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Sentenza 17 dicembre 2024
Sentenza 17 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 17/12/2024, n. 2893 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 2893 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2024 |
Testo completo
N. 2175 /2023 R.Gen.Aff.Cont.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Foggia
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone di:
dott. IO Buccaro Presidente
dott.ssa Simona Iavazzo Giudice relatore
dott.ssa Maria Elena De Tura Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero di ruolo 2175 del registro generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, posta in deliberazione sulle conclusioni delle parti all'udienza del 27.11.2024, avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio
TRA
(C.F. ), elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata in Foggia alla Via Mandara n. 49, presso lo studio dell'Avv.
Corvino Maria Anna (C.F. , dal quale è C.F._2
rappresentata e difesa in virtù di procura in calce al ricorso introduttivo;
- RICORRENTE
(C.F. ), elettivamente Controparte_1 C.F._3 domiciliato in Ariano Irpino alla Via Marconi, 25, presso lo studio dell'Avv.
D'Agostino Maurizio (C.F. , dal quale è CodiceFiscale_4
rappresentato e difeso in virtù di procura a margine della memoria di costituzione;
- RESISTENTE
E
PM IN SEDE
-INTERVENTORE EX LEGE
Conclusioni: All'udienza del 27.11.2024 i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni come da “note di trattazione scritta” in atti;
Il P.M. ha concluso favorevolmente con nota del 29.11.2024: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si procede alla redazione della presente sentenza senza la parte sullo svolgimento del processo ai sensi dell'art. 45 c. 17 L. n. 69/2009.
Nei limiti di quanto rileva ai fini della decisione (cfr. il combinato disposto degli artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti costituite e l'iter del processo possono riepilogarsi come segue.
1.Con ricorso depositato in data 29.03.2023 conveniva Parte_1
in giudizio deducendo: di aver contratto matrimonio Controparte_1
concordatario con il resistente in Accadia il 18.01.1968, trascritto nel registro degli atti del predetto Comune per l'anno 1968, parte II, serie A, n.4; che dall'unione coniugale nascevano i figli e IO, entrambi Per_1
maggiorenni economicamente autosufficienti;
che con sentenza n. 616/2013 del 23.04.2013 il Tribunale di Foggia pronunciava la separazione dei coniugi;
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che, dalla data della separazione, i coniugi non si sono più riconciliati e ricorrono le condizioni di cui all'art. 3, comma 2, lett. B), L. n. 898/1970.
Parte ricorrente concludeva, quindi, chiedendo pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché l'obbligo a carico del resistente di contribuire al mantenimento della moglie mediante un assegno divorzile pari a complessivi euro 113,00, con ordine di pagamento diretto da parte dell' . CP_2
La ricorrente deduceva che il oltre a percepire la pensione Inps era CP_1 anche titolare di una impresa individuale esercente l'attività di coltivazioni miste di cereali, legumi e semi oleosi nonché di un terreno di circa 890 mq sito in agro di Accadia, mentre la ricorrente percepiva unicamente la pensione di vecchiaia, quale coltivatrice diretta, ed era proprietaria dell'ex casa coniugale nonché di un basso rurale e di un fondo rustico con masseria sito in
Sant'Agata di Puglia alla Contrada Casalgrande, quest'ultimi allo stato occupati abusivamente dal resistente, nei cui confronti pendeva dinanzi a
Codesto Tribunale un contezioso civile.
Si costituiva in giudizio il quale, non opponendosi Controparte_1 all'avversa richiesta di cessazione degli effetti civili del matrimonio, contestava tutti gli avversi assunti relativamente alle questioni economiche e chiedeva il rigetto del preteso assegno divorzile.
In particolare, il resistente deduceva di godere unicamente della propria pensione e che il reddito derivante dall'esercizio della propria azienda agricola, a differenza di quanto dedotto dalla ricorrente, era già stato valutato in sede di separazione e ritenuto poco influente ai fini della determinazione dell'assegno di mantenimento.
Evidenziava altresì il resistente che l'unica sopravvenienza rilevante allo stato dei fatti era costituita dal riconoscimento della pensione di vecchiaia in favore
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della che all'epoca della separazione non era stata ancora erogata Pt_1 in suo favore stante il mancato raggiungimento dell'età pensionistica.
All'esito dell'udienza del 21.06.2023, sono stati adottati i provvedimenti provvisori e, stante l'assenza di istanze istruttorie, la causa è stata rinviata all'udienza del 20.03.2024 per la decisione.
All'udienza del 27.11.2024, sostituita dal deposito di note scritte, le parti precisavano le conclusioni dinanzi al Giudice delegato, che rimetteva la causa al Collegio per la decisione senza termini.
In via preliminare, va osservato che la causa è stata ritenuta matura per la decisione, dovendosi disattendere le indagini di polizia tributaria sollecitate da entrambe le parti, in quanto formulate in termini meramente esplorativi, non essendo state dedotte specificamente le ragioni della richiesta (cfr., ex multis,
Cass. n. 2098/2011), ed avendo le stesse alla base fatti generici in relazione ai quali non risultavano dedotti fatti circostanziati né forniti principi di prova, nonché in parte relativi ad aspetti inconferenti rispetto all'odierno giudizio. Il provvedimento istruttorio viene quindi confermano in questa sede.
1. Sulla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e, per l'effetto, può trovare accoglimento.
L'articolo 1 della legge n. 898/1970 consente al Giudice di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio allorquando sia accertato “che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per l'esistenza di una delle cause previste dall'art. 3”.
Nel caso di specie, ricorrono gli estremi di cui all'articolo 3, n. 2), lettera b) della legge n. 898/1970 (e successive modificazioni): infatti, le parti della separazione personale dei coniugi disposta con sentenza 616/2013 del
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Tribunale di Foggia del 23.04.2013 e fino alla proposizione del ricorso divorzile hanno continuato a vivere separati, pertanto è trascorso un periodo di tempo ampiamente superiore a quello richiesto dalla legge, durante il quale la convivenza, pacificamente, non è ripresa.
Tale obiettiva situazione, le dichiarazioni e le allegazioni delle parti, oltre all'inutilità del tentativo di conciliazione dei coniugi esperito nel presente giudizio dal Presidente rendono evidente l'impossibilità della ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi, sulla quale il matrimonio
è fondato, onde per cui, va dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi.
2. Sull'assegno di divorzio.
Principiando dalla richiesta formulata da parte ricorrente, di ottenere il riconoscimento di un assegno divorzile a carico del resistente per un importo superiore a quello riconosciuto e concordato in sede di separazione essa merita di essere rigettata per le ragioni che seguono.
Al riguardo, deve premettersi che la determinazione dell'assegno di divorzio è indipendente dalle statuizioni patrimoniali operanti in vigenza di separazione dei coniugi poiché, data la diversità delle discipline sostanziali, della natura, struttura e finalità dei relativi trattamenti, correlate a diversificate situazioni e alle rispettive decisioni giudiziali, l'assegno divorzile, presupponendo lo scioglimento del matrimonio, prescinde dagli obblighi di mantenimento operanti nel regime di convivenza e di separazione, e costituisce effetto diretto della pronuncia di divorzio, con la conseguenza che l'assetto economico relativo alla separazione può rappresentare un mero indice di riferimento, nella misura in cui appaia idoneo a fornire utili elementi di valutazione del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio (così, tra le altre, Cass. civ., Sez. 1, Sentenza n. 6641 del 09/05/2002).
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Con specifico riferimento all'art. 5 legge n. 898/70, nel testo modificato dalla legge n. 74/87 e successiva modifiche, si evidenzia che in esso è contenuto il riconoscimento dell'assegno in favore del coniuge divorziato solo “quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive”; è indubbia, alla luce di tale disposizione, la funzione assistenziale dell'assegno, in quanto il presupposto fondamentale per la sua attribuzione è da ricercarsi nell'esigenza di porre rimedio, in base ad un principio solidaristico, ad uno stato di disagio economico in cui venga a trovarsi il coniuge più debole, valutando la situazione dello stesso in concreto, ossia tenendo conto delle qualità personali e sociali delle parti e rapportando le stesse al tenore di vita goduto durante il matrimonio.
In tal senso si è espressa la Corte di Cassazione con la nota pronuncia n.
11504 del 10/05/2017, secondo cui il Giudice del divorzio, richiesto dell'assegno di cui all'art. 5, comma 6, della l. n. 898 del 1970, come sostituito dall'art. 10 della l. n. 74 del 1987, nel rispetto della distinzione del relativo giudizio in due fasi: a) deve verificare, nella fase dell'“an debeatur”, se la domanda dell'ex coniuge richiedente soddisfa le relative condizioni di legge (mancanza di «mezzi adeguati» o, comunque, impossibilità «di procurarseli per ragioni oggettive»), non con riguardo ad un “tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio”, ma con esclusivo riferimento all'“indipendenza o autosufficienza economica” dello stesso, desunta dai principali “indici” – salvo altri, rilevanti nelle singole fattispecie – del possesso di redditi di qualsiasi specie e/o di cespiti patrimoniali mobiliari ed immobiliari (tenuto conto di tutti gli oneri lato sensu imposti e del costo della vita nel luogo di residenza dell'ex coniuge richiedente), della capacità e possibilità effettive di lavoro personale (in relazione alla salute, all'età, al sesso e al mercato del lavoro dipendente o autonomo), della stabile disponibilità di una casa di abitazione;
ciò sulla base delle pertinenti allegazioni deduzioni e prove offerte dal richiedente medesimo, sul quale
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incombe il corrispondente onere probatorio, fermo il diritto all'eccezione ed alla prova contraria dell'altro ex coniuge;
b) deve tener conto, nella fase del
“quantum debeatur”, di tutti gli elementi indicati dalla norma («condizioni dei coniugi», «ragioni della decisione», «contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune», «reddito di entrambi») e valutare «tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio» al fine di determinare in concreto la misura dell'assegno divorzile, sulla base delle pertinenti allegazioni, deduzioni e prove offerte, secondo i normali canoni che disciplinano la distribuzione dell'onere della prova.
Con successiva pronuncia n. n. 18287 del 11/07/2018 la Corte di Cassazione, nell'evidenziare che all'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi dell'art. 5, comma 6, della l. n. 898 del 1970, ha precisato nuovamente che detta disposizione di legge richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante, e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno. La Suprema Corte ha inoltre precisato che tale giudizio dovrà essere espresso “alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto”.
I parametri su cui fondare l'entità del mantenimento consistono, in definitiva, nella durata del matrimonio, nelle potenzialità reddituali future e nell'età dell'avente diritto. Secondo i Giudici di legittimità, il contributo fornito alla conduzione della vita familiare costituisce il frutto di decisioni comuni di
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entrambi i coniugi, libere e responsabili che possono incidere sul profilo economico-patrimoniale di ciascuno di essi dopo la fine dell'unione matrimoniale: pertanto, anche al coniuge economicamente più debole va riconosciuto l'impegno e il contributo personale alla conduzione del ménage familiare. Il nuovo criterio individuato dalla Corte valorizza, quindi, i sacrifici del coniuge debole in considerazione degli anni di durata del matrimonio.
Alla luce di tale decisione, il diritto all'assegno di divorzio non dipende più soltanto dalla mancanza di autosufficienza economica in chi lo richiede o dall'esigenza di consentire al coniuge, privo di mezzi adeguati, il ripristino del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, poiché il diritto sorge anche quando si tratta di porre rimedio allo squilibrio esistente nella situazione economico-patrimoniale delle parti.
In altre parole, l'assegno ha una funzione anche perequativa-compensativa, poiché funge da strumento di protezione per il coniuge più debole economicamente che ha comunque contribuito alla conduzione della vita familiare. In sostanza, l'assegno non viene più considerato solo un mezzo per consentire al coniuge il ripristino del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, ma nemmeno un mero strumento assistenziale per assicurare al coniuge privo di mezzi un'esistenza libera e dignitosa: le Sezioni Unite ne hanno, quindi, valorizzato la funzione compensativa senza tuttavia fargli perdere la sua naturale funzione assistenziale.
Ciò premesso, nel caso di specie, analizzando le attuali condizioni economiche e lavorative delle parti, non solo reali ma anche potenziali – alla luce del principio di autoresponsabilità –, sulla base della documentazione dalle stesse depositate, è emerso che la oggi percepisce una Pt_1
prestazione pensionistica e dispone di un reddito complessivo annuo pari a
12.107,00, euro (cfr. modello 730 relativo all'anno di imposta 2022), importo al netto del mantenimento sino ad ora riconosciuto in suo favore. Vive in un
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immobile di sua proprietà non sostenendo di fatto alcuna spesa mensile di alloggio, ed è altresì proprietaria di terreni agricoli in parte seminativi ed in parte uliveto con annessa casa rurale allo stato occupata dal resistente.
Dall'altro lato, il resistente, percepisce un trattamento pensionistico pari a circa 16.693,00 euro annui (cfr. modello 730 relativo all'anno di imposta
2022). Non possiede alcun immobile di sua proprietà ed occupa la casa rurale annessa ai terreni di proprietà della ricorrente.
Come accertato in sede di separazione è escluso che il resistente svolgerebbe attività di commercio e allevamento di animali dell'aia, con annessa produzione di redditi a riguardo (cfr. sentenza di separazione).
Orbene, il Collegio ritiene che in considerazione dell'onere di allegazione e prova che grava sull'istante e, delle sopravvenienze emerse rispetto al giudizio di separazione allorquando la ricorrente, non avendo ancora raggiunto l'età pensionistica non era titolare di pensione di anzianità, né sociale, quest'ultima non abbia diritto al riconoscimento del preteso assegno divorzile.
Infatti, fermo restando che non vi sono i presupposti di tipo assistenziale per il riconoscimento di un tale contributo in favore della ricorrente, in quanto la dispone di mezzi adeguati a provvedere al proprio sostentamento Pt_1
percependo oggi un trattamento pensionistico annuo pari a circa 12.000,00 euro, che inevitabilmente deriva dallo svolgimento dell'attività lavorativa quale coltivatrice diretta, in quanto l'importo delle pensioni minime di vecchiaia ad oggi risultano di molto inferiori. Né sussistono i presupposti per il riconoscimento di un assegno dalla natura compensativa-perequativa giustificato dall'asserita differenza reddituale (che, oltre alle argomentazioni già esposte, va valutata anche in termini potenziali). Difatti, va considerato che la ricorrente è proprietaria dell'ex casa coniugale, pertanto allo stato non sostiene alcune spesa di alloggio, mentre il resistente pur occupando
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abusivamente la casa rurale annessa ai terreni di proprietà della Pt_1
dovrà necessariamente munirsi in futuro di un alloggio.
A ben vedere, l'eventuale differenza tra i redditi percepiti dalle parti, anche ove fosse incontestata nell'an, non sarebbe tale, nella sua misura - invero non particolarmente significativa - da giustificare un contributo economico - di matrice solidaristica - da parte dell'uomo in favore della ex moglie. L'assegno divorzile, infatti, non ha la funzione di consentire la perfetta parificazione dei redditi degli ex coniugi, in termini aritmetici, ma al più può consentirne una perequazione, in presenza di una sproporzione significativa e giustificata da ragioni oggettive, che, nel caso di specie, non risultano né allegate e né provate, in relazione a tutti gli elementi del caso concreto ed in relazione ai criteri indicati dall'art. 5, co. 6, l.div. nonché dalla sentenza delle Sezioni
Unite della Suprema Corte, n. 18287/2018.
Infine, va sottolineato che la ricorrente, in merito ai criteri di riconoscimento dell'assegno divorzile enucleati dalla più recente giurisprudenza di legittimità, si è limitata ad affermare del tutto genericamente di essere stata casalinga mentre non ha dedotto di aver rinunciato in passato, nel corso del matrimonio,
a diverse occasioni di lavoro, circostanza che conseguentemente neppure è stata oggetto di prova non essendo stata allegata. Quest'ultima, tra l'altro dispone di una somma pari a 50.000,00 euro accreditata sul proprio conto corrente come causale “spese di famiglia” nonché di crediti AGEA riconosciuti in suo favore.
Per tutte le esposte ragioni, la domanda avanzata dalla ricorrente di riconoscimento, in suo favore, di un assegno divorzile, va rigettata per carenza dei relativi presupposti di legge, fermo restando quanto ricevuto a titolo di mantenimento nelle pendenze del presente giudizio.
3. Le spese del giudizio.
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Le spese di lite si liquidano sulla base della soccombenza tenuto conto dell'assenza di questioni di fatto e di diritto ed in applicazione delle tabelle vigenti per le fasi espletate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, con l'intervento del P.M., ogni contraria o diversa istanza o deduzione disattesa, così provvede:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e , in epigrafe meglio Parte_1 Controparte_1
generalizzati, in Accadia in data 18.01.1968, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune (anno 1968, atto n. 4, parte II, serie A);
2. ordina al Cancelliere di trasmettere copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato civile del predetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze;
3. rigetta la domanda di assegno divorzile formulata dalla ricorrente;
4. condanna la ricorrente al pagamento in favore del resistente delle spese di lite che si liquidano in € 3.553,90, oltre 15% per spese generali Iva e CPa come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Foggia, in data
10.12.2024.
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Simona Iavazzo Dott. IO Buccaro
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R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Foggia
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone di:
dott. IO Buccaro Presidente
dott.ssa Simona Iavazzo Giudice relatore
dott.ssa Maria Elena De Tura Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero di ruolo 2175 del registro generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, posta in deliberazione sulle conclusioni delle parti all'udienza del 27.11.2024, avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio
TRA
(C.F. ), elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata in Foggia alla Via Mandara n. 49, presso lo studio dell'Avv.
Corvino Maria Anna (C.F. , dal quale è C.F._2
rappresentata e difesa in virtù di procura in calce al ricorso introduttivo;
- RICORRENTE
(C.F. ), elettivamente Controparte_1 C.F._3 domiciliato in Ariano Irpino alla Via Marconi, 25, presso lo studio dell'Avv.
D'Agostino Maurizio (C.F. , dal quale è CodiceFiscale_4
rappresentato e difeso in virtù di procura a margine della memoria di costituzione;
- RESISTENTE
E
PM IN SEDE
-INTERVENTORE EX LEGE
Conclusioni: All'udienza del 27.11.2024 i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni come da “note di trattazione scritta” in atti;
Il P.M. ha concluso favorevolmente con nota del 29.11.2024: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si procede alla redazione della presente sentenza senza la parte sullo svolgimento del processo ai sensi dell'art. 45 c. 17 L. n. 69/2009.
Nei limiti di quanto rileva ai fini della decisione (cfr. il combinato disposto degli artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti costituite e l'iter del processo possono riepilogarsi come segue.
1.Con ricorso depositato in data 29.03.2023 conveniva Parte_1
in giudizio deducendo: di aver contratto matrimonio Controparte_1
concordatario con il resistente in Accadia il 18.01.1968, trascritto nel registro degli atti del predetto Comune per l'anno 1968, parte II, serie A, n.4; che dall'unione coniugale nascevano i figli e IO, entrambi Per_1
maggiorenni economicamente autosufficienti;
che con sentenza n. 616/2013 del 23.04.2013 il Tribunale di Foggia pronunciava la separazione dei coniugi;
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che, dalla data della separazione, i coniugi non si sono più riconciliati e ricorrono le condizioni di cui all'art. 3, comma 2, lett. B), L. n. 898/1970.
Parte ricorrente concludeva, quindi, chiedendo pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché l'obbligo a carico del resistente di contribuire al mantenimento della moglie mediante un assegno divorzile pari a complessivi euro 113,00, con ordine di pagamento diretto da parte dell' . CP_2
La ricorrente deduceva che il oltre a percepire la pensione Inps era CP_1 anche titolare di una impresa individuale esercente l'attività di coltivazioni miste di cereali, legumi e semi oleosi nonché di un terreno di circa 890 mq sito in agro di Accadia, mentre la ricorrente percepiva unicamente la pensione di vecchiaia, quale coltivatrice diretta, ed era proprietaria dell'ex casa coniugale nonché di un basso rurale e di un fondo rustico con masseria sito in
Sant'Agata di Puglia alla Contrada Casalgrande, quest'ultimi allo stato occupati abusivamente dal resistente, nei cui confronti pendeva dinanzi a
Codesto Tribunale un contezioso civile.
Si costituiva in giudizio il quale, non opponendosi Controparte_1 all'avversa richiesta di cessazione degli effetti civili del matrimonio, contestava tutti gli avversi assunti relativamente alle questioni economiche e chiedeva il rigetto del preteso assegno divorzile.
In particolare, il resistente deduceva di godere unicamente della propria pensione e che il reddito derivante dall'esercizio della propria azienda agricola, a differenza di quanto dedotto dalla ricorrente, era già stato valutato in sede di separazione e ritenuto poco influente ai fini della determinazione dell'assegno di mantenimento.
Evidenziava altresì il resistente che l'unica sopravvenienza rilevante allo stato dei fatti era costituita dal riconoscimento della pensione di vecchiaia in favore
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della che all'epoca della separazione non era stata ancora erogata Pt_1 in suo favore stante il mancato raggiungimento dell'età pensionistica.
All'esito dell'udienza del 21.06.2023, sono stati adottati i provvedimenti provvisori e, stante l'assenza di istanze istruttorie, la causa è stata rinviata all'udienza del 20.03.2024 per la decisione.
All'udienza del 27.11.2024, sostituita dal deposito di note scritte, le parti precisavano le conclusioni dinanzi al Giudice delegato, che rimetteva la causa al Collegio per la decisione senza termini.
In via preliminare, va osservato che la causa è stata ritenuta matura per la decisione, dovendosi disattendere le indagini di polizia tributaria sollecitate da entrambe le parti, in quanto formulate in termini meramente esplorativi, non essendo state dedotte specificamente le ragioni della richiesta (cfr., ex multis,
Cass. n. 2098/2011), ed avendo le stesse alla base fatti generici in relazione ai quali non risultavano dedotti fatti circostanziati né forniti principi di prova, nonché in parte relativi ad aspetti inconferenti rispetto all'odierno giudizio. Il provvedimento istruttorio viene quindi confermano in questa sede.
1. Sulla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e, per l'effetto, può trovare accoglimento.
L'articolo 1 della legge n. 898/1970 consente al Giudice di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio allorquando sia accertato “che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per l'esistenza di una delle cause previste dall'art. 3”.
Nel caso di specie, ricorrono gli estremi di cui all'articolo 3, n. 2), lettera b) della legge n. 898/1970 (e successive modificazioni): infatti, le parti della separazione personale dei coniugi disposta con sentenza 616/2013 del
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Tribunale di Foggia del 23.04.2013 e fino alla proposizione del ricorso divorzile hanno continuato a vivere separati, pertanto è trascorso un periodo di tempo ampiamente superiore a quello richiesto dalla legge, durante il quale la convivenza, pacificamente, non è ripresa.
Tale obiettiva situazione, le dichiarazioni e le allegazioni delle parti, oltre all'inutilità del tentativo di conciliazione dei coniugi esperito nel presente giudizio dal Presidente rendono evidente l'impossibilità della ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi, sulla quale il matrimonio
è fondato, onde per cui, va dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi.
2. Sull'assegno di divorzio.
Principiando dalla richiesta formulata da parte ricorrente, di ottenere il riconoscimento di un assegno divorzile a carico del resistente per un importo superiore a quello riconosciuto e concordato in sede di separazione essa merita di essere rigettata per le ragioni che seguono.
Al riguardo, deve premettersi che la determinazione dell'assegno di divorzio è indipendente dalle statuizioni patrimoniali operanti in vigenza di separazione dei coniugi poiché, data la diversità delle discipline sostanziali, della natura, struttura e finalità dei relativi trattamenti, correlate a diversificate situazioni e alle rispettive decisioni giudiziali, l'assegno divorzile, presupponendo lo scioglimento del matrimonio, prescinde dagli obblighi di mantenimento operanti nel regime di convivenza e di separazione, e costituisce effetto diretto della pronuncia di divorzio, con la conseguenza che l'assetto economico relativo alla separazione può rappresentare un mero indice di riferimento, nella misura in cui appaia idoneo a fornire utili elementi di valutazione del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio (così, tra le altre, Cass. civ., Sez. 1, Sentenza n. 6641 del 09/05/2002).
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Con specifico riferimento all'art. 5 legge n. 898/70, nel testo modificato dalla legge n. 74/87 e successiva modifiche, si evidenzia che in esso è contenuto il riconoscimento dell'assegno in favore del coniuge divorziato solo “quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive”; è indubbia, alla luce di tale disposizione, la funzione assistenziale dell'assegno, in quanto il presupposto fondamentale per la sua attribuzione è da ricercarsi nell'esigenza di porre rimedio, in base ad un principio solidaristico, ad uno stato di disagio economico in cui venga a trovarsi il coniuge più debole, valutando la situazione dello stesso in concreto, ossia tenendo conto delle qualità personali e sociali delle parti e rapportando le stesse al tenore di vita goduto durante il matrimonio.
In tal senso si è espressa la Corte di Cassazione con la nota pronuncia n.
11504 del 10/05/2017, secondo cui il Giudice del divorzio, richiesto dell'assegno di cui all'art. 5, comma 6, della l. n. 898 del 1970, come sostituito dall'art. 10 della l. n. 74 del 1987, nel rispetto della distinzione del relativo giudizio in due fasi: a) deve verificare, nella fase dell'“an debeatur”, se la domanda dell'ex coniuge richiedente soddisfa le relative condizioni di legge (mancanza di «mezzi adeguati» o, comunque, impossibilità «di procurarseli per ragioni oggettive»), non con riguardo ad un “tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio”, ma con esclusivo riferimento all'“indipendenza o autosufficienza economica” dello stesso, desunta dai principali “indici” – salvo altri, rilevanti nelle singole fattispecie – del possesso di redditi di qualsiasi specie e/o di cespiti patrimoniali mobiliari ed immobiliari (tenuto conto di tutti gli oneri lato sensu imposti e del costo della vita nel luogo di residenza dell'ex coniuge richiedente), della capacità e possibilità effettive di lavoro personale (in relazione alla salute, all'età, al sesso e al mercato del lavoro dipendente o autonomo), della stabile disponibilità di una casa di abitazione;
ciò sulla base delle pertinenti allegazioni deduzioni e prove offerte dal richiedente medesimo, sul quale
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incombe il corrispondente onere probatorio, fermo il diritto all'eccezione ed alla prova contraria dell'altro ex coniuge;
b) deve tener conto, nella fase del
“quantum debeatur”, di tutti gli elementi indicati dalla norma («condizioni dei coniugi», «ragioni della decisione», «contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune», «reddito di entrambi») e valutare «tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio» al fine di determinare in concreto la misura dell'assegno divorzile, sulla base delle pertinenti allegazioni, deduzioni e prove offerte, secondo i normali canoni che disciplinano la distribuzione dell'onere della prova.
Con successiva pronuncia n. n. 18287 del 11/07/2018 la Corte di Cassazione, nell'evidenziare che all'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi dell'art. 5, comma 6, della l. n. 898 del 1970, ha precisato nuovamente che detta disposizione di legge richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante, e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno. La Suprema Corte ha inoltre precisato che tale giudizio dovrà essere espresso “alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto”.
I parametri su cui fondare l'entità del mantenimento consistono, in definitiva, nella durata del matrimonio, nelle potenzialità reddituali future e nell'età dell'avente diritto. Secondo i Giudici di legittimità, il contributo fornito alla conduzione della vita familiare costituisce il frutto di decisioni comuni di
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entrambi i coniugi, libere e responsabili che possono incidere sul profilo economico-patrimoniale di ciascuno di essi dopo la fine dell'unione matrimoniale: pertanto, anche al coniuge economicamente più debole va riconosciuto l'impegno e il contributo personale alla conduzione del ménage familiare. Il nuovo criterio individuato dalla Corte valorizza, quindi, i sacrifici del coniuge debole in considerazione degli anni di durata del matrimonio.
Alla luce di tale decisione, il diritto all'assegno di divorzio non dipende più soltanto dalla mancanza di autosufficienza economica in chi lo richiede o dall'esigenza di consentire al coniuge, privo di mezzi adeguati, il ripristino del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, poiché il diritto sorge anche quando si tratta di porre rimedio allo squilibrio esistente nella situazione economico-patrimoniale delle parti.
In altre parole, l'assegno ha una funzione anche perequativa-compensativa, poiché funge da strumento di protezione per il coniuge più debole economicamente che ha comunque contribuito alla conduzione della vita familiare. In sostanza, l'assegno non viene più considerato solo un mezzo per consentire al coniuge il ripristino del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, ma nemmeno un mero strumento assistenziale per assicurare al coniuge privo di mezzi un'esistenza libera e dignitosa: le Sezioni Unite ne hanno, quindi, valorizzato la funzione compensativa senza tuttavia fargli perdere la sua naturale funzione assistenziale.
Ciò premesso, nel caso di specie, analizzando le attuali condizioni economiche e lavorative delle parti, non solo reali ma anche potenziali – alla luce del principio di autoresponsabilità –, sulla base della documentazione dalle stesse depositate, è emerso che la oggi percepisce una Pt_1
prestazione pensionistica e dispone di un reddito complessivo annuo pari a
12.107,00, euro (cfr. modello 730 relativo all'anno di imposta 2022), importo al netto del mantenimento sino ad ora riconosciuto in suo favore. Vive in un
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immobile di sua proprietà non sostenendo di fatto alcuna spesa mensile di alloggio, ed è altresì proprietaria di terreni agricoli in parte seminativi ed in parte uliveto con annessa casa rurale allo stato occupata dal resistente.
Dall'altro lato, il resistente, percepisce un trattamento pensionistico pari a circa 16.693,00 euro annui (cfr. modello 730 relativo all'anno di imposta
2022). Non possiede alcun immobile di sua proprietà ed occupa la casa rurale annessa ai terreni di proprietà della ricorrente.
Come accertato in sede di separazione è escluso che il resistente svolgerebbe attività di commercio e allevamento di animali dell'aia, con annessa produzione di redditi a riguardo (cfr. sentenza di separazione).
Orbene, il Collegio ritiene che in considerazione dell'onere di allegazione e prova che grava sull'istante e, delle sopravvenienze emerse rispetto al giudizio di separazione allorquando la ricorrente, non avendo ancora raggiunto l'età pensionistica non era titolare di pensione di anzianità, né sociale, quest'ultima non abbia diritto al riconoscimento del preteso assegno divorzile.
Infatti, fermo restando che non vi sono i presupposti di tipo assistenziale per il riconoscimento di un tale contributo in favore della ricorrente, in quanto la dispone di mezzi adeguati a provvedere al proprio sostentamento Pt_1
percependo oggi un trattamento pensionistico annuo pari a circa 12.000,00 euro, che inevitabilmente deriva dallo svolgimento dell'attività lavorativa quale coltivatrice diretta, in quanto l'importo delle pensioni minime di vecchiaia ad oggi risultano di molto inferiori. Né sussistono i presupposti per il riconoscimento di un assegno dalla natura compensativa-perequativa giustificato dall'asserita differenza reddituale (che, oltre alle argomentazioni già esposte, va valutata anche in termini potenziali). Difatti, va considerato che la ricorrente è proprietaria dell'ex casa coniugale, pertanto allo stato non sostiene alcune spesa di alloggio, mentre il resistente pur occupando
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abusivamente la casa rurale annessa ai terreni di proprietà della Pt_1
dovrà necessariamente munirsi in futuro di un alloggio.
A ben vedere, l'eventuale differenza tra i redditi percepiti dalle parti, anche ove fosse incontestata nell'an, non sarebbe tale, nella sua misura - invero non particolarmente significativa - da giustificare un contributo economico - di matrice solidaristica - da parte dell'uomo in favore della ex moglie. L'assegno divorzile, infatti, non ha la funzione di consentire la perfetta parificazione dei redditi degli ex coniugi, in termini aritmetici, ma al più può consentirne una perequazione, in presenza di una sproporzione significativa e giustificata da ragioni oggettive, che, nel caso di specie, non risultano né allegate e né provate, in relazione a tutti gli elementi del caso concreto ed in relazione ai criteri indicati dall'art. 5, co. 6, l.div. nonché dalla sentenza delle Sezioni
Unite della Suprema Corte, n. 18287/2018.
Infine, va sottolineato che la ricorrente, in merito ai criteri di riconoscimento dell'assegno divorzile enucleati dalla più recente giurisprudenza di legittimità, si è limitata ad affermare del tutto genericamente di essere stata casalinga mentre non ha dedotto di aver rinunciato in passato, nel corso del matrimonio,
a diverse occasioni di lavoro, circostanza che conseguentemente neppure è stata oggetto di prova non essendo stata allegata. Quest'ultima, tra l'altro dispone di una somma pari a 50.000,00 euro accreditata sul proprio conto corrente come causale “spese di famiglia” nonché di crediti AGEA riconosciuti in suo favore.
Per tutte le esposte ragioni, la domanda avanzata dalla ricorrente di riconoscimento, in suo favore, di un assegno divorzile, va rigettata per carenza dei relativi presupposti di legge, fermo restando quanto ricevuto a titolo di mantenimento nelle pendenze del presente giudizio.
3. Le spese del giudizio.
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Le spese di lite si liquidano sulla base della soccombenza tenuto conto dell'assenza di questioni di fatto e di diritto ed in applicazione delle tabelle vigenti per le fasi espletate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, con l'intervento del P.M., ogni contraria o diversa istanza o deduzione disattesa, così provvede:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e , in epigrafe meglio Parte_1 Controparte_1
generalizzati, in Accadia in data 18.01.1968, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune (anno 1968, atto n. 4, parte II, serie A);
2. ordina al Cancelliere di trasmettere copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato civile del predetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze;
3. rigetta la domanda di assegno divorzile formulata dalla ricorrente;
4. condanna la ricorrente al pagamento in favore del resistente delle spese di lite che si liquidano in € 3.553,90, oltre 15% per spese generali Iva e CPa come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Foggia, in data
10.12.2024.
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Simona Iavazzo Dott. IO Buccaro
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