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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 27/05/2025, n. 700 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 700 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6080/2024
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Claudia Bonomi Presidente rel.
Dott.ssa Ethel Matilde Ancona Giudice
Dott.ssa Camilla Filauro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data
19.9.2024, assunto in decisione in data 19.5.2025 e vertente tra
(c.f. nato a [...] il [...], con l'Avvocato Rosa Parte_1 C.F._1
Taccogna ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Monza, Corso Milano n. 37;
e tra
(c.f. ) nata a [...] il [...], con l'Avvocato Parte_2 C.F._2
Claudia Maria Gatti ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano, Via privata Giuseppe
Abamonti n. 2;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO
LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
INTERVENUTO
OGGETTO: 111011-Divorzio congiunto - CESSAZIONE EFFETTI CIVILI
pagina 1 di 4 CONCLUSIONI
1) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra di loro contratto in ED (MB) il 30 maggio 2010 trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Seregno (MB) al n. 30 Parte II S.B anno 2010;
2) ordinare al Comune di ED (MB) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
3) la figlia minore è affidata congiuntamente ai suoi genitori, con collocamento della stessa, ai fini della Per_1 residenza anagrafica, presso la madre, presso l'abitazione ex familiare, sita in ED Via Umberto Pace n. 24.
In particolare i genitori assumeranno di comune accordo e con reciproco rispetto- le decisioni di maggior interesse per la figlia relativamente alla sua istruzione, educazione e salute, tenendo conto delle sue capacità, inclinazioni e aspirazioni;
4) il padre andrà a trovare la figlia presso l'abitazione ex familiare, anche tutti i giorni, in un orario prima o dopo cena, oltre, in via alternata, o il pomeriggio del sabato o il pomeriggio della domenica di ogni settimana;
5) il padre, a decorrere dal mese di luglio 2024, contribuisce al mantenimento della figlia minore, sino all'autosufficienza economica della figlia stessa, nella misura mensile di € 450,00 (dicasi euro quattrocentocinquanta/00), da corrispondersi alla madre (per dodici mensilità) a mezzo bonifico in via anticipata entro il giorno cinque di ogni mese, da aggiornarsi ai sensi indici ISTAT a decorrere dal mese di gennaio 2025 e quindi oggi pari a € 455,85;
6) spese straordinarie: entrambi i genitori si impegnano a sostenere le spese straordinarie nell'interesse della figlia minore, come da Linee Guida condivise concernenti le spese per i figli Tribunale di Monza Ordine degli Avvocati di Monza del 7 maggio 2018, nella misura del 50% ciascuno (cfr. Doc. 8), compresa la quota della scuola privata Istituto San Giuseppe in ED presso la scolastico di primo grado;
le quale la minore è iscritta per il ciclo spese straordinarie verranno detratte dai genitori nella misura del 50% ciascuno;
7) i genitori concordano che l'assegno unico e universale per la figlia a carico, come disciplinato dal D.Lgs
29 dicembre 2021 n. 230 e succ. mod., rimarrà in favore della madre collocataria della minore;
8) la casa ex coniugale, sita in ED (MB) - Via Umberto Pace n. 24, è divenuta di esclusiva proprietà della
Signora a fronte della stipula in data 22 gennaio 2025 dell'atto di trasferimento delle quota indivisa Parte_2 di comproprietà del Sig. , in esecuzione del patto n. 8 della sentenza di separazione consensuale Pt_1
Tribunale di Monza n. 892/2024. La Signora a fronte di detto trasferimento immobiliare è Parte_2 subentrata nel contratto di mutuo ipotecario stipulato con il Banco BPM S.p.a, liberando il Sig. ; Pt_1
8) il Sig. ha già asportato dalla casa ex familiare tutti i suoi beni personali e ha provveduto a trasferire Pt_1 altrove la propria residenza/domicilio;
9) i Signori dichiarano di rinunciare all'appello della emananda sentenza, Parte_2 Pt_1
10) spese legali compensate e contributo unificato e marca da bollo metà ciascuno.
pagina 2 di 4 Motivi della decisione
Premesso che:
- e hanno contratto matrimonio in data 30.5.2010 a ED;
Parte_1 Parte_2
- Dall'unione è nata in data [...]. Per_1
Ritenuto che:
I. La domanda di divorzio è fondata.
Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è stata pronunciata la separazione personale giusta sentenza pubblicata in data 28.10.2024 dal Tribunale di Monza.
Non è contestato che dalla data della comparizione delle parti (21.10.2024), svoltasi ex articolo 473bis.51 secondo comma ultimo capoverso c.p.c., non vi è stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza.
Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi.
Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali dei figli 16.6.2018) e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di Per_1 equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1 [...] con ricorso depositato in data 19.9.2024, così provvede: Parte_2
1. Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1 [...] in ED in data 30.5.2010 (Atto n. 18, Parte II, Serie A del registro degli atti di Parte_2 matrimonio del Comune di ED), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di ED, affinché sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 22.5.2025
pagina 3 di 4 Il Presidente est.
Claudia Bonomi
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Claudia Bonomi Presidente rel.
Dott.ssa Ethel Matilde Ancona Giudice
Dott.ssa Camilla Filauro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data
19.9.2024, assunto in decisione in data 19.5.2025 e vertente tra
(c.f. nato a [...] il [...], con l'Avvocato Rosa Parte_1 C.F._1
Taccogna ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Monza, Corso Milano n. 37;
e tra
(c.f. ) nata a [...] il [...], con l'Avvocato Parte_2 C.F._2
Claudia Maria Gatti ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano, Via privata Giuseppe
Abamonti n. 2;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO
LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
INTERVENUTO
OGGETTO: 111011-Divorzio congiunto - CESSAZIONE EFFETTI CIVILI
pagina 1 di 4 CONCLUSIONI
1) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra di loro contratto in ED (MB) il 30 maggio 2010 trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Seregno (MB) al n. 30 Parte II S.B anno 2010;
2) ordinare al Comune di ED (MB) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
3) la figlia minore è affidata congiuntamente ai suoi genitori, con collocamento della stessa, ai fini della Per_1 residenza anagrafica, presso la madre, presso l'abitazione ex familiare, sita in ED Via Umberto Pace n. 24.
In particolare i genitori assumeranno di comune accordo e con reciproco rispetto- le decisioni di maggior interesse per la figlia relativamente alla sua istruzione, educazione e salute, tenendo conto delle sue capacità, inclinazioni e aspirazioni;
4) il padre andrà a trovare la figlia presso l'abitazione ex familiare, anche tutti i giorni, in un orario prima o dopo cena, oltre, in via alternata, o il pomeriggio del sabato o il pomeriggio della domenica di ogni settimana;
5) il padre, a decorrere dal mese di luglio 2024, contribuisce al mantenimento della figlia minore, sino all'autosufficienza economica della figlia stessa, nella misura mensile di € 450,00 (dicasi euro quattrocentocinquanta/00), da corrispondersi alla madre (per dodici mensilità) a mezzo bonifico in via anticipata entro il giorno cinque di ogni mese, da aggiornarsi ai sensi indici ISTAT a decorrere dal mese di gennaio 2025 e quindi oggi pari a € 455,85;
6) spese straordinarie: entrambi i genitori si impegnano a sostenere le spese straordinarie nell'interesse della figlia minore, come da Linee Guida condivise concernenti le spese per i figli Tribunale di Monza Ordine degli Avvocati di Monza del 7 maggio 2018, nella misura del 50% ciascuno (cfr. Doc. 8), compresa la quota della scuola privata Istituto San Giuseppe in ED presso la scolastico di primo grado;
le quale la minore è iscritta per il ciclo spese straordinarie verranno detratte dai genitori nella misura del 50% ciascuno;
7) i genitori concordano che l'assegno unico e universale per la figlia a carico, come disciplinato dal D.Lgs
29 dicembre 2021 n. 230 e succ. mod., rimarrà in favore della madre collocataria della minore;
8) la casa ex coniugale, sita in ED (MB) - Via Umberto Pace n. 24, è divenuta di esclusiva proprietà della
Signora a fronte della stipula in data 22 gennaio 2025 dell'atto di trasferimento delle quota indivisa Parte_2 di comproprietà del Sig. , in esecuzione del patto n. 8 della sentenza di separazione consensuale Pt_1
Tribunale di Monza n. 892/2024. La Signora a fronte di detto trasferimento immobiliare è Parte_2 subentrata nel contratto di mutuo ipotecario stipulato con il Banco BPM S.p.a, liberando il Sig. ; Pt_1
8) il Sig. ha già asportato dalla casa ex familiare tutti i suoi beni personali e ha provveduto a trasferire Pt_1 altrove la propria residenza/domicilio;
9) i Signori dichiarano di rinunciare all'appello della emananda sentenza, Parte_2 Pt_1
10) spese legali compensate e contributo unificato e marca da bollo metà ciascuno.
pagina 2 di 4 Motivi della decisione
Premesso che:
- e hanno contratto matrimonio in data 30.5.2010 a ED;
Parte_1 Parte_2
- Dall'unione è nata in data [...]. Per_1
Ritenuto che:
I. La domanda di divorzio è fondata.
Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è stata pronunciata la separazione personale giusta sentenza pubblicata in data 28.10.2024 dal Tribunale di Monza.
Non è contestato che dalla data della comparizione delle parti (21.10.2024), svoltasi ex articolo 473bis.51 secondo comma ultimo capoverso c.p.c., non vi è stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza.
Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi.
Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali dei figli 16.6.2018) e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di Per_1 equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1 [...] con ricorso depositato in data 19.9.2024, così provvede: Parte_2
1. Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1 [...] in ED in data 30.5.2010 (Atto n. 18, Parte II, Serie A del registro degli atti di Parte_2 matrimonio del Comune di ED), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di ED, affinché sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 22.5.2025
pagina 3 di 4 Il Presidente est.
Claudia Bonomi
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