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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, ordinanza cautelare 18/06/2021, n. 253 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 253 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 18/06/2021
N. 01339/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1339 del 2020, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Raffaele Guido Rodio, Lorenzo Rodio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
-OMISSIS-, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Iannotta e Nicoletta Ongaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso la sede municipale in Venezia, S. Marco 4091;
-OMISSIS-non costituitasi in giudizio;
-OMISSIS-, in persona del Sindaco -OMISSIS- pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Roberta Brusegan, Katia Maretto, Giuseppe Roberto Chiaia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso la sede dell’Avvocatura in Mestre – Venezia, via Forte Marghera 191, m;
nei confronti
-OMISSIS-non costituito in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
A) per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- della -OMISSIS- del -OMISSIS-, comunicata solo nei suoi estremi con nota prot. n.-OMISSIS-, con la quale è stata dichiarata la non idoneità del ricorrente al concorso pubblico per titoli ed esami per il conferimento di -OMISSIS-presso il -OMISSIS- e la -OMISSIS-, nonché di ogni altro atto a questo presupposto, connesso e conseguente, ancorché non conosciuto, ed in particolare del verbale conclusivo -OMISSIS-con il quale la-OMISSIS-. nominata per l'accertamento dei requisiti fisico-funzionali e psico-attitudinali dei candidati al concorso in questione ha dichiarato il ricorrente non idoneo per presunti deficit dei requisiti fisico e psico- attitudinali richiesti dal bando, nonché di tutti i verbali e relazioni della predetta -OMISSIS-, nonché degli atti di nomina della medesima -OMISSIS-e di delega dell'accertamento dei requisiti psico-fisici dei candidati alla -OMISSIS-“-OMISSIS-” di -OMISSIS- (atti tutti non conosciuti nei lori estremi, né nel loro contenuto).
B) per quanto riguarda i motivi aggiunti:
- della nota (priva di data e numero protocollare) del -OMISSIS- comunicata a mezzo PEC in data -OMISSIS- con cui è stata rigettata la richiesta del ricorrente di essere sottoposto a -OMISSIS-ai fini dell'assunzione.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del -OMISSIS- e della -OMISSIS-;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 giugno 2021 il dott. Stefano Mielli e uditi per le parti i difensori in modalità videoconferenza come specificato nel verbale;
Considerato:
- che la domanda cautelare non appare sorretta da sufficienti elementi di fondatezza con riguardo alle censure proposte con i motivi aggiunti;
- che infatti una volta constatata la mancanza dei requisiti fisici al momento degli accertamenti sanitari finalizzati all’assunzione, l’Amministrazione non sembra tenuta a svolgere ulteriori accertamenti motivati dalla sopravvenienza dei requisiti prima mancanti (il ricorrente, al quale è stata riscontrata la mancanza del -OMISSIS- richiesto dal bando si è -OMISSIS-);
- che in caso contrario le procedure concorsuali volte all’assunzione del personale resterebbero soggette a tempi indefiniti, a discapito delle esigenze organizzative dell’Amministrazione che richiedono invece termini certi e celeri;
- che pertanto non sussistono i presupposti per l’accoglimento della domanda cautelare;
- che le peculiarità della controversia giustificano l’integrale compensazione delle spese della presente fase di giudizio tra le parti;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima), respinge la suindicata domanda cautelare.
Spese compensate.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso nella camera di consiglio tenutasi da remoto il 16 giugno 2021 in modalità videoconferenza, con l’intervento dei magistrati:
Maddalena Filippi, Presidente
Stefano Mielli, Consigliere, Estensore
Nicola Bardino, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Stefano Mielli | Maddalena Filippi |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.