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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 24/03/2025, n. 459 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 459 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
I^ Sezione Civile
Riunita in camera di consiglio con l'intervento dei sigg. magistrati
Dott. Gianmichele Marcelli Presidente Rel.
Dott. Pier Giorgio Palestini Consigliere
Dott. Cesare Marziali Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 171 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022 e promossa
DA
Parte_1
, c.f. e p.iva , corrente in Montecalvo in Foglia (PU) – via
[...] P.IVA_1
Prov.le per Mondaino n. 4, in persona dei legali rappresentanti p.t. (cf. Parte_1
), nato a [...] il [...], (cf. C.F._1 Parte_2
), nato a [...] il [...] e (cf. C.F._2 Parte_3
), nato a [...] il [...], rappresentata e difesa giusta procura C.F._3
speciale dall'Avv. Silvia Zini (c.f. ed elettivamente domiciliata presso lo studio C.F._4
di quest'ultima in Pesaro – Via Ponchielli n. 77, numero di telefax per le comunicazioni e/o notificazioni 0721/370287, pec: Email_1 IMPUGNANTI
CONTRO
nato a [...] l'[...] e residente a [...], Fraz. Rio Salso, Controparte_1
Via Montelevecchie n. 8, C.F.: , rappresentato e difeso dall' dell'Avv. Ilaria CodiceFiscale_5
Daniele, del Foro di Urbino, C.F.: , fax n. 0722 327860, indirizzo di posta C.F._6
elettronica: , indirizzo di posta elettronica certificata: Email_2
presso il cui studio in Urbino P.le E. Gonzaga n° 18, è elettivamente Email_3
domiciliato, giusta procura speciale.
IMPUGNATO
Oggetto: impugnazione del lodo arbitrale in data 30 ottobre 2021
Conclusioni: vedi note di p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
recedeva dalla Controparte_1 Parte_1
[...]
Il socio receduto, la società e gli altri soci , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
, con scrittura privata del 23.12.2010 si accordavano nel senso che la compagine sociale
[...]
residua avrebbe acquistato le quote del e la società gli avrebbe restituito i finanziamenti CP_1
effettuati per un totale complessivo di € 135.000. Poiché la società non disponeva delle risorse finanziarie necessarie si stabiliva che il sarebbe subentrato nel contratto preliminare di CP_1
acquisto di immobile sottoscritto dalla con la società Dimore s.r.l.. Parte_1
L'immobile in questione era valutato per € 200.000 sicchè il socio receduto rilasciava un assegno di
€ 65.000 pari alla differenza tra il proprio credito e il valore dell'immobile, assegno che sarebbe stato restituito al momento della intestazione o cessione dell'immobile.
Si precisava da ultimo che il aveva la facoltà di cedere a terzi il contratto preliminare in CP_1
questione e pretendere che il trasferimento avvenisse direttamente a cura della società che gli avrebbe corrisposto la somma di € 135.000 e restituito l'assegno di cui sopra. Poichè il non otteneva la disponibilità dell'immobile, in applicazione della clausola n° 8 Pt_4
della citata scrittura privata, si attivava la procedura arbitrale (rituale secondo equità) nei confronti della società, procedura che si concludeva con la condanna della al Parte_1
pagamento dell'importo di € 135.000, le spese seguivano la soccombenza.
società e gli altri soci , e impugnava Parte_1 Parte_2 Parte_3
il lodo prospettandpo un unico motivo di doglianza: v'era stata la violazione del contraddittorio in quanto nella procedura arbitrale non aveva visto la partecipazione della residua compagine sociale.
Si costituiva che chiedeva il rigetto dell'impugnazione. CP_2
L'impugnazione è infondata.
In primo luogo si deve osservare che, sebbene i soci residui si fossero obbligati ad acquistare le quote del era la società che si era impegnata al pagamento di queste quote mediante la CP_1
cessione del contratto preliminare, cessione che concerneva anche la restituzione del finanziamento.
A tale riguardo, dopo aver sottolineato che il petitum del RE era rivolto esclusivamente nei riguardi della società e che consisteva nella richiesta di una sua condanna al pagamento dell'importo di € 135.000, è bene ricordare che come precisato da Cassazione civile sez. un. -
26/04/2000, n. 291: “Quando rimangano due o più soci, il contraddittorio non va integrato nei loro riguardi nemmeno se siano solidalmente ed illimitatamente responsabili per le obbligazioni sociali”. Sebbene l'arresto riguardi la liquidazione delle quote, l'esclusione del litisconsorzio necessario per i soci (e a maggior ragione per i fideiussori, stante la scindibilità delle cause) concerne ogni obbligazione sociale, sicchè il principio vale sia per il pagamento della cessione delle quote (obbligazione, si ripete, assunta dalla sia per la restituzione del Parte_1
finanziamento.
Ne consegue che il lodo non è affetto dal vizio allegato.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposto da
Parte_1
., , e
[...] Parte_1 Parte_2 Parte_3
nei confronti di ed avverso il lodo arbitrale in epigrafe, così provvede: Controparte_1
-Rigetta l'impugnazione;
-Condanna Parte_1
, e
[...] Parte_1 Parte_2
e a rifondere a le spese di lite che liquida in € 14.317, oltre Parte_3 Controparte_1
spese generali al 15%, CAP e IVA come per legge;
- Dà atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Ancona li 18.03.2025
IL PRESIDENTE Est.
Gianmichele Marcelli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
I^ Sezione Civile
Riunita in camera di consiglio con l'intervento dei sigg. magistrati
Dott. Gianmichele Marcelli Presidente Rel.
Dott. Pier Giorgio Palestini Consigliere
Dott. Cesare Marziali Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 171 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022 e promossa
DA
Parte_1
, c.f. e p.iva , corrente in Montecalvo in Foglia (PU) – via
[...] P.IVA_1
Prov.le per Mondaino n. 4, in persona dei legali rappresentanti p.t. (cf. Parte_1
), nato a [...] il [...], (cf. C.F._1 Parte_2
), nato a [...] il [...] e (cf. C.F._2 Parte_3
), nato a [...] il [...], rappresentata e difesa giusta procura C.F._3
speciale dall'Avv. Silvia Zini (c.f. ed elettivamente domiciliata presso lo studio C.F._4
di quest'ultima in Pesaro – Via Ponchielli n. 77, numero di telefax per le comunicazioni e/o notificazioni 0721/370287, pec: Email_1 IMPUGNANTI
CONTRO
nato a [...] l'[...] e residente a [...], Fraz. Rio Salso, Controparte_1
Via Montelevecchie n. 8, C.F.: , rappresentato e difeso dall' dell'Avv. Ilaria CodiceFiscale_5
Daniele, del Foro di Urbino, C.F.: , fax n. 0722 327860, indirizzo di posta C.F._6
elettronica: , indirizzo di posta elettronica certificata: Email_2
presso il cui studio in Urbino P.le E. Gonzaga n° 18, è elettivamente Email_3
domiciliato, giusta procura speciale.
IMPUGNATO
Oggetto: impugnazione del lodo arbitrale in data 30 ottobre 2021
Conclusioni: vedi note di p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
recedeva dalla Controparte_1 Parte_1
[...]
Il socio receduto, la società e gli altri soci , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
, con scrittura privata del 23.12.2010 si accordavano nel senso che la compagine sociale
[...]
residua avrebbe acquistato le quote del e la società gli avrebbe restituito i finanziamenti CP_1
effettuati per un totale complessivo di € 135.000. Poiché la società non disponeva delle risorse finanziarie necessarie si stabiliva che il sarebbe subentrato nel contratto preliminare di CP_1
acquisto di immobile sottoscritto dalla con la società Dimore s.r.l.. Parte_1
L'immobile in questione era valutato per € 200.000 sicchè il socio receduto rilasciava un assegno di
€ 65.000 pari alla differenza tra il proprio credito e il valore dell'immobile, assegno che sarebbe stato restituito al momento della intestazione o cessione dell'immobile.
Si precisava da ultimo che il aveva la facoltà di cedere a terzi il contratto preliminare in CP_1
questione e pretendere che il trasferimento avvenisse direttamente a cura della società che gli avrebbe corrisposto la somma di € 135.000 e restituito l'assegno di cui sopra. Poichè il non otteneva la disponibilità dell'immobile, in applicazione della clausola n° 8 Pt_4
della citata scrittura privata, si attivava la procedura arbitrale (rituale secondo equità) nei confronti della società, procedura che si concludeva con la condanna della al Parte_1
pagamento dell'importo di € 135.000, le spese seguivano la soccombenza.
società e gli altri soci , e impugnava Parte_1 Parte_2 Parte_3
il lodo prospettandpo un unico motivo di doglianza: v'era stata la violazione del contraddittorio in quanto nella procedura arbitrale non aveva visto la partecipazione della residua compagine sociale.
Si costituiva che chiedeva il rigetto dell'impugnazione. CP_2
L'impugnazione è infondata.
In primo luogo si deve osservare che, sebbene i soci residui si fossero obbligati ad acquistare le quote del era la società che si era impegnata al pagamento di queste quote mediante la CP_1
cessione del contratto preliminare, cessione che concerneva anche la restituzione del finanziamento.
A tale riguardo, dopo aver sottolineato che il petitum del RE era rivolto esclusivamente nei riguardi della società e che consisteva nella richiesta di una sua condanna al pagamento dell'importo di € 135.000, è bene ricordare che come precisato da Cassazione civile sez. un. -
26/04/2000, n. 291: “Quando rimangano due o più soci, il contraddittorio non va integrato nei loro riguardi nemmeno se siano solidalmente ed illimitatamente responsabili per le obbligazioni sociali”. Sebbene l'arresto riguardi la liquidazione delle quote, l'esclusione del litisconsorzio necessario per i soci (e a maggior ragione per i fideiussori, stante la scindibilità delle cause) concerne ogni obbligazione sociale, sicchè il principio vale sia per il pagamento della cessione delle quote (obbligazione, si ripete, assunta dalla sia per la restituzione del Parte_1
finanziamento.
Ne consegue che il lodo non è affetto dal vizio allegato.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposto da
Parte_1
., , e
[...] Parte_1 Parte_2 Parte_3
nei confronti di ed avverso il lodo arbitrale in epigrafe, così provvede: Controparte_1
-Rigetta l'impugnazione;
-Condanna Parte_1
, e
[...] Parte_1 Parte_2
e a rifondere a le spese di lite che liquida in € 14.317, oltre Parte_3 Controparte_1
spese generali al 15%, CAP e IVA come per legge;
- Dà atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Ancona li 18.03.2025
IL PRESIDENTE Est.
Gianmichele Marcelli