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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lombardia, sez. XIX, sentenza 16/02/2026, n. 371 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia |
| Numero : | 371 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 371/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 19, riunita in udienza il
04/02/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
BORGONOVO DANIELA, Presidente e Relatore
BORSANI LUISA CARLA, Giudice
MONFREDI MARIANTONIETTA, Giudice
in data 04/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 977/2025 depositato il 26/03/2025
proposto da
Comune di Lissone - Via Gramsci 21 20851 Lissone MB
Difeso da
Difensore_1? Entrate Catasto - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4544/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MILANO sez.
10 e pubblicata il 15/11/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 3 DEL 15/01/2024 IMU 2018 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 290/2026 depositato il
09/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: chiede la riforma della sentenza impugnata e deduce l'erroneità della decisione di primo grado per avere il giudice ritenuto non applicabile la sospensione di 85 giorni introdotta dalla normativa emergenziale COVID-19 (art. 68 commi 1, 2, 2bis e 4bis D.L. 18/2020 e art. 12 D.lgs 159/2015), nonostante il termine per l'accertamento fosse ancora pendente alla data di entrata in vigore della sospensione.
Resistente/Appellato: insiste per la conferma della sentenza impugnata e richiama giurisprudenza contraria alla tesi del Comune
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello, il Comune di Lissone impugna la sentenza n. 4544/10/2024 della Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Milano, che ha accolto il ricorso della società Resistente_1 Srl avverso l'avviso di accertamento con il quale veniva richiesto l'importo di euro 21.611,00 a titolo di imposta IMU, interessi e accessori anno 2018.
La questione, unico motivo di ricorso, riguarda la decadenza o meno dal potere di accertamento del Comune, in relazione alla notifica dell'atto impugnato, effettuata in data 15 gennaio 2024, oltre il termine dettato dalla normativa di riferimento del 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, vale a dire il 31 dicembre 2023.
L'appellante deduce l'erroneità della decisione di primo grado per avere il giudice ritenuto non applicabile la sospensione di 85 giorni introdotta dalla normativa emergenziale COVID-19 (art. 68 commi 1, 2, 2bis e
4bis D.L. 18/2020 e art. 12 D.lgs 159/2015), nonostante il termine per l'accertamento fosse ancora pendente alla data di entrata in vigore della sospensione.
La contribuente, costituita in giudizio, insiste per la conferma della sentenza impugnata e richiama giurisprudenza contraria alla tesi del Comune.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato.
La controversia riguarda la corretta individuazione del termine di decadenza per la notifica dell'avviso di accertamento IMU relativo all'anno di imposta 2018, in particolare l'applicabilità della sospensione dei termini prevista dal D.L. 18/2020, che ha disposto la sospensione dei termini relativi alle attività di accertamento degli enti impositori nel periodo compreso tra l'8 marzo e il 31 maggio 2020 per una durata complessiva di
85 giorni. Sospensione che, secondo i principi generali e in conformità all'art. 12 del decreto legislativo n.
159/2015 opera con riferimento ai termini che, alla data di inizio della sospensione, risultavano ancora pendenti.
L'orientamento della giurisprudenza di legittimità in ordine alla portata applicativa dell'articolo 67 decreto legge citato è chiaro: i termini di sospensione si applicano non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività ancora pendenti, nel senso che si determina uno spostamento avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione, come si desume anche dall'espresso richiamo all'art. 12 comma 1 del decreto legislativo n. 159 del 2015.
Del resto, la necessità di sospendere la decorrenza dei termini di decadenza o di prescrizione assegnati all'attività degli enti impositori e della riscossione in ragione dei gravi ostacoli al funzionamento degli Uffici durante il picco dell'emergenza sanitaria non può che essere applicata a tutti i termini che decorrono in quel periodo di emergenza, anche se scadono successivamente.
Tale sospensione si applica anche ai tributi comunali, poiché la previsione riguarda tutti gli uffici degli enti impositori. Questo principio viene affermato dalla recente Ordinanza n. 21765 del 29 luglio 2025 con la quale la Corte di Cassazione, accogliendo il ricorso proposto da un concessionario della riscossione dei tributi comunali, ha ribadito che la già menzionata sospensione di 85 giorni determina uno spostamento in avanti del decorso dei predetti termini di sospensione e decadenza, posticipandone il perfezionamento per un periodo pari alla stessa durata della sospensione. Tale conclusione riprende quanto affermato dall'Agenzia delle Entrate nella Circ. 6 maggio 2020 n. 11 e dal Dipartimento delle Finanze con la Risoluzione 15 giugno
2020 n.6, nonché dall'IFEL con le note del 22 giugno 2020 e del 2 novembre 2021.
La Suprema Corte ribadisce altresì che i termini prorogati riguardano anche gli accertamenti dei tributi locali relativi agli anni di imposta per i quali alla data dell'8 marzo 2020 erano pendenti i termini di esercizio dei poteri degli enti impositori. Ne discende che il termine per notificare a pena di decadenza l'avviso di accertamento IMU per l'anno di imposta 2018 risulta essere il 26 Marzo 2024.
Nel caso di specie, il termine di decadenza per l'accertamento IMU 2018 era ancora in corso, conseguentemente la sospensione emergenziale deve ritenersi applicabile anche all'annualità oggetto di causa e applicando la sospensione di 85 giorni al termine di decadenza ordinario, il nuovo termine di decadenza per la notifica dell'avviso di accertamento risulta il 26 marzo 2024. Poiché l'avviso è stato notificato dal Comune di Lissone in data 15 gennaio 2024 deve dunque ritenersi tempestivo.
Il contrasto giurisprudenziale giustifica la compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello. Spese compensate. Il Presidente Daniela Borgonovo
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 19, riunita in udienza il
04/02/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
BORGONOVO DANIELA, Presidente e Relatore
BORSANI LUISA CARLA, Giudice
MONFREDI MARIANTONIETTA, Giudice
in data 04/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 977/2025 depositato il 26/03/2025
proposto da
Comune di Lissone - Via Gramsci 21 20851 Lissone MB
Difeso da
Difensore_1? Entrate Catasto - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4544/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MILANO sez.
10 e pubblicata il 15/11/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 3 DEL 15/01/2024 IMU 2018 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 290/2026 depositato il
09/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: chiede la riforma della sentenza impugnata e deduce l'erroneità della decisione di primo grado per avere il giudice ritenuto non applicabile la sospensione di 85 giorni introdotta dalla normativa emergenziale COVID-19 (art. 68 commi 1, 2, 2bis e 4bis D.L. 18/2020 e art. 12 D.lgs 159/2015), nonostante il termine per l'accertamento fosse ancora pendente alla data di entrata in vigore della sospensione.
Resistente/Appellato: insiste per la conferma della sentenza impugnata e richiama giurisprudenza contraria alla tesi del Comune
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello, il Comune di Lissone impugna la sentenza n. 4544/10/2024 della Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Milano, che ha accolto il ricorso della società Resistente_1 Srl avverso l'avviso di accertamento con il quale veniva richiesto l'importo di euro 21.611,00 a titolo di imposta IMU, interessi e accessori anno 2018.
La questione, unico motivo di ricorso, riguarda la decadenza o meno dal potere di accertamento del Comune, in relazione alla notifica dell'atto impugnato, effettuata in data 15 gennaio 2024, oltre il termine dettato dalla normativa di riferimento del 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, vale a dire il 31 dicembre 2023.
L'appellante deduce l'erroneità della decisione di primo grado per avere il giudice ritenuto non applicabile la sospensione di 85 giorni introdotta dalla normativa emergenziale COVID-19 (art. 68 commi 1, 2, 2bis e
4bis D.L. 18/2020 e art. 12 D.lgs 159/2015), nonostante il termine per l'accertamento fosse ancora pendente alla data di entrata in vigore della sospensione.
La contribuente, costituita in giudizio, insiste per la conferma della sentenza impugnata e richiama giurisprudenza contraria alla tesi del Comune.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato.
La controversia riguarda la corretta individuazione del termine di decadenza per la notifica dell'avviso di accertamento IMU relativo all'anno di imposta 2018, in particolare l'applicabilità della sospensione dei termini prevista dal D.L. 18/2020, che ha disposto la sospensione dei termini relativi alle attività di accertamento degli enti impositori nel periodo compreso tra l'8 marzo e il 31 maggio 2020 per una durata complessiva di
85 giorni. Sospensione che, secondo i principi generali e in conformità all'art. 12 del decreto legislativo n.
159/2015 opera con riferimento ai termini che, alla data di inizio della sospensione, risultavano ancora pendenti.
L'orientamento della giurisprudenza di legittimità in ordine alla portata applicativa dell'articolo 67 decreto legge citato è chiaro: i termini di sospensione si applicano non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività ancora pendenti, nel senso che si determina uno spostamento avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione, come si desume anche dall'espresso richiamo all'art. 12 comma 1 del decreto legislativo n. 159 del 2015.
Del resto, la necessità di sospendere la decorrenza dei termini di decadenza o di prescrizione assegnati all'attività degli enti impositori e della riscossione in ragione dei gravi ostacoli al funzionamento degli Uffici durante il picco dell'emergenza sanitaria non può che essere applicata a tutti i termini che decorrono in quel periodo di emergenza, anche se scadono successivamente.
Tale sospensione si applica anche ai tributi comunali, poiché la previsione riguarda tutti gli uffici degli enti impositori. Questo principio viene affermato dalla recente Ordinanza n. 21765 del 29 luglio 2025 con la quale la Corte di Cassazione, accogliendo il ricorso proposto da un concessionario della riscossione dei tributi comunali, ha ribadito che la già menzionata sospensione di 85 giorni determina uno spostamento in avanti del decorso dei predetti termini di sospensione e decadenza, posticipandone il perfezionamento per un periodo pari alla stessa durata della sospensione. Tale conclusione riprende quanto affermato dall'Agenzia delle Entrate nella Circ. 6 maggio 2020 n. 11 e dal Dipartimento delle Finanze con la Risoluzione 15 giugno
2020 n.6, nonché dall'IFEL con le note del 22 giugno 2020 e del 2 novembre 2021.
La Suprema Corte ribadisce altresì che i termini prorogati riguardano anche gli accertamenti dei tributi locali relativi agli anni di imposta per i quali alla data dell'8 marzo 2020 erano pendenti i termini di esercizio dei poteri degli enti impositori. Ne discende che il termine per notificare a pena di decadenza l'avviso di accertamento IMU per l'anno di imposta 2018 risulta essere il 26 Marzo 2024.
Nel caso di specie, il termine di decadenza per l'accertamento IMU 2018 era ancora in corso, conseguentemente la sospensione emergenziale deve ritenersi applicabile anche all'annualità oggetto di causa e applicando la sospensione di 85 giorni al termine di decadenza ordinario, il nuovo termine di decadenza per la notifica dell'avviso di accertamento risulta il 26 marzo 2024. Poiché l'avviso è stato notificato dal Comune di Lissone in data 15 gennaio 2024 deve dunque ritenersi tempestivo.
Il contrasto giurisprudenziale giustifica la compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello. Spese compensate. Il Presidente Daniela Borgonovo