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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 21/05/2025, n. 4128 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4128 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6364/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Milano, tredicesima sezione civile, in composizione monocratica, in persona del dott.
Antonio Sammarro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6364 del R.G.A.C. dell'anno 2025, già n. 45854/2024, decisa all'esito del deposito entro il termine perentorio del 20.05.2025 di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e vertente
TRA
(c.f. , rappresentata e difesa dall'avv.ta Parte_1 C.F._1
Cristina Carpinelli;
ATTRICE
E
(C.F. e P. Iva , Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv.ta Silvia Enrico e dall'avv. Nicola Timpanaro;
CONVENUTA
Oggetto: locazione.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
premesso che in data 1/12/2018 la società Parte_1 Controparte_2
con sede n Milano concedeva in locazione ad uso commerciale alla società
[...] [...]
di IN UL l'immobile di sua proprietà in Milano – Via Carlo De Cristoforis CP_1
5 con contratto registrato all'Agenzia delle Entrate in voltura alla sig.ra in data in data Parte_1
23/5/2023, costituito da negozio al piano terra composto da due vani e due bagni censito al Catasto
Fabbricati del Comune di pagina 1 di 3 Milano al foglio 266, mappale 63, subalterno 733, Via Carlo De Cristoforis n. 5, piano T, zona censuaria 2, categoria C/1, classe 7, mq. 98 superficie catastale mq 127, rendita catastale € 3.897,18
con subalterno 733 derivante dalla fusione diversa distribuzione degli spazi interni degli originari subb.
57 e 58 come da pratica MI0065346 in data 24 febbraio 2022 (n. 21492.1/2022), che in corso di contratto (aprile 2021) la soc. mutava più volte compagine sociale e socio CP_1
accomandatario sino a diventare che in data Controparte_1
13/9/2021 decedeva il e dopo la ricostituzione della pluralità dei soci, la società Controparte_2
mutava la propria ragione sociale in ragione del diverso e nuovo socio accomandatario in
[...]
che in data 26/4/2023 in esecuzione di un accordo di mediazione Controparte_3
inerente la successione del de cuius , le cedeva Controparte_2 Controparte_3
l'immobile per cui è causa, nel quale veniva immessa nel possesso a partire dal 7/7/2022, che il canone pattuito ammontava ad € 45.600,00 annui pari ad € 3800,00 mensili, oltre € 200,00 di spese condominiale, da pagarsi in via anticipata al primo giorno di ciascun mese, canone pari all'attualità a seguito degli aggiornamenti ISTAT ad € 4.658,05 al mese, che il contratto prevedeva altresì
l'imputazione di interessi legali aumentati di 5 punti, che sin dall'inizio del rapporto tra gli attuali contraenti la società conduttrice effettuava sempre i pagamenti in ritardo e a mezzo di acconti di vari importi, ma senza mai rispettare le scadenze pattuite, che la società conduttrice aveva pagato il mese di ottobre in data 5/12/2024 ma non aveva saldato i mesi di novembre e di dicembre, intimava lo sfratto per morosità convenendo la davanti a questo giudice per Controparte_1
convalida della finita locazione dichiarandola tenuta al pagamento dell'indennità dovuta per l'occupazione successiva al presente atto in misura almeno pari al canone locatizio mensile di € 4.658,05, oltre interessi moratori.
si opponeva alla convalida eccependo la diversità Controparte_1
dell'intimazione notificato rispetto a quella iscritto a ruolo, l'insussistenza della morosità, e chiedeva il rigetto della domanda.
Con ordinanza resa il 18.02.2025 il giudice rigettava la richiesta concessione dell'ordinanza provvisoria di rilascio e disponeva il mutamento del rito.
pagina 2 di 3 All'esito del deposito entro il termine perentorio del 20.05.2025 delle note scritte in sostituzione di udienza ex artt. 127 ter e 128 c.p.c. la causa veniva decisa
Preliminarmente, deve darsi atto del venir meno di ogni ragione di contrasto in ordine alla presente controversia, atteso che nelle note scritte le parti hanno dichiarato di rinunciare reciprocamente all'azione e agli atti del giudizio e reciprocamente di accettare le rispettive rinunce e per l'effetto ed hanno chiesto congiuntamente l'estinzione del giudizio a spese fra loro compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra difesa, deduzione ed eccezione, così
provvede:
- Dichiara l'estinzione del giudizio e compensa le spese di lite.
Milano, 21 maggio 2025
Il giudice
Antonio Sammarro
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Milano, tredicesima sezione civile, in composizione monocratica, in persona del dott.
Antonio Sammarro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6364 del R.G.A.C. dell'anno 2025, già n. 45854/2024, decisa all'esito del deposito entro il termine perentorio del 20.05.2025 di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e vertente
TRA
(c.f. , rappresentata e difesa dall'avv.ta Parte_1 C.F._1
Cristina Carpinelli;
ATTRICE
E
(C.F. e P. Iva , Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv.ta Silvia Enrico e dall'avv. Nicola Timpanaro;
CONVENUTA
Oggetto: locazione.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
premesso che in data 1/12/2018 la società Parte_1 Controparte_2
con sede n Milano concedeva in locazione ad uso commerciale alla società
[...] [...]
di IN UL l'immobile di sua proprietà in Milano – Via Carlo De Cristoforis CP_1
5 con contratto registrato all'Agenzia delle Entrate in voltura alla sig.ra in data in data Parte_1
23/5/2023, costituito da negozio al piano terra composto da due vani e due bagni censito al Catasto
Fabbricati del Comune di pagina 1 di 3 Milano al foglio 266, mappale 63, subalterno 733, Via Carlo De Cristoforis n. 5, piano T, zona censuaria 2, categoria C/1, classe 7, mq. 98 superficie catastale mq 127, rendita catastale € 3.897,18
con subalterno 733 derivante dalla fusione diversa distribuzione degli spazi interni degli originari subb.
57 e 58 come da pratica MI0065346 in data 24 febbraio 2022 (n. 21492.1/2022), che in corso di contratto (aprile 2021) la soc. mutava più volte compagine sociale e socio CP_1
accomandatario sino a diventare che in data Controparte_1
13/9/2021 decedeva il e dopo la ricostituzione della pluralità dei soci, la società Controparte_2
mutava la propria ragione sociale in ragione del diverso e nuovo socio accomandatario in
[...]
che in data 26/4/2023 in esecuzione di un accordo di mediazione Controparte_3
inerente la successione del de cuius , le cedeva Controparte_2 Controparte_3
l'immobile per cui è causa, nel quale veniva immessa nel possesso a partire dal 7/7/2022, che il canone pattuito ammontava ad € 45.600,00 annui pari ad € 3800,00 mensili, oltre € 200,00 di spese condominiale, da pagarsi in via anticipata al primo giorno di ciascun mese, canone pari all'attualità a seguito degli aggiornamenti ISTAT ad € 4.658,05 al mese, che il contratto prevedeva altresì
l'imputazione di interessi legali aumentati di 5 punti, che sin dall'inizio del rapporto tra gli attuali contraenti la società conduttrice effettuava sempre i pagamenti in ritardo e a mezzo di acconti di vari importi, ma senza mai rispettare le scadenze pattuite, che la società conduttrice aveva pagato il mese di ottobre in data 5/12/2024 ma non aveva saldato i mesi di novembre e di dicembre, intimava lo sfratto per morosità convenendo la davanti a questo giudice per Controparte_1
convalida della finita locazione dichiarandola tenuta al pagamento dell'indennità dovuta per l'occupazione successiva al presente atto in misura almeno pari al canone locatizio mensile di € 4.658,05, oltre interessi moratori.
si opponeva alla convalida eccependo la diversità Controparte_1
dell'intimazione notificato rispetto a quella iscritto a ruolo, l'insussistenza della morosità, e chiedeva il rigetto della domanda.
Con ordinanza resa il 18.02.2025 il giudice rigettava la richiesta concessione dell'ordinanza provvisoria di rilascio e disponeva il mutamento del rito.
pagina 2 di 3 All'esito del deposito entro il termine perentorio del 20.05.2025 delle note scritte in sostituzione di udienza ex artt. 127 ter e 128 c.p.c. la causa veniva decisa
Preliminarmente, deve darsi atto del venir meno di ogni ragione di contrasto in ordine alla presente controversia, atteso che nelle note scritte le parti hanno dichiarato di rinunciare reciprocamente all'azione e agli atti del giudizio e reciprocamente di accettare le rispettive rinunce e per l'effetto ed hanno chiesto congiuntamente l'estinzione del giudizio a spese fra loro compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra difesa, deduzione ed eccezione, così
provvede:
- Dichiara l'estinzione del giudizio e compensa le spese di lite.
Milano, 21 maggio 2025
Il giudice
Antonio Sammarro
pagina 3 di 3