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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 06/11/2025, n. 2997 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2997 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1108/2024 C.C.
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione V composta dai magistrati
Dott. AB UR Presidente
Dott.ssa NA RI Consigliere rel.
Dott. Federico Botta Consigliere ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso depositato in data 12.04.2024 da
C.F. , nata il [...] a [...]_1 C.F._1
Primo (PV), residente in [...], rappresentata e difesa dall' Avv. Giovanna Marzo ed elettivamente domiciliata unitamente al difensore presso lo studio dell'Avv. Elena Maria Catalano, sito in Milano, Via Priv. C. Battisti n. 1, giusta procura in atti
APPELLANTE nei confronti di
C.F. , nato il [...] a [...], Controparte_1 C.F._2
residente in [...], rappresentato e difeso dagli
Avv.ti Davide Colombo e Silvia Oltramari, presso il cui studio sito in Milano, via Tolstoi
n.1 è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti
APPELLATO
1 - con l'intervento del P.G. presso la Corte d'Appello di Milano che ha concluso in data 2 ottobre 2025 per la conferma del provvedimento impugnato
- con l'intervento del Curatore Speciale della minore (n. Persona_1
21.5.2015), nella persona dell'Avv. Cinzia Calabrese avente ad
OGGETTO: Appello avverso sentenza di divorzio n. 263/2024 emessa dal
Tribunale di Pavia il 02.02.2024 e depositata il 05.02.2023 nel procedimento n.
R.G. 5118/2019
Conclusioni
Per parte appellante Parte_1
“…respinta ogni domanda e istanza avversaria, voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, in parziale riforma dell'appellata sentenza resa dal Tribunale di Pavia n. 263/2024, pubblicata in data
5 febbraio 2024 e notificata in data 15 marzo 2024, a definizione del processo per divorzio R.g. n.
5118/2019,
(a) revocare la sanzione dell'ammonimento ex art. 709 ter, III comma n. 1 c.p.c., pronunciato contro la resistente con ordinanza 6 aprile 2022, già richiesta sin dalle note di udienza 12 ottobre 2022 del giudizio di primo grado;
(b) affidare in via esclusiva la minore alla madre, prescrivendo che la minore medesima continui nel percorso psicoterapeutico intrapreso con la Dott.ssa fin quando ritenuto da Pt_2
quest'ultima clinicamente utile;
in ogni caso, disporre la collocazione esclusiva della minore ER
presso il domicilio materno;
© disporre che i rapporti tra la minore e il padre riprendano secondo tempi e modalità indicate dalla suddetta Dott.ssa ; Pt_2
In denegato subordine, nella non creduta ipotesi che l'Ill.mo Tribunale respinga la domanda di affidamento esclusivo alla madre:
2 (a) disporre l'affido condiviso con collocazione esclusiva della minore presso la madre, disponendo altresì che la minore prosegua il percorso psicoterapeutico intrapreso con la dott.ssa fin quando ritenuto da quest'ultima clinicamente utile;
Pt_2
(b) disporre che i rapporti tra la minore e il padre riprendano secondo tempi e modalità indicate dalla Dott.ssa confermando per il resto la impugnata sentenza. Pt_2
Con vittoria delle spese di lite dei due gradi di giudizio…”
Per parte appellata CP_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte adita, previo ogni accertamento -istruttorio e di merito- utile ed opportuno [ivi compresa un'eventuale integrazione di CTU sulla personalità della ricorrente e sullo stato di salute di
], assunto ogni più opportuno provvedimento nell'interesse della minore, contrariis reiectis, ER
confermare la sentenza di I grado.
Con vittoria di spese e competenze per entrambi i gradi di giudizio.
In via istruttoria. –
Ci si riporta alle istanze istruttorie formulate in primo grado per come ripor-tate nel foglio di precisazione delle conclusioni, insistendo -occorrendo- nella loro ammissione…”
Per il Curatore Speciale della minore:
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, in parziale riforma del provvedimento impugnato,
- rigettare l'appello, confermando, quindi, la sentenza di primo grado, mantenendo l'affidamento della minore ai Servizi sociali del Comune di Stradella (PV), con collocamento prevalente presso la madre;
- mantenere l'educativa domiciliare presso la madre, demandando all'Ente affidatario l'assunzione di ogni ulteriore intervento a beneficio della minore e del nucleo familiare, sulla base delle indicazioni fornite dalla C.T.U. nell'elaborato peritale;
- liquidare i compensi in favore della scrivente curatrice speciale.
Per il Procuratore generale:
Il rigetto dell'appello e la conferma della impugnata sentenza”.
FATTO E DIRITTO
Il procedimento di separazione
Le parti contraevano matrimonio concordatario il 04.07.2014, iscritto negli appositi registri del Comune in Stradella.
3 Dall'unione coniugale, in data 21.05.2015 nasceva la figlia ER
In data 27.02.2019 le parti sottoscrivevano accordo di separazione personale raggiunto a seguito di negoziazione assistita, in cui tra le altre previsioni, veniva disposto l'affido condiviso ad entrambi i genitori della minore con collocamento prevalente ER
presso la madre e ampia facoltà per il padre di potere vedere e tenere la bambina presso di sé previo accordo con la madre;
la previsione di un contributo di € 100,00 mensili oltre il 50% delle spese straordinarie in capo al in favore della CP_1
figlia; i tempi di permanenza presso il padre;
l'assegnazione della casa familiare al già conduttore della stessa in forza di contratto di locazione. CP_1
Dall'accordo emergeva che la i era già trasferita altrove. Parte_1
Il procedimento di divorzio
Con ricorso depositato il 20.09.2019 ha adito il Controparte_1
Tribunale di Pavia depositando ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio1. 1 Rassegnava le seguenti conclusioni: “…In via provvisoria ed urgente:
1. Disporre che la responsabilità genitoriale sulla figlia minore venga esercitata congiuntamente da entrambi i genitori;
2. Disporre che tutte le decisioni relative alla figlia minore ER (istruzi te, scuola, tempo libero) vengano assunte di comune accordo nell'interesse della stessa;
3. Disporre la conferma dell'assetto attuale ovvero che il Sig. accompagni la bambina all'asilo il lunedì, il martedì e il giovedì e che tenga con sé la CP_1 figlia tutti i lunedì dalle ore 09.15 a 0, martedì, mercoledì e venerdì a pranzo dalle 11.30 alle 15.30 e il sabato dalle ore 9,30 alle ore 15.30 4. Disporre che a partire dal mese di Novembre 2019 venga introdotto un pernottamento a settimana presso il padre, a Dicembre 2019 due pernottamenti a settimana presso il padre, a Gennaio 2020 tre pernottamenti a settimana presso il padre;
5. Disporre, a partire da Gennaio 2020, il collocamento alternato di la quale starà con ciascun genitore ER alternativamente tre giorni alla settimana con il padre e tre giorni con la madre o a ndo diverso regime purchè paritario;
6. Disporre che il padre tenga con sé la figlia, al pari della madre, tre settimane (anche non consecutive) durante le vacanze estive, periodo da concordarsi tra i genitori entro il 30 aprile di ogni anno. Qualora non fosse possibile, per ragioni di lavoro, per uno o entrambe le parti, trascorrere le ferie nel periodo prescelto, tale periodo andrà concordemente riprogrammato tenuto conto degli impegni assunti nel contempo dall'altra parte. Nel caso di scelte obbligate uguali fra i due coniugi (per esempio, stesso periodo estivo non modificabile) il periodo da trascorrere con la figlia verrà suddiviso a metà; per i rimanenti periodi di vacanza, troverà applicazione quanto stabilito al punto 4) del presente accordo;
7. Disporre che il padre tenga con sé la figlia durante le vacanze natalizie, alternando di anno in anno con la madre, dal 23 Dicembre sino al 30 Dicembre e dal 31 Dicembre sino al 6 Gennaio compreso;
8. Disporre che le vacanze pasquali siano trascorse alternativamente un anno con la madre e un anno con il padre. Gli ulteriori periodi di vacanza scolastica in occasione dei ponti (ad esempio 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 1 novembre, 7-8 dicembre) verranno alternativamente trascorsi dalla minore con ciascun genitore;
9. Disporre che la casa coniugale sita in Stradella, Via Turati n. 15/C il cui contratto di locazione è intestato al Sig. sia a quest'ultimo assegnata;
10. Disporre il mantenimento diretto della CP_1 minore ovvero ciascun genitore manterrà po in cui la stessa starà con l'uno o con l'altro; 11. Disporre che i coniugi ER concorrano in ragione del 50% alle seg se extra assegno che si rendesse necessario sostenere nell'interesse della minore: spese mediche da documentare che non richiedono il preventivo accordo ma preventiva comunicazione: a) tickets per esami, per visite specialistiche e per terapie prescritte dal pediatra di base o dal medico di base presso strutture pubbliche;
b) spese dentistiche e ortodontiche presso strutture pubbliche;
c) spese farmaceutiche non coperte dal Servizio sanitario Nazionale solo se prescritte dal pediatra di base, dal medico di base o dallo specialista;
spese mediche da documentare che richiedono il preventivo accordo: a) visite e terapie, anche dentistiche e ortodontiche, presso professionisti privati;
b) spese per occhiali e lenti;
le spese per occhiali e lenti, in caso di 4 prescrizione medica, sono comunque da rimborsare nel limite del preventivo più basso che i due genitori ottengano;
spese scolastiche da documentare che non richiedono il preventivo accordo ma preventiva comunicazione: a) tasse e assicurazioni scolastiche imposte da istituti e università pubbliche (dopo il primo anno fuori corso, l'iscrizione all'università deve essere concordata tra i genitori); b) libri di testo e materiale scolastico indicato dalla scuola a inizio anno scolastico, anche nel caso di scuola privata;
c) gite e uscite scolastiche senza pernottamento;
d) abbonamento al trasporto pubblico per e dalla scuola;
spese scolastiche da documentare che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche, rette e assicurazioni imposte da istituti privati;
b) tasse universitarie delle università private e, a partire dal secondo anno fuori corso, anche per università pubbliche;
c) corsi di specializzazione e master;
d) gite scolastiche con pernottamento;
e) corsi di recupero e lezioni private;
f) alloggio e relative utenze presso la sede universitaria;
altre spese da documentare che non richiedono il preventivo accordo ma preventiva comunicazione: a) pre-scuola e dopo scuola se necessitati da esigenze lavorative dei genitori;
b) spese per la partecipazione a centri estivi se necessaria per esigenze lavorative dei genitori: saldo diverso accordo, dovrà essere scelto il centro estivo più economico della zona di residenza del minore;
c) spese di manutenzione, bollo e assicurazione dell'autovettura e della moto solo se il mezzo sia acquistato previo accordo tra i genitori;
d) spese necessarie per conseguire la patente (con limitazione delle lezioni al numero minimo, salvo diverso accordo, e con possibilità di ripetere l'esame solo una volta;
altre spese da documentare che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione (es, corsi di lingue estere, di musica, di teatro), attività sportive, ricreative, ludiche e pertinenti attrezzature e abbigliamento;
b) spese di custodia (baby sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori in caso di malattia dei minori;
c) viaggi e vacanze trascorse autonomamente dal figlio;
d) centri estivi che non rientrano nel caso di cui al punto 24 ; e) soggiorni estivi, di studio, sportivi, stage sportivi;
f) spese per l'acquisto di automobile e moto;
g) spese per la cura degli animali domestici presenti nel nucleo familiare e che restino presso il genitore collocatario della figlia. Disporre che il genitore che intende sostenere una spesa per la figlia tra quelle che richiedono il preventivo accordo invii all'altro la richiesta, motivata, per iscritto (anche mediante posta elettronica, whatsapp o simili); l'altro genitore ha sette giorni per rispondere motivatamente. nel caso di mancata risposta entro il settimo giorno, la spesa si intende approvata. Qualora pervenga invece tempestiva espressione di disaccordo, il genitore che intende comunque dare corso alla spesa potrà farlo, tenendola a proprio esclusivo carico, a meno che si tratti di una scelta con valenze educative significative e il disaccordo sia motivato in tal senso;
in tal caso le parti si rimetteranno al Giudice;
il genitore che ha sostenuto la spesa per la quale è dovuto il rimborso dovrà trasmettere all'altro genitore copia dei documenti (fatture, ricevute, scontrini o altro) che dimostrino il pagamento avvenuto. Il rimborso delle spese dovrà avvenire unitamente al versamento dell'assegno mensile del mese successivo purchè la trasmissione dei documenti comprovanti la spesa avvenga entro il giorno 20 del mese precedente;
nel caso in cui sia il padre ad anticipare la spesa, i coniugi effettueranno le dovute compensazioni entro la fine del mese successivo a quello in cui la spesa è stata sostenuta. Le parti in ogni caso si impegnano, in caso di spese urgenti o in scadenza, a darsi reciprocamente riscontro nel più breve tempo possibile;
12. disporre che frequenti i ER nonni materni solo in presenza del padre per le ragioni esposte in narrativa;
13. disporre che inizi a freq l'asilo tutto ER il giorno insieme agli altri bambini;
14. disporre che venga seguita da un pediatra comune accordo da entrambi i ER genitori;
15. disporre che le detrazioni fiscali per la fi ino a ciascun coniuge in ragione del 50%; 16. disporre che gli assegni familiari spettino a ciascun coniuge in ragione del 50% per coniuge;
17. darsi atto che entrambi i coniugi sono economicamente autosufficienti. In via Principale 1. Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra la Signora Parte_1 e il Sig. in Stradella il 4 Luglio 2014 ordinando all'Ufficiale di Stato civile competente
[...] Controparte_1 zione d a margine dell'atto di matrimonio;
2. Disporre che la responsabilità genitoriale sulla figlia minore venga esercitata congiuntamente da entrambi i genitori;
3. Disporre che tutte le decisioni relative alla figlia minore ER (istruzi te, scuola, tempo libero) vengano assunte di comune accordo nell'interesse della stessa;
4. Disporre la conferma dell'assetto attuale ovvero che il Sig. accompagni la bambina all'asilo il lunedì, il martedì e il giovedì e che tenga con sé la CP_1 figlia tutti i lunedì dalle ore 09.15 a 0, martedì, mercoledì e venerdì a pranzo dalle 11.30 alle 15.30 e il sabato dalle ore 9,30 alle ore 15.30; 5. Disporre che a partire dal mese di Novembre 2019 venga introdotto un pernottamento a settimana presso il padre, a Dicembre 2019 due pernottamenti a settimana presso il padre, a Gennaio 2020 tre pernottamenti a settimana presso il padre;
6. Disporre, a partire da Gennaio 2020, il collocamento alternato di la quale starà con ciascun genitore ER alternativamente tre giorni alla settimana con il padre e tre giorni con la madre o a ndo diverso regime purchè paritario;
7. Disporre che il padre tenga con sé la figlia, al pari della madre, tre settimane (anche non consecutive) durante le vacanze estive, periodo da concordarsi tra i genitori entro il 30 aprile di ogni anno. Qualora non fosse possibile, per ragioni di lavoro, per uno o entrambe le parti, trascorrere le ferie nel periodo prescelto, tale periodo andrà concordemente riprogrammato tenuto conto degli impegni assunti nel contempo dall'altra parte. Nel caso di scelte obbligate uguali fra i due coniugi (per esempio, stesso periodo estivo non modificabile) il periodo da trascorrere con la figlia verrà suddiviso a metà; per i rimanenti periodi di vacanza, troverà applicazione quanto stabilito al punto 4) del presente accordo;
8. Disporre che il padre tenga con sé la figlia durante le vacanze natalizie, alternando di anno in anno con la madre, dal 23 Dicembre sino al 30 Dicembre e dal 31 Dicembre sino al 6 Gennaio compreso;
9. Disporre che le vacanze pasquali siano trascorse alternativamente un anno con la madre e un anno con il padre. Gli ulteriori periodi di vacanza scolastica in occasione dei ponti (ad esempio 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 1 novembre, 7-8 dicembre) verranno alternativamente trascorsi dalla minore con ciascun genitore;
10. Disporre che la casa coniugale sita in Stradella, Via Turati n. 15/C il cui contratto di locazione è intestato al Sig. sia a quest'ultimo assegnata;
11. Disporre il mantenimento diretto CP_1 della minore ovvero ciascun genitore manterrà po in cui la stessa starà con l'uno o con l'altro; 12. Disporre che i ER 5
Con memoria difensiva del 10.01.2020 si è costituita Parte_1
per l'udienza presidenziale2.
coniugi concorrano in ragione del 50% alle spese extra assegno che si rendesse necessario sostenere nell'interesse della minore così come meglio precisate al punto 11) delle domande formulate in via provvisoria;
13. disporre che frequenti i nonni materni solo in ER presenza del padre per le ragioni esposte in narrativa;
14. disporre che inizi a fre l'asilo tutto il giorno insieme agli ER altri bambini;
15. disporre che venga seguita da un pediatra sc mune accordo da entrambi i genitori;
16. disporre che ER le detrazioni fiscali per la figlia a ciascun coniuge in ragione del 50%; 17. disporre che gli assegni familiari spettino a ciascun coniuge in ragione del 50% per coniuge;
18. darsi atto che entrambi i coniugi sono economicamente autosufficienti. In via subordinata Nella denegata ipotesi in cui l'Illmo Giudice adito ritenesse di non accogliere la domanda di collocamento alternato e paritetico di presso i genitori, disporre che sia collocata prevalentemente presso il padre con i più ampi tempi di permanenza ER ER
madre. Disporre che la Dott.ssa corrisponda alla Sig. a titolo di contributo al mantenimento di la somma Parte_1 CP_1 ER mensile di € 250,00.= o mma ritenuta di giust deguamento secondo gli indici annuali IST re al 50% delle spese straordinarie così come precisate da Protocollo del Tribunale di Pavia.In via istruttoria: Si chiede sin d'ora di essere ammessi a prova per testi sui capitoli che ci si riserva di articolare e con i testimoni che ci si riserva di indicare nei termini di Legge. Con riserva di ogni più ampia istanza, trattazione e deduzione istruttoria, anche documentale e con riserva di meglio articolare, produrre e dedurre, anche in relazione alle istanze istruttorie ex adverso formulate. Si chiede che il Giudice ordini l'esibizione in giudizio delle dichiarazioni riferite ai redditi conseguiti dalla Dott.ssa negli ultimi tre anni. Si chiede sin d'ora, qualora Parte_1 ritenuto dal Giudice, disporsi CTU che attraverso un'indagine psico-so i una valutazione psichiatrica della personalità di entrambi i genitori al fine di determinare, nell'interesse esclusivo della minore, il regime di affidamento, collocamento prevalente e regolamentazione delle visite del genitore non collocatario. Con vittoria delle spese di giudizio. 2 così concludendo:“….respinta ogni contraria istanza, domanda, eccezione e deduzione, assumere i seguenti PROVVEDIMENTI PROVVISORI ED URGENTI • Disporre l'affido condiviso della figlia minore Persona_1 con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale nelle sole decisioni di ordinaria amministrazione e con l'obb decisioni di maggiore interesse per la minore, specie relative all'aspetto della salute, delle terapie e delle cure, della residenza e della frequenza scolastica, a condizione che cessino immediatamente il conflitto agito dal padre ed il coinvolgimento della minore. • Disporre il collocamento della minore presso la madre, con residenza presso la dott.ssa ed iscrizione nello stato di famiglia materno. • Parte_1 Disporre in fase presidenziale CTU psicologica/psicodiagnostica sul nucle e nominando un esperto NPI formulando il quesito indicato a pagina 14 di narrativa. In subordine, incaricare il Servizio Sociale territorialmente competente di svolgere indagine psicosociale sul nucleo, supporto alla genitorialità e monitoraggio agli incontri padre/figlia, relazionando il Tribunale sul più opportuno assetto di frequentazioni paterne. In via di ulteriore subordine, disporre l'intervento di un coordinatore genitoriale che supporti i coniugi nella genitorialità, nella gestione degli incontri (anche presenziando agli scambi e ai periodi con ciascun genitore, se ritenuto) e del disagio manifestato dalla minore. • Prevedere il seguente programma di frequentazione padre/figlia: Infrasettimanalmente: due pomeriggi, indicativamente lunedì e mercoledì, dalle 13 alle 16 (oppure in altra giornata o fascia oraria, se preferito dal padre), con l'aggiunta di un ulteriore pomeriggio – il venerdì dalle 13 alle 16 – nelle settimane che si concludono con la domenica materna;
a settimane alterne: la domenica dalle 11.30 alle 16.30 (oppure il sabato in luogo della domenica, se preferito dal padre), ponendo le basi per la futura alternanza dei week end. Con progressivi ampliamenti che il CTU – oppure i Servizi, oppure il Coordinatore - riterrà eventualmente di disporre, nel rispetto della gradualità necessaria alla minore e senza forzature che rischiano di azionare comportamenti regressivi. • In subordine, assumere la decisione sul programma di frequentazione con il genitore non collocatario ritenuta più tutelante e rispondente ad esigenze e diritti della minore, anche in esito alle emergenze di giudizio, in ogni caso respingendo le domande paterne di collocamento alternato e di collocamento presso di sé della figlia in quanto contrarie a diritti e bisogni della minore. • Confermare l'assegnazione della casa ex familiare - sita in Stradella (PV) alla Via Turati n. 15/C - al signor • Dare atto che la madre concorda con la graduale estensione della frequenza all'asilo della minore, fin Controparte_1 d'ora nzo incluso e - da settembre 2020 - sino alle 16.00.Porre a carico paterno l'obbligo di concorrere al mantenimento della figlia minore versando alla signora l'importo di euro 350,00 mensili, entro il giorno 5 di Parte_1 ogni mese, con decorrenza dalla domanda e con adegua per legge, oltre al 50% delle spese extra assegno come declinate dal Protocollo in uso al Tribunale di Pavia. • In subordine, determinare secondo giustizia il concorso paterno al mantenimento della figlia minore. • Prevedere che gli assegni familiari siano percepiti dalla madre in forza del collocamento presso di sé della figlia e che ciascun coniuge fruisca delle detrazioni fiscali in proporzione alle spese effettivamente sostenute e/o rimborsate all'altro. *** Con riferimento alla fase più strettamente contenziosa e di merito VOGLIA IL TRIBUNALE Respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: • Pronunziare – anche con sentenza parziale ex art. 4 co. 12 Legge 898/70 novellata – la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra i signori e contratto a Parte_1 Controparte_1 6 Il Tribunale di Pavia, con ordinanza del 21.04.2020, sciogliendo la riserva assunta all'esito dell'udienza presidenziale del 16.01.2020, accoglieva l'istanza di nomina del CTU avanzata da entrambe le parti ai fini di accertare le capacità genitoriali dei coniugi e individuare le modalità di affidamento e di collocamento più idonee all'interesse della minore;
demandava al nominando Giudice Istruttore di provvedere alla nomina del CTU;
disponeva l'affido condiviso della minore con collocamento prevalente presso la madre e con facoltà di visita per il padre non collocatario, salvo diverso e migliore accordo tra le parti, a fine settimana alternati, il sabato e la domenica, allo stato senza pernottamento e, nelle settimane in cui non la vedeva il fine settimana, nei giorni di martedì e giovedì dall'uscita di scuola fino all'ora di cena. Il Tribunale di
Pavia, rilevando un'alta conflittualità tra i coniugi, incaricava i Servizi Sociali di
Stradella di attivarsi per la nomina di un educatore al fine di agevolare gli incontri tra la minore ed il padre e di monitorare, fornendo approfondita relazione al Giudice istruttore. Il provvedimento confermava le statuizioni economiche concordemente stabilite nell'accordo consensuale di separazione.
Il G.I., con provvedimento del 19.05.2020, in considerazione dell'istanza del ricorrente del 23.04.202 e delle note di replica di parte resistente depositate in data 15.05.2020, così disponeva: “ - conferma l'incarico ai servizi sociali competenti per il Comune di Stradella per lo svolgimento di un'indagine psico-sociale – anche con compiti di vigilanza e monitoraggio –sui genitori, sui nonni materni, alle cui cure è spesso affidata la minore, e sulla relazione genitori-figlia, riferendo ogni elemento utile in merito sul nucleo familiare, con particolare riferimento alle determinazioni in ordine
Stradella (PV) il 4 luglio 2014, trascritto nel Registro degli atti dello Stato Civile del Comune di Stradella (PV), Anno 2014, Atto n. 11, Parte II^, Serie A. • Ordinare all'Ufficiale dello stato Civile del Comune di Stradella (PV) l'annotazione della sentenza divorzile in margine all'atto di matrimonio e alle ulteriori comunicazioni di legge. • Assumere gli altri provvedimenti conformemente a quelli richiesti per la fase presidenziale, da intendersi qui integralmente ritrascritti. • Escludere – sul presupposto dell'autonomia ed autosufficienza economica di entrambi i coniugi – un assegno divorzile ex art. 5 Legge 898/70 nov. in favore del signor e della signora per insussistenza dei presupposti di legge. • Respingere ogni Controparte_1 Parte_1 contrar l ricorrente, in p ento alternato e di collocamento presso di sé della figlia, poiché contrarie ad esigenze, bisogni e diritti della minore. • In ogni caso, con vittoria di spese e compensi di causa, oltre accessori di legge. • Dichiarare inammissibile la domanda svolta dal ricorrente sub 12 (limitazione dei rapporti e frequentazioni nonni materni/minore) per le ragioni di cui in narrativa. In via istruttoria, fin d'ora: • Nell'ipotesi in cui non sia stata disposta nella fase presidenziale, disporre CTU psicologica/psicodiagnostica sul nucleo familiare nominando un esperto NPI e formulando il quesito di cui a pagina 14 di narrativa. • Con richiesta fin d'ora di essere ammessi alla prova testimoniale sulle circostanze dedotte in narrativa ed eventuali ulteriori, di capitolare queste e nuove, indicare testi, nelle memorie ex art. 183 VI co. c.p.c. Con ogni riserva per la fase istruttoria, anche di integrare e modificare domande, svolgere istanze istruttorie (ordini ex art. 210 cpc e istanza di indagine patrimoniale affidata alla Sezione di Polizia Giudiziaria della Guardia di Finanza onde accertare la effettiva capacità economica del ricorrente), di ulteriormente dedurre eprodurre in ragione delle emergenze di causa e con richiesta sin d'ora dei termini ex art. 183 VI co. c.p.c. 7 all'esercizio della responsabilità dei genitori oltre che ai provvedimenti eventualmente necessari per il caso di condotta dei genitori pregiudizievole alla figlia. I servizi sociali dovranno offrire ai genitori, stante la conflittualità esistente, tutti gli interventi di supporto necessari (sostegno alla genitorialità, mediazione, educatore domiciliare) per contenere i toni del conflitto e far si che lo stesso non veda coinvolta la minore.
Viene, altresì, delegato ai Servizi incaricati la regolamentazione e il monitoraggio del diritto di visita dei genitori, con progressivo ampliamento del regime di frequentazione padre-figlia e inserimento, appena ritenuto opportuno, dei pernottamenti della minore presso l'abitazione paterna;
- dispone che i servizi sociali incaricati trasmettano al Tribunale apposita relazione sugli interventi effettuati entro la data del
30 settembre”.
Il G.I., con provvedimento del 09.11.2020 depositato in data 10.11.2020, sciogliendo la riserva assunta all'esito dell'udienza del 14.10.2020, così provvedeva: “… - dispone c.t.u. sul seguente quesito:
“Il c.t.u., letti gli atti e i documenti di causa, sentiti i genitori e le persone più significative che interagiscono con , compiuto ogni altro utile accertamento: - proceda all'ascolto della ER
minore;- indichi quali siano le capacità dei genitori e quali le migliori condizioni di affido e di permanenza abitativa di;
- indichi, in caso di affidamento monogenitoriale o di collocamento ER
prevalente presso un genitore, quale sia il più adeguato regime di frequentazione con il genitore non affidatario o con il quale non sarà prevalentemente collocata la figlia;
- indichi ogni altro opportuno intervento (es. limitazioni della responsabilità genitoriale, affidamento all'ente, interventi educativi domiciliari, nomina di un coordinatore genitoriale) utile per la minore;
- sperimenti nel corso della consulenza ogni soluzione utile, dando ai genitori indicazioni alle quali i genitori stessi sono tenuti ad attenersi”; - nomina a tal fine dott.ssa iscritta all'albo dei c.t.u. del Tribunale di Persona_2
Varese, salva diversa valutazione del Presidente di questo tribunale di Pavia;
- fissa l'udienza per il conferimento dell'incarico per il giorno 25.11.2020; - dispone che la c.t.u. depositi nel fascicolo telematico, entro il 25.11.2020, una nota di accettazione dell'incarico, con i contenuti indicati nella motivazione che precede;
- invita le parti a depositare, entro il medesimo termine del 25.11.2020, una nota nella quale potranno indicare i nominativi dei rispettivi consulenti di parte o richiedere di nominarli entro il termine per l'inizio delle operazioni di consulenza;
- si riserva di depositare il provvedimento di conferimento dell'incarico all'esito del deposito delle note del c.t.u. e delle parti. - conferma il mandato ai servizi sociali incaricati;
- rimette immediatamente la causa al collegio per la pronuncia sul divorzio…”.
8 Con sentenza non definitiva n. 1082/2020 del 10.11.2020 pubblicata il 12.11.2020 il
Tribunale di Pavia pronunciava la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra le parti e con separata ordinanza rimetteva la causa sul ruolo per l'ulteriore prosieguo del giudizio.
Con ordinanza del 16.02.2021, il G.I. in considerazione dell'istanza avanzata dal nominato CTU, così provvedeva: “… - dispone che i servizi sociali incaricati trasmettano al
CTU la documentazione dalla stessa richiesta nell'istanza depositata in data 11.2.2021; - dispone la sospensione dei colloqui predisposti dal Servizio Tutela Minori e dal Consultorio con la coppia genitoriale e con la minore;
- autorizza il CTU ad avvalersi eventualmente della collaborazione di un ausiliario che opererà sotto la propria responsabilità”.
In data 27.09.2021 il nominato CTU depositava consulenza tecnica.
Il G.I. con ordinanza del 17.12.2021 depositata in data 20.12.2020, sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 23.11.2021, rigettava istanza ex art.709 ter c.p.c. formulata da parte ricorrente, rigettava l'istanza di modifica delle modalità di frequentazione padre- figlia e di rinnovazione e/o convocazione della CTU di parte resistente;
disponeva che i
Servizi Sociali continuassero a seguire la situazione del nucleo familiare, richiedendo agli stessi di acquisire dall'educatrice dott.ssa una relazione di aggiornamento in merito Pt_3
al servizio di ADM svolto dalla stessa.
Il G.I. all'esito dell'udienza del 06.04.2022, emetteva ordinanza con cui così provvedeva “…Il Giudice istruttore, rigettate le ulteriori istanze: - dispone che i servizi incaricati continuino a disciplinare le modalità di incontro tra il padre e la figlia come indicato in parte motiva con prosecuzione del supporto educativo domiciliare anche presso l'abitazione materna;
- richiede la trasmissione per la prossima udienza di una relazione in ordine al percorso psicologico intrapreso dalla minore;
- onera le parti a produrre, per la prossima udienza, una relazione relativa al percorso di coordinazione genitoriale intrapreso;
- ammonisce la ricorrente ai sensi dell'art. 709 ter c.p.c., inibendo alla stessa di proseguire con le condotte ostative sinora poste in essere, disponendo che si attenga alle decisioni assunte dal Tribunale nell'interesse della figlia e che consenta il regolare svolgimento dell'intervento di educativa domiciliare;
- invita entrambe le parti a seguire, anche per il tramite dei servizi sociali, un percorso di sostegno psicologico individuale ovvero psicoterapeutico sul cui andamento si richiede ai servizi sociali di relazionare in occasione della prossima udienza;
- richiede ai Servizi sociali
9 incaricati di trasmettere una relazione di aggiornamento, entro il termine del 25 settembre 2022(…) - rinvia all'udienza del 12.10.2022 per la decisione sulle istanze istruttorie e l'esame della relazione dei servizi sociali e dell'ulteriore documentazione…”
Il G.I. con ordinanza del 09.11.2022 depositata in data 10.11.2022 così provvedeva:
“…il giudice istruttore, respinte le ulteriori istanze istruttorie: - dispone che i servizi sociali competenti per il Comune di Stradella attuino gli interventi indicati in motivazione e regolamentino il regime di frequentazione padre-figlia secondo le modalità indicate in parte motiva, da intendersi richiamate;
- richiede ai servizi sociali di trasmettere una relazione di aggiornamento(…)entro il termine del 20 marzo
2023; - Richiede alla CTU dott.ssa di depositare le videoregistrazioni eseguite nel corso Persona_2
delle operazioni peritali entro la data del 20.3.2023…”.
Con la sentenza n. 263/2024 emessa il 02.02.2024 pubblicata il 05.02.2024, oggetto del presente gravame, il Tribunale di Pavia, così disponeva definitivamente:
“…1) affida la figlia minore (nata il [...]), ai Servizi Persona_1
Sociali del Comune di Stradella, con collocamento prevalente presso la madre, disponendo che vengano attuati i seguenti interventi:
a) che sia assicurata la prosecuzione del percorso di supporto psicologico avviato da;
ER
b) che sia mantenuto il servizio con l'educatrice domiciliare presso la madre;
c) che, previa costante interlocuzione con la psicoterapeuta della minore, l'Ente affidatario determini tempi e modalità con cui favorire il recupero della relazione padre-figlia e la ripresa degli incontri tra loro, valutando, altresì, l'opportunità di avviare una presa in carico della minore presso la NPI per un percorso di valutazione e di cura;
d) che i Servizi Sociali affidatari verifichino se le disposizioni che vengono date con questa sentenza siano seguite e se migliori la situazione di e, in caso negativo, segnali la situazione di pregiudizio della ER
bambina al P.M. presso il Tribunale per i Minorenni di Milano, al fine di ogni opportuno provvedimento;
2) rigetta l'istanza di revoca della misura dell'ammonimento formulata dalla resistente;
3) rigetta le domande risarcitorie del ricorrente;
4) pone a carico di l'obbligo di versare a , in via anticipata Controparte_1 Parte_1
entro il giorno 5 di ogni mese, per dodici mesi l'anno, a titolo di concorso al mantenimento della figlia
10 , l'importo di € 350,00, da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat di variazione del ER
costo della vita per operai e impiegati, con prima rivalutazione a gennaio 2025;
5) pone a carico dei due genitori l'obbligo di sostenere nella misura di un mezzo le spese extra assegno per la figlia da individuare in base al Protocollo in uso presso il Tribunale;
6) compensa interamente tra le parti le spese di lite in relazione al procedimento principale;
7) compensa interamente tra le parti le spese di lite relative ai procedimenti incidentali;
8) pone definitivamente a carico delle parti nella misura di un mezzo per ognuna le spese della consulenza tecnica già liquidate in corso di causa;
…”
Il procedimento di appello
Con ricorso depositato il 12.04.2024, ha chiesto la Parte_1
parziale riforma della sentenza sopra indicata, notificata alla stessa in data 15.03.2024, formulando le seguenti conclusioni: “…respinta ogni domanda e istanza avversaria, voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, in parziale riforma dell'appellata sentenza resa dal Tribunale di
Pavia n. 263/2024, pubblicata in data 5 febbraio 2024 e notificata in data 15 marzo 2024, a definizione del processo per divorzio R.g. n. 5118/2019,
(a) revocare la sanzione dell'ammonimento ex art. 709 ter, III comma n. 1 c.p.c., pronunciato contro la resistente con ordinanza 6 aprile 2022, già richiesta sin dalle note di udienza 12 ottobre 2022 del giudizio di primo grado;
(b) affidare in via esclusiva la minore alla madre, prescrivendo che la minore medesima continui nel percorso psicoterapeutico intrapreso con la Dott.ssa fin quando ritenuto da Pt_2
quest'ultima clinicamente utile;
in ogni caso, disporre la collocazione esclusiva della minore ER
presso il domicilio materno;
(c) disporre che i rapporti tra la minore e il padre riprendano secondo tempi e modalità indicate dalla suddetta Dott.ssa In denegato subordine, nella non creduta ipotesi che Pt_2
l'Ill.mo Tribunale respinga la domanda di affidamento esclusivo alla madre: (a) disporre l'affido condiviso con collocazione esclusiva della minore presso la madre, disponendo altresì che la minore prosegua il percorso psicoterapeutico intrapreso con la dott.ssa fin quando ritenuto Pt_2
da quest'ultima clinicamente utile;
(b) disporre che i rapporti tra la minore e il padre
11 riprendano secondo tempi e modalità indicate dalla Dott.ssa confermando per il resto la Pt_2
impugnata sentenza”.
Nello specifico, parte appellante ha impugnato:
- il Capo 1 in cui è stato disposto l'affidamento della figlia minore ai Servizi ER
Sociali del Comune di Stradella,
- il Capo 1 lettera c) in cui viene attribuito all'Ente affidatario il potere di disporre in autonomia la presa in carico della minore presso la NPI,
- il Capo 2 con cui viene rigettata l'istanza di revoca della misura dell'ammonimento comminata alla odierna appellata.
Censurando la ricostruzione dei fatti compiuta dal Giudice di primo grado, parte appellante ha evidenziato l'errata valutazione della figura materna, non considerando che l'accordo di separazione prevedeva l'affido condiviso e la collocazione prevalente della figlia presso la madre. Il Tribunale ha errato nel rilevare che l'accordo era basato su una bigenitorialità formale con una reale gestione esclusiva della madre. Tale convinzione discende dalla mancata considerazione della documentazione versata in atti con riferimento alla relazione Dott.ssa e della Dott.ssa del 15/2/2023 e del Per_3 Pt_2
19/5/2023 da cui emerge che il rifiuto della bambina di frequentare il padre è basato su un vissuto personale della stessa, risultata indipendente e autonoma all'esito delle valutazioni psicologiche. In tesi, il Tribunale di Pavia ha erroneamente ritenuto che la madre abbia capacità manipolative sulla figlia nei confronti del padre e tale convinzione non è supportata da prove. Sono presenti due perizie che confermano che la bambina è indipendente e non suggestionabile. Parte appellante, contrariamente a quanto sostenuto dal Tribunale, ha precisato che la coppia genitoriale ha partecipato al percorso di coordinazione genitoriale con il professionista scelto dal Servizio Sociale, esprimendo però dei dubbi sull'effettiva utilità. Il Tribunale non ha considerato le preoccupazioni della bambina e quanto emerso rispetto alla paura che prova nei confronti del padre. La difesa ha evidenziato, inoltre, che il Tribunale non ha considerato gli aspetti emersi nel corso del procedimento relativi al disagio della minore nei confronti del padre.
L'appellante ha criticato la decisione di affidare ai Servizi Sociali del ER
Comune di Stradella perché comprime ingiustamente la responsabilità genitoriale, e
12 perché non appare idonea ad aiutare a superare le sue sofferenze. Infatti, ER
l'operato dei Servizi Sociali non sempre è stato nell'interesse della minore e, in molte circostanze, ha presentato comportamenti colposi che saranno segnalati all'Autorità giudiziaria.
Quanto al rigetto dell'istanza di revoca dell'ammonimento a carico dell'appellata, la difesa ha evidenziato che il Tribunale di Pavia ha rigettato l'istanza di revoca dell'affido a favore dei Servizi Sociali, sostenendo che durante il giudizio di primo grado vi sono state numerose interferenze materne non condivisibili e lesive della bigenitorialità, come l'acquisto del cellulare per la figlia senza il consenso del padre, affinché la bambina potesse chiamarla durante gli incontri con lui;
le visite mediche decise unilateralmente dalla madre con il dott. legato alla madre da rapporti di Per_4
amicizia, nonostante le esplicite richieste del padre di non farlo;
le Interferenze materne nelle operazioni peritali;
la violazione delle prescrizioni del Tribunale: da parte della madre che si è recata fuori dalla scuola della figlia nei giorni di competenza paterna per "rassicurarla", comportamento che è stato reiterato nonostante un ammonimento del giudice;
l'opposizione immotivata al riavvio del servizio di
Assistenza Domiciliare Materna presso il proprio domicilio. Con riferimento a CP_2
tali episodi la difesa ha evidenziato l'errata interpretazione degli stessi da parte del
Tribunale. L'ammonimento ex art. 709 ter, III comma, c.p.c., ha natura sanzionatoria e può essere applicato solo a chi abbia scientemente voluto violare le disposizioni del
Giudice. La difesa ha sostenuto che la madre si è sempre attenuta agli ordini emessi dal
Giudice e che non ha mai avuto l'intenzione di violare alcuna disposizione, né consapevolmente né inconsapevolmente. Le condotte tenute dalla madre erano unicamente volte alla tutela della bambina. Inoltre, dalle relazioni depositate in atti dalla
Dott.ssa terapeuta di è emerso che la madre ha sempre insistito Pt_2 ER
affinché la bambina frequentasse il padre e mantenesse un buon rapporto con lui, anche se non è riuscita a convincerla pienamente. Le relazioni evidenziano anche la piena autonomia della minore e la sua capacità di non subire condizionamenti. Pertanto,
l'ammonimento non è supportato da alcun fondamento probatorio, poiché la madre ha
13 sempre agito nel migliore interesse della bambina e ha rispettato le disposizioni del
Giudice.
Con decreto presidenziale del 15.04.2024 veniva nominato Consigliere relatore la dott.ssa Alessandra Arceri, fissando l'udienza del 18.06.2024, da trattarsi con modalità ex artt. 127, 127 bis e 127 ter c.p.c.
Con comparsa di riposta depositata in data 17.05.2024, Controparte_1
si è costituito nel procedimento di appello, contestando quanto sostenuto ex adverso e rassegnando le seguenti conclusioni: “… Voglia l'Ecc.ma Corte adita, previo ogni accertamento - istruttorio e di merito - utile ed opportuno [ivi compresa un'eventuale integrazione di CTU sulla personalità della ricorrente e sullo stato di salute di ], assunto ogni più opportuno provvedimento ER nell'interesse della minore, contrariis reiectis, confermare la sentenza di I grado. Con vittoria di spese e competenze per entrambi i gradi di giudizio. In via istruttoria. - Ci si riporta alle istanze istruttorie formulate in primo grado per come riportate nel foglio di precisazione delle conclusioni, insistendo -occorrendo- nella loro ammissione”.
Con riferimento all'asserita errata valutazione della figura materna, la difesa ha precisato che l'accordo raggiunto in sede di separazione non ha previsto una specifica regolamentazione della frequentazione paterna così come voluto dalla Parte_1
con il consenso del che ha accettato in quanto convinto che il suo CP_1
rapporto con la bambina non sarebbe stato in alcun modo ostacolato, avendo la odierna appellata sempre riconosciuto al marito di essere un padre amorevole, un bravo genitore, per la propria figlia. La difesa ha riferito che il non ha mai condiviso le CP_1
modalità di gestione della figlia dopo la separazione, soprattutto per quanto riguarda le tempistiche imposte dalla Pur non essendo contrario a un adattamento Parte_1
progressivo della minore alla nuova situazione, il desiderava che il CP_1
percorso portasse a prevedere lunghi periodi di permanenza di presso di lui, ER
inclusi i pernottamenti. Tuttavia, la madre ha iniziato a mettere restrizioni e a invocare
"steps di adattamento", fino a proporre un "piano evolutivo" per mantenere e consolidare la routine della bambina. Questo progetto di crescita avrebbe dovuto evitare qualsiasi sconvolgimento alla bambina, ma ciò ha comportato che i giorni e gli orari di visita fossero decisi rigidamente dalla Un episodio significativo si è verificato Parte_1
14 nel luglio 2019, quando dopo aver pranzato con il padre, si è addormentata e il ER
ha informato la che la bambina si sarebbe fermata un po' CP_1 Parte_1
di più a casa sua, il che ha scatenato una discussione in cui è stato accusato di non rispettare gli accordi. Il Tribunale ha quindi correttamente rilevato che la bambina non aveva problemi a frequentare il padre, come confermato anche dalla CTU e questo fatto
è stato recepito chiaramente nella sentenza di divorzio.
La difesa con riferimento a quanto sostenuto da controparte in merito alla CTU espletata nel procedimento di primo grado e alla violazione del diritto all'ascolto della minore ha contestato le censure sollevate da controparte rispetto all'operato del CTU, confondendo le competenze della CTU con quelle del Giudice penale che ha archiviato il caso due volte dopo aver effettuato tutti gli accertamenti necessari. Il Giudice di primo grado ha correttamente respinto le richieste di controparte di rinnovare la CTU o di ottenere chiarimenti dal Consulente del Tribunale, considerandole superflue alla luce del procedimento penale in corso che ha già risolto i dubbi sollevati. Controparte avrebbe potuto reclamare la decisione emessa dal Giudice di primo grado ma non l'ha fatto. Le conclusioni del Tribunale hanno tenuto conto sia della perizia che dell'intera attività svolta nel lungo corso del processo. Nel 2021, la Dott.ssa sulla base di quanto Per_2
emerso durante gli incontri e la valutazione della situazione familiare, riteneva che fosse più tutelante per la minore limitare la capacità genitoriale dei genitori e affidare ER
agli Servizi Sociali. Tuttavia, ha anche proposto un tentativo di affido condiviso, affiancato da un coordinatore genitoriale, dando così fiducia alle parti. Il Giudice di primo grado, pur avendo la facoltà di discostarsi dalle indicazioni della CTU, ha deciso correttamente di affidare la minore ai Servizi. Questa decisione è stata presa alla luce di quanto emerso dopo il deposito della perizia, quando è diventato evidente che i genitori erano incapaci di esercitare congiuntamente la responsabilità genitoriale a causa del conflitto insanabile che li contrappone da tempo.
Su quanto asserito da controparte in merito al falso problema della “relazione genitoriale”, la difesa, richiamando quanto già precedentemente evidenziato, ha ribadito che le problematiche della minore sono collegate all'esacerbato conflitto genitoriale.
15 Con riferimento a quanto sostenuto ex adverso sul disagio della minore nei confronti del padre, la difesa ha precisato che la minore è stata oggetto di perizia sia in ER
ambito civile che penale. Le dichiarazioni rese dalla minore durante l'incidente probatorio nel procedimento penale hanno evidenziato un conflitto di lealtà, portando la
Procura a concludere che riferisse fatti inesistenti per compiacere la madre. La ER
Procura ha ritenuto che le dichiarazioni della bambina non fossero attendibili, contribuendo alla decisione di archiviazione del procedimento penale contro il padre. A parere della difesa, correttamente la sentenza di primo grado ha ridimensionato quanto la bambina ha sempre asserito e continua a confermare, essendone emersa l'infondatezza.
Con riferimento a quanto sostenuto ex adverso sull'interesse della minore, sull'opera dei
Servizi e l'affido agli stessi, parte appellata ha precisato che il Servizio Sociale, nonostante alcune difficoltà incontrate, ha operato nel miglior interesse di ER
basando le proprie azioni e raccomandazioni su una valutazione accurata e continua della situazione. Le affermazioni secondo cui il Servizio Sociale non avrebbe dato ascolto alla minore o insistito inappropriatamente sulla frequenza con il padre non riflettono la realtà dei fatti. Il peggioramento delle condizioni di è stato tempestivamente ER
riconosciuto e affrontato dal Servizio Sociale.
La difesa ha precisato che parte appellata concorda con la disposizione della sentenza impugnata che ha avviato la presa in carico della minore presso la NPI.
Parte appellante, opponendosi alla revoca dell'ammonimento a carico della e chiedendo che la sanzione sia confermata, ha evidenziato che Parte_1
correttamente il Giudice di primo grado ha rilevato le interferenze materne e la violazione delle disposizioni imposte dalla stessa Autorità giudiziaria. Parte appellata ha contestato quanto affermato dalla sulle violazioni di legge in cui è incorsa Parte_1
la sentenza impugnata.
Parte appellata ha evidenziato l'evoluzione dei rapporti padre figlia dal 2020 ad oggi e l'aggravarsi della conflittualità genitoriale, precisando che che oggi ha otto anni, ER
ha mostrato una significativa regressione nei confronti del padre. A tal proposito ha precisato che la bambina inizialmente e sino all'età di sette anni ha avuto contatti con il padre, seppur con le cautele necessarie, ma nel tempo è arrivata a un rifiuto netto,
16 manifestato anche nell'atto di non salutarlo. Di questo cambiamento drastico e inspiegabile, non è stata data alcuna valida spiegazione. Il caso ruota intorno a un presunto abuso sessuale3 che attribuisce al padre, accusa che, fino ad oggi, non ER
è stata dimostrata, considerato che tutti i professionisti coinvolti non hanno mai constatato comportamenti sessualizzati di Con l'intervento dei Servizi e ER
l'interruzione della libera frequentazione padre- figlia per verificare se quanto riferito dalla madre fosse vero, la bambina ha sempre e solo vissuto con la e con la Parte_1
famiglia della La difesa ha evidenziato che il nominato CTU, dott.ssa Parte_1 Per_2
aveva chiaramente rilevato il rapporto simbiotico tra madre e figlia definendolo non in linea con il suo sviluppo emotivo.
In data 12.06.2024, i Servizi Sociali del Comune di Broni di cui fa parte il Comune di Stradella, hanno depositato relazione di aggiornamento della situazione familiare della minore allegando integrazione relativa al trasferimento del procedimento ER
di tutela dei minori n. 5118/2019, a firma dell'assistente sociale del Comune di Stradella,
, sulla situazione della minore. Veniva precisato che dal Persona_5
06.05.2024 all'assistente sociale scrivente era stato trasferito l'incarico inerente al procedimento n. 5118/2019. Veniva riferito dei colloqui effettuati con l'assistente sociale, il 20.05.2024, con la dott.ssa la Persona_5 Pt_2 Parte_1
e il il 29.05.2024. Dai colloqui è emerso che è stata garantita la CP_1
prosecuzione del percorso psicologico avviato per la minore, con la dott.ssa la Pt_2
quale ha comunicato che al momento non ritiene necessaria la presa in carico della minore presso la NPI. Il Servizio ha precisato che il servizio educativo domiciliare è sospeso dal 02.05.2024, essendo l'educatrice incaricata in congedo, rimandando alla relazione della Dott.ssa allegata alla presente. Dalla suddetta Persona_5
relazione emerge inoltre che “dai contatti telefonici con gli uffici del Garante dell'Infanzia e adolescenza di Regione Lombardia, anche a seguito dell'invio del provvedimento definitivo, risulta ancora aperto il procedimento 3.17.4.1/58 - 2021101763 avviato su iniziativa della Sig.ra Parte_1
Dal confronto è emerso che non è stato archiviato in virtù del fatto che manifesta un
[...] ER 3 Va fin da subito evidenziato che il procedimento penale a carico del è stato definito con richiesta di CP_1 archiviazione del Pubblico Ministero, a pochi giorni dall'incidente pro ui è stata sentita la minore. 17 rifiuto genitoriale e ad oggi non ha un rapporto con il padre. È stata pertanto ribadita la disposizione emessa dal Tribunale di Pavia il 02.02.2024: "che i Servizi Sociali Affidatari verifichino se le disposizioni che vengono date con questa sentenza siano seguite e se migliori la situazione di e, ER
in caso negativo, segnali la situazione di pregiudizio della bambina al P. M. presso il Tribunale per i
Minorenni di Milano, al fine di ogni opportuno provvedimento" in un tempo congruo e tutelante per la minore (indicativamente entro l'autunno)”.
Il Servizio con riferimento ai colloqui ha precisato che “…la Sig.ra ha comunicato che Parte_1 ER
“sta bene”, ha conseguito risultati scolastici eccellenti e intrattiene relazioni positive con i suoi coetanei
(…). Il Sig. afferma di non vedere e sentire la figlia, situazione che coinvolge anche i nonni CP_1
AT (…) Relativamente alle dinamiche genitoriali, si è riscontrato un persistere di una modalità di comunicazione che si articola esclusivamente con scambi di messaggi (…) emergono incongruenze riguardo alla frequenza dei messaggi scambiati: la madre afferma di inviarli settimanalmente, mentre il padre sostiene di riceverli mensilmente. Inoltre, quest'ultimo ha manifestato un senso di estraneità riguardo alle decisioni prese in relazione alla figlia, dichiarando di ricevere solo comunicazioni sulle scelte adottate senza essere coinvolto (…) Da parte sua permane ne padre un atteggiamento poco propositivo nei confronti della figlia e della situazione in generale”.
Fissata udienza in trattazione cartolare con decreto presidenziale del 15 aprile
2024, con ordinanza emessa il 18.06.2024, la Corte ha nominato quale Curatore
Speciale dei minori l'avv. Cinzia Calabrese.Con lo stesso provvedimento la Corte ha disposto farsi luogo a CTU, nominando quale CTU la dott.sa e Persona_6
ponendo il seguente quesito peritale: “Dica il CTU, letti gli atti di causa, esaminata l'allegata documentazione, sentite le parti e i minori nelle forme ritenute più opportune, sentite eventuali altre figure significative di riferimento per i minori o con le quali i minori abbiano abitudini di vita, esperito ogni accertamento clinico diagnostico ritenuto funzionale all'assolvimento del quesito - eventualmente anche avvalendosi della collaborazione di terzi che operino sotto il suo controllo e responsabilità- e segnalando all'AG con opportuna tempestività ogni situazione di pregiudizio che richieda eventuali provvedimenti interinali:
1) limitatamente agli aspetti rilevanti per la valutazione delle competenze genitoriali, quali siano le condizioni psichiche dei genitori, formulando una diagnosi funzionale con particolare riguardo alla descrizione di risorse, punti di forza ed eventuali aree di fragilità. Solo nel caso di anamnesi
18 positiva per disturbi psichiatrici di uno o entrambi i genitori, ovvero di evidenze emergenti relative a quadri psicopatologici significativi, provveda inoltre a descriverli, sempre precisandone l'impatto sulle competenze genitoriali;
2) quali siano le competenze genitoriali degli stessi, con particolare riguardo alle funzioni di cura, protezione ed educazione, funzione riflessiva (capacità di mentalizzazione), empatica/affettiva e organizzativa, capacità di garantite l'accesso all'altro genitore e di salvaguardarne la figura agli occhi dei figli, assunzione attiva di responsabilità ivi incluse quelle indispensabili a un esercizio condiviso della genitorialità;
3) quali siano le condizioni psichiche dei minori, formulando una diagnosi funzionale, tenuto conto del loro stato, dell'età e dei bisogni contingenti, anche avuto cura di evitare indagini superflue. In presenza di evidenze emergenti relative a significativi quadri psicopatologici in atto o a rischio di insorgenza, provveda il CTU a descriverli al fine di definire con la maggiore accuratezza possibile i bisogni speciali di cui sono portatori;
4) quali siano le caratteristiche del legame tra i minori e ciascuno dei genitori indicandone qualità, punti di forza, fattori protettivi, eventuali fragilità e aspetti disfunzionali;
5) indichi il CTU se vi siano, analiticamente descrivendoli, elementi tali da comportare per i minori uno specifico ostacolo (materiale o affettivo) alla relazione con uno dei genitori;
6) indichi il CTU se vi siano, analiticamente descrivendoli, elementi tali che suggeriscano l'adozione di un regime di esercizio della responsabilità genitoriale differente da quello condiviso;
7) indichi il CTU gli elementi significativi per la determinazione dei tempi di permanenza dei minori con ciascun genitore;
8) fornisca indicazioni, qualora necessario, circa eventuali interventi di carattere psicosociale, educativo o trattamentale in favore del nucleo familiare, limitatamente agli ambiti rilevanti in rapporto ai prioritari interessi dei minori, avendo cura di specificare se e come tali interventi siano declinabili nel territorio di appartenenza del nucleo, tenuto conto delle risultanze della CTU e dei fattori personali e di contesto che possono influire sull'accesso alle cure e sulla compliance;
9) fornisca il CTU, ove possibile, elementi utili a valutare quali siano le più probabili traiettorie della situazione familiare in rapporto alle prospettate conclusioni (di cui ai punti 6-7-8) e, nel caso di evoluzioni sfavorevoli, quali potrebbero essere allo stato percorsi o soluzioni alternative realisticamente prospettabili.”.
19 In data 27.06.2024 si è costituito in giudizio il Curatore Speciale della minore, nella persona dell'avv. Cinzia Calabrese, riferendo di aver incontrato la minore, la quale è apparsa molto ferma nella decisione di non voler più vedere il padre, neppure in spazio neutro, e non ha chiesto di essere sentita dal giudice ma ha chiesto, qualora venisse disposto il suo ascolto, di poter portare i propri disegni, attraverso i quali riesce a parlare delle “cose brutte” che, secondo lei, le ha fatto il papà e che “non si devono fare ai bambini”. Il Curatore Speciale si è riservato di concludere all'esito delle operazioni peritali della CTU e, allo stato, ha chiesto il mantenimento dell'affidamento della minore all'Ente territorialmente competente, nonché la prosecuzione dell'intervento della dott.ssa e la riattivazione dell'intervento di ADM, oltre all'adozione di tutti gli altri Pt_2
eventuali interventi a sostegno della minore e dei genitori, ove dovessero essere previsti dall'Ente.
Con note depositate il 3.7.2024 l'appellato ha nominato quale proprio CTP la dott.ssa Persona_7
Con note depositate il 4.7.2024 l'appellante, richiamate integralmente le domande e le difese contenute nel ricorso in appello, ha contestato di aver posto in essere comportamenti pregiudizievoli alla figlia rilevanti ex art. 333 c.c., ha preso atto del contenuto della comparsa di costituzione del Curatore Speciale, ribadendo la propria disponibilità alla ripresa dell'intervento di , e ha nominato come proprio CTU il
Prof. . Persona_8
In data 9.7.2024 è pervenuta una relazione di aggiornamento dei Servizi Sociali
(redatta il 5.7.2024), nella quale si legge che la madre ha riportato ai Servizi di essere preoccupata per la figlia, perché la stessa mostra evidenti segni di disagio quando prevede di incontrare il padre, come stati di agitazione accompagnati da tachicardia e manifestazioni cutanee (vengono riportati, in particolare, due episodi in cui ha ER
manifestato tale agitazione: uno spettacolo teatrale di al quale il padre ha ER
assistito accompagnato dai propri genitori, e una passeggiata a Spotorno con la mamma, durante la quale ha notato una macchina simile a quella del padre – poi ER
confermato dal padre essere la sua). I Servizi hanno avuto un colloquio anche con la dott.ssa la quale ha ribadito la necessità di avviare un percorso Persona_9
20 genitoriale “che deve essere focalizzato sul trauma;
è necessario riconoscere che la coppia prima e quindi la coppia genitoriale poi è stata, di fatto, traumatica e ne manifesta gli esiti”, al fine di poter ER
poi successivamente lavorare sul ripristino del rapporto padre-figlia, e ha individuato quale professionista adatto a ricoprire tale incarico la dott.ssa La Persona_10
dott.ssa a proposto ai genitori non un tradizionale percorso di Co.Ge. ma una ER0
serie di sedute psicoterapiche per la coppia genitoriale o individuali per i genitori, rispetto alle quali il sig. ha mostrato perplessità. Per quanto riguarda il servizio CP_1
di ADM, la ha dato disponibilità a riattivarlo nel Controparte_3
mese di settembre. Allegata alla predetta relazione si trovano le relazioni cliniche redatte dalla dott.ssa in data 18.10.2023, 28.5.2024 e 1.7.2024. Pt_2
Nella relazione del 18.10.2023 si legge che la bambina è in fase regressiva nella relazione con l'Educatrice e con l'Assistente sociale, perché ha compreso che gli incontri sono volti al recupero della figura paterna, che, nella sua lettura, non corrisponde alla lettura degli adulti, per cui avverte una sensazione di “inganno” e di diffidenza. Nel momento in cui è stato reso noto a l'obiettivo ultimo degli incontri, ovvero ER
stare bene con entrambi i genitori, la stessa ha avuto delle vere e proprie “esplosioni psicosomatiche”, come manifestazioni gastroenteriche, cardiorespiratorie e cutanee particolarmente intense;
ha avuto una regressione comportamentale, riprendendo a dormire con la madre. La dott.ssa ha rilevato che ha una reazione Pt_2 ER
rabbiosa, anche corporea, verso il padre, il quale non vuole comprendere né accettare ciò che lei prova;
infine, la dottoressa ha concluso ribadendo che il lavoro dei genitori, tramite Co.Ge., deve tenere conto del dato clinico della bambina e deve essere il più possibile coordinato e sincrono.
Nella relazione del 28.5.2024 la dott.ssa ha segnalato un periodo di recupero e Pt_2
di benessere della minore e ha richiamato l'importanza del lavoro genitoriale sulle memorie sensoriali di essendo questa la via principale per il recupero del suo ER
benessere; ha rilevato, inoltre, che non esisteva, al momento, alcuna necessità clinica di presa in carico da parte della NPI del territorio.
Nella relazione del 1.07.2024 si legge che ha avuto altre due reazioni ER
psicosomatiche in due occasioni in cui rispettivamente aveva previsto o ipotizzato la
21 presenza del padre (trattasi degli episodi dello spettacolo teatrale e della passeggiata a
Spotorno). La dott.ssa ha ribadito la necessità che il percorso genitoriale sia focalizzato sul trauma e sia svolto in sinergia con il lavoro clinico di ER
All'udienza del 12.7.2024 il Collegio ha concesso termine al CTU fino al 15 novembre
2024 per lo scambio delle bozze con i CTP, a questi ultimi il termine di ulteriori giorni
15 per le loro osservazioni ed al CTU un ulteriore termine di giorni 15 per il deposito dell'elaborato definitivo, contenente sintetica risposta alle osservazioni;
ha rinviato per l'ulteriore prosieguo all'udienza del 23.01.2025. All'udienza del 23.01.2025 il Curatore
Speciale ha precisato di aver sentito il CTU, che ha riferito che le operazioni peritali erano ancora in corso e di essere consapevole di essere in ritardo rispetto all'istanza di proroga;
i difensori delle parti si sono dichiarati favorevoli ad un rinvio;
la Corte ha rinviato all'udienza del 6.2.2025 invitando il CTU a formulare un'istanza di proroga con specifica indicazione dei termini per il deposito delle bozze e dell'elaborato finale. In data 29.01.2025 il CTU Dott.ssa ha depositato un'istanza di Persona_6
proroga della CTU, rappresentando che la complessità delle operazioni peritali ha reso necessario un tempo maggiore rispetto a quello preventivato in fase di conferimento di incarico e che era ancora in corso l'approfondimento psicodiagnostico sui genitori e sulla minore.
Con note depositate il 30.01.2025 e il 31.01.2025, le parti e il Curatore speciale hanno aderito all'istanza di proroga e rinvio dell'udienza.
All'udienza del 06.02.2025, svoltasi in modalità cartolare, la Corte ha disposto la proroga richiesta, concedendo al CTU termine fino al 31.03.2025 per lo scambio delle bozze con i CTP, a questi ultimi un termine fino al 15.04.2025 per le loro osservazioni, ed al CTU un ulteriore termine fino al 30.04.2025 per il deposito di elaborato definitivo, contenente sintetica risposta alle osservazioni, e ha rinviato per l'ulteriore prosieguo all'udienza del 4.06.2025. All'udienza del 4 giugno 2025, la Corte, dopo aver concesso ulteriore proroga al CTU ammonendo che non sarebbero state concesse ulteriori proroghe, ha fissato l'udienza del 7 ottobre 2025 ove la causa è stata trattenuta in decisione (note trattazione scritta del 2 ottobre 2025 per parte appellante, note del 1 e 5 ottobre 2025 per parte appellata, note del 2 ottobre 2025 per il curatore della minore
22 . Con parere depositato in data 2.10.2024 il PG ha chiesto il rigetto Persona_1
dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
Motivi della decisione
Osservazioni preliminari
Preliminarmente, osserva la Corte che, trattandosi di causa pendente in primo grado fin dall'anno 2019, la causa è sottoposta al cd vecchio rito camerale in appello pre riforma
Cartabia di cui al d.lgs. n. 149/2022.
Ancora preliminarmente, si osserva che non può essere accolta la domanda spiegata da parte appellante (cui parte appellata si è opposta: cfr. note di replica del 5 ottobre 2025) intesa a disporre una integrale rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio svolta in grado di appello. Ciò in quanto il consulente nominato ha puntualmente replicato alle osservazioni formulate tempestivamente dai consulenti tecnici di parte;
si richiama quanto espresso alle pagine 46 e seguenti dell'elaborato peritale (V. infra quanto al merito).
Ancora con riguardo alle richieste preliminari, va disattesa l'istanza di parte appellante volta al deposito delle audiovideoregistrazioni e delle audioregistrazioni effettuate dalla CTU del secondo grado, nel corso dei lavori peritali: ed invero, è pacifico (cfr. pag. 9 nota 2 ottobre 2025 appellante che dette video Parte_1
registrazioni e audio registrazioni sono state inviate ai consulenti di parte nel corso delle operazioni peritali. Ne discende che alcuna violazione del contraddittorio si è verifica atteso che tale modalità di condivisione dei video e audio è coerente con la ratio della norma di cui all'art. 195 c.p.c., volta a instaurare un contraddittorio tecnico sulle questioni oggetto dell'indagine peritale (cfr. Cass.
Sez. 3, Ordinanza n. 17403 del 24/06/2024, Rv. 671570-01).
La decisione della Corte di Appello di Milano
L'appello parz deve essere respinto e la sentenza deve essere integralmente confermata per le ragioni di seguito espresse.
23 La Corte precisa fin d'ora che la Corte incarica il Servizio Sociale dell'Ente affidatario di proseguire negli interventi di supporto per la minore, relazionando ogni tre mesi al
Giudice Tutelare cui è demandata la vigilanza sullo stato di attuazione del presente provvedimento;
il Servizio, in specie, dovrà segnalare tempestivamente eventuali situazioni di pregiudizio per la minore Persona_1
Sull'ascolto della minore da parte della Corte di Appello
Va preliminarmente osservato che l'appellante ha lamentato il mancato ascolto della minore ER
Si osserva che la Suprema Corte ha chiarito che “il giudice può disporre l'audizione del minore infradodicenne, valutandone in modo discrezionale ed officioso la capacità di discernimento, tenuto conto delle emergenze processuali, senza esser tenuto a motivare l'omissione di tale adempimento se l'audizione non è stata richiesta allegando le ragioni dell'avvenuta maturazione del minore, in maniera tanto più specifica e persuasiva quanto più egli è lontano dall'età degli anni dodici;
al contrario, in caso di richiesta di audizione, tale dovere di motivazione si affievolisce quando manca all'età legale del discernimento un lasso di tempo che può considerarsi significativo, a meno che non emerga un'eccezionale maturità del minore o altre gravi ragioni” (Cass.
Sez. 1, Ordinanza n. 4595 del 21/02/2025, Rv. 673918 – 01).
Ciò posto, va precisato che in prime cure che nell'attualità ha compiuto dieci ER
anni, aveva compiuto sei anni nel periodo in cui si sono svolte le operazioni peritali e che la piccola ha avuto almeno due colloqui con il consulente nominato in prime cure. Con riferimento alla situazione attuale, deve condividersi quanto rappresentato dal CTU nominato in grado di appello dottoressa e condiviso anche dal curatore della Per_6
minore, sulla circostanza che non sia tutelante per che sia disposto il suo ascolto ER
da parte della Corte. Invero, come dettagliatamente osservato anche dal curatore speciale, nella relazione di C.T.U. svolta in grado di appello, con riferimento a ER
si dà conto della “invasione psichica che la conflittualità tra i genitori ha esercitato sulla minore, che ne porta già i segnali, forse in modo indelebile”. La consulente nominata dalla Corte d'Appello conferma quanto già rilevato dalla precedente perizia svoltasi in primo grado in ordine alla incapacità, da parte dei genitori, di “operare anche un minimo dialogo o confronto per il 24 benessere di ” (cfr. CTU relazione pag. 43). La minore è cresciuta in questa dinamica ER
disfunzionale, ragione per cui è indispensabile che ci sia “un lavoro che bonifichi le relazioni”
(ivi) tra i genitori e tra ciascuno di essi e la figlia. Il comportamento degli adulti, come dettagliatamente descritto dalla dott. “ha generato uno stato di saturazione emotiva Per_6
che impedisce ancora oggi alla minore (nonostante tutti gli interventi predisposti) di accedere a relazioni differenziate e simbolizzabili con entrambe le figure genitoriali” (ivi).
Pertanto, non soltanto non è emersa un'eccezionale maturità della minore (nel senso precisato dalla Suprema Corte), ma altresì le suddette considerazioni rendono altamente inopportuno procedere all'ascolto di da parte della Corte e non rispondente al ER
suo interesse.
Sull'affidamento della minore all'Ente Persona_1
Tanto premesso, e venendo all'affidamento della minore, reputa la Corte che non vi siano le premesse per revocare l'affidamento all'Ente che deve essere confermato, affidamento che decorre dal 5 febbraio 2024.
In particolare, non risultano le premesse per un esercizio congiunto della genitorialità: dalla relazione di consulenza tecnica d'ufficio depositata il 7 luglio 2025 risulta che i genitori di sono tuttora incapaci di operare anche un minimo dialogo o ER
confronto nell'interesse della figlia Di tal che, nell'attualità, la revoca dell'affido ER
all'Ente e l'affido condiviso o esclusivo all'uno o all'altro dei genitori “non farebbe che fomentare la spaccatura interna di tra un genitore buono e un genitore cattivo” ER
(pag. 45 relazione CTU secondo grado). Più in dettaglio, giova richiamare le risultanze della CTU del giudizio di secondo grado da cui è emerso quanto segue: “La relazione di coppia si caratterizza oggi, ma di fatto si è precocemente caratterizzata, per una marcata incapacità di operare anche un minimo dialogo o confronto per il benessere di . Rileggendo la ricostruzione della ER
storia di vita condivisa è ipotizzabile che le caratteristiche personologiche di entrambi i periziandi abbiano connotato in maniera specifica l'incastro di coppia, a stampo disfunzionale. Nello specifico la signora ha maturato una storia di crescita connotata da adeguate risposte sul piano fisico e Parte_1
concreto, ma meno efficaci nella risposta ai bisogni affettivi e di riconoscimento. Ha vissuto esperienze infantili difficili, connotate da malattie proprie e dei propri cari, la disabilità della cugina, lutti e perdite
25 di famigliari e amici. Tutti questi aspetti l'hanno condotta a strutturare una personalità orientata in senso doveristico e super-egoico, facendo ruotare la propria identità sull'immagine di sé come una persona che deve fornire cura, subordinando il proprio bisogno a quello altrui. Quando sente di fallire nutre profondi sensi di colpa e rischia la frammentazione interna. Ha investito nella coppia con il sig pur non provando attrazione fisica né innamoramento, ma attratta dall'uomo perché appariva CP_1
connotato da una storia di fragilità che lei voleva in qualche modo riparare. Dal canto suo il sig ha maturato una storia di crescita connotata da una adeguata risposta ai bisogni fisici e CP_1
concreti, ma più carente sul piano del riconoscimento e della soddisfazione dei bisogni emotivi di affiliazione e riconoscimento che hanno condotto allo sviluppo di una personalità fragile sul piano narcisistico che si difende da vissuti di bassa autostima e nuclei depressivi mediante l'assunzione di atteggiamenti ipertrofici, di evitamento dell'emozione con conseguenti carenze nelle capacità empatiche e possibile disregolazione emotiva. Ha investito nella storia con cercando qualcuno che lo ponesse al Parte_1
centro del suo universo. Le fragilità personologiche hanno pesato sull'incastro di coppia che li ha visti idealizzare entrambi un progetto di famiglia pur in presenza di segnali, anche chiari, di distanza e difficoltà che non hanno saputo, o talvolta voluto, guardare. si è trovata suo malgrado ER inserita fin da prima di nascere in un clima famigliare caratterizzato da distanza affettiva, silenzi e via via in un climax di conflittualità crescente. La bambina ha interiorizzato una figura materna fragile e da proteggere con dinamiche di inversione di ruolo e una figura paterna minacciosa e pericolosa. Ha assistito a discussioni accese e ha avvertito il clima di instabilità e di rancore, finendo per identificarsi con la figura materna e rifiutare quella paterna.
La madre, pur mettendo in atto adeguate cure sul piano concreto e fisico ha faticato a promuovere un più adeguato percorso di individuazione e separazione e un reale accesso al padre. Solo apparentemente
è autonoma, perché psichicamente è scarsamente differenziata dalla madre, in una trasmissione ER
intergenerazionale del rischio dove a sua volta la madre è scarsamente differenziata dalla sua famiglia di origine, intrisa di istanze mortifere non elaborate e tendente alla somatizzazione. La bambina ha sentito la figura paterna come una minaccia al suo legame privilegiato con la madre, vivendolo come pericoloso.
Tale vissuto è stato amplificato dalle reazioni di rabbia dinnanzi alla separazione, chiesta da lui, ma agita da , che oggi il nega ma che si presume che anche solo sul piano inconscio Parte_1 CP_1
26 siano arrivate alla bambina. Il padre non ha saputo accogliere e contenere le angosce della figlia, non ha differenziato madre e figlia, non ha saputo esercitare maggiori capacità empatiche e di sintonizzazione, finendo per oscillare tra l'imposizione e il ritiro. Si è costruito un circuito vizioso che si autoalimentava: più rifiutava il padre, più la madre attivava il suo sistema di protezione, anche se sul piano ER
formale aderiva alle richieste di permettere l'accesso al paterno, internamente lo temeva e lo avvertiva come pericoloso. percepiva il messaggio paradossale, che porta a frammentazione interna. D'altro ER
canto, il padre non riusciva a sintonizzarsi, legittimando in questo modo il vissuto di allarme della bambina e della madre” (cfr. pag. 43 ss relazione di CTU secondo grado).
Osserva la Corte che il quadro delineato nella relazione di consulenza svolta in secondo grado si pone in linea con quanto già emergeva nella relazione svolta in prime cure ove si evidenziava “l'assenza di un senso di coppia coeso” nei genitori di e si erano innescati ER
“sentimenti di incomprensione e frustrazione reciproca nell'esercizio della loro genitorialità” (cfr. pag.
16 relazione CTU di primo grado) che non aveva consentito la costruzione di un modello integrato e coordinato.
Né vale ad inficiare le conclusioni cui si è giunti, quanto osservato da parte appellante, da ultimo con la nota di trattazione scritta recante data 2 ottobre 2025, con la quale contesta la lettura da parte del CTU dei test somministrati alla minore. Osserva la Corte, al riguardo, che il consulente tecnico d'ufficio ha replicato efficacemente alle osservazioni, dello stesso tenore, che erano state formulate dal consulente di parte appellante. In specie, il CTU nominato dalla Corte ha osservato, allorché ha replicato alle osservazioni del CTP dott. di parte appellante che “il miglior interesse di sia la Per_8 Parte_1 ER
riparazione del legame con il paterno, dove con riparazione non si intende il mero recupero del diritto di visita paterno. deve fare i conti con il padre e il paterno reale simbolico per non rimanere una ER
bambina monca, scissa, frammentata. , così è stato riferito dalla madre, alla sola idea di venire a ER
fare un colloquio con la CTU ha sviluppato una dermatite. La permeabilità dei confini è ancora così forte nonostante tutto. Ma il consulente in una lettura che ricalca adesivamente quella della madre e di stessa, finisce per considerare malevoli tutti quelli che non aderiscono all'ulivo poca visione di un ER
padre pregiudizievole” (cfr. pag. 48 CTU secondo grado).
Alla stregua delle risultanze fin qui richiamate ritiene la Corte che vada confermato l'affido della minore all'Ente ed il collocamento prevalente presso la madre: tale
27 determinazione si impone, a tutela del miglior interesse della minore atteso che ER
le risultanze delle relazioni di CTU (sia di primo grado, che di secondo grado) attestano che i programmi di supporto e sostegno fin qui svolti si sono rivelati insufficienti: il lavoro terapeutico intrapreso si è rivelato, purtroppo, inadeguato in ragione della insufficiente adesione delle figure genitoriali. Ed invero, la Corte evidenzia come il monitoraggio dei Servizi e la vigilanza dei Servizi sul lavoro terapeutico in atto debba essere stringente: ciò in quanto se dovesse continuare la scarsa adesione delle figure genitoriali rispetto al lavoro terapeutico di cui necessita dovrà essere valutato, ER
come indica chiaramente il consulente tecnico d'ufficio nella relazione svolta nel grado di appello, un eventuale allontanamento della minore e il suo collocamento in contesto neutro, lontano da entrambe le figure genitoriali, “onde riparare internamente i suoi confini psichici” (cfr. pagina 46 CTU secondo grado). In definitiva, l'Ente affidatario è chiamato a segnalare l'eventuale pregiudizio della minore al Giudice Tutelare ove ne ER
ravvisasse i presupposti.
Nell'ambito della preminente finalità terapeutica che va perseguita, reputa, poi, la Corte,
(condividendo quanto espresso dal curatore speciale) che sia opportuno anche mantenere la psicoterapia individuale già avviata con la d.ssa Pt_2
Sulla richiesta di revoca dell'ammonimento
L'appellante formula richiesta di revoca dell'ammonimento ex art. 709ter, III comma,
c.p.c., ormai abrogato.
Reputa la Corte che non ricorrano i presupposti della revoca avuto riguardo al fatto accaduto il 18 novembre 2021 allorché l'odierno appellato sarebbe dovuto CP_1
andare a prendere la figlia all'uscita di scuola ma ciò non è avvenuto in quanto è ER
stata previamente ritirata dalla nonna materna, su indicazione della Ed ancora, Parte_1
considerato che all'uscita di scuola in ulteriore giorno di pertinenza del padre, la madre ha dato disposizione diversa sul diario scolastico della minore al corpo docente.
Risulta, quindi, la prova che durante il giudizio di primo grado vi sono state interferenze materne lesive della bigenitorialità rispetto ai provvedimenti dell'Autorità giudiziaria.
28 Conclusioni e spese
In conclusione, i motivi sopra enunciati portano a propendere per la corrispondenza della decisione di affido all'Ente al miglior interesse di lo stesso dicasi con ER
riferimento ai poteri conferiti all'Ente ed alla valutazione in ordine all'opportunità di avviare una presa in carico della minore presso la NPI per un percorso di valutazione e di cura.
L'appello, pertanto, deve essere respinto e la sentenza impugnata confermata, con condanna dell'appellante soccombente, al pagamento delle spese del grado, Parte_1
liquidate come da dispositivo tenendo conto della natura della lite e dell'attività difensiva svolta, sia a favore dell'appellato, sia a favore della Curatrice costituita (essendo la minore ammessa al gratuito patrocinio in forza di delibera COA Milano del 4 luglio
2024), e per essa, all'Erario, ai sensi dell'art. 133 T.U. n. 115/2002. Seguirà con separato decreto la liquidazione delle spettanze del Curatore, a carico dell'Erario.
Non sussistono i presupposti di cui all'art. 13, co. 1 quater, D.P.R. 30.5.2002 n. 115 essendo stato considerato il procedimento esente dal pagamento del contributo unificato.
Le spese per l'espletamento della consulenza tecnica in secondo grado, che si è resa necessaria a fronte dello sviluppo dell'età evolutiva della minore sono poste a ER
carico delle parti nella misura di un mezzo per ciascuna e vengono liquidate con separato decreto: si osserva, invero, che l'esito delle valutazioni e degli accertamenti svolti si sono resi necessari nell'interesse della figlia ER
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello parziale proposto da nei confronti di avverso la Parte_1 Controparte_1
sentenza n. 263/2024, emessa dal Tribunale di Pavia il 02.02.2024 e depositata il
05.02.2023 nel procedimento n. R.G. 5118/2019, così provvede:
- respinge l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza impugnata;
- condanna , appellante, al pagamento delle spese di lite in Parte_1
favore di , appellato che liquida in € 4.996,00 per compensi, Controparte_1
29 oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, nonché in favore del Curatore avv. Calabrese Cinzia, che liquida con separato decreto, disponendo che il compenso del Curatore venga versato, ai sensi dell'art. 133 T.U. spese di giustizia, all'Erario;
- pone a carico dell'appellante e dell'appellato Parte_1 CP_1
, nella misura di un mezzo per ciascuno, le spese della consulenza
[...]
tecnica d'ufficio svolta in grado di appello, liquidate con separato decreto, con obbligo di solidarietà nei rapporti interni;
- incarica il Servizio Sociale affidatario di trasmettere ogni tre mesi relazioni di aggiornamento al Giudice Tutelare e di segnalare tempestivamente all'Autorità
Giudiziaria eventuali situazioni di pregiudizio per la minore Persona_1
Milano, così deciso il 7 ottobre 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
NA RI AB UR
30
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione V composta dai magistrati
Dott. AB UR Presidente
Dott.ssa NA RI Consigliere rel.
Dott. Federico Botta Consigliere ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso depositato in data 12.04.2024 da
C.F. , nata il [...] a [...]_1 C.F._1
Primo (PV), residente in [...], rappresentata e difesa dall' Avv. Giovanna Marzo ed elettivamente domiciliata unitamente al difensore presso lo studio dell'Avv. Elena Maria Catalano, sito in Milano, Via Priv. C. Battisti n. 1, giusta procura in atti
APPELLANTE nei confronti di
C.F. , nato il [...] a [...], Controparte_1 C.F._2
residente in [...], rappresentato e difeso dagli
Avv.ti Davide Colombo e Silvia Oltramari, presso il cui studio sito in Milano, via Tolstoi
n.1 è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti
APPELLATO
1 - con l'intervento del P.G. presso la Corte d'Appello di Milano che ha concluso in data 2 ottobre 2025 per la conferma del provvedimento impugnato
- con l'intervento del Curatore Speciale della minore (n. Persona_1
21.5.2015), nella persona dell'Avv. Cinzia Calabrese avente ad
OGGETTO: Appello avverso sentenza di divorzio n. 263/2024 emessa dal
Tribunale di Pavia il 02.02.2024 e depositata il 05.02.2023 nel procedimento n.
R.G. 5118/2019
Conclusioni
Per parte appellante Parte_1
“…respinta ogni domanda e istanza avversaria, voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, in parziale riforma dell'appellata sentenza resa dal Tribunale di Pavia n. 263/2024, pubblicata in data
5 febbraio 2024 e notificata in data 15 marzo 2024, a definizione del processo per divorzio R.g. n.
5118/2019,
(a) revocare la sanzione dell'ammonimento ex art. 709 ter, III comma n. 1 c.p.c., pronunciato contro la resistente con ordinanza 6 aprile 2022, già richiesta sin dalle note di udienza 12 ottobre 2022 del giudizio di primo grado;
(b) affidare in via esclusiva la minore alla madre, prescrivendo che la minore medesima continui nel percorso psicoterapeutico intrapreso con la Dott.ssa fin quando ritenuto da Pt_2
quest'ultima clinicamente utile;
in ogni caso, disporre la collocazione esclusiva della minore ER
presso il domicilio materno;
© disporre che i rapporti tra la minore e il padre riprendano secondo tempi e modalità indicate dalla suddetta Dott.ssa ; Pt_2
In denegato subordine, nella non creduta ipotesi che l'Ill.mo Tribunale respinga la domanda di affidamento esclusivo alla madre:
2 (a) disporre l'affido condiviso con collocazione esclusiva della minore presso la madre, disponendo altresì che la minore prosegua il percorso psicoterapeutico intrapreso con la dott.ssa fin quando ritenuto da quest'ultima clinicamente utile;
Pt_2
(b) disporre che i rapporti tra la minore e il padre riprendano secondo tempi e modalità indicate dalla Dott.ssa confermando per il resto la impugnata sentenza. Pt_2
Con vittoria delle spese di lite dei due gradi di giudizio…”
Per parte appellata CP_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte adita, previo ogni accertamento -istruttorio e di merito- utile ed opportuno [ivi compresa un'eventuale integrazione di CTU sulla personalità della ricorrente e sullo stato di salute di
], assunto ogni più opportuno provvedimento nell'interesse della minore, contrariis reiectis, ER
confermare la sentenza di I grado.
Con vittoria di spese e competenze per entrambi i gradi di giudizio.
In via istruttoria. –
Ci si riporta alle istanze istruttorie formulate in primo grado per come ripor-tate nel foglio di precisazione delle conclusioni, insistendo -occorrendo- nella loro ammissione…”
Per il Curatore Speciale della minore:
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, in parziale riforma del provvedimento impugnato,
- rigettare l'appello, confermando, quindi, la sentenza di primo grado, mantenendo l'affidamento della minore ai Servizi sociali del Comune di Stradella (PV), con collocamento prevalente presso la madre;
- mantenere l'educativa domiciliare presso la madre, demandando all'Ente affidatario l'assunzione di ogni ulteriore intervento a beneficio della minore e del nucleo familiare, sulla base delle indicazioni fornite dalla C.T.U. nell'elaborato peritale;
- liquidare i compensi in favore della scrivente curatrice speciale.
Per il Procuratore generale:
Il rigetto dell'appello e la conferma della impugnata sentenza”.
FATTO E DIRITTO
Il procedimento di separazione
Le parti contraevano matrimonio concordatario il 04.07.2014, iscritto negli appositi registri del Comune in Stradella.
3 Dall'unione coniugale, in data 21.05.2015 nasceva la figlia ER
In data 27.02.2019 le parti sottoscrivevano accordo di separazione personale raggiunto a seguito di negoziazione assistita, in cui tra le altre previsioni, veniva disposto l'affido condiviso ad entrambi i genitori della minore con collocamento prevalente ER
presso la madre e ampia facoltà per il padre di potere vedere e tenere la bambina presso di sé previo accordo con la madre;
la previsione di un contributo di € 100,00 mensili oltre il 50% delle spese straordinarie in capo al in favore della CP_1
figlia; i tempi di permanenza presso il padre;
l'assegnazione della casa familiare al già conduttore della stessa in forza di contratto di locazione. CP_1
Dall'accordo emergeva che la i era già trasferita altrove. Parte_1
Il procedimento di divorzio
Con ricorso depositato il 20.09.2019 ha adito il Controparte_1
Tribunale di Pavia depositando ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio1. 1 Rassegnava le seguenti conclusioni: “…In via provvisoria ed urgente:
1. Disporre che la responsabilità genitoriale sulla figlia minore venga esercitata congiuntamente da entrambi i genitori;
2. Disporre che tutte le decisioni relative alla figlia minore ER (istruzi te, scuola, tempo libero) vengano assunte di comune accordo nell'interesse della stessa;
3. Disporre la conferma dell'assetto attuale ovvero che il Sig. accompagni la bambina all'asilo il lunedì, il martedì e il giovedì e che tenga con sé la CP_1 figlia tutti i lunedì dalle ore 09.15 a 0, martedì, mercoledì e venerdì a pranzo dalle 11.30 alle 15.30 e il sabato dalle ore 9,30 alle ore 15.30 4. Disporre che a partire dal mese di Novembre 2019 venga introdotto un pernottamento a settimana presso il padre, a Dicembre 2019 due pernottamenti a settimana presso il padre, a Gennaio 2020 tre pernottamenti a settimana presso il padre;
5. Disporre, a partire da Gennaio 2020, il collocamento alternato di la quale starà con ciascun genitore ER alternativamente tre giorni alla settimana con il padre e tre giorni con la madre o a ndo diverso regime purchè paritario;
6. Disporre che il padre tenga con sé la figlia, al pari della madre, tre settimane (anche non consecutive) durante le vacanze estive, periodo da concordarsi tra i genitori entro il 30 aprile di ogni anno. Qualora non fosse possibile, per ragioni di lavoro, per uno o entrambe le parti, trascorrere le ferie nel periodo prescelto, tale periodo andrà concordemente riprogrammato tenuto conto degli impegni assunti nel contempo dall'altra parte. Nel caso di scelte obbligate uguali fra i due coniugi (per esempio, stesso periodo estivo non modificabile) il periodo da trascorrere con la figlia verrà suddiviso a metà; per i rimanenti periodi di vacanza, troverà applicazione quanto stabilito al punto 4) del presente accordo;
7. Disporre che il padre tenga con sé la figlia durante le vacanze natalizie, alternando di anno in anno con la madre, dal 23 Dicembre sino al 30 Dicembre e dal 31 Dicembre sino al 6 Gennaio compreso;
8. Disporre che le vacanze pasquali siano trascorse alternativamente un anno con la madre e un anno con il padre. Gli ulteriori periodi di vacanza scolastica in occasione dei ponti (ad esempio 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 1 novembre, 7-8 dicembre) verranno alternativamente trascorsi dalla minore con ciascun genitore;
9. Disporre che la casa coniugale sita in Stradella, Via Turati n. 15/C il cui contratto di locazione è intestato al Sig. sia a quest'ultimo assegnata;
10. Disporre il mantenimento diretto della CP_1 minore ovvero ciascun genitore manterrà po in cui la stessa starà con l'uno o con l'altro; 11. Disporre che i coniugi ER concorrano in ragione del 50% alle seg se extra assegno che si rendesse necessario sostenere nell'interesse della minore: spese mediche da documentare che non richiedono il preventivo accordo ma preventiva comunicazione: a) tickets per esami, per visite specialistiche e per terapie prescritte dal pediatra di base o dal medico di base presso strutture pubbliche;
b) spese dentistiche e ortodontiche presso strutture pubbliche;
c) spese farmaceutiche non coperte dal Servizio sanitario Nazionale solo se prescritte dal pediatra di base, dal medico di base o dallo specialista;
spese mediche da documentare che richiedono il preventivo accordo: a) visite e terapie, anche dentistiche e ortodontiche, presso professionisti privati;
b) spese per occhiali e lenti;
le spese per occhiali e lenti, in caso di 4 prescrizione medica, sono comunque da rimborsare nel limite del preventivo più basso che i due genitori ottengano;
spese scolastiche da documentare che non richiedono il preventivo accordo ma preventiva comunicazione: a) tasse e assicurazioni scolastiche imposte da istituti e università pubbliche (dopo il primo anno fuori corso, l'iscrizione all'università deve essere concordata tra i genitori); b) libri di testo e materiale scolastico indicato dalla scuola a inizio anno scolastico, anche nel caso di scuola privata;
c) gite e uscite scolastiche senza pernottamento;
d) abbonamento al trasporto pubblico per e dalla scuola;
spese scolastiche da documentare che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche, rette e assicurazioni imposte da istituti privati;
b) tasse universitarie delle università private e, a partire dal secondo anno fuori corso, anche per università pubbliche;
c) corsi di specializzazione e master;
d) gite scolastiche con pernottamento;
e) corsi di recupero e lezioni private;
f) alloggio e relative utenze presso la sede universitaria;
altre spese da documentare che non richiedono il preventivo accordo ma preventiva comunicazione: a) pre-scuola e dopo scuola se necessitati da esigenze lavorative dei genitori;
b) spese per la partecipazione a centri estivi se necessaria per esigenze lavorative dei genitori: saldo diverso accordo, dovrà essere scelto il centro estivo più economico della zona di residenza del minore;
c) spese di manutenzione, bollo e assicurazione dell'autovettura e della moto solo se il mezzo sia acquistato previo accordo tra i genitori;
d) spese necessarie per conseguire la patente (con limitazione delle lezioni al numero minimo, salvo diverso accordo, e con possibilità di ripetere l'esame solo una volta;
altre spese da documentare che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione (es, corsi di lingue estere, di musica, di teatro), attività sportive, ricreative, ludiche e pertinenti attrezzature e abbigliamento;
b) spese di custodia (baby sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori in caso di malattia dei minori;
c) viaggi e vacanze trascorse autonomamente dal figlio;
d) centri estivi che non rientrano nel caso di cui al punto 24 ; e) soggiorni estivi, di studio, sportivi, stage sportivi;
f) spese per l'acquisto di automobile e moto;
g) spese per la cura degli animali domestici presenti nel nucleo familiare e che restino presso il genitore collocatario della figlia. Disporre che il genitore che intende sostenere una spesa per la figlia tra quelle che richiedono il preventivo accordo invii all'altro la richiesta, motivata, per iscritto (anche mediante posta elettronica, whatsapp o simili); l'altro genitore ha sette giorni per rispondere motivatamente. nel caso di mancata risposta entro il settimo giorno, la spesa si intende approvata. Qualora pervenga invece tempestiva espressione di disaccordo, il genitore che intende comunque dare corso alla spesa potrà farlo, tenendola a proprio esclusivo carico, a meno che si tratti di una scelta con valenze educative significative e il disaccordo sia motivato in tal senso;
in tal caso le parti si rimetteranno al Giudice;
il genitore che ha sostenuto la spesa per la quale è dovuto il rimborso dovrà trasmettere all'altro genitore copia dei documenti (fatture, ricevute, scontrini o altro) che dimostrino il pagamento avvenuto. Il rimborso delle spese dovrà avvenire unitamente al versamento dell'assegno mensile del mese successivo purchè la trasmissione dei documenti comprovanti la spesa avvenga entro il giorno 20 del mese precedente;
nel caso in cui sia il padre ad anticipare la spesa, i coniugi effettueranno le dovute compensazioni entro la fine del mese successivo a quello in cui la spesa è stata sostenuta. Le parti in ogni caso si impegnano, in caso di spese urgenti o in scadenza, a darsi reciprocamente riscontro nel più breve tempo possibile;
12. disporre che frequenti i ER nonni materni solo in presenza del padre per le ragioni esposte in narrativa;
13. disporre che inizi a freq l'asilo tutto ER il giorno insieme agli altri bambini;
14. disporre che venga seguita da un pediatra comune accordo da entrambi i ER genitori;
15. disporre che le detrazioni fiscali per la fi ino a ciascun coniuge in ragione del 50%; 16. disporre che gli assegni familiari spettino a ciascun coniuge in ragione del 50% per coniuge;
17. darsi atto che entrambi i coniugi sono economicamente autosufficienti. In via Principale 1. Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra la Signora Parte_1 e il Sig. in Stradella il 4 Luglio 2014 ordinando all'Ufficiale di Stato civile competente
[...] Controparte_1 zione d a margine dell'atto di matrimonio;
2. Disporre che la responsabilità genitoriale sulla figlia minore venga esercitata congiuntamente da entrambi i genitori;
3. Disporre che tutte le decisioni relative alla figlia minore ER (istruzi te, scuola, tempo libero) vengano assunte di comune accordo nell'interesse della stessa;
4. Disporre la conferma dell'assetto attuale ovvero che il Sig. accompagni la bambina all'asilo il lunedì, il martedì e il giovedì e che tenga con sé la CP_1 figlia tutti i lunedì dalle ore 09.15 a 0, martedì, mercoledì e venerdì a pranzo dalle 11.30 alle 15.30 e il sabato dalle ore 9,30 alle ore 15.30; 5. Disporre che a partire dal mese di Novembre 2019 venga introdotto un pernottamento a settimana presso il padre, a Dicembre 2019 due pernottamenti a settimana presso il padre, a Gennaio 2020 tre pernottamenti a settimana presso il padre;
6. Disporre, a partire da Gennaio 2020, il collocamento alternato di la quale starà con ciascun genitore ER alternativamente tre giorni alla settimana con il padre e tre giorni con la madre o a ndo diverso regime purchè paritario;
7. Disporre che il padre tenga con sé la figlia, al pari della madre, tre settimane (anche non consecutive) durante le vacanze estive, periodo da concordarsi tra i genitori entro il 30 aprile di ogni anno. Qualora non fosse possibile, per ragioni di lavoro, per uno o entrambe le parti, trascorrere le ferie nel periodo prescelto, tale periodo andrà concordemente riprogrammato tenuto conto degli impegni assunti nel contempo dall'altra parte. Nel caso di scelte obbligate uguali fra i due coniugi (per esempio, stesso periodo estivo non modificabile) il periodo da trascorrere con la figlia verrà suddiviso a metà; per i rimanenti periodi di vacanza, troverà applicazione quanto stabilito al punto 4) del presente accordo;
8. Disporre che il padre tenga con sé la figlia durante le vacanze natalizie, alternando di anno in anno con la madre, dal 23 Dicembre sino al 30 Dicembre e dal 31 Dicembre sino al 6 Gennaio compreso;
9. Disporre che le vacanze pasquali siano trascorse alternativamente un anno con la madre e un anno con il padre. Gli ulteriori periodi di vacanza scolastica in occasione dei ponti (ad esempio 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 1 novembre, 7-8 dicembre) verranno alternativamente trascorsi dalla minore con ciascun genitore;
10. Disporre che la casa coniugale sita in Stradella, Via Turati n. 15/C il cui contratto di locazione è intestato al Sig. sia a quest'ultimo assegnata;
11. Disporre il mantenimento diretto CP_1 della minore ovvero ciascun genitore manterrà po in cui la stessa starà con l'uno o con l'altro; 12. Disporre che i ER 5
Con memoria difensiva del 10.01.2020 si è costituita Parte_1
per l'udienza presidenziale2.
coniugi concorrano in ragione del 50% alle spese extra assegno che si rendesse necessario sostenere nell'interesse della minore così come meglio precisate al punto 11) delle domande formulate in via provvisoria;
13. disporre che frequenti i nonni materni solo in ER presenza del padre per le ragioni esposte in narrativa;
14. disporre che inizi a fre l'asilo tutto il giorno insieme agli ER altri bambini;
15. disporre che venga seguita da un pediatra sc mune accordo da entrambi i genitori;
16. disporre che ER le detrazioni fiscali per la figlia a ciascun coniuge in ragione del 50%; 17. disporre che gli assegni familiari spettino a ciascun coniuge in ragione del 50% per coniuge;
18. darsi atto che entrambi i coniugi sono economicamente autosufficienti. In via subordinata Nella denegata ipotesi in cui l'Illmo Giudice adito ritenesse di non accogliere la domanda di collocamento alternato e paritetico di presso i genitori, disporre che sia collocata prevalentemente presso il padre con i più ampi tempi di permanenza ER ER
madre. Disporre che la Dott.ssa corrisponda alla Sig. a titolo di contributo al mantenimento di la somma Parte_1 CP_1 ER mensile di € 250,00.= o mma ritenuta di giust deguamento secondo gli indici annuali IST re al 50% delle spese straordinarie così come precisate da Protocollo del Tribunale di Pavia.In via istruttoria: Si chiede sin d'ora di essere ammessi a prova per testi sui capitoli che ci si riserva di articolare e con i testimoni che ci si riserva di indicare nei termini di Legge. Con riserva di ogni più ampia istanza, trattazione e deduzione istruttoria, anche documentale e con riserva di meglio articolare, produrre e dedurre, anche in relazione alle istanze istruttorie ex adverso formulate. Si chiede che il Giudice ordini l'esibizione in giudizio delle dichiarazioni riferite ai redditi conseguiti dalla Dott.ssa negli ultimi tre anni. Si chiede sin d'ora, qualora Parte_1 ritenuto dal Giudice, disporsi CTU che attraverso un'indagine psico-so i una valutazione psichiatrica della personalità di entrambi i genitori al fine di determinare, nell'interesse esclusivo della minore, il regime di affidamento, collocamento prevalente e regolamentazione delle visite del genitore non collocatario. Con vittoria delle spese di giudizio. 2 così concludendo:“….respinta ogni contraria istanza, domanda, eccezione e deduzione, assumere i seguenti PROVVEDIMENTI PROVVISORI ED URGENTI • Disporre l'affido condiviso della figlia minore Persona_1 con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale nelle sole decisioni di ordinaria amministrazione e con l'obb decisioni di maggiore interesse per la minore, specie relative all'aspetto della salute, delle terapie e delle cure, della residenza e della frequenza scolastica, a condizione che cessino immediatamente il conflitto agito dal padre ed il coinvolgimento della minore. • Disporre il collocamento della minore presso la madre, con residenza presso la dott.ssa ed iscrizione nello stato di famiglia materno. • Parte_1 Disporre in fase presidenziale CTU psicologica/psicodiagnostica sul nucle e nominando un esperto NPI formulando il quesito indicato a pagina 14 di narrativa. In subordine, incaricare il Servizio Sociale territorialmente competente di svolgere indagine psicosociale sul nucleo, supporto alla genitorialità e monitoraggio agli incontri padre/figlia, relazionando il Tribunale sul più opportuno assetto di frequentazioni paterne. In via di ulteriore subordine, disporre l'intervento di un coordinatore genitoriale che supporti i coniugi nella genitorialità, nella gestione degli incontri (anche presenziando agli scambi e ai periodi con ciascun genitore, se ritenuto) e del disagio manifestato dalla minore. • Prevedere il seguente programma di frequentazione padre/figlia: Infrasettimanalmente: due pomeriggi, indicativamente lunedì e mercoledì, dalle 13 alle 16 (oppure in altra giornata o fascia oraria, se preferito dal padre), con l'aggiunta di un ulteriore pomeriggio – il venerdì dalle 13 alle 16 – nelle settimane che si concludono con la domenica materna;
a settimane alterne: la domenica dalle 11.30 alle 16.30 (oppure il sabato in luogo della domenica, se preferito dal padre), ponendo le basi per la futura alternanza dei week end. Con progressivi ampliamenti che il CTU – oppure i Servizi, oppure il Coordinatore - riterrà eventualmente di disporre, nel rispetto della gradualità necessaria alla minore e senza forzature che rischiano di azionare comportamenti regressivi. • In subordine, assumere la decisione sul programma di frequentazione con il genitore non collocatario ritenuta più tutelante e rispondente ad esigenze e diritti della minore, anche in esito alle emergenze di giudizio, in ogni caso respingendo le domande paterne di collocamento alternato e di collocamento presso di sé della figlia in quanto contrarie a diritti e bisogni della minore. • Confermare l'assegnazione della casa ex familiare - sita in Stradella (PV) alla Via Turati n. 15/C - al signor • Dare atto che la madre concorda con la graduale estensione della frequenza all'asilo della minore, fin Controparte_1 d'ora nzo incluso e - da settembre 2020 - sino alle 16.00.Porre a carico paterno l'obbligo di concorrere al mantenimento della figlia minore versando alla signora l'importo di euro 350,00 mensili, entro il giorno 5 di Parte_1 ogni mese, con decorrenza dalla domanda e con adegua per legge, oltre al 50% delle spese extra assegno come declinate dal Protocollo in uso al Tribunale di Pavia. • In subordine, determinare secondo giustizia il concorso paterno al mantenimento della figlia minore. • Prevedere che gli assegni familiari siano percepiti dalla madre in forza del collocamento presso di sé della figlia e che ciascun coniuge fruisca delle detrazioni fiscali in proporzione alle spese effettivamente sostenute e/o rimborsate all'altro. *** Con riferimento alla fase più strettamente contenziosa e di merito VOGLIA IL TRIBUNALE Respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: • Pronunziare – anche con sentenza parziale ex art. 4 co. 12 Legge 898/70 novellata – la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra i signori e contratto a Parte_1 Controparte_1 6 Il Tribunale di Pavia, con ordinanza del 21.04.2020, sciogliendo la riserva assunta all'esito dell'udienza presidenziale del 16.01.2020, accoglieva l'istanza di nomina del CTU avanzata da entrambe le parti ai fini di accertare le capacità genitoriali dei coniugi e individuare le modalità di affidamento e di collocamento più idonee all'interesse della minore;
demandava al nominando Giudice Istruttore di provvedere alla nomina del CTU;
disponeva l'affido condiviso della minore con collocamento prevalente presso la madre e con facoltà di visita per il padre non collocatario, salvo diverso e migliore accordo tra le parti, a fine settimana alternati, il sabato e la domenica, allo stato senza pernottamento e, nelle settimane in cui non la vedeva il fine settimana, nei giorni di martedì e giovedì dall'uscita di scuola fino all'ora di cena. Il Tribunale di
Pavia, rilevando un'alta conflittualità tra i coniugi, incaricava i Servizi Sociali di
Stradella di attivarsi per la nomina di un educatore al fine di agevolare gli incontri tra la minore ed il padre e di monitorare, fornendo approfondita relazione al Giudice istruttore. Il provvedimento confermava le statuizioni economiche concordemente stabilite nell'accordo consensuale di separazione.
Il G.I., con provvedimento del 19.05.2020, in considerazione dell'istanza del ricorrente del 23.04.202 e delle note di replica di parte resistente depositate in data 15.05.2020, così disponeva: “ - conferma l'incarico ai servizi sociali competenti per il Comune di Stradella per lo svolgimento di un'indagine psico-sociale – anche con compiti di vigilanza e monitoraggio –sui genitori, sui nonni materni, alle cui cure è spesso affidata la minore, e sulla relazione genitori-figlia, riferendo ogni elemento utile in merito sul nucleo familiare, con particolare riferimento alle determinazioni in ordine
Stradella (PV) il 4 luglio 2014, trascritto nel Registro degli atti dello Stato Civile del Comune di Stradella (PV), Anno 2014, Atto n. 11, Parte II^, Serie A. • Ordinare all'Ufficiale dello stato Civile del Comune di Stradella (PV) l'annotazione della sentenza divorzile in margine all'atto di matrimonio e alle ulteriori comunicazioni di legge. • Assumere gli altri provvedimenti conformemente a quelli richiesti per la fase presidenziale, da intendersi qui integralmente ritrascritti. • Escludere – sul presupposto dell'autonomia ed autosufficienza economica di entrambi i coniugi – un assegno divorzile ex art. 5 Legge 898/70 nov. in favore del signor e della signora per insussistenza dei presupposti di legge. • Respingere ogni Controparte_1 Parte_1 contrar l ricorrente, in p ento alternato e di collocamento presso di sé della figlia, poiché contrarie ad esigenze, bisogni e diritti della minore. • In ogni caso, con vittoria di spese e compensi di causa, oltre accessori di legge. • Dichiarare inammissibile la domanda svolta dal ricorrente sub 12 (limitazione dei rapporti e frequentazioni nonni materni/minore) per le ragioni di cui in narrativa. In via istruttoria, fin d'ora: • Nell'ipotesi in cui non sia stata disposta nella fase presidenziale, disporre CTU psicologica/psicodiagnostica sul nucleo familiare nominando un esperto NPI e formulando il quesito di cui a pagina 14 di narrativa. • Con richiesta fin d'ora di essere ammessi alla prova testimoniale sulle circostanze dedotte in narrativa ed eventuali ulteriori, di capitolare queste e nuove, indicare testi, nelle memorie ex art. 183 VI co. c.p.c. Con ogni riserva per la fase istruttoria, anche di integrare e modificare domande, svolgere istanze istruttorie (ordini ex art. 210 cpc e istanza di indagine patrimoniale affidata alla Sezione di Polizia Giudiziaria della Guardia di Finanza onde accertare la effettiva capacità economica del ricorrente), di ulteriormente dedurre eprodurre in ragione delle emergenze di causa e con richiesta sin d'ora dei termini ex art. 183 VI co. c.p.c. 7 all'esercizio della responsabilità dei genitori oltre che ai provvedimenti eventualmente necessari per il caso di condotta dei genitori pregiudizievole alla figlia. I servizi sociali dovranno offrire ai genitori, stante la conflittualità esistente, tutti gli interventi di supporto necessari (sostegno alla genitorialità, mediazione, educatore domiciliare) per contenere i toni del conflitto e far si che lo stesso non veda coinvolta la minore.
Viene, altresì, delegato ai Servizi incaricati la regolamentazione e il monitoraggio del diritto di visita dei genitori, con progressivo ampliamento del regime di frequentazione padre-figlia e inserimento, appena ritenuto opportuno, dei pernottamenti della minore presso l'abitazione paterna;
- dispone che i servizi sociali incaricati trasmettano al Tribunale apposita relazione sugli interventi effettuati entro la data del
30 settembre”.
Il G.I., con provvedimento del 09.11.2020 depositato in data 10.11.2020, sciogliendo la riserva assunta all'esito dell'udienza del 14.10.2020, così provvedeva: “… - dispone c.t.u. sul seguente quesito:
“Il c.t.u., letti gli atti e i documenti di causa, sentiti i genitori e le persone più significative che interagiscono con , compiuto ogni altro utile accertamento: - proceda all'ascolto della ER
minore;- indichi quali siano le capacità dei genitori e quali le migliori condizioni di affido e di permanenza abitativa di;
- indichi, in caso di affidamento monogenitoriale o di collocamento ER
prevalente presso un genitore, quale sia il più adeguato regime di frequentazione con il genitore non affidatario o con il quale non sarà prevalentemente collocata la figlia;
- indichi ogni altro opportuno intervento (es. limitazioni della responsabilità genitoriale, affidamento all'ente, interventi educativi domiciliari, nomina di un coordinatore genitoriale) utile per la minore;
- sperimenti nel corso della consulenza ogni soluzione utile, dando ai genitori indicazioni alle quali i genitori stessi sono tenuti ad attenersi”; - nomina a tal fine dott.ssa iscritta all'albo dei c.t.u. del Tribunale di Persona_2
Varese, salva diversa valutazione del Presidente di questo tribunale di Pavia;
- fissa l'udienza per il conferimento dell'incarico per il giorno 25.11.2020; - dispone che la c.t.u. depositi nel fascicolo telematico, entro il 25.11.2020, una nota di accettazione dell'incarico, con i contenuti indicati nella motivazione che precede;
- invita le parti a depositare, entro il medesimo termine del 25.11.2020, una nota nella quale potranno indicare i nominativi dei rispettivi consulenti di parte o richiedere di nominarli entro il termine per l'inizio delle operazioni di consulenza;
- si riserva di depositare il provvedimento di conferimento dell'incarico all'esito del deposito delle note del c.t.u. e delle parti. - conferma il mandato ai servizi sociali incaricati;
- rimette immediatamente la causa al collegio per la pronuncia sul divorzio…”.
8 Con sentenza non definitiva n. 1082/2020 del 10.11.2020 pubblicata il 12.11.2020 il
Tribunale di Pavia pronunciava la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra le parti e con separata ordinanza rimetteva la causa sul ruolo per l'ulteriore prosieguo del giudizio.
Con ordinanza del 16.02.2021, il G.I. in considerazione dell'istanza avanzata dal nominato CTU, così provvedeva: “… - dispone che i servizi sociali incaricati trasmettano al
CTU la documentazione dalla stessa richiesta nell'istanza depositata in data 11.2.2021; - dispone la sospensione dei colloqui predisposti dal Servizio Tutela Minori e dal Consultorio con la coppia genitoriale e con la minore;
- autorizza il CTU ad avvalersi eventualmente della collaborazione di un ausiliario che opererà sotto la propria responsabilità”.
In data 27.09.2021 il nominato CTU depositava consulenza tecnica.
Il G.I. con ordinanza del 17.12.2021 depositata in data 20.12.2020, sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 23.11.2021, rigettava istanza ex art.709 ter c.p.c. formulata da parte ricorrente, rigettava l'istanza di modifica delle modalità di frequentazione padre- figlia e di rinnovazione e/o convocazione della CTU di parte resistente;
disponeva che i
Servizi Sociali continuassero a seguire la situazione del nucleo familiare, richiedendo agli stessi di acquisire dall'educatrice dott.ssa una relazione di aggiornamento in merito Pt_3
al servizio di ADM svolto dalla stessa.
Il G.I. all'esito dell'udienza del 06.04.2022, emetteva ordinanza con cui così provvedeva “…Il Giudice istruttore, rigettate le ulteriori istanze: - dispone che i servizi incaricati continuino a disciplinare le modalità di incontro tra il padre e la figlia come indicato in parte motiva con prosecuzione del supporto educativo domiciliare anche presso l'abitazione materna;
- richiede la trasmissione per la prossima udienza di una relazione in ordine al percorso psicologico intrapreso dalla minore;
- onera le parti a produrre, per la prossima udienza, una relazione relativa al percorso di coordinazione genitoriale intrapreso;
- ammonisce la ricorrente ai sensi dell'art. 709 ter c.p.c., inibendo alla stessa di proseguire con le condotte ostative sinora poste in essere, disponendo che si attenga alle decisioni assunte dal Tribunale nell'interesse della figlia e che consenta il regolare svolgimento dell'intervento di educativa domiciliare;
- invita entrambe le parti a seguire, anche per il tramite dei servizi sociali, un percorso di sostegno psicologico individuale ovvero psicoterapeutico sul cui andamento si richiede ai servizi sociali di relazionare in occasione della prossima udienza;
- richiede ai Servizi sociali
9 incaricati di trasmettere una relazione di aggiornamento, entro il termine del 25 settembre 2022(…) - rinvia all'udienza del 12.10.2022 per la decisione sulle istanze istruttorie e l'esame della relazione dei servizi sociali e dell'ulteriore documentazione…”
Il G.I. con ordinanza del 09.11.2022 depositata in data 10.11.2022 così provvedeva:
“…il giudice istruttore, respinte le ulteriori istanze istruttorie: - dispone che i servizi sociali competenti per il Comune di Stradella attuino gli interventi indicati in motivazione e regolamentino il regime di frequentazione padre-figlia secondo le modalità indicate in parte motiva, da intendersi richiamate;
- richiede ai servizi sociali di trasmettere una relazione di aggiornamento(…)entro il termine del 20 marzo
2023; - Richiede alla CTU dott.ssa di depositare le videoregistrazioni eseguite nel corso Persona_2
delle operazioni peritali entro la data del 20.3.2023…”.
Con la sentenza n. 263/2024 emessa il 02.02.2024 pubblicata il 05.02.2024, oggetto del presente gravame, il Tribunale di Pavia, così disponeva definitivamente:
“…1) affida la figlia minore (nata il [...]), ai Servizi Persona_1
Sociali del Comune di Stradella, con collocamento prevalente presso la madre, disponendo che vengano attuati i seguenti interventi:
a) che sia assicurata la prosecuzione del percorso di supporto psicologico avviato da;
ER
b) che sia mantenuto il servizio con l'educatrice domiciliare presso la madre;
c) che, previa costante interlocuzione con la psicoterapeuta della minore, l'Ente affidatario determini tempi e modalità con cui favorire il recupero della relazione padre-figlia e la ripresa degli incontri tra loro, valutando, altresì, l'opportunità di avviare una presa in carico della minore presso la NPI per un percorso di valutazione e di cura;
d) che i Servizi Sociali affidatari verifichino se le disposizioni che vengono date con questa sentenza siano seguite e se migliori la situazione di e, in caso negativo, segnali la situazione di pregiudizio della ER
bambina al P.M. presso il Tribunale per i Minorenni di Milano, al fine di ogni opportuno provvedimento;
2) rigetta l'istanza di revoca della misura dell'ammonimento formulata dalla resistente;
3) rigetta le domande risarcitorie del ricorrente;
4) pone a carico di l'obbligo di versare a , in via anticipata Controparte_1 Parte_1
entro il giorno 5 di ogni mese, per dodici mesi l'anno, a titolo di concorso al mantenimento della figlia
10 , l'importo di € 350,00, da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat di variazione del ER
costo della vita per operai e impiegati, con prima rivalutazione a gennaio 2025;
5) pone a carico dei due genitori l'obbligo di sostenere nella misura di un mezzo le spese extra assegno per la figlia da individuare in base al Protocollo in uso presso il Tribunale;
6) compensa interamente tra le parti le spese di lite in relazione al procedimento principale;
7) compensa interamente tra le parti le spese di lite relative ai procedimenti incidentali;
8) pone definitivamente a carico delle parti nella misura di un mezzo per ognuna le spese della consulenza tecnica già liquidate in corso di causa;
…”
Il procedimento di appello
Con ricorso depositato il 12.04.2024, ha chiesto la Parte_1
parziale riforma della sentenza sopra indicata, notificata alla stessa in data 15.03.2024, formulando le seguenti conclusioni: “…respinta ogni domanda e istanza avversaria, voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, in parziale riforma dell'appellata sentenza resa dal Tribunale di
Pavia n. 263/2024, pubblicata in data 5 febbraio 2024 e notificata in data 15 marzo 2024, a definizione del processo per divorzio R.g. n. 5118/2019,
(a) revocare la sanzione dell'ammonimento ex art. 709 ter, III comma n. 1 c.p.c., pronunciato contro la resistente con ordinanza 6 aprile 2022, già richiesta sin dalle note di udienza 12 ottobre 2022 del giudizio di primo grado;
(b) affidare in via esclusiva la minore alla madre, prescrivendo che la minore medesima continui nel percorso psicoterapeutico intrapreso con la Dott.ssa fin quando ritenuto da Pt_2
quest'ultima clinicamente utile;
in ogni caso, disporre la collocazione esclusiva della minore ER
presso il domicilio materno;
(c) disporre che i rapporti tra la minore e il padre riprendano secondo tempi e modalità indicate dalla suddetta Dott.ssa In denegato subordine, nella non creduta ipotesi che Pt_2
l'Ill.mo Tribunale respinga la domanda di affidamento esclusivo alla madre: (a) disporre l'affido condiviso con collocazione esclusiva della minore presso la madre, disponendo altresì che la minore prosegua il percorso psicoterapeutico intrapreso con la dott.ssa fin quando ritenuto Pt_2
da quest'ultima clinicamente utile;
(b) disporre che i rapporti tra la minore e il padre
11 riprendano secondo tempi e modalità indicate dalla Dott.ssa confermando per il resto la Pt_2
impugnata sentenza”.
Nello specifico, parte appellante ha impugnato:
- il Capo 1 in cui è stato disposto l'affidamento della figlia minore ai Servizi ER
Sociali del Comune di Stradella,
- il Capo 1 lettera c) in cui viene attribuito all'Ente affidatario il potere di disporre in autonomia la presa in carico della minore presso la NPI,
- il Capo 2 con cui viene rigettata l'istanza di revoca della misura dell'ammonimento comminata alla odierna appellata.
Censurando la ricostruzione dei fatti compiuta dal Giudice di primo grado, parte appellante ha evidenziato l'errata valutazione della figura materna, non considerando che l'accordo di separazione prevedeva l'affido condiviso e la collocazione prevalente della figlia presso la madre. Il Tribunale ha errato nel rilevare che l'accordo era basato su una bigenitorialità formale con una reale gestione esclusiva della madre. Tale convinzione discende dalla mancata considerazione della documentazione versata in atti con riferimento alla relazione Dott.ssa e della Dott.ssa del 15/2/2023 e del Per_3 Pt_2
19/5/2023 da cui emerge che il rifiuto della bambina di frequentare il padre è basato su un vissuto personale della stessa, risultata indipendente e autonoma all'esito delle valutazioni psicologiche. In tesi, il Tribunale di Pavia ha erroneamente ritenuto che la madre abbia capacità manipolative sulla figlia nei confronti del padre e tale convinzione non è supportata da prove. Sono presenti due perizie che confermano che la bambina è indipendente e non suggestionabile. Parte appellante, contrariamente a quanto sostenuto dal Tribunale, ha precisato che la coppia genitoriale ha partecipato al percorso di coordinazione genitoriale con il professionista scelto dal Servizio Sociale, esprimendo però dei dubbi sull'effettiva utilità. Il Tribunale non ha considerato le preoccupazioni della bambina e quanto emerso rispetto alla paura che prova nei confronti del padre. La difesa ha evidenziato, inoltre, che il Tribunale non ha considerato gli aspetti emersi nel corso del procedimento relativi al disagio della minore nei confronti del padre.
L'appellante ha criticato la decisione di affidare ai Servizi Sociali del ER
Comune di Stradella perché comprime ingiustamente la responsabilità genitoriale, e
12 perché non appare idonea ad aiutare a superare le sue sofferenze. Infatti, ER
l'operato dei Servizi Sociali non sempre è stato nell'interesse della minore e, in molte circostanze, ha presentato comportamenti colposi che saranno segnalati all'Autorità giudiziaria.
Quanto al rigetto dell'istanza di revoca dell'ammonimento a carico dell'appellata, la difesa ha evidenziato che il Tribunale di Pavia ha rigettato l'istanza di revoca dell'affido a favore dei Servizi Sociali, sostenendo che durante il giudizio di primo grado vi sono state numerose interferenze materne non condivisibili e lesive della bigenitorialità, come l'acquisto del cellulare per la figlia senza il consenso del padre, affinché la bambina potesse chiamarla durante gli incontri con lui;
le visite mediche decise unilateralmente dalla madre con il dott. legato alla madre da rapporti di Per_4
amicizia, nonostante le esplicite richieste del padre di non farlo;
le Interferenze materne nelle operazioni peritali;
la violazione delle prescrizioni del Tribunale: da parte della madre che si è recata fuori dalla scuola della figlia nei giorni di competenza paterna per "rassicurarla", comportamento che è stato reiterato nonostante un ammonimento del giudice;
l'opposizione immotivata al riavvio del servizio di
Assistenza Domiciliare Materna presso il proprio domicilio. Con riferimento a CP_2
tali episodi la difesa ha evidenziato l'errata interpretazione degli stessi da parte del
Tribunale. L'ammonimento ex art. 709 ter, III comma, c.p.c., ha natura sanzionatoria e può essere applicato solo a chi abbia scientemente voluto violare le disposizioni del
Giudice. La difesa ha sostenuto che la madre si è sempre attenuta agli ordini emessi dal
Giudice e che non ha mai avuto l'intenzione di violare alcuna disposizione, né consapevolmente né inconsapevolmente. Le condotte tenute dalla madre erano unicamente volte alla tutela della bambina. Inoltre, dalle relazioni depositate in atti dalla
Dott.ssa terapeuta di è emerso che la madre ha sempre insistito Pt_2 ER
affinché la bambina frequentasse il padre e mantenesse un buon rapporto con lui, anche se non è riuscita a convincerla pienamente. Le relazioni evidenziano anche la piena autonomia della minore e la sua capacità di non subire condizionamenti. Pertanto,
l'ammonimento non è supportato da alcun fondamento probatorio, poiché la madre ha
13 sempre agito nel migliore interesse della bambina e ha rispettato le disposizioni del
Giudice.
Con decreto presidenziale del 15.04.2024 veniva nominato Consigliere relatore la dott.ssa Alessandra Arceri, fissando l'udienza del 18.06.2024, da trattarsi con modalità ex artt. 127, 127 bis e 127 ter c.p.c.
Con comparsa di riposta depositata in data 17.05.2024, Controparte_1
si è costituito nel procedimento di appello, contestando quanto sostenuto ex adverso e rassegnando le seguenti conclusioni: “… Voglia l'Ecc.ma Corte adita, previo ogni accertamento - istruttorio e di merito - utile ed opportuno [ivi compresa un'eventuale integrazione di CTU sulla personalità della ricorrente e sullo stato di salute di ], assunto ogni più opportuno provvedimento ER nell'interesse della minore, contrariis reiectis, confermare la sentenza di I grado. Con vittoria di spese e competenze per entrambi i gradi di giudizio. In via istruttoria. - Ci si riporta alle istanze istruttorie formulate in primo grado per come riportate nel foglio di precisazione delle conclusioni, insistendo -occorrendo- nella loro ammissione”.
Con riferimento all'asserita errata valutazione della figura materna, la difesa ha precisato che l'accordo raggiunto in sede di separazione non ha previsto una specifica regolamentazione della frequentazione paterna così come voluto dalla Parte_1
con il consenso del che ha accettato in quanto convinto che il suo CP_1
rapporto con la bambina non sarebbe stato in alcun modo ostacolato, avendo la odierna appellata sempre riconosciuto al marito di essere un padre amorevole, un bravo genitore, per la propria figlia. La difesa ha riferito che il non ha mai condiviso le CP_1
modalità di gestione della figlia dopo la separazione, soprattutto per quanto riguarda le tempistiche imposte dalla Pur non essendo contrario a un adattamento Parte_1
progressivo della minore alla nuova situazione, il desiderava che il CP_1
percorso portasse a prevedere lunghi periodi di permanenza di presso di lui, ER
inclusi i pernottamenti. Tuttavia, la madre ha iniziato a mettere restrizioni e a invocare
"steps di adattamento", fino a proporre un "piano evolutivo" per mantenere e consolidare la routine della bambina. Questo progetto di crescita avrebbe dovuto evitare qualsiasi sconvolgimento alla bambina, ma ciò ha comportato che i giorni e gli orari di visita fossero decisi rigidamente dalla Un episodio significativo si è verificato Parte_1
14 nel luglio 2019, quando dopo aver pranzato con il padre, si è addormentata e il ER
ha informato la che la bambina si sarebbe fermata un po' CP_1 Parte_1
di più a casa sua, il che ha scatenato una discussione in cui è stato accusato di non rispettare gli accordi. Il Tribunale ha quindi correttamente rilevato che la bambina non aveva problemi a frequentare il padre, come confermato anche dalla CTU e questo fatto
è stato recepito chiaramente nella sentenza di divorzio.
La difesa con riferimento a quanto sostenuto da controparte in merito alla CTU espletata nel procedimento di primo grado e alla violazione del diritto all'ascolto della minore ha contestato le censure sollevate da controparte rispetto all'operato del CTU, confondendo le competenze della CTU con quelle del Giudice penale che ha archiviato il caso due volte dopo aver effettuato tutti gli accertamenti necessari. Il Giudice di primo grado ha correttamente respinto le richieste di controparte di rinnovare la CTU o di ottenere chiarimenti dal Consulente del Tribunale, considerandole superflue alla luce del procedimento penale in corso che ha già risolto i dubbi sollevati. Controparte avrebbe potuto reclamare la decisione emessa dal Giudice di primo grado ma non l'ha fatto. Le conclusioni del Tribunale hanno tenuto conto sia della perizia che dell'intera attività svolta nel lungo corso del processo. Nel 2021, la Dott.ssa sulla base di quanto Per_2
emerso durante gli incontri e la valutazione della situazione familiare, riteneva che fosse più tutelante per la minore limitare la capacità genitoriale dei genitori e affidare ER
agli Servizi Sociali. Tuttavia, ha anche proposto un tentativo di affido condiviso, affiancato da un coordinatore genitoriale, dando così fiducia alle parti. Il Giudice di primo grado, pur avendo la facoltà di discostarsi dalle indicazioni della CTU, ha deciso correttamente di affidare la minore ai Servizi. Questa decisione è stata presa alla luce di quanto emerso dopo il deposito della perizia, quando è diventato evidente che i genitori erano incapaci di esercitare congiuntamente la responsabilità genitoriale a causa del conflitto insanabile che li contrappone da tempo.
Su quanto asserito da controparte in merito al falso problema della “relazione genitoriale”, la difesa, richiamando quanto già precedentemente evidenziato, ha ribadito che le problematiche della minore sono collegate all'esacerbato conflitto genitoriale.
15 Con riferimento a quanto sostenuto ex adverso sul disagio della minore nei confronti del padre, la difesa ha precisato che la minore è stata oggetto di perizia sia in ER
ambito civile che penale. Le dichiarazioni rese dalla minore durante l'incidente probatorio nel procedimento penale hanno evidenziato un conflitto di lealtà, portando la
Procura a concludere che riferisse fatti inesistenti per compiacere la madre. La ER
Procura ha ritenuto che le dichiarazioni della bambina non fossero attendibili, contribuendo alla decisione di archiviazione del procedimento penale contro il padre. A parere della difesa, correttamente la sentenza di primo grado ha ridimensionato quanto la bambina ha sempre asserito e continua a confermare, essendone emersa l'infondatezza.
Con riferimento a quanto sostenuto ex adverso sull'interesse della minore, sull'opera dei
Servizi e l'affido agli stessi, parte appellata ha precisato che il Servizio Sociale, nonostante alcune difficoltà incontrate, ha operato nel miglior interesse di ER
basando le proprie azioni e raccomandazioni su una valutazione accurata e continua della situazione. Le affermazioni secondo cui il Servizio Sociale non avrebbe dato ascolto alla minore o insistito inappropriatamente sulla frequenza con il padre non riflettono la realtà dei fatti. Il peggioramento delle condizioni di è stato tempestivamente ER
riconosciuto e affrontato dal Servizio Sociale.
La difesa ha precisato che parte appellata concorda con la disposizione della sentenza impugnata che ha avviato la presa in carico della minore presso la NPI.
Parte appellante, opponendosi alla revoca dell'ammonimento a carico della e chiedendo che la sanzione sia confermata, ha evidenziato che Parte_1
correttamente il Giudice di primo grado ha rilevato le interferenze materne e la violazione delle disposizioni imposte dalla stessa Autorità giudiziaria. Parte appellata ha contestato quanto affermato dalla sulle violazioni di legge in cui è incorsa Parte_1
la sentenza impugnata.
Parte appellata ha evidenziato l'evoluzione dei rapporti padre figlia dal 2020 ad oggi e l'aggravarsi della conflittualità genitoriale, precisando che che oggi ha otto anni, ER
ha mostrato una significativa regressione nei confronti del padre. A tal proposito ha precisato che la bambina inizialmente e sino all'età di sette anni ha avuto contatti con il padre, seppur con le cautele necessarie, ma nel tempo è arrivata a un rifiuto netto,
16 manifestato anche nell'atto di non salutarlo. Di questo cambiamento drastico e inspiegabile, non è stata data alcuna valida spiegazione. Il caso ruota intorno a un presunto abuso sessuale3 che attribuisce al padre, accusa che, fino ad oggi, non ER
è stata dimostrata, considerato che tutti i professionisti coinvolti non hanno mai constatato comportamenti sessualizzati di Con l'intervento dei Servizi e ER
l'interruzione della libera frequentazione padre- figlia per verificare se quanto riferito dalla madre fosse vero, la bambina ha sempre e solo vissuto con la e con la Parte_1
famiglia della La difesa ha evidenziato che il nominato CTU, dott.ssa Parte_1 Per_2
aveva chiaramente rilevato il rapporto simbiotico tra madre e figlia definendolo non in linea con il suo sviluppo emotivo.
In data 12.06.2024, i Servizi Sociali del Comune di Broni di cui fa parte il Comune di Stradella, hanno depositato relazione di aggiornamento della situazione familiare della minore allegando integrazione relativa al trasferimento del procedimento ER
di tutela dei minori n. 5118/2019, a firma dell'assistente sociale del Comune di Stradella,
, sulla situazione della minore. Veniva precisato che dal Persona_5
06.05.2024 all'assistente sociale scrivente era stato trasferito l'incarico inerente al procedimento n. 5118/2019. Veniva riferito dei colloqui effettuati con l'assistente sociale, il 20.05.2024, con la dott.ssa la Persona_5 Pt_2 Parte_1
e il il 29.05.2024. Dai colloqui è emerso che è stata garantita la CP_1
prosecuzione del percorso psicologico avviato per la minore, con la dott.ssa la Pt_2
quale ha comunicato che al momento non ritiene necessaria la presa in carico della minore presso la NPI. Il Servizio ha precisato che il servizio educativo domiciliare è sospeso dal 02.05.2024, essendo l'educatrice incaricata in congedo, rimandando alla relazione della Dott.ssa allegata alla presente. Dalla suddetta Persona_5
relazione emerge inoltre che “dai contatti telefonici con gli uffici del Garante dell'Infanzia e adolescenza di Regione Lombardia, anche a seguito dell'invio del provvedimento definitivo, risulta ancora aperto il procedimento 3.17.4.1/58 - 2021101763 avviato su iniziativa della Sig.ra Parte_1
Dal confronto è emerso che non è stato archiviato in virtù del fatto che manifesta un
[...] ER 3 Va fin da subito evidenziato che il procedimento penale a carico del è stato definito con richiesta di CP_1 archiviazione del Pubblico Ministero, a pochi giorni dall'incidente pro ui è stata sentita la minore. 17 rifiuto genitoriale e ad oggi non ha un rapporto con il padre. È stata pertanto ribadita la disposizione emessa dal Tribunale di Pavia il 02.02.2024: "che i Servizi Sociali Affidatari verifichino se le disposizioni che vengono date con questa sentenza siano seguite e se migliori la situazione di e, ER
in caso negativo, segnali la situazione di pregiudizio della bambina al P. M. presso il Tribunale per i
Minorenni di Milano, al fine di ogni opportuno provvedimento" in un tempo congruo e tutelante per la minore (indicativamente entro l'autunno)”.
Il Servizio con riferimento ai colloqui ha precisato che “…la Sig.ra ha comunicato che Parte_1 ER
“sta bene”, ha conseguito risultati scolastici eccellenti e intrattiene relazioni positive con i suoi coetanei
(…). Il Sig. afferma di non vedere e sentire la figlia, situazione che coinvolge anche i nonni CP_1
AT (…) Relativamente alle dinamiche genitoriali, si è riscontrato un persistere di una modalità di comunicazione che si articola esclusivamente con scambi di messaggi (…) emergono incongruenze riguardo alla frequenza dei messaggi scambiati: la madre afferma di inviarli settimanalmente, mentre il padre sostiene di riceverli mensilmente. Inoltre, quest'ultimo ha manifestato un senso di estraneità riguardo alle decisioni prese in relazione alla figlia, dichiarando di ricevere solo comunicazioni sulle scelte adottate senza essere coinvolto (…) Da parte sua permane ne padre un atteggiamento poco propositivo nei confronti della figlia e della situazione in generale”.
Fissata udienza in trattazione cartolare con decreto presidenziale del 15 aprile
2024, con ordinanza emessa il 18.06.2024, la Corte ha nominato quale Curatore
Speciale dei minori l'avv. Cinzia Calabrese.Con lo stesso provvedimento la Corte ha disposto farsi luogo a CTU, nominando quale CTU la dott.sa e Persona_6
ponendo il seguente quesito peritale: “Dica il CTU, letti gli atti di causa, esaminata l'allegata documentazione, sentite le parti e i minori nelle forme ritenute più opportune, sentite eventuali altre figure significative di riferimento per i minori o con le quali i minori abbiano abitudini di vita, esperito ogni accertamento clinico diagnostico ritenuto funzionale all'assolvimento del quesito - eventualmente anche avvalendosi della collaborazione di terzi che operino sotto il suo controllo e responsabilità- e segnalando all'AG con opportuna tempestività ogni situazione di pregiudizio che richieda eventuali provvedimenti interinali:
1) limitatamente agli aspetti rilevanti per la valutazione delle competenze genitoriali, quali siano le condizioni psichiche dei genitori, formulando una diagnosi funzionale con particolare riguardo alla descrizione di risorse, punti di forza ed eventuali aree di fragilità. Solo nel caso di anamnesi
18 positiva per disturbi psichiatrici di uno o entrambi i genitori, ovvero di evidenze emergenti relative a quadri psicopatologici significativi, provveda inoltre a descriverli, sempre precisandone l'impatto sulle competenze genitoriali;
2) quali siano le competenze genitoriali degli stessi, con particolare riguardo alle funzioni di cura, protezione ed educazione, funzione riflessiva (capacità di mentalizzazione), empatica/affettiva e organizzativa, capacità di garantite l'accesso all'altro genitore e di salvaguardarne la figura agli occhi dei figli, assunzione attiva di responsabilità ivi incluse quelle indispensabili a un esercizio condiviso della genitorialità;
3) quali siano le condizioni psichiche dei minori, formulando una diagnosi funzionale, tenuto conto del loro stato, dell'età e dei bisogni contingenti, anche avuto cura di evitare indagini superflue. In presenza di evidenze emergenti relative a significativi quadri psicopatologici in atto o a rischio di insorgenza, provveda il CTU a descriverli al fine di definire con la maggiore accuratezza possibile i bisogni speciali di cui sono portatori;
4) quali siano le caratteristiche del legame tra i minori e ciascuno dei genitori indicandone qualità, punti di forza, fattori protettivi, eventuali fragilità e aspetti disfunzionali;
5) indichi il CTU se vi siano, analiticamente descrivendoli, elementi tali da comportare per i minori uno specifico ostacolo (materiale o affettivo) alla relazione con uno dei genitori;
6) indichi il CTU se vi siano, analiticamente descrivendoli, elementi tali che suggeriscano l'adozione di un regime di esercizio della responsabilità genitoriale differente da quello condiviso;
7) indichi il CTU gli elementi significativi per la determinazione dei tempi di permanenza dei minori con ciascun genitore;
8) fornisca indicazioni, qualora necessario, circa eventuali interventi di carattere psicosociale, educativo o trattamentale in favore del nucleo familiare, limitatamente agli ambiti rilevanti in rapporto ai prioritari interessi dei minori, avendo cura di specificare se e come tali interventi siano declinabili nel territorio di appartenenza del nucleo, tenuto conto delle risultanze della CTU e dei fattori personali e di contesto che possono influire sull'accesso alle cure e sulla compliance;
9) fornisca il CTU, ove possibile, elementi utili a valutare quali siano le più probabili traiettorie della situazione familiare in rapporto alle prospettate conclusioni (di cui ai punti 6-7-8) e, nel caso di evoluzioni sfavorevoli, quali potrebbero essere allo stato percorsi o soluzioni alternative realisticamente prospettabili.”.
19 In data 27.06.2024 si è costituito in giudizio il Curatore Speciale della minore, nella persona dell'avv. Cinzia Calabrese, riferendo di aver incontrato la minore, la quale è apparsa molto ferma nella decisione di non voler più vedere il padre, neppure in spazio neutro, e non ha chiesto di essere sentita dal giudice ma ha chiesto, qualora venisse disposto il suo ascolto, di poter portare i propri disegni, attraverso i quali riesce a parlare delle “cose brutte” che, secondo lei, le ha fatto il papà e che “non si devono fare ai bambini”. Il Curatore Speciale si è riservato di concludere all'esito delle operazioni peritali della CTU e, allo stato, ha chiesto il mantenimento dell'affidamento della minore all'Ente territorialmente competente, nonché la prosecuzione dell'intervento della dott.ssa e la riattivazione dell'intervento di ADM, oltre all'adozione di tutti gli altri Pt_2
eventuali interventi a sostegno della minore e dei genitori, ove dovessero essere previsti dall'Ente.
Con note depositate il 3.7.2024 l'appellato ha nominato quale proprio CTP la dott.ssa Persona_7
Con note depositate il 4.7.2024 l'appellante, richiamate integralmente le domande e le difese contenute nel ricorso in appello, ha contestato di aver posto in essere comportamenti pregiudizievoli alla figlia rilevanti ex art. 333 c.c., ha preso atto del contenuto della comparsa di costituzione del Curatore Speciale, ribadendo la propria disponibilità alla ripresa dell'intervento di , e ha nominato come proprio CTU il
Prof. . Persona_8
In data 9.7.2024 è pervenuta una relazione di aggiornamento dei Servizi Sociali
(redatta il 5.7.2024), nella quale si legge che la madre ha riportato ai Servizi di essere preoccupata per la figlia, perché la stessa mostra evidenti segni di disagio quando prevede di incontrare il padre, come stati di agitazione accompagnati da tachicardia e manifestazioni cutanee (vengono riportati, in particolare, due episodi in cui ha ER
manifestato tale agitazione: uno spettacolo teatrale di al quale il padre ha ER
assistito accompagnato dai propri genitori, e una passeggiata a Spotorno con la mamma, durante la quale ha notato una macchina simile a quella del padre – poi ER
confermato dal padre essere la sua). I Servizi hanno avuto un colloquio anche con la dott.ssa la quale ha ribadito la necessità di avviare un percorso Persona_9
20 genitoriale “che deve essere focalizzato sul trauma;
è necessario riconoscere che la coppia prima e quindi la coppia genitoriale poi è stata, di fatto, traumatica e ne manifesta gli esiti”, al fine di poter ER
poi successivamente lavorare sul ripristino del rapporto padre-figlia, e ha individuato quale professionista adatto a ricoprire tale incarico la dott.ssa La Persona_10
dott.ssa a proposto ai genitori non un tradizionale percorso di Co.Ge. ma una ER0
serie di sedute psicoterapiche per la coppia genitoriale o individuali per i genitori, rispetto alle quali il sig. ha mostrato perplessità. Per quanto riguarda il servizio CP_1
di ADM, la ha dato disponibilità a riattivarlo nel Controparte_3
mese di settembre. Allegata alla predetta relazione si trovano le relazioni cliniche redatte dalla dott.ssa in data 18.10.2023, 28.5.2024 e 1.7.2024. Pt_2
Nella relazione del 18.10.2023 si legge che la bambina è in fase regressiva nella relazione con l'Educatrice e con l'Assistente sociale, perché ha compreso che gli incontri sono volti al recupero della figura paterna, che, nella sua lettura, non corrisponde alla lettura degli adulti, per cui avverte una sensazione di “inganno” e di diffidenza. Nel momento in cui è stato reso noto a l'obiettivo ultimo degli incontri, ovvero ER
stare bene con entrambi i genitori, la stessa ha avuto delle vere e proprie “esplosioni psicosomatiche”, come manifestazioni gastroenteriche, cardiorespiratorie e cutanee particolarmente intense;
ha avuto una regressione comportamentale, riprendendo a dormire con la madre. La dott.ssa ha rilevato che ha una reazione Pt_2 ER
rabbiosa, anche corporea, verso il padre, il quale non vuole comprendere né accettare ciò che lei prova;
infine, la dottoressa ha concluso ribadendo che il lavoro dei genitori, tramite Co.Ge., deve tenere conto del dato clinico della bambina e deve essere il più possibile coordinato e sincrono.
Nella relazione del 28.5.2024 la dott.ssa ha segnalato un periodo di recupero e Pt_2
di benessere della minore e ha richiamato l'importanza del lavoro genitoriale sulle memorie sensoriali di essendo questa la via principale per il recupero del suo ER
benessere; ha rilevato, inoltre, che non esisteva, al momento, alcuna necessità clinica di presa in carico da parte della NPI del territorio.
Nella relazione del 1.07.2024 si legge che ha avuto altre due reazioni ER
psicosomatiche in due occasioni in cui rispettivamente aveva previsto o ipotizzato la
21 presenza del padre (trattasi degli episodi dello spettacolo teatrale e della passeggiata a
Spotorno). La dott.ssa ha ribadito la necessità che il percorso genitoriale sia focalizzato sul trauma e sia svolto in sinergia con il lavoro clinico di ER
All'udienza del 12.7.2024 il Collegio ha concesso termine al CTU fino al 15 novembre
2024 per lo scambio delle bozze con i CTP, a questi ultimi il termine di ulteriori giorni
15 per le loro osservazioni ed al CTU un ulteriore termine di giorni 15 per il deposito dell'elaborato definitivo, contenente sintetica risposta alle osservazioni;
ha rinviato per l'ulteriore prosieguo all'udienza del 23.01.2025. All'udienza del 23.01.2025 il Curatore
Speciale ha precisato di aver sentito il CTU, che ha riferito che le operazioni peritali erano ancora in corso e di essere consapevole di essere in ritardo rispetto all'istanza di proroga;
i difensori delle parti si sono dichiarati favorevoli ad un rinvio;
la Corte ha rinviato all'udienza del 6.2.2025 invitando il CTU a formulare un'istanza di proroga con specifica indicazione dei termini per il deposito delle bozze e dell'elaborato finale. In data 29.01.2025 il CTU Dott.ssa ha depositato un'istanza di Persona_6
proroga della CTU, rappresentando che la complessità delle operazioni peritali ha reso necessario un tempo maggiore rispetto a quello preventivato in fase di conferimento di incarico e che era ancora in corso l'approfondimento psicodiagnostico sui genitori e sulla minore.
Con note depositate il 30.01.2025 e il 31.01.2025, le parti e il Curatore speciale hanno aderito all'istanza di proroga e rinvio dell'udienza.
All'udienza del 06.02.2025, svoltasi in modalità cartolare, la Corte ha disposto la proroga richiesta, concedendo al CTU termine fino al 31.03.2025 per lo scambio delle bozze con i CTP, a questi ultimi un termine fino al 15.04.2025 per le loro osservazioni, ed al CTU un ulteriore termine fino al 30.04.2025 per il deposito di elaborato definitivo, contenente sintetica risposta alle osservazioni, e ha rinviato per l'ulteriore prosieguo all'udienza del 4.06.2025. All'udienza del 4 giugno 2025, la Corte, dopo aver concesso ulteriore proroga al CTU ammonendo che non sarebbero state concesse ulteriori proroghe, ha fissato l'udienza del 7 ottobre 2025 ove la causa è stata trattenuta in decisione (note trattazione scritta del 2 ottobre 2025 per parte appellante, note del 1 e 5 ottobre 2025 per parte appellata, note del 2 ottobre 2025 per il curatore della minore
22 . Con parere depositato in data 2.10.2024 il PG ha chiesto il rigetto Persona_1
dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
Motivi della decisione
Osservazioni preliminari
Preliminarmente, osserva la Corte che, trattandosi di causa pendente in primo grado fin dall'anno 2019, la causa è sottoposta al cd vecchio rito camerale in appello pre riforma
Cartabia di cui al d.lgs. n. 149/2022.
Ancora preliminarmente, si osserva che non può essere accolta la domanda spiegata da parte appellante (cui parte appellata si è opposta: cfr. note di replica del 5 ottobre 2025) intesa a disporre una integrale rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio svolta in grado di appello. Ciò in quanto il consulente nominato ha puntualmente replicato alle osservazioni formulate tempestivamente dai consulenti tecnici di parte;
si richiama quanto espresso alle pagine 46 e seguenti dell'elaborato peritale (V. infra quanto al merito).
Ancora con riguardo alle richieste preliminari, va disattesa l'istanza di parte appellante volta al deposito delle audiovideoregistrazioni e delle audioregistrazioni effettuate dalla CTU del secondo grado, nel corso dei lavori peritali: ed invero, è pacifico (cfr. pag. 9 nota 2 ottobre 2025 appellante che dette video Parte_1
registrazioni e audio registrazioni sono state inviate ai consulenti di parte nel corso delle operazioni peritali. Ne discende che alcuna violazione del contraddittorio si è verifica atteso che tale modalità di condivisione dei video e audio è coerente con la ratio della norma di cui all'art. 195 c.p.c., volta a instaurare un contraddittorio tecnico sulle questioni oggetto dell'indagine peritale (cfr. Cass.
Sez. 3, Ordinanza n. 17403 del 24/06/2024, Rv. 671570-01).
La decisione della Corte di Appello di Milano
L'appello parz deve essere respinto e la sentenza deve essere integralmente confermata per le ragioni di seguito espresse.
23 La Corte precisa fin d'ora che la Corte incarica il Servizio Sociale dell'Ente affidatario di proseguire negli interventi di supporto per la minore, relazionando ogni tre mesi al
Giudice Tutelare cui è demandata la vigilanza sullo stato di attuazione del presente provvedimento;
il Servizio, in specie, dovrà segnalare tempestivamente eventuali situazioni di pregiudizio per la minore Persona_1
Sull'ascolto della minore da parte della Corte di Appello
Va preliminarmente osservato che l'appellante ha lamentato il mancato ascolto della minore ER
Si osserva che la Suprema Corte ha chiarito che “il giudice può disporre l'audizione del minore infradodicenne, valutandone in modo discrezionale ed officioso la capacità di discernimento, tenuto conto delle emergenze processuali, senza esser tenuto a motivare l'omissione di tale adempimento se l'audizione non è stata richiesta allegando le ragioni dell'avvenuta maturazione del minore, in maniera tanto più specifica e persuasiva quanto più egli è lontano dall'età degli anni dodici;
al contrario, in caso di richiesta di audizione, tale dovere di motivazione si affievolisce quando manca all'età legale del discernimento un lasso di tempo che può considerarsi significativo, a meno che non emerga un'eccezionale maturità del minore o altre gravi ragioni” (Cass.
Sez. 1, Ordinanza n. 4595 del 21/02/2025, Rv. 673918 – 01).
Ciò posto, va precisato che in prime cure che nell'attualità ha compiuto dieci ER
anni, aveva compiuto sei anni nel periodo in cui si sono svolte le operazioni peritali e che la piccola ha avuto almeno due colloqui con il consulente nominato in prime cure. Con riferimento alla situazione attuale, deve condividersi quanto rappresentato dal CTU nominato in grado di appello dottoressa e condiviso anche dal curatore della Per_6
minore, sulla circostanza che non sia tutelante per che sia disposto il suo ascolto ER
da parte della Corte. Invero, come dettagliatamente osservato anche dal curatore speciale, nella relazione di C.T.U. svolta in grado di appello, con riferimento a ER
si dà conto della “invasione psichica che la conflittualità tra i genitori ha esercitato sulla minore, che ne porta già i segnali, forse in modo indelebile”. La consulente nominata dalla Corte d'Appello conferma quanto già rilevato dalla precedente perizia svoltasi in primo grado in ordine alla incapacità, da parte dei genitori, di “operare anche un minimo dialogo o confronto per il 24 benessere di ” (cfr. CTU relazione pag. 43). La minore è cresciuta in questa dinamica ER
disfunzionale, ragione per cui è indispensabile che ci sia “un lavoro che bonifichi le relazioni”
(ivi) tra i genitori e tra ciascuno di essi e la figlia. Il comportamento degli adulti, come dettagliatamente descritto dalla dott. “ha generato uno stato di saturazione emotiva Per_6
che impedisce ancora oggi alla minore (nonostante tutti gli interventi predisposti) di accedere a relazioni differenziate e simbolizzabili con entrambe le figure genitoriali” (ivi).
Pertanto, non soltanto non è emersa un'eccezionale maturità della minore (nel senso precisato dalla Suprema Corte), ma altresì le suddette considerazioni rendono altamente inopportuno procedere all'ascolto di da parte della Corte e non rispondente al ER
suo interesse.
Sull'affidamento della minore all'Ente Persona_1
Tanto premesso, e venendo all'affidamento della minore, reputa la Corte che non vi siano le premesse per revocare l'affidamento all'Ente che deve essere confermato, affidamento che decorre dal 5 febbraio 2024.
In particolare, non risultano le premesse per un esercizio congiunto della genitorialità: dalla relazione di consulenza tecnica d'ufficio depositata il 7 luglio 2025 risulta che i genitori di sono tuttora incapaci di operare anche un minimo dialogo o ER
confronto nell'interesse della figlia Di tal che, nell'attualità, la revoca dell'affido ER
all'Ente e l'affido condiviso o esclusivo all'uno o all'altro dei genitori “non farebbe che fomentare la spaccatura interna di tra un genitore buono e un genitore cattivo” ER
(pag. 45 relazione CTU secondo grado). Più in dettaglio, giova richiamare le risultanze della CTU del giudizio di secondo grado da cui è emerso quanto segue: “La relazione di coppia si caratterizza oggi, ma di fatto si è precocemente caratterizzata, per una marcata incapacità di operare anche un minimo dialogo o confronto per il benessere di . Rileggendo la ricostruzione della ER
storia di vita condivisa è ipotizzabile che le caratteristiche personologiche di entrambi i periziandi abbiano connotato in maniera specifica l'incastro di coppia, a stampo disfunzionale. Nello specifico la signora ha maturato una storia di crescita connotata da adeguate risposte sul piano fisico e Parte_1
concreto, ma meno efficaci nella risposta ai bisogni affettivi e di riconoscimento. Ha vissuto esperienze infantili difficili, connotate da malattie proprie e dei propri cari, la disabilità della cugina, lutti e perdite
25 di famigliari e amici. Tutti questi aspetti l'hanno condotta a strutturare una personalità orientata in senso doveristico e super-egoico, facendo ruotare la propria identità sull'immagine di sé come una persona che deve fornire cura, subordinando il proprio bisogno a quello altrui. Quando sente di fallire nutre profondi sensi di colpa e rischia la frammentazione interna. Ha investito nella coppia con il sig pur non provando attrazione fisica né innamoramento, ma attratta dall'uomo perché appariva CP_1
connotato da una storia di fragilità che lei voleva in qualche modo riparare. Dal canto suo il sig ha maturato una storia di crescita connotata da una adeguata risposta ai bisogni fisici e CP_1
concreti, ma più carente sul piano del riconoscimento e della soddisfazione dei bisogni emotivi di affiliazione e riconoscimento che hanno condotto allo sviluppo di una personalità fragile sul piano narcisistico che si difende da vissuti di bassa autostima e nuclei depressivi mediante l'assunzione di atteggiamenti ipertrofici, di evitamento dell'emozione con conseguenti carenze nelle capacità empatiche e possibile disregolazione emotiva. Ha investito nella storia con cercando qualcuno che lo ponesse al Parte_1
centro del suo universo. Le fragilità personologiche hanno pesato sull'incastro di coppia che li ha visti idealizzare entrambi un progetto di famiglia pur in presenza di segnali, anche chiari, di distanza e difficoltà che non hanno saputo, o talvolta voluto, guardare. si è trovata suo malgrado ER inserita fin da prima di nascere in un clima famigliare caratterizzato da distanza affettiva, silenzi e via via in un climax di conflittualità crescente. La bambina ha interiorizzato una figura materna fragile e da proteggere con dinamiche di inversione di ruolo e una figura paterna minacciosa e pericolosa. Ha assistito a discussioni accese e ha avvertito il clima di instabilità e di rancore, finendo per identificarsi con la figura materna e rifiutare quella paterna.
La madre, pur mettendo in atto adeguate cure sul piano concreto e fisico ha faticato a promuovere un più adeguato percorso di individuazione e separazione e un reale accesso al padre. Solo apparentemente
è autonoma, perché psichicamente è scarsamente differenziata dalla madre, in una trasmissione ER
intergenerazionale del rischio dove a sua volta la madre è scarsamente differenziata dalla sua famiglia di origine, intrisa di istanze mortifere non elaborate e tendente alla somatizzazione. La bambina ha sentito la figura paterna come una minaccia al suo legame privilegiato con la madre, vivendolo come pericoloso.
Tale vissuto è stato amplificato dalle reazioni di rabbia dinnanzi alla separazione, chiesta da lui, ma agita da , che oggi il nega ma che si presume che anche solo sul piano inconscio Parte_1 CP_1
26 siano arrivate alla bambina. Il padre non ha saputo accogliere e contenere le angosce della figlia, non ha differenziato madre e figlia, non ha saputo esercitare maggiori capacità empatiche e di sintonizzazione, finendo per oscillare tra l'imposizione e il ritiro. Si è costruito un circuito vizioso che si autoalimentava: più rifiutava il padre, più la madre attivava il suo sistema di protezione, anche se sul piano ER
formale aderiva alle richieste di permettere l'accesso al paterno, internamente lo temeva e lo avvertiva come pericoloso. percepiva il messaggio paradossale, che porta a frammentazione interna. D'altro ER
canto, il padre non riusciva a sintonizzarsi, legittimando in questo modo il vissuto di allarme della bambina e della madre” (cfr. pag. 43 ss relazione di CTU secondo grado).
Osserva la Corte che il quadro delineato nella relazione di consulenza svolta in secondo grado si pone in linea con quanto già emergeva nella relazione svolta in prime cure ove si evidenziava “l'assenza di un senso di coppia coeso” nei genitori di e si erano innescati ER
“sentimenti di incomprensione e frustrazione reciproca nell'esercizio della loro genitorialità” (cfr. pag.
16 relazione CTU di primo grado) che non aveva consentito la costruzione di un modello integrato e coordinato.
Né vale ad inficiare le conclusioni cui si è giunti, quanto osservato da parte appellante, da ultimo con la nota di trattazione scritta recante data 2 ottobre 2025, con la quale contesta la lettura da parte del CTU dei test somministrati alla minore. Osserva la Corte, al riguardo, che il consulente tecnico d'ufficio ha replicato efficacemente alle osservazioni, dello stesso tenore, che erano state formulate dal consulente di parte appellante. In specie, il CTU nominato dalla Corte ha osservato, allorché ha replicato alle osservazioni del CTP dott. di parte appellante che “il miglior interesse di sia la Per_8 Parte_1 ER
riparazione del legame con il paterno, dove con riparazione non si intende il mero recupero del diritto di visita paterno. deve fare i conti con il padre e il paterno reale simbolico per non rimanere una ER
bambina monca, scissa, frammentata. , così è stato riferito dalla madre, alla sola idea di venire a ER
fare un colloquio con la CTU ha sviluppato una dermatite. La permeabilità dei confini è ancora così forte nonostante tutto. Ma il consulente in una lettura che ricalca adesivamente quella della madre e di stessa, finisce per considerare malevoli tutti quelli che non aderiscono all'ulivo poca visione di un ER
padre pregiudizievole” (cfr. pag. 48 CTU secondo grado).
Alla stregua delle risultanze fin qui richiamate ritiene la Corte che vada confermato l'affido della minore all'Ente ed il collocamento prevalente presso la madre: tale
27 determinazione si impone, a tutela del miglior interesse della minore atteso che ER
le risultanze delle relazioni di CTU (sia di primo grado, che di secondo grado) attestano che i programmi di supporto e sostegno fin qui svolti si sono rivelati insufficienti: il lavoro terapeutico intrapreso si è rivelato, purtroppo, inadeguato in ragione della insufficiente adesione delle figure genitoriali. Ed invero, la Corte evidenzia come il monitoraggio dei Servizi e la vigilanza dei Servizi sul lavoro terapeutico in atto debba essere stringente: ciò in quanto se dovesse continuare la scarsa adesione delle figure genitoriali rispetto al lavoro terapeutico di cui necessita dovrà essere valutato, ER
come indica chiaramente il consulente tecnico d'ufficio nella relazione svolta nel grado di appello, un eventuale allontanamento della minore e il suo collocamento in contesto neutro, lontano da entrambe le figure genitoriali, “onde riparare internamente i suoi confini psichici” (cfr. pagina 46 CTU secondo grado). In definitiva, l'Ente affidatario è chiamato a segnalare l'eventuale pregiudizio della minore al Giudice Tutelare ove ne ER
ravvisasse i presupposti.
Nell'ambito della preminente finalità terapeutica che va perseguita, reputa, poi, la Corte,
(condividendo quanto espresso dal curatore speciale) che sia opportuno anche mantenere la psicoterapia individuale già avviata con la d.ssa Pt_2
Sulla richiesta di revoca dell'ammonimento
L'appellante formula richiesta di revoca dell'ammonimento ex art. 709ter, III comma,
c.p.c., ormai abrogato.
Reputa la Corte che non ricorrano i presupposti della revoca avuto riguardo al fatto accaduto il 18 novembre 2021 allorché l'odierno appellato sarebbe dovuto CP_1
andare a prendere la figlia all'uscita di scuola ma ciò non è avvenuto in quanto è ER
stata previamente ritirata dalla nonna materna, su indicazione della Ed ancora, Parte_1
considerato che all'uscita di scuola in ulteriore giorno di pertinenza del padre, la madre ha dato disposizione diversa sul diario scolastico della minore al corpo docente.
Risulta, quindi, la prova che durante il giudizio di primo grado vi sono state interferenze materne lesive della bigenitorialità rispetto ai provvedimenti dell'Autorità giudiziaria.
28 Conclusioni e spese
In conclusione, i motivi sopra enunciati portano a propendere per la corrispondenza della decisione di affido all'Ente al miglior interesse di lo stesso dicasi con ER
riferimento ai poteri conferiti all'Ente ed alla valutazione in ordine all'opportunità di avviare una presa in carico della minore presso la NPI per un percorso di valutazione e di cura.
L'appello, pertanto, deve essere respinto e la sentenza impugnata confermata, con condanna dell'appellante soccombente, al pagamento delle spese del grado, Parte_1
liquidate come da dispositivo tenendo conto della natura della lite e dell'attività difensiva svolta, sia a favore dell'appellato, sia a favore della Curatrice costituita (essendo la minore ammessa al gratuito patrocinio in forza di delibera COA Milano del 4 luglio
2024), e per essa, all'Erario, ai sensi dell'art. 133 T.U. n. 115/2002. Seguirà con separato decreto la liquidazione delle spettanze del Curatore, a carico dell'Erario.
Non sussistono i presupposti di cui all'art. 13, co. 1 quater, D.P.R. 30.5.2002 n. 115 essendo stato considerato il procedimento esente dal pagamento del contributo unificato.
Le spese per l'espletamento della consulenza tecnica in secondo grado, che si è resa necessaria a fronte dello sviluppo dell'età evolutiva della minore sono poste a ER
carico delle parti nella misura di un mezzo per ciascuna e vengono liquidate con separato decreto: si osserva, invero, che l'esito delle valutazioni e degli accertamenti svolti si sono resi necessari nell'interesse della figlia ER
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello parziale proposto da nei confronti di avverso la Parte_1 Controparte_1
sentenza n. 263/2024, emessa dal Tribunale di Pavia il 02.02.2024 e depositata il
05.02.2023 nel procedimento n. R.G. 5118/2019, così provvede:
- respinge l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza impugnata;
- condanna , appellante, al pagamento delle spese di lite in Parte_1
favore di , appellato che liquida in € 4.996,00 per compensi, Controparte_1
29 oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, nonché in favore del Curatore avv. Calabrese Cinzia, che liquida con separato decreto, disponendo che il compenso del Curatore venga versato, ai sensi dell'art. 133 T.U. spese di giustizia, all'Erario;
- pone a carico dell'appellante e dell'appellato Parte_1 CP_1
, nella misura di un mezzo per ciascuno, le spese della consulenza
[...]
tecnica d'ufficio svolta in grado di appello, liquidate con separato decreto, con obbligo di solidarietà nei rapporti interni;
- incarica il Servizio Sociale affidatario di trasmettere ogni tre mesi relazioni di aggiornamento al Giudice Tutelare e di segnalare tempestivamente all'Autorità
Giudiziaria eventuali situazioni di pregiudizio per la minore Persona_1
Milano, così deciso il 7 ottobre 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
NA RI AB UR
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