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Sentenza 21 settembre 2025
Sentenza 21 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 21/09/2025, n. 1566 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1566 |
| Data del deposito : | 21 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 936/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Bologna nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Rosario Lionello Rossino Presidente dott.ssa Annarita Donofrio Consigliere dott.ssa Anna Orlandi Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento in grado di appello iscritto al n. R.G. 936/2024 promosso da:
(C.F. nato a [...] in data [...] e domiciliato Parte_1 C.F._1 in Altoè di Podenzano (PC), via De Amicis n. 85, rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Dametti del foro di Piacenza, con domicilio eletto presso e nel suo studio sito in Piacenza alla via Raimondo Palmerio
n. 9;
APPELLANTE nei confronti di
(C.F. ) nata a [...] il [...] e residente a Controparte_1 C.F._2
Palazzolo Acreide (SR) in via Colleorbo n. 25/C, rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Guerci del foro di Siracusa e dall' Avv. Maria Rosa Zilli del foro di Piacenza, con domicilio eletto presso e nello studio della prima sito in Siracusa al viale Santa Panagia n. 90;
APPELLATA
Procuratore Generale
INTERVENUTO
IN PUNTO A: appello avverso la sentenza definitiva n. 743/2023 dello 05.12.2023, pubblicata in data
13.12.2023, del Tribunale di Piacenza, avente ad oggetto divorzio-cessazione effetti civili del matrimonio;
LA CORTE
1 udita la lettura delle conclusioni prese dai procuratori delle parti;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti del processo, ha così deciso:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso depositato in data 03.07.2020 dinanzi al Tribunale di Piacenza, il IG. Parte_1 premesso di avere contratto matrimonio con a Siracusa in data 29.07.2011, che dall'unione Controparte_1 matrimoniale erano nate le figlie il 22.06.2012 e in data 31.03.2014, che, con provvedimento Per_1 Per_2 del 19.12.2019, il Tribunale di Piacenza aveva omologato la separazione consensuale dei coniugi, che le condizioni di separazione concordate prevedevano, in estrema sintesi, l'affidamento condiviso delle figlie ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre alla quale era temporaneamente assegnata la casa familiare sita in Altoè di Podenzano, sino alla chiusura dell'anno scolastico in corso, con impegno da parte di questa a reperire altro appartamento in locazione nella provincia di Piacenza e contestuale obbligo del marito di contribuire al pagamento del canone di affitto con la somma mensile di euro 300,00, che ricorrevano i presupposti per la pronuncia di divorzio essendo decorso il termine di ininterrotta separazione e non essendo possibile ricostituire la comunione materiale e spirituale tra i coniugi, che da oltre quattro mesi la CP_1 aveva sottratto le figlie al padre trasferendosi in Sicilia e contravvenendo a quanto stabilito nelle condizioni di separazione, che prevedevano, come visto, l'affidamento condiviso delle minori ad entrambi i genitori, con collocazione presso la madre e residenza in provincia di Piacenza, che la moglie non aveva rispettato le condizioni concordate, ostacolava il rapporto del padre con le figlie e non si rendeva disponibile a comunicare con il ricorrente, che per effetto del suddetto allontanamento, le figlie minori non avevano potuto seguire il percorso sanitario di visite e vaccini previsto dall'AUSL competente, nonché le terapie odontoiatriche necessarie, che le condizioni economiche di esso ricorrente avevano subito un netto peggioramento, anche a seguito del periodo di emergenza sanitaria, con una diminuzione reddituale di oltre il 60%, mentre la , CP_1 trasferendosi in Sicilia, aveva chiuso di fatto la sua partita IVA e la sua attività, sottraendosi a tutti i pagamenti di utenze, tasse e spese condominiali, delle quali avrebbe dovuto poi farsi carico l'odierno ricorrente una volta reimmesso nel possesso della sua abitazione, tutto ciò premesso, chiedeva dichiararsi il divorzio alle condizioni indicate nel ricorso, insistendo in particolare per l'affidamento esclusivo a sé delle figlie minori con un contributo mensile per il mantenimento delle figlie a carico della madre. Con comparsa di risposta depositata il 26.11.2020 si costituiva la IG.ra aderendo alla domanda di divorzio formulata dal marito Controparte_1
e chiedendo a sua volta l'affidamento esclusivo delle figlie minori o, in subordine, l'affidamento condiviso delle stesse ad entrambi i genitori con collocazione presso la madre e con diritto di visita del padre da concordarsi secondo modalità tali da non arrecare pregiudizio all'equilibrio delle figlie. La resistente contestava radicalmente la ricostruzione dei fatti fornita dal in particolare negando di avere sottratto Parte_1
2 le figlie al padre. Domandava altresì di porre a carico del ricorrente un assegno di divorzio in proprio favore e un contributo non inferiore ad euro 800 mensili per il mantenimento delle due figlie minori.
All'udienza presidenziale del 10.12.2020 comparivano entrambe le parti, assistite dai rispettivi difensori, di talché, dato atto della pendenza di un procedimento per la modifica delle condizioni di separazione che aveva ad oggetto principalmente la residenza abituale delle minori, questione del tutto rilevante anche ai fini del giudizio di divorzio, su richiesta delle parti, veniva disposto rinvio dell'udienza presidenziale. Alla successiva udienza del 18.3.2021 comparivano entrambe le parti, e, esperito il tentativo di conciliazione con esito negativo, su richiesta concorde delle parti, veniva disposto rinvio ad altra udienza, in attesa del deposito della relazione relativa alla c.t.u. psicologica disposta nel separato procedimento di modifica delle condizioni di separazione. All'udienza del 26.10.2021, a fronte della radicale contrapposizione tra le parti in ordine al luogo di vita delle minori (se in Sicilia con la madre o nel piacentino dove risiede anche il padre), ritenuto necessario acquisire preliminarmente la c.t.u. psicologica depositata nell'ambito del separato procedimento, veniva disposto rinvio all'udienza del 30.11.2021 al fine della pronuncia dei provvedimenti presidenziali. Alla successiva udienza presidenziale del 30.11.2021, all'esito del contraddittorio tra le parti, con ordinanza resa in data 24-25 gennaio 2022 - ritenuto che, quanto alla regolamentazione in ordine al collocamento e residenza delle figlie minori e , non risultassero provate ragioni per disattendere quanto recentemente Per_1 Per_2 disposto con provvedimento collegiale in data 7-8 luglio 2021, con particolare riguardo alle conclusioni dell'approfondita c.t.u. psicologica che aveva fondato la decisione del Tribunale, così come, quanto al contributo previsto a carico del padre per il mantenimento delle minori, non si configuravano, allo stato, elementi per discostarsi dalle condizioni di separazione consensuale di cui al verbale dello 05.12.2019 - veniva disposta la conferma delle condizioni di separazione consensuale omologata in data 19.12.2019, come modificate con provvedimento collegiale in data 7-8 luglio 2021. Rimesse le parti davanti al G.I., all'udienza del 29.9.2022, venivano assegnati alle parti i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., con rinvio all'udienza del 19.01.2023 per la discussione sulle istanze istruttorie. A tale udienza i procuratori delle parti chiedevano concordemente la fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni, mentre, a fronte delle contrapposte richieste delle parti di modifica del regolamento economico di cui ai provvedimenti provvisori presidenziali, si riteneva opportuno riservare al Collegio, in sede di decisione, ogni definitivo provvedimento inerente alle condizioni di divorzio. Precisate le conclusioni, all'udienza del 25.05.2023, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Con sentenza emessa in data 5 dicembre 2023 e pubblicata il 13 dicembre 2023, il Tribunale di Piacenza dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 29.07.2011 da e Parte_1
sussistendone i presupposti di legge, disponeva l'affidamento condiviso delle figlie Controparte_1
e ad entrambi i genitori con residenza abituale presso la madre alla quale, di conseguenza, Per_1 Per_2
3 era assegnata la casa familiare di Altoè di Podenzano, via Ungheria n. 5, e frequentazione del padre secondo il regolamento previsto nelle condizioni di separazione omologate in data 19.12.2019, come modificate con provvedimento collegiale reso in data 08.07.2021, poneva a carico di il Parte_1 versamento della somma di euro 800,00 mensili (euro 400,00 per ciascuna figlia) a titolo di contributo per il mantenimento delle figlie minori e da corrispondere a in via anticipata Per_1 Per_2 Controparte_1 entro il giorno 10 di ogni mese e annualmente rivalutabili secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie occorrenti per le figlie e da determinarsi secondo le Linee guida del CNF, rigettava la richiesta di assegno di mantenimento in proprio favore formulata dalla e compensava CP_1 integralmente le spese processuali, in ragione della natura della causa e dei motivi della decisione tra cui la condotta delle parti, irriducibili nel non volere trovare punti di intesa.
2.- Con appello depositato in data 13.06.2024, il IG. ha impugnato detta sentenza Parte_1 chiedendone la parziale riforma in punto agli aspetti economici ovvero alla quantificazione dell'assegno mensile posto a carico del padre per il mantenimento delle due figlie. Con un unico motivo di gravame, censura infatti l'appellante la sentenza del Tribunale di Piacenza nella parte in cui è stato determinato nella somma mensile di euro 800,00 l'assegno da versarsi da parte del padre per il mantenimento delle figlie, domandandone la riduzione. A sostegno dell'impugnazione, deduce il una errata valutazione del materiale Parte_1 probatorio da parte del Giudice di prime cure, il quale non avrebbe tenuto conto della diminuzione dei redditi del ricorrente. Ad avviso dell'appellante, non sarebbe dato in alcun modo comprendere la ragione giuridica e logica in forza della quale la oggettiva contrazione dei ricavi percepiti dal padre dall'attività imprenditoriale di calzolaio con negozio in Piacenza non possa costituire un elemento idoneo a determinare una modificazione del quantum del contributo mensile per le figlie, indubbia è infatti la circostanza che dal tempo della separazione e dello stesso deposito del ricorso per divorzio il abbia subito un progressivo Parte_1 peggioramento delle proprie condizioni economiche. Peraltro fa rilevare l'appellante, a riprova della difficile situazione reddituale di cui si è detto sopra, come il suo reddito annuale sia alla data di proposizione dell'appello ulteriormente diminuito, risultando infatti per l'anno 2023 pari ad euro 5.619. A fronte di una tale comprovata evidenza, il Giudice di primo grado avrebbe dovuto accogliere la invocata diminuzione dell'assegno di mantenimento per le figlie;
tuttavia, deduce l'appellante, del tutto inspiegabilmente, il
Tribunale di Piacenza riteneva ostativo a detta pronuncia un ulteriore e diverso elemento ossia il perdurante stato di disoccupazione della resistente madre, che, come sottolineato in primo grado, ha piena capacità lavorativa unita ad una acquisita professionalità, per avere svolto sia attività impiegatizia che artigianale, quale titolare per qualche anno di attività di sartoria, così svolgendo una motivazione quantomeno contraddittoria.
In punto di diritto, si duole quindi l'appellante di una violazione dell'art. 337 ter comma 4 c.c. e della consolidata giurisprudenza al riguardo secondo cui per la determinazione dell'assegno di mantenimento periodico deve tenersi conto dei rispettivi redditi dei genitori, delle ulteriori sopravvenienze economiche, dei
4 risparmi nonché della disponibilità di alloggi di proprietà in uno con la considerazione delle esigenze attuali dei figli e del tenore di vita da loro goduto durante la convivenza matrimoniale dei genitori e in osservanza del principio di proporzionalità. Avuto riguardo ai criteri enunciati, il Tribunale di Piacenza avrebbe dovuto accogliere la domanda di rideterminazione del contributo al mantenimento delle figlie in euro 300,00 per ogni figlia, importo questo già di per sé eccessivo per le capacità reddituali dell'appellante padre.
Tanto dedotto, chiede alla Corte, in parziale riforma dell'impugnata sentenza e in Parte_1 accoglimento delle domande avanzate nell'appello, di:
- stabilire che il padre corrisponda la somma mensile di euro 300,00 - o la diversa somma ritenuta equa e di giustizia - per ogni figlia a titolo di contributo per il suo mantenimento, da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici Istat e secondo le modalità già in corso;
Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio.
3.- Con comparsa di risposta depositata il 28.10.2024, si è costituita la IG.ra , domandando Controparte_1 respingersi l'avverso gravame, in quanto del tutto infondato in fatto ed in diritto, risultando la sentenza impugnata - salvo quanto osserverà e chiederà di seguito - pressoché immune da vizi e dunque meritevole di conferma, ancor più alla luce delle circostanze e situazioni successive alla pubblicazione della sentenza impugnata. Più specificamente deduce l'appellata come già in sede di separazione personale, allorquando fu concordato dai coniugi un importo di euro 800,00 mensili per il mantenimento delle figlie da versarsi da parte del padre oltre alla somma di euro 300,00 mensili quale contributo alla locazione di un immobile, la sommatoria dei redditi autodichiarati dal fosse incompatibile con gli obblighi volontariamente Parte_1 assunti;
come emerge infatti dalla dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2020 il reddito dichiarato dall'odierno appellante era di euro 8.701,00 al netto delle imposte, ovvero euro 725,00 mensili e a fronte di tali redditi mensili il medesimo si era assunto l'obbligo di versare alla moglie la somma di euro 1.100 mensili.
Ciò a dimostrazione, ad avviso della , che, avendo le dichiarazioni dei redditi una funzione CP_1 tipicamente fiscale, nelle controversie relative a rapporti estranei al sistema tributario, quali quelle concernenti l'attribuzione o la quantificazione dell'assegno di mantenimento, non hanno valore vincolante per il giudice il quale, nella sua valutazione discrezionale, può fondare il suo convincimento su altre risultanze probatorie.
Prova ne sarebbe secondo l'appellata la stessa richiesta formulata dal e volta ad ottenere una Parte_1 riduzione del contributo ad euro 600,00 mensili, a fronte di una ulteriore diminuzione del reddito dichiarato nell'anno 2022.
La IG.ra rende inoltre edotta la Corte di circostanze sopravvenute a fare tempo dalla pronuncia CP_1 oggetto di impugnazione, che determinerebbero la necessità di una modifica delle altre condizioni ivi stabilite.
L'appellata nel settembre 2024 è divenuta madre di un altro figlio, , nato a [...] il [...] dal Per_3 rapporto sentimentale con tal IG. , titolare della omonima ditta individuale corrente in Palazzolo CP_2
Acreide dove il medesimo risiede. Al momento della nascita del fratellino le figlie minori e si Per_1 Per_2
5 trovavano già a Siracusa atteso che l'appellata, con l'ausilio della propria madre, le aveva fatte prelevare da quest'ultima all'inizio del mese di settembre per condurle in Sicilia per poi rientrare a Piacenza il 15.09.2024 per l'inizio del nuovo anno scolastico. Allo stato, dunque, le figlie minori si trovano ad Altoè di Podenzano con il padre il quale si è installato con le stesse nella casa già familiare. Le minori avrebbero manifestato il vivo desiderio di vivere insieme alla madre, al suo compagno e al fratellino appena nato a [...] l'appellata intende stabilirsi e ove risiedono anche i di lei genitori. Mentre la madre anche attraverso video chiamate aiuta le figlie nello svolgimento dei compiti, l'odierno appellante avrebbe delegato la gestione delle minori alla propria madre ottantenne, sempre più insofferente ai compiti a lei assegnati dal figlio. Il
nonostante le oggettive difficoltà di prendersi cura delle bambine, non solo non avrebbe intenzione Parte_1 di assecondare il loro volere ma le sottoporrebbe quotidianamente ad una forte pressione psicologica, le tratterebbe in modo aggressivo, talvolta urlando. Sarebbe evidente per la il pregiudizio derivante alle CP_1 figlie da una siffatta situazione, nocumento per la prole che costituisce il fondamento della necessità di ottenere l'autorizzazione a trasferire le figlie da Altoè di Podenzano a Palazzolo Acreide dove la madre ha sempre mantenuto la propria residenza e le bambine hanno una rete di affetti solidi e legami amicali e hanno frequentato quasi la metà delle lezioni nell'anno scolastico 2020/2021. Tale nuovo assetto sarebbe confacente al benessere psicofisico delle figlie le quali desiderano fortemente vivere con la madre e il loro fratellino in
Sicilia, assicurando questa la propria costante presenza, per non svolgere al momento alcuna attività lavorativa, il padre potrebbe vedere e tener con sé le figlie due fine settimana al mese e durante le festività come già regolamentato e per periodi più lunghi durante le ferie estive.
L'appellato ha quindi chiesto alla Corte di Appello di:
- Rigettare l'appello proposto da per i motivi sopra esposti;
Parte_1
- Modificare le statuizioni contenuti nella sentenza del Tribunale di Piacenza n. 743/2023 del 5 dicembre 2023, alla luce dei fatti sopravvenuti indicati in narrativa, autorizzando il trasferimento delle figlie minori in
Palazzolo Acreide (SR) presso l'abitazione della madre, presso la quale rimarranno collocate, fermo restando l'affidamento condiviso delle stesse ad entrambi i genitori;
- Disporre, di conseguenza, che il padre possa vedere e tenere con sé le figlie, compatibilmente con gli impegni scolastici delle stesse, due weekend alternati al mese, una volta in Palazzolo Acreide (SR) e l'altra presso il luogo di residenza del padre, ponendo le spese a carico di entrambi i genitori al 50%; durante la stagione estiva per metà delle vacanze scolastiche, alternativamente con la madre, nei seguenti periodi: dalla chiusura della scuola al 31/7 e/o dall'1/8 all'inizio della scuola, confermando la regolamentazione prevista per le festività;
- Condannare l'appellante alle spese e compensi del giudizio;
In via istruttoria si domanda che venga disposto con urgenza l'ascolto delle figlie minori.
5.- All'udienza del 7 novembre 2024, il difensore dell'appellante dichiarava la propria opposizione al trasferimento delle figlie minori in Sicilia richiesto dalla controparte, insistendo sulla permanenza delle minori
6 a Piacenza perché rispondente al loro interesse e per la fissazione di un assegno di mantenimento a carico della madre - rappresentava che quest'istanza non era stata svolta nel ricorso introduttivo perché all'epoca la madre viveva con le bambine -, il difensore dell'appellata si opponeva alla richiesta di fissazione di un assegno a carico della madre avanzata da parte avversa. Le parti si riportavano ai propri atti e alle rispettive istanze, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate e la Corte si riservava.
Con ordinanza resa in data 8 novembre 2024, ritenutane la necessità alla luce della domanda svolta dalla madre volta ad ottenere autorizzazione al trasferimento di residenza delle due figlie minori e Controparte_1 Per_1
che attualmente vivono con il padre istanza cui quest'ultimo decisamente si oppone, Per_2 Parte_1 era disposta c.t.u. integrativa con il seguente quesito: “Verifichi nuovamente il C.T.U. - letti gli atti di causa, esperita ogni opportuna indagine con il metodo che riterrà adeguato al caso, nel modo più ampio ed approfondito possibile, sottoposte ad opportuno colloquio ed accertamento le parti ed i rispettivi nuclei familiari e persone di riferimento, sentite le minori al cui ascolto è espressamente delegato ed acquisito ogni utile elemento anche presso i Servizi Sociali - lo stato di salute psicofisica delle minori e ed i Per_1 Per_2 rapporti delle stesse con ciascun genitore, e quale risulti essere la collocazione migliore delle minori e maggiormente rispondente al loro interesse, con particolare riguardo alla più adeguata ed opportuna soluzione abitativa, situazione scolastica, amicale e sociale di riferimento;
determini altresì il più adeguato regolamento di frequentazione delle minori con il genitore non collocatario in via prevalente, tenuto conto anche qui dei contesti sociali, parentali e delle circostanze oggettive in cui si inserisce la vita quotidiana delle minori”, fissando udienza per il conferimento incarico e giuramento del CTU.
All'udienza da ultimo allo scopo fissata il 30.01.2025, il nominato CTU prestava il giuramento di rito e dichiarava di accettare l'incarico, il difensore dell'appellante riservava la nomina del proprio CTP, chiedendo in via di urgenza la modifica delle statuizioni economiche della sentenza di primo grado con revoca del contributo a carico del padre e fissazione di un contributo a carico della madre nella misura ritenuta di giustizia e assegnazione al padre dell'assegno unico, attesa l'attuale convivenza con le figlie minori, il difensore dell'appellata nominava CTP la dott.ssa opponendosi all'avversa richiesta di modifica delle Persona_4 previsioni economiche e la Corte si riservava solo sui provvedimenti economici urgenti richiesti e disponeva che il CTU procedesse all'incarico già conferito. Con provvedimento emesso in data 31.01.2025, la Corte ritenuto, che stante il mutamento della collocazione prevalente delle figlie minori le quali da settembre del
2024 risiedono con il padre nella provincia di Piacenza mentre la madre abita in Sicilia, debba essere senz'altro sospeso l'obbligo del IG. di versare alla madre la somma mensile di euro 800 a titolo di contributo Parte_1 al mantenimento delle minori nonché attribuito per l'intero al medesimo l'Assegno unico Inps, considerato altresì, sempre in via provvisoria ed urgente, come, tenuto conto della attuale collocazione prevalente delle minori presso il padre e dei tempi di frequentazione con la madre quale genitore non collocatario - la quale allo stato, avendo avuto altro figlio nel mese di settembre 2024, non presta alcuna attività lavorativa - debba
7 porsi a carico della stessa assegno a titolo di contributo al mantenimento delle minori nella misura ritenuta congrua di euro 150,00 mensili per ciascuna figlia, ferma restando la ripartizione al 50% tra i genitori delle spese straordinarie da sostenersi per le figlie minori, sospendeva l'obbligo posto a carico del padre Parte_1
di versare alla madre a titolo di contributo al mantenimento delle figlie minori
[...] Controparte_1 Per_1
e , la somma di euro 800 mensili, poneva a carico di l'obbligo di versare a Per_2 Controparte_1 Parte_1
, a titolo di contributo al mantenimento delle figlie minori, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma
[...] mensile di euro 300,00 (euro 150,00 per ciascuna figlia), annualmente rivalutabili secondo gli indici Istat, attribuiva per l'intero al padre l'Assegno unico e rinviava per il prosieguo. In data 21.06.2025 Parte_1 il C.T.U. dott.ssa depositava l'elaborato peritale. All'udienza del 18 settembre 2025, il difensore Per_5 dell'appellante dichiarava di fare proprie le risultanze della c.t.u., aderendo alla stessa anche per il sostegno psicologico alle minori ed insisteva nelle istanze già formulate, chiedeva la collocazione delle minori presso il padre, la regolamentazione della frequentazione secondo le risultanze della c.t.u. e, quanto alle questione economiche, la revoca del contributo al mantenimento previsto dal Tribunale di Piacenza e la conferma del provvedimento adottato in sede di udienza di conferimento incarico alla dott.ssa . Il difensore Per_5 dell'appellata si riportava ai rilievi formulati dalla propria consulente in ordine alla relazione del C.T.U., insistendo affinché la c.t.u. fosse considerata contradditoria, illogica, inutilizzabile e invalida, soprattutto con riferimento alla riportata condizione delle due figlie le quali manifesterebbero una evidente preferenza affettiva per la madre, domandava che la frequentazione ordinaria avvenisse nel seguente modo ovvero un weekend sarà la madre a recarsi in provincia di Piacenza per incontrare le figlie e un weekend sarà il padre ad accompagnare in Sicilia le figlie, facendo presente altresì di aderire al consiglio del CTU di sostegno psicologico delle minori, sotto la vigilanza del Servizio Sociale che dovrà periodicamente riferire all'Autorità
Giudiziaria. L'appellata si opponeva infine alla fissazione di un contributo mensile a carico della madre per il mantenimento delle minori. La Corte tratteneva la causa in decisione.
5.- Ciò posto in ordine allo svolgimento del processo e passando ora al merito, reputa la Corte come debba esaminarsi per ragioni di carattere logico, ancor prima che giuridico, la domanda avanzata dalla madre con la comparsa di costituzione e volta ad ottenere l'autorizzazione al trasferimento delle figlie minori nate dal matrimonio , attualmente di anni tredici, e di anni undici, a Palazzolo Acreide (Siracusa) dove Per_1 Per_2 la ormai stabilmente risiede con il compagno e con il figlio , di un anno, nato dal nuovo CP_1 Per_3 rapporto sentimentale. Orbene, non sussistono ragioni per discostarsi dalle conclusioni cui è pervenuto il
C.T.U. dott.ssa nell'elaborato peritale depositato il 21.06.2025 per risultare lo stesso - Persona_6 quale frutto e sintesi di colloqui individuali e congiunti con le parti, con i nonni materni, con la nonna e zia paterne, con il nuovo compagno delle madre, insegnanti delle figlie minori nonché di incontri con le medesime
- ampio, esaustivo, ben motivato ed immune da vizi logico-giuridici evidenti ed avendo il perito dato conto, Per argomentato e risposto puntualmente alle osservazioni e note critiche delle parti. In primo luogo la dott.ssa
8 evidenzia che “….al netto del disagio che le minori lasciano trapelare con riferimento alle persistenti Per_5 tensioni afferenti il rapporto intragenitoriale, attualmente estese all'ambiente familiare allargato, laddove si rileva, in particolare, il coinvolgimento attivo dei familiari del ramo materno (ad esclusione dello zio residente
a Cremona) negli antagonismi tra i genitori, non si rintracciano evidenze critiche di spessore clinico a carico di ambedue le sorelle, le quali rivelano d'altronde un persistente bisogno di ancoraggio al passato familiare, coerente con la fatica attualmente sperimentata in relazione ai cambiamenti intervenuti negli assetti familiari
e al compito adattivo che viene loro richiesto, tale da giustificare a loro beneficio soluzioni che privilegino la continuità e la stabilità abitativa, esistenziale e affettivo-relazionale…”. Suggerisce il C.T.U. per la figlia più grande “in considerazione dell'attuale attivazione emotiva che presenta in chiave ansiosa, anche sotto Per_1 forma di espressioni somatiche (ricorrenti dolori addominali), nonché dei moti di rabbia da cui risulta a tratti sollecitata, e tenuto conto delle difficoltà relazionali tuttora sperimentate nel rapporto con i pari….” una presa in carico psicologica “che consenta alla ragazza di beneficiare di uno spazio di elaborazione dei propri vissuti, connessi sia al dipanarsi degli eventi familiari che all'incipienza dell'adolescenza…”; il C.T.U. ritiene opportuno un supporto di carattere psicologico “più diluito” anche per la figlia minore “la quale, Per_2 malgrado la positiva relazione con ambedue i genitori, ha lasciato trapelare segnali di ambivalenza…”. Per il benessere psicologico di entrambe le ragazzine la dott.ssa ritiene indispensabile “la loro Per_5 partecipazione ad attività extrascolastiche strutturate (sportive, ricreative, culturali), soprattutto volte a favorirne e supportarne la socializzazione con i pari”. Per quanto concerne la collocazione migliore delle minori e maggiormente rispondente al loro interesse, scrive il C.T.U. che “l'esame integrato dei dati ha permesso di registrare il persistente ingaggio degli adulti in una dinamica relazionale di carattere antagonista, sostenuta da un lato da iniziative materne scarsamente inclusive del paterno e dall'altro dalle risposte simmetriche del padre, orientate alla rigidità; si osserva in effetti una deficitaria disponibilità alla comunicazione e alla reciprocità in entrambi i versanti genitoriali, ovvero la rispettiva difficoltà dei due genitori ad assumere una prospettiva intersoggettiva, che si traduce nella loro comune fatica ad adempiere le funzioni genitoriali in maniera integrata e cooperativa. D'altra parte, se da un lato il risentimento paterno viene compensato da una preservata posizione legittimante e riconoscitiva del materno da parte della madre
e della sorella di nell'ambiente materno in Sicilia, che tradisce sopravvissuti sentimenti di Parte_1 avversione verso il padre, non è stata individuata la presenza di familiari capaci di agire da moderatori della sfiducia materna in direzione del padre…” e che “tenuto altresì conto della situazione evolutiva che caratterizza il nucleo materno, soprattutto in relazione alla realizzazione dell'ambizioso progetto della
Fattoria didattica, il contesto paterno è allo stato identificabile come l'ambiente preferibile per il collocamento delle figlie, sia sotto il profilo della salvaguardia dei legami familiari che dal punto di vista della continuità e della stabilità esistenziale. Giova al riguardo considerare, tra l'altro, che la presenza del sig.
, fratello della madre, nella città di Cremona, dunque in prossimità della residenza paterna, permette Per_7
9 di contare nel territorio paterno di una risorsa parentale materna, di carattere logistico, oltre che affettivo e relazionale, anche atta ad agevolare la frequentazione della madre da parte delle minori e in generale a preservare la relazione con l'ambiente materno, pur confermando la residenza delle due sorelle presso il genitore” ritenendo quindi “opportuno il collocamento delle minori presso il padre, tenuto anche conto che ad oggi entrambe le sorelle presentano una situazione in via di miglioramento sotto il profilo scolastico, sottolineata per anche sul versante relazionale, malgrado le sue persistenti difficoltà, non rinvenute in Per_1
”. Per_8
Quanto al più adeguato regolamento di frequentazione delle minori con il genitore non collocatario in via prevalente, ovvero con la madre, la dott.ssa “anche al fine di favorire la relazione con la famiglia Per_5 materna, indubbio punto di riferimento affettivo per le minori” suggerisce l'inversione del collocamento nel periodo estivo, ovvero dal termine della scuola fino alla prima settimana compresa del mese di settembre, precisando che vi dovrà essere comunque un periodo di ferie di due settimane anche non consecutive con ciascun genitore nel periodo estivo, da comunicare entro il 30 aprile di ogni anno, con priorità alla madre per l'anno in corso, oltre alla facoltà per il padre di raggiungere le figlie in Sicilia, durante l'estate, un fine settimana al mese, nei mesi di luglio e agosto (ferme restando le due settimane di ferie). Il C.T.U. propone altresì periodi più estesi da trascorrere con la madre nel corso delle diverse festività ovvero durante le vacanze natalizie, con permanenza dalla madre, ad anni alterni, dal 22 dicembre con rientro a Bologna del 31 dicembre e dal 27 dicembre, con rientro a Bologna entro il 6 gennaio, per le vacanze pasquali, ad anni alterni dal mercoledì antecedente la Pasqua al martedì successivo oppure dal 25 aprile al primo maggio;
per il Ponte di Ognissanti per 4 giorni. Durante il periodo ordinario dell'anno propone la C.T.U. la facoltà per la madre di trascorrere con le figlie ogni secondo weekend del mese fino a 5 giorni consecutivi presso la residenza del fratello Per_7
a Cremona, con il quale ritiene opportuno che le minori mantengano la frequentazione nel fine settimana in alternanza al fine settimana con il padre, in continuità con l'organizzazione attuale. In proposito il difensore dell'appellata ha domandato all'udienza del 18.09.2025 che sia previsto anche un fine settimana al mese in
Sicilia delle minori per vedere e stare con la madre. Reputa tuttavia la Corte che tale spostamento durante l'anno scolastico potrebbe rivelarsi non comodo e fonte di stress per le minori, risultando comunque assicurata la bigenitorialità sulla base del calendario di frequentazione previsto.
Da ultimo, la dott.ssa , in considerazione dell'inasprirsi dei rapporti tra i genitori in seguito ai Per_5 recenti cambiamenti intervenuti nell'ambiente materno, ovvero la nascita di altro figlio nel settembre 2024 e trasferimento in Sicilia, e delle possibili ricadute sullo stato psicologico delle minori, afferma di ritenere utile un periodo di vigilanza della durata di 18 mesi da parte del servizio sociale territoriale, che ha già seguito in passato il nucleo, da articolare eventualmente in incontri tra i due genitori, anche on line, in particolare con la madre, per agevolarne la partecipazione, verifica dell'andamento scolastico delle minori attraverso riunioni con le insegnanti nel corso dell'anno scolastico e verifica dello stato psicofisico delle minori mantenendo
10 contatti con il pediatra. Ad avviso del C.T.U. il collocamento delle minori potrà essere eventualmente rivisto a 24 mesi dalla decisione, qualora le minori esprimano (nel caso di ribadisca) l'esplicita volontà di Per_2 residenza con la madre.
In sintesi, dunque, va senz'altro confermato l'affidamento delle figlie minori ad entrambi i genitori secondo la disciplina propria dell'affido condiviso con collocazione prevalente presso il padre al quale di conseguenza è assegnata la casa già familiare di Altoè di Podenzano, via Ungheria n.
5. Durante il periodo scolastico, la madre potrà vedere e tenere con sé le due figlie almeno un fine settimana al mese, dal venerdì dopo la scuola sino alla domenica sera recandosi presso la loro residenza nel piacentino, almeno otto giorni durante le festività natalizie alternando con il padre di anno in anno i periodi 22-31 dicembre e 27 dicembre-6 gennaio, 6 giorni durante le festività pasquali da alternare anno per anno con il periodo 25 aprile-1 maggio e tre/quattro per la Festività
Ognissanti, il tutto salvo diversi accordi tra i genitori. Durante le ferie estive (dal termine della scuola sino alla prima settimana del mese di settembre), la collocazione prevalente sarà presso la madre, il padre potrà fare visita alle figlie almeno un fine settimana ogni mese, ferme restando le due settimane anche non consecutive di vacanze che le minori trascorreranno con ciascun genitore.
Si dispone altresì un monitoraggio della durata di 18 mesi da parte del Servizio Sociale territorialmente competente della provincia di Piacenza il quale si raccorderà con il Servizio Sociale della residenza della madre nel siracusano.
Per quanto concerne gli aspetti economici, va revocato l'obbligo del padre di corrispondere assegno mensile di euro 800,00 a titolo di contributo al mantenimento delle minori, stante la collocazione prevalente delle figlie presso il medesimo. Per converso, va invece stabilito un contributo al mantenimento delle minori da versarsi al da parte della nella misura che si ritiene allo stato adeguata e congrua di euro 100 mensili Parte_1 CP_1 per ciascuna figlia. La madre , la quale allo stato non risulta svolgere alcuna attività lavorativa Controparte_1 ma ha comunque capacità lavorativa e possibilità occupazionali ed è in giovane età, dovrà sostenere spese di viaggio di importo non indifferente per recarsi dalle figlie minori e manterrà in via diretta le figlie per circa due mesi nel periodo estivo. Stante la collocazione abitativa prevalente delle figlie presso il padre, l'Assegno
Unico è attribuito per l'intero al medesimo (vedasi al riguardo Cass. civ. Sez. I 22.02.2025, n. 4672 ove si è ribadita la legittimità dell'attribuzione dell'assegno unico al genitore collocatario, trattandosi di misura progettata per semplificare la gestione economica nell'interesse del minore, garantendo un sostegno finanziario adeguato).
La domanda formulata dal nell'atto di appello volto a vedere diminuito l'assegno posto a suo carico CP_3 per il mantenimento delle figlie è evidentemente superata dalla disposta revoca dell'assegno stesso.
La natura della causa, i motivi della decisione e l'essere in parte fondata la stessa su circostanze sopravvenute giustificano la compensazione per l'intero delle spese processuali.
11 Le spese di c.t.u., già liquidate con provvedimento del 4 settembre 2025, sono definitivamente poste a carico di entrambe le parti nella misura della metà ciascuna.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello di avverso la sentenza n. 743/2023 del Parte_1
Tribunale di Piacenza e sulla richiesta di trasferimento delle figlie minori avanzata da nella Controparte_1 comparsa di costituzione, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
I- RIGETTA la richiesta di trasferimento delle due figlie minori avanzata da;
Controparte_1
II- CONFERMA l'affidamento condiviso delle figlie minori e ad entrambi i genitori, con Per_1 Per_2 esercizio separato della responsabilità genitoriale limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione durante i tempi di permanenza delle minori presso ciascun genitore;
III- STABILISCE la collocazione prevalente delle figlie minori, dalla seconda settimana di settembre sino al termine della scuola nel mese di giugno, presso il padre al quale di conseguenza è assegnata la casa già familiare di Altoè di Podenzano (PC);
IV- DISPONE che durante tale periodo la madre possa vedere e tenere con sé le figlie almeno Controparte_1 un fine settimana ogni mese, dal venerdì dopo la scuola sino alla domenica sera, durante le festività natalizie, pasquali e ulteriori ponti e festività come indicati nella parte motiva e salvo diversi accordi tra i genitori;
V- STABILISCE la collocazione prevalente delle figlie minori durante il restante periodo (dal termine della scuola nel mese di giugno sino alla prima settimana di settembre compresa) presso la madre a Palazzolo Acreide (SR);
VI- DISPONE che durante tale periodo il padre possa vedere e tenere con sé le figlie recandosi Parte_1 in Sicilia almeno un fine settimana al mese nei mesi di luglio e di agosto, salvo diversi accordi tra i genitori, ferme restando due settimane di vacanza, anche non consecutive, durante le ferie estive per ciascun genitore e da concordarsi entro il 30 aprile di ogni anno;
VII- INVITA entrambe le parti a fare seguire alle figlie percorso psicologico e a farle partecipare ad attività extrascolastiche strutturate, come indicato in parte motiva;
VIII- DISPONE un monitoraggio sul nucleo familiare separato da parte dei Servizi Sociali competenti per territorio con le modalità indicate nella parte motiva e per un periodo di 18 mesi dalla data della presente decisione;
IX- REVOCA l'obbligo del padre di versare alla madre assegno mensile a Parte_1 Controparte_1 titolo di contributo al mantenimento delle figlie;
a carico della madre l'obbligo di versare al padre, entro il giorno 5 di ogni mese, assegno mensile CP_4 di euro 200 (euro 100,00 per ogni figlia) a titolo di contributo al mantenimento delle due figlie e annualmente rivalutabili secondo gli indici Istat, fermo restando l'obbligo di entrambi i genitori di provvedere al pagamento delle spese straordinarie da sostenersi per le figlie, nella misura del 50% ciascuno;
XI- COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti;
XII- PONE definitivamente le spese di c.t.u. a carico di entrambe le parti, nella misura della metà ciascuna.
MANDA alla Cancelleria per la comunicazione ai Servizi Sociali territorialmente competenti.
12 Così deciso nella Camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di Appello di Bologna il 18.09.2025.
Il Presidente
(Dott. Rosario Lionello Rossino)
Il Consigliere est. (Dott.ssa Anna Orlandi)
13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Bologna nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Rosario Lionello Rossino Presidente dott.ssa Annarita Donofrio Consigliere dott.ssa Anna Orlandi Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento in grado di appello iscritto al n. R.G. 936/2024 promosso da:
(C.F. nato a [...] in data [...] e domiciliato Parte_1 C.F._1 in Altoè di Podenzano (PC), via De Amicis n. 85, rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Dametti del foro di Piacenza, con domicilio eletto presso e nel suo studio sito in Piacenza alla via Raimondo Palmerio
n. 9;
APPELLANTE nei confronti di
(C.F. ) nata a [...] il [...] e residente a Controparte_1 C.F._2
Palazzolo Acreide (SR) in via Colleorbo n. 25/C, rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Guerci del foro di Siracusa e dall' Avv. Maria Rosa Zilli del foro di Piacenza, con domicilio eletto presso e nello studio della prima sito in Siracusa al viale Santa Panagia n. 90;
APPELLATA
Procuratore Generale
INTERVENUTO
IN PUNTO A: appello avverso la sentenza definitiva n. 743/2023 dello 05.12.2023, pubblicata in data
13.12.2023, del Tribunale di Piacenza, avente ad oggetto divorzio-cessazione effetti civili del matrimonio;
LA CORTE
1 udita la lettura delle conclusioni prese dai procuratori delle parti;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti del processo, ha così deciso:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso depositato in data 03.07.2020 dinanzi al Tribunale di Piacenza, il IG. Parte_1 premesso di avere contratto matrimonio con a Siracusa in data 29.07.2011, che dall'unione Controparte_1 matrimoniale erano nate le figlie il 22.06.2012 e in data 31.03.2014, che, con provvedimento Per_1 Per_2 del 19.12.2019, il Tribunale di Piacenza aveva omologato la separazione consensuale dei coniugi, che le condizioni di separazione concordate prevedevano, in estrema sintesi, l'affidamento condiviso delle figlie ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre alla quale era temporaneamente assegnata la casa familiare sita in Altoè di Podenzano, sino alla chiusura dell'anno scolastico in corso, con impegno da parte di questa a reperire altro appartamento in locazione nella provincia di Piacenza e contestuale obbligo del marito di contribuire al pagamento del canone di affitto con la somma mensile di euro 300,00, che ricorrevano i presupposti per la pronuncia di divorzio essendo decorso il termine di ininterrotta separazione e non essendo possibile ricostituire la comunione materiale e spirituale tra i coniugi, che da oltre quattro mesi la CP_1 aveva sottratto le figlie al padre trasferendosi in Sicilia e contravvenendo a quanto stabilito nelle condizioni di separazione, che prevedevano, come visto, l'affidamento condiviso delle minori ad entrambi i genitori, con collocazione presso la madre e residenza in provincia di Piacenza, che la moglie non aveva rispettato le condizioni concordate, ostacolava il rapporto del padre con le figlie e non si rendeva disponibile a comunicare con il ricorrente, che per effetto del suddetto allontanamento, le figlie minori non avevano potuto seguire il percorso sanitario di visite e vaccini previsto dall'AUSL competente, nonché le terapie odontoiatriche necessarie, che le condizioni economiche di esso ricorrente avevano subito un netto peggioramento, anche a seguito del periodo di emergenza sanitaria, con una diminuzione reddituale di oltre il 60%, mentre la , CP_1 trasferendosi in Sicilia, aveva chiuso di fatto la sua partita IVA e la sua attività, sottraendosi a tutti i pagamenti di utenze, tasse e spese condominiali, delle quali avrebbe dovuto poi farsi carico l'odierno ricorrente una volta reimmesso nel possesso della sua abitazione, tutto ciò premesso, chiedeva dichiararsi il divorzio alle condizioni indicate nel ricorso, insistendo in particolare per l'affidamento esclusivo a sé delle figlie minori con un contributo mensile per il mantenimento delle figlie a carico della madre. Con comparsa di risposta depositata il 26.11.2020 si costituiva la IG.ra aderendo alla domanda di divorzio formulata dal marito Controparte_1
e chiedendo a sua volta l'affidamento esclusivo delle figlie minori o, in subordine, l'affidamento condiviso delle stesse ad entrambi i genitori con collocazione presso la madre e con diritto di visita del padre da concordarsi secondo modalità tali da non arrecare pregiudizio all'equilibrio delle figlie. La resistente contestava radicalmente la ricostruzione dei fatti fornita dal in particolare negando di avere sottratto Parte_1
2 le figlie al padre. Domandava altresì di porre a carico del ricorrente un assegno di divorzio in proprio favore e un contributo non inferiore ad euro 800 mensili per il mantenimento delle due figlie minori.
All'udienza presidenziale del 10.12.2020 comparivano entrambe le parti, assistite dai rispettivi difensori, di talché, dato atto della pendenza di un procedimento per la modifica delle condizioni di separazione che aveva ad oggetto principalmente la residenza abituale delle minori, questione del tutto rilevante anche ai fini del giudizio di divorzio, su richiesta delle parti, veniva disposto rinvio dell'udienza presidenziale. Alla successiva udienza del 18.3.2021 comparivano entrambe le parti, e, esperito il tentativo di conciliazione con esito negativo, su richiesta concorde delle parti, veniva disposto rinvio ad altra udienza, in attesa del deposito della relazione relativa alla c.t.u. psicologica disposta nel separato procedimento di modifica delle condizioni di separazione. All'udienza del 26.10.2021, a fronte della radicale contrapposizione tra le parti in ordine al luogo di vita delle minori (se in Sicilia con la madre o nel piacentino dove risiede anche il padre), ritenuto necessario acquisire preliminarmente la c.t.u. psicologica depositata nell'ambito del separato procedimento, veniva disposto rinvio all'udienza del 30.11.2021 al fine della pronuncia dei provvedimenti presidenziali. Alla successiva udienza presidenziale del 30.11.2021, all'esito del contraddittorio tra le parti, con ordinanza resa in data 24-25 gennaio 2022 - ritenuto che, quanto alla regolamentazione in ordine al collocamento e residenza delle figlie minori e , non risultassero provate ragioni per disattendere quanto recentemente Per_1 Per_2 disposto con provvedimento collegiale in data 7-8 luglio 2021, con particolare riguardo alle conclusioni dell'approfondita c.t.u. psicologica che aveva fondato la decisione del Tribunale, così come, quanto al contributo previsto a carico del padre per il mantenimento delle minori, non si configuravano, allo stato, elementi per discostarsi dalle condizioni di separazione consensuale di cui al verbale dello 05.12.2019 - veniva disposta la conferma delle condizioni di separazione consensuale omologata in data 19.12.2019, come modificate con provvedimento collegiale in data 7-8 luglio 2021. Rimesse le parti davanti al G.I., all'udienza del 29.9.2022, venivano assegnati alle parti i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., con rinvio all'udienza del 19.01.2023 per la discussione sulle istanze istruttorie. A tale udienza i procuratori delle parti chiedevano concordemente la fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni, mentre, a fronte delle contrapposte richieste delle parti di modifica del regolamento economico di cui ai provvedimenti provvisori presidenziali, si riteneva opportuno riservare al Collegio, in sede di decisione, ogni definitivo provvedimento inerente alle condizioni di divorzio. Precisate le conclusioni, all'udienza del 25.05.2023, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Con sentenza emessa in data 5 dicembre 2023 e pubblicata il 13 dicembre 2023, il Tribunale di Piacenza dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 29.07.2011 da e Parte_1
sussistendone i presupposti di legge, disponeva l'affidamento condiviso delle figlie Controparte_1
e ad entrambi i genitori con residenza abituale presso la madre alla quale, di conseguenza, Per_1 Per_2
3 era assegnata la casa familiare di Altoè di Podenzano, via Ungheria n. 5, e frequentazione del padre secondo il regolamento previsto nelle condizioni di separazione omologate in data 19.12.2019, come modificate con provvedimento collegiale reso in data 08.07.2021, poneva a carico di il Parte_1 versamento della somma di euro 800,00 mensili (euro 400,00 per ciascuna figlia) a titolo di contributo per il mantenimento delle figlie minori e da corrispondere a in via anticipata Per_1 Per_2 Controparte_1 entro il giorno 10 di ogni mese e annualmente rivalutabili secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie occorrenti per le figlie e da determinarsi secondo le Linee guida del CNF, rigettava la richiesta di assegno di mantenimento in proprio favore formulata dalla e compensava CP_1 integralmente le spese processuali, in ragione della natura della causa e dei motivi della decisione tra cui la condotta delle parti, irriducibili nel non volere trovare punti di intesa.
2.- Con appello depositato in data 13.06.2024, il IG. ha impugnato detta sentenza Parte_1 chiedendone la parziale riforma in punto agli aspetti economici ovvero alla quantificazione dell'assegno mensile posto a carico del padre per il mantenimento delle due figlie. Con un unico motivo di gravame, censura infatti l'appellante la sentenza del Tribunale di Piacenza nella parte in cui è stato determinato nella somma mensile di euro 800,00 l'assegno da versarsi da parte del padre per il mantenimento delle figlie, domandandone la riduzione. A sostegno dell'impugnazione, deduce il una errata valutazione del materiale Parte_1 probatorio da parte del Giudice di prime cure, il quale non avrebbe tenuto conto della diminuzione dei redditi del ricorrente. Ad avviso dell'appellante, non sarebbe dato in alcun modo comprendere la ragione giuridica e logica in forza della quale la oggettiva contrazione dei ricavi percepiti dal padre dall'attività imprenditoriale di calzolaio con negozio in Piacenza non possa costituire un elemento idoneo a determinare una modificazione del quantum del contributo mensile per le figlie, indubbia è infatti la circostanza che dal tempo della separazione e dello stesso deposito del ricorso per divorzio il abbia subito un progressivo Parte_1 peggioramento delle proprie condizioni economiche. Peraltro fa rilevare l'appellante, a riprova della difficile situazione reddituale di cui si è detto sopra, come il suo reddito annuale sia alla data di proposizione dell'appello ulteriormente diminuito, risultando infatti per l'anno 2023 pari ad euro 5.619. A fronte di una tale comprovata evidenza, il Giudice di primo grado avrebbe dovuto accogliere la invocata diminuzione dell'assegno di mantenimento per le figlie;
tuttavia, deduce l'appellante, del tutto inspiegabilmente, il
Tribunale di Piacenza riteneva ostativo a detta pronuncia un ulteriore e diverso elemento ossia il perdurante stato di disoccupazione della resistente madre, che, come sottolineato in primo grado, ha piena capacità lavorativa unita ad una acquisita professionalità, per avere svolto sia attività impiegatizia che artigianale, quale titolare per qualche anno di attività di sartoria, così svolgendo una motivazione quantomeno contraddittoria.
In punto di diritto, si duole quindi l'appellante di una violazione dell'art. 337 ter comma 4 c.c. e della consolidata giurisprudenza al riguardo secondo cui per la determinazione dell'assegno di mantenimento periodico deve tenersi conto dei rispettivi redditi dei genitori, delle ulteriori sopravvenienze economiche, dei
4 risparmi nonché della disponibilità di alloggi di proprietà in uno con la considerazione delle esigenze attuali dei figli e del tenore di vita da loro goduto durante la convivenza matrimoniale dei genitori e in osservanza del principio di proporzionalità. Avuto riguardo ai criteri enunciati, il Tribunale di Piacenza avrebbe dovuto accogliere la domanda di rideterminazione del contributo al mantenimento delle figlie in euro 300,00 per ogni figlia, importo questo già di per sé eccessivo per le capacità reddituali dell'appellante padre.
Tanto dedotto, chiede alla Corte, in parziale riforma dell'impugnata sentenza e in Parte_1 accoglimento delle domande avanzate nell'appello, di:
- stabilire che il padre corrisponda la somma mensile di euro 300,00 - o la diversa somma ritenuta equa e di giustizia - per ogni figlia a titolo di contributo per il suo mantenimento, da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici Istat e secondo le modalità già in corso;
Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio.
3.- Con comparsa di risposta depositata il 28.10.2024, si è costituita la IG.ra , domandando Controparte_1 respingersi l'avverso gravame, in quanto del tutto infondato in fatto ed in diritto, risultando la sentenza impugnata - salvo quanto osserverà e chiederà di seguito - pressoché immune da vizi e dunque meritevole di conferma, ancor più alla luce delle circostanze e situazioni successive alla pubblicazione della sentenza impugnata. Più specificamente deduce l'appellata come già in sede di separazione personale, allorquando fu concordato dai coniugi un importo di euro 800,00 mensili per il mantenimento delle figlie da versarsi da parte del padre oltre alla somma di euro 300,00 mensili quale contributo alla locazione di un immobile, la sommatoria dei redditi autodichiarati dal fosse incompatibile con gli obblighi volontariamente Parte_1 assunti;
come emerge infatti dalla dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2020 il reddito dichiarato dall'odierno appellante era di euro 8.701,00 al netto delle imposte, ovvero euro 725,00 mensili e a fronte di tali redditi mensili il medesimo si era assunto l'obbligo di versare alla moglie la somma di euro 1.100 mensili.
Ciò a dimostrazione, ad avviso della , che, avendo le dichiarazioni dei redditi una funzione CP_1 tipicamente fiscale, nelle controversie relative a rapporti estranei al sistema tributario, quali quelle concernenti l'attribuzione o la quantificazione dell'assegno di mantenimento, non hanno valore vincolante per il giudice il quale, nella sua valutazione discrezionale, può fondare il suo convincimento su altre risultanze probatorie.
Prova ne sarebbe secondo l'appellata la stessa richiesta formulata dal e volta ad ottenere una Parte_1 riduzione del contributo ad euro 600,00 mensili, a fronte di una ulteriore diminuzione del reddito dichiarato nell'anno 2022.
La IG.ra rende inoltre edotta la Corte di circostanze sopravvenute a fare tempo dalla pronuncia CP_1 oggetto di impugnazione, che determinerebbero la necessità di una modifica delle altre condizioni ivi stabilite.
L'appellata nel settembre 2024 è divenuta madre di un altro figlio, , nato a [...] il [...] dal Per_3 rapporto sentimentale con tal IG. , titolare della omonima ditta individuale corrente in Palazzolo CP_2
Acreide dove il medesimo risiede. Al momento della nascita del fratellino le figlie minori e si Per_1 Per_2
5 trovavano già a Siracusa atteso che l'appellata, con l'ausilio della propria madre, le aveva fatte prelevare da quest'ultima all'inizio del mese di settembre per condurle in Sicilia per poi rientrare a Piacenza il 15.09.2024 per l'inizio del nuovo anno scolastico. Allo stato, dunque, le figlie minori si trovano ad Altoè di Podenzano con il padre il quale si è installato con le stesse nella casa già familiare. Le minori avrebbero manifestato il vivo desiderio di vivere insieme alla madre, al suo compagno e al fratellino appena nato a [...] l'appellata intende stabilirsi e ove risiedono anche i di lei genitori. Mentre la madre anche attraverso video chiamate aiuta le figlie nello svolgimento dei compiti, l'odierno appellante avrebbe delegato la gestione delle minori alla propria madre ottantenne, sempre più insofferente ai compiti a lei assegnati dal figlio. Il
nonostante le oggettive difficoltà di prendersi cura delle bambine, non solo non avrebbe intenzione Parte_1 di assecondare il loro volere ma le sottoporrebbe quotidianamente ad una forte pressione psicologica, le tratterebbe in modo aggressivo, talvolta urlando. Sarebbe evidente per la il pregiudizio derivante alle CP_1 figlie da una siffatta situazione, nocumento per la prole che costituisce il fondamento della necessità di ottenere l'autorizzazione a trasferire le figlie da Altoè di Podenzano a Palazzolo Acreide dove la madre ha sempre mantenuto la propria residenza e le bambine hanno una rete di affetti solidi e legami amicali e hanno frequentato quasi la metà delle lezioni nell'anno scolastico 2020/2021. Tale nuovo assetto sarebbe confacente al benessere psicofisico delle figlie le quali desiderano fortemente vivere con la madre e il loro fratellino in
Sicilia, assicurando questa la propria costante presenza, per non svolgere al momento alcuna attività lavorativa, il padre potrebbe vedere e tener con sé le figlie due fine settimana al mese e durante le festività come già regolamentato e per periodi più lunghi durante le ferie estive.
L'appellato ha quindi chiesto alla Corte di Appello di:
- Rigettare l'appello proposto da per i motivi sopra esposti;
Parte_1
- Modificare le statuizioni contenuti nella sentenza del Tribunale di Piacenza n. 743/2023 del 5 dicembre 2023, alla luce dei fatti sopravvenuti indicati in narrativa, autorizzando il trasferimento delle figlie minori in
Palazzolo Acreide (SR) presso l'abitazione della madre, presso la quale rimarranno collocate, fermo restando l'affidamento condiviso delle stesse ad entrambi i genitori;
- Disporre, di conseguenza, che il padre possa vedere e tenere con sé le figlie, compatibilmente con gli impegni scolastici delle stesse, due weekend alternati al mese, una volta in Palazzolo Acreide (SR) e l'altra presso il luogo di residenza del padre, ponendo le spese a carico di entrambi i genitori al 50%; durante la stagione estiva per metà delle vacanze scolastiche, alternativamente con la madre, nei seguenti periodi: dalla chiusura della scuola al 31/7 e/o dall'1/8 all'inizio della scuola, confermando la regolamentazione prevista per le festività;
- Condannare l'appellante alle spese e compensi del giudizio;
In via istruttoria si domanda che venga disposto con urgenza l'ascolto delle figlie minori.
5.- All'udienza del 7 novembre 2024, il difensore dell'appellante dichiarava la propria opposizione al trasferimento delle figlie minori in Sicilia richiesto dalla controparte, insistendo sulla permanenza delle minori
6 a Piacenza perché rispondente al loro interesse e per la fissazione di un assegno di mantenimento a carico della madre - rappresentava che quest'istanza non era stata svolta nel ricorso introduttivo perché all'epoca la madre viveva con le bambine -, il difensore dell'appellata si opponeva alla richiesta di fissazione di un assegno a carico della madre avanzata da parte avversa. Le parti si riportavano ai propri atti e alle rispettive istanze, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate e la Corte si riservava.
Con ordinanza resa in data 8 novembre 2024, ritenutane la necessità alla luce della domanda svolta dalla madre volta ad ottenere autorizzazione al trasferimento di residenza delle due figlie minori e Controparte_1 Per_1
che attualmente vivono con il padre istanza cui quest'ultimo decisamente si oppone, Per_2 Parte_1 era disposta c.t.u. integrativa con il seguente quesito: “Verifichi nuovamente il C.T.U. - letti gli atti di causa, esperita ogni opportuna indagine con il metodo che riterrà adeguato al caso, nel modo più ampio ed approfondito possibile, sottoposte ad opportuno colloquio ed accertamento le parti ed i rispettivi nuclei familiari e persone di riferimento, sentite le minori al cui ascolto è espressamente delegato ed acquisito ogni utile elemento anche presso i Servizi Sociali - lo stato di salute psicofisica delle minori e ed i Per_1 Per_2 rapporti delle stesse con ciascun genitore, e quale risulti essere la collocazione migliore delle minori e maggiormente rispondente al loro interesse, con particolare riguardo alla più adeguata ed opportuna soluzione abitativa, situazione scolastica, amicale e sociale di riferimento;
determini altresì il più adeguato regolamento di frequentazione delle minori con il genitore non collocatario in via prevalente, tenuto conto anche qui dei contesti sociali, parentali e delle circostanze oggettive in cui si inserisce la vita quotidiana delle minori”, fissando udienza per il conferimento incarico e giuramento del CTU.
All'udienza da ultimo allo scopo fissata il 30.01.2025, il nominato CTU prestava il giuramento di rito e dichiarava di accettare l'incarico, il difensore dell'appellante riservava la nomina del proprio CTP, chiedendo in via di urgenza la modifica delle statuizioni economiche della sentenza di primo grado con revoca del contributo a carico del padre e fissazione di un contributo a carico della madre nella misura ritenuta di giustizia e assegnazione al padre dell'assegno unico, attesa l'attuale convivenza con le figlie minori, il difensore dell'appellata nominava CTP la dott.ssa opponendosi all'avversa richiesta di modifica delle Persona_4 previsioni economiche e la Corte si riservava solo sui provvedimenti economici urgenti richiesti e disponeva che il CTU procedesse all'incarico già conferito. Con provvedimento emesso in data 31.01.2025, la Corte ritenuto, che stante il mutamento della collocazione prevalente delle figlie minori le quali da settembre del
2024 risiedono con il padre nella provincia di Piacenza mentre la madre abita in Sicilia, debba essere senz'altro sospeso l'obbligo del IG. di versare alla madre la somma mensile di euro 800 a titolo di contributo Parte_1 al mantenimento delle minori nonché attribuito per l'intero al medesimo l'Assegno unico Inps, considerato altresì, sempre in via provvisoria ed urgente, come, tenuto conto della attuale collocazione prevalente delle minori presso il padre e dei tempi di frequentazione con la madre quale genitore non collocatario - la quale allo stato, avendo avuto altro figlio nel mese di settembre 2024, non presta alcuna attività lavorativa - debba
7 porsi a carico della stessa assegno a titolo di contributo al mantenimento delle minori nella misura ritenuta congrua di euro 150,00 mensili per ciascuna figlia, ferma restando la ripartizione al 50% tra i genitori delle spese straordinarie da sostenersi per le figlie minori, sospendeva l'obbligo posto a carico del padre Parte_1
di versare alla madre a titolo di contributo al mantenimento delle figlie minori
[...] Controparte_1 Per_1
e , la somma di euro 800 mensili, poneva a carico di l'obbligo di versare a Per_2 Controparte_1 Parte_1
, a titolo di contributo al mantenimento delle figlie minori, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma
[...] mensile di euro 300,00 (euro 150,00 per ciascuna figlia), annualmente rivalutabili secondo gli indici Istat, attribuiva per l'intero al padre l'Assegno unico e rinviava per il prosieguo. In data 21.06.2025 Parte_1 il C.T.U. dott.ssa depositava l'elaborato peritale. All'udienza del 18 settembre 2025, il difensore Per_5 dell'appellante dichiarava di fare proprie le risultanze della c.t.u., aderendo alla stessa anche per il sostegno psicologico alle minori ed insisteva nelle istanze già formulate, chiedeva la collocazione delle minori presso il padre, la regolamentazione della frequentazione secondo le risultanze della c.t.u. e, quanto alle questione economiche, la revoca del contributo al mantenimento previsto dal Tribunale di Piacenza e la conferma del provvedimento adottato in sede di udienza di conferimento incarico alla dott.ssa . Il difensore Per_5 dell'appellata si riportava ai rilievi formulati dalla propria consulente in ordine alla relazione del C.T.U., insistendo affinché la c.t.u. fosse considerata contradditoria, illogica, inutilizzabile e invalida, soprattutto con riferimento alla riportata condizione delle due figlie le quali manifesterebbero una evidente preferenza affettiva per la madre, domandava che la frequentazione ordinaria avvenisse nel seguente modo ovvero un weekend sarà la madre a recarsi in provincia di Piacenza per incontrare le figlie e un weekend sarà il padre ad accompagnare in Sicilia le figlie, facendo presente altresì di aderire al consiglio del CTU di sostegno psicologico delle minori, sotto la vigilanza del Servizio Sociale che dovrà periodicamente riferire all'Autorità
Giudiziaria. L'appellata si opponeva infine alla fissazione di un contributo mensile a carico della madre per il mantenimento delle minori. La Corte tratteneva la causa in decisione.
5.- Ciò posto in ordine allo svolgimento del processo e passando ora al merito, reputa la Corte come debba esaminarsi per ragioni di carattere logico, ancor prima che giuridico, la domanda avanzata dalla madre con la comparsa di costituzione e volta ad ottenere l'autorizzazione al trasferimento delle figlie minori nate dal matrimonio , attualmente di anni tredici, e di anni undici, a Palazzolo Acreide (Siracusa) dove Per_1 Per_2 la ormai stabilmente risiede con il compagno e con il figlio , di un anno, nato dal nuovo CP_1 Per_3 rapporto sentimentale. Orbene, non sussistono ragioni per discostarsi dalle conclusioni cui è pervenuto il
C.T.U. dott.ssa nell'elaborato peritale depositato il 21.06.2025 per risultare lo stesso - Persona_6 quale frutto e sintesi di colloqui individuali e congiunti con le parti, con i nonni materni, con la nonna e zia paterne, con il nuovo compagno delle madre, insegnanti delle figlie minori nonché di incontri con le medesime
- ampio, esaustivo, ben motivato ed immune da vizi logico-giuridici evidenti ed avendo il perito dato conto, Per argomentato e risposto puntualmente alle osservazioni e note critiche delle parti. In primo luogo la dott.ssa
8 evidenzia che “….al netto del disagio che le minori lasciano trapelare con riferimento alle persistenti Per_5 tensioni afferenti il rapporto intragenitoriale, attualmente estese all'ambiente familiare allargato, laddove si rileva, in particolare, il coinvolgimento attivo dei familiari del ramo materno (ad esclusione dello zio residente
a Cremona) negli antagonismi tra i genitori, non si rintracciano evidenze critiche di spessore clinico a carico di ambedue le sorelle, le quali rivelano d'altronde un persistente bisogno di ancoraggio al passato familiare, coerente con la fatica attualmente sperimentata in relazione ai cambiamenti intervenuti negli assetti familiari
e al compito adattivo che viene loro richiesto, tale da giustificare a loro beneficio soluzioni che privilegino la continuità e la stabilità abitativa, esistenziale e affettivo-relazionale…”. Suggerisce il C.T.U. per la figlia più grande “in considerazione dell'attuale attivazione emotiva che presenta in chiave ansiosa, anche sotto Per_1 forma di espressioni somatiche (ricorrenti dolori addominali), nonché dei moti di rabbia da cui risulta a tratti sollecitata, e tenuto conto delle difficoltà relazionali tuttora sperimentate nel rapporto con i pari….” una presa in carico psicologica “che consenta alla ragazza di beneficiare di uno spazio di elaborazione dei propri vissuti, connessi sia al dipanarsi degli eventi familiari che all'incipienza dell'adolescenza…”; il C.T.U. ritiene opportuno un supporto di carattere psicologico “più diluito” anche per la figlia minore “la quale, Per_2 malgrado la positiva relazione con ambedue i genitori, ha lasciato trapelare segnali di ambivalenza…”. Per il benessere psicologico di entrambe le ragazzine la dott.ssa ritiene indispensabile “la loro Per_5 partecipazione ad attività extrascolastiche strutturate (sportive, ricreative, culturali), soprattutto volte a favorirne e supportarne la socializzazione con i pari”. Per quanto concerne la collocazione migliore delle minori e maggiormente rispondente al loro interesse, scrive il C.T.U. che “l'esame integrato dei dati ha permesso di registrare il persistente ingaggio degli adulti in una dinamica relazionale di carattere antagonista, sostenuta da un lato da iniziative materne scarsamente inclusive del paterno e dall'altro dalle risposte simmetriche del padre, orientate alla rigidità; si osserva in effetti una deficitaria disponibilità alla comunicazione e alla reciprocità in entrambi i versanti genitoriali, ovvero la rispettiva difficoltà dei due genitori ad assumere una prospettiva intersoggettiva, che si traduce nella loro comune fatica ad adempiere le funzioni genitoriali in maniera integrata e cooperativa. D'altra parte, se da un lato il risentimento paterno viene compensato da una preservata posizione legittimante e riconoscitiva del materno da parte della madre
e della sorella di nell'ambiente materno in Sicilia, che tradisce sopravvissuti sentimenti di Parte_1 avversione verso il padre, non è stata individuata la presenza di familiari capaci di agire da moderatori della sfiducia materna in direzione del padre…” e che “tenuto altresì conto della situazione evolutiva che caratterizza il nucleo materno, soprattutto in relazione alla realizzazione dell'ambizioso progetto della
Fattoria didattica, il contesto paterno è allo stato identificabile come l'ambiente preferibile per il collocamento delle figlie, sia sotto il profilo della salvaguardia dei legami familiari che dal punto di vista della continuità e della stabilità esistenziale. Giova al riguardo considerare, tra l'altro, che la presenza del sig.
, fratello della madre, nella città di Cremona, dunque in prossimità della residenza paterna, permette Per_7
9 di contare nel territorio paterno di una risorsa parentale materna, di carattere logistico, oltre che affettivo e relazionale, anche atta ad agevolare la frequentazione della madre da parte delle minori e in generale a preservare la relazione con l'ambiente materno, pur confermando la residenza delle due sorelle presso il genitore” ritenendo quindi “opportuno il collocamento delle minori presso il padre, tenuto anche conto che ad oggi entrambe le sorelle presentano una situazione in via di miglioramento sotto il profilo scolastico, sottolineata per anche sul versante relazionale, malgrado le sue persistenti difficoltà, non rinvenute in Per_1
”. Per_8
Quanto al più adeguato regolamento di frequentazione delle minori con il genitore non collocatario in via prevalente, ovvero con la madre, la dott.ssa “anche al fine di favorire la relazione con la famiglia Per_5 materna, indubbio punto di riferimento affettivo per le minori” suggerisce l'inversione del collocamento nel periodo estivo, ovvero dal termine della scuola fino alla prima settimana compresa del mese di settembre, precisando che vi dovrà essere comunque un periodo di ferie di due settimane anche non consecutive con ciascun genitore nel periodo estivo, da comunicare entro il 30 aprile di ogni anno, con priorità alla madre per l'anno in corso, oltre alla facoltà per il padre di raggiungere le figlie in Sicilia, durante l'estate, un fine settimana al mese, nei mesi di luglio e agosto (ferme restando le due settimane di ferie). Il C.T.U. propone altresì periodi più estesi da trascorrere con la madre nel corso delle diverse festività ovvero durante le vacanze natalizie, con permanenza dalla madre, ad anni alterni, dal 22 dicembre con rientro a Bologna del 31 dicembre e dal 27 dicembre, con rientro a Bologna entro il 6 gennaio, per le vacanze pasquali, ad anni alterni dal mercoledì antecedente la Pasqua al martedì successivo oppure dal 25 aprile al primo maggio;
per il Ponte di Ognissanti per 4 giorni. Durante il periodo ordinario dell'anno propone la C.T.U. la facoltà per la madre di trascorrere con le figlie ogni secondo weekend del mese fino a 5 giorni consecutivi presso la residenza del fratello Per_7
a Cremona, con il quale ritiene opportuno che le minori mantengano la frequentazione nel fine settimana in alternanza al fine settimana con il padre, in continuità con l'organizzazione attuale. In proposito il difensore dell'appellata ha domandato all'udienza del 18.09.2025 che sia previsto anche un fine settimana al mese in
Sicilia delle minori per vedere e stare con la madre. Reputa tuttavia la Corte che tale spostamento durante l'anno scolastico potrebbe rivelarsi non comodo e fonte di stress per le minori, risultando comunque assicurata la bigenitorialità sulla base del calendario di frequentazione previsto.
Da ultimo, la dott.ssa , in considerazione dell'inasprirsi dei rapporti tra i genitori in seguito ai Per_5 recenti cambiamenti intervenuti nell'ambiente materno, ovvero la nascita di altro figlio nel settembre 2024 e trasferimento in Sicilia, e delle possibili ricadute sullo stato psicologico delle minori, afferma di ritenere utile un periodo di vigilanza della durata di 18 mesi da parte del servizio sociale territoriale, che ha già seguito in passato il nucleo, da articolare eventualmente in incontri tra i due genitori, anche on line, in particolare con la madre, per agevolarne la partecipazione, verifica dell'andamento scolastico delle minori attraverso riunioni con le insegnanti nel corso dell'anno scolastico e verifica dello stato psicofisico delle minori mantenendo
10 contatti con il pediatra. Ad avviso del C.T.U. il collocamento delle minori potrà essere eventualmente rivisto a 24 mesi dalla decisione, qualora le minori esprimano (nel caso di ribadisca) l'esplicita volontà di Per_2 residenza con la madre.
In sintesi, dunque, va senz'altro confermato l'affidamento delle figlie minori ad entrambi i genitori secondo la disciplina propria dell'affido condiviso con collocazione prevalente presso il padre al quale di conseguenza è assegnata la casa già familiare di Altoè di Podenzano, via Ungheria n.
5. Durante il periodo scolastico, la madre potrà vedere e tenere con sé le due figlie almeno un fine settimana al mese, dal venerdì dopo la scuola sino alla domenica sera recandosi presso la loro residenza nel piacentino, almeno otto giorni durante le festività natalizie alternando con il padre di anno in anno i periodi 22-31 dicembre e 27 dicembre-6 gennaio, 6 giorni durante le festività pasquali da alternare anno per anno con il periodo 25 aprile-1 maggio e tre/quattro per la Festività
Ognissanti, il tutto salvo diversi accordi tra i genitori. Durante le ferie estive (dal termine della scuola sino alla prima settimana del mese di settembre), la collocazione prevalente sarà presso la madre, il padre potrà fare visita alle figlie almeno un fine settimana ogni mese, ferme restando le due settimane anche non consecutive di vacanze che le minori trascorreranno con ciascun genitore.
Si dispone altresì un monitoraggio della durata di 18 mesi da parte del Servizio Sociale territorialmente competente della provincia di Piacenza il quale si raccorderà con il Servizio Sociale della residenza della madre nel siracusano.
Per quanto concerne gli aspetti economici, va revocato l'obbligo del padre di corrispondere assegno mensile di euro 800,00 a titolo di contributo al mantenimento delle minori, stante la collocazione prevalente delle figlie presso il medesimo. Per converso, va invece stabilito un contributo al mantenimento delle minori da versarsi al da parte della nella misura che si ritiene allo stato adeguata e congrua di euro 100 mensili Parte_1 CP_1 per ciascuna figlia. La madre , la quale allo stato non risulta svolgere alcuna attività lavorativa Controparte_1 ma ha comunque capacità lavorativa e possibilità occupazionali ed è in giovane età, dovrà sostenere spese di viaggio di importo non indifferente per recarsi dalle figlie minori e manterrà in via diretta le figlie per circa due mesi nel periodo estivo. Stante la collocazione abitativa prevalente delle figlie presso il padre, l'Assegno
Unico è attribuito per l'intero al medesimo (vedasi al riguardo Cass. civ. Sez. I 22.02.2025, n. 4672 ove si è ribadita la legittimità dell'attribuzione dell'assegno unico al genitore collocatario, trattandosi di misura progettata per semplificare la gestione economica nell'interesse del minore, garantendo un sostegno finanziario adeguato).
La domanda formulata dal nell'atto di appello volto a vedere diminuito l'assegno posto a suo carico CP_3 per il mantenimento delle figlie è evidentemente superata dalla disposta revoca dell'assegno stesso.
La natura della causa, i motivi della decisione e l'essere in parte fondata la stessa su circostanze sopravvenute giustificano la compensazione per l'intero delle spese processuali.
11 Le spese di c.t.u., già liquidate con provvedimento del 4 settembre 2025, sono definitivamente poste a carico di entrambe le parti nella misura della metà ciascuna.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello di avverso la sentenza n. 743/2023 del Parte_1
Tribunale di Piacenza e sulla richiesta di trasferimento delle figlie minori avanzata da nella Controparte_1 comparsa di costituzione, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
I- RIGETTA la richiesta di trasferimento delle due figlie minori avanzata da;
Controparte_1
II- CONFERMA l'affidamento condiviso delle figlie minori e ad entrambi i genitori, con Per_1 Per_2 esercizio separato della responsabilità genitoriale limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione durante i tempi di permanenza delle minori presso ciascun genitore;
III- STABILISCE la collocazione prevalente delle figlie minori, dalla seconda settimana di settembre sino al termine della scuola nel mese di giugno, presso il padre al quale di conseguenza è assegnata la casa già familiare di Altoè di Podenzano (PC);
IV- DISPONE che durante tale periodo la madre possa vedere e tenere con sé le figlie almeno Controparte_1 un fine settimana ogni mese, dal venerdì dopo la scuola sino alla domenica sera, durante le festività natalizie, pasquali e ulteriori ponti e festività come indicati nella parte motiva e salvo diversi accordi tra i genitori;
V- STABILISCE la collocazione prevalente delle figlie minori durante il restante periodo (dal termine della scuola nel mese di giugno sino alla prima settimana di settembre compresa) presso la madre a Palazzolo Acreide (SR);
VI- DISPONE che durante tale periodo il padre possa vedere e tenere con sé le figlie recandosi Parte_1 in Sicilia almeno un fine settimana al mese nei mesi di luglio e di agosto, salvo diversi accordi tra i genitori, ferme restando due settimane di vacanza, anche non consecutive, durante le ferie estive per ciascun genitore e da concordarsi entro il 30 aprile di ogni anno;
VII- INVITA entrambe le parti a fare seguire alle figlie percorso psicologico e a farle partecipare ad attività extrascolastiche strutturate, come indicato in parte motiva;
VIII- DISPONE un monitoraggio sul nucleo familiare separato da parte dei Servizi Sociali competenti per territorio con le modalità indicate nella parte motiva e per un periodo di 18 mesi dalla data della presente decisione;
IX- REVOCA l'obbligo del padre di versare alla madre assegno mensile a Parte_1 Controparte_1 titolo di contributo al mantenimento delle figlie;
a carico della madre l'obbligo di versare al padre, entro il giorno 5 di ogni mese, assegno mensile CP_4 di euro 200 (euro 100,00 per ogni figlia) a titolo di contributo al mantenimento delle due figlie e annualmente rivalutabili secondo gli indici Istat, fermo restando l'obbligo di entrambi i genitori di provvedere al pagamento delle spese straordinarie da sostenersi per le figlie, nella misura del 50% ciascuno;
XI- COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti;
XII- PONE definitivamente le spese di c.t.u. a carico di entrambe le parti, nella misura della metà ciascuna.
MANDA alla Cancelleria per la comunicazione ai Servizi Sociali territorialmente competenti.
12 Così deciso nella Camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di Appello di Bologna il 18.09.2025.
Il Presidente
(Dott. Rosario Lionello Rossino)
Il Consigliere est. (Dott.ssa Anna Orlandi)
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