Sentenza 23 marzo 2004
Massime • 1
L'impedimento del difensore a comparire, mentre può essere causa di rinvio dell'udienza nel giudizio abbreviato di primo grado (sia che questo si svolga in camera di consiglio che in pubblica udienza), in virtù del richiamo operato dall'art. 441, comma primo, cod.proc.pen. alle disposizioni previste per l'udienza preliminare, ivi comprese quelle di cui all'art. 420 ter stesso codice (da riguardarsi come sicuramente compatibili con la natura del giudizio abbreviato), non può, invece, dar luogo a rinvio dell'udienza camerale fissata per la discussione dell'appello, ai sensi del combinato disposto degli artt. 443, comma quarto, e 599 cod.proc.pen., sui quali non hanno inciso, sotto il profilo che qui interessa, ne' la legge di riforma del giudizio abbreviato 16 dicembre 1999 n. 479 ne' quelle successive, per cui rimane valido il principio secondo cui l'udienza camerale d'appello può essere rinviata, ai sensi del citato art. 599, comma primo(nella parte in cui richiama l'art. 127 cod.proc.pen.) e comma secondo, solo se sussiste un legittimo impedimento dell'imputato il quale abbia chiesto di essere sentito personalmente o abbia manifestato la volontà di comparire.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 23/03/2004, n. 22308 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22308 |
| Data del deposito : | 23 marzo 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. COLONNESE Andrea - Presidente - del 23/03/2004
Dott. CICCHETTI Nunzio - Consigliere - SENTENZA
Dott. SICA Giuseppe - Consigliere - N. 523
Dott. PANZANI Luciano - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere - N. 028379/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) AG RA N. IL 03/10/1935;
2) AJ NI UI N. IL 26/06/1946;
avverso SENTENZA del 21/05/2003 CORTE APPELLO di MILANO;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. PANZANI LUCIANO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Cons. Dott. D'ANGELO VA che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
Udito il difensore Avv. Carmine Duomo per LI che ha concluso per l'accoglimento dei ricorsi.
Con sentenza 21 maggio 2003 la Corte d'appello di Milano confermava la sentenza 18 aprile 2002 del Tribunale di Monza di condanna di LA VA e LI FR alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione ed Euro 500,00 di multa per concorso in tentato furto aggravato di medicinali commesso in Vimercate il 15.5.2000. Hanno proposto ricorso per Cassazione il LI con ricorso in data 20 giugno 2003 da lui sottoscritto e con ricorso 1 luglio 2003 del difensore;
il LA con ricorso del difensore. Con il primo motivo, formulato in entrambi i ricorsi, il LI deduce nullità della sentenza in una con l'ordinanza dibattimentale con cui la Corte d'appello di Milano ha respinto l'istanza di rinvio per legittimo impedimento dei difensori, ai sensi degli artt. 178, 179, 180 c.p.p. per violazione del diritto di difesa e mancato rispetto del diritto di sciopero. Con il secondo motivo, anch'esso comune ai due ricorsi, deduce mancanza ed illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento materiale e psicologico del reato, in contrasto con il quadro probatorio, insufficiente per addivenire all'affermazione della penale responsabilità. Con il terzo motivo lamenta difetto di motivazione in ordine al diniego delle attenuanti genetiche, per omesso esame dei motivi d'appello almeno al fine del riconoscimento dell'equivalenza con le aggravanti contestate.
La difesa del LA con il primo motivo di ricorso deduce a sua volta violazione di legge, in particolare delle norme sul legittimo impedimento del difensore, con conseguente nullità della sentenza e dell'ordinanza pronunciate dalla Corte d'appello. Con il secondo motivo lamenta difetto di motivazione affermando che la sentenza impugnata avrebbe fatto rinvio alla sentenza di primo grado senza prendere in esame i motivi d'appello e senza motivare in ordine alla responsabilità del ricorrente.
Con memoria 8 luglio 2003 la difesa del LA ha chiesto la rimessione degli atti alle Sezioni Unite sulle questioni sollevate con il primo motivo di ricorso. Con ordinanza 2 ottobre 2003 il primo Presidente ha disposto la restituzione degli atti a questa Sezione a norma dell'art. 172, comma 1, disp.att. c.p.p..
I ricorsi non sono fondati.
Va premesso che il giudizio d'appello si è svolto secondo il rito camerale ai sensi dell'art. 599 c.p.p. trattandosi di impugnazione a seguito di giudizio di primo grado svoltosi con rito abbreviato. I ricorrenti, sulla premessa che l'esercizio del diritto di sciopero costituisce legittimo impedimento del difensore, sostengono che il principio affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte (Cass. pen., 8 aprile 1998, n. 3, Cerroni) richiamato dalla Corte d'appello nell'ordinanza impugnata, secondo il quale l'art. 486, comma 5, c.p.p., che prevede che il giudice provvede alla sospensione o al rinvio del dibattimento in caso di legittimo impedimento del difensore, non si applica ai procedimenti in Camera di consiglio che si svolgono nelle forme previste dall'art. 127 c.p.p., non sarebbe più applicabile dopo l'intervenuta abrogazione della norma. Richiamano in proposito Cass.pen., sez. 1^, 11 ottobre 2000, n. 13033, in Cass.pen., 2001, 3345). Ad avviso dei ricorrenti con l'entrata in vigore della legge 479/99, che ha disposto l'abrogazione dell'art. 486 c.p.p. ed ha introdotto l'art. 420 ter, che prevede che possa esser chiesto il rinvio per legittimo impedimento del difensore nell'udienza preliminare, il legislatore ha affermato il diverso principio per cui anche nelle udienze che si svolgono in Camera di consiglio, parificabili all'udienza preliminare, va disposto il rinvio in caso di legittimo impedimento del difensore.
Del resto, si aggiunge, l'art. 441, comma 1, c.p.p. estende la disciplina dell'udienza preliminare al giudizio abbreviato, sì che nell'appello sulla sentenza resa nelle forme del rito abbreviato, non potrebbe valere diversa disciplina. Affermare che l'art. 420 ter, comma 5, non trova applicazione nel procedimento ex art. 599, significherebbe violare i principi in ordine all'effettività del contraddittorio ed al rispetto del diritto di difesa. Tale conclusione è stata peraltro disattesa da questa Corte che ha affermato che l'istituto dell'impedimento a comparire del difensore, previsto dall'art. 420 ter in relazione all'udienza preliminare, non è applicabile al giudizio camerale di appello che sul punto resta disciplinato dall'art. 127, espressamente richiamato dall'art. 599 comma 1, nonché dallo stesso comma 2 dell'articolo da ultimo citato. Secondo tali norme il rinvio dell'udienza camerale è possibile solo se sussiste un legittimo impedimento dell'imputato che abbia chiesto di essere sentito personalmente ovvero quando abbia manifestato la volontà di comparire (Cass. pen., sez. 3^, 12 dicembre 2001, n. 33283, Adducci e altri, in CED RV 222497; Cass. pen. 2000 a 5619, RV 215482; Cass. pen. 21.11.2001, a 41687, Morelli, RV 220041). In proposito è sufficiente ricordare che la procedura camerale prevista dagli artt. 443 e 599 c.p.p. per il giudizio di appello avverso sentenza pronunciata con il rito abbreviato e che si svolge con le forme previste dall'art. 127 c.p.p., una volta che siano state ritualmente effettuate le prescritte comunicazioni e notifiche, non richiede necessariamente la presenza fisica dell'imputato, del difensore e del PM e può essere rinviata solo per legittimo impedimento dell'imputato che abbia manifestato la volontà di comparire. L'art. 441 c.p.p., sostituito dall'art. 29 l. n. 479/1999, dispone al comma primo che "nel giudizio abbreviato si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste per l'udienza preliminare, fatta eccezione per quelle di cui agli articoli 422 e 423". Nessun dubbio quindi sulla applicabilità dell'art. 420 ter comma 5 c.p.p., e quindi sulla possibilità di disporre il rinvio a una nuova udienza nel caso di assenza del difensore dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per legittimo impedimento, trattandosi di norma sicuramente compatibile con la natura del giudizio abbreviato, sia che si svolga in Camera di consiglio, sia che si svolga in pubblica udienza (art. 441 comma 3 c.p.p.). L'art. 443, comma 4, dispone che il giudizio d'appello si svolge nelle forme previste dall'art. 599. Il rinvio dell'art. 443, comma 4, c.p.p. deve intendersi riferito all'art. 599 nella sua interezza e non con riferimento esclusivo all'ipotesi di cui al comma primo di esso, concernente l'appello che abbia "esclusivamente per oggetto la specie o la misura della pena", sì che si riconosce al giudice il potere di disporre d'ufficio i mezzi di prova ritenuti assolutamente necessari per l'accertamento dei fatti che formano oggetto della decisione, secondo il disposto dell'art. 603 comma 3 c.p.p. Gli artt. 443, comma 4, e 599 c.p.p. non hanno subito ritocchi di sorta ne' in virtù della l. n. 479/1999 ne' in virtù di leggi successive ad essa (fatta eccezione per il quinto comma dell'art. 599, che concerne il c.d. patteggiamento in appello, che però non interessa ai fini del presente discorso). Se ne ricava che il legislatore non ha inteso modificare la vigente disciplina del giudizio abbreviato in fase di appello. Tale conclusione è avvalorata dal rilievo che l'art. 1, comma 5, legge cost. 23 novembre 1999, n. 2, ha rimesso al legislatore ordinario la previsione di casi in cui la formazione della prova può anche non avvenire nel contraddittorio delle parti, ivi compreso il caso in cui sussista il consenso dell'imputato, con chiaro riferimento agli istituti del patteggiamento e del giudizio abbreviato, non modificati dalla recente legge 10 marzo 2001, n. 63. Nè argomenti in senso contrario possono essere ricavati dalla disciplina dell'udienza preliminare, che si svolge in Camera di consiglio con la partecipazione necessaria del pubblico ministero e del difensore dell'imputato (art. 420, comma 1, c.p.p.). Questi, se l'imputato non è assistito da due difensori e la sua assenza è dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per un legittimo impedimento prontamente comunicato, ha diritto di ottenere il rinvio dell'udienza ad altra data (art. 420 ter, comma 5). L'udienza camerale è un procedimento camerale sui generis, strutturato in modo diverso da quello che è il tipico procedimento in Camera di consiglio. D'altronde, se il legislatore avesse voluto limitarsi ad imporre per l'udienza preliminare il rito camerale, lo avrebbe fatto semplicemente attraverso il rinvio all'art. 127 c.p.p.. I ricorrenti richiamano ancora la regolamentazione provvisoria dell'astensione collettiva degli avvocati dall'attività giudiziaria, adottata dalla Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali (delib. 2/13 6 del 4 luglio 2002, pubblicata sulla G.U. 23.7.2002, n. 171) ed in particolare l'art. 3, comma 4, che prevede per le udienze che possono celebrarsi in assenza del difensore che questi, qualora intenda astenersi, deve darne comunicazione all'autorità procedente. Si aggiunge che ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. b) della ricordata deliberazione l'astensione del difensore è sempre possibile salvi i casi di custodia cautelare dell'imputato che chieda espressamente che si proceda malgrado l'astensione del difensore. In tale ultima ipotesi il difensore, di fiducia o d'ufficio, non si considera legittimamente impedito ed ha l'obbligo di astenersi. Tali norme peraltro regolano il diritto del difensore di astenersi sotto il profilo della legittimità della sua condotta e delle conseguenze sanzionatone che ne possono derivare, ove non ricorra l'ipotesi di legittimo impedimento. Non incidono sulla disciplina della sospensione o del rinvio del dibattimento, che rimane interamente regolata dalle norme del codice di rito. 11 secondo motivo di ricorso del LI e del LA sono inammissibili perché deducono in sostanza censure in fatto contro la ricostruzione dei fatti effettuata dalla Corte di merito. Ed invero i giudici d'appello hanno fondato l'affermazione di penale responsabilità del LI sul fatto che il teste maresciallo CI aveva dichiarato che uno degli occupanti della Autobianchi Y 10 condotta dal LA poteva essere il LI, unita al fatto che nelle intercettazioni telefoniche si faceva riferimento ad un "vedo" che ben poteva essere il LI, essendo questi nato nel 1935 ed all'ulteriore circostanza che il TI, la cui responsabilità nella progettazione del furto è pacifica, era in possesso dei numeri di telefono del ricorrente. Il fatto poi che il ruolo del LI nel furto sia rimasto indefinito (egli in ogni caso faceva parte del gruppo che, sulla base delle intercettazioni, doveva fornire supporto logistico ai romani che avrebbero effettuato il colpo) è evidente conseguenza della mancata riuscita dell'operazione.
Quanto al LA la sentenza impugnata ha argomentato dall'avvenuto riconoscimento del ricorrente da parte degli inquirenti, dalla stessa ammissione dell'imputato di esser stato presente sul luogo dell'operazione, al fine, chiaramente non credibile, di comunicare al TI di non essere in grado di fornire aiuto, ciò ben due giorni dopo che gli era stato richiesto d'intervenire e correndo un evidente rischio nel recarsi proprio sul luogo in cui il furto avrebbe dovuto essere effettuato. Ed ancora i giudici d'appello hanno rilevato che il ricorrente era stato arrestato in occasione di un analogo episodio di furto di medicinali compiuto dal medesimo gruppo "romano" in quel di Vignate nel successivo settembre 2000. Si tratta di motivazione congrua e sufficiente ne' il ricorrente ha chiaramente indicato le censure contenute nei motivi d'appello cui la Corte di merito non avrebbe dato adeguata risposta.
Anche per quanto concerne la negata concessione delle attenuanti generiche al LI i giudici d'appello hanno congruamente motivato argomentando dai numerosi e gravi precedenti del ricorrente.
P.Q.M.
La Corte rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 23 marzo 2004.
Depositato in Cancelleria il 10 maggio 2004