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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 22/12/2025, n. 821 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 821 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2349/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RAVENNA in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Massimo Vicini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
a seguito di discussione a norma dell'art. 281-sexies c.p.c. nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 2349/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DALLA PIETRA Parte_1 P.IVA_1
FRANCESCO, elettivamente domiciliata in CONTRÀ MURE PORTA NOVA 32
36100 VICENZA presso il difensore avv. DALLA PIETRA FRANCESCO
ATTRICE contro
Controparte_1
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv.
[...] P.IVA_2
NI TA, elettivamente domiciliata in VIA FRANCESCO BARACCA 19
48022 LUGO (RA) presso il difensore avv. NI TA
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
(ora liquidazione giudiziale) ha Controparte_1 Controparte_1
agito in via monitoria nei confronti di per ottenere da quest'ultima il Parte_1
pagamento della somma di € 44.523,48, oltre a interessi e spese, asseritamente dovutale a titolo di corrispettivo di forniture di energia elettrica e gas naturale, come esposto nelle fatture allegate al ricorso per ingiunzione. ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 739/2023 del Parte_1
13/07/2023, emesso da questo Tribunale in accoglimento della suddetta domanda, per i motivi così esposti in atto di citazione:
“MOTIVI In fatto
società operante nel settore della lavorazione di lamiere metalliche e Parte_1 dello stampaggio industriale, nel mese di settembre 2018 sottoscriveva con
[...] un contratto di fornitura di gas naturale e di energia elettrica. CP_1
In data 10.06.2020 sottoscriveva un nuovo contratto con l'odierna convenuta, Pt_1 sia per la fornitura di gas con validità sino al 3.10.2021, sia per l'energia elettrica valevole per il periodo 01.01.2021 – 31.12.2021 (doc. 02 – contratto di fornitura del 10.06.2020). Tale rapporto contrattuale proseguiva con regolarità sino al 25 novembre 2021, data in cui veniva avvisata dall'azienda di intermediazione WA, broker di Pt_1 riferimento per l'energia elettrica ed il gas, che la fornitrice si trovava in stato di CP_1 insolvenza economica e che non sarebbe più stata in grado di adempiere al contratto di fornitura. Tale circostanza veniva confermata dalla stampa nazionale, che dava atto dell'avvenuta risoluzione del contratto di dispacciamento e di bilanciamento da parte di Terna e di Snam, Società addette rispettivamente alla gestione dei flussi di energia e del gas naturale verso le aziende fornitrici (doc. 03 – estratti articoli giornalistici). La situazione di crisi economica dell'odierna convenuta si concretizzava nella procedura di concordato preventivo pendente avanti al Tribunale di Ravenna al n. 14/21 R.G. Fall. (doc. 04 – visura camerale doc. 05 – provv. ammissione al Controparte_1 concordato). La convenuta , con comunicazione del 10.12.2021 (doc. 06 – comunicazione di CP_1 risoluzione), avvisava i propri clienti della risoluzione contrattuale relativa alla fornitura di gas che sarebbe intervenuta in data 01.01.2022. Per quanto riguarda la fornitura di energia elettrica, dal 26.11.2021 CURA non era più in grado di rispettare il contratto
2 stipulato con e valido sino al 31.12.2021 (vd. doc. 02); ma in relazione a tale Pt_1 circostanza non veniva data alcuna comunicazione formale. L'odierna attrice si vedeva pertanto costretta a ricorrere al c.d. mercato di salvaguardia per non subire l'interruzione della fornitura di energia elettrica. veniva quindi Pt_1 rifornita da nel periodo 26.11.2021 – 1.12.2021, per poi sottoscrivere un CP_2 nuovo contratto con la società NT GY a far data dal 2.12.2021 (doc. 07 – contratto fornitura con NT GY). L'inadempienza di determinava un ingente danno economico all'odierna attrice. CP_1
, infatti, non poteva più beneficiare del prezzo fisso per l'energia elettrica Pt_1 stabilito contrattualmente (pari a circa 0,05 €/kWh), vedendosi applicare il prezzo maggiorato previsto per il servizio di salvaguardia fornito da (pari a circa 0,25-0,30 CP_2
€/kWh, variabile in relazione alle fasce orarie) per il periodo 26.11.21 – 1.12.21 (doc. 08
– n. 12 bollette energia elettrica relative ai vari punti di prelievo intestati a CP_2
). Con il passaggio al nuovo fornitore NT GY, dal 2.12.2021, Pt_1 Pt_1 subiva un ulteriore pesante aumento del prezzo della fornitura giunto a 0,3385 €/kWh (doc. 09 – n. 6 bollette energia elettrica NT GY). In data 24.03.2022, con tre distinte comunicazioni p.e.c. (doc. 10-11-12 – diffide di pagamento), diffidava l'odierna attrice al pagamento di fatture insolute per la CP_1 fornitura di gas ed energia elettrica, per complessivi euro 24.478,52. Considerate le perdite economiche subite a causa dell'inadempimento di CP_1
l'odierna attrice, attraverso lo scrivente patrocinio, riscontrava le predette comunicazioni, proponendo di operare la compensazione tra il proprio credito ed eventuali importi che dovessero risultare dovuti alla società fornitrice (doc. 13 – lettera avv. Dalla Pietra del 22.04.2022). A tale comunicazione seguiva il riscontro della procuratrice di parte opposta, con cui inspiegabilmente veniva sollecitato il pagamento della maggior ed erronea somma di euro 44.523,48 e respinta la richiesta risarcitoria di (doc. 14 – comunicazione Pt_1 avv. Magnani del 05.05.2022). A ciò faceva seguito l'emissione del decreto ingiuntivo oggetto della presente opposizione. In diritto A) Sull'inammissibilità del ricorso per decreto ingiuntivo La scrivente difesa contesta preliminarmente la produzione documentale a corredo del ricorso per decreto ingiuntivo, trattandosi di produzione posta in essere in violazione degli artt. 74 e 87 disp. att. c.p.c. La richiamata disciplina, applicabile in via analogica anche al processo civile telematico, impone che i documenti allegati ad un atto giudiziario siano numerati e descritti -anche sinteticamente- nonché richiamati in un indice che ne consenta l'immediata e univoca identificazione. L'odierna convenuta, invece, nel proprio ricorso monitorio richiama in premessa n. 4 documenti, descrivendoli in maniera generica e senza che tale descrizione trovi poi riscontro nell'allegazione telematica. Risulta infatti che, a fronte di un elenco di n. 4
3 documenti, la difesa di abbia prodotto telematicamente n. 23 file privi di CP_1 numerazione e con denominazioni diverse rispetto ai documenti richiamati in ricorso. Nel fascicolo telematico non risulta alcun file denominato “proposta di fornitura”,
“condizioni generali di fornitura”, né “copia fatture”. Infine non vi è traccia del quarto documento descritto in ricorso “copia di messa in mora Avv. Verlicchi”, laddove tra i documenti allegati si può rinvenire solamente una comunicazione p.e.c. a firma dell'avv. Claudia Branzaglia. Tale allegazione generica e caotica non consente di verificare la fondatezza delle pretese avversarie, rimettendo ingiustificatamente al Giudice (e alla controparte) il compito di analizzare e verificare la corrispondenza tra quanto affermato verbalmente e quanto prodotto. La più recente giurisprudenza, infatti, ribadisce che il Giudice è tenuto a decidere sulla scorta di documentazione prodotta, adeguatamente descritta e ordinatamente contenuta nel fascicolo di parte e non a “scovare” tra numerose allegazioni quella che possa corrispondere -secondo il ragionamento della parte- a quanto sostenuto nell'atto; in tali casi si dovrà ritenere non assolto l'onere probatorio. La ricorrente non ha quindi assolto all'onere della prova imposto dalla legge e il Giudice del procedimento monitorio avrebbe dovuto rigettare il ricorso presentato o quantomeno richiedere un'integrazione istruttoria ex art. 640 c.p.c. Si rappresenta inoltre che la pretesa creditoria avanzata dall'odierna convenuta è insussistente e l'importo ingiunto non dovuto. Innanzitutto i conteggi dei consumi riportati nelle fatture prodotte da sono stati CP_1 determinati in relazione all'intera mensilità di novembre 2021, nonostante le forniture siano state interrotte dalla data del 25.11.2021. Le bollette allegate al ricorso per decreto ingiuntivo risultano in ogni caso erronee e contestate, anche in ragione della loro formazione unilaterale da parte della società presunta debitrice. Per tali ragioni il decreto ingiuntivo opposto dovrà essere revocato. B) Sull'inadempimento contrattuale di Controparte_1
Il contratto sottoscritto da con la società convenuta, per la fornitura di energia Pt_1 elettrica, prevedeva l'applicazione di tariffe agevolate (0,0562 €/kWh; 0,05522 €/kWh; 0,04381€/kWh per le differenti fasce orarie F1 F2 F3) ed aveva validità sino al 31.12.2021 (vd. doc. 02). La situazione di insolvenza in cui si è venuta a trovare colpevolmente , a far data CP_1 dal mese di novembre 2021, ha determinato il suo conseguente inadempimento al contratto di fornitura suddetto. Dal 25.11.2021, infatti, non ha più fornito energia CP_1 elettrica alla , esponendola al grave rischio di dover interrompere Pt_1 improvvisamente la produzione e impedire l'utilizzo degli spazi aziendali. Il danno subito dall'odierna attrice in conseguenza della condotta inadempiente di
è stato determinato da: CP_1
- perdita del cd. prezzo fisso, concordato con;
CP_1
- obbligato accesso al mercato di salvaguardia, con applicazione di prezzi elevati (aumento del cd. parametro Ω “omega”) in ragione della situazione emergenziale;
4 - forzato passaggio al cd. mercato libero, con stipula di un contratto di fornitura a prezzi superiori rispetto alle tariffe agevolate concordate fino al 31.12.2021. Tale nocumento è determinato dalla differenza tra i costi effettivamente sostenuti da
, nel periodo dal 26.11.2021 al 31.12.2021 dapprima con e poi con Pt_1 CP_2
NT GY, rispetto a quelli che avrebbe sostenuto in forza del contratto concluso con l'odierna convenuta fino al 31.12.2021. L'odierna attrice, nel periodo dal 26.11.2021 al 31.12.2021, in forza del contratto concluso con avrebbe sostenuto una spesa pari ad euro 19.552,02; invece CP_1
l'inadempimento della convenuta opposta ha determinato l'applicazione di maggiori prezzi per complessivi euro 115.545,88. Il prospetto di calcolo elaborato dall'agenzia WA (doc. 15 – prospetto calcolo danno patrimoniale) evidenzia come la differenza tra la spesa effettivamente sostenuta da e i costi che sarebbero derivati in forza del contratto stipulato con sia Pt_1 CP_1 quindi pari ad euro 95.993,86, costituente il danno emergente patito da in Pt_1 conseguenza dell'inadempimento dell'odierna convenuta. In questa sede quindi l'odierna attrice formula domanda riconvenzionale per ottenere il risarcimento del danno patrimoniale imputabile esclusivamente alla convenuta. C) Sull'inefficacia delle clausole vessatorie e delle condizioni di fornitura La pretesa risarcitoria vantata dall'odierna attrice deriva dal mancato adempimento di CURA al contratto per la fornitura di energia elettrica datato 10.06.2020 (vd. doc. 2 attoreo). In tale contratto, concluso mediante la sottoscrizione di un modulo predisposto unilateralmente dalla convenuta, è previsto uno spazio per la sottoscrizione di numerosi articoli asseritamente relativi a condizioni generali di contratto (vd. doc. 2 attoreo, richiesta di fornitura pag. 2). Proseguendo la lettura del contratto, precisamente nella parte relativa alle condizioni economiche (vd. doc. 2 attoreo, pag. 4), viene espressamente indicato che “le presenti condizioni economiche sono valide solo se allegate alla Proposta di Fornitura e alle Condizioni Generali di Fornitura di Energia di CURA GP”. Eppure il contratto risulta privo delle condizioni generali di fornitura richiamate. Il contratto così sottoscritto appare quindi invalido e alcun corrispettivo risulta dovuto in esecuzione dello stesso. Le richieste di pagamento oggetto del decreto ingiuntivo opposto sono quindi infondate. In ogni caso, ferma la contestazione sull'ammissibilità dei documenti prodotti nella fase monitoria, si eccepisce l'inefficacia delle clausole vessatorie inserite nelle condizioni generali di fornitura allegate dalla difesa avversaria. Innanzitutto si rappresenta che le condizioni di fornitura allegate da controparte al contratto datato 24.06.2021 sono relative alla sola fornitura di gas. Risultano inoltre inefficaci anche le condizioni allegate al contratto datato 26.09.2018, alla luce della disciplina di cui all'art. 1341 c.c., secondo cui:
“Le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell'altro, se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute
5 o avrebbe dovuto conoscerle usando l'ordinaria diligenza. In ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l'esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell'altro contraente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria.” Appare evidente che il modulo contrattuale predisposto da CURA non soddisfa i requisiti richiesti per molteplici ragioni:
1. il richiamo alle condizioni generali di fornitura, inserito a pag. 2 del contratto di fornitura, viene effettuato utilizzando un carattere di scrittura molto più piccolo del restante testo e difficilmente leggibile;
2. il richiamo riguarda la quasi totalità degli articoli delle condizioni generali di fornitura: su 31 articoli complessivi, ne vengono richiamati 28;
3. nello spazio riservato alla specifica sottoscrizione delle clausole ex art. 1341 co. 2 c.c. vengono richiamate sia clausole di natura vessatoria che clausole di diversa natura: a titolo esemplificativo, tra gli articoli richiamati, risultano non vessatori gli articoli nn. 1, 5, 6, 7, 8 ecc. Pertanto, premesso che il contratto per la fornitura di energia elettrica del 10.06.2020 non è stato corredato delle condizioni generali di fornitura, né sono state richiamate le condizioni allegate a precedenti contratti, in ogni caso la sottoscrizione e il richiamo inserito nel modulo contrattuale di CURA risultano inefficaci e inapplicabili nei confronti dell'odierna attrice. Il consolidato orientamento giurisprudenziale sul tema prevede, infatti, che la specifica sottoscrizione delle clausole cd. vessatorie debba avvenire con modalità tali da consentire al sottoscrittore - soggetto che non ha predisposto il contratto, né ha avuto facoltà di modificarne il contenuto - di percepire il significato e la rilevanza delle condizioni che è chiamato ad approvare. L'obbligo della specifica approvazione per iscritto della clausola vessatoria, a norma dell'art. 1341 c.c., risulta rispettato se il richiamo alle clausole vessatorie:
- avviene in maniera specifica e non cumulativa;
- consente l'individuazione delle obbligazioni maggiormente gravose per il contraente. Nel caso di specie tali modalità non sono state soddisfatte, posto che il modulo predisposto da prevede un richiamo generico dei numeri di quasi tutti gli articoli CP_1 delle condizioni contrattuali, ricomprendendo in tal modo sia quelle propriamente vessatorie che altre di diversa natura. L'odierna convenuta non potrà quindi opporre a l'operatività delle clausole Pt_1 riportate nelle condizioni generali di fornitura, peraltro non allegate né richiamate nel contratto del 10.06.2020 relativo alla fornitura di energia elettrica, in quanto inefficaci per violazione dell'art. 1341 co. 2 c.c.”.
La società opponente ha pertanto formulato le seguenti conclusioni:
6 “In via principale, nel merito:
- dichiararsi illegittimo, nullo e/o inefficace e comunque revocarsi il decreto ingiuntivo n.739/2023 del 12/07/2023 – R.G. n. 1803/2023 emesso dal Tribunale di Ravenna, in quanto emesso in mancanza dei presupposti di legge e comunque perché la pretesa con esso azionata è infondata in fatto ed in diritto, per tutti i motivi esposti in narrativa;
- rigettarsi tutte le pretese avanzate nei confronti dell'opponente, in quanto infondate in fatto ed in diritto, per tutti i motivi esposti in narrativa. In via riconvenzionale, nel merito:
- accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale di in Controparte_1 relazione al contratto di fornitura di energia elettrica del 10.06.2020 e per l'effetto condannare la convenuta al pagamento della somma di euro 95.993,86 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale patito da Parte_1
In via riconvenzionale, in subordine:
- accertato e dichiarato l'inadempimento contrattuale di di cui Controparte_3 in premessa, per l'effetto condannare la medesima a risarcire a il danno Parte_1 patrimoniale subito pari ad almeno euro 95.993,86, eventualmente compensando tale credito con l'eventuale credito che dovesse essere accertato in favore di
[...]
CP_1
In ogni caso, disporsi l'integrale rifusione di competenze e spese di lite”.
Il processo si è poi interrotto per effetto della sentenza n. 64/2023 emessa da questo
Tribunale in data 30/10/2023, che ha dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale di ed è stato tempestivamente riassunto da Controparte_1 [...]
in liquidazione giudiziale si è costituita nel procedimento Controparte_4
riassunto, esponendo quanto segue nella propria comparsa di costituzione e risposta:
“4. In via preliminare
4.1. Inammissibilità della domanda riconvenzionale avanzata dall'opponente Deve dirsi improcedibile e inammissibile avanti il Giudice ordinario la domanda riconvenzionale avanzata da parte avversa, stante l'intervenuta apertura della procedura di liquidazione giudiziale a carico di Cura GP e ciò ai sensi dell'art. 151 del Codice della Crisi d'Impresa. Sulla base dell'anzidetta norma, infatti, la domanda riconvenzionale avente ad oggetto la richiesta di pagamento di somme a qualsivoglia titolo (e così anche, a titolo esemplificativo e non esaustivo, a titolo di risarcimento del danno o di restituzione di somme, ecc.) nei confronti di soggetto sottoposto a liquidazione giudiziale, per quanto comunque infondata come nel caso di specie, deve essere proposta dall'eventuale creditore in sede di ricorso per l'ammissione al passivo e, in caso di rigetto, in sede di opposizione allo stato passivo da esercitarsi ai sensi degli artt. 206 e ss del CCII. Conseguentemente, il Giudice competente a decidere sulla fondatezza o meno della richiesta in questione è il Giudice Delegato nell'ambito della liquidazione giudiziale pendente e non il Giudice Ordinario. 7 Si rassegnano, ad ogni buon conto, due precedenti dell'On.le Intestato Tribunale in tal senso (docc. 3bis e 3ter). È quindi evidente che, in questa sede, la richiesta di risarcimento avanzata da controparte in via riconvenzionale, peraltro con una quantificazione del tutto priva di supporto, e comunque in nessun modo dovuta, come meglio si esplicherà in seguito, deve essere considerata inammissibile e/o improcedibile, pertanto il presente procedimento dovrà proseguire all'esclusivo fine di valutare la legittimità o meno del decreto ingiuntivo opposto.
4.2. Istanza per la concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo in pendenza di opposizione ai sensi dell'art. 648 cpc Si formula fin d'ora istanza affinché l'Ill.mo Giudice adito voglia concedere la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto, in quanto, diversamente da quanto opportunisticamente sostenuto da controparte, l'opposizione non è fondata su prova scritta, come richiesto all'art. 648 c.p.c. e nemmeno deve dirsi di pronta soluzione, anche in considerazione dell'assoluta genericità delle contestazioni avversarie, che rende evidente l'intento dilatorio con cui parte avversa svolge la presente opposizione. A ciò si aggiunga che il rifiuto della società opponente di corrispondere il dovuto, nonché la temerarietà e genericità della domanda riconvenzionale, rappresentano un indubbio pregiudizio non solo per la società opposta, ma anche per i creditori ammessi al passivo della liquidazione giudiziale della stessa, oltre che un illecito contrattuale ai sensi dell'art. 18.6 del Contratto (doc. 4, pagina 6), dove si prevede che “In nessun caso il pagamento potrà essere differito o ridotto. Eventuali contestazioni non daranno titolo al Cliente di sospendere i pagamenti dovuti. La compensazione del debito con eventuali crediti vantati dal Cliente dovrà essere in ogni caso accordata dal Fornitore. Le fatture sin intendono accettate dal Cliente, con rinuncia ad ogni eventuale contestazione, decorsi 3 (tre) mesi dalla data di emissione…”, con conseguente diritto dell'opposta di ricevere immediatamente il pagamento atteso e anche di veder rigettare l'opposizione avversaria. Si insiste pertanto anche per la concessione della provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto.
5. Nel merito. 5.1. In fatto e in diritto
5.1.1. Sull'asserita inammissibilità del ricorso per decreto ingiuntivo carenza dei requisiti ex art. 633 cpc Prive di pregio sono le deduzioni relative all'asserita violazione degli artt. 74 e 87 disp. att. cpc che parte avversa asserisce applicabili in via analogica al processo civile telematico. I documenti depositati nell'interesse della ricorrente nel giudizio monitorio, ancorché non numerati, sono comunque depositati ordinatamente e con modalità tali da consentire l'identificazione del contenuto di ciascun documento: sono stati depositati infatti i diversi rinnovi delle condizioni economiche della fornitura - a rendere evidente il rapporto di lungo corso intervenuto tra le parti - con indicazione del periodo e peraltro
8 della commodity cui ciascuno riferisce, nonchè le fatture denominate con il rispettivo numero, accompagnate dalle ricevute dello SDI in formato .xml come richiesto in ragione dell'introduzione della fatturazione elettronica. Non si è avverato dunque quanto indicato da parte avversa e richiamato nella sentenza del Tribunale di Napoli alla nota 1 di pagina 4 dell'opposizione avversaria, non essendovi stato alcun costringimento di “giudice e controparti ad una “ricerca” finalizzata all'eventuale individuazione di ciò che possa confermare o smentire le affermazioni della parte”. Nemmeno gli eventuali refusi che interessano l'elenco documenti inserito a pagina 2 del ricorso per decreto ingiuntivo pregiudicano la chiarezza della documentazione conferita in giudizio. D'altra parte, il Giudice dell'ingiunzione non ha richiesto integrazioni di sorta, come ben avrebbe potuto fare qualora avesse ritenuto la documentazione non sufficiente o non comprensibile. Non si comprende pertanto quale sia la difficoltà incontrata da parte avversa nella verifica della fondatezza della domanda della ricorrente e nemmeno quali siano le violazioni riferite da parte avversa relativamente agli artt. da 74 a 87 disp att. cpc, tanto più che, come si vedrà, parte avversa non ha invero alcuna contestazione da avanzare. E' quindi quanto mai priva di pregio la deduzione avversaria circa il fatto che parte opposta non avrebbe assolto al proprio onere della prova per il solo fatto di non avere numerato i documenti. Ancora, controparte eccepisce infondatamente che relativamente Controparte_1 all'energia elettrica, avrebbe fatturato l'intero mese di Novembre 2021, laddove invece la fornitura di energia elettrica è cessata a decorrere del 26.11.2021. Ciò non corrisponde al vero: la dicitura riportata nelle fatture di “Novembre 2021”, indica Controparte_1 meramente il riferimento al periodo di consumo e non significa affatto che sia stato fatturato il prelievo dell'intero mese indicato (anche perché non Controparte_1 aveva alcun accesso ai consumi della dal 26.11.2021). D'altra parte, ai fini Pt_1 della valutazione della correttezza della fatturazione, deve aversi riguardo ai valori di lettura e ai volumi conteggiati e non tanto all'eventuale mancata indicazione specifica dei giorni del mese di riferimento in cui vi è stata vendita di energia. Per avere contezza del fatto che non risponde al vero che l'opposta abbia fatturato i consumi sino al 31.11.2021, basta prendere ad esame le fatture per le fornitura di energia elettrica nel periodo di novembre 2021: a pagina 2 del documento n. 101166 EE del 28.12.2021 (doc. 5) e a pagina 4 del documento n. 101167EE del 28.12.2021 (doc.6), il valore di consumo riportato nella tabella “DETTAGLIO CONSUMI MENSILI STORICI” indica la misura effettivamente fornita nel mese indicato (che infatti è inferiore ai mesi precedenti, essendo cessata la fornitura, per la sola energia elettrica, a decorrere dal giorno 26.11.21). E' quindi irrilevante l'eventuale indicazione dei giorni effettivi di fornitura, essendo unicamente rilevante, ai sensi di normativa e di fatturazione, la quantità venduta nel mese di riferimento, correttamente indicata in fattura e verificabile dal cliente, tramite i dati di lettura indicati.
9 La contestazione avanzata da parte avversa sul punto è pertanto una contestazione del tutto vuota ed infondata, posto che la stessa avrebbe dovuto riguardare i valori indicati nella fattura e non l'eventuale generica denominazione del periodo di riferimento. La avrebbe potuto, infatti, ove ritenuti scorretti, confrontare i valori fatturati con Pt_1 quelli del proprio contatore e, in caso di discrepanza, allora sì, procedere alla contestazione che, evidentemente, sarebbe stata avanzata non appena emessa la fattura e non a distanza di anni e solo a fronte dell'ingiunzione di pagamento, all'esclusivo evidente fine di ritardare il pagamento del dovuto. Parte avversa non ha comunque dato alcuna evidenza dei propri consumi di novembre 2021, al fine di conferire prova delle proprie affermazioni sul punto. La verità è che la non ha alcuna fondata contestazione da avanzare, posto Pt_1 che i dati posti a base della fatturazione sono quelli comunicati dal Distributore e, conseguentemente, devono dirsi del tutto legittimi. Relativamente alla fornitura del gas naturale, invece, parte avversa non ha avanzato alcuna contestazione o pretesa. Null'altro avendo da contestare rispetto agli importi fatturati e ingiunti, deve ritenersi il decreto ingiuntivo legittimamente emesso e così da confermarsi.
5.1.2. Sull'asserito inadempimento contrattuale di Controparte_1
Ferma la già eccepita inammissibilità e improcedibilità della domanda riconvenzionale avanzata da parte avversa in ragione della pendente liquidazione giudiziale, per estremo scrupolo, si controdeduce quanto segue al fine di dare comunque evidenza dell'infondatezza dell'eccezione avversaria relativa ad un asserito inadempimento dell'opposta. Nell'atto di citazione in opposizione avversario si legge infatti di un presunto inadempimento da parte dell'opposta del contratto di fornitura, essendo la fornitura cessata a decorrere dal 26.11.2021. Nonostante ciò, non può ravvisarsi in capo all'opposta alcuna responsabilità in tale cessazione e nemmeno può dirsi fondata la pretesa risarcitoria avanzata da parte opponente. Infatti, malgrado la volontà dell'opposta, gli eventi alla stessa occorsi siccome al di fuori del controllo della stessa, hanno reso impossibile la prosecuzione della fornitura, che infatti cessava, per la sola energia elettrica, con decorrenza 26.11.2021. Cura GP, infatti, non ha potuto proseguire la fornitura di energia elettrica a favore della
, stante l'intervenuta risoluzione del contratto di dispacciamento tra Pt_1
l'Utente del Dispacciamento C.U.RA Consorzio Utilities Ravenna Scrl e Terna Spa. Senza tale contratto non poteva essere posta in essere alcuna fornitura (doc 7). E' evidente che l'impossibilità di procedere con la fornitura dell'energia elettrica oltre il 25.11.2021 non può essere ritenuta imputabile a in ragione della CP_1 CP_1 perdita in capo alla controllante della qualifica di utente del dispacciamento. D'altra parte, ciò è ratificato contrattualmente all'art.
4.2 delle condizioni generali di fornitura (doc. 4, pagina 4), o comunque ai sensi dell'art. 1463 cc o 1467 cc.
10 Nelle Condizioni Generali di fornitura, ai successivi commi 4.3 e 4.4 è altresì previsto che “In caso di risoluzione del Contratto, il Distributore attiverà, sussistendo i presupposti previsti dalla Delibere AEEGSI, il servizio di maggior tutela o di salvaguardia per l'energia elettrica. […] Nelle ipotesi di risoluzione innanzi elencate, il Cliente non potrà pretendere il risarcimento di eventuali danni derivanti […] dalla risoluzione del Contratto”. Quanto sopra non può non valere ai fini dell'esonero da responsabilità di CP_1
a fronte dei danni asseriti da parte avversa, laddove per assurdo li si voglia
[...] ritenere sussistenti e procedibili o ammissibili nella presente sede e ciò comunque anche ai sensi degli artt. 1218 cc e 1256 cc. e così ai fini della legittima intervenuta risoluzione del contratto. Deve comunque segnalarsi che la non ha in ogni caso subìto alcun danno nella Pt_1 cessazione della fornitura sopra indicata e che anche se fosse, lo stesso non può dirsi comunque imputabile all'odierna opposta, anche ai sensi dell'art. 1227 e 1225 cc, posto che, avendo riguardo alla presunta composizione dell'asserito danno di cui a pagina 6 dell'atto di opposizione:
- non vi è stata alcuna interruzione materiale della fornitura (come invece erroneamente e pretestuosamente indicato da parte avversa): in caso di risoluzione del contratto di dispacciamento, infatti, la fornitura non si interrompe materialmente ma prosegue con il servizio di salvaguardia. Conseguentemente, la non ha subìto e non avrebbe Pt_1 nemmeno potuto subire alcuna interruzione della produzione e quindi ha potuto correttamente utilizzare gli spazi aziendali;
- non ha dato evidenza del diniego di applicazione del prezzo fisso applicato dall'opposta da parte di NT GY o di altri fornitori. In generale, comunque, anche ammettendo per assurdo un danno imputabile all'opposta, la non può Pt_1 certo richiedere a di rispondere per le tariffe applicate dai successivi Controparte_1 fornitori in ragione dei prezzi eccezionali che interessavano il mercato in quel periodo, posto che, ai sensi dell'art. 1225 c.c., tale danno non era prevedibile;
- ai sensi dell'art. 42.12 dell'Allegato A alla deliberazione ARERA 24 novembre 2020, 491/2020/R/eel (denominato “TIV”), per i clienti che ricadono nel servizio di salvaguardia a seguito della risoluzione del contratto di dispacciamento, come è nel caso di specie, il parametro omega viene posto uguale a zero fino alla fine del mese successivo all'attivazione della salvaguardia. Conseguentemente, parte avversa non ha subìto l'applicazione di tale voce di costo e sul punto la stessa indica dunque una falsa circostanza;
- non ha subito alcun passaggio forzato al mercato libero, posto che la fornitura con
[...] era già esercitata nel mercato libero. CP_1
5.1.3. Sull'asserita inefficacia delle clausole vessatorie e delle condizioni di fornitura Controparte prosegue le proprie pretestuose contestazioni sostenendo, dapprima, l'invalidità del contratto di fornitura, per poi riferire dell'invalidità delle clausole vessatorie. Con le contestazioni sopra esposte parte avversa contraddice sé stessa e la propria
11 domanda. L'invalidità del contratto contrasta infatti con la domanda avversaria che si fonda (pur in via inammissibile, improcedibile e comunque infondata) su un asserito inadempimento contrattuale, che presuppone un contratto valido. Se controparte ritenesse davvero il contratto invalido, la domanda oggi avanzata, pur con i limiti sopra detti, non avrebbe ragione di esistere, non potendosi configurare alcun inadempimento in capo a CP_1
e alcun danno in capo all'opponente, per quanto infondato.
[...]
Fermo quanto sopra, in ogni caso, il contratto non può dirsi affetto da alcun vizio, posto che le condizioni generali di fornitura non sono affatto mancanti (doc. 4, pagina 3). Le stesse hanno durata indeterminata, trattandosi di un contratto di fornitura con durata a tempo indeterminato. Ciò che invece era oggetto di rinnovo annuale erano le condizioni economiche (valide, invece, 12 mesi). D'altra parte, nella richiesta di fornitura (doc. 4, pagina 2) parte avversa ha dichiarato di avere ricevuto copia delle condizioni generali, onde oggi non può invero lamentare la mancanza delle stesse. Conseguentemente, alcuna invalidità può essere dedotta relativamente alla fornitura. Peraltro, se davvero non avesse ricevuto le suddette condizioni generali, parte avversa non sarebbe riuscita a contestare il contenuto vessatorio o meno di cui al proprio atto di opposizione. D'altra parte, come può evincersi, il rapporto contrattuale tra le Parti è risalente e continuo nel tempo onde l'invalidità è un ulteriore evidente pretesto al fine di evitare il pagamento. Ancora, anche ammettendo per assurdo l'invalidità delle clausole vessatorie (fermo restando che, ai fini della doppia sottoscrizione, vengono correttamente richiamate quelle con contenuto oneroso e pertanto la contestazione sul punto è infondata), non si comprende a cosa ciò giovi nel presente giudizio, posto che l'eventuale invalidità delle clausole vessatorie non esclude la debenza del prezzo pattuito quale controprestazione per l'energia elettrica ed il gas naturale forniti nella misura consumata come comunicata dal Distributore”.
Esaminati gli atti e i documenti prodotti, il Tribunale osserva quanto segue.
Deve rilevarsi in primo luogo che (ora Controparte_1 Controparte_1
in liquidazione giudiziale) ha fornito nella fase monitoria idonea prova scritta ai fini
[...]
dell'emissione del richiesto decreto ingiuntivo, avendo depositato tra l'altro le fatture elettroniche relative alle forniture di energia elettrica e gas naturale asseritamente eseguite a favore di Parte_1
La mancata numerazione dei documenti allegati al ricorso per ingiunzione non escludeva certamente l'utilizzabilità in sede monitoria delle suddette fatture elettroniche, costituenti di per sé idonea prova scritta in quella sede, considerato che dette fatture 12 risultavano comunque facilmente individuabili tra i documenti depositati, senza necessità di particolari sforzi di ricerca;
peraltro, al tempo del deposito del ricorso per ingiunzione non era ancora in vigore il testo attuale dell'art. 74 disp. att. c.p.c.
(introdotto dal D. Lgs. n. 164/2024), che prescrive la numerazione e la denominazione descrittiva del contenuto dei documenti depositati.
Va poi osservato che il credito azionato in via monitoria da risulta contestato CP_1
solo genericamente dall'ingiunta opponente, che non ha negato le forniture di energia elettrica e gas naturale esposte nelle fatture allegate al ricorso per ingiunzione, essendosi limitata a rilevare che “i conteggi dei consumi riportati nelle fatture prodotte da CP_1
sono stati determinati in relazione all'intera mensilità di novembre 2021, nonostante le forniture siano state interrotte dalla data del 25.11.2021”, e che “le bollette allegate al ricorso per decreto ingiuntivo risultano in ogni caso erronee e contestate, anche in ragione della loro formazione unilaterale da parte della società presunta debitrice”.
È evidente che la misura dei consumi addebitati a non si ricava dalla Parte_1
durata del periodo di riferimento indicato in ciascuna fattura, bensì dalle quantità di energia elettrica e gas naturale fornite in quel periodo di riferimento, indicate in ciascuna fattura ed espresse in KWh e in Sm3, in ordine alle quali la società opponente non ha formulato specifiche contestazioni.
Va ricordato che la generica deduzione di assenza di prova da parte del convenuto, senza negazione dei fatti storici posti a fondamento della domanda attorea, non è equiparabile alla specifica contestazione di tali fatti richiesta dall'art. 115, comma 1, c.p.c. (v. Cass.
27/08/2020 n. 17889): ne consegue, nel caso in esame, che possono senz'altro essere posti a fondamento della presente decisione i fatti esposti da a sostegno della CP_1
propria domanda di pagamento della somma di € 44.523,48.
Deve poi rilevarsi l'inconcludenza delle doglianze relative alle condizioni generali di contratto, non avendo la società opponente chiarito – al di là dell'insostenibile affermazione per cui il contratto sarebbe totalmente invalido e nessun corrispettivo
13 risulterebbe dovuto in forza dello stesso – quali specifiche conseguenze deriverebbero dall'eventuale inoperatività delle clausole contrattuali oggetto di contestazione.
La sopravvenuta apertura della procedura di liquidazione giudiziale di
[...]
ha comportato, come già rilevato con l'ordinanza emessa in data CP_1
13/05/2025, l'improcedibilità della domanda di risarcimento dei danni proposta in via riconvenzionale da trattandosi di domanda che deve a questo punto essere Parte_1
proposta, a norma dell'art. 151 del Codice della Crisi d'Impresa, mediante insinuazione al passivo nella suddetta procedura di liquidazione giudiziale.
Conseguentemente nella propria memoria conclusiva autorizzata, ha Parte_1
dichiarato di rinunciare, vista la pendenza della suddetta procedura concorsuale, a chiedere – in questa sede – la condanna della controparte al risarcimento del lamentato danno patrimoniale, ed ha modificato le proprie precedenti conclusioni limitandosi a chiedere la revoca del decreto ingiuntivo opposto ed il rigetto di ogni pretesa avversaria.
Come già rilevato nella summenzionata ordinanza del 13/05/2025, il credito risarcitorio vantato da , integralmente contestato da , risulta allo stato incerto e Pt_1 CP_1
illiquido, né può ritenersi di facile e pronta liquidazione ai sensi dell'art. 1243, comma 2,
c.c.
L'accertamento e la quantificazione di tale credito risarcitorio richiederebbero infatti una complessa e articolata attività di istruzione probatoria (prova per testi e C.T.U. contabile): deve pertanto escludersi che possa avere luogo la compensazione legale o giudiziale del credito vantato dalla società opponente con quello azionato da in CP_1
via monitoria.
Il decreto ingiuntivo opposto va pertanto confermato.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle domande oggetto del presente giudizio, così provvede:
14 1) respinge l'opposizione proposta da confermando integralmente il Parte_1
decreto ingiuntivo n. 739/2023 del 13/07/2023;
2) condanna a rifondere a in liquidazione Parte_1 Controparte_1
giudiziale le spese del presente giudizio di opposizione, che liquida in € 7.500,00 per compenso professionale, oltre a rimborso forf. spese generali nella misura del 15%,
I.V.A. e C.P.A.
Così deciso in Ravenna, il giorno 22/12/2025.
Il Giudice
(dott. Massimo Vicini)
15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RAVENNA in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Massimo Vicini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
a seguito di discussione a norma dell'art. 281-sexies c.p.c. nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 2349/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DALLA PIETRA Parte_1 P.IVA_1
FRANCESCO, elettivamente domiciliata in CONTRÀ MURE PORTA NOVA 32
36100 VICENZA presso il difensore avv. DALLA PIETRA FRANCESCO
ATTRICE contro
Controparte_1
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv.
[...] P.IVA_2
NI TA, elettivamente domiciliata in VIA FRANCESCO BARACCA 19
48022 LUGO (RA) presso il difensore avv. NI TA
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
(ora liquidazione giudiziale) ha Controparte_1 Controparte_1
agito in via monitoria nei confronti di per ottenere da quest'ultima il Parte_1
pagamento della somma di € 44.523,48, oltre a interessi e spese, asseritamente dovutale a titolo di corrispettivo di forniture di energia elettrica e gas naturale, come esposto nelle fatture allegate al ricorso per ingiunzione. ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 739/2023 del Parte_1
13/07/2023, emesso da questo Tribunale in accoglimento della suddetta domanda, per i motivi così esposti in atto di citazione:
“MOTIVI In fatto
società operante nel settore della lavorazione di lamiere metalliche e Parte_1 dello stampaggio industriale, nel mese di settembre 2018 sottoscriveva con
[...] un contratto di fornitura di gas naturale e di energia elettrica. CP_1
In data 10.06.2020 sottoscriveva un nuovo contratto con l'odierna convenuta, Pt_1 sia per la fornitura di gas con validità sino al 3.10.2021, sia per l'energia elettrica valevole per il periodo 01.01.2021 – 31.12.2021 (doc. 02 – contratto di fornitura del 10.06.2020). Tale rapporto contrattuale proseguiva con regolarità sino al 25 novembre 2021, data in cui veniva avvisata dall'azienda di intermediazione WA, broker di Pt_1 riferimento per l'energia elettrica ed il gas, che la fornitrice si trovava in stato di CP_1 insolvenza economica e che non sarebbe più stata in grado di adempiere al contratto di fornitura. Tale circostanza veniva confermata dalla stampa nazionale, che dava atto dell'avvenuta risoluzione del contratto di dispacciamento e di bilanciamento da parte di Terna e di Snam, Società addette rispettivamente alla gestione dei flussi di energia e del gas naturale verso le aziende fornitrici (doc. 03 – estratti articoli giornalistici). La situazione di crisi economica dell'odierna convenuta si concretizzava nella procedura di concordato preventivo pendente avanti al Tribunale di Ravenna al n. 14/21 R.G. Fall. (doc. 04 – visura camerale doc. 05 – provv. ammissione al Controparte_1 concordato). La convenuta , con comunicazione del 10.12.2021 (doc. 06 – comunicazione di CP_1 risoluzione), avvisava i propri clienti della risoluzione contrattuale relativa alla fornitura di gas che sarebbe intervenuta in data 01.01.2022. Per quanto riguarda la fornitura di energia elettrica, dal 26.11.2021 CURA non era più in grado di rispettare il contratto
2 stipulato con e valido sino al 31.12.2021 (vd. doc. 02); ma in relazione a tale Pt_1 circostanza non veniva data alcuna comunicazione formale. L'odierna attrice si vedeva pertanto costretta a ricorrere al c.d. mercato di salvaguardia per non subire l'interruzione della fornitura di energia elettrica. veniva quindi Pt_1 rifornita da nel periodo 26.11.2021 – 1.12.2021, per poi sottoscrivere un CP_2 nuovo contratto con la società NT GY a far data dal 2.12.2021 (doc. 07 – contratto fornitura con NT GY). L'inadempienza di determinava un ingente danno economico all'odierna attrice. CP_1
, infatti, non poteva più beneficiare del prezzo fisso per l'energia elettrica Pt_1 stabilito contrattualmente (pari a circa 0,05 €/kWh), vedendosi applicare il prezzo maggiorato previsto per il servizio di salvaguardia fornito da (pari a circa 0,25-0,30 CP_2
€/kWh, variabile in relazione alle fasce orarie) per il periodo 26.11.21 – 1.12.21 (doc. 08
– n. 12 bollette energia elettrica relative ai vari punti di prelievo intestati a CP_2
). Con il passaggio al nuovo fornitore NT GY, dal 2.12.2021, Pt_1 Pt_1 subiva un ulteriore pesante aumento del prezzo della fornitura giunto a 0,3385 €/kWh (doc. 09 – n. 6 bollette energia elettrica NT GY). In data 24.03.2022, con tre distinte comunicazioni p.e.c. (doc. 10-11-12 – diffide di pagamento), diffidava l'odierna attrice al pagamento di fatture insolute per la CP_1 fornitura di gas ed energia elettrica, per complessivi euro 24.478,52. Considerate le perdite economiche subite a causa dell'inadempimento di CP_1
l'odierna attrice, attraverso lo scrivente patrocinio, riscontrava le predette comunicazioni, proponendo di operare la compensazione tra il proprio credito ed eventuali importi che dovessero risultare dovuti alla società fornitrice (doc. 13 – lettera avv. Dalla Pietra del 22.04.2022). A tale comunicazione seguiva il riscontro della procuratrice di parte opposta, con cui inspiegabilmente veniva sollecitato il pagamento della maggior ed erronea somma di euro 44.523,48 e respinta la richiesta risarcitoria di (doc. 14 – comunicazione Pt_1 avv. Magnani del 05.05.2022). A ciò faceva seguito l'emissione del decreto ingiuntivo oggetto della presente opposizione. In diritto A) Sull'inammissibilità del ricorso per decreto ingiuntivo La scrivente difesa contesta preliminarmente la produzione documentale a corredo del ricorso per decreto ingiuntivo, trattandosi di produzione posta in essere in violazione degli artt. 74 e 87 disp. att. c.p.c. La richiamata disciplina, applicabile in via analogica anche al processo civile telematico, impone che i documenti allegati ad un atto giudiziario siano numerati e descritti -anche sinteticamente- nonché richiamati in un indice che ne consenta l'immediata e univoca identificazione. L'odierna convenuta, invece, nel proprio ricorso monitorio richiama in premessa n. 4 documenti, descrivendoli in maniera generica e senza che tale descrizione trovi poi riscontro nell'allegazione telematica. Risulta infatti che, a fronte di un elenco di n. 4
3 documenti, la difesa di abbia prodotto telematicamente n. 23 file privi di CP_1 numerazione e con denominazioni diverse rispetto ai documenti richiamati in ricorso. Nel fascicolo telematico non risulta alcun file denominato “proposta di fornitura”,
“condizioni generali di fornitura”, né “copia fatture”. Infine non vi è traccia del quarto documento descritto in ricorso “copia di messa in mora Avv. Verlicchi”, laddove tra i documenti allegati si può rinvenire solamente una comunicazione p.e.c. a firma dell'avv. Claudia Branzaglia. Tale allegazione generica e caotica non consente di verificare la fondatezza delle pretese avversarie, rimettendo ingiustificatamente al Giudice (e alla controparte) il compito di analizzare e verificare la corrispondenza tra quanto affermato verbalmente e quanto prodotto. La più recente giurisprudenza, infatti, ribadisce che il Giudice è tenuto a decidere sulla scorta di documentazione prodotta, adeguatamente descritta e ordinatamente contenuta nel fascicolo di parte e non a “scovare” tra numerose allegazioni quella che possa corrispondere -secondo il ragionamento della parte- a quanto sostenuto nell'atto; in tali casi si dovrà ritenere non assolto l'onere probatorio. La ricorrente non ha quindi assolto all'onere della prova imposto dalla legge e il Giudice del procedimento monitorio avrebbe dovuto rigettare il ricorso presentato o quantomeno richiedere un'integrazione istruttoria ex art. 640 c.p.c. Si rappresenta inoltre che la pretesa creditoria avanzata dall'odierna convenuta è insussistente e l'importo ingiunto non dovuto. Innanzitutto i conteggi dei consumi riportati nelle fatture prodotte da sono stati CP_1 determinati in relazione all'intera mensilità di novembre 2021, nonostante le forniture siano state interrotte dalla data del 25.11.2021. Le bollette allegate al ricorso per decreto ingiuntivo risultano in ogni caso erronee e contestate, anche in ragione della loro formazione unilaterale da parte della società presunta debitrice. Per tali ragioni il decreto ingiuntivo opposto dovrà essere revocato. B) Sull'inadempimento contrattuale di Controparte_1
Il contratto sottoscritto da con la società convenuta, per la fornitura di energia Pt_1 elettrica, prevedeva l'applicazione di tariffe agevolate (0,0562 €/kWh; 0,05522 €/kWh; 0,04381€/kWh per le differenti fasce orarie F1 F2 F3) ed aveva validità sino al 31.12.2021 (vd. doc. 02). La situazione di insolvenza in cui si è venuta a trovare colpevolmente , a far data CP_1 dal mese di novembre 2021, ha determinato il suo conseguente inadempimento al contratto di fornitura suddetto. Dal 25.11.2021, infatti, non ha più fornito energia CP_1 elettrica alla , esponendola al grave rischio di dover interrompere Pt_1 improvvisamente la produzione e impedire l'utilizzo degli spazi aziendali. Il danno subito dall'odierna attrice in conseguenza della condotta inadempiente di
è stato determinato da: CP_1
- perdita del cd. prezzo fisso, concordato con;
CP_1
- obbligato accesso al mercato di salvaguardia, con applicazione di prezzi elevati (aumento del cd. parametro Ω “omega”) in ragione della situazione emergenziale;
4 - forzato passaggio al cd. mercato libero, con stipula di un contratto di fornitura a prezzi superiori rispetto alle tariffe agevolate concordate fino al 31.12.2021. Tale nocumento è determinato dalla differenza tra i costi effettivamente sostenuti da
, nel periodo dal 26.11.2021 al 31.12.2021 dapprima con e poi con Pt_1 CP_2
NT GY, rispetto a quelli che avrebbe sostenuto in forza del contratto concluso con l'odierna convenuta fino al 31.12.2021. L'odierna attrice, nel periodo dal 26.11.2021 al 31.12.2021, in forza del contratto concluso con avrebbe sostenuto una spesa pari ad euro 19.552,02; invece CP_1
l'inadempimento della convenuta opposta ha determinato l'applicazione di maggiori prezzi per complessivi euro 115.545,88. Il prospetto di calcolo elaborato dall'agenzia WA (doc. 15 – prospetto calcolo danno patrimoniale) evidenzia come la differenza tra la spesa effettivamente sostenuta da e i costi che sarebbero derivati in forza del contratto stipulato con sia Pt_1 CP_1 quindi pari ad euro 95.993,86, costituente il danno emergente patito da in Pt_1 conseguenza dell'inadempimento dell'odierna convenuta. In questa sede quindi l'odierna attrice formula domanda riconvenzionale per ottenere il risarcimento del danno patrimoniale imputabile esclusivamente alla convenuta. C) Sull'inefficacia delle clausole vessatorie e delle condizioni di fornitura La pretesa risarcitoria vantata dall'odierna attrice deriva dal mancato adempimento di CURA al contratto per la fornitura di energia elettrica datato 10.06.2020 (vd. doc. 2 attoreo). In tale contratto, concluso mediante la sottoscrizione di un modulo predisposto unilateralmente dalla convenuta, è previsto uno spazio per la sottoscrizione di numerosi articoli asseritamente relativi a condizioni generali di contratto (vd. doc. 2 attoreo, richiesta di fornitura pag. 2). Proseguendo la lettura del contratto, precisamente nella parte relativa alle condizioni economiche (vd. doc. 2 attoreo, pag. 4), viene espressamente indicato che “le presenti condizioni economiche sono valide solo se allegate alla Proposta di Fornitura e alle Condizioni Generali di Fornitura di Energia di CURA GP”. Eppure il contratto risulta privo delle condizioni generali di fornitura richiamate. Il contratto così sottoscritto appare quindi invalido e alcun corrispettivo risulta dovuto in esecuzione dello stesso. Le richieste di pagamento oggetto del decreto ingiuntivo opposto sono quindi infondate. In ogni caso, ferma la contestazione sull'ammissibilità dei documenti prodotti nella fase monitoria, si eccepisce l'inefficacia delle clausole vessatorie inserite nelle condizioni generali di fornitura allegate dalla difesa avversaria. Innanzitutto si rappresenta che le condizioni di fornitura allegate da controparte al contratto datato 24.06.2021 sono relative alla sola fornitura di gas. Risultano inoltre inefficaci anche le condizioni allegate al contratto datato 26.09.2018, alla luce della disciplina di cui all'art. 1341 c.c., secondo cui:
“Le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell'altro, se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute
5 o avrebbe dovuto conoscerle usando l'ordinaria diligenza. In ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l'esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell'altro contraente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria.” Appare evidente che il modulo contrattuale predisposto da CURA non soddisfa i requisiti richiesti per molteplici ragioni:
1. il richiamo alle condizioni generali di fornitura, inserito a pag. 2 del contratto di fornitura, viene effettuato utilizzando un carattere di scrittura molto più piccolo del restante testo e difficilmente leggibile;
2. il richiamo riguarda la quasi totalità degli articoli delle condizioni generali di fornitura: su 31 articoli complessivi, ne vengono richiamati 28;
3. nello spazio riservato alla specifica sottoscrizione delle clausole ex art. 1341 co. 2 c.c. vengono richiamate sia clausole di natura vessatoria che clausole di diversa natura: a titolo esemplificativo, tra gli articoli richiamati, risultano non vessatori gli articoli nn. 1, 5, 6, 7, 8 ecc. Pertanto, premesso che il contratto per la fornitura di energia elettrica del 10.06.2020 non è stato corredato delle condizioni generali di fornitura, né sono state richiamate le condizioni allegate a precedenti contratti, in ogni caso la sottoscrizione e il richiamo inserito nel modulo contrattuale di CURA risultano inefficaci e inapplicabili nei confronti dell'odierna attrice. Il consolidato orientamento giurisprudenziale sul tema prevede, infatti, che la specifica sottoscrizione delle clausole cd. vessatorie debba avvenire con modalità tali da consentire al sottoscrittore - soggetto che non ha predisposto il contratto, né ha avuto facoltà di modificarne il contenuto - di percepire il significato e la rilevanza delle condizioni che è chiamato ad approvare. L'obbligo della specifica approvazione per iscritto della clausola vessatoria, a norma dell'art. 1341 c.c., risulta rispettato se il richiamo alle clausole vessatorie:
- avviene in maniera specifica e non cumulativa;
- consente l'individuazione delle obbligazioni maggiormente gravose per il contraente. Nel caso di specie tali modalità non sono state soddisfatte, posto che il modulo predisposto da prevede un richiamo generico dei numeri di quasi tutti gli articoli CP_1 delle condizioni contrattuali, ricomprendendo in tal modo sia quelle propriamente vessatorie che altre di diversa natura. L'odierna convenuta non potrà quindi opporre a l'operatività delle clausole Pt_1 riportate nelle condizioni generali di fornitura, peraltro non allegate né richiamate nel contratto del 10.06.2020 relativo alla fornitura di energia elettrica, in quanto inefficaci per violazione dell'art. 1341 co. 2 c.c.”.
La società opponente ha pertanto formulato le seguenti conclusioni:
6 “In via principale, nel merito:
- dichiararsi illegittimo, nullo e/o inefficace e comunque revocarsi il decreto ingiuntivo n.739/2023 del 12/07/2023 – R.G. n. 1803/2023 emesso dal Tribunale di Ravenna, in quanto emesso in mancanza dei presupposti di legge e comunque perché la pretesa con esso azionata è infondata in fatto ed in diritto, per tutti i motivi esposti in narrativa;
- rigettarsi tutte le pretese avanzate nei confronti dell'opponente, in quanto infondate in fatto ed in diritto, per tutti i motivi esposti in narrativa. In via riconvenzionale, nel merito:
- accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale di in Controparte_1 relazione al contratto di fornitura di energia elettrica del 10.06.2020 e per l'effetto condannare la convenuta al pagamento della somma di euro 95.993,86 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale patito da Parte_1
In via riconvenzionale, in subordine:
- accertato e dichiarato l'inadempimento contrattuale di di cui Controparte_3 in premessa, per l'effetto condannare la medesima a risarcire a il danno Parte_1 patrimoniale subito pari ad almeno euro 95.993,86, eventualmente compensando tale credito con l'eventuale credito che dovesse essere accertato in favore di
[...]
CP_1
In ogni caso, disporsi l'integrale rifusione di competenze e spese di lite”.
Il processo si è poi interrotto per effetto della sentenza n. 64/2023 emessa da questo
Tribunale in data 30/10/2023, che ha dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale di ed è stato tempestivamente riassunto da Controparte_1 [...]
in liquidazione giudiziale si è costituita nel procedimento Controparte_4
riassunto, esponendo quanto segue nella propria comparsa di costituzione e risposta:
“4. In via preliminare
4.1. Inammissibilità della domanda riconvenzionale avanzata dall'opponente Deve dirsi improcedibile e inammissibile avanti il Giudice ordinario la domanda riconvenzionale avanzata da parte avversa, stante l'intervenuta apertura della procedura di liquidazione giudiziale a carico di Cura GP e ciò ai sensi dell'art. 151 del Codice della Crisi d'Impresa. Sulla base dell'anzidetta norma, infatti, la domanda riconvenzionale avente ad oggetto la richiesta di pagamento di somme a qualsivoglia titolo (e così anche, a titolo esemplificativo e non esaustivo, a titolo di risarcimento del danno o di restituzione di somme, ecc.) nei confronti di soggetto sottoposto a liquidazione giudiziale, per quanto comunque infondata come nel caso di specie, deve essere proposta dall'eventuale creditore in sede di ricorso per l'ammissione al passivo e, in caso di rigetto, in sede di opposizione allo stato passivo da esercitarsi ai sensi degli artt. 206 e ss del CCII. Conseguentemente, il Giudice competente a decidere sulla fondatezza o meno della richiesta in questione è il Giudice Delegato nell'ambito della liquidazione giudiziale pendente e non il Giudice Ordinario. 7 Si rassegnano, ad ogni buon conto, due precedenti dell'On.le Intestato Tribunale in tal senso (docc. 3bis e 3ter). È quindi evidente che, in questa sede, la richiesta di risarcimento avanzata da controparte in via riconvenzionale, peraltro con una quantificazione del tutto priva di supporto, e comunque in nessun modo dovuta, come meglio si esplicherà in seguito, deve essere considerata inammissibile e/o improcedibile, pertanto il presente procedimento dovrà proseguire all'esclusivo fine di valutare la legittimità o meno del decreto ingiuntivo opposto.
4.2. Istanza per la concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo in pendenza di opposizione ai sensi dell'art. 648 cpc Si formula fin d'ora istanza affinché l'Ill.mo Giudice adito voglia concedere la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto, in quanto, diversamente da quanto opportunisticamente sostenuto da controparte, l'opposizione non è fondata su prova scritta, come richiesto all'art. 648 c.p.c. e nemmeno deve dirsi di pronta soluzione, anche in considerazione dell'assoluta genericità delle contestazioni avversarie, che rende evidente l'intento dilatorio con cui parte avversa svolge la presente opposizione. A ciò si aggiunga che il rifiuto della società opponente di corrispondere il dovuto, nonché la temerarietà e genericità della domanda riconvenzionale, rappresentano un indubbio pregiudizio non solo per la società opposta, ma anche per i creditori ammessi al passivo della liquidazione giudiziale della stessa, oltre che un illecito contrattuale ai sensi dell'art. 18.6 del Contratto (doc. 4, pagina 6), dove si prevede che “In nessun caso il pagamento potrà essere differito o ridotto. Eventuali contestazioni non daranno titolo al Cliente di sospendere i pagamenti dovuti. La compensazione del debito con eventuali crediti vantati dal Cliente dovrà essere in ogni caso accordata dal Fornitore. Le fatture sin intendono accettate dal Cliente, con rinuncia ad ogni eventuale contestazione, decorsi 3 (tre) mesi dalla data di emissione…”, con conseguente diritto dell'opposta di ricevere immediatamente il pagamento atteso e anche di veder rigettare l'opposizione avversaria. Si insiste pertanto anche per la concessione della provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto.
5. Nel merito. 5.1. In fatto e in diritto
5.1.1. Sull'asserita inammissibilità del ricorso per decreto ingiuntivo carenza dei requisiti ex art. 633 cpc Prive di pregio sono le deduzioni relative all'asserita violazione degli artt. 74 e 87 disp. att. cpc che parte avversa asserisce applicabili in via analogica al processo civile telematico. I documenti depositati nell'interesse della ricorrente nel giudizio monitorio, ancorché non numerati, sono comunque depositati ordinatamente e con modalità tali da consentire l'identificazione del contenuto di ciascun documento: sono stati depositati infatti i diversi rinnovi delle condizioni economiche della fornitura - a rendere evidente il rapporto di lungo corso intervenuto tra le parti - con indicazione del periodo e peraltro
8 della commodity cui ciascuno riferisce, nonchè le fatture denominate con il rispettivo numero, accompagnate dalle ricevute dello SDI in formato .xml come richiesto in ragione dell'introduzione della fatturazione elettronica. Non si è avverato dunque quanto indicato da parte avversa e richiamato nella sentenza del Tribunale di Napoli alla nota 1 di pagina 4 dell'opposizione avversaria, non essendovi stato alcun costringimento di “giudice e controparti ad una “ricerca” finalizzata all'eventuale individuazione di ciò che possa confermare o smentire le affermazioni della parte”. Nemmeno gli eventuali refusi che interessano l'elenco documenti inserito a pagina 2 del ricorso per decreto ingiuntivo pregiudicano la chiarezza della documentazione conferita in giudizio. D'altra parte, il Giudice dell'ingiunzione non ha richiesto integrazioni di sorta, come ben avrebbe potuto fare qualora avesse ritenuto la documentazione non sufficiente o non comprensibile. Non si comprende pertanto quale sia la difficoltà incontrata da parte avversa nella verifica della fondatezza della domanda della ricorrente e nemmeno quali siano le violazioni riferite da parte avversa relativamente agli artt. da 74 a 87 disp att. cpc, tanto più che, come si vedrà, parte avversa non ha invero alcuna contestazione da avanzare. E' quindi quanto mai priva di pregio la deduzione avversaria circa il fatto che parte opposta non avrebbe assolto al proprio onere della prova per il solo fatto di non avere numerato i documenti. Ancora, controparte eccepisce infondatamente che relativamente Controparte_1 all'energia elettrica, avrebbe fatturato l'intero mese di Novembre 2021, laddove invece la fornitura di energia elettrica è cessata a decorrere del 26.11.2021. Ciò non corrisponde al vero: la dicitura riportata nelle fatture di “Novembre 2021”, indica Controparte_1 meramente il riferimento al periodo di consumo e non significa affatto che sia stato fatturato il prelievo dell'intero mese indicato (anche perché non Controparte_1 aveva alcun accesso ai consumi della dal 26.11.2021). D'altra parte, ai fini Pt_1 della valutazione della correttezza della fatturazione, deve aversi riguardo ai valori di lettura e ai volumi conteggiati e non tanto all'eventuale mancata indicazione specifica dei giorni del mese di riferimento in cui vi è stata vendita di energia. Per avere contezza del fatto che non risponde al vero che l'opposta abbia fatturato i consumi sino al 31.11.2021, basta prendere ad esame le fatture per le fornitura di energia elettrica nel periodo di novembre 2021: a pagina 2 del documento n. 101166 EE del 28.12.2021 (doc. 5) e a pagina 4 del documento n. 101167EE del 28.12.2021 (doc.6), il valore di consumo riportato nella tabella “DETTAGLIO CONSUMI MENSILI STORICI” indica la misura effettivamente fornita nel mese indicato (che infatti è inferiore ai mesi precedenti, essendo cessata la fornitura, per la sola energia elettrica, a decorrere dal giorno 26.11.21). E' quindi irrilevante l'eventuale indicazione dei giorni effettivi di fornitura, essendo unicamente rilevante, ai sensi di normativa e di fatturazione, la quantità venduta nel mese di riferimento, correttamente indicata in fattura e verificabile dal cliente, tramite i dati di lettura indicati.
9 La contestazione avanzata da parte avversa sul punto è pertanto una contestazione del tutto vuota ed infondata, posto che la stessa avrebbe dovuto riguardare i valori indicati nella fattura e non l'eventuale generica denominazione del periodo di riferimento. La avrebbe potuto, infatti, ove ritenuti scorretti, confrontare i valori fatturati con Pt_1 quelli del proprio contatore e, in caso di discrepanza, allora sì, procedere alla contestazione che, evidentemente, sarebbe stata avanzata non appena emessa la fattura e non a distanza di anni e solo a fronte dell'ingiunzione di pagamento, all'esclusivo evidente fine di ritardare il pagamento del dovuto. Parte avversa non ha comunque dato alcuna evidenza dei propri consumi di novembre 2021, al fine di conferire prova delle proprie affermazioni sul punto. La verità è che la non ha alcuna fondata contestazione da avanzare, posto Pt_1 che i dati posti a base della fatturazione sono quelli comunicati dal Distributore e, conseguentemente, devono dirsi del tutto legittimi. Relativamente alla fornitura del gas naturale, invece, parte avversa non ha avanzato alcuna contestazione o pretesa. Null'altro avendo da contestare rispetto agli importi fatturati e ingiunti, deve ritenersi il decreto ingiuntivo legittimamente emesso e così da confermarsi.
5.1.2. Sull'asserito inadempimento contrattuale di Controparte_1
Ferma la già eccepita inammissibilità e improcedibilità della domanda riconvenzionale avanzata da parte avversa in ragione della pendente liquidazione giudiziale, per estremo scrupolo, si controdeduce quanto segue al fine di dare comunque evidenza dell'infondatezza dell'eccezione avversaria relativa ad un asserito inadempimento dell'opposta. Nell'atto di citazione in opposizione avversario si legge infatti di un presunto inadempimento da parte dell'opposta del contratto di fornitura, essendo la fornitura cessata a decorrere dal 26.11.2021. Nonostante ciò, non può ravvisarsi in capo all'opposta alcuna responsabilità in tale cessazione e nemmeno può dirsi fondata la pretesa risarcitoria avanzata da parte opponente. Infatti, malgrado la volontà dell'opposta, gli eventi alla stessa occorsi siccome al di fuori del controllo della stessa, hanno reso impossibile la prosecuzione della fornitura, che infatti cessava, per la sola energia elettrica, con decorrenza 26.11.2021. Cura GP, infatti, non ha potuto proseguire la fornitura di energia elettrica a favore della
, stante l'intervenuta risoluzione del contratto di dispacciamento tra Pt_1
l'Utente del Dispacciamento C.U.RA Consorzio Utilities Ravenna Scrl e Terna Spa. Senza tale contratto non poteva essere posta in essere alcuna fornitura (doc 7). E' evidente che l'impossibilità di procedere con la fornitura dell'energia elettrica oltre il 25.11.2021 non può essere ritenuta imputabile a in ragione della CP_1 CP_1 perdita in capo alla controllante della qualifica di utente del dispacciamento. D'altra parte, ciò è ratificato contrattualmente all'art.
4.2 delle condizioni generali di fornitura (doc. 4, pagina 4), o comunque ai sensi dell'art. 1463 cc o 1467 cc.
10 Nelle Condizioni Generali di fornitura, ai successivi commi 4.3 e 4.4 è altresì previsto che “In caso di risoluzione del Contratto, il Distributore attiverà, sussistendo i presupposti previsti dalla Delibere AEEGSI, il servizio di maggior tutela o di salvaguardia per l'energia elettrica. […] Nelle ipotesi di risoluzione innanzi elencate, il Cliente non potrà pretendere il risarcimento di eventuali danni derivanti […] dalla risoluzione del Contratto”. Quanto sopra non può non valere ai fini dell'esonero da responsabilità di CP_1
a fronte dei danni asseriti da parte avversa, laddove per assurdo li si voglia
[...] ritenere sussistenti e procedibili o ammissibili nella presente sede e ciò comunque anche ai sensi degli artt. 1218 cc e 1256 cc. e così ai fini della legittima intervenuta risoluzione del contratto. Deve comunque segnalarsi che la non ha in ogni caso subìto alcun danno nella Pt_1 cessazione della fornitura sopra indicata e che anche se fosse, lo stesso non può dirsi comunque imputabile all'odierna opposta, anche ai sensi dell'art. 1227 e 1225 cc, posto che, avendo riguardo alla presunta composizione dell'asserito danno di cui a pagina 6 dell'atto di opposizione:
- non vi è stata alcuna interruzione materiale della fornitura (come invece erroneamente e pretestuosamente indicato da parte avversa): in caso di risoluzione del contratto di dispacciamento, infatti, la fornitura non si interrompe materialmente ma prosegue con il servizio di salvaguardia. Conseguentemente, la non ha subìto e non avrebbe Pt_1 nemmeno potuto subire alcuna interruzione della produzione e quindi ha potuto correttamente utilizzare gli spazi aziendali;
- non ha dato evidenza del diniego di applicazione del prezzo fisso applicato dall'opposta da parte di NT GY o di altri fornitori. In generale, comunque, anche ammettendo per assurdo un danno imputabile all'opposta, la non può Pt_1 certo richiedere a di rispondere per le tariffe applicate dai successivi Controparte_1 fornitori in ragione dei prezzi eccezionali che interessavano il mercato in quel periodo, posto che, ai sensi dell'art. 1225 c.c., tale danno non era prevedibile;
- ai sensi dell'art. 42.12 dell'Allegato A alla deliberazione ARERA 24 novembre 2020, 491/2020/R/eel (denominato “TIV”), per i clienti che ricadono nel servizio di salvaguardia a seguito della risoluzione del contratto di dispacciamento, come è nel caso di specie, il parametro omega viene posto uguale a zero fino alla fine del mese successivo all'attivazione della salvaguardia. Conseguentemente, parte avversa non ha subìto l'applicazione di tale voce di costo e sul punto la stessa indica dunque una falsa circostanza;
- non ha subito alcun passaggio forzato al mercato libero, posto che la fornitura con
[...] era già esercitata nel mercato libero. CP_1
5.1.3. Sull'asserita inefficacia delle clausole vessatorie e delle condizioni di fornitura Controparte prosegue le proprie pretestuose contestazioni sostenendo, dapprima, l'invalidità del contratto di fornitura, per poi riferire dell'invalidità delle clausole vessatorie. Con le contestazioni sopra esposte parte avversa contraddice sé stessa e la propria
11 domanda. L'invalidità del contratto contrasta infatti con la domanda avversaria che si fonda (pur in via inammissibile, improcedibile e comunque infondata) su un asserito inadempimento contrattuale, che presuppone un contratto valido. Se controparte ritenesse davvero il contratto invalido, la domanda oggi avanzata, pur con i limiti sopra detti, non avrebbe ragione di esistere, non potendosi configurare alcun inadempimento in capo a CP_1
e alcun danno in capo all'opponente, per quanto infondato.
[...]
Fermo quanto sopra, in ogni caso, il contratto non può dirsi affetto da alcun vizio, posto che le condizioni generali di fornitura non sono affatto mancanti (doc. 4, pagina 3). Le stesse hanno durata indeterminata, trattandosi di un contratto di fornitura con durata a tempo indeterminato. Ciò che invece era oggetto di rinnovo annuale erano le condizioni economiche (valide, invece, 12 mesi). D'altra parte, nella richiesta di fornitura (doc. 4, pagina 2) parte avversa ha dichiarato di avere ricevuto copia delle condizioni generali, onde oggi non può invero lamentare la mancanza delle stesse. Conseguentemente, alcuna invalidità può essere dedotta relativamente alla fornitura. Peraltro, se davvero non avesse ricevuto le suddette condizioni generali, parte avversa non sarebbe riuscita a contestare il contenuto vessatorio o meno di cui al proprio atto di opposizione. D'altra parte, come può evincersi, il rapporto contrattuale tra le Parti è risalente e continuo nel tempo onde l'invalidità è un ulteriore evidente pretesto al fine di evitare il pagamento. Ancora, anche ammettendo per assurdo l'invalidità delle clausole vessatorie (fermo restando che, ai fini della doppia sottoscrizione, vengono correttamente richiamate quelle con contenuto oneroso e pertanto la contestazione sul punto è infondata), non si comprende a cosa ciò giovi nel presente giudizio, posto che l'eventuale invalidità delle clausole vessatorie non esclude la debenza del prezzo pattuito quale controprestazione per l'energia elettrica ed il gas naturale forniti nella misura consumata come comunicata dal Distributore”.
Esaminati gli atti e i documenti prodotti, il Tribunale osserva quanto segue.
Deve rilevarsi in primo luogo che (ora Controparte_1 Controparte_1
in liquidazione giudiziale) ha fornito nella fase monitoria idonea prova scritta ai fini
[...]
dell'emissione del richiesto decreto ingiuntivo, avendo depositato tra l'altro le fatture elettroniche relative alle forniture di energia elettrica e gas naturale asseritamente eseguite a favore di Parte_1
La mancata numerazione dei documenti allegati al ricorso per ingiunzione non escludeva certamente l'utilizzabilità in sede monitoria delle suddette fatture elettroniche, costituenti di per sé idonea prova scritta in quella sede, considerato che dette fatture 12 risultavano comunque facilmente individuabili tra i documenti depositati, senza necessità di particolari sforzi di ricerca;
peraltro, al tempo del deposito del ricorso per ingiunzione non era ancora in vigore il testo attuale dell'art. 74 disp. att. c.p.c.
(introdotto dal D. Lgs. n. 164/2024), che prescrive la numerazione e la denominazione descrittiva del contenuto dei documenti depositati.
Va poi osservato che il credito azionato in via monitoria da risulta contestato CP_1
solo genericamente dall'ingiunta opponente, che non ha negato le forniture di energia elettrica e gas naturale esposte nelle fatture allegate al ricorso per ingiunzione, essendosi limitata a rilevare che “i conteggi dei consumi riportati nelle fatture prodotte da CP_1
sono stati determinati in relazione all'intera mensilità di novembre 2021, nonostante le forniture siano state interrotte dalla data del 25.11.2021”, e che “le bollette allegate al ricorso per decreto ingiuntivo risultano in ogni caso erronee e contestate, anche in ragione della loro formazione unilaterale da parte della società presunta debitrice”.
È evidente che la misura dei consumi addebitati a non si ricava dalla Parte_1
durata del periodo di riferimento indicato in ciascuna fattura, bensì dalle quantità di energia elettrica e gas naturale fornite in quel periodo di riferimento, indicate in ciascuna fattura ed espresse in KWh e in Sm3, in ordine alle quali la società opponente non ha formulato specifiche contestazioni.
Va ricordato che la generica deduzione di assenza di prova da parte del convenuto, senza negazione dei fatti storici posti a fondamento della domanda attorea, non è equiparabile alla specifica contestazione di tali fatti richiesta dall'art. 115, comma 1, c.p.c. (v. Cass.
27/08/2020 n. 17889): ne consegue, nel caso in esame, che possono senz'altro essere posti a fondamento della presente decisione i fatti esposti da a sostegno della CP_1
propria domanda di pagamento della somma di € 44.523,48.
Deve poi rilevarsi l'inconcludenza delle doglianze relative alle condizioni generali di contratto, non avendo la società opponente chiarito – al di là dell'insostenibile affermazione per cui il contratto sarebbe totalmente invalido e nessun corrispettivo
13 risulterebbe dovuto in forza dello stesso – quali specifiche conseguenze deriverebbero dall'eventuale inoperatività delle clausole contrattuali oggetto di contestazione.
La sopravvenuta apertura della procedura di liquidazione giudiziale di
[...]
ha comportato, come già rilevato con l'ordinanza emessa in data CP_1
13/05/2025, l'improcedibilità della domanda di risarcimento dei danni proposta in via riconvenzionale da trattandosi di domanda che deve a questo punto essere Parte_1
proposta, a norma dell'art. 151 del Codice della Crisi d'Impresa, mediante insinuazione al passivo nella suddetta procedura di liquidazione giudiziale.
Conseguentemente nella propria memoria conclusiva autorizzata, ha Parte_1
dichiarato di rinunciare, vista la pendenza della suddetta procedura concorsuale, a chiedere – in questa sede – la condanna della controparte al risarcimento del lamentato danno patrimoniale, ed ha modificato le proprie precedenti conclusioni limitandosi a chiedere la revoca del decreto ingiuntivo opposto ed il rigetto di ogni pretesa avversaria.
Come già rilevato nella summenzionata ordinanza del 13/05/2025, il credito risarcitorio vantato da , integralmente contestato da , risulta allo stato incerto e Pt_1 CP_1
illiquido, né può ritenersi di facile e pronta liquidazione ai sensi dell'art. 1243, comma 2,
c.c.
L'accertamento e la quantificazione di tale credito risarcitorio richiederebbero infatti una complessa e articolata attività di istruzione probatoria (prova per testi e C.T.U. contabile): deve pertanto escludersi che possa avere luogo la compensazione legale o giudiziale del credito vantato dalla società opponente con quello azionato da in CP_1
via monitoria.
Il decreto ingiuntivo opposto va pertanto confermato.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle domande oggetto del presente giudizio, così provvede:
14 1) respinge l'opposizione proposta da confermando integralmente il Parte_1
decreto ingiuntivo n. 739/2023 del 13/07/2023;
2) condanna a rifondere a in liquidazione Parte_1 Controparte_1
giudiziale le spese del presente giudizio di opposizione, che liquida in € 7.500,00 per compenso professionale, oltre a rimborso forf. spese generali nella misura del 15%,
I.V.A. e C.P.A.
Così deciso in Ravenna, il giorno 22/12/2025.
Il Giudice
(dott. Massimo Vicini)
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