Sentenza 2 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. III, sentenza 02/01/2026, n. 1 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 1 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00001/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01036/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1036 del 2025, proposto da
RO MU, rappresentato e difeso dall'avvocato Raoul Scotto Di Tella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, e domicilio fisico legale presso la sede di questa, in Napoli, alla via Diaz n. 11;
per l’esecuzione del giudicato
formatosi sulla sentenza n. 6488/2024 del Tribunale di Napoli – Sezione Lavoro, in persona del giudice dott.ssa Clara Ruggiero, resa in esito al giudizio RG n. 5110/2024, e pubblicata in data 10.10.2024.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2025 il dott. LO AR GU, e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso ritualmente notificato e depositato MU RO chiede l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 6488/2024 del Tribunale di Napoli – Sezione Lavoro, in persona del giudice dott.ssa Clara Ruggiero, con cui è stato accolto il ricorso da lei presentato, e, per l’effetto la parte resistente [indicata come Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Scientifica; ma in realtà MINISTERO DELL’ISTRUZIONE E DEL MERITO, successore di questo, e comunque parte della precedente sentenza n. 5642/2023 dello stesso Tribunale], sul presupposto appunto della sentenza n. 5642/2023 di condanna generica al pagamento di differenze retributive, è stata condannata in suo favore “ al pagamento…. Della complessiva somma di € 600,00 oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalla maturazione dei crediti al saldo ”, nonché è stato condannato “ al pagamento in favore della parte ricorrente, delle spese processuali.. [liquidate].. in complessivi € 1.200,00 comprensivi di spese generali, oltre IVA e CPA come per legge, con attribuzione ”.
2. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito si è costituito in giudizio in data 4 marzo 2025, a mezzo dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, con memoria di mero stile.
3. Il ricorso è stato ritenuto in decisione all’udienza camerale del 4 dicembre 2025.
4. Con la sintesi richiesta dall’art. 3, comma 2 c.p.a., il Collegio osserva quanto segue.
Sussistono i presupposti per l’accoglimento del ricorso in esame e, in particolare:
a) sussiste la legittimazione passiva del Ministero dell’Istruzione e del Merito;
b) la sentenza azionata è passata in giudicato, come da certificazione in atti del 18 febbraio 2024;
c) è trascorso il termine di 120 giorni dalla notifica della predetta sentenza ex art. 14 del d.l. n. 669/1996 e ss.mm.ii. (avvenuta a mezzo PEC in data 21 ottobre 2024);
d) nulla è stato dedotto circa l’avvenuto pagamento della somma dovuta.
Il Collegio, pertanto, dichiara l’obbligo dell’amministrazione di dare esecuzione alla sentenza in epigrafe indicata, mediante il pagamento della somma in forza di essa dovuta al ricorrente (ad esclusione di quanto liquidato a titolo di spese giudiziali, risultando la distrazione del relativo importo in favore del difensore, avv. Raoul Scotto di Tella, al quale va pertanto riconosciuto un autonomo diritto in proposito), e ciò entro il termine di giorni sessanta dalla comunicazione della presente sentenza o dalla sua notificazione, se anteriore.
La somma dovuta andrà maggiorata dagli accessori riconosciuti in sentenza (ovvero “ rivalutazione monetaria e interessi legali dalla maturazione dei crediti al saldo ”).
5. Per quanto riguarda le spese successive alla sentenza azionata, e come tali non liquidate nella stessa, il Collegio aderisce alla giurisprudenza, peraltro condivisa da altre Sezioni di questo T.A.R. ( ex multis , T.A.R. Campania, sez. VIII, sent. 3677 del 5.6.2018; 3977 del 19.7.2019), ai sensi della quale, “ in sede di giudizio di ottemperanza può riconoscersi l'obbligo di corrispondere alla parte ricorrente, oltre che gli interessi sulle somme liquidate in giudicato, anche delle spese accessorie (T.A.R. Sicilia Catania Sez. III, 28/10/2009, n. 1798; T.A.R. Sardegna, 29/09/2003, n. 1094).
Infatti, nel giudizio di ottemperanza, le ulteriori somme richieste in relazione a spese diritti e onorari successivi alla sentenza sono dovute solo in relazione alla pubblicazione, all'esame ed alla notifica del medesimo, nonché alle spese relative ad atti accessori aventi titolo nello stesso provvedimento giudiziale; non sono dovute, invece, le eventuali spese non funzionali all’introduzione del giudizio di ottemperanza, quali quelle di precetto (che riguardano il procedimento di esecuzione forzata disciplinato dagli artt. 474 ss., c.p.c.), o quelle relative a procedure esecutive risultate non satisfattive, poiché, come indicato, l'uso di strumenti di esecuzione diversi dall'ottemperanza al giudicato è imputabile alla libera scelta del creditore (T.A.R. Calabria Catanzaro, sez. I, 11 maggio 2010 , n. 699; T.A.R. Lazio Latina, sez. I, 22 dicembre 2009 , n. 1348; Tar Campania – Napoli n. 9145/05 ; T.A.R. Campania – Napoli n. 12998/03; C.d.S. sez. IV n. 2490/01; C.d.S. sez. IV n. 175/87).
Ciò in considerazione del fatto che il creditore della P.A. può scegliere liberamente di agire, o in sede di esecuzione civile, ovvero in sede di giudizio di ottemperanza, ma una volta scelta questa seconda via non può chiedere la corresponsione delle spese derivanti dalla eventuale notifica al debitore di uno o più atti di precetto (T.A.R. Sicilia Catania Sez. III, 14.07.2009, n. 1268) ”.
Le spese, i diritti e gli onorari di atti successivi alla sentenza azionata sono quindi dovuti solo per le voci suindicate e, in quanto funzionali all’introduzione del giudizio di ottemperanza, vengono liquidate, in modo omnicomprensivo, nell’ambito delle spese di lite del presente giudizio come quantificate in dispositivo, fatte salve le eventuali spese di registrazione del titolo azionato il cui importo, qualora dovuto e versato, non può considerarsi ricompreso nella liquidazione omnicomprensiva delle suindicate spese di lite.
6. Si ritiene, poi, di dover sin d’ora designare il Commissario ad acta indicato in dispositivo, il quale, entro l’ulteriore termine di sessanta giorni – decorrenti dalla comunicazione dell'inottemperanza (a cura di parte ricorrente) - darà corso al pagamento, compiendo tutti gli atti necessari, comprese le eventuali modifiche di bilancio, a carico e spese dell’amministrazione inadempiente.
Le spese per l’eventuale funzione commissariale, qualora in concreto dovute, vengono poste a carico del Ministero dell’Istruzione e del Merito e liquidate come da dispositivo, potendo il Commissario ad acta esigere la relativa somma all’esito dello svolgimento delle proprie funzioni, sulla base di adeguata documentazione fornita all’ente debitore.
Al riguardo, appare opportuno precisare che il munus di ausiliario del giudice deve ritenersi intrinsecamente obbligatorio, sicché non può essere né rifiutato, né inciso da disposizioni interne all’Amministrazione di appartenenza (cfr. C.G.A.R.S., sent. n. 138/2015; ord. della Sezione n. 2039/2019).
7. Le spese inerenti al presente giudizio vanno liquidate secondo il principio di soccombenza, in misura che tiene conto del valore e della natura della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, dichiara l’obbligo del Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare esecuzione alla sentenza n. 6488/2024 del Tribunale di Napoli – Sezione Lavoro, in persona del giudice dott.ssa Clara Ruggiero, nei sensi e nei termini indicati in motivazione.
Nel caso di ulteriore inottemperanza, nomina, sin d’ora, quale Commissario ad acta il Prefetto di Roma, con facoltà di delega all’interno della Struttura, il quale provvederà, ricevuta comunicazione da parte dell’interessato della perdurante inerzia del Ministero, al compimento degli atti necessari all’esecuzione della predetta sentenza, sempre nei sensi e nei termini di cui in motivazione.
Qualora sussistano in concreto i presupposti per la sua debenza, determina in € 500,00 (cinquecento/00) l’importo del compenso, comprensivo di ogni onere e spesa, da corrispondere al Commissario ad acta per l’eventuale espletamento dell’incarico, cui sarà tenuto a provvedere il Ministero dell’Istruzione e del Merito.
Condanna il Ministero intimato al pagamento in favore di parte ricorrente, con distrazione al legale anticipatario, delle spese di giudizio, che liquida in € 800,00 (ottocento/00), oltre accessori come per legge e rimborso del contributo unificato, se versato e dovuto.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
LO AR GU, Presidente, Estensore
Carlo Dell'Olio, Consigliere
Cesira Casalanguida, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| LO AR GU |
IL SEGRETARIO