Cass. pen., sez. V, sentenza 23/03/2004, n. 22308
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Sentenza 23 marzo 2004

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L'impedimento del difensore a comparire, mentre può essere causa di rinvio dell'udienza nel giudizio abbreviato di primo grado (sia che questo si svolga in camera di consiglio che in pubblica udienza), in virtù del richiamo operato dall'art. 441, comma primo, cod.proc.pen. alle disposizioni previste per l'udienza preliminare, ivi comprese quelle di cui all'art. 420 ter stesso codice (da riguardarsi come sicuramente compatibili con la natura del giudizio abbreviato), non può, invece, dar luogo a rinvio dell'udienza camerale fissata per la discussione dell'appello, ai sensi del combinato disposto degli artt. 443, comma quarto, e 599 cod.proc.pen., sui quali non hanno inciso, sotto il profilo che qui interessa, ne' la legge di riforma del giudizio abbreviato 16 dicembre 1999 n. 479 ne' quelle successive, per cui rimane valido il principio secondo cui l'udienza camerale d'appello può essere rinviata, ai sensi del citato art. 599, comma primo(nella parte in cui richiama l'art. 127 cod.proc.pen.) e comma secondo, solo se sussiste un legittimo impedimento dell'imputato il quale abbia chiesto di essere sentito personalmente o abbia manifestato la volontà di comparire.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 23/03/2004, n. 22308
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 22308
    Data del deposito : 23 marzo 2004

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