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Sentenza 18 ottobre 2025
Sentenza 18 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 18/10/2025, n. 1122 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 1122 |
| Data del deposito : | 18 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2273/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Busto Arsizio- 1^ sezione civile, composto dai sigg. Magistrati:
Dott.ssa Maria Eugenia Pupa - Presidente Relatore
Dott.ssa Manuela Palvarini - Giudice
Dott.ssa Alessandra Ardito - Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2273/25 R.G. posta in decisione all'udienza del 15/10/2025 e promossa da
elettivamente domiciliata in Varese presso lo studio dell'avv. Greta Regazzoni, Parte_1 che la rappresenta e difende giusta procura allegata al ricorso;
-RICORRENTE contro
e contumaci; CP_1 Controparte_2
-RESISTENTI
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: modifica di condizioni di divorzio
CONCLUSIONI DELLA RICORRENTE: Voglia il Tribunale, in modifica dei provvedimenti adottati in sede di cessazione degli effetti civili del matrimonio trai coniugi e CP_1 CP_2
, in ragione del venire meno della convivenza tra la madre e la figlia odierna ricorrente,
[...] disporre che: - l'importo di Euro 400,00, quale somma totale (ovvero comprensiva del 50 % delle spese straordinarie) corrisposta mensilmente dal Sig. alla Sig.ra a titolo di CP_1 Controparte_2 pagina 1 di 2 mantenimento della figlia, venga versata direttamente alla ricorrente affinché possa utilizzarla per le proprie necessità quotidiane. - la madre Sig.ra versi a titolo di mantenimento della Controparte_2 figlia direttamente alla ricorrente la somma pari ad € 300,00 mensili, ovvero la diversa somma che verrà ritenuta di giustizia, comprensiva del 50 % delle spese straordinarie. Con vittoria di spese e onorari.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Può accogliersi la domanda della ricorrente diretta a conseguire la modifica della sentenza n. 1347/22 emessa da questo Tribunale nei riguardi dei genitori, odierni convenuti, nel senso di disporre sia il versamento a sé del contributo al suo mantenimento ivi stabilito in € 400 mensili a carico del padre, sia la determinazione di un contributo anche a carico della madre di € 300 mensili.
Risulta documentalmente dimostrato che la ricorrente non convive più con la madre.
Nel contempo, dalla produzione documentale in atti si desume come la ricorrente percepisca allo stato una retribuzione mensile media di € 450 netti, che non può essere considerata sufficiente ad assicurarle un dignitoso tenore di vita.
Del resto, i convenuti non si sono costituiti per contestare la domanda della figlia.
Pertanto, deve disporsi che versi direttamente alla figlia il contributo mensile di € 400 CP_1 comprensivo delle spese straordinarie con decorrenza dalla pubblicazione della presente sentenza.
Parimenti, può determinarsi a carico della madre un contributo mensile di € 300 parimenti comprensivo delle spese straordinarie con identica decorrenza.
In considerazione della mancata opposizione dei resistenti, possono dichiararsi irripetibili le spese di lite sostenute dalla ricorrente.
P . Q . M .
Il Tribunale di Busto Arsizio, così deliberando in via definitiva:
1) Dispone che il padre versi direttamente alla figlia il contributo di € 400 mensili comprensivo delle spese straordinarie con decorrenza dalla pubblicazione della sentenza;
2) Pone a carico della madre un contributo al mantenimento della figlia di € 300 mensili rivalutabili annualmente comprensivo delle spese straordinarie, oltre la rivalutazione annua con identica decorrenza;
3) Dichiara irripetibili le spese di lite sostenute dalla ricorrente.
Così deciso in Busto Arsizio nella camera di consiglio del 17/10/2025
Il Presidente Estensore
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Busto Arsizio- 1^ sezione civile, composto dai sigg. Magistrati:
Dott.ssa Maria Eugenia Pupa - Presidente Relatore
Dott.ssa Manuela Palvarini - Giudice
Dott.ssa Alessandra Ardito - Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2273/25 R.G. posta in decisione all'udienza del 15/10/2025 e promossa da
elettivamente domiciliata in Varese presso lo studio dell'avv. Greta Regazzoni, Parte_1 che la rappresenta e difende giusta procura allegata al ricorso;
-RICORRENTE contro
e contumaci; CP_1 Controparte_2
-RESISTENTI
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: modifica di condizioni di divorzio
CONCLUSIONI DELLA RICORRENTE: Voglia il Tribunale, in modifica dei provvedimenti adottati in sede di cessazione degli effetti civili del matrimonio trai coniugi e CP_1 CP_2
, in ragione del venire meno della convivenza tra la madre e la figlia odierna ricorrente,
[...] disporre che: - l'importo di Euro 400,00, quale somma totale (ovvero comprensiva del 50 % delle spese straordinarie) corrisposta mensilmente dal Sig. alla Sig.ra a titolo di CP_1 Controparte_2 pagina 1 di 2 mantenimento della figlia, venga versata direttamente alla ricorrente affinché possa utilizzarla per le proprie necessità quotidiane. - la madre Sig.ra versi a titolo di mantenimento della Controparte_2 figlia direttamente alla ricorrente la somma pari ad € 300,00 mensili, ovvero la diversa somma che verrà ritenuta di giustizia, comprensiva del 50 % delle spese straordinarie. Con vittoria di spese e onorari.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Può accogliersi la domanda della ricorrente diretta a conseguire la modifica della sentenza n. 1347/22 emessa da questo Tribunale nei riguardi dei genitori, odierni convenuti, nel senso di disporre sia il versamento a sé del contributo al suo mantenimento ivi stabilito in € 400 mensili a carico del padre, sia la determinazione di un contributo anche a carico della madre di € 300 mensili.
Risulta documentalmente dimostrato che la ricorrente non convive più con la madre.
Nel contempo, dalla produzione documentale in atti si desume come la ricorrente percepisca allo stato una retribuzione mensile media di € 450 netti, che non può essere considerata sufficiente ad assicurarle un dignitoso tenore di vita.
Del resto, i convenuti non si sono costituiti per contestare la domanda della figlia.
Pertanto, deve disporsi che versi direttamente alla figlia il contributo mensile di € 400 CP_1 comprensivo delle spese straordinarie con decorrenza dalla pubblicazione della presente sentenza.
Parimenti, può determinarsi a carico della madre un contributo mensile di € 300 parimenti comprensivo delle spese straordinarie con identica decorrenza.
In considerazione della mancata opposizione dei resistenti, possono dichiararsi irripetibili le spese di lite sostenute dalla ricorrente.
P . Q . M .
Il Tribunale di Busto Arsizio, così deliberando in via definitiva:
1) Dispone che il padre versi direttamente alla figlia il contributo di € 400 mensili comprensivo delle spese straordinarie con decorrenza dalla pubblicazione della sentenza;
2) Pone a carico della madre un contributo al mantenimento della figlia di € 300 mensili rivalutabili annualmente comprensivo delle spese straordinarie, oltre la rivalutazione annua con identica decorrenza;
3) Dichiara irripetibili le spese di lite sostenute dalla ricorrente.
Così deciso in Busto Arsizio nella camera di consiglio del 17/10/2025
Il Presidente Estensore
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