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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 30/09/2025, n. 778 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 778 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile - Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott. Eugenio
Facciolla, all'udienza del 30 settembre 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 790/2024 R.G. vertente fra
P.IVA 1 ) in persona del legale rappresentante pro tempore, nonché Parte 1 C.F.
Codice Fiscale 1 ), rappresentati e difesi dall'avv. Vittorio De Bonis (C.F.Parte_2
e domiciliati nel di lui studio in Potenza piazza A. De Gasperi 10, giusta mandato in atti;
RICORRENTE
E
Controparte_1 sede di Potenza, in persona del legale rappresentante pro tempore,
RESISTENTE - CONTUMACE
Conclusioni: come in atti.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso, depositato il 15.3.2024 e ritualmente notificato, le parti indicate in epigrafe adiva il giudice del lavoro ed opponeva l'ordinanza-ingiunzione n. OI-002474981, e n. OI-001883303, n. OI-
001888877, n. OI-002229159, con le quali l' CP_1 convenuto ingiungeva di pagare la somma complessiva di euro 85.289,61, per omesso versamento ritenute previdenziali e assistenziali per diverse annualità dal 2016 al 2019, deducendo la decadenza per decorso del termine di giorni novanta dall'accertamento per la contestazione dell'illecito i cui all'art. 2 comma 1 bis DL n. 463/1983 e l'erroneo calcolo della sanzione.
Tanto premesso, le parti ricorrenti adivano il Tribunale e domandavano, in via preliminare, di annullare le ordinanze-ingiunzioni impugnate;
con vittoria di spese e compensi professionali da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Non si costituiva l'INSP di Potenza che pertanto veniva dichiarato contumace;
La causa veniva istruita attraverso l'acquisizione della documentazione prodotta e all'odierna udienza, questo giudice, sulle conclusioni delle parti, all'esito della camera di consiglio, ritenuta la causa matura per la decisione, ha pronunciato la presente sentenza, dando lettura del dispositivo e riservando l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto come appresso.
2. La domanda merita accoglimento.
La disamina degli atti che documentano tutta la vicenda, in considerazione della mancata costituzione in giudizio dell' CP_1, consentono di ritenere fondata l'opposizione per vizio della procedura di formazione dell'ordinanza-ingiunzione. L'argomento defensionale attiene alla contestazione della violazione in quanto avvenuta ben oltre il termine di novanta giorni previsto dall'art. 14 legge n.
689/1981, termine stabilito a pena di decadenza.
Il motivo è fondato: il termine dei novanta giorni è infatti termine perentorio la cui inosservanza determina l'estinzione dell'obbligazione pecuniaria. Il termine decorre dal momento in cui l'Istituto acquisisce conoscenza della violazione, dopo accertamento diretto e immediato che l'CP_2 effettua mediante incrocio dei dati rivenienti dai modelli F24 e UNIEMENS che non richiedono particolari indagini né complesse. L' CP_1 infatti è in condizione di accorgersi dell'omissione dal sedicesimo giorno del mese successivo a quello di competenza. La disciplina dei versamenti delle ritenute previdenziali, secondo cui quest'ultime vanno effettuate, ai sensi dell'art. dall'art. 2, comma primo, lett. b) del D.lgs. n.422/1998, “al giorno sedici del mese successivo a quello cui si riferiscono i contributi", con contestuale comunicazione all' CP_2, da parte del datore di lavoro, dei versamenti relativi al mese di riferimento, tramite il c.d. Modello DM10, consente certamente all' CP 1 di accertare le possibili violazioni attinenti ad omissioni di versamenti attraverso un controllo automatizzato circa la correttezza e completezza dei versamenti, senza che risultino necessari ulteriori accertamenti di fatto ai fini della ricostruzione di commessi illeciti. L'art. 14 della legge 689/1981 stabilisce infatti che, se la contestazione non è immediata, gli estremi della violazione devono essere notificati entro 90 giorni dall'accertamento, e l'obbligazione di pagare la somma dovuta si estingue se è stata omessa la notificazione nel termine prescritto. Termine avente natura decadenziale quindi essendo previsto a pena di estinzione dell'obbligazione.
La notifica delle ordinanze di cui trattasi è avvenuta con termine abbondantemente scaduto e pertanto deve ritenersi estinta l'obbligazione pecuniaria e le ordinanze-ingiunzioni vanno dichiarate illegittime.
Per le ragioni esposte, segue l'accoglimento del ricorso.
3. Per il principio della soccombenza all'accoglimento del ricorso consegue la condanna dell' CP_2 alle spese di lite liquidate come in dispositivo ex DM 37/2018 e DM 147/2022 in base all'oggetto, al valore e alle fasi di causa, con riduzione per assenza di specifiche e distinte questioni di fatto e diritto
(art. 4, comma 4).
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con ricorso depositato il 15.3.2024, Parte 1 e Parte 2
ogni altra domanda eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) Accoglie il ricorso;
2) Condanna l'CP_2 di Potenza in persona del legale rapp.nte p.t. al pagamento in favore dei ricorrenti della somma di euro 2940,70 per spese di lite, oltre Iva e CPA come per legge dovute, con distrazione in favore del difensore antistatario;
Potenza, li 30 settembre 2025
Il Giudice Del Lavoro
Eugenio Facciolla
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile - Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott. Eugenio
Facciolla, all'udienza del 30 settembre 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 790/2024 R.G. vertente fra
P.IVA 1 ) in persona del legale rappresentante pro tempore, nonché Parte 1 C.F.
Codice Fiscale 1 ), rappresentati e difesi dall'avv. Vittorio De Bonis (C.F.Parte_2
e domiciliati nel di lui studio in Potenza piazza A. De Gasperi 10, giusta mandato in atti;
RICORRENTE
E
Controparte_1 sede di Potenza, in persona del legale rappresentante pro tempore,
RESISTENTE - CONTUMACE
Conclusioni: come in atti.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso, depositato il 15.3.2024 e ritualmente notificato, le parti indicate in epigrafe adiva il giudice del lavoro ed opponeva l'ordinanza-ingiunzione n. OI-002474981, e n. OI-001883303, n. OI-
001888877, n. OI-002229159, con le quali l' CP_1 convenuto ingiungeva di pagare la somma complessiva di euro 85.289,61, per omesso versamento ritenute previdenziali e assistenziali per diverse annualità dal 2016 al 2019, deducendo la decadenza per decorso del termine di giorni novanta dall'accertamento per la contestazione dell'illecito i cui all'art. 2 comma 1 bis DL n. 463/1983 e l'erroneo calcolo della sanzione.
Tanto premesso, le parti ricorrenti adivano il Tribunale e domandavano, in via preliminare, di annullare le ordinanze-ingiunzioni impugnate;
con vittoria di spese e compensi professionali da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Non si costituiva l'INSP di Potenza che pertanto veniva dichiarato contumace;
La causa veniva istruita attraverso l'acquisizione della documentazione prodotta e all'odierna udienza, questo giudice, sulle conclusioni delle parti, all'esito della camera di consiglio, ritenuta la causa matura per la decisione, ha pronunciato la presente sentenza, dando lettura del dispositivo e riservando l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto come appresso.
2. La domanda merita accoglimento.
La disamina degli atti che documentano tutta la vicenda, in considerazione della mancata costituzione in giudizio dell' CP_1, consentono di ritenere fondata l'opposizione per vizio della procedura di formazione dell'ordinanza-ingiunzione. L'argomento defensionale attiene alla contestazione della violazione in quanto avvenuta ben oltre il termine di novanta giorni previsto dall'art. 14 legge n.
689/1981, termine stabilito a pena di decadenza.
Il motivo è fondato: il termine dei novanta giorni è infatti termine perentorio la cui inosservanza determina l'estinzione dell'obbligazione pecuniaria. Il termine decorre dal momento in cui l'Istituto acquisisce conoscenza della violazione, dopo accertamento diretto e immediato che l'CP_2 effettua mediante incrocio dei dati rivenienti dai modelli F24 e UNIEMENS che non richiedono particolari indagini né complesse. L' CP_1 infatti è in condizione di accorgersi dell'omissione dal sedicesimo giorno del mese successivo a quello di competenza. La disciplina dei versamenti delle ritenute previdenziali, secondo cui quest'ultime vanno effettuate, ai sensi dell'art. dall'art. 2, comma primo, lett. b) del D.lgs. n.422/1998, “al giorno sedici del mese successivo a quello cui si riferiscono i contributi", con contestuale comunicazione all' CP_2, da parte del datore di lavoro, dei versamenti relativi al mese di riferimento, tramite il c.d. Modello DM10, consente certamente all' CP 1 di accertare le possibili violazioni attinenti ad omissioni di versamenti attraverso un controllo automatizzato circa la correttezza e completezza dei versamenti, senza che risultino necessari ulteriori accertamenti di fatto ai fini della ricostruzione di commessi illeciti. L'art. 14 della legge 689/1981 stabilisce infatti che, se la contestazione non è immediata, gli estremi della violazione devono essere notificati entro 90 giorni dall'accertamento, e l'obbligazione di pagare la somma dovuta si estingue se è stata omessa la notificazione nel termine prescritto. Termine avente natura decadenziale quindi essendo previsto a pena di estinzione dell'obbligazione.
La notifica delle ordinanze di cui trattasi è avvenuta con termine abbondantemente scaduto e pertanto deve ritenersi estinta l'obbligazione pecuniaria e le ordinanze-ingiunzioni vanno dichiarate illegittime.
Per le ragioni esposte, segue l'accoglimento del ricorso.
3. Per il principio della soccombenza all'accoglimento del ricorso consegue la condanna dell' CP_2 alle spese di lite liquidate come in dispositivo ex DM 37/2018 e DM 147/2022 in base all'oggetto, al valore e alle fasi di causa, con riduzione per assenza di specifiche e distinte questioni di fatto e diritto
(art. 4, comma 4).
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con ricorso depositato il 15.3.2024, Parte 1 e Parte 2
ogni altra domanda eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) Accoglie il ricorso;
2) Condanna l'CP_2 di Potenza in persona del legale rapp.nte p.t. al pagamento in favore dei ricorrenti della somma di euro 2940,70 per spese di lite, oltre Iva e CPA come per legge dovute, con distrazione in favore del difensore antistatario;
Potenza, li 30 settembre 2025
Il Giudice Del Lavoro
Eugenio Facciolla