Articolo 10 della Legge 26 aprile 1974, n. 168
Articolo 9Articolo 11
Versione
2 giugno 1974
Art. 10.
I miglioramenti economici derivanti dalla applicazione della tabella E - lettera F) e G) - e della tabella F, indicate nell'articolo 1 della presente legge sono concessi, d'ufficio, con decorrenza dal 1 gennaio 1973.
I miglioramenti economici derivanti dalla applicazione degli articoli 2, 3 e 5 sono concessi d'ufficio ed hanno decorrenza dal 1 gennaio 1973.
I miglioramenti economici derivanti dalla applicazione dell'articolo 7 sono concessi d'ufficio.
Entrata in vigore il 2 giugno 1974