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Sentenza 29 novembre 2025
Sentenza 29 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 29/11/2025, n. 9178 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9178 |
| Data del deposito : | 29 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 29883/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Il Tribunale, in composizione monocratica, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. r.g. 29883/2024 promosso da
(C.F./P.IVA. , in persona del legale rappresentante, con Parte_1 P.IVA_1 sede in Catania (CT), alla via Caserma Carabinieri n. 9, rappresentata e difesa dall'avv. Federica
ER ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio sito in Messina, al Viale San Martino,
n. 246, is. 88
Attrice opponente contro
(C.F./P.IVA. , in persona del legale rappresentante, con Controparte_1 P.IVA_2 sede in Pesaro (PS), via Sandro Pertini n. 88, rappresentata e difesa dall'Avv. Massimo Ramoni ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Caterina Teti sito in Milano (MI), Via
Rubens n.15
Convenuta opposta
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
*
CONCLUSIONI
Per Parte_1
“revocare il decreto ingiuntivo per cui è causa, poiché l'opposto non ha instaurato preventivamente all'ordine del Giudice, l'obbligatorio procedimento di mediazione;
accertare l'incompetenza per territorio dell'Onorevole Tribunale Ordinario Civile di
Milano, poiché il contratto dedotto in causa (doc. 1 del ricorso in opposizione), riguarda pagina 1 di 9 un'asserita fornitura di servizi, di talché è competente il giudice del luogo dove i servizi dovevano essere resi e, quindi, il Tribunale di Catania;
accertare, comunque, la carenza probatoria dell'infondata pretesa creditoria, nonché
l'immediato recesso e la mancata prova della fornitura dei servizi, per quando dedotto in tutti gli atti ”.
*
Per Controparte_1
“Nel merito, non essendo l'opposizione fondata su prova scritta, confermare il decreto ingiuntivo
R.G. N. 22279/2024 – D.I. n. 9156/2024 per le causali di cui in narrativa, e per l'effetto rigettare la spiegata opposizione;
- Nel merito, accertare che la (Codice Fiscale/Partita Iva: ) in Parte_1 P.IVA_1
p.l.r.p.t., è debitrice della in p.l.r.p.t. della somma di € 22.409,54, e per Controparte_1
l'effetto condannare la (Codice Fiscale/Partita Iva: ) in Parte_1 P.IVA_1
p.l.r.p.t., al pagamento in favore della in persona del Legale Controparte_1
Rappresentante pro tempore dell'importo di € 22.409,54, oltre interessi moratori ai sensi dell'art.5 del D.Lgs. 09/10/2002 n. 231 di attuazione della Direttiva 2000/35/CEE, maturati e maturandi sulla sorte insoluta a decorrere dalla scadenza delle fatture fino all'effettivo soddisfo, per le causali di cui in narrativa”.
***
MOTIVAZIONE
1. Con opposizione a decreto ingiuntivo, ha citato in giudizio la Parte_1 chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo opposto n. 9156/2024 del Controparte_1
2.7.2024 (R.G. n. 22279/2024), con il quale il Tribunale di Milano ha ingiunto a Parte_1 di pagare, in favore di la somma di € 22.409,54, oltre agli interessi
[...] Controparte_1 al tasso previsto dal decreto legislativo 231/2002, come modificato dal decreto legislativo
192/2012, e alle spese di procedura.
L'attrice opponente ha eccepito, in via preliminare, il difetto di competenza territoriale del
Tribunale di Milano, deducendo che, avendo il contratto dedotto in causa per oggetto una fornitura di servizi, sarebbe competente il Tribunale di Catania quale giudice del luogo dove i servizi devono essere resi, ossia il forum destinatae solutionis.
pagina 2 di 9 Nel merito, la ha dedotto il difetto di prova del credito ingiunto, ritenendo Parte_1 insufficiente la fattura unilateralmente emessa dalla . CP_1
La medesima si è doluta della difformità della somma richiesta in via stragiudiziale in data
14.7.2023 per l'importo di € 4.057,27 rispetto a quella richiesta in sede monitoria per €
22.409,54, tale da determinare l'inesistenza di un credito liquido, certo ed esigibile.
Inoltre, ha affermato che la richiesta del 14.7.2023 è stata contestata da oggi Controparte_2
che con PEC del 9 agosto 2023 ha eccepito l'avvenuto esercizio del diritto di Parte_1 recesso del 22 febbraio 2023: con PEC del 22 febbraio 2023, infatti, la ha Controparte_2 comunicato la volontà di “avvalersi del diritto di recesso da tutti i contratti in essere tra la scrivente società e ”. CP_1
Infine, ha contestato l'adempimento delle obbligazioni da parte di , Parte_1 CP_1 lamentando il difetto di prova, da parte di quest'ultima, della consegna ed esecuzione dei previsti servizi.
2. Con comparsa del 23 settembre 2024, si è costituita in giudizio, chiedendo il CP_1 rigetto dell'opposizione avversaria e la conferma del decreto ingiuntivo n. 9156/2024.
In particolare, la convenuta opposta ha dedotto quanto segue.
Con riferimento all'eccepita incompetenza territoriale, la società opposta ha richiamato l'art. 23 delle condizioni generali del contratto, secondo cui “per i procedimenti di ingiunzione di cui agli art. 633 ss. c.p.c. e le relative fasi di opposizione […] sarà esclusivamente competente il foro di
Milano”.
Nel merito, a sostegno della pretesa creditoria, ha prodotto il contratto con le CP_1 condizioni generali e le fatture commerciali nn. 13853 emessa il 28.2.23, n. 13784, emessa il
24.2.2023, n. 10817, emessa il 18.01.2023, n. 1911, emessa il 25.3.2022 per un totale di €
32.628,96. L'opposta ha allegato che per la fattura n. 19119/1 (all.6 fascicolo monitorio), sono stati pagati € 397,80 in data 30.05.2022, per la fattura n. 13784/1A (all.4), relativa alle licenze, sono stati pagati € 6.112,17 in data 07.03.2023 ed € 1.679,17 in data 19.04.2023, per la fattura n.13853/1A (all.3 fascicolo monitorio), sono stati pagati € 1.310,32 in data 08.03.2023 ed €
359,98 in data 21.03.2023 ed € 359,98 in data 19.04.2023.
Pertanto, la società opposta risulterebbe creditrice della residua somma di € 22.409,54.
pagina 3 di 9 Secondo la convenuta opposta, dal momento che l'opponente ha pagato in acconto le varie fatture
– come da estratto conto (all. 3) – tali fatture devono considerarsi accettate dalla Parte_1
e, pertanto, da saldare.
[...]
Inoltre, i pagamenti in acconto sono stati effettuati dopo la disdetta del 22 febbraio 2023, che, in ogni caso, sarebbe fuori termine, in base alla previsione dell'art. 12.1 delle condizioni generali di utilizzo di prodotti software e servizi di aggiornamento, assistenza e manutenzione (all. 6).
Quanto alla difformità della richiesta di pagamento stragiudiziale rispetto all'importo ingiunto,
l'opposta rileva che successivamente alla diffida sono maturati gli ulteriori importi, come riscontrabile dalle fatture depositate.
3. A seguito del decreto ex art. 171 bis del 30 settembre 2024, le parti hanno depositato le memorie istruttorie ex art. 171 ter c.p.c.
Con memoria ex art. 171 ter n. 2 c.p.c., ha eccepito, altresì, l'improcedibilità del Parte_1 giudizio di opposizione per omessa attivazione della mediazione.
Con memoria ex art. 171 ter n. 3 c.p.c., ha argomentato che l'eccezione di CP_1 improcedibilità per mancato esperimento del procedimento di mediazione avrebbe dovuto essere chiesta con l'atto di citazione in opposizione o al più con la prima memoria.
4. A scioglimento della riserva assunta all'esito della prima udienza di comparazione, il Giudice ha rigettato la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e ha assegnato alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione delegata decorrente dalla comunicazione dell'ordinanza.
5. All'udienza dell'11.6.2025, verificato l'esito negativo del procedimento di mediazione delegata, vista la richiesta congiunta delle parti e ritenuta la causa matura per la decisione, il
Giudice ha fissato l'udienza del 19.11.2025 per la rimessione della causa in decisione, assegnando i termini di legge.
Le parti hanno depositato nei termini le comparse conclusionali e le memorie di replica e all'udienza del 19 novembre 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
***
MOTIVAZIONE
Valutazione del tribunale.
6. L'opposizione a decreto ingiuntivo non è fondata e deve essere rigettata per i motivi di seguito spiegati.
pagina 4 di 9 6.1. Eccezione d'improcedibilità della domanda per mancata attivazione del procedimento di mediazione
Con memoria ex art. 171 ter n. 2 c.p.c., reiterata nelle conclusioni, ha chiesto di Parte_1 revocare il decreto ingiuntivo opposto, in quanto parte opposta non ha attivato l'obbligatoria procedura di mediazione ex art. 5 bis del d.lgs. n. 149/2022.
L'eccezione non è fondata.
Ai sensi dell'art 5 comma 2 dlgs. cit., nelle controversie espressamente indicate dall'art. 5 comma
1 dlgs., l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda. L'improcedibilità è eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice non oltre la prima udienza. Il giudice, quando rileva che la mediazione non è stata esperita o è già iniziata, ma non si è conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6. A tale udienza, il giudice accerta se la condizione di procedibilità è stata soddisfatta e, in mancanza, dichiara l'improcedibilità della domanda giudiziale.
Con particolare riguardo al procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, quale è quello in esame, l'art 5 bis, dlgs cit., che viene in rilievo nel caso di specie, prevede che: “Quando l'azione di cui all'articolo 5, comma 1, è stata introdotta con ricorso per decreto ingiuntivo, nel procedimento di opposizione l'onere di presentare la domanda di mediazione grava sulla parte che ha proposto ricorso per decreto ingiuntivo. Il giudice alla prima udienza provvede sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione se formulate e, accertato il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6. A tale udienza, se la mediazione non è stata esperita, dichiara l'improcedibilità della domanda giudiziale proposta con il ricorso per decreto ingiuntivo, revoca il decreto opposto e provvede sulle spese”.
Nel caso di specie, in applicazione di tali disposizioni, il giudice, alla prima udienza e d'ufficio, verificato che la causa in oggetto rientra tra quelle di cui all'art. 5 primo comma, dopo avere provveduto sulla provvisoria esecuzione, ex art 5 bis decreto legislativo n 28/2010, accertato il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione, ha assegnato alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione delegata decorrente dalla comunicazione dell'ordinanza.
Il procedimento di mediazione è stato avviato tempestivamente da parte opposta e si è concluso negativamente, come da verbale di mediazione depositato da in data 22.04.2025. CP_1
pagina 5 di 9 Per tale ragione, la condizione di procedibilità della domanda giudiziale deve ritenersi soddisfatta e l'eccezione d'improcedibilità di parte opponente è infondata.
6. 2. Eccezione d'incompetenza territoriale
L'opponente ha eccepito il difetto di competenza territoriale del Tribunale di Milano, affermando la competenza del Tribunale di Catania quale giudice del luogo dove i servizi devono essere resi, id est, forum destinatae solutionis.
L'eccezione è infondata.
Sussiste la competenza del Tribunale di Milano in base al foro convenzionale stabilito per accordo delle parti ex art. 28 c.p.c.
Nel caso in esame, infatti, l'art. 23.2 delle condizioni generali Cloud stabilisce che “ per (i) i procedimenti d'ingiunzione di cui agli artt. 633 ss. c.p.c. e le relative fasi di opposizione …sarà esclusivamente competente il Foro di Milano”.
Dall'esame della documentazione contrattuale risulta che il Cliente ( ora Controparte_2
ha dichiarato di avere specificamente approvato la clausola in esame di cui all' Parte_1 art. 23.2 riguardante la legge applicabile e il foro esclusivo che testualmente si riporta:
“Sarà devoluta alla cognizione di un collegio di tre arbitri, nominati in conformità al
Regolamento della Camera Arbitrale di Milano, che deciderà secondo diritto, qualsiasi controversia inerente il, o derivante dal Contratto, fatta eccezione per (i) i procedimenti
d'ingiunzione di cui agli artt. 633 ss. c.p.c. e le relative fasi di opposizione e (ii) i procedimenti, cautelari o di merito, relativi alla violazione, da parte del Cliente e/o di ciascun Utente e/o di ciascun Utente Secondario e/o di ciascuna Controllata, della Proprietà Intellettuale di titolarità di , degli eventuali Partner e/o del Gruppo TeamSystem, per i quali sarà CP_1 esclusivamente competente il Foro di Milano” ( v. fascicolo monitorio p 104).
Pertanto, l'eccezione di incompetenza territoriale svolta da parte opponente in relazione all'applicabilità del forum destinatae solutionis non è fondata, sussistendo l'esclusiva competenza convenzionale del Tribunale di Milano.
Per altro verso, nel caso di specie, non può essere invocato il foro del consumatore, potendosi ritenere tale esclusivamente “la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta” (v. art 3 codice del consumo).
pagina 6 di 9 Nel caso di specie, l'opponente non è persona fisica, non è stato allegato che abbia stipulato il contratto per scopi estranei alla sua attività imprenditoriale e tale qualità non risulta neppure dalla documentazione contrattuale prodotta (V., in particolare, CGUE cause C-74/15 e C- Per_1
534/15 che hanno chiarito che la nozione di consumatore è oggettiva e funzionale, Per_2 riferita esclusivamente alla persona fisica che agisce per scopi estranei alla propria attività professionale;
nello stesso senso, Cass. S.U., n. 5868/2023).
7. Nel merito, l'opponente ha contestato l'efficacia probatoria delle fatture, nonché l'esistenza del credito, con particolare riguardo all'esercizio da parte sua del recesso avvenuto in data 22.2.2023.
7.1. L'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto (ex plurimis, Cass. n. 2421/2006; Cass. n. 13240/2019).
La prova del fatto costitutivo del credito, pertanto, spetta al creditore opposto (inter alia, Cass. n.
21101/2015; Cass. n. 17371/2003) il quale, peraltro, può avvalersi di tutti gli ordinari mezzi previsti dalla legge (Cass. n. 5915/2011; Cass. n. 5071/2009), compresa la mancata contestazione, in tutto o in parte, da parte dell'opponente (convenuto) del fatto invocato dal creditore opposto a sostegno della pretesa azionata.
È, infatti, onere del convenuto -e, nel caso di decreto ingiuntivo, dell'opponente-, quello di prendere posizione sui fatti posti a fondamento della domanda, dal mancato assolvimento di tale onere discende che i fatti non contestati devono ritenersi non controversi e non richiedenti specifiche dimostrazioni (Cass. n. 25516/2010).
7.2. La convenuta opposta ha assolto all'onere su di essa incombente, provando i fatti costitutivi a fondamento del credito azionato.
Ed invero, ha prodotto, già in sede monitoria, la copia conforme delle fatture insolute e il contratto (Cfr. docc. 3-9).
In particolare, la fattura n. 19.119 del 25.3.2022 di importo € 1.155,52, si riferisce all'OFFERTA
N° 11074-22 (doc. 8 fascicolo monitorio, pag. 1) sottoscritta il 15.2.2022 per l'utilizzo della soluzione "Contabilità in Cloud”, di cui dall'estratto sub doc. 3, in relazione alla quale risulta pagato e non contestato il pagamento per € 397,80, con un residuo insoluto di € 757,72; la fattura pagina 7 di 9 n. 10.817 del 18.1.2023 di importo € 1.620,38 si riferisce all'OFFERTA N° 11074-22 (doc. 8 fascicolo monitorio, pag. 1) sottoscritta il 15.2.2022 per l'utilizzo della soluzione "Contabilità in
Cloud”; la fattura n. 13.784 del 24.2.2023 di importo € 24.583,00 si riferisce all'OFFERTA
N° 4505-23 (doc. 8 fascicolo monitorio, pag. 4) per la concessione della Parte_2 licenza d'uso delle soluzioni software nonché per l'acquisto dei relativi servizi di aggiornamento, assistenza e manutenzione sottoscritta il 7.2.2023, di cui dall'estratto sub doc. 3, in relazione alla quale risulta pagato e non contestato il pagamento per € 7.791,34, con un residuo insoluto di €
16.791,66; la fattura n. 13.853 del 28.2.2023 di importo € 5270,06 si riferisce all' OFFERTA
CLOUD N° 4520-23 (doc. 8 fascicolo monitorio, pag. 10) per l'acquisto di servizi cloud sottoscritta il 7.2.2023, di cui dall'estratto sub doc. 3 risulta pagata e non contestato il pagamento per € 2.030,28, con un residuo insoluto di € 3.239,78.
Dalla documentazione versata in atti risulta un residuo insoluto per € 22.409,54.
7.3. L'opponente ha parzialmente adempiuto ai propri obblighi di pagamento, riconoscendo la validità delle fatture e l'esistenza del rapporto contrattuale senza contestare specificamente alcun inadempimento contrattuale, ma invocando il fatto estintivo rappresentato dall'avvenuto recesso dal rapporto contrattuale. I pagamenti degli acconti – pacifici e non contestati – confermano l'esistenza del rapporto contrattuale intercorso tra le parti.
7.4. La non corrispondenza della richiesta di pagamento stragiudiziale rispetto all'importo ingiunto, invocata dall'opponente, è del tutto irrilevante, assumendo piuttosto rilievo i crediti maturati successivamente alla richiesta stragiudiziale.
7.5. Non risulta dirimente l'avvenuto esercizio del diritto di recesso del 22 febbraio 2023 e il mancato adempimento delle obbligazioni da parte di . CP_1
Con riferimento alla validità e all'efficacia della disdetta, occorre richiamare l'art. 17 delle condizioni generali del contratto che prevede “17.1. Fatto salvo quanto eventualmente e diversamente previsto nelle Condizioni Integrative o nell'Ordine, il Contratto rimarrà efficace tra le Parti fino al 31 dicembre dell'anno di sottoscrizione e si intenderà automaticamente rinnovato alla scadenza per successivi periodi di un anno ciascuno, salvo disdetta da inviarsi con le modalità tecniche tempo per tempo indicate da oppure, in mancanza di CP_1 diversa indicazione, a mezzo raccomandata A/R e/o PEC, almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza”
pagina 8 di 9 Dalla lettura delle condizioni integrative dell'offerta “Contabilità in Cloud” si evince, altresì, che
“la disdetta comporterà il mancato rinnovo del Contratto alla prima scadenza successiva alla relativa comunicazione, fermo restando l'obbligo di pagamento dei Corrispettivi per il periodo intercorrente tra la comunicazione della disdetta e la data di cessazione del Contratto” (pag. 124).
Nel caso di specie, i contratti risultano tutti stipulati prima della disdetta del 22 febbraio 2023, così come le fatture risultano tutte emesse anteriormente a quella data, non rilevando, invece, la rateizzazione dei pagamenti, che è solo una modalità di pagamento scelta dal cliente.
In mancanza della prova dell'esistenza di fatti impeditivi, modificativi o estintivi, che invero non sono stati neppure eccepiti, l'opponente è pertanto obbligata a corrispondere il pagamento richiesto dalla società opposta . CP_1
8. L'opposizione va pertanto rigettata e, per l'effetto, il decreto ingiuntivo è confermato e dichiarato definitivamente esecutivo.
9. Tenuto conto della soccombenza, le spese processuali vengono poste a carico dell'opponente e liquidate come da dispositivo, in applicazione dei parametri previsti dal DM 55/2014 e modifiche successive, in conformità a valori tra i minimi e i medi tariffari, tenendo conto del valore della causa (da 5.201 a 26.000), dell'attività difensiva espletata e delle modalità di produzione dei documenti, di difficile consultazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Sezione Specializzata in materia d'impresa – A –, definitivamente pronunciando sull'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da nei confronti Parte_1 di rigettata ogni altra istanza ed eccezione, così provvede: Controparte_1
- Rigetta l'opposizione al decreto ingiuntivo proposta da e, per l'effetto, Parte_1 conferma il decreto ingiuntivo n. 9156/2024 emesso dal Tribunale di Milano in data 2.7.2024, che dichiara esecutivo;
- Condanna l'opponente alla rifusione delle spese processuali liquidate, in Parte_1 favore della convenuta opposta, in complessivi euro € 3.900,00 per Controparte_1 compensi, oltre a spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Milano, 29 novembre 2025
Il Giudice dott.ssa Silvia Giani
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Il Tribunale, in composizione monocratica, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. r.g. 29883/2024 promosso da
(C.F./P.IVA. , in persona del legale rappresentante, con Parte_1 P.IVA_1 sede in Catania (CT), alla via Caserma Carabinieri n. 9, rappresentata e difesa dall'avv. Federica
ER ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio sito in Messina, al Viale San Martino,
n. 246, is. 88
Attrice opponente contro
(C.F./P.IVA. , in persona del legale rappresentante, con Controparte_1 P.IVA_2 sede in Pesaro (PS), via Sandro Pertini n. 88, rappresentata e difesa dall'Avv. Massimo Ramoni ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Caterina Teti sito in Milano (MI), Via
Rubens n.15
Convenuta opposta
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
*
CONCLUSIONI
Per Parte_1
“revocare il decreto ingiuntivo per cui è causa, poiché l'opposto non ha instaurato preventivamente all'ordine del Giudice, l'obbligatorio procedimento di mediazione;
accertare l'incompetenza per territorio dell'Onorevole Tribunale Ordinario Civile di
Milano, poiché il contratto dedotto in causa (doc. 1 del ricorso in opposizione), riguarda pagina 1 di 9 un'asserita fornitura di servizi, di talché è competente il giudice del luogo dove i servizi dovevano essere resi e, quindi, il Tribunale di Catania;
accertare, comunque, la carenza probatoria dell'infondata pretesa creditoria, nonché
l'immediato recesso e la mancata prova della fornitura dei servizi, per quando dedotto in tutti gli atti ”.
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Per Controparte_1
“Nel merito, non essendo l'opposizione fondata su prova scritta, confermare il decreto ingiuntivo
R.G. N. 22279/2024 – D.I. n. 9156/2024 per le causali di cui in narrativa, e per l'effetto rigettare la spiegata opposizione;
- Nel merito, accertare che la (Codice Fiscale/Partita Iva: ) in Parte_1 P.IVA_1
p.l.r.p.t., è debitrice della in p.l.r.p.t. della somma di € 22.409,54, e per Controparte_1
l'effetto condannare la (Codice Fiscale/Partita Iva: ) in Parte_1 P.IVA_1
p.l.r.p.t., al pagamento in favore della in persona del Legale Controparte_1
Rappresentante pro tempore dell'importo di € 22.409,54, oltre interessi moratori ai sensi dell'art.5 del D.Lgs. 09/10/2002 n. 231 di attuazione della Direttiva 2000/35/CEE, maturati e maturandi sulla sorte insoluta a decorrere dalla scadenza delle fatture fino all'effettivo soddisfo, per le causali di cui in narrativa”.
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MOTIVAZIONE
1. Con opposizione a decreto ingiuntivo, ha citato in giudizio la Parte_1 chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo opposto n. 9156/2024 del Controparte_1
2.7.2024 (R.G. n. 22279/2024), con il quale il Tribunale di Milano ha ingiunto a Parte_1 di pagare, in favore di la somma di € 22.409,54, oltre agli interessi
[...] Controparte_1 al tasso previsto dal decreto legislativo 231/2002, come modificato dal decreto legislativo
192/2012, e alle spese di procedura.
L'attrice opponente ha eccepito, in via preliminare, il difetto di competenza territoriale del
Tribunale di Milano, deducendo che, avendo il contratto dedotto in causa per oggetto una fornitura di servizi, sarebbe competente il Tribunale di Catania quale giudice del luogo dove i servizi devono essere resi, ossia il forum destinatae solutionis.
pagina 2 di 9 Nel merito, la ha dedotto il difetto di prova del credito ingiunto, ritenendo Parte_1 insufficiente la fattura unilateralmente emessa dalla . CP_1
La medesima si è doluta della difformità della somma richiesta in via stragiudiziale in data
14.7.2023 per l'importo di € 4.057,27 rispetto a quella richiesta in sede monitoria per €
22.409,54, tale da determinare l'inesistenza di un credito liquido, certo ed esigibile.
Inoltre, ha affermato che la richiesta del 14.7.2023 è stata contestata da oggi Controparte_2
che con PEC del 9 agosto 2023 ha eccepito l'avvenuto esercizio del diritto di Parte_1 recesso del 22 febbraio 2023: con PEC del 22 febbraio 2023, infatti, la ha Controparte_2 comunicato la volontà di “avvalersi del diritto di recesso da tutti i contratti in essere tra la scrivente società e ”. CP_1
Infine, ha contestato l'adempimento delle obbligazioni da parte di , Parte_1 CP_1 lamentando il difetto di prova, da parte di quest'ultima, della consegna ed esecuzione dei previsti servizi.
2. Con comparsa del 23 settembre 2024, si è costituita in giudizio, chiedendo il CP_1 rigetto dell'opposizione avversaria e la conferma del decreto ingiuntivo n. 9156/2024.
In particolare, la convenuta opposta ha dedotto quanto segue.
Con riferimento all'eccepita incompetenza territoriale, la società opposta ha richiamato l'art. 23 delle condizioni generali del contratto, secondo cui “per i procedimenti di ingiunzione di cui agli art. 633 ss. c.p.c. e le relative fasi di opposizione […] sarà esclusivamente competente il foro di
Milano”.
Nel merito, a sostegno della pretesa creditoria, ha prodotto il contratto con le CP_1 condizioni generali e le fatture commerciali nn. 13853 emessa il 28.2.23, n. 13784, emessa il
24.2.2023, n. 10817, emessa il 18.01.2023, n. 1911, emessa il 25.3.2022 per un totale di €
32.628,96. L'opposta ha allegato che per la fattura n. 19119/1 (all.6 fascicolo monitorio), sono stati pagati € 397,80 in data 30.05.2022, per la fattura n. 13784/1A (all.4), relativa alle licenze, sono stati pagati € 6.112,17 in data 07.03.2023 ed € 1.679,17 in data 19.04.2023, per la fattura n.13853/1A (all.3 fascicolo monitorio), sono stati pagati € 1.310,32 in data 08.03.2023 ed €
359,98 in data 21.03.2023 ed € 359,98 in data 19.04.2023.
Pertanto, la società opposta risulterebbe creditrice della residua somma di € 22.409,54.
pagina 3 di 9 Secondo la convenuta opposta, dal momento che l'opponente ha pagato in acconto le varie fatture
– come da estratto conto (all. 3) – tali fatture devono considerarsi accettate dalla Parte_1
e, pertanto, da saldare.
[...]
Inoltre, i pagamenti in acconto sono stati effettuati dopo la disdetta del 22 febbraio 2023, che, in ogni caso, sarebbe fuori termine, in base alla previsione dell'art. 12.1 delle condizioni generali di utilizzo di prodotti software e servizi di aggiornamento, assistenza e manutenzione (all. 6).
Quanto alla difformità della richiesta di pagamento stragiudiziale rispetto all'importo ingiunto,
l'opposta rileva che successivamente alla diffida sono maturati gli ulteriori importi, come riscontrabile dalle fatture depositate.
3. A seguito del decreto ex art. 171 bis del 30 settembre 2024, le parti hanno depositato le memorie istruttorie ex art. 171 ter c.p.c.
Con memoria ex art. 171 ter n. 2 c.p.c., ha eccepito, altresì, l'improcedibilità del Parte_1 giudizio di opposizione per omessa attivazione della mediazione.
Con memoria ex art. 171 ter n. 3 c.p.c., ha argomentato che l'eccezione di CP_1 improcedibilità per mancato esperimento del procedimento di mediazione avrebbe dovuto essere chiesta con l'atto di citazione in opposizione o al più con la prima memoria.
4. A scioglimento della riserva assunta all'esito della prima udienza di comparazione, il Giudice ha rigettato la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e ha assegnato alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione delegata decorrente dalla comunicazione dell'ordinanza.
5. All'udienza dell'11.6.2025, verificato l'esito negativo del procedimento di mediazione delegata, vista la richiesta congiunta delle parti e ritenuta la causa matura per la decisione, il
Giudice ha fissato l'udienza del 19.11.2025 per la rimessione della causa in decisione, assegnando i termini di legge.
Le parti hanno depositato nei termini le comparse conclusionali e le memorie di replica e all'udienza del 19 novembre 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
***
MOTIVAZIONE
Valutazione del tribunale.
6. L'opposizione a decreto ingiuntivo non è fondata e deve essere rigettata per i motivi di seguito spiegati.
pagina 4 di 9 6.1. Eccezione d'improcedibilità della domanda per mancata attivazione del procedimento di mediazione
Con memoria ex art. 171 ter n. 2 c.p.c., reiterata nelle conclusioni, ha chiesto di Parte_1 revocare il decreto ingiuntivo opposto, in quanto parte opposta non ha attivato l'obbligatoria procedura di mediazione ex art. 5 bis del d.lgs. n. 149/2022.
L'eccezione non è fondata.
Ai sensi dell'art 5 comma 2 dlgs. cit., nelle controversie espressamente indicate dall'art. 5 comma
1 dlgs., l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda. L'improcedibilità è eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice non oltre la prima udienza. Il giudice, quando rileva che la mediazione non è stata esperita o è già iniziata, ma non si è conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6. A tale udienza, il giudice accerta se la condizione di procedibilità è stata soddisfatta e, in mancanza, dichiara l'improcedibilità della domanda giudiziale.
Con particolare riguardo al procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, quale è quello in esame, l'art 5 bis, dlgs cit., che viene in rilievo nel caso di specie, prevede che: “Quando l'azione di cui all'articolo 5, comma 1, è stata introdotta con ricorso per decreto ingiuntivo, nel procedimento di opposizione l'onere di presentare la domanda di mediazione grava sulla parte che ha proposto ricorso per decreto ingiuntivo. Il giudice alla prima udienza provvede sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione se formulate e, accertato il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6. A tale udienza, se la mediazione non è stata esperita, dichiara l'improcedibilità della domanda giudiziale proposta con il ricorso per decreto ingiuntivo, revoca il decreto opposto e provvede sulle spese”.
Nel caso di specie, in applicazione di tali disposizioni, il giudice, alla prima udienza e d'ufficio, verificato che la causa in oggetto rientra tra quelle di cui all'art. 5 primo comma, dopo avere provveduto sulla provvisoria esecuzione, ex art 5 bis decreto legislativo n 28/2010, accertato il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione, ha assegnato alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione delegata decorrente dalla comunicazione dell'ordinanza.
Il procedimento di mediazione è stato avviato tempestivamente da parte opposta e si è concluso negativamente, come da verbale di mediazione depositato da in data 22.04.2025. CP_1
pagina 5 di 9 Per tale ragione, la condizione di procedibilità della domanda giudiziale deve ritenersi soddisfatta e l'eccezione d'improcedibilità di parte opponente è infondata.
6. 2. Eccezione d'incompetenza territoriale
L'opponente ha eccepito il difetto di competenza territoriale del Tribunale di Milano, affermando la competenza del Tribunale di Catania quale giudice del luogo dove i servizi devono essere resi, id est, forum destinatae solutionis.
L'eccezione è infondata.
Sussiste la competenza del Tribunale di Milano in base al foro convenzionale stabilito per accordo delle parti ex art. 28 c.p.c.
Nel caso in esame, infatti, l'art. 23.2 delle condizioni generali Cloud stabilisce che “ per (i) i procedimenti d'ingiunzione di cui agli artt. 633 ss. c.p.c. e le relative fasi di opposizione …sarà esclusivamente competente il Foro di Milano”.
Dall'esame della documentazione contrattuale risulta che il Cliente ( ora Controparte_2
ha dichiarato di avere specificamente approvato la clausola in esame di cui all' Parte_1 art. 23.2 riguardante la legge applicabile e il foro esclusivo che testualmente si riporta:
“Sarà devoluta alla cognizione di un collegio di tre arbitri, nominati in conformità al
Regolamento della Camera Arbitrale di Milano, che deciderà secondo diritto, qualsiasi controversia inerente il, o derivante dal Contratto, fatta eccezione per (i) i procedimenti
d'ingiunzione di cui agli artt. 633 ss. c.p.c. e le relative fasi di opposizione e (ii) i procedimenti, cautelari o di merito, relativi alla violazione, da parte del Cliente e/o di ciascun Utente e/o di ciascun Utente Secondario e/o di ciascuna Controllata, della Proprietà Intellettuale di titolarità di , degli eventuali Partner e/o del Gruppo TeamSystem, per i quali sarà CP_1 esclusivamente competente il Foro di Milano” ( v. fascicolo monitorio p 104).
Pertanto, l'eccezione di incompetenza territoriale svolta da parte opponente in relazione all'applicabilità del forum destinatae solutionis non è fondata, sussistendo l'esclusiva competenza convenzionale del Tribunale di Milano.
Per altro verso, nel caso di specie, non può essere invocato il foro del consumatore, potendosi ritenere tale esclusivamente “la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta” (v. art 3 codice del consumo).
pagina 6 di 9 Nel caso di specie, l'opponente non è persona fisica, non è stato allegato che abbia stipulato il contratto per scopi estranei alla sua attività imprenditoriale e tale qualità non risulta neppure dalla documentazione contrattuale prodotta (V., in particolare, CGUE cause C-74/15 e C- Per_1
534/15 che hanno chiarito che la nozione di consumatore è oggettiva e funzionale, Per_2 riferita esclusivamente alla persona fisica che agisce per scopi estranei alla propria attività professionale;
nello stesso senso, Cass. S.U., n. 5868/2023).
7. Nel merito, l'opponente ha contestato l'efficacia probatoria delle fatture, nonché l'esistenza del credito, con particolare riguardo all'esercizio da parte sua del recesso avvenuto in data 22.2.2023.
7.1. L'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto (ex plurimis, Cass. n. 2421/2006; Cass. n. 13240/2019).
La prova del fatto costitutivo del credito, pertanto, spetta al creditore opposto (inter alia, Cass. n.
21101/2015; Cass. n. 17371/2003) il quale, peraltro, può avvalersi di tutti gli ordinari mezzi previsti dalla legge (Cass. n. 5915/2011; Cass. n. 5071/2009), compresa la mancata contestazione, in tutto o in parte, da parte dell'opponente (convenuto) del fatto invocato dal creditore opposto a sostegno della pretesa azionata.
È, infatti, onere del convenuto -e, nel caso di decreto ingiuntivo, dell'opponente-, quello di prendere posizione sui fatti posti a fondamento della domanda, dal mancato assolvimento di tale onere discende che i fatti non contestati devono ritenersi non controversi e non richiedenti specifiche dimostrazioni (Cass. n. 25516/2010).
7.2. La convenuta opposta ha assolto all'onere su di essa incombente, provando i fatti costitutivi a fondamento del credito azionato.
Ed invero, ha prodotto, già in sede monitoria, la copia conforme delle fatture insolute e il contratto (Cfr. docc. 3-9).
In particolare, la fattura n. 19.119 del 25.3.2022 di importo € 1.155,52, si riferisce all'OFFERTA
N° 11074-22 (doc. 8 fascicolo monitorio, pag. 1) sottoscritta il 15.2.2022 per l'utilizzo della soluzione "Contabilità in Cloud”, di cui dall'estratto sub doc. 3, in relazione alla quale risulta pagato e non contestato il pagamento per € 397,80, con un residuo insoluto di € 757,72; la fattura pagina 7 di 9 n. 10.817 del 18.1.2023 di importo € 1.620,38 si riferisce all'OFFERTA N° 11074-22 (doc. 8 fascicolo monitorio, pag. 1) sottoscritta il 15.2.2022 per l'utilizzo della soluzione "Contabilità in
Cloud”; la fattura n. 13.784 del 24.2.2023 di importo € 24.583,00 si riferisce all'OFFERTA
N° 4505-23 (doc. 8 fascicolo monitorio, pag. 4) per la concessione della Parte_2 licenza d'uso delle soluzioni software nonché per l'acquisto dei relativi servizi di aggiornamento, assistenza e manutenzione sottoscritta il 7.2.2023, di cui dall'estratto sub doc. 3, in relazione alla quale risulta pagato e non contestato il pagamento per € 7.791,34, con un residuo insoluto di €
16.791,66; la fattura n. 13.853 del 28.2.2023 di importo € 5270,06 si riferisce all' OFFERTA
CLOUD N° 4520-23 (doc. 8 fascicolo monitorio, pag. 10) per l'acquisto di servizi cloud sottoscritta il 7.2.2023, di cui dall'estratto sub doc. 3 risulta pagata e non contestato il pagamento per € 2.030,28, con un residuo insoluto di € 3.239,78.
Dalla documentazione versata in atti risulta un residuo insoluto per € 22.409,54.
7.3. L'opponente ha parzialmente adempiuto ai propri obblighi di pagamento, riconoscendo la validità delle fatture e l'esistenza del rapporto contrattuale senza contestare specificamente alcun inadempimento contrattuale, ma invocando il fatto estintivo rappresentato dall'avvenuto recesso dal rapporto contrattuale. I pagamenti degli acconti – pacifici e non contestati – confermano l'esistenza del rapporto contrattuale intercorso tra le parti.
7.4. La non corrispondenza della richiesta di pagamento stragiudiziale rispetto all'importo ingiunto, invocata dall'opponente, è del tutto irrilevante, assumendo piuttosto rilievo i crediti maturati successivamente alla richiesta stragiudiziale.
7.5. Non risulta dirimente l'avvenuto esercizio del diritto di recesso del 22 febbraio 2023 e il mancato adempimento delle obbligazioni da parte di . CP_1
Con riferimento alla validità e all'efficacia della disdetta, occorre richiamare l'art. 17 delle condizioni generali del contratto che prevede “17.1. Fatto salvo quanto eventualmente e diversamente previsto nelle Condizioni Integrative o nell'Ordine, il Contratto rimarrà efficace tra le Parti fino al 31 dicembre dell'anno di sottoscrizione e si intenderà automaticamente rinnovato alla scadenza per successivi periodi di un anno ciascuno, salvo disdetta da inviarsi con le modalità tecniche tempo per tempo indicate da oppure, in mancanza di CP_1 diversa indicazione, a mezzo raccomandata A/R e/o PEC, almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza”
pagina 8 di 9 Dalla lettura delle condizioni integrative dell'offerta “Contabilità in Cloud” si evince, altresì, che
“la disdetta comporterà il mancato rinnovo del Contratto alla prima scadenza successiva alla relativa comunicazione, fermo restando l'obbligo di pagamento dei Corrispettivi per il periodo intercorrente tra la comunicazione della disdetta e la data di cessazione del Contratto” (pag. 124).
Nel caso di specie, i contratti risultano tutti stipulati prima della disdetta del 22 febbraio 2023, così come le fatture risultano tutte emesse anteriormente a quella data, non rilevando, invece, la rateizzazione dei pagamenti, che è solo una modalità di pagamento scelta dal cliente.
In mancanza della prova dell'esistenza di fatti impeditivi, modificativi o estintivi, che invero non sono stati neppure eccepiti, l'opponente è pertanto obbligata a corrispondere il pagamento richiesto dalla società opposta . CP_1
8. L'opposizione va pertanto rigettata e, per l'effetto, il decreto ingiuntivo è confermato e dichiarato definitivamente esecutivo.
9. Tenuto conto della soccombenza, le spese processuali vengono poste a carico dell'opponente e liquidate come da dispositivo, in applicazione dei parametri previsti dal DM 55/2014 e modifiche successive, in conformità a valori tra i minimi e i medi tariffari, tenendo conto del valore della causa (da 5.201 a 26.000), dell'attività difensiva espletata e delle modalità di produzione dei documenti, di difficile consultazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Sezione Specializzata in materia d'impresa – A –, definitivamente pronunciando sull'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da nei confronti Parte_1 di rigettata ogni altra istanza ed eccezione, così provvede: Controparte_1
- Rigetta l'opposizione al decreto ingiuntivo proposta da e, per l'effetto, Parte_1 conferma il decreto ingiuntivo n. 9156/2024 emesso dal Tribunale di Milano in data 2.7.2024, che dichiara esecutivo;
- Condanna l'opponente alla rifusione delle spese processuali liquidate, in Parte_1 favore della convenuta opposta, in complessivi euro € 3.900,00 per Controparte_1 compensi, oltre a spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Milano, 29 novembre 2025
Il Giudice dott.ssa Silvia Giani
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