;
c) rigonfiamenti ed avvallamenti presenti su tutte le pareti dell'abitazione che causano un peculiare ed antiestetico effetto a “buccia di arancia” o a “materasso”;
d) carenza di complanarità nelle pareti esterne dell'abitazione ed inidoneità del bloccaggio meccanico del cappotto sottostante, il che evidenzierebbe il mancato rispetto delle norme di buona tecnica nella posa del cappotto esterno;
Ha quindi evidenziato che la disposta consulenza in ATP non avrebbe dato risposta ai quesiti formulati dal Tribunale, non avendo individuato le opere necessarie ad eliminare i vizi né quantificando le opere di emenda. La consulenza in ATP poi sarebbe comunque nulla perché il c.t.u. avrebbe utilizzato documentazione non ritualmente prodotta in causa
(in tesi l'estratto conto dei lavori datato 23 novembre 2012), perché il c.t.u. avrebbe
3 depositato la relazione oltre i termini assegnati e perché il c.t.u. avrebbe replicato alle osservazioni pervenute dalla controparte nonostante dette osservazioni fossero tardive.
In via riconvenzionale ha chiesto che la società appaltatrice sia Parte_1 condannata “al risarcimento dei danni tutti arrecati a causa dell'esecuzione di lavori inficiati da gravissimi vizi”, assumendo che “la gravità dei vizi e dei difetti rende necessario un intervento di totale rifacimento di quelle opere che altrimenti non potrebbero essere utilizzate”; in particolare ha così articolato le conclusioni in citazione, poi confermate nella prima memoria ex art.183 co. 6
c.p.c.: “accertato e dichiarato che il sig. ha subito un danno economico e patrimoniale Parte_1 causato dall'esecuzione non a regola d'arte dei lavori relativi all'immobile sito in Petrignano D'Assisi (PG)
e dalla richiesta del d.i. immediatamente esecutivo per importi non dovuti, dichiarare tenuta e condannare la
a risarcire all'opponente detto danno quantificabile nella misura di euro Controparte_1
120.000 ovvero nella misura che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi legali dal dì del dovuto al saldo.”
3. – Si è costituita nell'opposizione la società Controparte_1 contestando le avverse assunzioni in ordine alla pretesa inutilizzabilità della consulenza resa in accertamento tecnico preventivo ed esponendo che la domanda di pagamento era stata comunque quantificata tenendo conto degli esiti di questo (e cioè, come si è detto, richiamando la quantificazione complessiva dei lavori effettuata dal c.t.u. e detraendo i costi di eliminazione e il deprezzamento dell'opera, oltre che gli acconti percepiti).
Quanto alle ragioni di nullità della consulenza esposte dall'opponente, l'opposto appaltatore ha evidenziato che il computo dei lavori era stato versato in sede di accertamento tecnico preventivo e che i ritardi commessi nel corso del procedimento non comportavano nullità della relazione finale.
Nel merito ha esposto che la consulenza resa in sede di a.t.p. ha accertato l'assenza di infiltrazioni e lievi difformità dell'opera, quantificando gli interventi di ripristino in euro
3.973,75, accertando altresì che il paramento esterno presenta “avvallamenti o rientranze che solo in particolari condizioni di luce sono visibili” concludendo trattarsi di un vizio
“estetico” quantificato in un deprezzamento di 11.618 euro.
Quanto, infine, alla domanda riconvenzionale il convenuto opposto ha ribadito che il c.t.u. in a.t.p. ha riscontrato solo alcuni lievi difformità, indicando i costi di emenda nei già richiamati euro 3.973,75, ed un difetto estetico, per il quale ha stimato il deprezzamento di euro 11.618, rammentando nuovamente di aver detratto tali somme dalla richiesta di pagamento.
4. – Respinta l'istanza di sospensione della facoltà di esecuzione provvisoria con
4 provvedimento del 4 maggio 2016, e concessi termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c. nel rito per tempo vigente, entrambe le parti hanno insistito nelle rispettive posizioni e ragioni.
All'esito, respinte le istanze di prova orale è stata ammessa consulenza tecnica d'ufficio sui quesiti come proposti dalle parti, ed acquisito il fascicolo di a.t.p.
È stata quindi disposta la c.t.u. e affidata all'arch. che ha depositato Persona_1 la relazione definitiva il 30 giugno 2017. Mutato più volte il giudice istruttore la causa veniva dunque assegnata allo scrivente che, sentito il c.t.u. arch. a chiarimenti, Per_1 rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni e all'esito di rinvii derivanti dal carico dei ruoli e previo tentativo di conciliazione infruttuoso, chiamava la stessa per la precisazione delle conclusioni e dunque la tratteneva in decisione con i termini di cui all'art. 190 c. 1 c.p.c.
La causa veniva dunque rimessa sul ruolo istruttorio per l'esecuzione di un supplemento di istruttoria, essendo necessaria una ulteriore c.t.u. che esaminasse univocamente il difetto riscontrabile e i costi di emenda. È stata quindi affidata la relazione all'ing. che Per_2 ha depositato la relazione il 24 giugno 2025. La causa è stata quindi chiamata il 9 luglio
2025 e, tentata la conciliazione della lite, rinviata all'udienza del 17 luglio 2025 nel corso della quale, in difetto di un esito positivo, sono state precisate le conclusioni e la causa, sentita la discussione orale disposta ex art. 281 sexies c.p.c., è passata in decisione.
5. – L'odierna controversia attiene ad un appalto privato, a suo tempo stipulato a misura
(con riferimento ai prezzi stabiliti in allegato preventivo al contratto), avente ad oggetto la realizzazione di un immobile (per vero, in contratto, l'oggetto è “ristrutturazione ed ampliamento”, mentre in preventivo è “fornitura e posa in opera di una casa in legno ecosostenibile ad alte prestazioni energetiche”) per il quale era convenuto un presumibile corrispettivo a misura per euro 225.000 oltre iva, con pagamento di acconti per l'80% in corso dei lavori e saldo del 20% a 120 giorni dal fine lavori. Era altresì pattuito che a fine lavori sarebbe stato consegnato al committente il conto finale riportante le misure delle opere effettivamente realizzate.
È pacifico tra le parti che, in ogni caso, l'opera è stata integralmente realizzata e che successivamente la società appaltatrice ha chiesto in pagamento al committente una somma maggiore rispetto a quanto a suo tempo preventivato.
5.1. – In esito alle contestazioni del committente, l'appaltatore stesso ha chiesto di eseguire un accertamento tecnico preventivo.
In particolare, l'appaltatore ha riferito in ricorso di aver ricevuto contestazioni in ordine
5 all'intonaco esterno all'edificio, perché “in certi orari con presenza di luce solare, presenterebbe degli avvallamenti”; il resistente committente, nel costituirsi, ha lamentato il vizio ora richiamato, esponendo altresì esattamente i medesimi difetti poi lamentati nel procedimento di merito.
La consulenza resa in ATP ha risposto al seguente quesito “accerti e verifichi il CTU se la contabilità operata dalla società quale corrispettivo dell'immobile costruito in favore del sig. CP_1 Pt_1 risulti o meno congrua rispetto all'opera realizzata e agli accordi scritti intercorsi tra le parti. Dica il consulente quali vizi e/o difetti presenta l'immobile per cui è causa (…) individui le cause degli stessi, nonché le opere necessarie per eliminare detti vizi e/o difetti, con quantificazione dei relativi costi di ripristino. Con acquisizione di ogni altro elemento utile all'indagine”.
Ha esposto il consulente (con la redazione della bozza e il deposito di ulteriori deduzioni in relazione finale) che:
a) il valore delle opere realizzate è pari a 244.427 euro.
b) esclusi altri difetti lamentati, che vi sono dei vizi, di scarsissima rilevanza, quali la presenza di alcune macchie di infiltrazione d'acqua, risolvibili definitivamente con pulizia e applicazione di intonachino, per complessivi 1.163,75 euro;
la presenza di piccole fessurazioni, agli spigoli di alcune finestre, dovute ad una errata applicazione del pannello di spigolo, risolvibili, tutti, con 810 euro di intervento e ritinteggiatura complessiva per 2000 euro (pag. 12 relazione definitiva);
I vizi, dunque, così individuati, quotano – anche in esito alle osservazioni di parte - complessivi 3.973,75 euro.
c) “il paramento esterno, costituito in pannelli di fibra di legno protetti con intonachino di cemento, presenta avvallamenti o rientranze, che solo in particolari condizioni di luce sono visibili, tanto che il sottoscritto, nel corso dei due sopralluoghi per le operazioni peritali non li aveva rilevati e solo in data successiva, a seguito di comunicazione da parte del CT di parte poteva notare la presenza degli Pt_1 avvallamenti (…)”.
La causa di tale fenomeno, secondo il consulente, risiede nel serraggio non controllato dei tasselli, cioè nella coppia di serraggio non controllata o comunque nell'uso di tasselli troppo corti: in altri termini, le maestranze che hanno fissato i pannelli esterni al supporto sottostante hanno ecceduto nello stringere i tasselli che congiungono i pannelli al supporto, sicchè nel punto di giunzione il pannello subisce una compressione che genera il piccolo avvallamento superficiale.
Ebbene, il consulente – posto che gli avvallamenti sono visibili “solo in precisi esclusivi
6 momenti, quando la luce del sole è radente rispetto alle pareti del fabbricato, e tenuto conto che il paramento esterno compie le funzioni principali per cui è stato commissionato e realizzato” – quanto a tale fenomeno ha ritenuto di quantificare un deprezzamento complessivo della specifica lavorazione, in misura del 25%, e dunque di stimare (nella relazione definitiva) un deprezzamento di euro 11.618,75.
d) il c.t.u. in a.t.p. ha altresì fatto rilevare che la copertura dell'edificio è stata realizzata in fibra di legno, ma in difformità alle pattuizioni, atteso che sono stati posati in opera tre pannelli (di 80, 60 e 60 mm) in luogo dei previsti due (di 140 e 60 mm), specificando tuttavia che in ogni caso “lo spessore risulta, nei due casi, uguale e il potere isolante è pressochè simile”.
5.2. – In esito all'accertamento tecnico preventivo, l'appaltatore, dunque, con il ricorso monitorio ha chiesto il pagamento del credito, quantificandolo, come si è detto, sulla base della relazione di consulenza: ha cioè determinato la misura dei lavori in corrispondenza a quanto indicato dal consulente dell'Ufficio, e cioè in 244.427 euro, ha detratto da tale somma l'importo già ricevuto in acconto, per euro 180.000 e ha detratto ancora tutti gli importi fissati dal c.t.u. per 15.692,25.
Ha quindi chiesto con il monitorio di essere pagato 51.458,74 euro iva inclusa al 4% e dunque per 49.479,56 iva esclusa).
5.3. – Con l'opposizione a decreto ingiuntivo il committente a questo punto ha contestato l'utilizzabilità della consulenza resa in ATP e, quindi, ha contestato l'ammontare complessivo dei lavori e riproposto la questione della sussistenza di vizi e difetti, invero lamentando che le opere realizzate sarebbero “assolutamente inidonee a prestarsi agli sui cui sono destinate”. L'appaltatore ha sostenuto l'utilizzabilità dell'ATP, dato atto di aver già decurtato il credito di quanto individuato dal CTU e lamentato la pretestuosità dell'avversa opposizione.
6. – Ebbene, quanto alle contestazioni in ordine all'utilizzabilità della relazione di consulenza depositata all'esito dell'ATP, queste sono infondate.
È, in primo luogo, del tutto infondato che l'estratto conto richiamato dall'attore- opponente non fosse versato tra i documenti di parte ricorrente in atp;
come si evince dal fascicolo ritualmente ed esplicitamente acquisito detto documento era prodotto al n. 9 sotto denominazione “copia contabilità finale” e, del resto, dallo stesso richiamo del c.t.u. che espone di aver utilizzato, come testualmente richiama l'opponente, “l'estratto conto prodotto dalla Rasom Wood Tecnology S.r.l.”.
In ogni caso, poi, alcuna norma commina la nullità – né si coglie la ragione per la quale
7 la consulenza dovrebbe essere per ciò solo viziata – alla consulenza depositata oltre il termine fissato del giudice, sicchè anche tale doglianza è infondata.
Infine, quanto al ritardo nel quale sono pervenute al consulente d'ufficio le osservazioni del consulente di parte ricorrente in a.t.p., anche sotto questo aspetto non si rinviene alcuna comminatoria di nullità, dovendosi peraltro evidenziare che le osservazioni del c.t.p. sono state separatamente esaminate e in definitiva confutate dal c.t.u. (v. relazione definitiva, pag. pag. 6-8) e che l'attore-opponente non ha argomentato alcuna seria ragione per la quale la relazione finale sarebbe nulla per essere pervenute le osservazioni di controparte, al c.t.u., tardivamente.
Le questioni poste in ordine alla nullità della relazione di consulenza in a.t.p. sono dunque evidentemente del tutto infondate.
7. – Ciò posto, è necessario a questo punto dare atto che sono state eseguite due consulenze tecniche d'ufficio nel corso del giudizio di merito;
al primo consulente è stato posto il seguente quesito: “come da memoria di parte attrice del 10/04/2016 p. 10 integrato come da memoria di parte convenuta del 5/10/2016”.
Dunque il quesito al quale è stata data risposta è stato dal c.t.u. così individuato (v. pag.
3 della bozza di relazione di c.t.u.): “
1.Richiesta di rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio, nella parte relativa al quesito in ordine al vizio estetico rilevato nella precedente A.T.P., con l'accertamento di eventuali opere necessarie all'eliminazione di vizi o difformità, compreso il calcolo di eventuali costi di ripristino.
2. Accertamento della congruità del corrispettivo del prezzo di appalto intercorso con Parte_1
”.
[...]
Quanto al quesito sub 1 (poi denominato sub A) il consulente risponde, in bozza, al netto delle immagini fotografiche, alle sole pagine 6 e 14; espone che la copertura è dell'immobile è stato effettuata con tre strati isolanti invece che i due previsti e che il terzo strato è mancante di certificazione di qualità. Fa discendere nella costruzione metodologica della risposta – evidentemente non tenendo conto dei limiti del quesito, che chiedeva in rinnovazione come ovviare al difetto estetico e non ad una assunta mancata esecuzione dei lavori a regola d'arte – che “ai fini di consegnare al committente un'opera realizzata a regola d'arte, si ritiene opportuno lo smontaggio e la sostituzione del terzo strato di isolamento da 60 mm con pannellatura certificata e ricostruzione del paramento esterno con il rifacimento dell'intonaco”. In tal modo il consulente, invece di dire come ovviare al vizio rilevato, cioè al vizio estetico secondo il quale in determinate condizioni di luce radente si percepiscono delle gibbosità sulla facciata
(difetto del quale ad ogni buon conto non fornisce descrizione) ha esposto come “consegnare
8 al committente un'opera realizzata a regola d'arte” dapprima esponendo che la “normalità di queste istallazioni prevede la sovrapposizione di 2 strati isolanti” e poi finendo per prevedere la nuova istallazione di un terzo strato: si badi, al fine di utilizzare materiale certificato, cosa di cui alcuno si era lamentato quale vizio o quale difformità.
Ebbene, detto consulente, poi chiamato a chiarimenti nel corso dei quali ha chiarito che la somma in questione si riferisce anche alle spese necessarie per ovviare al difetto estetico, ha quantificato i lavori di rifacimento del terzo strato in misura di euro 68.961,48 oltre iva.
È opportuno evidenziare che il consulente in bozza ha poi confermato le valutazioni compiute dal primo c.t.u. sull'ammontare complessivo dei lavori eseguiti e, con la relazione definitiva, ha ancora discusso la sussistenza dei tre strati di isolante e quanto alla certificazione del terzo;
ha concluso per la conferma della bozza.
7.1. – Stante l'esigenza di comprendere in modo più univoco quali fossero i costi di emenda del vizio riscontrato, in modo che si tenesse conto esclusivamente del difetto lamentato e riscontrato e non ulteriori parametri, è stata eseguita una seconda c.t.u. che ha concluso, comunque, per l'integrale rifacimento della copertura, come di vedrà univocamente chiarendo che tale intervento è l'unico idoneo ad ovviare al vizio estetico e non funzionale della copertura realizzata.
8. – Dunque, a questo punto, può rilevarsi quanto segue.
La domanda principale, che regge l'odierno giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo,
è quella di condanna al pagamento formulata dall'appaltatore creditore che ha chiesto il residuo corrispettivo di un appalto a misura: il corrispettivo dei lavori eseguiti, come verificato sia dal c.t.u. in a.t.p. (la cui relazione, in quanto chiaramente rilevante ad ammissibile era evidentemente e pacificamente acquisibile nel presente giudizio quale atto di istruzione anticipata) sia dal primo c.t.u. in sede di cognizione piena, è pari, facendo applicazione dei prezzi contrattuali, ad euro 244.427 iva esclusa.
È dunque chiaro che, poiché l'appaltatore ha ricevuto la somma di euro 180.000 iva esclusa, gli spetterebbe la somma per corrispettivi di euro 64.427 oltre iva. Ciò anche alla luce della specifica domanda spesa con il ricorso in sede monitoria, dove – se è da rilevare che sono stati domandati euro 49.479,55 iva esclusa ed oltre interessi legali – è stato speso quale titolo della domanda il corrispettivo del contratto di appalto detraendo spontaneamente l'ammontare già riconosciuto dei vizi riscontrati.
La somma richiesta, era dunque indubitabilmente indicata quale risultante dell'intero dovuto con detrazione dei vizi riconosciuti sicchè petitum e causa petendi erano riferiti, in
9 primo luogo, alla somma dovuta a saldo.
E' cioè chiaro che, ferma la successiva compensazione di quanto spettante a titolo risarcitorio in favore del devono in ogni caso essere riconosciuti a titolo Pt_1 corrispettivo, dovuto senza necessità di costituzione in mora al 120 giorni dopo la fine lavori (v. contratto del 5 aprile 2011) del 23 novembre 2012 e dunque al marzo 2013 la somma di euro 64.427 oltre iva (esposta in misura del 4% e dunque per la complessiva somma di euro 67.004,08).
E del resto, dovendosi ammettere che il committente può domandare non già l'esatto adempimento (nel qual caso esso va a carico del committente, senza nulla dover corrispondere se non il corrispettivo pattuito per l'opera esattamente realizzata a regola d'arte) ma il risarcimento del danno, è evidente che, in tal caso, il corrispettivo per l'opera compiuta è dovuto per intero, salvo, appunto il risarcimento del danno per le opere di emenda necessarie (v. sul punto Cass. civ., Sez. II, 18 aprile 2011, n. 8889), altrimenti realizzandosi un ingiusto arricchimento.
9. – Ciò posto, il committente non ha pagato l'intero residuo a suo tempo richiesto e, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ha contestato il credito, assumendo nuovamente che la contabilità non fosse affidabile e poi assumendo l'esistenza di vizi, tra i quali il principale sarebbe quello delle facciate a “buccia d'arancia” o con “effetto materasso” il che, si assume, renderebbe le opere “assolutamente inidonee a prestarsi agli usi cui sono destinate”.
È dunque chiaro che, quanto alla domanda di accertamento negativo dell'esistenza di alcun credito in favore dell'appaltatore, la stessa è infondata, perché è accertato che le opere sono del tutto idonee all'uso funzionale cui sono destinate, posto che alcuno ha posto in dubbio che l'edificio realizzato è un edificio residenziale (ed anzi lo stesso opponente ha documentato che nel 2015 l'edificio valeva sul mercato euro 759.660, v. doc. 14 allegato alla seconda memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c., detratto il valore delle sistemazioni delle aree esterne per 880 mq e il valore del lotto di 2972 mq) né alcuno ha dubitato della funzione isolante che la parete esterna svolge, neppure il secondo c.t.u. che ha rilevato l'assenza di certificazione non già la sua inidoneità funzionale, come del resto aveva già esposto con tutta chiarezza il primo c.t.u. in a.t.p.
Dunque, posta l'infondatezza della domanda principale articolata in forma di accertamento negativo del credito vengono in rilievo la domanda subordinata e la domanda riconvenzionale dell'opponente, ove si richiamano vizi e si chiede il risarcimento del danno
10 causato da mancata esecuzione dei lavori a regola d'arte. La domanda è stata poi precisata in prima memoria.
Fermo dunque che si tratta di difformità o vizi che non incidono sulla destinazione d'uso dell'opera realizzata (e dunque è esclusa l'applicabilità dell'art. 1668 co. 2 cod. civ., che il committente certamente non ha richiamato né come argomentazione né in conclusioni), occorre dunque evidenziare che, effettivamente, alla luce delle consulenze in atti risultano alcuni dei vizi che sono stati esposti.
Già la relazione di c.t.u. in sede di a.t.p. aveva evidenziato (escludendo altri rilievi) che sussisteva il difetto consistente in alcune macchie di infiltrazione di acqua, che veniva esposto come risolvibile definitivamente con pulizia ed applicazione di intonaco per una somma complessiva di euro 1.163,75.
Lo stesso c.t.u. in a.t.p., come del resto il c.t.u. ing. evidenziava che i margini Per_2 degli spigoli delle finestre non erano realizzati a regola d'arte, dando luogo a fenomeni di fessurazione: esponeva necessario un intervento di corretta applicazione del pannello di spigolo e ritinteggiatura, con costi complessivi, per tutte le finestre, di euro 2.000.
Ebbene, con riferimento ad entrambi gli interventi, la questione è evidentemente superata dall'ultima relazione di c.t.u., resa dall'ing. al quale è stato posto il Per_2 seguente univoco quesito “dica il c.t.u., descritto il vizio delle pareti esterne dell'edificio per cui è causa, quali siano i possibili lavori di emenda e ne indichi il costo complessivo” e che ha concluso per l'integrale rifacimento della copertura.
Il c.t.u., con relazione chiara, univoca, esaustiva e che deve essere condivisa dal giudicante in quanto metodologicamente immune da vizi logici e fondata su rilievi di fatto e valutazioni tecniche del tutto ragionevoli, ha in primo luogo osservato che “all'osservazione della superficie esterna di tutti i prospetti dell'edificio dell'isolamento a cappotto, si rileva un'anomalia di natura estetica comunemente denominata “effetto a materasso”. Tale difetto si manifesta con avvallamenti e rigonfiamenti irregolari lungo la superficie dell'intonaco di finitura, generalmente in corrispondenza dei bordi dei pannelli isolanti o dei punti di fissaggio meccanico”. “L'anomalia sopra descritta è da ricondurre a una non corretta posta in opera del sistema di isolamento termico a cappotto (…)” riconducendo, in ultima analisi, il difetto riscontrato (inidoneo a influire sulla funzionalità del sistema di isolamento) tra l'altro al posizionamento del secondo e del terzo strato di isolante che, in quanto relativamente più sottili, si deformerebbero con maggiore facilità in presenza di una errata calibratura della coppia di serraggio dei pannelli stessi.
Il c.t.u. ha quindi affermato che “alla luce dei vizi costruttivi sopra descritti – consistenti nella
11 presenza diffusa dell' “effetto a materasso”, nelle lesioni localizzate in corrispondenza delle aperture e nella mancata conformità esecutiva del sistema ETICS – si ritiene tecnicamente necessario procedere con la completa rimozione di parte dell'attuale isolamento termico, rimuovendo gli ultimi due strati sovrapposti da
60 mm ciascuno compromessi, in quanto deformati dai fissaggi, non adeguatamente solidali tra loro e non conformi ai requisiti prestazionali e di posa previsti” ribadendo, peraltro, tale convincente conclusione, in esito alle osservazioni di parte convenuta opposta, evidenziando che intervento è “l'unico tecnicamente idoneo per eliminare il vizio estetico riscontrato”.
Ha quindi quantificato, in questo caso condivisibilmente confutando le osservazioni di parte opponente che tra l'altro chiedevano l'inclusione nel computo di maggiori spese, le spese complessive di emenda, e cioè le somme necessarie alla esecuzione delle opere di rifacimento della copertura, commisurate ad euro 77.562,91 comprensive di costi esecuzione, imprevisti, iva, spese tecniche, iva e cassa previdenziale sulle spese tecniche e diritti per la presentazione della c.d. . Pt_2
Posto dunque che i difetti in parola sussistono e che il costo di emenda è quello che ora si è indicato, deve evidenziarsi che la giurisprudenza della Suprema Corte ammette che il committente, in presenza di difformità o vizi ex art. 1667 cod. civ., in luogo di chiedere a norma dell'art. 1668 cod. civ. l'esecuzione specifica o la riduzione del prezzo ben possa chiedere direttamente il risarcimento del danno in misura pari alla spesa necessaria alla eliminazione dei vizi (v. Cass. civ., Sez. II, 19 aprile 2006, n. 9033; conf. Sez. II, 2 agosto
2002, n. 11602).
Ne deriva che, in dipendenza dall'accertata esistenza dei denunciati vizi, spettano al committente – a prezzi determinati facendo applicazione di odierni listini e dunque a valori correnti del 2025 e che quindi non necessitano di rivalutazione– a titolo di risarcimento del danno, euro 77.562,91 onnicomprensivi.
10. – Ciò detto, per operare la compensazione tra importo dovuto a titolo di corrispettivo ed importo dovuto a titolo risarcitorio, posto che la misura del corrispettivo dovuto è già individuata alla data del mancato pagamento, deve invece individuarsi la misura del risarcimento alla data del danno, procedendo alla devalutazione dell'importo dalla data odierna alla data della fine dei lavori, momento nel quale il danno si è realizzato.
A quel punto, trattandosi di poste omogenee e determinate nello stesso momento di tempo
(senza dunque che sia necessario computare sulle somme gli interessi moratori) potrà operarsi la compensazione.
Ebbene, la somma di 77.562,91 euro, devalutata al marzo 2013 secondo l'indice ISTAT
12 f.o.i. è pari ad euro 63.837,79.
Ne deriva, quindi, che le rispettive poste creditorie si devono elidere al tempo della coesistenza nel marzo 2013, e posto che l'appaltatore era creditore della complessiva somma per corrispettivi non pagati di euro euro 67.004,08 mentre il committente era creditore della complessiva somma di euro 63.837,79 per danni, deve rilevarsi che residuava un credito in favore dell'appaltatore per la somma di euro 3.166,29 al marzo 2013, su cui devono essere computati interessi moratori dal giorno della notificazione del ricorso per decreto ingiuntivo, non risultando pregressa intimazione (in particolare, risultando la richiesta del corrispettivo, posto che la missiva dell'avv. Ercolani nel 12 aprile 2013 espone avvenuta richiesta di pagamento, antecedente alla fattura a saldo lavori del 30 novembre 2013, ma non vi è prova di richiesta fatta per iscritto ex art. 1219 cod. civ.).
Spettano dunque 3.166,29 euro al committente, oltre interessi moratori dal 10 ottobre
2015, in misura ex art. 1284 co. 4 cod. civ..
Il decreto ingiuntivo deve quindi essere revocato, con condanna di al Parte_1 pagamento della somma di euro 5.947,30 oltre interessi ex art. 1284 co. 4 cod. civ. dalla data odierna all'effettivo soddisfo.
11. – Il complessivo andamento della lite, caratterizzato dall'emersione di un sostanziale equilibrio delle ragioni delle parti, giustifica la parziale compensazione delle spese di lite in misura di un terzo, che devono per il resto essere poste a carico del soccombente Pt_1
Tenendo conto del criterio della misura della condanna (per 3.166 euro ai quali devono aggiungersi gli interessi, così individuandosi lo scaglione in quello oltre i 5.201 euro), e dato atto dello svolgimento di tutte le fasi di giudizio, i compensi minimi ammontano ad euro
2.540 e i massimi ad euro 7.617. Sono dunque liquidati a carico del soccombente, operata la compensazione, euro 1.693 oltre accessori. Le spese di c.t.u. sono a carico di entrambe le parti in solido e, nei rapporti interni, per due terzi a carico di e per il Parte_1 restante terzo a carico di Controparte_2
P. Q. M.
Il Tribunale ordinario di Perugia, respinta ogni diversa domanda o eccezione così definitivamente provvede nella causa in epigrafe:
- revoca il decreto ingiuntivo 3 settembre 2015, n. 1916;
- condanna al pagamento in favore di Parte_1 Controparte_1 della somma di euro 3.166,29 euro, oltre interessi dal 10 ottobre 2015, in misura ex art. 13 1284 co. 4 cod. civ.;
- condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1 [...]
già operata la compensazione, in misura di euro 1.693 oltre spese generali Controparte_1
(15%) iva e c.p.a come per legge;
- pone definitivamente a carico delle parti in solido le spese di c.t.u., che nei rapporti interni sono ripartite per un 2/3 a carico di e per 1/3 a carico di Parte_1 [...]
Controparte_1
Così deciso in Perugia il 28 luglio 2025
Il giudice dott. Antonio Contini
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